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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.278/25 RG Lav.
TRA
Pt_1
rappresentato dall'avv S. Mazzaferri
e
TT NG rappresentata dall'avv. M. L. Verna
OGGETTO: opposizione a precetto
: SENTENZA ACCERTAMENTO, TITOLO ESECUTIVO Parte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L chiede di «annullare e/o dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto Pt_1
notificato all' in data 20.02.2025» deducendo (tra l'altro) la mancanza di Pt_1
titolo esecutivo, che la intimante pretende di identificare in una sentenza (doc.2 di parte opponente) che «non costituisce titolo esecutivo».
2. L'opposizione è fondata, in quanto la sentenza esecutiva è generalmente solo quella di «condanna» (art.431 cpc, Cass.1289/73) mentre quella in oggetto
(pronunciata anche nei confronti dell' ) non lo è nella forma, e nemmeno CP_1
pagina 1 di 2 nella sostanza: laddove, nella motivazione, non prevede nessun obbligo di dell' in ordine al versamento degli arretrati della quota di pensione di Pt_1
reversibilità (oggetto del precetto), facendo riferimento piuttosto ad un accordo tra le parti per cui essi saranno corrisposti alla resistente dalla precedente beneficiaria.
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA l'inefficacia dell'opposto precetto.
CONDANNA TT NG, in favore dell al pagamento delle spese di Pt_1
lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 07/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.278/25 RG Lav.
TRA
Pt_1
rappresentato dall'avv S. Mazzaferri
e
TT NG rappresentata dall'avv. M. L. Verna
OGGETTO: opposizione a precetto
: SENTENZA ACCERTAMENTO, TITOLO ESECUTIVO Parte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L chiede di «annullare e/o dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto Pt_1
notificato all' in data 20.02.2025» deducendo (tra l'altro) la mancanza di Pt_1
titolo esecutivo, che la intimante pretende di identificare in una sentenza (doc.2 di parte opponente) che «non costituisce titolo esecutivo».
2. L'opposizione è fondata, in quanto la sentenza esecutiva è generalmente solo quella di «condanna» (art.431 cpc, Cass.1289/73) mentre quella in oggetto
(pronunciata anche nei confronti dell' ) non lo è nella forma, e nemmeno CP_1
pagina 1 di 2 nella sostanza: laddove, nella motivazione, non prevede nessun obbligo di dell' in ordine al versamento degli arretrati della quota di pensione di Pt_1
reversibilità (oggetto del precetto), facendo riferimento piuttosto ad un accordo tra le parti per cui essi saranno corrisposti alla resistente dalla precedente beneficiaria.
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA l'inefficacia dell'opposto precetto.
CONDANNA TT NG, in favore dell al pagamento delle spese di Pt_1
lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 07/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2