Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 12/03/2026, n. 4645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4645 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04645/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13986/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13986 del 2025, proposto da
Società OL RD LE e C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Jacopo Sanalitro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Ciommo e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito n. 41;
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di OL LL RD e Figli S.S., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del GSE prot. n. P20250620914 del 27/08/2025, notificato via pec in pari data, recante la “comunicazione di esclusione” dalla “Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 Parco Agrisolare”;
- della nota del GSE del 25/02/2025 con cui la Società è stata ammessa ad “integrare la documentazione richiesta”;
- della nota del GSE del 19/06/2024 con cui “è stato richiesto di trasmettere entro 10 giorni opportune evidenze documentali finalizzate ad attestare la disponibilità del fabbricato in capo al Soggetto Beneficiario”;
- del Decreto Ministeriale 19/04/2023 recante “interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”” emanato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
- del Secondo Avviso 2023 del Ministero recante le “modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare””;
- del Regolamento Operativo Parco Agrisolare, allegato A al Secondo Avviso 2023 del Ministero;
- delle FAQ per la misura “Parco Agrisolare 2023” - Secondo Bando, che risultano pubblicate sul sito del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in data 08/09/2023;
- dell'Elenco dei Beneficiari Ammessi aggiornato al 01/09/2025, pubblicato sul sito del GSE, nella parte in cui non compare la Società ricorrente, che avrebbe dovuto essere ivi inclusa;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e di Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. IN SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La società odierna ricorrente, nell’ambito della propria attività economica, in data 12 settembre 2023 ha presentato richiesta di ammissione al contributo in conto capitale previsto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.
Il GSE, nell’ambito dei propri controlli di competenza sulle richieste, ha riscontrato che la ricorrente non aveva trasmesso la documentazione idonea ad attestare la disponibilità del fabbricato (risultante di proprietà di un diverso soggetto) per almeno cinque anni dalla data di fine lavori presunta e, perciò, in data 19 giugno 2024 ha invitato la stessa ricorrente a procedere alle necessarie integrazioni.
A riscontro del predetto invito, il successivo 28 giugno la ricorrente ha inoltrato il contratto di affitto, avente tuttavia scadenza nel 2028 senza previsione di rinnovo.
Il 25 febbraio 2025 il Gestore ha proceduto ad un’ulteriore interlocuzione, invitando la richiedente a trasmettere eventuale ulteriore documentazione.
La società, in data 7 marzo 2025, ha rappresentato quanto segue:
« - Che al momento della presentazione della domanda di contributo l’azienda era in possesso di regolare contratto di affittanza agraria stipulato con Fondazione IRCCS “cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” con scadenza 10/11/2028;
- Che la presentazione della richiesta di affittanza rientra nella documentazione da presentare solo nel momento in cui viene richiesta la disponibilità degli immobili per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;
- Che altra cosa è il l’impegno a mantenere la documentazione relativa all’impianto per 5 anni successivi all’erogazione del contributo per il quale il proponente si impegna come previsto dal bando
- Che la richiesta di una proroga del contratto che rientra in predette fattispecie tra soggetti privati è pressoché impossibile da ottenere, per i regolamenti interni in essere, con la Fondazione IRCCS cà Granda in 10 giorni;
- Che nessuna altra documentazione/attestazione/impegno può essere richiesta alla proprietà - Che lo statuto della Fondazione Cà Granda prevede agli artt. 11 e 12 dello Statuto […] le modalità di riassegnazione del fondo al conduttore uscente, senza che tal ora conduttore uscente e conduttore di non esserne intenzionato a rinnovare aderendo alle condizioni oggetto dell’accordo
- Che alla domanda non è ancora stato sottoscritto l’accordo collettivo (sottoscritto anche dalle principali associazioni agricole) inerente i rinnovi dei contratti di affittanza agraria;
- Che in ogni caso è parte integrante delle richieste dei titoli abilitativi (autorizzazione paesaggistica e SCIA) la formale autorizzazione rilasciata dalla proprietà ».
Ha conseguentemente dichiarato l’intenzione « di rinnovare il contratto di affittanza agraria avvalendosi delle disposizioni statutarie dell’Ente previa valutazione dell’accordo collettivo ».
Con provvedimento prot. GSEWEB/P2025062014 del 27 agosto 2025 il GSE ha disposto l’esclusione della richiesta, ritenendo accertato che il soggetto richiedente non avesse la disponibilità del fabbricato per almeno cinque anni dalla data di fine lavori presunta.
I.1.1. Con ricorso notificato (al GSE e al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, quali Amministrazione intimate, e ad un’impresa agricola ammessa al contributo, quale controinteressata) il 30 ottobre 2025 e depositato il 14 novembre 2025, la società ha impugnato il predetto provvedimento, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- « I. Violazione e falsa applicazione del DM 19/04/2023 e della lex specialis del procedimento di cui al “Secondo Avviso 2023” e al relativo “allegato A Regolamento Operativo Parco Agrisolare”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 L. n. 241/1990 e del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione. Eccesso di potere per difetto assoluto e/o carenza di motivazione »: la ricorrente lamenta di essere stata esclusa dal finanziamento in base ad una causa non prevista (con conseguente violazione del relativo principio di tassatività) dal D.M. 19 aprile 2023, dal bando e/o dall’annesso Regolamento Operativo;
- « II. Violazione e falsa applicazione del DM 19/04/2023 e della lex specialis del procedimento di cui al “Secondo Avviso 2023” e al relativo “allegato A Regolamento Operativo Parco Agrisolare”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 L. n. 241/1990 e del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione sotto ulteriore profilo »: la ricorrente aggiunge che la causa di esclusione sarebbe stata contemplata esclusivamente da una delle FAQ pubblicate sul sito del MASAF, che però risulterebbe contrastante con la lex specialis ;
- « III. Violazione e falsa applicazione del DM 19/04/2023 e della lex specialis del procedimento di cui al “Secondo Avviso 2023” e al relativo “allegato A Regolamento Operativo Parco Agrisolare” sotto ulteriore profilo. Contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere »: deduce la ricorrente che l’obbligo di mantenere l’impianto in esercizio per almeno cinque anni sarebbe condizione di mantenimento del contributo (con conseguente revoca in caso di suo mancato rispetto) e non di ammissione allo stesso;
- « IV. Violazione e falsa applicazione del DM 19/04/2023 e della lex specialis del procedimento di cui al “Secondo Avviso 2023” e al relativo “allegato A Regolamento Operativo Parco Agrisolare” sotto ulteriore profilo. Violazione del principio del favor partecipationis e del legittimo affidamento »: denunzia la ricorrente che il provvedimento di esclusione avrebbe illegittimamente leso il suo affidamento (sorto per effetto del tenore letterale della lex specialis ) di essere ammessa al contributo;
- « V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis l. 07/08/1990, n. 241. Carenza di motivazione »: per la ricorrente il provvedimento sarebbe altresì illegittimo nella misura in cui avrebbe omesso di confrontarsi con le argomentazioni da essa spese in sede di interlocuzione procedimentale;
- « VI. Illegittimità dell’Elenco dei Beneficiari ammessi pubblicato sul sito del GSE il 01/09/2025 »: la ricorrente adduce, da ultimo, l’illegittimità derivata dall’elenco dei beneficiari ammessi a contributo, nella parte in cui non ha contemplato il suo nominativo.
I.1.1.1. Parte ricorrente ha domandato, in subordine, il risarcimento del danno; ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. Il GSE e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste si sono costituiti in giudizio al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. In vista della camera di consiglio del 26 novembre 2025, fissata per la trattazione della domanda di tutela cautelare, il Gestore ha depositato una memoria con cui ha argomentato in ordine all’infondatezza del ricorso, invocandone perciò il rigetto.
I.3. All’esito della predetta camera di consiglio, con ordinanza n. 21417/2025 pubblicata il 27 novembre 2025 questo Tribunale ha ritenuto che gli interessi della società ricorrente potessero essere adeguatamente tutelati fissando udienza pubblica per definire sollecitamente il giudizio nel merito; a tal fine, si è ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati (individuati nei soggetti beneficiari del contributo pubblico per cui è causa), autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità e nei termini ivi illustrati.
I.3.1. La ricorrente e il GSE, per quanto di rispettiva spettanza, hanno tempestivamente proceduto a integrare il contraddittorio.
I.4. In vista della fissata udienza di discussione, la ricorrente e il GSE hanno depositato memorie ex art. 73 cod. proc. amm. al fine di ribadire e sviluppare le proprie prospettazioni difensive.
Dette parti hanno depositato altresì tempestive repliche volte a controdedurre alle difese della rispettiva controparte.
I.5. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio reputa il ricorso assistito da giuridico fondamento e, pertanto, da accogliere.
II.2. I primi quattro motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto vertono tutti, sebbene sotto profili parzialmente differenti, sull’unica questione, controversa fra le parti, inerente alla qualificazione della disponibilità dell’immobile per almeno cinque anni quale requisito di ammissione al finanziamento o quale requisito di mantenimento dello stesso (poiché, ai fini dell’ammissione, sarebbe invece sufficiente la disponibilità dell’immobile anche per un periodo inferiore): il GSE propende nel primo senso, mentre la ricorrente nel secondo.
II.2.1. Al fine di dirimere la predetta e risolutiva questione, è necessario principiare dalle pertinenti disposizioni del quadro normativo di riferimento.
L’art. 1, comma 1, D.M. 19 aprile 2023 (prot. interno 214444) stabilisce che « ai fini del presente Decreto sono adottate le seguenti definizioni: […] x) Soggetto beneficiario: l’impresa del settore agricolo e agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all’art. 4 del presente Decreto, che realizza gli interventi di cui al presente Decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo .
L’art. 12, comma 1, del medesimo decreto, prevede che « il Ministero, anche per il tramite del Soggetto attuatore, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l’assenza di doppio finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio gli interventi per i 5 anni successivi alla data di erogazione dell’ultima agevolazione ».
Il « Secondo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” » pubblicato il 21 aprile 2023 (prot. interno 386481), analogamente, dispone che:
- « ai fini del presente Avviso sono adottate le definizioni di cui all’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 aprile 2023, n. 211444, nonché le seguenti: […] h) Soggetto Beneficiario: l’impresa del settore agricolo e agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all’art. 4 del Decreto e all’allegato A al presente Avviso, che realizza gli interventi di cui al Decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo » (art. 1, comma 1);
- « il Ministero, anche per il tramite del GSE, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni sui singoli interventi, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di accesso ai contributi riconosciuti, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dalla Proposta approvata, il rispetto delle prescrizioni e condizionalità PNRR e il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi realizzati per almeno i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo » (art. 5, comma 8).
Le medesime previsioni si rinvengono nel Regolamento Operativo (Allegato A al richiamato Avviso):
- « Come definito dal Decreto, il MASAF anche per il tramite del GSE, si riserva di effettuare controlli e ispezioni sui singoli interventi, in ogni fase prevista del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di accesso ai contributi riconosciuti, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dalla Proposta approvata, l’assenza di doppio finanziamento e il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi realizzati per almeno i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo » (§ 9);
- « Soggetto Beneficiario: l’impresa del settore agricolo e agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all’art. 4 del presente Decreto, che realizza gli interventi di cui al presente decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo » (All. 1, lett. w).
Il § 4.1. del Regolamento dispone altresì che: « L’impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario, regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale prevista dall'art. 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e ss.mm.ii.. ».
II.2.2. Da alcuna delle richiamate disposizioni che vengono in rilievo è dato evincere che la disponibilità giuridica dell’immobile debba protrarsi, sotto pena di inammissibilità della richiesta di finanziamento , per almeno un quinquennio dalla data di fine di fine lavori presunta.
II.2.3. Tale requisito è, invece, espressamente contemplato da una delle FAQ relative ad “Agrisolare 2023” pubblicate l’8 settembre 2023 sul sito istituzionale del MASAF: in particolare, alla domanda n. 29 - « L' Azienda OL che non ha in proprietà gli immobili su cui verranno installati gli impianti fotovoltaici, quale tipologia di contratto deve avere e di che durata? » - l’Amministrazione ha fornito la seguente risposta: « Come riporta l'art. 1-h) dell'Avviso pubblico, il Soggetto Beneficiario deve avere la “disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola". L'impianto fotovoltaico dovrà essere installato sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all'attività agricola che siano nella disponibilità del Soggetto Beneficiario. La “disponibilità” non è da intendersi necessariamente come titolarità di un diritto reale sull'immobile (ad es., proprietà, usufrutto, enfiteusi ecc.), ben potendo consistere in un altro legittimo titolo di possesso qualificato (es. locazione, affitto, leasing immobiliare). La durata di tale contratto deve estendersi almeno fino ai 5 anni successivi al termine dei lavori».
Quest’ultimo periodo, tuttavia, non trova corrispondenza in alcuna delle disposizioni supra riportate.
II.2.3.1. In punto di valore giuridico delle FAQ, la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare quanto segue: « nelle gare pubbliche le FAQ, ovvero i chiarimenti in ordine alla valenza delle clausole della lex di gara fornite dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte, “non costituiscono un’indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta d'interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis” (Cons. Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 341; Cons. Stato, Sez. III, 22 gennaio 2014, n. 290), sicché esse, per quanto non vincolanti, possono orientare i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate tamquam non essent. Più in particolare, pur non avendo esse - come detto - carattere vincolante, le risposte date dall'Amministrazione contribuiscono a fornire utili indicazioni di carattere applicativo in ordine alla ratio sottesa alle procedure e agli atti in corso di esame (Cons. Stato, Sez. I, parere 6812/2020), e, una volta suggerita, attraverso le FAQ, la ratio propria dell'avviso pubblico, all'Amministrazione è consentito discostarsene solo in presenza di elementi decisivi, che il giudice deve sottoporre a uno scrutinio particolarmente severo, per evitare il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l’affidamento creato nei destinatari delle disposizioni (Cons. Stato, I, parere 1275/2021; cfr. anche sez. V 2 marzo 2022, n. 1486).
Quindi si tratta, in realtà, non di una interpretazione autentica nel senso stretto e formale del termine, che come tale sarebbe inequivocabilmente vincolante, ma di una “sorta” di supporto che l’Amministrazione offre alla platea degli interessati ma che in quanto tale presenta limiti sul contenuto e sulle modalità di esternazione; ossia ci troviamo nell’ambito dei meri chiarimenti interpretativi, delle opinioni, delle prassi applicative ai fini della migliore lettura della questione controversa, che non possono però modificare o integrare il senso delle disposizioni interpretate, anche se gli effetti in termini di affidamento dei partecipanti non possono essere del tutto e preventivamente esclusi.
In tal senso, sempre in materia di FAQ, la Sezione ha avuto modo [di rilevare] che esse “lungi dal poter assurgere al rango di fonte, pur se subordinata, del diritto oggettivo, integrano invece esclusivamente l’esternazione (in forma di “risposte” a “domande” asseritamene ricorrenti degli utenti) di una mera prassi amministrativa (ossia, in altri termini, di un’interpretazione amministrativa della normativa della cui applicazione si tratta) che, pur potendo eventualmente valere a formare la c.d. buona fede soggettiva degli utenti, non è certamente idonea a prevalere rispetto al dato normativo che sia difforme (nel caso della c.d. “risposta sbagliata” alla FAQ), né a modificare o integrare il bando di selezione (potendo semmai unicamente rilevare sotto il distinto profilo dell’eventuale vulnus recato all’affidamento del privato)…” (Sez. IV ord. n. 2845/2022 del 20 giugno 2022) »; in ogni caso, « un limite di particolare pregnanza va individuato nel contenuto dell[e] FAQ », che « possono solo chiarire, precisare e meglio esprimere le previsioni della lex specialis, ma non di certo modificarne od integrarne il contenuto (Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2022, n. 3492) » (in questi termini Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 2023, n. 11198)
II.2.3.2. Secondo tale orientamento (pienamente condiviso dal Collegio), pertanto, le FAQ possono rappresentare una sorta di “auto-vincolo” per l’Amministrazione che le ha formulate, nel (limitato) senso che, fra più interpretazioni possibili , l’Amministrazione deve attenersi a quella che ha prospettato ai destinatari della sua azione: la FAQ, perciò, non può essere invocata neppure contro l’Amministrazione (perlomeno non come “regola di validità”) qualora sia oggettivamente e univocamente sbagliata.
Ne discende che in alcun caso la FAQ – in quanto tale – può essere fatta valere contro il privato che non abbia ritenuto di non seguirla.
II.2.4. Il GSE, nelle sue difese, sostiene – in sintesi – che quanto reso esplicito alla FAQ sarebbe pianamente desumibile dal fatto che nelle disposizioni sarebbe imposto il mantenimento in esercizio degli interventi realizzati per almeno i 5 anni successivi alla data di erogazione a saldo del contributo : una richiesta destinata ab origine ad essere revocata non potrebbe che essere inammissibile.
L’assunto non può essere condiviso.
II.2.4.1. Innanzitutto, « è utile rimarcare che, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, il principio di tassatività delle cause di esclusione rappresenta un principio generale, applicabile, per il tramite dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990, anche alle procedure dirette alla concessione di agevolazioni (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 12/04/2023, n. 3706: “tale principio di carattere generale comporta la tassatività delle cause di esclusione delle procedure concorsuali e deve essere applicato anche alla erogazione dei contributi, assimilabile ad una procedura concorsuale, in base alla disciplina dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990, e regolata da un bando, sussistendo le medesime esigenze di certezza e di rispetto del principio della massima partecipazione delle procedure concorsuali”) » (così T.A.R. Lazio, Sez. IV, 6 giugno 2025, n. 11105).
Se si fosse inteso prevedere che il soggetto beneficiario debba garantire sin dall’origine una disponibilità giuridica almeno quinquennale del fabbricato ove l’impianto è destinato a sorgere, sarebbe stato necessario prevederlo puntualmente e specificamente.
II.2.4.2. Una tale interpretazione del testo normativo, oltre a non essere suffragata - il che già sarebbe dirimente - sul piano letterale, non è neppure necessitata sotto il profilo teleologico: ben può ritenersi che, con la richiesta di ammissione, il soggetto beneficiario assuma l’impegno di mantenere in esercizio l’impianto per almeno cinque anni, essendo poi rimesso alla sua capacità e organizzazione imprenditoriale onorare – primariamente nel suo interesse – siffatto impegno (ottenendo un rinnovo del contratto per il tempo a ciò necessario).
II.2.4.2.1. D’altra parte, può osservarsi che un titolo giuridico fondante la disponibilità almeno quinquennale dell’immobile non assicura, immancabilmente e perentoriamente, che la disponibilità fattualmente si protragga per tutto il periodo contrattualmente stabilito, essendo possibile che il vincolo negoziale si sciolga anticipatamente (per inadempimento o per altre cause contemplate dal diritto privato).
Non è dunque così dissimile, a differenza di quanto potrebbe apparire prima facie , la situazione di chi abbia già stipulato un contratto per una durata sufficiente a mantenere l’impianto in esercizio per almeno cinque anni rispetto a quella di chi l’abbia stipulato per una durata inferiore: l’uno ha l’onere di mantenere in essere il rapporto contrattuale, mentre l’altro ha l’onere di (negoziare per) protrarlo.
Il secondo onere può risultare più gravoso e/o dall’esito maggiormente incerto, ma ciò attiene alla responsabilità imprenditoriale di chi se lo assume, poiché vedrà revocarsi il contributo qualora non dovesse riuscire ad assolverlo.
II.2.5. Da tutto quanto precede discende che non è configurabile la causa di esclusione in forza della quale il GSE non ha ammesso la ricorrente al contributo, sicché il relativo di provvedimento si rivela illegittimo.
II.3. Il quinto motivo resta assorbito poiché darebbero luogo (ove fosse ritenuto fondato) ad un meno penetrante effetto conformativo.
II.4. La ritenuta fondatezza dei primi quattro motivi di ricorso implica la sussistenza dell’illegittimità derivata dedotta con il sesto motivo, sicché anche l’Elenco degli ammessi al beneficio dev’essere annullato nei limiti di interesse della ricorrente.
II.5. Conclusivamente, il ricorso deve trovare accoglimento e devono conseguentemente essere annullati il provvedimento di esclusione e, nei limiti di interesse della ricorrente ( i.e. : nella parte in cui non ha contemplato il suo nominativo), l’elenco degli ammessi al beneficio, nel quale la stessa ricorrente dovrà essere inserita all’esito della riedizione del potere, da demandarsi al GSE nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla presente decisione.
II.6. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti (fermo restando, in virtù di quanto disposto dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002, l’onere di pagamento del contributo unificato gravante sulla parte soccombente, da individuarsi nel GSE, che dovrà rifonderlo alla controparte vittoriosa ove questa lo abbia effettivamente versato), avuto riguardo alla significativa peculiarità e sostanziale novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione (prot. GSEWEB/P2025062014 del 27 agosto 2025) e, nei limiti di interesse della ricorrente, l’elenco degli ammessi al beneficio (pubblicato sul sito istituzionale del GSE il 1 settembre 2025), con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LL, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
IN SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SS | EL LL |
IL SEGRETARIO