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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Giurisprudenza Luigi Manna Giurisprudenza Luigi Manna Modello, marchio di forma e “valore artistico” dell'opera post-Cofemel:il Tribunale di Bologna sul design di alta gioielleria La recente sentenza del Tribunale di Bologna n. 3744/2025 del 17 dicembre 2025 rappresenta un caso emblematico di interazione tra tutela del design, diritto d'autore e segni distintivi. Il giudizio ha affrontato diverse questioni di particolare rilievo sistematico: il ruolo del materiale costruttivo nella valutazione dell'aspetto dei modelli registrati; i limiti della tutela del marchio di forma; la perdurante operatività del requisito del “valore artistico” dopo la sentenza Cofemel. I fatti Nel 2023, la nota …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati
Dr. Alberto LA MANNA Presidente
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
Dr.ssa Rachele OLIVERO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 7771/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Roberto Ponzio ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Claudio Antonio
Maradei
-ATTRICE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con gli avv.ti Pasquale Landolfi ed Antonio Landolfi
- CONVENUTA- avente ad oggetto: concorrenza sleale – segreti commerciali
CONCLUSIONI
Per l'attrice
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, previo espletamento dell'istruttoria del caso, previa ammissione delle prove per interpello e testi sui capitoli istruttori dedotti in narrativa nonché quelli deducendi con le memorie ex art. 171, ter c.p.c.; in via preliminare: - preso atto che la ha depositato sub doc. 34 e 36 in forma segretata le liste clienti che erano Parte_1
in uso ai venditori passati alla e le tabelle excel contenenti i dati dei clienti Controparte_1
pagina 1 di 19 fidelizzati che hanno cessato di acquistare da in concomitanza con il Parte_1
passaggio dei venditori alla disporre le misure di tutela ex art. 121 ter c.p.i. vietando CP_1
in particolare alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno ed avranno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei dati riservati contenute nelle liste clienti sub doc. 34 e 36, disponendo anche l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti commerciali quali indirizzo, telefono dei clienti, lo storico dei loro ordini, i prezzi applicati, i dettagli e la tipologia dei loro acquisti;
- acquisire i fascicoli della fase cautelare segnatamente procedimento ex art. 700 c.p.c. rubricato da Codesto Tribunale al R.G.11706/2022 e della fase di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. rubricato da Codesto Tribunale al R.G. 15359/2022 nel merito: 1) accertare e dichiarare che parte convenuta si è resa responsabile nei confronti dell'attrice del compimento di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., in particolare nn. 2 e 3, per i motivi e in relazione ai fatti e alle circostanze risultanti in atti;
2) accertare e dichiarare che parte convenuta si è resa responsabile nei confronti dell'attrice dell'illecita acquisizione e utilizzazione di segreti commerciali dell'attrice ai sensi degli artt. 98
e 99 c.p.i., per i motivi e in relazione ai fatti e alle circostanze risultanti in atti;
3) inibire in via definitiva a parte convenuta di utilizzare, anche per interposto soggetto, per la propria attività commerciale la collaborazione di , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
SO IM, , , , , Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
, , , , , ,
[...] Persona_9 Persona_10 Controparte_2 Persona_11 Persona_12
, e nelle province di Asti, Torino, Alessandria, Persona_13 Persona_14 Parte_2
Novara, Vercelli, Biella, Varese, Verbano Cusio Ossola, Udine, Belluno, Trento, Treviso,
Pordenone, Belluno, Massa Carrara, La Spezia, Lucca, Cuneo, Como, Milano, Monza
Brianza limitando la durata dell'inibitoria sino al termine di durata del patto di non concorrenza stipulato da ciascun addetto alla vendita;
4) inibire a parte convenuta di rivelare a terzi e/o utilizzare, anche per interposta persona e/o indirettamente, le informazioni tutte relative ai portafogli clienti della di cui al doc. 34 e 36 di parte attrice nelle province Parte_1
di Asti, Torino, Alessandria, Novara, Vercelli, Biella, Varese, Verbano Cusio Ossola, Udine,
Belluno, Trento, Treviso, Pordenone, Belluno, Massa Carrara, La Spezia, Lucca, Cuneo,
Como, Milano, Monza Brianza;
5) fissare a carico di parte convenuta una penale di Euro
1.000,00 (mille/00) o del diverso ammontare, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, per ogni pagina 2 di 19 violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti di cui alle domande sub 3) e sub 4); 6) dichiarare tenuta e condannare parte convenuta a risarcire in via integrale tutti i danni subiti e subendi dall'attrice in conseguenza degli illeciti accertati che si quantificano complessivamente in € 596.330,69
(di cui € 130.375,77 quale lucro cessante per la perdita di fatturato, € 325.148,35 quale danno emergente per la perdita del valore patrimoniale del portafoglio clienti ed € 140.806,57 quale danno emergente per la ricostituzione rete di vendita stornata) o veriore altra nella misura risultante in corso di causa, pure in esito alla relativa C.T.U., da liquidare eventualmente anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni caso in applicazione e nel rispetto dei criteri dell'art. 2600 cod. civ. e dell'art. 125 c.p.i.; 7) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza, nei modi e nelle forme ritenute di giustizia,
a cura dell'attrice e a spese di parte convenuta che dovrà effettuare il relativo rimborso a fronte della semplice presentazione della relativa ricevuta.
In ogni caso:
- respingere ogni avversaria eccezione e domanda, anche incidentale, poiché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa. Con il favore delle spese di lite e quelle relative alla CTU”
Per la convenuta
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Torino, sez. spec. in materia di Impresa, G.I. Dott.ssa Marisa
Gallo, reietta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvedere: preliminarmente accogliersi le eccezioni preliminari in rito, di incompetenza territoriale di codesto Ill.mo Tribunale e di incompetenza per materia di codesta sezione specializzata, per essere competente il Tribunale di Potenza o in subordine il Tribunale delle Imprese di Bari, e per l'effetto dichiararsi improcedibile o assegnarsi ad altra sezione la presente controversia, accogliersi le eccezioni preliminari sollevate nel merito e per l'effetto dichiararsi l'inammissibilità improcedibilità ed infondatezza delle domande attoree già per tale verso;
senza rinunzia, in via subordinata, nel merito:
- accertarsi in via incidentale, l'invalidità del patto di non concorrenza tra l'impresa attrice ed i venditori porta a porta già ingaggiati dalla stessa ed oggetto della inibitoria pronunziata in via cautelare, per carenza dei requisiti di validità richiesti dagli articoli 2125 o 1751 bis Codice
Civile e l'inidoneità dello stesso a determinare la riservatezza o segretezza delle informazioni trasferite ai venditori;
- rigettarsi in toto le domande attoree in quanto inammissibili, improponibili ed infondate in pagina 3 di 19 fatto ed in diritto ed accertarsi e dichiararsi l'inesistenza delle condotte anticoncorrenziali da parte della convenuta ai danni della attrice mediante storno illecito di dipendenti e/o appropriazione, violazione, diffusione e divulgazione di segreti o informazioni riservate commerciali e/o mediante diffusione di informazioni pregiudizievoli, rilevanti ai sensi degli artt.
98 e 99 c.p.i. e/o ai sensi dell'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c, così come dedotte dalla attrice nella citazione introduttiva del giudizio, e pienamente legittimo l'operato della stessa;
- rigettarsi l'istanza avversa di conferma dell'inibitoria concessa in via cautelare da codesto
Ill.mo Tribunale ed anzi revocarsi o in via subordinata modificarsi, integrarsi e precisarsi la stessa;
- dichiararsi nulla dovuto in via risarcitoria o di rimborso dalla convenuta alla attrice per nessuna ragione o causa ed in particolare per effetto dei comportamenti e delle circostanze dedotti nell'atto introduttivo del giudizio dalla attrice, oltre che per rivalutazione ed interessi;
- rigettarsi le domande avverse, accessorie alla principale, di imposizione di una penale e di pubblicazione della Sentenza conclusiva con costi e spese a carico della convenuta;
- condannarsi, invece, l'attrice all'indennizzo per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. quantificato nell'importo che sarà determinato equitativamente da codesto ill.mo Tribunale;
- condannarsi l'attrice al pagamento delle spese ed onorari di lite oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il (d'ora in poi anche ), all'esito del giudizio cautelare dalla Parte_1 Pt_3
stessa promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 20.6.2022 (RG n. 11706/2022), ha convenuto in giudizio la (d'ora in poi anche affinché Controparte_1 CP_1
venisse accertato e dichiarato che la convenuta si era resa responsabile nei confronti dell'attrice del compimento di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, nn. 2 e 3 c.c., mediante storno di addetti alle vendite ed illecita acquisizione e utilizzazione di segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. e affinché venisse inibito in via definitiva alla convenuta di utilizzare per la propria attività commerciale la collaborazione degli addetti stornati sino al termine di durata del patto di non concorrenza stipulato da ciascun addetto.
L'attrice chiedeva inoltre di inibire alla convenuta di rivelare a terzi o di utilizzare, anche per interposta persona, le informazioni relative ai portafogli clienti della in relazione alle Pt_3
province in cui operavano gli operatori stornati, con previsione di una penale per ogni violazione, e domandava la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli illeciti accertati, quantificati complessivamente in € 596.330,69, oltre interessi e rivalutazione pagina 4 di 19 monetaria.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale e funzionale per materia
[...]
della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino e contestando nel merito tutte le richieste attoree, sostenendo come non vi fosse stato alcuno storno di addetti alla vendita e nessuna violazione di segreti aziendali della;
in via incidentale Pt_3 CP_1 chiedeva inoltre di accertare l'invalidità del patto di non concorrenza tra l'attrice ed i suoi venditori porta a porta, concludendo per il rigetto delle domande avversarie.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e con lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio ed è stata infine rimessa in decisione con provvedimento del
7.2.2025.
2. Le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale adito sono infondate.
Come già evidenziato in sede cautelare, tanto con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 29.7.2022
(r.g.n.11706/2022), quanto con l'ordinanza emessa in sede di reclamo in data 21.10.2022
(r.g.n.15359/2022), sussiste la competenza territoriale e funzionale della Sezione
Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino, avendo la parte attrice
[...]
dedotto una fattispecie di sottrazione e utilizzazione di segreti commerciali ex Parte_1
artt. 98 e 99 c.p.i., demandata alla cognizione del Tribunale delle Imprese in forza degli artt. 1
(che ricomprende tra i diritti di proprietà industriale anche i “segreti commerciali”) e 134 c.p.i.
e dell'art. 3 del d.lvo n. 168/2003.
Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, se è vero che “le controversie in materia di concorrenza sleale relative ad "informazioni riservate" in ambito aziendale sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa se le informazioni sono caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione di cui all'art. 98 d.lgs. n. 30 del 2005, mentre sono di competenza del tribunale ordinario se le informazioni sono prive di tali requisiti e, alla luce della prospettazione delle parti, non sia ravvisabile un'interferenza, neppure indiretta, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale” (cfr. Cass. n. 3454/2022; Cass. n.
11309/2017, invocata dalla stessa convenuta), è pur vero che, nella fattispecie in esame, parte attrice ha chiaramente allegato la sottrazione, ad opera di ex incaricati alle vendite del
, di informazioni riservate ex art. 98 c.p.i., sottoposte a misura di protezione. Parte_1
Quanto, poi, alla competenza territoriale, va osservato che le condotte lamentate dall'attrice sono avvenute principalmente in Piemonte, ove il ha la propria sede, e che Parte_1
pagina 5 di 19 l'art. 120, VI comma, c.p.i. dispone che “le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”.
3. Venendo al merito, si osserva quanto segue.
Il , con sede a Grinzane Cavour (CN), ha adito il Tribunale esponendo: di Parte_1
essere una società nata nel 1924, attiva nel settore alimentare, che confeziona e commercializza prodotti alimentari (tra cui tonno, caffè, pasta, dolci, prodotti freschi, vini) ed il cui core business è la vendita di olio extravergine d'oliva; di operare per il tramite di diversi brand (“Vezza®”, “San Lorenzo®”, “Dermafutura®”, “Anywell®” Wellhouse® e “Classima
Club®”); che nel primo semestre 2022 la contava 41 dipendenti ed una rete di circa 60 Pt_3 incaricati alle vendite “door to door” diffusa in tutto il nord Italia, con un parco clientela di circa
100.000 famiglie;
che la vendita dell'olio (e dei prodotti alimentari) sul mercato nazionale avveniva principalmente con la vendita a domicilio;
che a seguito della pandemia da COVID-
19 anche la forza vendita impegnata nel “porta a porta” aveva iniziato l'acquisizione di ordini mediante contatto telefonico ed acquisizione telefonica degli ordini stessi;
che ogni incaricato alle vendite operava in una determinata area territoriale;
che ad ogni incaricato veniva fornito dalla GIVE un portafoglio clienti, che l'addetto doveva cercare di incrementare anche con nuove fidelizzazioni;
che l'elenco clienti veniva caricato su una web app aziendale, a cui ogni addetto aveva accesso mediante un proprio account aziendale ed una password personale e privata;
che nel periodo compreso tra ottobre 2021 ed inizio aprile 2022 ben sedici addetti alla vendita avevano interrotto il rapporto di collaborazione con l'attrice e, in violazione del patto di non concorrenza, avevano iniziato a svolgere attività nell'interesse e per conto della convenuta proponendo in vendita i medesimi prodotti commercializzati dalla (in CP_1 Pt_3 particolare l'olio, ma anche il tonno), nella medesima area territoriale nella quale svolgevano attività per il . Parte_1
Rappresentava come nonostante le diffide inoltrate alla convenuta, avesse avviato nei CP_1
mesi di giugno e luglio 2022 ulteriori collaborazioni con ex addetti della e faceva Pt_3
presente come molti degli ex incaricati alla vendita di avessero iniziato a lavorare con Pt_3
prima ancora di dimettersi dal , avendo così libero accesso alle liste CP_1 Parte_1
clienti di parte attrice e disponendo di numerose informazioni, riservate e rilevanti ex artt 98 e
99 c.poi., c.p.i., che avevano sottratto a ed erano state sfruttate da Pt_3 CP_1
3.1 Sulla concorrenza sleale per storno di dipendenti
Le allegazioni attoree, contestate dalla convenuta, hanno trovato piena conferma nelle pagina 6 di 19 risultanze probatorie in atti.
Come affermato ancora di recente dalla Suprema Corte, “affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed altresì l' "animus nocendi", cioè l'intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente”
(cfr. ex multis Cass. n. 17037/2024; Cass. n. 3865/2020).
Tale intenzionalità si può ricavare in via presuntiva da circostanze oggettive, tra cui la quantità di soggetti stornati, la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente, la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all'interno dell'azienda concorrente, la scarsa fungibilità dei dipendenti, la rapidità dello storno e la mancanza di preavviso, l'induzione a violare l'obbligo di fedeltà e di non concorrenza in costanza del rapporto di lavoro, il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante e più in generale l'utilizzo di mezzi subdoli o scorretti tra cui la sottrazione di dati riservati.
La Suprema Corte ha poi precisato che “l'art. 2598, n. 3, c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente” (cfr. Cass. n. 18034/2022: nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto illecita l'attività di sviamento della clientela posta in essere da ex dipendenti che, una volta creato un proprio sito per la prestazione di servizi analoghi a quelli forniti mentre il rapporto di lavoro era ancora in corso, subito dopo aver dato le proprie dimissioni avevano contattato i clienti dell'ex datore di lavoro proponendo offerte personalizzate e sfruttando il vantaggio competitivo che derivava dalla disponibilità delle informazioni carpite all'impresa di provenienza).
Secondo la convenuta, non sarebbe ravvisabile alcuno storno di dipendenti, sia perché gli addetti avrebbero scelto di interrompere la loro collaborazione con il per Parte_1
ragioni interne alla stessa società attrice (malcontento dei lavoratori, carenze organizzative, crisi economica della società, ecc.), sia poiché difetterebbe la prova di una macchinazione posta in essere da per danneggiare l'attività della concorrente e sfruttarne le CP_1
pagina 7 di 19 informazioni commerciali.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
Nella fattispecie in esame, gli elementi che già avevano indotto il Tribunale, tanto in primo grado, quanto in sede di reclamo, ad accogliere la domanda inibitoria formulata dal Pt_1
hanno trovato ulteriore riscontro nel corso del giudizio, sia grazie alle deposizioni
[...] testimoniali assunte che con la produzione documentale offerta dall'attrice.
In particolare, non solo l'attrice ha prodotto, sub docc. 35, 37 e 38, le dichiarazioni scritte con cui numerosi clienti del riferivano di essere stati contattati nei primi mesi del Parte_1
2022 da ex collaboratori dell'attrice, che offrivano loro in vendita prodotti Pace, ma tale circostanza è stata ribadita dai testi , ed Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, che hanno affermato di essersi personalmente messe in contatto con numerosi clienti
[...]
(“centinaia di telefonate”, teste ) e di aver verificato le condotte tenute dagli ex Tes_2
collaboratori di . Pt_3
Le deposizioni dei testi citati dalla resistente non sono idonee a smentire la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice.
In particolare, la circostanza, allegata dalla convenuta, che il Controparte_1
commercializzasse i suoi prodotti sul territorio del Nord Italia già dagli anni novanta e che utilizzasse anche il sistema di vendita “porta a porta” (cfr. testi e ) Tes_4 Testimone_5 non fa venir meno l'illiceità dell'attività concorrenziale posta in essere dalla convenuta.
In primo luogo, quanto riferito dai testi appare smentito dalla stessa nota integrativa al bilancio 31.12.2022 di ove, a pagina 7, si legge: “tra i fatti di rilievo occorre annoverare CP_1
il nuovo progetto di sviluppo della rete vendita nel canale porta a porta in Italia che ha visto
l'inserimento di circa dieci nuovi venditori nelle regioni del nord Italia. Il suddetto progetto, iniziato all'incirca nel mese di gennaio 2022, è stato bloccato poi nel mese di luglio a causa di una citazione in giudizio da parte dell'azienda contro la nostra società, in quanto i Pt_1 venditori inseriti erano dimissionari della stessa azienda ” (cfr. doc. 48 attrice). Pt_1
Inoltre, come già evidenziato nei precedenti provvedimenti cautelari, la complessiva condotta di e l'arruolamento di un numero elevato di ex collaboratori di non poteva non CP_1 Pt_3 avere l'obiettivo di intensificare la presenza della convenuta nel Nord Italia, con modalità abnormi e scorrette.
Neppure può sostenersi, come vorrebbe la convenuta, che l'eventuale condotta posta in essere dagli ex venditori del non potrebbe esserle imputata, essendo “il frutto Parte_1
della iniziativa autonoma ed indipendente dei venditori e mai di direttive loro impartite
pagina 8 di 19 espressamente o implicitamente dalla convenuta” (cfr. comparsa conclusionale pag. 17).
L'art. 2598, n. 3 c.c., infatti, consente di imputare l'illecito concorrenziale anche a quell'imprenditore concorrente che non abbia posto in essere direttamente, ma indirettamente, la condotta lesiva e che quindi è con il terzo in una particolare relazione per effetto della quale l'attività di quest'ultimo deve ritenersi svolta anche nell'interesse del concorrente, pur non essendo richiesto un pactum sceleris e neppure che la condotta venga attuata o deliberata da entrambi (Cass. n. 5375/2001; Cass. n. 14793/2008).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la nozione di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cod. civ. va desunta dalla "ratio" della norma, che impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l'adozione di metodi contrari all'etica delle relazioni commerciali (Cass. n. 4739/2012).
Le stesse difese della convenuta appaiono contraddittorie, laddove da un lato, al fine di corroborare la propria estraneità alle condotte degli ex addetti di GIVE, ha affermato come i venditori fossero “lavoratori autonomi e non dipendenti, dunque certamente dotati di un proprio personale know how e di una base di propria clientela” (cfr. pag. 17 conclusionale), salvo poi sostenere, per escludere una posizione di rilievo dei suoi nuovi collaboratori e l'infungibilità dei lavoratori, che “i venditori porta a porta di prodotti alimentari, per di più di consumo massivo…sono figure munite di competenze generiche e certamente non specializzate” (pag. 24 conclusionale).
Neppure è vero che le vendite ad ex clienti dell'attrice abbiano riguardato una quantità esigua di prodotti, posto che non solo la nota integrativa al bilancio, già sopra richiamata, specificava che “nel primo semestre l'investimento è stato sull'acquisizione di nuovi clienti, con costi elevati, mentre nel secondo semestre, a seguito della sentenza del Tribunale di Torino, sono stati disdettati i contratti con i nuovi venditori e non sono proseguiti gli ordini in gestione sui clienti acquisiti, con perdita di fatturato in gestione [oltre alle spese legali…]” (doc. 48 attrice), ma dallo stesso documento n. 20 prodotto dalla convenuta emerge l'entità del fatturato, non certo esiguo (circa 154.000,00 euro), prodotto dai soli addetti stornati dalla , circostanza Pt_3 che esclude l'occasionalità delle condotte concorrenziali;
anche la CTU ha quantificato in €
118.798,62 la somma complessiva fatturata agli ex clienti del (pag. 18 CTU). Parte_1
In conclusione, l'attività istruttoria espletata in corso di causa ha consentito di confermare pienamente il giudizio di illiceità delle condotte concorrenziali poste in essere dalla convenuta ai danni dell'attrice, già ravvisate in sede cautelare.
pagina 9 di 19 Ed invero, l'elevato numero di addetti alle vendite (inizialmente 15, su un numero di circa 80 addetti porta a porta di distribuiti tra tutte le regioni del Nord Italia) transitati dal Pt_3 Pt_1
alla nel ridotto arco temporale di pochi mesi, la tipologia del personale,
[...] CP_1
appositamente formato proprio al fine di acquisire ed incrementare i clienti, il tipo di mansioni a cui erano adibiti in GIVE e l'analogo ruolo rivestito in la circostanza che gli ex addetti CP_1
abbiano immediatamente contattato i propri clienti al fine di promuovere la vendita di Pt_3 prodotti della , l'esistenza di un patto di non concorrenza tra tutti i collaboratori CP_1
fuoriusciti dal e la società, circostanza nota al (doc. 27 attrice), Parte_1 CP_1 la riduzione del fatturato prodotto da e, contestualmente, l'aumento dei ricavi per Pt_3 CP_1
e l'utilizzo di informazioni segrete dell'attrice (e di cui infra) sono evidentemente tutti segni indicativi della scorrettezza professionale della società convenuta e del suo intento di disgregare l'attività della concorrente e di vanificarne ogni sforzo di investimento.
Le condotte di parte convenuta hanno pertanto integrato la fattispecie della concorrenza sleale mediante storno di addetti e collaboratori, sussumibile nella previsione normativa di cui all'articolo 2598 n. 3 c.c.; benchè il abbia lamentato anche atti di concorrenza Parte_1
sleale ex art. 2598, n. 2 c.c., non sono state specificatamente allegate, né tanto meno adeguatamente provate, condotte integranti tale fattispecie.
Deve dunque essere accolta la domanda con cui parte attrice ha chiesto che venisse inibito in via definitiva a parte convenuta di utilizzare, anche per interposto soggetto, la collaborazione degli addetti stornati, indicati dall'attrice nei seguenti soggetti: , Persona_1 Per_2
, , SO IM, , ,
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, , , , , ,
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 Controparte_2
, , , e nelle Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14 Parte_2
province di Asti, Torino, Alessandria, Novara, Vercelli, Biella, Varese, Verbano Cusio Ossola,
Udine, Belluno, Trento, Treviso, Pordenone, Belluno, Massa Carrara, La Spezia, Lucca,
Cuneo, Como, Milano, Monza Brianza.
Quanto all'individuazione degli addetti sopra elencati, non vi è stata contestazione da parte della convenuta, se non con riferimento ai IG e IM SO, dimessi Persona_1
spontaneamente, e a e , asseritamente mai assunti in Persona_14 Parte_2 CP_1
La contestazione relativa ai IG e SO è infondata, non rilevando le modalità Per_1
con cui tali venditori siano approdati a così come è infondata quella relativa a CP_1 Pt_2
, essendo comprovata la sua collaborazione con la convenuta (cfr. deposizione
[...]
); è invece condivisibile il rilievo della convenuta con riguardo alla sig.ra Testimone_3
pagina 10 di 19 , non essendovi prova che la stessa abbia prestato attività lavorativa in favore Persona_14
di va peraltro evidenziato come tale nominativo, sebbene riportato nelle conclusioni, CP_1
non fosse neppure indicato nella stessa tabella predisposta da parte attrice nei propri atti (cfr. anche CTU pag. 14).
In conclusione, l'inibitoria, da contenersi nel limite di durata del patto di non concorrenza stipulato da ciascun addetto alla vendita, deve essere concessa con riferimento a tutti gli ex addetti indicati da parte attrice, ad eccezione della sig.ra . Persona_14
3.2 Sulla violazione dei segreti commerciali
Parte attrice, già in sede cautelare, ha sostenuto come gli ex addetti alle vendite transitati alla
PACE abbiano potuto acquisire informazioni riservate concernenti l'elenco clienti ed i relativi dati in possesso del , sfruttando così illecitamente tali informazioni;
ha dunque Parte_1
invocato la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i.
Il giudice di prime cure, in sede cautelare, ha accolto la prospettazione del ed Parte_1 ha inibito alla convenuta l'utilizzo dei dati relativi ai portafogli clienti dell'attrice, mentre il
Tribunale, in sede di reclamo, ha ritenuto non essere adeguatamente provato lo sfruttamento delle informazioni segrete da parte di ed ha sul punto revocato l'inibitoria. CP_1
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito in corso di causa confermi la fondatezza delle allegazioni attoree.
Occorre premettere come l'art. 98 c.p.i. definisca i segreti commerciali come “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico – industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore […]”; ai fini della tutela delle informazioni riservate è necessario che siano soddisfatti i tre requisiti indicati nelle successive lettere a), b) e c): è anzitutto richiesto che le informazioni siano segrete, cioè non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, che queste possiedano valore economico in virtù della loro segretezza e, infine, che siano state sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Nella fattispecie in esame ricorrono detti presupposti.
E' in primo luogo pacifico che l'elenco clienti contenesse numerose informazioni, tra cui i dati anagrafici, lo storico degli ordini, i prezzi applicati, la tipologia degli acquisti, le preferenze dei singoli clienti ed eventuali intolleranze, i loro preferenziali strumenti di pagamento, ecc., elementi tutti aventi un indubbio valore economico e commerciale, consentendo all'addetto di individuare con precisione quali prodotti offrire a ciascun cliente e di agevolarne la fidelizzazione.
pagina 11 di 19 Inoltre, i testi informati sul punto hanno confermato come l'elenco dei clienti di ciascun venditore venisse caricato su una web app aziendale (cfr. doc. 5 attrice) a cui ogni addetto aveva accesso mediante un proprio account aziendale ed una password privata, che veniva disattivata al momento della cessazione del rapporto lavorativo con (cfr. testi Pt_3 [...]
, ); la circostanza che ogni venditore potesse accedere Tes_1 Testimone_6
esclusivamente al proprio portafoglio clienti e che i relativi dati non venissero messi a disposizione degli altri collaboratori, né fossero con gli stessi condivisibili, è elemento significativo e rilevante che conferma la natura segreta delle informazioni di cui disponeva ciascun addetto.
Lo stesso teste , indicato da parte convenuta, sentito sul capitolo 13 della Testimone_6 memoria istruttoria di parte attrice, ha riferito come “il sistema era ben protetto, nel senso che lo storico degli ordini e dei clienti si articolava su più schermate;
…non era possibile stampare con un click l'intero elenco. Sicuramente era possibile fare lo screenshot di tutte le pagine relative al singolo cliente, si sarebbe trattato però di un lavoro lungo e anche poco proficuo, anche perché vi è una parte rilevante di conoscenza diretta del cliente che esula dall'App”.
Il fatto, enfatizzato dalla convenuta, che qualsiasi venditore avesse la possibilità di effettuare lo screenshot dei dati messi a sua disposizione dall'azienda non è certamente idoneo a privare le informazioni della loro caratteristica di segretezza, non potendosi esigere che la società controlli ininterrottamente le attività dei propri addetti al fine di scongiurarne eventuali abusi;
dalla testimonianza resa dalla sig.ra , responsabile del Tele Testimone_2
Marketing, emerge anzi come la policy aziendale del non consentisse agli Parte_1
addetti vendite di stampare le liste clienti.
A ciò si aggiunga come nei contratti di assunzione fosse espressamente previsto che “il CP_3
si impegna a mantenere il più stretto riserbo su ogni informazione, riguardante le attività della
Società e dei suoi Clienti, della quale dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività. Lo stesso s'impegna a non comunicare a terzi, che svolgano attività anche non in concorrenza con la Società o con i suoi Clienti, i nominativi dei clienti e/o le informazioni riguardanti i loro acquisti, le loro preferenze commerciali o altro. In caso di violazione di tale obbligo, il sarà tenuto al risarcimento danni, quantificato, ex art. 1382 CP_3
c.c., nell'importo minimo pari al 15% dei corrispettivi maturati dal sino al momento della CP_3 violazione di tale obbligo, salvo il diritto della Società al risarcimento degli ulteriori danni” (cfr., ad esempio, art. 12 docc. 10,11,12,13, rubricato “Uso limitato delle informazioni e risarcimento danni in caso di violazione con clausola penale”; art. 11 docc. 16,17, avente pagina 12 di 19 analogo contenuto).
Deve dunque ritenersi che parte attrice abbia protetto (o tentato di proteggere) i propri segreti commerciali con misure “ragionevolmente adeguate” ex art. 98, lett. c) c.p.i., limitando ad ogni addetto l'accesso ai dati relativi ai suoi soli clienti, prevedendo l'uso di account aziendali e password private e disponendo il divieto di condividere con altri le informazioni relative al proprio parco clienti.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra evidenziato si consideri inoltre come ciascun addetto alla vendita fosse vincolato alla GIVE da un patto di non concorrenza al momento della cessazione del rapporto lavorativo (cfr. docc. dal n. 8 al n. 23).
Parte convenuta ha sul punto chiesto di accertarsi in via incidentale l'invalidità di tale patto, “al solo fine di dimostrarne la incapacità di produrre l'effetto protettivo delle informazioni relative ai clienti” (cfr. comparsa pag. 18).
La prospettazione della resistente è del tutto irrilevante posto che, per le ragioni già in precedenza evidenziate, devono comunque ritenersi adeguate le misure adottate da a Pt_3
tutela dei propri segreti.
In ogni caso, non appaiono ravvisabili i profili di invalidità evidenziati dalla convenuta, risultando rispettati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2125 c.c. (forma scritta, pattuizione di una indennità a titolo di corrispettivo del patto, limite temporale massimo di 24 mesi e zona presso la quale già operava il venditore, come da artt.
4.1.e 4.2 dei contratti prodotti da parte attrice).
Vari elementi inducono infine a ritenere che tali segreti siano stati indebitamente sfruttati da
CP_1
Innanzitutto, è significativo il fatto che larga parte degli ex collaboratori di ( Pt_3 [...]
, ecc.) abbiano iniziato a lavorare Per_1 Persona_12 Persona_6 Persona_9
presso prima ancora di rassegnare le proprie dimissioni da , circostanza non CP_1 Pt_3
contestata dalla convenuta e che rende ancor più credibile che, nel passaggio alla nuova società, gli ex addetti abbiano fatto uso delle informazioni a cui avevano accesso presso il
. Parte_1
E' poi del tutto inverosimile che i venditori potessero ricordare il nominativo ed i dati personali di centinaia di clienti (ogni addetto seguiva in media 600-700 clienti), né tanto meno le loro preferenze e richieste, tenuto conto dell'elevatissimo numero di informazioni contenute in ciascun portafoglio clienti, come emerge dai docc. 34 e 36 di parte attrice.
Se si considera, inoltre, che è provato come molti degli ex clienti del siano stati Parte_1
contattati dai venditori passati a ne consegue con ragionevole convinzione che le CP_1
pagina 13 di 19 informazioni segrete di parte attrice siano state sfruttate dalla convenuta per incrementare il proprio mercato, attraverso l'utilizzo da parte degli ex venditori di una banca dati capace di fornire loro un vantaggio competitivo che trascende la capacità e le esperienze del singolo lavoratore (cfr. n. Cass. 18772/19).
Va dunque accolta la domanda con cui ha chiesto che venisse inibito alla convenuta di Pt_3
rivelare a terzi o di utilizzare le informazioni tutte relative ai portafogli clienti del Parte_1
di cui ai docc. 34 e 36 di parte attrice.
4. Sul risarcimento dei danni
4.1 Parte attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte illecite sopra descritte;
in particolare, ha quantificato il danno nella complessiva somma di € 596.330,69, di cui € 130.375,77 quale lucro cessante per la perdita di fatturato, € 325.148,35 quale danno emergente per la perdita del valore patrimoniale del portafoglio clienti ed € 140.806,57 quale danno emergente per la ricostituzione della rete di vendita stornata.
La domanda risarcitoria è fondata nei limiti che seguono.
Quanto all'an, è del tutto evidente come lo sfruttamento delle capacità professionali, dell'esperienza e delle stesse informazioni acquisite da ex venditori del nel Parte_1
corso del rapporto di collaborazione con la società attrice abbia consentito a presso CP_1
cui erano transitati, di ottenere un illecito vantaggio competitivo, con risparmio del tempo e delle risorse che sarebbe stato necessario impiegare per procurarsi autonomamente i clienti ed avviare correttamente la nuova attività di vendita “porta a porta”.
Circa il quantum del risarcimento, in corso di causa è stato affidato al consulente tecnico d'ufficio, dr. , l'incarico di accertare: Per_15
“A. Il mancato guadagno derivante alla parte attrice, al 31.7.2022, dallo storno dei dipendenti per cui è causa, anche in relazione all'utile ricavato dalla parte convenuta grazie alle prestazioni degli stessi;
B. In termini più specifici, il mancato guadagno derivante alla parte attrice dalla perdita dei clienti indicati negli elenchi di cui al doc. 34 che – tramite la documentazione oggetto dell'ordine di esibizione - si accerti essere stati acquisiti dalla convenuta;
C. La congruità dei costi dedotti da parte attrice ai fini della ricostituzione della rete di vendita”.
Il mancato guadagno subito dal è stato quantificato dal CTU in € 108.414,20. Parte_1
Tale conclusione, cui il CTU è giunto all'esito di un compiuto ed attento esame di tutta la pagina 14 di 19 documentazione in atti, valutando i rilievi dei rispettivi consulenti tecnici di parte e tenendo anche conto del calo di fatturato registrato dall'attrice nel primo quadrimestre del 2020, appare del tutto condivisibile ed immune da critiche.
In particolare, il dr. ha evidenziato come entrambi i consulenti di parte avessero Per_15 concordato nella correttezza del metodo, adottato dal CTU, che prevede di “determinare il
c.d. “margine operativo lordo incrementale percentuale” (di seguito, per brevità, “MOL incrementale”) ed applicare la percentuale così ottenuta al fatturato “mancante”, in modo da quantificare il conseguente mancato guadagno” (cfr. pag. 16).
Il diverso risultato cui sono giunti i consulenti di parte è stato spiegato dal CTU con il fatto che
“il MOL conteggiato dal CTP di dott. è stato desunto dai dati aggregati CP_1 Per_16
del conto economico del periodo 1.1.2021 - 31.12.2021, come riportati nel bilancio Pt_1
al 31.12.2021” mentre “il MOL incrementale conteggiato dal CTP di dott. Pt_1 Pt_1
è stato desunto dai dati estratti dal programma gestionale aziendale, che ha Per_17 consentito di disporre di informazioni analitiche e maggiormente affinate” (pag. 17 CTU).
Anche all'udienza del 13.6.2024 parte convenuta ha contestato la correttezza delle operazioni eseguite dal CTU, evidenziando come lo stesso avesse utilizzato dati forniti da parte attrice, non ufficiali, né verificati.
Osserva tuttavia il Collegio come il consulente si sia fatto carico di tale osservazione, chiarendo di aver “ripercorso lo sviluppo dei calcoli del MOL incrementale del CTP di ”, Pt_1 di non aver “rilevato errori, neanche di metodo” e di condividere “il risultato ottenuto, che individua un MOL incrementale pari al 10,8 %” (pag. 17).
Il CTU ha dunque esaminato l'ampia documentazione fornita da parte attrice unitamente alla relazione redatta dal dr. e prodotta sin dall'atto di citazione e non ha ravvisato alcuna Per_17
anomalia che potesse indurre a dubitare circa la veridicità e genuinità di tale documentazione.
Deve dunque ritenersi corretto il risultato cui è giunto il consulente, che ha quantificato il mancato guadagno del in € 108.414,20 (somma così corretta in esito Parte_1 all'accoglimento di alcune osservazioni del consulente di parte attrice).
4.2 Il , sin dal proprio atto introduttivo, ha poi allegato, quale danno subito, Parte_1 anche quello derivante dalla “perdita del valore patrimoniale del portafoglio clienti”, stimato, sulla base della relazione del dr. in € 325.148,35 (cfr. pagg. 34 e 35 atto di citazione). Per_17
La convenuta ha contestato le operazioni peritali svolte sul punto dal CTU, lamentando come il consulente fosse andato ultra petita, determinando una voce di danno non richiesta con il quesito peritale.
pagina 15 di 19 Le argomentazioni di PACE non possono essere condivise.
E' del tutto evidente, infatti, che l'accertamento demandato al consulente tecnico avesse la finalità di accertare tutti i danni subiti dal in conseguenza delle condotte di Parte_1
parte convenuta.
L'esistenza, e quantificazione, del danno riconducile alla perdita del portafoglio clienti, dunque, oltre ad essere stata tempestivamente allegata in modo puntuale dall'attrice, correttamente è stata esaminata dal CTU onde rassegnare una consulenza completa.
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che anche il danno in esame debba essere risarcito, in quanto conseguenza diretta delle condotte illecite di parte convenuta.
Come sottolineato, in modo condivisibile, dall'attrice, il parco clienti costituisce un elemento essenziale del patrimonio aziendale ed è strettamente correlato al concetto di avviamento, inteso come la capacità di una società di generare un extra profitto e che va al di là del suo valore intrinseco;
in particolare, per un'azienda, come il , che commercializza Parte_1
con un elevato numero di consumatori finali , il portafoglio clienti rappresenta un aspetto fondamentale, da cui dipende la continuità delle vendite.
Il CTU ha evidenziato come la determinazione di tale voce sia stata effettuata dal consulente di parte attrice, il quale, “estraendo i dati necessari dal programma gestionale aziendale, ha sviluppato un complesso ed articolato conteggio, illustrando l'iter logico argomentativo seguito”; il CTU ha poi chiarito di aver “ripercorso lo sviluppo dei calcoli e non ha rilevato errori, neanche di metodo e, tenuto conto della riduzione di fatturato di accertata dallo Pt_1 scrivente (€ 990.876,31 in luogo di € 1.205.008,82, pari a circa l'80% della richiesta dell'Attrice), ritiene di poter quantificare la perdita del portafoglio clienti in € 260.118,68 (pari all'80% della domanda originaria)” (cfr. pag. 19 CTU).
Al fine di quantificare il danno in oggetto il dr. pur evidenziando come “il portafoglio Per_17 clienti stornato sia contraddistinto da una considerevole stabilità nel tempo e nell'ordine di grandezza, trattandosi pur sempre di intangibile a vita indefinita”, ha ritenuto opportuno “(dato anche il già richiamato contesto attuale di generale incertezza economica) limitare
l'estensione temporale dei flussi reddituali prospettici da attualizzare a un triennio”, giungendo così a quantificare il danno in complessivi € 325.148,35 (cfr.pag.25 relazione sub doc. 46 attrice).
Ritiene il Collegio che, sebbene tale voce di danno debba essere riconosciuta, occorre tuttavia ridurne l'ammontare.
In particolare, tenuto conto della durata massima di due anni del patto di non concorrenza pagina 16 di 19 previsto per ciascun venditore, appare congruo limitare a tale arco temporale (dunque a due anni e non a tre, come effettuato dal consulente di parte) la prospettiva di guadagno prevedibile;
d'altra parte, se è vero che per il naturale rapporto di fiducia che sorge tra l'addetto alle vendite ed i suoi clienti stabili è verosimile che il cliente segua i suggerimenti del proprio referente e proceda all'acquisto dei prodotti dallo stesso offerti, è pur vero che, nella fattispecie in esame, la tipologia e natura dei beni oggetto di acquisto (prodotti alimentari) porta a ritenere del tutto probabile che, con il tempo, i singoli acquirenti scelgano di esplorare anche mercati diversi e di rivolgersi ad altri fornitori.
In conclusione, si ritiene equo determinare in complessivi € 173.412,45 (pari ai due terzi dell'importo di € 260.118,68 indicato dal CTU) la somma da riconoscere a parte attrice per il danno da perdita di valore del portafoglio clienti.
4.3 Il ha infine richiesto il risarcimento del danno subito per la ricostituzione Parte_1
della rete di vendita stornata;
in particolare, ha lamentato come il repentino passaggio in massa di un elevato numero di addetti alla società concorrente abbia sostanzialmente vanificato lo sforzo di investimento compiuto da al fine di reperire, selezionare e Pt_3
formare i propri collaboratori.
La ha dunque, nel dettaglio, quantificato i costi sostenuti per la pubblicazione degli Pt_3
avvisi di selezione ed inserti sui portali di ricerca del personale, i costi dei collaboratori interni incaricati della selezione dei curricula, nonché i costi per la formazione teorica e pratica dei nuovi canditati, indicando in complessivi € 140.806,57 la somma richiesta.
I danni sopra indicati sono una conseguenza immediata e diretta delle condotte poste in essere dalla convenuta, la quale, con la scorretta attività concorrenziale posta in essere, oltre ad aver vanificato, o quanto meno compromesso, gli sforzi dedicati da nella formazione Pt_3
dei propri addetti vendite, ha allo stesso tempo potuto beneficiare di un ingente risparmio sui costi necessari all'addestramento del proprio personale, a maggior ragione ove si consideri che, come in precedenza visto, la vendita porta a porta costituiva una nuova attività per il
. CP_1
Va dunque complessivamente determinato in € 83.619,50 il danno emergente subito da
, così quantificato dal CTU all'esito di un attento esame della documentazione prodotta Pt_3
e di un condivisibile ridimensionamento degli importi richiesti da parte attrice.
Le considerazioni sopra esposte rendono del tutto infondata la richiesta, formulata dalla convenuta, di rinnovazione della consulenza tecnica.
Va infine ribadito il giudizio di inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dalla resistente pagina 17 di 19 e non ammesse con l'ordinanza istruttoria del 27.9.2023, per le condivisibili ragioni in essa espresse.
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere a parte Controparte_1 attrice, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 365.446,15, di cui €
108.414,20 a titolo di lucro cessante, € 173.412,45 per la perdita portafoglio clienti ed €
83.619,50 per danno emergente per la ricostituzione rete vendita.
Trattandosi di debito di valore, tale importo di € 365.446,15 deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e occorre calcolare sul capitale così rivalutato gli interessi legali, il tutto con decorrenza dal momento della violazione, che può essere individuata nel 20.4.2022, data di ricevimento della diffida 19.4.2022 inviata a mezzo PEC, con cui intimava alla controparte la cessazione Pt_3
della condotta di concorrenza sleale (doc. 27).
L'importo dovuto è dunque pari ad € 438.114,94, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo.
5. Sulle restanti sanzioni richieste da parte attrice
Deve essere confermata anche nel presente giudizio di merito la penale di 1.000,00 euro già disposta in via cautelare per ogni inosservanza e violazione delle inibitorie;
l'importo è da ritenersi congruo in relazione alla natura degli illeciti accertati.
In accoglimento della domanda attorea, deve inoltre disporsi la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza come da dispositivo, non avendo parte attrice fornito indicazioni in ordine alle modalità di pubblicazione.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
Esse si liquidano come in dispositivo, in conformità alla nota spese prodotta, da ritenersi congrua in relazione ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 ed all'attività svolta.
In applicazione dei principi di soccombenza e di causalità, vanno infine definitivamente poste a carico della convenuta le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara che la società ha compiuto nei confronti del Controparte_1 [...] atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. mediante storno di Parte_1 addetti alle vendite ed ha illecitamente acquisito ed utilizzato i segreti commerciali dell'attrice,
pagina 18 di 19 tutelati dagli artt. 98 e 99 c.p.i. e per l'effetto, inibisce a parte convenuta di utilizzare, anche per interposto soggetto, per la propria attività commerciale la collaborazione di , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
SO IM, , , , , Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
, , , , , ,
[...] Persona_9 Persona_10 Controparte_2 Persona_11 Persona_12
e nelle province di Asti, Torino, Alessandria, Novara, Vercelli, Persona_13 Parte_2
Biella, Varese, Verbano Cusio Ossola, Udine, Belluno, Trento, Treviso, Pordenone, Belluno,
Massa Carrara, La Spezia, Lucca, Cuneo, Como, Milano, Monza Brianza, con limitazione dell'inibitoria sino al termine di durata del patto di non concorrenza stipulato da ciascun addetto alla vendita;
inibisce a parte convenuta di rivelare a terzi e/o utilizzare, anche per interposta persona o indirettamente, le informazioni tutte relative ai portafogli clienti del di cui Parte_1
ai docc. 34 e 36 di parte attrice, nelle province di Asti, Torino, Alessandria, Novara, Vercelli,
Biella, Varese, Verbano Cusio Ossola, Udine, Belluno, Trento, Treviso, Pordenone, Belluno,
Massa Carrara, La Spezia, Lucca, Cuneo, Como, Milano, Monza Brianza;
fissa la penale di € 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza delle inibitorie sopra indicate;
condanna a corrispondere al a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, la complessiva somma di € 438.114,94, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida complessivamente in € 22.457,00 per compenso ed € 3.399,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, a carico esclusivo di nei soli rapporti interni tra le parti;
Controparte_1
dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sulla home page del sito internet della convenuta, in posizione e con caratteri chiaramente distinguibili, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e per la durata di mesi sei.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 21.3.2025, secondo la composizione del
Collegio del 31.1.2025.
IL PRESIDENTE
Dr. ALBERTO LA MANNA
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
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