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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/11/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
______________________________________________________
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario di Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 494/2024, vertende tra
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Flacco Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata: attrice-opponente
e
(P. IVA Controparte_1
) in persona del Presidente e legale rappresentante dott. P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Tizio con domicilio eletto presso l'Ufficio
Legale interno Ater come in atti;
convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto su decreto di rilascio per occupazione abusiva alloggio
. CP_1
1 N. R.G. 494/2024
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate per l'udienza del 25.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 25.09.2024 depositato il 28.05.2024, ritualmente notificato al convenuto a mezzo PEC in pari data e depositato in pari data, l'attrice chiedeva: “ Voglia
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare, quanto meno e incidentalmente ai fini del presente procedimento, la sussistenza in capo all'attrice dei requisiti Parte_1 indispensabili per accedere al provvedimento di sanatoria per l'occupazione sine titulo dell'alloggio in Ortona (CH), via Trieste n. 10 a mente dell'art 36 Legge Reg. CP_1
Abruzzo 96/96 comma 1 bis e/o, comunque, che la stessa ha presentato istanza di sanatoria volta ad ottenere l'assegnazione dell'immobile e, per l'effetto, sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo e dell'esecuzione in attesa della definizione della procedura di sanatoria presentata dalla Sig.ra al Comune di Ortona e alla stessa Pt_1
CP_ e/ adottare ogni provvedimento necessario e conseguenziale volto a sospendere la procedura di rilascio;
- all'esito della procedura di sanatoria in corso, accertare e CP_ dichiarare che l' non ha diritto a procedere al rilascio dell'immobile in Ortona via
Trieste n. 10 per quanto rappresentato nelle premesse. si osserva che nell'atto di citazione l'attrice ha convenuto in giudizio l' di CP_1 CP_1 proponendo opposizione all'atto di precetto del 05.11.2024, notificato l'08.11.2024, con il quale la convenuta ha intimato all'opponente il rilascio, nel termine di giorni 10 dalla notifica, dell'alloggio di sito nel Comune di Ortona alla Via Trieste n. 10, in CP_3 quanto occupato senza titolo.
Espone l'attrice di essere in possesso dei requisiti per la richiesta della sanatoria della occupazione dell'immobile da essa occupato già avanzata all'Ater e al Comune di
Ortona, dove è stata ospite della di lei madre sino al 2019 e dopo il decesso di
2 N. R.G. 494/2024 quest'ultima è ivi rimasta a viverci da sola era tornata con i genitori e che, da tale data, ha corrisposto sia i canoni di locazione che le relative utenze ed anche gli oneri condominiali e non aveva morosità pregresse.
La ricorrente deduceva di aver presentato un'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 comma 1 bis L. 96/1996, introdotto dalla L.R. 11/2015, precisando che il citato art. 36 dispone che “Nei confronti di coloro che alla data del 01 gennaio 2021 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3” e che il predetto comma è stato dapprima inserito dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2015, n.
11, poi sostituito art. 15, comma 4, lett. a), L.R. 24 novembre 2016, n. 38, successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 19 e dall'art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 5 dicembre 2019, n. 40, infine così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 23 aprile 2021, n. 8, pertanto, dal 2015 è prevista la possibilità di accedere al provvedimento di sanatoria per chi occupa un alloggio di ERP per almeno un mese anteriore alla data del 15 maggio 2015.
Inoltre, precisava che erano sussistenti anche gli altri requisiti di cui all'art. 2 della citata
LR 96/96 affinché la richiesta di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione della propria posizione con l'assegnazione dell'alloggio trovasse accoglimento per averne i requisiti ossia la cittadinanza italiana e la residenza nel Comune di Ortona, seppure in immobile diverso, per poter subentrare nella titolarità dell'assegnazione e per tali ragioni precisava che la notifica del precetto risulta lesivo degli interessi dell'opponente che è signora sola senza altri immobili in cui trasferirsi e l'esecuzione risulterebbe dannosa anche in virtù del fatto che è ancora in attesa di conoscere le determinazioni del
Comune di Ortona in relazione all'istanza di sanatoria presentata.
Deduceva, quindi, la sussistenza del fumus boni iuris avendo la Sig.ra diritto Pt_1 alla sanatoria e il periculum in mora stante il danno grave ed irreparabile che subirebbe in caso di esecuzione.
***
2. Con comparsa di costituzione del 14.03.2025, si è costituita l' nel corso della CP_1 fase istruttoria, per contestare l'avversa domanda chiedendo, previo rigetto della
3 N. R.G. 494/2024 domanda di sospensione, il rigetto della domanda per infondatezza ed inammissibilità della stessa, con vittoria di competenze e spese di lite.
L' sulle premesse di avere il compito istituzionale di gestire gli alloggi di Edilizia CP_1
Residenziale Pubblica sulla base delle assegnazioni disposte dal Comune e di recuperare la disponibilità di quelli occupati senza titolo e non sanabili per metterli a disposizione del Comune per procedure alle assegnazioni alle persone aventi diritto in base ai bandi ed alle graduatorie vigenti e che il Comune è l'unico Ente competente in via esclusiva a decidere sulle assegnazioni degli alloggi, ivi comprese sulle eventuali richieste di assegnazioni in sanatoria per occupazione abusiva, esponeva che l'attrice aveva iniziato a occupare l'immobile non dal 2019, ma dal marzo 2022 a seguito del decesso della precedente assegnataria madre dell'opponente, e che, a seguito del Persona_1 decesso di quest'ultima, era stato avviato il procedimento di rilascio dell'alloggio che si era concluso con il decreto posto a base del precetto opposto precisando che gli elementi sottesi all'opposizione sono quelli di avere diritto ad ottenere una dichiarazione di sanatoria dell'occupazione ai sensi dell'art. 36 L.R. 99/96, diritti insussistenti stante l'insanabilità delle occupazioni intervenute successivamente all'01.01.2021 e già oggetto del giudizio allibrato al N. 237/2024, come pure confermato dal Comune di
Ortona con comunicazione di preavviso di diniego della sanatoria (doc.ti nn. 2 e 3), pertanto deduceva che la domanda è in parte inammissibilità e in parte infondata.
In diritto eccepiva la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini minimi a comparire ex art. 163 bis c.p.c. pur svolgendo tutte le proprie difese.
Deduceva la legittimità del decreto di rilascio e precetto poiché la sig.ra Pt_1 occupava, comunque, l'immobile senza titolo precisando sul punto che il provvedimento di rigetto che non è mai stato impugnato davanti il competente TAR ed
è, quindi, divenuto definitivo e non l'Ater la parte contro cui far valere tale eventuale diritto né il Tribunale adìto può entrare nel merito della sanatoria.
Precisava inoltre che il precetto impugnato è fondato su un titolo esecutivo già oggetto di contestazione nel merito e sub iudice in altro giudizio e non sospeso nel giudizio di merito, pertanto, fondato su titolo esecutivo efficace con conseguente rigetto della domanda perché in parte infondata ed in parte inammissibile precisando: B)
LEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RILASCIO IMPUGNATO AI SENSI
4 N. R.G. 494/2024
DELL'ART. 36, L.R. ABRUZZO n. 96/1996 e INFONDATEZZA DI ASSERITI
DIRITTI DI SANATORIA;
B1) sulla legittimità del decreto di rilascio che emergono in tutta evidenza dalla lettura dell'art. 36 (comma 8) della l.r. 96/96 che prevede “per le occupazioni per le quali non e' consentita la sanatoria l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo”, inoltre prevede che il decreto di rilascio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Deduceva che, nel caso di specie, a seguito del decesso della sig.ra , Persona_1 assegnataria dell'alloggio ubicato a Ortona, Via Trieste n. 10, l' aveva avviato il CP_1 procedimento preordinato al rilascio dell'immobili per coloro che la occupavano senza titolo e la stessa sig.ra nell'ambito dell'istruttoria relativa alla richiesta di Pt_1 sanatoria, dichiarava di essere stata ospitata dalla precedente assegnataria sig.ra Per_1 nel 2019 ed a seguito del decesso di quest'ultima nel marzo 2022 era rimasta
[...] ad abitare abusivamente l'alloggio. L'occupazione era iniziata nel 2019 (quando è stata ospitata dalla legittima assegnataria), ma solo dopo il decesso dell'assegnataria, avvenuta nel marzo 2022, pertanto risulta insanabile ed ai sensi della citata norma regionale (art. 36 comma 8) l'Ater non poteva fare altro che emettere il decreto di rilascio e agire per il recupero dell'immobile abusivamente occupato, pertanto, il decreto di rilascio è del tutto legittimo. B2) sull'infondatezza di asseriti diritti di sanatoria.
L'Ater respinge le avverse affermazioni relative alla sussistenza dei requisiti indispensabili per ottenere l'accoglimento della domanda di sanatoria dell'occupazione dell'alloggio per il quale Ater ai sensi dell'art. 36 della l.r. 96/96 aveva disposto il decreto di rilascio notificatole il 2 maggio 2024 chiedendo di voler accertare, anche in via incidentale, il suo diritto ad ottenere la sanatoria della sua occupazione e per l'effetto dichiarare illegittimo il decreto di rilascio, per essere infondati e sul punto precisa che l'art. 36, commi 4 e seguenti della L.R. n. 96/1996 subordina il rilascio del provvedimento di assegnazione da parte del Comune al ricorrere di alcuni specifici presupposti: 1) l'accertamento del momento e delle modalità di occupazione che escludano violenza o violazione di norme penali;
2) il protrarsi dell'occupazione per almeno un mese anteriore alla data indicata dalla Legge (ad oggi gennaio 2021); 3)
l'accertamento di sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale
5 N. R.G. 494/2024
e l'assenza di relativa cause ostative;
4) la persistenza di detti requisiti, nonché l'assenza di cause ostative, per tutta la durata dell'occupazione; 5) il recupero dell'eventuale morosità in capo all'occupante. Stante l'inizio dell'occupazione nel marzo 2022, risulta insussistente la sanatoria ex art. 36 comma 4 l.r. 96/1996, come pure confermato dal
Comune che ha già comunicato il preavviso di diniego alla sanatoria (all.ti 2 e 3), ma ad abundantiam osservava che anche a voler prescindere dalle assorbenti deduzioni di cui sopra, dalla documentazione offerta dall'attrice non emerge alcuna prova di sussistenza degli elementi previsti dall'art. 36 commi 4 e seguenti della l.r. 96/1996 per l'ottenimento dell'assegnazione in sanatoria.
Da tanto rilevava la palese insussistenza del diritto alla sanatoria dell'occupazione iniziata nel marzo 2022 e l'inidoneità dell'opposizione promossa a scalfire la legittimità del decreto di rilascio impugnato opponendosi sempre per tali ragioni anche all'ammissione della prova orale richiesta dalla controparte, del tutto inidonee all'accoglimento della domanda.
***
3. All'udienza del 25.09.2025 la causa è giunta a decisione poiché di natura documentale con discussione ex art. 281 sexies c.p.c., udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte di udienza da depositarsi entro il termine perentorio della medesima udienza.
***
4. Preliminarmente, va rilevato che la giurisdizione a decidere sulla presente controversia appartiene al giudice ordinario.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di edilizia residenziale pubblica, il potere dell'ente di gestione di apprestare unilateralmente un titolo esecutivo per il rilascio dell'alloggio occupato sine titulo, pur escludendo che l'esecuzione del rilascio sia astrattamente configurabile come spoglio (salvo che l'autoconfezione del titolo appaia affetta da consapevole strumentalità, per conclamata assenza delle relative condizioni), non sottrae al destinatario la facoltà di contestare il carattere abusivo dell'occupazione, facendo valere condizioni di diritto a sostegno della detenzione dell'immobile. Spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione possessoria proposta dall'occupante il quale alleghi di essere subentrato all'originario
6 N. R.G. 494/2024 assegnatario, deceduto dopo aver pagato l'intero prezzo dell'immobile ma prima di poter ottenere il trasferimento della proprietà, in quanto l'iniziativa dell'ente non ha fondamento in una potestà conservativa generale e veste specifica in un atto autoritativo, ma si inserisce in un rapporto di assegnazione in atto del quale si contesta la cessazione
(cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 24764/2009); ancora, una più recente pronuncia di legittimità
(Cass. Sent. n. 16971/2018), in un caso simile a quello odierno, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo che tale giurisdizione sussiste ogni volta che il provvedimento di rilascio abbia come presupposto l'occupazione senza titolo dell'immobile, e non sia conseguente ad un rigetto di una precedente istanza di assegnazione.
Infatti, in tal caso, la pubblica amministrazione si limita ad esercitare il diritto di riottenere la disponibilità dell'immobile occupato senza i requisiti di legge, e non esercita alcun potere discrezionale diretto alla valutazione di un pubblico interesse.
Diversamente, se il richiedente allega di aver presentato una richiesta di assegnazione dell'alloggio già occupato, e la P.A. rigetta l'istanza, adottando come provvedimento consequenziale il decreto di rilascio, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, in quanto quest'ultimo atto rappresenta una attuazione del provvedimento amministrativo di rigetto, frutto dell'esercizio discrezionale del potere pubblico.
Tuttavia, nella fattispecie concreta in esame, risulta pacificamente che l'attrice non allega di aver presentato un'istanza di assegnazione che è stata rigettata, ma chiede semplicemente l'accertamento della sussistenza delle condizioni per poter rimanere nell'immobile.
5. Fatta questa doverosa premessa occorre in primis esaminare l'eccezione di nullità della citazione introduttiva sollevata da parte convenuta opposta CP_1
Infatti, nell'atto di citazione notificato il 28.11.2024 veniva fissata la data dell'udienza al 06.03.2025 in effetti senza rispettare i termini ex art. 163 bis c.p.c.
Tuttavia, in data 14.03.2025 si è costituita l'Ater svolgendo tutte le proprie difese in modo preciso e puntuale anche di merito e senza chiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
7 N. R.G. 494/2024
Ciò posto, va ricordato che, se il convenuto non chiede disporsi nuova udienza ex art. 164 terzo comma c.p.c., la costituzione sana la citazione dalla sua nullità.
In ordine alla produzione documentale di parte convenuta, restando ferma la sanatoria dell'atto di costituzione del convenuto per i motivi già dedotti, si osserva sul punto che anche qualora la costituzione del convenuto fosse tardiva, la produzione potrebbe essere comunque ammissibile se avviene prima delle preclusioni probatorie e, nel caso di specie, la documentazione cui si oppone parte ricorrente sino alla memoria conclusionale, è stata prodotta unitamente alla comparsa di costituzione, pertanto, a pare della scrivente, è tutta ammissibile ed utilizzabile ai fini decisori.
Si osserva infine, che la costituzione avvenuta dopo i termini, il convenuto decade dalla facoltà di fare domande riconvenzionali, chiamare terzi e proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non per questo perde automaticamente il diritto di produrre documenti.
E, comunque, in questo caso sulla dedotta tardività sussistono dubbi, stante il mancato rispetto dei termini a comparire di cui si è già detto (eccepita nullità della citazione sanata a seguito della costituzione), ragioni per le quali l'eccezione di tardività va rigettata.
6. Venendo quindi al merito dell'opposizione al precetto che occupa, si rileva che la domanda proposta dall'attrice non può trovare accoglimento.
L'atto di precetto impugnato trova il suo fondamento nel decreto di rilascio dell'immobile
Prot. N. 0000284/2024 notificato il 02.05.2024, che risulta legittimo stante l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della ricorrente.
Sul punto va precisato che l'art. 16 L.R. 96/1996, al primo comma, afferma che “il diritto di subentro nell'alloggio è consentito solo ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con
l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile, vincolo di parentela di primo grado (figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi),
8 N. R.G. 494/2024 convivenza more uxorio con il titolare dell'assegnazione, persistente da almeno due anni
o provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Tuttavia, il medesimo articolo 36 al quarto comma lettera a) precisa che “al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 1° gennaio 2021 e alla data del 1° gennaio 2023 per i casi di cui al comma 1 ter. ([120]) ([121]);…”
Nel caso di specie, nessuna di queste condizioni risulta essere soddisfatta, in quanto l'occupazione dell'immobile decorre dal marzo 2022. Tale assunto risulta confermato anche dalla dichiarazione di cambio di residenza da parte dell'attrice (cfr. doc. 4 allegato alla citazione), che è stata presentata solo il 16 maggio 2022, ad ulteriore conferma che la stabile residenza nell'immobile è iniziata successivamente al decesso dell'assegnataria.
È evidente, dunque, che l'attrice non può vantare alcun diritto a subentrare nell'immobile, in quanto non possiede i requisiti di legge non essendosi verificata alcuna circostanza richiamata dalle norme sopra citate.
In particolare, non vi è stata la convivenza continua fino al decesso dell'assegnataria, né
l'occupazione è iniziata almeno un mese prima del gennaio 2021.
In virtù di quanto sopra va precisato che nell'odierno procedimento non viene contestata il titolo posto a base dell'atto di precetto impugnato non presenta alcun vizio né formale né sostanziale e la sua efficacia esecutiva ex lege non è stata sospesa e neppure revocata nel giudizio di merito dove è stato contestato come correttamente osservato da parte resistente.
Né parte ricorrente ha prodotto documentazione idonea a supportare il proprio diritto alla sanatoria dell'occupazione.
Per le ragioni esposte, va rigettata la domanda proposta dalla Sig.ra sia Parte_1 in via principale che in via incidentale.
7. Le spese data la ripetitività e semplicità delle questioni trattate possono essere compensate.
P.Q.M.
9 N. R.G. 494/2024
8. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice opponente nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed CP_1 eccezione contraria, così provvede:
a. rigetta sia la domanda principale che quella incidentale di parte attrice;
b. compensa le spese di lite come da parte motiva.
Così deciso in Ortona, il 04.11.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
______________________________________________________
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario di Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 494/2024, vertende tra
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Flacco Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata: attrice-opponente
e
(P. IVA Controparte_1
) in persona del Presidente e legale rappresentante dott. P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Tizio con domicilio eletto presso l'Ufficio
Legale interno Ater come in atti;
convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto su decreto di rilascio per occupazione abusiva alloggio
. CP_1
1 N. R.G. 494/2024
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate per l'udienza del 25.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 25.09.2024 depositato il 28.05.2024, ritualmente notificato al convenuto a mezzo PEC in pari data e depositato in pari data, l'attrice chiedeva: “ Voglia
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare, quanto meno e incidentalmente ai fini del presente procedimento, la sussistenza in capo all'attrice dei requisiti Parte_1 indispensabili per accedere al provvedimento di sanatoria per l'occupazione sine titulo dell'alloggio in Ortona (CH), via Trieste n. 10 a mente dell'art 36 Legge Reg. CP_1
Abruzzo 96/96 comma 1 bis e/o, comunque, che la stessa ha presentato istanza di sanatoria volta ad ottenere l'assegnazione dell'immobile e, per l'effetto, sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo e dell'esecuzione in attesa della definizione della procedura di sanatoria presentata dalla Sig.ra al Comune di Ortona e alla stessa Pt_1
CP_ e/ adottare ogni provvedimento necessario e conseguenziale volto a sospendere la procedura di rilascio;
- all'esito della procedura di sanatoria in corso, accertare e CP_ dichiarare che l' non ha diritto a procedere al rilascio dell'immobile in Ortona via
Trieste n. 10 per quanto rappresentato nelle premesse. si osserva che nell'atto di citazione l'attrice ha convenuto in giudizio l' di CP_1 CP_1 proponendo opposizione all'atto di precetto del 05.11.2024, notificato l'08.11.2024, con il quale la convenuta ha intimato all'opponente il rilascio, nel termine di giorni 10 dalla notifica, dell'alloggio di sito nel Comune di Ortona alla Via Trieste n. 10, in CP_3 quanto occupato senza titolo.
Espone l'attrice di essere in possesso dei requisiti per la richiesta della sanatoria della occupazione dell'immobile da essa occupato già avanzata all'Ater e al Comune di
Ortona, dove è stata ospite della di lei madre sino al 2019 e dopo il decesso di
2 N. R.G. 494/2024 quest'ultima è ivi rimasta a viverci da sola era tornata con i genitori e che, da tale data, ha corrisposto sia i canoni di locazione che le relative utenze ed anche gli oneri condominiali e non aveva morosità pregresse.
La ricorrente deduceva di aver presentato un'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 comma 1 bis L. 96/1996, introdotto dalla L.R. 11/2015, precisando che il citato art. 36 dispone che “Nei confronti di coloro che alla data del 01 gennaio 2021 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3” e che il predetto comma è stato dapprima inserito dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2015, n.
11, poi sostituito art. 15, comma 4, lett. a), L.R. 24 novembre 2016, n. 38, successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 19 e dall'art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 5 dicembre 2019, n. 40, infine così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 23 aprile 2021, n. 8, pertanto, dal 2015 è prevista la possibilità di accedere al provvedimento di sanatoria per chi occupa un alloggio di ERP per almeno un mese anteriore alla data del 15 maggio 2015.
Inoltre, precisava che erano sussistenti anche gli altri requisiti di cui all'art. 2 della citata
LR 96/96 affinché la richiesta di riconoscimento del diritto alla regolarizzazione della propria posizione con l'assegnazione dell'alloggio trovasse accoglimento per averne i requisiti ossia la cittadinanza italiana e la residenza nel Comune di Ortona, seppure in immobile diverso, per poter subentrare nella titolarità dell'assegnazione e per tali ragioni precisava che la notifica del precetto risulta lesivo degli interessi dell'opponente che è signora sola senza altri immobili in cui trasferirsi e l'esecuzione risulterebbe dannosa anche in virtù del fatto che è ancora in attesa di conoscere le determinazioni del
Comune di Ortona in relazione all'istanza di sanatoria presentata.
Deduceva, quindi, la sussistenza del fumus boni iuris avendo la Sig.ra diritto Pt_1 alla sanatoria e il periculum in mora stante il danno grave ed irreparabile che subirebbe in caso di esecuzione.
***
2. Con comparsa di costituzione del 14.03.2025, si è costituita l' nel corso della CP_1 fase istruttoria, per contestare l'avversa domanda chiedendo, previo rigetto della
3 N. R.G. 494/2024 domanda di sospensione, il rigetto della domanda per infondatezza ed inammissibilità della stessa, con vittoria di competenze e spese di lite.
L' sulle premesse di avere il compito istituzionale di gestire gli alloggi di Edilizia CP_1
Residenziale Pubblica sulla base delle assegnazioni disposte dal Comune e di recuperare la disponibilità di quelli occupati senza titolo e non sanabili per metterli a disposizione del Comune per procedure alle assegnazioni alle persone aventi diritto in base ai bandi ed alle graduatorie vigenti e che il Comune è l'unico Ente competente in via esclusiva a decidere sulle assegnazioni degli alloggi, ivi comprese sulle eventuali richieste di assegnazioni in sanatoria per occupazione abusiva, esponeva che l'attrice aveva iniziato a occupare l'immobile non dal 2019, ma dal marzo 2022 a seguito del decesso della precedente assegnataria madre dell'opponente, e che, a seguito del Persona_1 decesso di quest'ultima, era stato avviato il procedimento di rilascio dell'alloggio che si era concluso con il decreto posto a base del precetto opposto precisando che gli elementi sottesi all'opposizione sono quelli di avere diritto ad ottenere una dichiarazione di sanatoria dell'occupazione ai sensi dell'art. 36 L.R. 99/96, diritti insussistenti stante l'insanabilità delle occupazioni intervenute successivamente all'01.01.2021 e già oggetto del giudizio allibrato al N. 237/2024, come pure confermato dal Comune di
Ortona con comunicazione di preavviso di diniego della sanatoria (doc.ti nn. 2 e 3), pertanto deduceva che la domanda è in parte inammissibilità e in parte infondata.
In diritto eccepiva la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini minimi a comparire ex art. 163 bis c.p.c. pur svolgendo tutte le proprie difese.
Deduceva la legittimità del decreto di rilascio e precetto poiché la sig.ra Pt_1 occupava, comunque, l'immobile senza titolo precisando sul punto che il provvedimento di rigetto che non è mai stato impugnato davanti il competente TAR ed
è, quindi, divenuto definitivo e non l'Ater la parte contro cui far valere tale eventuale diritto né il Tribunale adìto può entrare nel merito della sanatoria.
Precisava inoltre che il precetto impugnato è fondato su un titolo esecutivo già oggetto di contestazione nel merito e sub iudice in altro giudizio e non sospeso nel giudizio di merito, pertanto, fondato su titolo esecutivo efficace con conseguente rigetto della domanda perché in parte infondata ed in parte inammissibile precisando: B)
LEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RILASCIO IMPUGNATO AI SENSI
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DELL'ART. 36, L.R. ABRUZZO n. 96/1996 e INFONDATEZZA DI ASSERITI
DIRITTI DI SANATORIA;
B1) sulla legittimità del decreto di rilascio che emergono in tutta evidenza dalla lettura dell'art. 36 (comma 8) della l.r. 96/96 che prevede “per le occupazioni per le quali non e' consentita la sanatoria l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo”, inoltre prevede che il decreto di rilascio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
Deduceva che, nel caso di specie, a seguito del decesso della sig.ra , Persona_1 assegnataria dell'alloggio ubicato a Ortona, Via Trieste n. 10, l' aveva avviato il CP_1 procedimento preordinato al rilascio dell'immobili per coloro che la occupavano senza titolo e la stessa sig.ra nell'ambito dell'istruttoria relativa alla richiesta di Pt_1 sanatoria, dichiarava di essere stata ospitata dalla precedente assegnataria sig.ra Per_1 nel 2019 ed a seguito del decesso di quest'ultima nel marzo 2022 era rimasta
[...] ad abitare abusivamente l'alloggio. L'occupazione era iniziata nel 2019 (quando è stata ospitata dalla legittima assegnataria), ma solo dopo il decesso dell'assegnataria, avvenuta nel marzo 2022, pertanto risulta insanabile ed ai sensi della citata norma regionale (art. 36 comma 8) l'Ater non poteva fare altro che emettere il decreto di rilascio e agire per il recupero dell'immobile abusivamente occupato, pertanto, il decreto di rilascio è del tutto legittimo. B2) sull'infondatezza di asseriti diritti di sanatoria.
L'Ater respinge le avverse affermazioni relative alla sussistenza dei requisiti indispensabili per ottenere l'accoglimento della domanda di sanatoria dell'occupazione dell'alloggio per il quale Ater ai sensi dell'art. 36 della l.r. 96/96 aveva disposto il decreto di rilascio notificatole il 2 maggio 2024 chiedendo di voler accertare, anche in via incidentale, il suo diritto ad ottenere la sanatoria della sua occupazione e per l'effetto dichiarare illegittimo il decreto di rilascio, per essere infondati e sul punto precisa che l'art. 36, commi 4 e seguenti della L.R. n. 96/1996 subordina il rilascio del provvedimento di assegnazione da parte del Comune al ricorrere di alcuni specifici presupposti: 1) l'accertamento del momento e delle modalità di occupazione che escludano violenza o violazione di norme penali;
2) il protrarsi dell'occupazione per almeno un mese anteriore alla data indicata dalla Legge (ad oggi gennaio 2021); 3)
l'accertamento di sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale
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e l'assenza di relativa cause ostative;
4) la persistenza di detti requisiti, nonché l'assenza di cause ostative, per tutta la durata dell'occupazione; 5) il recupero dell'eventuale morosità in capo all'occupante. Stante l'inizio dell'occupazione nel marzo 2022, risulta insussistente la sanatoria ex art. 36 comma 4 l.r. 96/1996, come pure confermato dal
Comune che ha già comunicato il preavviso di diniego alla sanatoria (all.ti 2 e 3), ma ad abundantiam osservava che anche a voler prescindere dalle assorbenti deduzioni di cui sopra, dalla documentazione offerta dall'attrice non emerge alcuna prova di sussistenza degli elementi previsti dall'art. 36 commi 4 e seguenti della l.r. 96/1996 per l'ottenimento dell'assegnazione in sanatoria.
Da tanto rilevava la palese insussistenza del diritto alla sanatoria dell'occupazione iniziata nel marzo 2022 e l'inidoneità dell'opposizione promossa a scalfire la legittimità del decreto di rilascio impugnato opponendosi sempre per tali ragioni anche all'ammissione della prova orale richiesta dalla controparte, del tutto inidonee all'accoglimento della domanda.
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3. All'udienza del 25.09.2025 la causa è giunta a decisione poiché di natura documentale con discussione ex art. 281 sexies c.p.c., udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. da note scritte di udienza da depositarsi entro il termine perentorio della medesima udienza.
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4. Preliminarmente, va rilevato che la giurisdizione a decidere sulla presente controversia appartiene al giudice ordinario.
Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di edilizia residenziale pubblica, il potere dell'ente di gestione di apprestare unilateralmente un titolo esecutivo per il rilascio dell'alloggio occupato sine titulo, pur escludendo che l'esecuzione del rilascio sia astrattamente configurabile come spoglio (salvo che l'autoconfezione del titolo appaia affetta da consapevole strumentalità, per conclamata assenza delle relative condizioni), non sottrae al destinatario la facoltà di contestare il carattere abusivo dell'occupazione, facendo valere condizioni di diritto a sostegno della detenzione dell'immobile. Spetta pertanto al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione possessoria proposta dall'occupante il quale alleghi di essere subentrato all'originario
6 N. R.G. 494/2024 assegnatario, deceduto dopo aver pagato l'intero prezzo dell'immobile ma prima di poter ottenere il trasferimento della proprietà, in quanto l'iniziativa dell'ente non ha fondamento in una potestà conservativa generale e veste specifica in un atto autoritativo, ma si inserisce in un rapporto di assegnazione in atto del quale si contesta la cessazione
(cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 24764/2009); ancora, una più recente pronuncia di legittimità
(Cass. Sent. n. 16971/2018), in un caso simile a quello odierno, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo che tale giurisdizione sussiste ogni volta che il provvedimento di rilascio abbia come presupposto l'occupazione senza titolo dell'immobile, e non sia conseguente ad un rigetto di una precedente istanza di assegnazione.
Infatti, in tal caso, la pubblica amministrazione si limita ad esercitare il diritto di riottenere la disponibilità dell'immobile occupato senza i requisiti di legge, e non esercita alcun potere discrezionale diretto alla valutazione di un pubblico interesse.
Diversamente, se il richiedente allega di aver presentato una richiesta di assegnazione dell'alloggio già occupato, e la P.A. rigetta l'istanza, adottando come provvedimento consequenziale il decreto di rilascio, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, in quanto quest'ultimo atto rappresenta una attuazione del provvedimento amministrativo di rigetto, frutto dell'esercizio discrezionale del potere pubblico.
Tuttavia, nella fattispecie concreta in esame, risulta pacificamente che l'attrice non allega di aver presentato un'istanza di assegnazione che è stata rigettata, ma chiede semplicemente l'accertamento della sussistenza delle condizioni per poter rimanere nell'immobile.
5. Fatta questa doverosa premessa occorre in primis esaminare l'eccezione di nullità della citazione introduttiva sollevata da parte convenuta opposta CP_1
Infatti, nell'atto di citazione notificato il 28.11.2024 veniva fissata la data dell'udienza al 06.03.2025 in effetti senza rispettare i termini ex art. 163 bis c.p.c.
Tuttavia, in data 14.03.2025 si è costituita l'Ater svolgendo tutte le proprie difese in modo preciso e puntuale anche di merito e senza chiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.
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Ciò posto, va ricordato che, se il convenuto non chiede disporsi nuova udienza ex art. 164 terzo comma c.p.c., la costituzione sana la citazione dalla sua nullità.
In ordine alla produzione documentale di parte convenuta, restando ferma la sanatoria dell'atto di costituzione del convenuto per i motivi già dedotti, si osserva sul punto che anche qualora la costituzione del convenuto fosse tardiva, la produzione potrebbe essere comunque ammissibile se avviene prima delle preclusioni probatorie e, nel caso di specie, la documentazione cui si oppone parte ricorrente sino alla memoria conclusionale, è stata prodotta unitamente alla comparsa di costituzione, pertanto, a pare della scrivente, è tutta ammissibile ed utilizzabile ai fini decisori.
Si osserva infine, che la costituzione avvenuta dopo i termini, il convenuto decade dalla facoltà di fare domande riconvenzionali, chiamare terzi e proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma non per questo perde automaticamente il diritto di produrre documenti.
E, comunque, in questo caso sulla dedotta tardività sussistono dubbi, stante il mancato rispetto dei termini a comparire di cui si è già detto (eccepita nullità della citazione sanata a seguito della costituzione), ragioni per le quali l'eccezione di tardività va rigettata.
6. Venendo quindi al merito dell'opposizione al precetto che occupa, si rileva che la domanda proposta dall'attrice non può trovare accoglimento.
L'atto di precetto impugnato trova il suo fondamento nel decreto di rilascio dell'immobile
Prot. N. 0000284/2024 notificato il 02.05.2024, che risulta legittimo stante l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte della ricorrente.
Sul punto va precisato che l'art. 16 L.R. 96/1996, al primo comma, afferma che “il diritto di subentro nell'alloggio è consentito solo ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con
l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile, vincolo di parentela di primo grado (figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi),
8 N. R.G. 494/2024 convivenza more uxorio con il titolare dell'assegnazione, persistente da almeno due anni
o provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Tuttavia, il medesimo articolo 36 al quarto comma lettera a) precisa che “al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 1° gennaio 2021 e alla data del 1° gennaio 2023 per i casi di cui al comma 1 ter. ([120]) ([121]);…”
Nel caso di specie, nessuna di queste condizioni risulta essere soddisfatta, in quanto l'occupazione dell'immobile decorre dal marzo 2022. Tale assunto risulta confermato anche dalla dichiarazione di cambio di residenza da parte dell'attrice (cfr. doc. 4 allegato alla citazione), che è stata presentata solo il 16 maggio 2022, ad ulteriore conferma che la stabile residenza nell'immobile è iniziata successivamente al decesso dell'assegnataria.
È evidente, dunque, che l'attrice non può vantare alcun diritto a subentrare nell'immobile, in quanto non possiede i requisiti di legge non essendosi verificata alcuna circostanza richiamata dalle norme sopra citate.
In particolare, non vi è stata la convivenza continua fino al decesso dell'assegnataria, né
l'occupazione è iniziata almeno un mese prima del gennaio 2021.
In virtù di quanto sopra va precisato che nell'odierno procedimento non viene contestata il titolo posto a base dell'atto di precetto impugnato non presenta alcun vizio né formale né sostanziale e la sua efficacia esecutiva ex lege non è stata sospesa e neppure revocata nel giudizio di merito dove è stato contestato come correttamente osservato da parte resistente.
Né parte ricorrente ha prodotto documentazione idonea a supportare il proprio diritto alla sanatoria dell'occupazione.
Per le ragioni esposte, va rigettata la domanda proposta dalla Sig.ra sia Parte_1 in via principale che in via incidentale.
7. Le spese data la ripetitività e semplicità delle questioni trattate possono essere compensate.
P.Q.M.
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8. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice opponente nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni altra istanza, deduzione ed CP_1 eccezione contraria, così provvede:
a. rigetta sia la domanda principale che quella incidentale di parte attrice;
b. compensa le spese di lite come da parte motiva.
Così deciso in Ortona, il 04.11.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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