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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 296/2022
ESPOSITO ANGELICA
/
ESPOSITO ANTONIO
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 09:10, innanzi al giudice, dott. Stefania Iannetti, viene chiamata la causa emarginata, la quale è trattata con modalità cartolare, come disposto con ordinanza giudiziale resa nel verbale d'udienza del 10/12/2024.
Si rinvengo agli atti le note dei procuratori delle parti per la trattazione scritta dell'odierna udienza, depositate dalla intervenuta, in data 06/03/2025 e dalla ricorrente in data 10/03/2025, Parte_1 note sostitutiva dell'odierna udienza portanti le rispettive conclusioni e che si abbiano ivi trascritte quali parti integranti del presente verbale.
Il giudice
Dato atto, rilevato che il termine per il deposito delle note scritte fino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, è da considerarsi termine ordinatorio, ai sensi dell' art. 152, comma 2, c.p.c., il quale così recita: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. Ciò significa che il semplice tardivo deposito delle note scritte, da una parte non ne determina la nullità a condizione che, come nel caso di specie, sia comunque stato effettuato entro la data di udienza dal giudice nel provvedimento;
acquisite e lette le suddette note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania
Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 296/2022 R.G. promossa da c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Sillitti Parte_2 C.F._1
e Manuele Silitti.
Attrice contro
c.f. , residente in [...]lombarda. Controparte_1 C.F._2
Convenuto Contumace nonché contro
.f. e per essa c.f , in persona Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Ascani.
Intervenuta
Oggetto: Contratti. Annullamento
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza tenuta con modalità cartolare per cui ivi si richiamano e si abbiano per integralmente trascritte le rispettive note sostitutive dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto giudiziale di fissazione udienza per la comparizione delle parti, chiedeva all'intestato Tribunale di Ascoli Parte_2
Piceno di annullare e rendere privo di effetti l'atto costitutivo rep. n.
1.091 racc. n. 824 per atto notaio dott.ssa del 17/06/2019, con cui , quale socio Persona_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 accomandatario, aveva costituito la di annullare e rendere privo di Controparte_3
effetti l'atto di cessione di ramo di azienda del 05/07/2019, da parte della in favore Controparte_4
della rep. n.
1.115 racc. n. 847 per atto notaio dott.ssa Controparte_3 [...]
di annullare e rendere privo di effetti la modifica dei patti sociali del 30/07/2019 rep. n. Persona_1
1145 racc. n. 870 per atto notaio dott.ssa vinte le spese. Persona_1
A sostegno del ricorso, asseriva salvo altro: Parte_2
, socio accomandatario della con poteri di Controparte_1 Controparte_3
compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in data 05/07/2019, nella suddetta qualità ed anche quale amministratore unico e legale rappresentante della alla cessionaria Controparte_4
Controparte_3
-La predetta cessione comprendeva altresì i mobili di arredo dei locali, i macchinari, le varie attrezzature, i contratti d'impresa ex art. 2558 c.c., la titolarità dell'asse debitorio relativo al ramo d'azienda esclusivamente costituito dal debito verso la banca per il finanziamento Controparte_5 chirografario per il residuo importo di € 258.359,45 al 30/06/2019, esclusi i contratti aventi carattere personale.
-In data 30/07/2019, ed , in qualità di soci della ne Parte_2 Controparte_1 CP_3
modificavano i patti sociali, aumentando il capitale societario per cui il 98% veniva attribuito a quest'ultimo, socio accomandatario, mentre il 2% alla ricorrente, socia accomandante, la quale assumeva la qualità di socia accomandataria dal 25/11/2019.
-La XA AN SR (socio unico) veniva dichiarata fallita e la banca proponeva Controparte_5
istanza di insinuazione al passivo, notificando alla ed in via Controparte_6 sussidiaria alla medesima accomandataria personalmente, il decreto ingiuntivo per € 255.747,94 oltre interessi e ciò in forza del suddetto finanziamento chirografario, decreto che veniva opposto.
-Il contraente del mutuo era mentre il pagamento veniva chiesto in solido a Controparte_1 quest'ultimo e alla ricorrente in proprio e quale socia accomandataria della CP_3
era stato inabilitato all'esercizio d'impresa, per anni dieci, in quanto interdetto Controparte_1
legalmente a seguito della condanna per bancarotta fraudolenta, alla pena di anni cinque di reclusione, sicché il medesimo era interdetto legale al momento in cui aveva posto in essere gli atti di cui si chiede l'annullamento.
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva per cui ne veniva dichiarata Controparte_1
la contumacia.
Con comparsa di intervento volontario, si costituiva in giudizio la rappresentata dalla Parte_1
la quale chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese. Controparte_2
pagina 3 di 7 A sostegno della propria richiesta, l'intervenuta asseriva salvo altro:
I due fratelli, ed , erano conviventi ed avevano gestito insieme gli Controparte_1 Parte_2
interessi societari.
-La Corte Costituzionale, con sentenza n. 222/2018, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 216 L.F. che prevedeva una durata fissa in anni dieci della pena accessoria dell'interdizione legale, anziché una durata variabile, comunque non superiore ai dieci anni.
-La pronuncia della Consulta aveva efficacia retroattiva secondo i principi enunciati dalla Cassazione
SSUU n. 42858/2014, prevalendo sul giudicato di condanna.
-La pena principale a carico di era stata ridotta a tre anni e sei mesi, cessando nel Controparte_1
2014.
La causa giungeva all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata con modalità cartolare, spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
pagina 4 di 7 La vicenda origina dalla condanna del convenuto contumace, , per bancarotta Controparte_1
fraudolenta, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 12/01/2011, per cui veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione nonché, in via accessoria, all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e all'incapacità di esercitare uffici direttivi per la durata di dieci anni.
Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 25/09/2018, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 ult. comma l.f., nella parte in cui prevedeva la durata fissa delle pene accessorie nella misura di anni dieci, piuttosto che la durata variabile “fino a dieci anni”, così introducendo una modifica del trattamento sanzionatorio più favorevole al condannato, dovendo il giudice, caso per caso, modulare anche la durata della specifica pena accessoria (artt. 3 e 27 commi 1 e
3, Cost.), così aprendo la questione sulla cedevolezza del giudicato ed i poteri cognitivi da parte del giudice dell'esecuzione, con particolare riguardo alla commisurazione temporale delle sanzioni accessorie inflitte per la durata pari a dieci anni, con sentenza passata in giudicato.
La questione della legittimità costituzionale si riferisce particolarmente agli artt. 3 e 27 Cost. ed ha quale presupposto operativo che la durata della pena accessoria temporanea non sia espressamente determinata dalla legge, ma in concreto dal giudice, caso per caso, purché entro il termine massimo di dieci anni.
A seguito della sentenza del giudice delle leggi n. 222/2018 anche la Suprema Corte, dopo un contrasto giurisprudenziale sulla modulazione della durata delle pene accessorie, ne ha riscritto la disciplina in termini generali partendo da quelle della bancarotta fraudolenta (SS.UU n. 28910 del 28/02/2019) superando le precedenti radicate considerazioni e ritenendo che le pene principali ed accessorie hanno natura e finalità diverse sicché vanno irrogate effettuando autonome valutazioni dell'una rispetto all'altra così da raggiungere, anche con un adeguato bilanciamento tra le stesse, la sanzione congrua, proporzionata ed individualizzata con la massima elasticità di giudizio.
Nel caso di specie, è stato condannato, per il delitto di bancarotta fraudolenta, con Controparte_1 pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed inabilitazione all'esercizio dell'impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici presso qualsiasi impresa per dieci anni, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna irrevocabile il 12/01/2011, sicché il medesimo non avrebbe potuto, nella sua qualità di legale rappresentante della né di socio accomandatario Controparte_4
della compiere gli atti societari per cui è causa. CP_3
Al di la delle superiori disquisizioni circa la possibilità o meno di “modificare” il giudicato circa la durata della pena accessoria, ciò che rileva è che nel caso che ci occupa non risulta in atti che il giudice dell'esecuzione abbia ridotto, nei confronti del convenuto , la durata della pena Controparte_1
pagina 5 di 7 accessoria inflitta per la durata di anni dieci, tanto che il certificato del Casellario Giudiziale in atti datato 10/10/2019 reca la suddetta originaria pena come immodificata.
L'art. 32 c.p. disciplina la pena accessoria comportante ex lege la perdita della capacità d'agire.
L'interdizione legale, a differenza dell'interdizione giudiziale- disciplinata dagli artt. 414 ss. cc., la quale si fonda sull'esigenza di tutelare la persona che, per infermità mentale abituale, risulta incapace di provvedere ai propri interessi-- è una misura sanzionatoria prevista dalla legge e comminata a chi abbia commesso reati di particolare gravità privando il condannato della capacità di agire, in relazione ai soli diritti patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme civilistiche previste per l'interdizione giudiziale (art. 424 ss. cc.).
La ricorrente ha prospettato di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) ed ha provato di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte come pure la titolarità della posizione giuridica che rende parte il convenuto contumace.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla legittimazione della ricorrente, , a chiedere Parte_2
l'annullamento degli atti per cui è causa, in quanto, in caso di incapacità del condannato alla pena accessoria dell' interdizione legale, lo stato di interdizione legale può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse (art. 32 c.p.) ed il termine prescrizionale quinquennale, per l'azione di annullamento, decorre dal giorno in cui è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione (art. 1442 c.c.).
L'interesse ad agire della ricorrente è altresì evidente, tenuto conto della lesività nei suoi confronti degli atti di cui chiede l'annullamento e che, per le ragioni suesposte, vanno annullati.
Le spese di lite sono integralmente compensate, alla luce della complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona della dott.ssa Stefania Iannetti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto costitutivo rep. n.
1.091 racc. n. 824 per atto notaio dott.ssa del 17/06/2019, con cui , quale socio Persona_1 Controparte_1
accomandatario, aveva costituito la l'atto di cessione di ramo di Controparte_3
azienda del 05/07/2019, da parte della in favore della Controparte_4 Controparte_3
rep. n.
1.115 racc. n. 847 per atto notaio dott.ssa l'atto di modifica dei
[...] Persona_1
patti sociali del 30/07/2019 rep. n. 1145 racc. n. 870 per atto notaio dott.ssa Persona_1
-compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, lì 11/03/2025.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
pagina 6 di 7 Trasmissione ore 16:28
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 296/2022
ESPOSITO ANGELICA
/
ESPOSITO ANTONIO
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 09:10, innanzi al giudice, dott. Stefania Iannetti, viene chiamata la causa emarginata, la quale è trattata con modalità cartolare, come disposto con ordinanza giudiziale resa nel verbale d'udienza del 10/12/2024.
Si rinvengo agli atti le note dei procuratori delle parti per la trattazione scritta dell'odierna udienza, depositate dalla intervenuta, in data 06/03/2025 e dalla ricorrente in data 10/03/2025, Parte_1 note sostitutiva dell'odierna udienza portanti le rispettive conclusioni e che si abbiano ivi trascritte quali parti integranti del presente verbale.
Il giudice
Dato atto, rilevato che il termine per il deposito delle note scritte fino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, è da considerarsi termine ordinatorio, ai sensi dell' art. 152, comma 2, c.p.c., il quale così recita: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. Ciò significa che il semplice tardivo deposito delle note scritte, da una parte non ne determina la nullità a condizione che, come nel caso di specie, sia comunque stato effettuato entro la data di udienza dal giudice nel provvedimento;
acquisite e lette le suddette note di trattazione scritta in sostituzione dell'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania
Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 296/2022 R.G. promossa da c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Sillitti Parte_2 C.F._1
e Manuele Silitti.
Attrice contro
c.f. , residente in [...]lombarda. Controparte_1 C.F._2
Convenuto Contumace nonché contro
.f. e per essa c.f , in persona Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore, con il patrocinio dell'avv. Roberto Ascani.
Intervenuta
Oggetto: Contratti. Annullamento
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza tenuta con modalità cartolare per cui ivi si richiamano e si abbiano per integralmente trascritte le rispettive note sostitutive dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto giudiziale di fissazione udienza per la comparizione delle parti, chiedeva all'intestato Tribunale di Ascoli Parte_2
Piceno di annullare e rendere privo di effetti l'atto costitutivo rep. n.
1.091 racc. n. 824 per atto notaio dott.ssa del 17/06/2019, con cui , quale socio Persona_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 accomandatario, aveva costituito la di annullare e rendere privo di Controparte_3
effetti l'atto di cessione di ramo di azienda del 05/07/2019, da parte della in favore Controparte_4
della rep. n.
1.115 racc. n. 847 per atto notaio dott.ssa Controparte_3 [...]
di annullare e rendere privo di effetti la modifica dei patti sociali del 30/07/2019 rep. n. Persona_1
1145 racc. n. 870 per atto notaio dott.ssa vinte le spese. Persona_1
A sostegno del ricorso, asseriva salvo altro: Parte_2
, socio accomandatario della con poteri di Controparte_1 Controparte_3
compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in data 05/07/2019, nella suddetta qualità ed anche quale amministratore unico e legale rappresentante della alla cessionaria Controparte_4
Controparte_3
-La predetta cessione comprendeva altresì i mobili di arredo dei locali, i macchinari, le varie attrezzature, i contratti d'impresa ex art. 2558 c.c., la titolarità dell'asse debitorio relativo al ramo d'azienda esclusivamente costituito dal debito verso la banca per il finanziamento Controparte_5 chirografario per il residuo importo di € 258.359,45 al 30/06/2019, esclusi i contratti aventi carattere personale.
-In data 30/07/2019, ed , in qualità di soci della ne Parte_2 Controparte_1 CP_3
modificavano i patti sociali, aumentando il capitale societario per cui il 98% veniva attribuito a quest'ultimo, socio accomandatario, mentre il 2% alla ricorrente, socia accomandante, la quale assumeva la qualità di socia accomandataria dal 25/11/2019.
-La XA AN SR (socio unico) veniva dichiarata fallita e la banca proponeva Controparte_5
istanza di insinuazione al passivo, notificando alla ed in via Controparte_6 sussidiaria alla medesima accomandataria personalmente, il decreto ingiuntivo per € 255.747,94 oltre interessi e ciò in forza del suddetto finanziamento chirografario, decreto che veniva opposto.
-Il contraente del mutuo era mentre il pagamento veniva chiesto in solido a Controparte_1 quest'ultimo e alla ricorrente in proprio e quale socia accomandataria della CP_3
era stato inabilitato all'esercizio d'impresa, per anni dieci, in quanto interdetto Controparte_1
legalmente a seguito della condanna per bancarotta fraudolenta, alla pena di anni cinque di reclusione, sicché il medesimo era interdetto legale al momento in cui aveva posto in essere gli atti di cui si chiede l'annullamento.
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva per cui ne veniva dichiarata Controparte_1
la contumacia.
Con comparsa di intervento volontario, si costituiva in giudizio la rappresentata dalla Parte_1
la quale chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese. Controparte_2
pagina 3 di 7 A sostegno della propria richiesta, l'intervenuta asseriva salvo altro:
I due fratelli, ed , erano conviventi ed avevano gestito insieme gli Controparte_1 Parte_2
interessi societari.
-La Corte Costituzionale, con sentenza n. 222/2018, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 216 L.F. che prevedeva una durata fissa in anni dieci della pena accessoria dell'interdizione legale, anziché una durata variabile, comunque non superiore ai dieci anni.
-La pronuncia della Consulta aveva efficacia retroattiva secondo i principi enunciati dalla Cassazione
SSUU n. 42858/2014, prevalendo sul giudicato di condanna.
-La pena principale a carico di era stata ridotta a tre anni e sei mesi, cessando nel Controparte_1
2014.
La causa giungeva all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata con modalità cartolare, spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti ella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
pagina 4 di 7 La vicenda origina dalla condanna del convenuto contumace, , per bancarotta Controparte_1
fraudolenta, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 12/01/2011, per cui veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione nonché, in via accessoria, all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e all'incapacità di esercitare uffici direttivi per la durata di dieci anni.
Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 25/09/2018, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 ult. comma l.f., nella parte in cui prevedeva la durata fissa delle pene accessorie nella misura di anni dieci, piuttosto che la durata variabile “fino a dieci anni”, così introducendo una modifica del trattamento sanzionatorio più favorevole al condannato, dovendo il giudice, caso per caso, modulare anche la durata della specifica pena accessoria (artt. 3 e 27 commi 1 e
3, Cost.), così aprendo la questione sulla cedevolezza del giudicato ed i poteri cognitivi da parte del giudice dell'esecuzione, con particolare riguardo alla commisurazione temporale delle sanzioni accessorie inflitte per la durata pari a dieci anni, con sentenza passata in giudicato.
La questione della legittimità costituzionale si riferisce particolarmente agli artt. 3 e 27 Cost. ed ha quale presupposto operativo che la durata della pena accessoria temporanea non sia espressamente determinata dalla legge, ma in concreto dal giudice, caso per caso, purché entro il termine massimo di dieci anni.
A seguito della sentenza del giudice delle leggi n. 222/2018 anche la Suprema Corte, dopo un contrasto giurisprudenziale sulla modulazione della durata delle pene accessorie, ne ha riscritto la disciplina in termini generali partendo da quelle della bancarotta fraudolenta (SS.UU n. 28910 del 28/02/2019) superando le precedenti radicate considerazioni e ritenendo che le pene principali ed accessorie hanno natura e finalità diverse sicché vanno irrogate effettuando autonome valutazioni dell'una rispetto all'altra così da raggiungere, anche con un adeguato bilanciamento tra le stesse, la sanzione congrua, proporzionata ed individualizzata con la massima elasticità di giudizio.
Nel caso di specie, è stato condannato, per il delitto di bancarotta fraudolenta, con Controparte_1 pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed inabilitazione all'esercizio dell'impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici presso qualsiasi impresa per dieci anni, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna irrevocabile il 12/01/2011, sicché il medesimo non avrebbe potuto, nella sua qualità di legale rappresentante della né di socio accomandatario Controparte_4
della compiere gli atti societari per cui è causa. CP_3
Al di la delle superiori disquisizioni circa la possibilità o meno di “modificare” il giudicato circa la durata della pena accessoria, ciò che rileva è che nel caso che ci occupa non risulta in atti che il giudice dell'esecuzione abbia ridotto, nei confronti del convenuto , la durata della pena Controparte_1
pagina 5 di 7 accessoria inflitta per la durata di anni dieci, tanto che il certificato del Casellario Giudiziale in atti datato 10/10/2019 reca la suddetta originaria pena come immodificata.
L'art. 32 c.p. disciplina la pena accessoria comportante ex lege la perdita della capacità d'agire.
L'interdizione legale, a differenza dell'interdizione giudiziale- disciplinata dagli artt. 414 ss. cc., la quale si fonda sull'esigenza di tutelare la persona che, per infermità mentale abituale, risulta incapace di provvedere ai propri interessi-- è una misura sanzionatoria prevista dalla legge e comminata a chi abbia commesso reati di particolare gravità privando il condannato della capacità di agire, in relazione ai soli diritti patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme civilistiche previste per l'interdizione giudiziale (art. 424 ss. cc.).
La ricorrente ha prospettato di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) ed ha provato di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte come pure la titolarità della posizione giuridica che rende parte il convenuto contumace.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla legittimazione della ricorrente, , a chiedere Parte_2
l'annullamento degli atti per cui è causa, in quanto, in caso di incapacità del condannato alla pena accessoria dell' interdizione legale, lo stato di interdizione legale può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse (art. 32 c.p.) ed il termine prescrizionale quinquennale, per l'azione di annullamento, decorre dal giorno in cui è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione (art. 1442 c.c.).
L'interesse ad agire della ricorrente è altresì evidente, tenuto conto della lesività nei suoi confronti degli atti di cui chiede l'annullamento e che, per le ragioni suesposte, vanno annullati.
Le spese di lite sono integralmente compensate, alla luce della complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona della dott.ssa Stefania Iannetti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto costitutivo rep. n.
1.091 racc. n. 824 per atto notaio dott.ssa del 17/06/2019, con cui , quale socio Persona_1 Controparte_1
accomandatario, aveva costituito la l'atto di cessione di ramo di Controparte_3
azienda del 05/07/2019, da parte della in favore della Controparte_4 Controparte_3
rep. n.
1.115 racc. n. 847 per atto notaio dott.ssa l'atto di modifica dei
[...] Persona_1
patti sociali del 30/07/2019 rep. n. 1145 racc. n. 870 per atto notaio dott.ssa Persona_1
-compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, lì 11/03/2025.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
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