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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/10/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET AR ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 764 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA elettivamente domiciliato in Roma via Velletri n. 10, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Antonio De Francesco, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante, con sede in Montelanico, elettivamente CP_1 domiciliata in Alatri statale 155 Magione n.9, presso lo studio del procuratore Avv. Fabio Padovani, che la rappresenta e difende unitamente al procuratore Avv. Andrea Cipriani
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15 febbraio 2023, ha rappresentato di aver Parte_1 lavorato dal 26 giugno 2018 al 13 settembre 2021 alle dipendenze di in forza di un CP_1 contratto di lavoro a tempo determinato poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di operaio e inquadramento nel I livello c.c.n.l. metalmeccanica PMI
Confapi, a tempo pieno;
di aver sempre lavorato dal lunedì al venerdì e a sabati alterni, dalle 8:00 alle 17:00, con un'ora di pausa per il pranzo, svolgendo 16 ore di lavoro straordinario mensili;
di non essere stato retribuito in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Il lavoratore ha affermato di essere creditore, nei confronti della datrice di lavoro, della somma di € 17.751,78, di cui € 2.146,47 per retribuzione ordinaria, € 5.366,85 a titolo di straordinario feriale diurno, € 782,81 a titolo di festività, € 263,14 a titolo di 13esima mensilità, €
872,20 a titolo di ferie, € 610,81 a titolo di permessi, € 2.637,86 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 410,33 a titolo di recupero indennità di mancato preavviso ed € 4.661,31 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio chiedendo al giudice CP_1
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal 26 giugno 2018 al 13 settembre 2021 con la qualifica di operaio e l'inquadramento nel I livello c.c.n.l. metalmeccanica– Confapi, e la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 17.751,78 per differenze retributive.
1.1. si è costituita in giudizio, contestando la domanda del lavoratore e CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22 gennaio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 17 settembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate da ciascuna.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, dal 26 giugno 2018 al 13 settembre 2021 con la qualifica di operaio e l'inquadramento nel I livello c.c.n.l. metalmeccanica Confapi, non contestata dalla resistente e confermato dalla documentazione depositata (doc. 1 deò ricorso), per un orario di 40 ore settimanali.
Sulla base di tale rapporto di lavoro, ha quindi domandato la condanna di Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 17.751,78, di cui € 2.146,47 per CP_1 retribuzione ordinaria, € 5.366,85 a titolo di straordinario feriale diurno, € 782,81 a titolo di festività, € 263,14 a titolo di 13esima mensilità, € 872,20 a titolo di ferie, € 610,81 a titolo di permessi, € 2.637,86 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 410,33 a titolo di recupero indennità di mancato preavviso ed € 4.661,31 a titolo di trattamento di fine rapporto.
3.1. Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
3.2. Stante la prova della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto, spetta al ricorrente il diritto alla somma di € 2.146,47 per retribuzione ordinaria, alla somma di € 263,14 a titolo di
13esima mensilità e alla somma di € 4.661,31 a titolo di trattamento di fine rapporto, in quanto risulta dovuta la retribuzione maturata in forza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Le decurtazioni della paga, giustificate da parte ricorrente con assenze del lavoratore, non risultano giustificate, in assenza di prova dell'inadempimento del lavoratore, e le istanze istruttorie formulate dalla società sul punto risultano inadeguate alla prova e generiche, e pertanto inammissibili.
4. Il lavoratore ha domandato il pagamento della somma di € 5.366,85, a titolo di compenso per lavoro straordinario feriale diurno, svolto a sabati alterni, per 16 ore mensili complessive.
4.1. Al riguardo, occorre ricordare che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. 19 giugno 2018
n. 16150).
4.2. Nel corso dell'istruttoria, il teste in passato dipendente di e Tes_1 CP_1 sulla cui attendibilità non sono emersi elementi di criticità, all'udienza del 7 maggio 2024 ha riferito: “ho lavorato perla resistente per 3 anni, fino a 2 anni fa, più o meno.
Io lavoravo alla posa della fibra;
la mattina alle 6:00, da Carpineto, dove c'era il magazzino della ditta, partivo per Rom,a, dove c'era il cantiere con la squadra e un furgone della ditta;
normalmente si ripartiva per tornare al magazzino di Carpineto alle 16:30, si arrivava alle
19:00, più o meno, a volte si faceva più tardi.
C'era una pausa pranzo di un'ora, a volte la pausa durava di meno.
Si lavorava dal lunedì al venerdì e il sabato a settimane alterne, con lo stesso orario Conosco il ricorrente, ha lavorato fisso con me, nella stessa squadra, per un anno a Milano
e poi negli ultimi due o tre mesi rima della cessazione del suo rapporto di lavoro;
preciso che lui è andato via prima di me.
Comunque, anche in squadre diverse partivano allo stesso orario da Carpineto.
A Milano partivamo alle 7:00 dall'alloggio, e finivamo tardi, anche alle 21:00; si lavorava dal lunedì al sabato”.
Infine, il teste dipendente della società da 7 anni, ha affermato: “Il Testimone_2 ricorrente ha lavorato per la società resistente, per circa 2 o 3 anni, ma non abbiamo lavorato sempre insieme.
Da quello che so il ricorrente lavorava dalle 8;00 alle 17:00, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì.
Il sabato non lavorava, solo nell'ultimo anno di rapporto ha lavorato a sabati alterni, con lo stesso orario dalle 8:00 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo”.
Il teste e il teste non hanno invece riferito circostanze Testimone_3 Testimone_4 conferenti con l'oggetto della doamnda in esame.
4.3. Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, si deve affermare che è stata data la prova dello svolgimento di lavoro straordinario nell'ultimo anno di rapporto, per 8 ore a sabati alterni
(teste e teste , con la conseguenza che spetta al lavoratore, per tale Tes_1 Testimone_2 periodo, un credito di € 1.857,79, di cui € 154,27 per settembre 2020, € 154,27 per ottobre 2020, €
154,27 per novembre 2020, € 115,71 per dicembre 2020, € 154,27 per gennaio 2021, € 154,27 per febbraio 2021, € 154,27 per marzo 2021, € 115,71 per aprile 2021, € 154,27 per maggio 2021, €
117,10 per giugno 2021, € 195,17 per luglio 2021, € 156,14 per agosto 2021 ed € 78,07 per settembre 2021 (come da conteggi depositati da parte ricorrente e non contestati specificamente: doc. 4 del ricorso).
5. Il ricorrente ha domandato inoltre il pagamento delle somme di € 782,81 a titolo di festività, di € 872,20 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e di € 610,81 a titolo di indennità sostitutiva di permessi non goduti.
5.1. In proposito, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n.
22751; 21 agosto 2003 n. 12311).
5.2. Dalle deposizioni testimoniali non è emerso con sufficiente grado di certezza che il ricorrente non ha fruito di ferie, di rol e di giorni di riposo per festività e pertanto la domanda non può essere accolta.
6. Il lavoratore ha inoltre domandato il pagamento della somma di € 2.637,86 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e della somma di € 410,33 a titolo di recupero indennità di mancato preavviso.
6.1. Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto (Cass. 6 maggio 2015, n. 9116).
6.2. Risultano agli atti del processo la comunicazione Unilav di dimissioni del lavoratore motivate da “MANCATO Parte_2
IRREGOLARITA' ” (doc. 6 di parte ricorrente) e copia della busta paga di Parte_3 settembre 2021, con la liquidazione di una trattenuta pari ad € 4110,33 per indennità sostitutiva del preavviso (doc. 3 di parte ricorrente).
6.3. Ritenuta la sussistenza di una giusta causa di dimissioni del lavoratore, alla luce dell'accertamento dei crediti di questi per differenze retributive e dall'inadempimento della società, visto l'art. 2119 2° comma c.c., la domanda in esame deve essere accolta.
7. Conclusivamente, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 26 giugno 2018 al 13 settembre 2021, con inquadramento del lavoratore nel I livello c.c.n.l. metalmeccanica Confapi e a tempo pieno, deve essere condannata al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, della somma di € 11.976,90 per differenze retributive, di cui € 2.146,47 per retribuzione ordinaria, € 263,14 a titolo di 13esima mensilità, € 1.857,79 a titolo di straordinario feriale diurno, € 2.637,86 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 410,33 a titolo di recupero indennità di mancato preavviso ed € 4.661,31 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
8. La parte resistente, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo e calcolate sulla base del d.m. 10 marzo
2014 n. 55, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 26 giugno 2018 al
13 settembre 2021, con inquadramento del lavoratore nel I livello c.c.n.l. metalmeccanica Confapi e a tempo pieno;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 11.976,90 per differenze retributive, di cui € 2.146,47 per Parte_1 retribuzione ordinaria, € 263,14 a titolo di 13esima mensilità, € 1.857,79 a titolo di straordinario feriale diurno, € 2.637,86 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 410,33 a titolo di recupero indennità di mancato preavviso ed € 4.661,31 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di CP_1
delle spese di giudizio che si liquidano in € 4.500,00, oltre spese generali, oltre IVA Parte_1
e CPA come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 10 ottobre 2025
Il giudice
ET AR ZI