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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12570/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12570/2021 promossa da:
in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della e Parte_2 CP_2
, difesi dall'avv. GIORGIO TREVES, ed elettivamente Parte_3 Parte_4
domiciliati presso il suo studio in Via C. L. Berthollet 42
ATTORI contro difeso dall'avv. DARIO CUTAIA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CP_3
VIA COLLI, 2 10128 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia codesto Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare responsabile di diffamazione ed ingiurie nei confronti di CP_3 Pt_1
in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di , in
[...] CP Parte_2
proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di e di e Parte_3 CP_2 [...]
, in relazione ai fatti per cui è causa, conseguentemente, e per l'effetto, condannare Pt_4 CP_3
a risarcire agli attori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c., il danno non
[...]
1 patrimoniale dai medesimi subito e subendo in dipendenza delle censurate condotte, nella misura di
Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascun soggetto od in quella maggiore o minore stabilita dal
Giudice secondo equità ex art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche di C.T.U.
Per parte convenuta:
Codesto Tribunale Ill.mo – contrariis rejectis – voglia rigettare la domanda avversaria in quanto non provata e comunque infondata.
Con vittoria di spese.
Oggetto:
risarcimento del danno da diffamazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 14.06.2021, in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante di , in proprio e in qualità di legale rappresentante CP Parte_2
delle società e e citavano in giudizio Parte_3 CP_2 Parte_4 CP_3
rappresentando i seguenti fatti.
[...]
• e sono imprese leader nel digital Marketing, CP Parte_3 CP_2 [...]
, e Lead Generation. Operano da oltre vent'anni nel settore del web CP_4 CP_5
marketing e sono titolari di vasti database e collaborano con altre imprese del digital marketing.
Le società attrici hanno numerosi clienti, tra i quali grandi gruppi industriali, e si occupano di realizzare progetti pubblicitari e proporre le migliori soluzioni multicanale per raggiungere gli obiettivi prefissati ed ottenere risultati concreti in termini di incremento della clientela e del fatturato.
• In data 28.01.2021, a numerosi indirizzi email di ed altri, oltre a CP_2 Pt_3 CP_6
link e bacheche quali Abuse e la lista II – Direttore.com, giungeva dall'indirizzo la comunicazione con oggetto “spam italiota Lancia Spam a noleggio con Email_1
e , nella quale veniva Email_2 Email_3 Parte_4 descritto come “figlio di puttana” e “ricettatore di liste di indirizzi altrui, sfruttati illecitamente per il proprio profitto” e, con riferimento alla proposta pubblicitaria di era scritto: CP_6
“un cesso di auto Fiat” (doc. 1 citazione).
• Il mittente dichiarava di aver ricevuto via e-mail l'inserzione pubblicitaria Email_1
ma di non aver mai prestato il consenso, ai sensi di legge, al trattamento dei propri dati
2 personali e alle comunicazioni commerciali, ed accusava “che spamma a raffica” Parte_4 di utilizzare i database provenienti da della società “nota Parte_2 Pt_3 Parte_5
”. Nella e-mail, e erano definiti “coppia di criminali” ai
[...] Parte_4 Parte_2
quali altra destinataria della comunicazione, si era rivolta per la campagna di CP_6 marketing. Inoltre, il mittente indicava come “spammer” i seguenti siti: II – direttore.it, II – direttore.com, NA.net e IA.it (tutti facenti parte della organizzazione CP_2
e Parte_3
• Il messaggio pubblicitario “Lancia Y hybrid a 179 euro / mese iva inclusa anticipo 0” era stato inviato, tra gli altri, all'indirizzo e-mail iscritto previa prestazione del Email_4
consenso al trattamento dei dati personali e al ricevimento delle comunicazioni commerciali.
• Gli attori verificavano che il messaggio ingiurioso proveniva da nato a [...] il CP_3
05.10.1971, residente in [...] che, utilizzando il nickname “LE R”, diffondeva notizie che arrecavano danno alla reputazione personale e commerciale degli esponenti, screditando la loro persona ed il loro lavoro.
• Erano poi individuati diversi link e bacheche sul web, accessibili a chiunque, su cui LE UT pubblicava le proprie affermazioni diffamatorie nei confronti degli attori.
• In data 3.2.2021, a proveniva dall'indirizzo e-mail CP_7 CP_8
la seguente comunicazione: “Egregio staff di spammer sono molto curioso Email_4 di vedere dove e da chi avete rub…cioè avete avuto i miei dati personali. Ma tanto non mi manderete nulla se non qualche falso riscontro, del tutto inventato o privo di qualsiasi mia sottoscrizione, ivi inclusa la cessione a terzi che per principio NON RILASCIO MAI proprio per evitare di essere spammato da gente che non conosco. Il linguaggio consono lo troverete nella querela nei vostri confronti per trattamento illecito di dati personali altrui a scopo di lucro;
e qualora il dato fosse stato da voi ricevuto da uno dei miei stalker, aggiungo anche il concorso in atti persecutori e il favoreggiamento ex art. 612 bis codice penale. Arrivederci in tribunale. PS: le pizze di fanno veramente schifo…PS2: ovviamente in tribunale CP_8
tirerò fuori anche tutte le precedenti spammate di igor boeris e della vostra . Pt_5 CP_3 dott. (doc. 2). CP_3
• In data 26.2.2021, era spedita un'ulteriore e-mail di LE UT, inviata a diversi indirizzi di posta elettronica, tra cui quello di cliente delle società attrici. In questa CP_6
comunicazione, dichiarava che, a seguito di una sua segnalazione relativa alla CP_3 spammata di un cesso a 4 ruote marchiato Fiat/Lancia…lo spammer KA aveva risposto indicando il sito www.scontiweb.eu tramite il quale erano stati raccolti i seguenti dati di
3 registrazione e l'indirizzo cui inviare l'informativa privacy: nome e-mail Pt_6
data e ora iscrizione 02/06/2016 16:52:00. Nella e-mail, il mittente Email_5 scriveva che Scontiweb.eu era un'idea di Creazione Siti Web Problemapc, con sede in Reggio
Calabria, il cui titolare, veniva definito “…l'ennesimo terrone che Persona_1 fa soldi in modo criminale (come se fosse una novità a Reggio Calabria…)…Rimane da capire perché si sia rivolta a un personaggio del genere per spammare pubblicità delle sue CP_6 automobili”; inoltre nella email e era elencate tra gli spammer classificati CP_2 Pt_3 nell'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto (doc. 3).
• Gli attori chiedevano pertanto: a) di accertare la natura diffamatoria delle e-mail, spedite dal e inoltrate a terzi oltre che sul web, poiché lesive della loro reputazione personale e CP_3
professionale; b) di condannare il a risarcire il danno ex art. 2043 e 2059 c.c. nella misura CP_3 di € 25.000, per ciascuno degli attori, o altra maggiore o minore somma da determinarsi ex art. 1226 c.c.
Si costituiva il quale svolgeva le seguenti difese. CP_3
• Da oltre vent'anni, osteggia l'inoltro non autorizzato di messaggi di posta elettronica CP_3
a contenuto promozionale (cd. spam). Negli anni, ha vittoriosamente esperito 44 ricorsi al
Garante della Privacy al fine di avversare le reiterate violazioni della privacy perpetrate da soggetti e società che, a fini di lucro e tramite divulgazione pubblicitaria non autorizzata, si servono di indirizzi e-mail di possibili clienti, anche al fine di profilare i consumatori. In ragione di questa sua attività, il era divenuto un punto di riferimento nell'ambiente dei cd. CP_3
antispammer.
• Negli anni successivi, le iniziative del innanzi al Garante della Privacy sono CP_3
progressivamente diminuite stante la limitata incisività dei provvedimenti adottati, per poi definitivamente essere interrotte dopo la riforma del 2018 che ha introdotto il Regolamento
Europeo per la tutela della privacy, che aveva abrogato lo strumento del ricorso fino ad allora utilizzato.
• Nel tempo, il nickname “LE R” e l'e-mail originariamente usati dal Email_1
sono diventati un vero e proprio marchio di fabbrica e sono stati usati e abusati da molti CP_3 soggetti che li utilizzavano per inoltrare comunicazioni antispam. Il nickname “LE R”, la e-mail e il Bosi stesso sono stati reiteratamente oggetto di “spoofing” e Email_1
“morphing”: in sostanza, alcuni soggetti che condividevano le “battaglie” del contro gli CP_3
4 spammer e che partecipavano a vari newsgroup tematici artefacevano il campo “From:” dal quale risultava scritto il post (“spoofing”), con un'operazione di sostituzione di persona
("morphing"), e veicolavano così messaggi apparentemente “postati” dall'originario “LE
R”.
• Tali condotte furono anche oggetto di un procedimento penale per diffamazione e sostituzione di persona, avviato dalla Procura di Piacenza e che è stato poi archiviato.
• Il in ragione dell'abuso del suo nickname ed altresì del suo indirizzo e-mail, ha contestato CP_3
l'autenticità delle comunicazioni prodotte dagli attori ed ha negato di esserne l'autore/mittente, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo CTU informatica ed è stata trattenuta in decisione in data
6.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Gli attori hanno sostenuto che il non abbia contestato tempestivamente la propria carenza di CP_3
legittimazione passiva.
Il sin dal proprio atto introduttivo, ha negato di essere il mittente delle e-mail oggetto di CP_3
contestazione, sostenendo che la domanda di parte attrice non avrebbe dovuto essere accolta nei suoi confronti. In effetti il non ha contestato la propria legittimazione passiva rispetto alla domanda CP_3
contro di lui proposte dagli attori, ma piuttosto ha negato nel merito la responsabilità del fatto imputatogli.
Non si pone quindi un problema di legittimazione passiva del convenuto quanto piuttosto un problema di imputabilità a lui del fatto oggetto di causa.
Nel merito, infatti, le posizioni delle parti sono le seguenti:
- Secondo la ricostruzione di parte attrice, avrebbe inviato/pubblicato le comunicazioni CP_3
prodotte in atti (doc. 1, 2, 3, 4, 5, 39, 40), dal contenuto asseritamente ingiurioso e diffamatorio, essendo egli il titolare dell'indirizzo di posta elettronica da cui queste sarebbero state spedite utilizzando da sempre egli, il nickname “LE R”.
- Al contrario, ha negato di aver scritto e inviato queste e-mail, di cui ha contestato CP_3
l'autenticità e la provenienza. Il convenuto, sebbene abbia riconosciuto che gli indirizzi e-mail e erano i suoi, ha nondimeno sostenuto di essere stato Email_1 Email_4
5 negli anni vittima di sostituzione di persona e di utilizzo abusivo dei propri indirizzi di posta elettronica, oltre che del suo nickname, per cui terzi li avrebbero abusivamente usati per inoltrare comunicazioni contro gli spammer.
Nulla ha invece contestato in merito alla natura diffamatoria o meno del contenuto delle comunicazioni prodotte da parte attrice, né, in questa sede, ha lamentato una violazione da parte degli attori dei propri dati personali.
Il ha contestato solo in merito al doc. 36 di parte attrice (memoria n. 3 parte convenuta), di CP_3
non aver mai autorizzato la conferma di iscrizione del proprio indirizzo e-mail nella mailing list poiché infatti non risultava il cd. opt-in e cioè la Email_4
dimostrazione del consenso preventivo e informato che è provato dalla positiva conferma ad una apposita e-mail mandata dal sito Internet a chiunque vi abbia inserito un qualsiasi indirizzo.
A fronte della contestazione del convenuto in merito all'autenticità ed alla provenienza delle e-mail oggetto di giudizio, è stata svolta consulenza informatica all'esito della quale è emerso quanto segue.
❖ Dall'esame dell'”header”1 o intestazione delle e-mail è risultato che:
a) la e-mail del 23.1.2021, con oggetto da +393338793526 + Pt_7 Email_6
è stata spedita da indirizzo IP mittente: 151.38.122.135 ed il Email_7 Email_1
destinatario era Email_8
b) la e-mail del 28.1.2021 con oggetto “< s p am i t a l i o t a > L a n c i a S p am a n o l e g g i o c o n e è stata spedita da Email_2 Email_3
indirizzo IP mittente: 151.67.87.16, ed il destinatario era Email_1 Persona_2
c) la e-mail del 3.2.2021 con oggetto da +393338793526 + Pt_7 Email_6 ediscom.it”, è stata spedita da indirizzo IP mittente: 151.67.70.24, ed il Email_4
destinatario era Email_9
d) la e-mail dell'8.2.2021 con oggetto “Spam ediscom.it” è stata spedita da Email_4
indirizzo IP mittente: 151.67.66.245, ed aveva come destinatario dpo@ediscom.it;
e) la e-mail del 26.2.2021 con oggetto “FCA/KA spam su indirizzi ricettati da
è stata spedita da indirizzo IP mittente: 151.67.95.79, ed il Parte_8 Email_1
destinatario era dpo@NA.net.
Le prime due e-mail sono state inviate anche al newsgroup pubblico “it.news.net-abuse” che è un gruppo pubblico creato tramite la funzionalità “Google Gruppi”, al quale chiunque si può iscrivere, purché possieda un indirizzo di posta elettronica, potendo così inviare e ricevere e- mail all'interno del gruppo. Le e-mail scambiate all'interno del gruppo sono pubblicamente visibili anche ai non iscritti al gruppo e si possono visualizzare consultando il link
h:ps://groups.google.com/g/it.news.net-abuse.
❖ Invece, non sono state esaminate le e-mail del 3.2.2021 e del 26.2.2021 poiché, in entrambi i casi, il mittente era una delle società attrici.
❖ L'analisi dei messaggi di posta elettronica ha permesso di confermare la corrispondenza tra le
e-mail prodotte in giudizio in formato cartaceo e le e-mail in formato telematico acquisite direttamente dal server di posta elettronica di fornitore informatico delle società CP_9
attrici.
❖ La corrispondenza è stata rilevata sia in merito al contenuto sia in merito ai dettagli tecnici quali, ad esempio, date, orari, mittenti, destinatari ed oggetto. Ne consegue che tali e-mail possono essere considerate genuine e non artefatte successivamente al recapito sul server di posta elettronica.
❖ Da tale analisi è stato possibile individuare gli indirizzi IP mittenti dei rispettivi messaggi, tuttavia, presso gli operatori di telecomunicazioni e Fastweb S.p.A. non sono CP0
più disponibili i dati di traffico richiesti, in quanto relativi ad un arco temporale non più compreso all'interno dello storico da loro conservato, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Pertanto, non è stato possibile accertare una corrispondenza tra gli indirizzi
IP (dai quali sono originati i messaggi di posta elettronica inviati dagli indirizzi e e il relativo soggetto titolare di tali indirizzi IP Email_1 Email_4 all'epoca dei fatti.
❖ con riferimento al doc. 36 (post), il CTU ha accertato non essere artefatto, ma al tempo stesso non è stato possibile associare l'indirizzo IP 93.39.10.83 menzionato nel documento 36 ad un soggetto titolare determinato, in quanto la risposta del provider Fastweb S.p.A. è stata negativa, non conservando più i dati di traffico risalenti all'epoca dei fatti.
In definitiva, il CTU ha accertato che, dal punto di vista tecnico e contenutistico, le e-mail e il doc.
36 prodotti da parte attrice non sono artefatti e, quindi, le copie cartacee corrispondono a quelle telematiche, acquisite direttamente dal server di posta elettronica di fornitore informatico CP_9
delle società attrici.
Tuttavia, non è stato possibile risalire all'identità del soggetto che ha inviato le comunicazioni oggetto di contestazione, non essendo più disponibili presso gli operatori telefonici i dati di traffico che pertanto non sono stati acquisiti.
7 Nonostante l'impossibilità di associare l'indirizzo IP ad un soggetto specifico, sono comunque emersi dagli atti di causa elementi indiziari che consentono di ritenere più probabile che non che le comunicazioni oggetto di questo giudizio siano state spedite dal ed infatti: CP_3
➢ sin dall'atto introduttivo, ha confermato che il nickname “LE R”, che si legge CP_3
nelle e-mail e post prodotti dagli attori, era il suo, così come erano suoi gli indirizzi di posta elettronica e da cui sono state spedite le e-mail oggetto Email_1 Email_4
di causa.
➢ Il convenuto ha riferito di essere stato per oltre vent'anni, direttamente e personalmente impegnato nella “lotta” contro gli spammer, tant'è che aveva presentato più di quaranta ricorsi al
Garante della Privacy per violazione dei dati personali. Nel caso di specie, nelle e-mail contestate il mittente accusava i destinatari di aver violato la sua privacy e di aver trattato a fini illeciti e di lucro, i suoi dati personali. Il contenuto delle e-mail appare, dunque, coerente e pertinente con l'attività svolta per molti anni dal CP_3
➢ ha sostenuto di essere stato negli anni vittima di attacchi informatici, in particolare ha CP_3 riferito di “morphing” e “spoofing”, in conseguenza dei quali soggetti terzi avrebbero abusivamente e illegalmente utilizzato la sua e-mail ed il suo nickname per portare avanti la
“lotta” contro gli spammer. Tuttavia, tali circostanze non sono state in alcun modo dimostrate dal convenuto, né sono emerse dagli atti di causa o dall'istruttoria svolta in questa sede: né prima del presente procedimento, né nel corso dello stesso, il ha denunciato alle autorità CP_3
competenti asseriti comportamenti illeciti commessi a suo danno. Sul punto, non assume alcun rilievo il doc. 7 allegato alla costituzione (provvedimento del PM a seguito di richiesta di sequestro della persona offesa), dal momento che, in primo luogo, quel provvedimento non si riferisce all'odierna vicenda, essendo pertanto irrilevante rispetto ai fatti che ci occupano;
in ogni caso, in merito all'asserito “morphing” compiuto nei confronti del il PM aveva CP_3 evidenziato che il denunciante, cioè il avrebbe da subito potuto disconoscere all'interno CP_3
della comunità virtuale in cui il messaggio è stato inviato, la paternità del medesimo e quindi avrebbe potuto attivarsi prontamente per denunciare un eventuale caso di sostituzione di persona;
cosa che evidentemente avrebbe potuto fare anche in questo caso se, a maggior ragione, era a conoscenza dell'utilizzo abusivo e reiterato del proprio nickname e della propria e-mail. In ogni caso le asserzioni del quindi, non hanno trovato conferma neanche in sede penale CP_3
poiché nulla è stato accertato, in quanto il procedimento è stato archiviato.
8 ➢ Il CTU ha accertato che le e-mail prodotte da parte attrice in formato pdf, sono autentiche e non sono state alterate né dal punto di vista dei dati tecnici, né da quello contenutistico, cioè in sostanza corrispondono al formato telematico delle stesse. Il dal suo canto, non ha riferito CP_3
di aver ricevuto segnalazioni di violazione dei propri account o di accessi tramite dispositivi diversi e/o da luoghi differenti (normalmente, infatti, alcuni gestori di posta elettronica segnalano al titolare della stessa se viene effettuato l'accesso all'account da un dispositivo diverso). Né in sede di operazioni peritali, è emerso che le e-mail potessero essere state, in qualche modo, alterate da un terzo ignoto che le avrebbe spedite sostituendo abusivamente al proprio indirizzo, quello del CP_3
➢ Parte attrice ha prodotto il doc. 40 (post del 21.7.2022) in cui si legge: …BTW, sono già curioso di vedere cosa dirà l'avvocato Giorgio Traves quando si troverà di fronte a migliaia di campioni di spam inviati da quei delinquenti dei suoi clienti ad indirizzi che non si sono mai
“iscritti” alle spamlist ricettate da ediscom & soci…LE UT. Nel documento, che non è stato specificamente contestato da parte convenuta, si legge il nickname pacificamente utilizzato negli anni da (LE UT), ed inoltre l'autore menziona espressamente una delle società CP_3 attrici ( ) e l'avv. Giorgio Traves, difensore di parte attrice sia in questo procedimento CP
sia nel procedimento penale avviato contro il Tali circostanze integrano ulteriori indizi che CP_3
consentono di ricondurre le comunicazioni prodotte in atti al che, in quanto convenuto in CP_3
questo giudizio e imputato nel procedimento penale oggi in corso, è a conoscenza del fatto che l'avv. Traves difende la società in questa sede. CP
➢ Infine, con riferimento al doc. 36 (comunicazione 10.2.2021), il ne ha contestato la falsità CP_3 stante l'inesistenza dell'indirizzo IP 93.39.10.83 prima del giugno 2016 ed altresì ha contestato le fraudolente e illegittime modalità di acquisizione del consenso.
Sul punto, la CTU ha spiegato che nel caso di specie la classe 93.0.0.0/8 di cui fa parte
l'indirizzo 93.39.10.83 ha semplicemente cambiato assegnatario e il registro RIPE tiene traccia pubblica solo dell'ultima assegnazione. Pertanto, i dati di registrazione raccolti dal portale https://scontiweb.eu/sconti-web-assicurazioni-auto/ in data 02 giugno 2016 dall'IP 93.39.10.83 sono corretti sotto il profilo tecnico ma non è noto chi li ha inseriti, in quanto non è stato possibile risalire al soggetto che ha effettuato la connessione con tale indirizzo. Pertanto, anche in questo caso il CTU non ha potuto identificare il soggetto che ha inserito quei dati, al tempo stesso però non ha riscontrato anomalie tecniche in ordine alla autenticità del documento e all'inserimento dei dati di registrazione, ossia l'indirizzo e-mail che il Email_4 CP_3
come detto, non ha contestato essergli appartenuto.
9 Pertanto, pur essendo vero che la CTU non ha potuto identificare il soggetto a cui corrispondevano gli indirizzi IP individuati, stante la indisponibilità dei dati presso gli operatori di telecomunicazioni, è anche vero che i documenti prodotti non presentano segni di alterazione/manipolazione e la domanda attorea è supportata da ulteriori indizi precisi e concordati che consentono di concludere nel senso che, con ragionevole probabilità, il è l'autore delle comunicazioni prodotte da parte attrice. CP_3
A fronte di quanto allegato da parte attrice, non ha fornito alcuna prova a sostegno della CP_3 propria tesi difensiva, non essendo in alcun modo emersa nel corso di causa un'alterazione dei dati tecnici o del contenuto delle e-mail o una abusiva sostituzione dell'indirizzo del mittente, né una violazione dei suoi account di posta elettronica, né tantomeno è stato dimostrato che, in questa specifica vicenda – o invia indiziaria in altri casi - , siano stati posti in essere attacchi informatici sotto forma di “morphing” o “spoofing” ai danni del convenuto. Sul punto si rileva che la prova avrebbe dovuto essere fornita in via documentale, anche solo con una segnalazione scritta alla polizia postale o l'attestazione di chiarimenti resi sul web o sulle mailing list;
accertamenti che il avrebbe dovuto CP_3
sollecitare tempestivamente quando ancora sarebbe stato possibile verificare la coincidenza tra l'indirizzo IP ed il suo titolare.
Sulla natura diffamatoria delle e-mail
Nelle comunicazioni oggetto di contestazione - escluse quelle che il CTU non ha esaminato poiché scambiate tra indirizzi di posta elettronica associati alle società attrici - si legge:
➢ Non è ancora finita la pandemia e lo spamming italiota, riprende alla grande! Oggi è il turno di una nuova spamfarm torinese: NA di , che mi manda la pubblicità NON Parte_4
RICHIESTA di un cesso di auto fiat. Ovviamente la frase “hai dato il tuo consenso al trattamento dei dati personali e a ricevere comunicazioni commerciali, avendo partecipato…”
è una palese MENZOGNA dato che una mia spamtrap non si è mai iscritta ad alcunché e questo figlio di puttana di è solo un RICETTATORE di liste di indirizzi altrui, Parte_4
sfruttati illecitamente per il proprio profitto. Come chiaramente scrive anche nel suo sito:
Pt_
…insomma, fabrizio si prende la tua rubrica e poi spamma a raffica…in questo caso, pare che la ricettazione provenga da sergio brizzo della across.it, altra nota spamfarm torinese.
Cont Chissà cosa ne penserà il team Data Protection Officer di a cui questa verrà CP1
mandata in copia: dpo@fcagroup.com del fatto di essersi rivolti ad una tale coppia di criminali per una campagna di marketing-spam (doc. 1 e-mail del 28.1.2021);
➢ Egregio staff di spammer sono molto curioso di vedere dove e da chi avete rub…cioè avete avuto i miei dati personali. Ma tanto non mi manderete nulla se non qualche falso riscontro,
10 del tutto inventato o privo di qualsiasi mia sottoscrizione, ivi inclusa la cessione a terzi che per principio NON RILASCIO MAI proprio per evitare di essere spammato da gente che non conosco. Il linguaggio consono lo troverete nella querela nei vostri confronti per trattamento illecito di dati personali altrui a scopo di lucro;
e qualora il dato fosse stato da voi ricevuto da uno dei miei stalker, aggiungo anche il concorso in atti persecutori e il favoreggiamento ex art.
612 bis codice penale. Arrivederci in tribunale. PS: le pizze di fanno veramente CP_8 schifo…PS2: ovviamente in tribunale tirerò fuori anche tutte le precedenti spammate di igor boeris e della vostra . (doc. 2 e-mail del 3.2.2021 identica al doc. 4); Pt_5 CP2 CP_3
➢ ! Dopo questa segnalazione…relativa alla spammata di un cesso a 4ruote marchiato Pt_9
Fiat/Lancia, mi ha risposto lo spammer NA.net, con una mail no firmata ovviamente, dove attribuiscono la mia iscrizione alla loro spamlist a:….ovvero dati del tutto falsi e inventati per
l'occasione, com'era ovvio. Di un consenso opt-in poi non c'è traccia ed in effetti andando a vedere https://scontiweb.eu/ si scopre che è solo un honeypot per indirizzi da spammer tipicamente creato dal solo ricettatore. Ricordiamo di chi si tratta: 2018 Scontiweb.eu - un'idea di Creazione Siti Web Problemapc di …l'ennesimo terrone che fa Persona_1 soldi in modo criminale (come se fosse una novità a Reggio Calabria…). Rimane da capire perché si sia rivolta a un personaggio del genere per spammare pubblicità delle sue CP_6
automobili. Gli spammer classificati nell'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto, dunque sono:…KA
Srl…amministrativo Nome: (doc. 3 Parte_2 Email_10 Parte_3
email del 26.2.2021).
➢ Egregio spammer grazie per aver confermato il suo abuso e per la piena confessione di aver ricettato dati personali altrui. Il riscontro che fornisce è palesemente INVENTATO dato che
l'indirizzo IP 93.39.10.83 non è mai appartenuto a me (non sono mai stato cliente Fastweb), tantomeno lo è stato il 2 giugno 2016 alle ore 16:52, e anche se lo fosse questo non dimostra certo alcuna volontà di iscrizione al suo servizio di invio spam tanto meno la cessione a terzi dei miei dati personali. Per dimostrare ulteriormente la falsità delle sue affermazioni, mi sono appena recato io stesso sul sito dove raccoglie illecitamente dati personali altrui che mi dica: https://scontiweb.eu/, e ho appena iscritto alla sua spamlist i seguenti indirizzi: CP3
, . Email_11 Email_12 Email_13 Em_14 [...]
Quand'anche fosse sincero, e non lo può essere perché è uno spammer, questo Email_15
dimostra che il suo sito https://scontiweb.eu/ è aperto ad abusi e NON RISPONDE ad alcun criterio di rispetto della privacy, perché dovrebbe perlomeno chiedere conferma (“opt-in”)
11 dell'iscrizione all'indirizzo inserito nel sito. Cosa questa che nel mio caso non è mai avvenuta.
Si prepari alle conseguenze del caso dato che nei confronti di criminali come lei, esasperato dai vostri continui abusi (ricevo decine di e-mail di spam ogni giorno), io non rispetto più nessuna pietà. dott. (doc. 5 e-mail del 26.2.2021) CP_3 CP_3
➢ …Sti pizzaioli all'ananas si sono appoggiati a una ben nota , Controparte_14 CP
di (soggetto già noto e classificato come spammer da anni) per mandare in giro la Parte_1 loro “merda in pizza” sui telefoni altrui senza consenso preventivo…LE UT (doc. 39 e-mail del 23.1.2021).
➢ …BTW, sono già curioso di vedere cosa dirà l'avvocato Giorgio Traves quando si troverà di fronte a migliaia di campioni di spam inviati da quei delinquenti dei suoi clienti ad indirizzi che non si sono mai “iscritti” alle spamlist ricettate da ediscom & soci…LE UT (doc. 40)
Queste comunicazioni presentano un contenuto diffamatorio ed offensivo nella parte in cui:
➢ , dipendente di è stato direttamente offeso e chiamato figlio di puttana, Parte_4 CP_2
oltre che essere indicato come ricettatore di indirizzi altrui per il suo profitto illecito;
➢ le società attrici, che svolgono attività di digital marketing e quindi operano quotidianamente nell'ambito pubblicitario, i relativi rappresentanti legali citati per nome insieme alle società, e sono stati accusati di trattare illecitamente dati personali e di diffondere Parte_4
pubblicità non autorizzata, di essere in sostanza degli spammer, spamfarm e di essere dei criminali, delinquenti, ricettatori di indirizzi. Oltre alle offese di senso comune e ben comprensibili nella loro portata, va chiarito che notoriamente, il concetto di spam indica una forma di pubblicità “spazzatura”, indesiderata, non richiesta dal ricevente e spesso inviata anche in grandi quantità, per cui l'utilizzo di questa espressione è chiaramente dispregiativo e offensivo nei confronti dell'attività svolta dagli attori.
In merito a tali espressioni, parte convenuta non ha preso alcuna posizione essendosi limitata, come detto, a negare di aver spedito queste comunicazioni. Il non ha mai contestato la natura CP_3
diffamatoria di quanto scritto nelle comunicazioni prodotte, non ha, a sua difesa, eccepito la veridicità dei contenuti o la rilevanza sociale di questa iniziativa contro le aziende pubblicitarie, non avendo contestato un'asserita illegittimità/illegalità dell'attività commerciale svolta da parte degli attori o le modalità con cui gli stessi hanno trattato in passato o trattano oggi i dati personali altrui.
Si evidenzia che le affermazioni contenute nelle comunicazioni sopra riportate mirano a colpire i destinatari delle offese in ragione della attività professionale e commerciale svolta, per cui le medesime rappresentano un'offesa tanto per la reputazione professionale dei soggetti che lavorano, anche in
12 qualità di dipendenti, presso le aziende attrici, quanto per l'immagine commerciale delle società operanti nell'ambito del marketing, come si dirà meglio nel prosieguo.
Sul danno e sulla relativa quantificazione
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del solo danno non patrimoniale quantificandolo in € 25.000 per ciascun attore o in altra diversa maggiore o minore somma liquidata in via equitativa ex art. 1226
c.c.
Non è stato chiesto invece alcun danno patrimoniale e per tale motivo non verranno esaminati i bilanci prodotti dalle società.
In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, si evidenzia quanto segue.
➢ La diffamazione è stata realizzata mediante e-mail: alcune risultano essere state spedite a diversi indirizzi, riferibili sia alle società attrici o agli attori, sia ad indirizzi estranei e a clienti delle società attrici (mail n. 1 – 2 perizia); il CTU ha accertato che tra i destinatari di queste e-mail c'erano anche newsgroup pubblici dove le e-mail scambiate sono visibili anche a soggetti non iscritti (pag. 27 perizia); alcune mail risultano invece essere state spedite soltanto agli attori (mail n. 4 – 5 – 7 perizia).
In definitiva, le comunicazioni non sono numerose ed in prevalenza sono state spedite ad indirizzi e-mail delle società attrici o degli attori;
tuttavia, un paio di mail sono state oggetto di una diffusione più estesa, essendo state spedite a due clienti e a newsgroup accessibili al pubblico in cui il bacino di utenti lettori è potenzialmente più ampio, anche se non si conosce la esatta diffusione di questi messaggi (cfr. CTU pag. 27). Rispetto a queste due mail verosimilmente è stata più grave ed estesa l'offesa alla reputazione commerciale degli attori e delle società.
➢ Il linguaggio utilizzato è particolarmente offensivo ed ingiurioso;
queste le espressioni usate: figlio di puttana, criminali, ricettatori, delinquenti, spammer. Ciò che ricorre maggiormente è
l'accusa di essere spammer o spamfarm, delinquenti, ricettatori di indirizzi e-mail e di aver raccolto illecitamente dati personali per fini di lucro. In sostanza sono mosse accuse specifiche, talune piuttosto gravi, come quella di essere autori di possibili fatti di reato.
➢ Le affermazioni sono dirette a colpire direttamente ed esclusivamente l'immagine commerciale delle aziende e la reputazione professionale degli attori - menzionati insieme all'azienda per cui lavorano –, che svolgono attività di marketing;
sicché l'accusa di essere ricettatori, di trattare in modo illecito e per fini di profitto i dati personali altrui, di essere in sostanza degli spammer o spamfarm, costituisce un'offesa specifica che colpisce il loro lavoro e la trasparenza della
13 attività commerciale svolta;
a maggior ragione nei casi, seppur limitati, in cui queste e-mail sono state spedite ai loro clienti (es. Fiat o o pubblicate su newsgroup liberamente CP_8
accessibili ai terzi.
➢ In definitiva per valutare l'importo risarcibile a ciascun soggetto convolto dalla diffamazione, dovrà aversi riguardo al numero delle mail con contenuto offensivo;
alla gravità delle offese;
alla riconducibilità delle condotte imputate ad illeciti penali;
alla diffusione dei messaggi;
alla attinenza delle offese alla attività commerciale specifica svolta dai soggetti offesi;
alla incidenza che questi possono aver avuto sulla reputazione personale e professionale degli attori.
Tenuto conto di questi criteri di valutazione, con riferimento a ciascun attore, si osserva che:
- nella e-mail del 28.1.2021 (doc. 1 parte attrice), è chiamato figlio di puttana, che Parte_4
spamma a raffica, ricettatore di liste di indirizzi altrui, sfruttati illecitamente per il proprio profitto e, insieme a di sono definiti coppia di criminali; questa e-mail è Parte_2 Pt_3
Cont stata spedita a diversi indirizzi di posta elettronica, tra cui anche ed un newsgroup pubblico, come accertato dal CTU. È poi citato l'indirizzo e-mail del nel doc. 3 Pt_4
Cont (comunicazione del 26.2.2021 inviata anche a ) in cui società presso cui il è CP_2 Pt_4 dipendente, è indicata tra spammer classificati all'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto. Dunque, tenuto conto che le offese a sono state oggetto di due e-mail con svariati destinatari, di Parte_4
cui una in particolare spedita ad un gruppo pubblico, con un contenuto molto ingiurioso ed offensivo nei suoi confronti, si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale in suo favore, in €
9.000.
- A invece riferita l'e-mail del 3.2.2021 (doc. 2) in cui il scrive: staff di CP CP_3 spammer sono molto curioso di vedere dove e da chi avete rub…cioè avuto i miei dati personali…, in sostanza il convenuto accusa la società di trattamento illecito di dati a fini di lucro. La mail è indirizzata esclusivamente a indirizzi di posta elettronica riconducibili a
. La società è poi menzionata nella e-mail del 23.1.2021 (doc. 39) in cui viene definita CP
quale nota ; il CTU ha accertato che questa e-mail è stata spedita anche ad Controparte_14
un newsgroup. Dunque, tenuto conto del numero di e-mail spedite e del tipo di offese pronunciate che, pur essendo ingiuriose nei confronti di , presentano una limitata CP
gravità e lesività, sebbene una notevole diffusione, si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale in € 5.000.
- spesso menzionata insieme a e, in particolare, è citata nella CP_2 Parte_4
e-mail del 28.01.2020 (doc. 1) in cui viene chiamata e nella mail del 26.2.2021 (doc. Pt_5
14 3) in cui viene indicata tra spammer classificati all'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto. Alla società è poi destinata la mail doc. 5 in cui il fa riferimento, nuovamente, alla ricettazione e raccolta CP_3
illecita di dati personali altrui, a violazioni della privacy, utilizzando il termine criminali.
Dunque, tenuto conto del numero di e-mail e del fatto che l'offesa più grave, ossia quella di essere delinquenti ricettatori…per trattamento illecito a fini di profitto, non è stata oggetto di Cont un'estesa diffusione, anche se è stata indirizzata ad un soggetto esterno, , si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale in € 5.000
- è citata nella mail del 26.2.2021 (doc. 3) in cui viene indicata tra spammer Parte_3 classificati all'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto. In questo caso, poichè la diffamazione è avvenuta soltanto in una e-mail, l'offesa è piuttosto grave e, la mail è stata spedita a soggetti esterni (FCA), si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale in € 5.000
- , come detto, è menzionato nella e-mail del 28.1.2020 (doc. 1) nella quale, Parte_2
con riferimento a lui, si legge: in questo caso pare che la ricettazione provenga da sergio brizzo della across.it; come detto, nella stessa e-mail viene definito, insieme a coppia di Pt_4
criminali. È poi menzionato nella mail del 26.2.2021 (doc. 3) in cui e sono CP_2 Pt_3 indicate tra gli spammer classificati all'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto. Pertanto, tenuto conto del numero di e-mail dal contenuto, tuttavia, particolarmente ingiurioso e diffamatorio, ed altresì considerato che la prima e-mail è stata pubblicata anche su un newsgroup aperto al pubblico, si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale in € 7.000.
- è espressamente citato nella mail del 3.02.2021 (doc. 2) in cui il fa Parte_1 CP_3
riferimento a precedenti spammate di e della vostra ; è poi Parte_1 Pt_5 Parte_1
menzionato nella e-mail del 23.1.2021 (doc. 39) in cui viene nuovamente definito spammer.
Dunque, tenuto conto del numero di e-mail spedite a danno di e della ridotta lesività Parte_1
e offensività del loro contenuto, si ritiene di liquidare in suo favore un danno non patrimoniale di € 4.000.
Ciascun importo è liquidato all'attualità e su di esso vanno corrisposti altresì gli interessi dalla domanda al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente.
15 La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che:
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 26.000 fino a € 52.000, in ragione dell'importo complessivamente liquidato in sentenza;
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria che è stata svolta;
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 1.701 per la fase di studio
€ 1.204 per la fase introduttiva
€ 1.806 per la fase istruttoria
€ 2.905 per la fase decisionale
Totale € 7.616,00
Oltre rimborso in favore di parte attrice del contributo unificato di € 759 + € 27 per marca da bollo.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 06.03.2024, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP
,
[...] CP_2 Parte_3 Parte_2 Parte_1 Parte_4
contro gni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_3
dichiara tenuto e condanna l risarcimento del danno non patrimoniale nella somma di: CP_3
€ 5.000,00 in favore di CP
€ 5.000,00 in favore di CP_2
€ 5.000,00 in favore di Parte_3
€ 7.000,00 in favore di , Parte_2
€ 4.000,00 in favore di Parte_1
€ 9.000,00 in favore di Parte_4
oltre interessi dalla domanda al saldo.
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP_3
16 , CP CP_2 Parte_3 Parte_2 Parte_1
, liquidandole in € 7.616 per compensi ed € 759 + € 27 per spese vive, oltre spese Parte_4
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 06.03.2024, a carico di
CP_3
Torino, 19.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta, come spiegato dal CTU, dell'intestazione Internet di un messaggio di posta elettronica che fornisce un elenco di dettagli tecnici sul messaggio, ad esempio il mittente, il software usato per comporlo e i server di posta elettronica in cui è transitato prima di raggiungere il destinatario (pag. 8 perizia).
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12570/2021 promossa da:
in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della e Parte_2 CP_2
, difesi dall'avv. GIORGIO TREVES, ed elettivamente Parte_3 Parte_4
domiciliati presso il suo studio in Via C. L. Berthollet 42
ATTORI contro difeso dall'avv. DARIO CUTAIA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CP_3
VIA COLLI, 2 10128 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia codesto Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare responsabile di diffamazione ed ingiurie nei confronti di CP_3 Pt_1
in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di , in
[...] CP Parte_2
proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di e di e Parte_3 CP_2 [...]
, in relazione ai fatti per cui è causa, conseguentemente, e per l'effetto, condannare Pt_4 CP_3
a risarcire agli attori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c., il danno non
[...]
1 patrimoniale dai medesimi subito e subendo in dipendenza delle censurate condotte, nella misura di
Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascun soggetto od in quella maggiore o minore stabilita dal
Giudice secondo equità ex art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche di C.T.U.
Per parte convenuta:
Codesto Tribunale Ill.mo – contrariis rejectis – voglia rigettare la domanda avversaria in quanto non provata e comunque infondata.
Con vittoria di spese.
Oggetto:
risarcimento del danno da diffamazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 14.06.2021, in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante di , in proprio e in qualità di legale rappresentante CP Parte_2
delle società e e citavano in giudizio Parte_3 CP_2 Parte_4 CP_3
rappresentando i seguenti fatti.
[...]
• e sono imprese leader nel digital Marketing, CP Parte_3 CP_2 [...]
, e Lead Generation. Operano da oltre vent'anni nel settore del web CP_4 CP_5
marketing e sono titolari di vasti database e collaborano con altre imprese del digital marketing.
Le società attrici hanno numerosi clienti, tra i quali grandi gruppi industriali, e si occupano di realizzare progetti pubblicitari e proporre le migliori soluzioni multicanale per raggiungere gli obiettivi prefissati ed ottenere risultati concreti in termini di incremento della clientela e del fatturato.
• In data 28.01.2021, a numerosi indirizzi email di ed altri, oltre a CP_2 Pt_3 CP_6
link e bacheche quali Abuse e la lista II – Direttore.com, giungeva dall'indirizzo la comunicazione con oggetto “spam italiota Lancia Spam a noleggio con Email_1
e , nella quale veniva Email_2 Email_3 Parte_4 descritto come “figlio di puttana” e “ricettatore di liste di indirizzi altrui, sfruttati illecitamente per il proprio profitto” e, con riferimento alla proposta pubblicitaria di era scritto: CP_6
“un cesso di auto Fiat” (doc. 1 citazione).
• Il mittente dichiarava di aver ricevuto via e-mail l'inserzione pubblicitaria Email_1
ma di non aver mai prestato il consenso, ai sensi di legge, al trattamento dei propri dati
2 personali e alle comunicazioni commerciali, ed accusava “che spamma a raffica” Parte_4 di utilizzare i database provenienti da della società “nota Parte_2 Pt_3 Parte_5
”. Nella e-mail, e erano definiti “coppia di criminali” ai
[...] Parte_4 Parte_2
quali altra destinataria della comunicazione, si era rivolta per la campagna di CP_6 marketing. Inoltre, il mittente indicava come “spammer” i seguenti siti: II – direttore.it, II – direttore.com, NA.net e IA.it (tutti facenti parte della organizzazione CP_2
e Parte_3
• Il messaggio pubblicitario “Lancia Y hybrid a 179 euro / mese iva inclusa anticipo 0” era stato inviato, tra gli altri, all'indirizzo e-mail iscritto previa prestazione del Email_4
consenso al trattamento dei dati personali e al ricevimento delle comunicazioni commerciali.
• Gli attori verificavano che il messaggio ingiurioso proveniva da nato a [...] il CP_3
05.10.1971, residente in [...] che, utilizzando il nickname “LE R”, diffondeva notizie che arrecavano danno alla reputazione personale e commerciale degli esponenti, screditando la loro persona ed il loro lavoro.
• Erano poi individuati diversi link e bacheche sul web, accessibili a chiunque, su cui LE UT pubblicava le proprie affermazioni diffamatorie nei confronti degli attori.
• In data 3.2.2021, a proveniva dall'indirizzo e-mail CP_7 CP_8
la seguente comunicazione: “Egregio staff di spammer sono molto curioso Email_4 di vedere dove e da chi avete rub…cioè avete avuto i miei dati personali. Ma tanto non mi manderete nulla se non qualche falso riscontro, del tutto inventato o privo di qualsiasi mia sottoscrizione, ivi inclusa la cessione a terzi che per principio NON RILASCIO MAI proprio per evitare di essere spammato da gente che non conosco. Il linguaggio consono lo troverete nella querela nei vostri confronti per trattamento illecito di dati personali altrui a scopo di lucro;
e qualora il dato fosse stato da voi ricevuto da uno dei miei stalker, aggiungo anche il concorso in atti persecutori e il favoreggiamento ex art. 612 bis codice penale. Arrivederci in tribunale. PS: le pizze di fanno veramente schifo…PS2: ovviamente in tribunale CP_8
tirerò fuori anche tutte le precedenti spammate di igor boeris e della vostra . Pt_5 CP_3 dott. (doc. 2). CP_3
• In data 26.2.2021, era spedita un'ulteriore e-mail di LE UT, inviata a diversi indirizzi di posta elettronica, tra cui quello di cliente delle società attrici. In questa CP_6
comunicazione, dichiarava che, a seguito di una sua segnalazione relativa alla CP_3 spammata di un cesso a 4 ruote marchiato Fiat/Lancia…lo spammer KA aveva risposto indicando il sito www.scontiweb.eu tramite il quale erano stati raccolti i seguenti dati di
3 registrazione e l'indirizzo cui inviare l'informativa privacy: nome e-mail Pt_6
data e ora iscrizione 02/06/2016 16:52:00. Nella e-mail, il mittente Email_5 scriveva che Scontiweb.eu era un'idea di Creazione Siti Web Problemapc, con sede in Reggio
Calabria, il cui titolare, veniva definito “…l'ennesimo terrone che Persona_1 fa soldi in modo criminale (come se fosse una novità a Reggio Calabria…)…Rimane da capire perché si sia rivolta a un personaggio del genere per spammare pubblicità delle sue CP_6 automobili”; inoltre nella email e era elencate tra gli spammer classificati CP_2 Pt_3 nell'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto (doc. 3).
• Gli attori chiedevano pertanto: a) di accertare la natura diffamatoria delle e-mail, spedite dal e inoltrate a terzi oltre che sul web, poiché lesive della loro reputazione personale e CP_3
professionale; b) di condannare il a risarcire il danno ex art. 2043 e 2059 c.c. nella misura CP_3 di € 25.000, per ciascuno degli attori, o altra maggiore o minore somma da determinarsi ex art. 1226 c.c.
Si costituiva il quale svolgeva le seguenti difese. CP_3
• Da oltre vent'anni, osteggia l'inoltro non autorizzato di messaggi di posta elettronica CP_3
a contenuto promozionale (cd. spam). Negli anni, ha vittoriosamente esperito 44 ricorsi al
Garante della Privacy al fine di avversare le reiterate violazioni della privacy perpetrate da soggetti e società che, a fini di lucro e tramite divulgazione pubblicitaria non autorizzata, si servono di indirizzi e-mail di possibili clienti, anche al fine di profilare i consumatori. In ragione di questa sua attività, il era divenuto un punto di riferimento nell'ambiente dei cd. CP_3
antispammer.
• Negli anni successivi, le iniziative del innanzi al Garante della Privacy sono CP_3
progressivamente diminuite stante la limitata incisività dei provvedimenti adottati, per poi definitivamente essere interrotte dopo la riforma del 2018 che ha introdotto il Regolamento
Europeo per la tutela della privacy, che aveva abrogato lo strumento del ricorso fino ad allora utilizzato.
• Nel tempo, il nickname “LE R” e l'e-mail originariamente usati dal Email_1
sono diventati un vero e proprio marchio di fabbrica e sono stati usati e abusati da molti CP_3 soggetti che li utilizzavano per inoltrare comunicazioni antispam. Il nickname “LE R”, la e-mail e il Bosi stesso sono stati reiteratamente oggetto di “spoofing” e Email_1
“morphing”: in sostanza, alcuni soggetti che condividevano le “battaglie” del contro gli CP_3
4 spammer e che partecipavano a vari newsgroup tematici artefacevano il campo “From:” dal quale risultava scritto il post (“spoofing”), con un'operazione di sostituzione di persona
("morphing"), e veicolavano così messaggi apparentemente “postati” dall'originario “LE
R”.
• Tali condotte furono anche oggetto di un procedimento penale per diffamazione e sostituzione di persona, avviato dalla Procura di Piacenza e che è stato poi archiviato.
• Il in ragione dell'abuso del suo nickname ed altresì del suo indirizzo e-mail, ha contestato CP_3
l'autenticità delle comunicazioni prodotte dagli attori ed ha negato di esserne l'autore/mittente, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo CTU informatica ed è stata trattenuta in decisione in data
6.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Gli attori hanno sostenuto che il non abbia contestato tempestivamente la propria carenza di CP_3
legittimazione passiva.
Il sin dal proprio atto introduttivo, ha negato di essere il mittente delle e-mail oggetto di CP_3
contestazione, sostenendo che la domanda di parte attrice non avrebbe dovuto essere accolta nei suoi confronti. In effetti il non ha contestato la propria legittimazione passiva rispetto alla domanda CP_3
contro di lui proposte dagli attori, ma piuttosto ha negato nel merito la responsabilità del fatto imputatogli.
Non si pone quindi un problema di legittimazione passiva del convenuto quanto piuttosto un problema di imputabilità a lui del fatto oggetto di causa.
Nel merito, infatti, le posizioni delle parti sono le seguenti:
- Secondo la ricostruzione di parte attrice, avrebbe inviato/pubblicato le comunicazioni CP_3
prodotte in atti (doc. 1, 2, 3, 4, 5, 39, 40), dal contenuto asseritamente ingiurioso e diffamatorio, essendo egli il titolare dell'indirizzo di posta elettronica da cui queste sarebbero state spedite utilizzando da sempre egli, il nickname “LE R”.
- Al contrario, ha negato di aver scritto e inviato queste e-mail, di cui ha contestato CP_3
l'autenticità e la provenienza. Il convenuto, sebbene abbia riconosciuto che gli indirizzi e-mail e erano i suoi, ha nondimeno sostenuto di essere stato Email_1 Email_4
5 negli anni vittima di sostituzione di persona e di utilizzo abusivo dei propri indirizzi di posta elettronica, oltre che del suo nickname, per cui terzi li avrebbero abusivamente usati per inoltrare comunicazioni contro gli spammer.
Nulla ha invece contestato in merito alla natura diffamatoria o meno del contenuto delle comunicazioni prodotte da parte attrice, né, in questa sede, ha lamentato una violazione da parte degli attori dei propri dati personali.
Il ha contestato solo in merito al doc. 36 di parte attrice (memoria n. 3 parte convenuta), di CP_3
non aver mai autorizzato la conferma di iscrizione del proprio indirizzo e-mail nella mailing list poiché infatti non risultava il cd. opt-in e cioè la Email_4
dimostrazione del consenso preventivo e informato che è provato dalla positiva conferma ad una apposita e-mail mandata dal sito Internet a chiunque vi abbia inserito un qualsiasi indirizzo.
A fronte della contestazione del convenuto in merito all'autenticità ed alla provenienza delle e-mail oggetto di giudizio, è stata svolta consulenza informatica all'esito della quale è emerso quanto segue.
❖ Dall'esame dell'”header”1 o intestazione delle e-mail è risultato che:
a) la e-mail del 23.1.2021, con oggetto da +393338793526 + Pt_7 Email_6
è stata spedita da indirizzo IP mittente: 151.38.122.135 ed il Email_7 Email_1
destinatario era Email_8
b) la e-mail del 28.1.2021 con oggetto “< s p am i t a l i o t a > L a n c i a S p am a n o l e g g i o c o n e è stata spedita da Email_2 Email_3
indirizzo IP mittente: 151.67.87.16, ed il destinatario era Email_1 Persona_2
c) la e-mail del 3.2.2021 con oggetto da +393338793526 + Pt_7 Email_6 ediscom.it”, è stata spedita da indirizzo IP mittente: 151.67.70.24, ed il Email_4
destinatario era Email_9
d) la e-mail dell'8.2.2021 con oggetto “Spam ediscom.it” è stata spedita da Email_4
indirizzo IP mittente: 151.67.66.245, ed aveva come destinatario dpo@ediscom.it;
e) la e-mail del 26.2.2021 con oggetto “FCA/KA spam su indirizzi ricettati da
è stata spedita da indirizzo IP mittente: 151.67.95.79, ed il Parte_8 Email_1
destinatario era dpo@NA.net.
Le prime due e-mail sono state inviate anche al newsgroup pubblico “it.news.net-abuse” che è un gruppo pubblico creato tramite la funzionalità “Google Gruppi”, al quale chiunque si può iscrivere, purché possieda un indirizzo di posta elettronica, potendo così inviare e ricevere e- mail all'interno del gruppo. Le e-mail scambiate all'interno del gruppo sono pubblicamente visibili anche ai non iscritti al gruppo e si possono visualizzare consultando il link
h:ps://groups.google.com/g/it.news.net-abuse.
❖ Invece, non sono state esaminate le e-mail del 3.2.2021 e del 26.2.2021 poiché, in entrambi i casi, il mittente era una delle società attrici.
❖ L'analisi dei messaggi di posta elettronica ha permesso di confermare la corrispondenza tra le
e-mail prodotte in giudizio in formato cartaceo e le e-mail in formato telematico acquisite direttamente dal server di posta elettronica di fornitore informatico delle società CP_9
attrici.
❖ La corrispondenza è stata rilevata sia in merito al contenuto sia in merito ai dettagli tecnici quali, ad esempio, date, orari, mittenti, destinatari ed oggetto. Ne consegue che tali e-mail possono essere considerate genuine e non artefatte successivamente al recapito sul server di posta elettronica.
❖ Da tale analisi è stato possibile individuare gli indirizzi IP mittenti dei rispettivi messaggi, tuttavia, presso gli operatori di telecomunicazioni e Fastweb S.p.A. non sono CP0
più disponibili i dati di traffico richiesti, in quanto relativi ad un arco temporale non più compreso all'interno dello storico da loro conservato, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Pertanto, non è stato possibile accertare una corrispondenza tra gli indirizzi
IP (dai quali sono originati i messaggi di posta elettronica inviati dagli indirizzi e e il relativo soggetto titolare di tali indirizzi IP Email_1 Email_4 all'epoca dei fatti.
❖ con riferimento al doc. 36 (post), il CTU ha accertato non essere artefatto, ma al tempo stesso non è stato possibile associare l'indirizzo IP 93.39.10.83 menzionato nel documento 36 ad un soggetto titolare determinato, in quanto la risposta del provider Fastweb S.p.A. è stata negativa, non conservando più i dati di traffico risalenti all'epoca dei fatti.
In definitiva, il CTU ha accertato che, dal punto di vista tecnico e contenutistico, le e-mail e il doc.
36 prodotti da parte attrice non sono artefatti e, quindi, le copie cartacee corrispondono a quelle telematiche, acquisite direttamente dal server di posta elettronica di fornitore informatico CP_9
delle società attrici.
Tuttavia, non è stato possibile risalire all'identità del soggetto che ha inviato le comunicazioni oggetto di contestazione, non essendo più disponibili presso gli operatori telefonici i dati di traffico che pertanto non sono stati acquisiti.
7 Nonostante l'impossibilità di associare l'indirizzo IP ad un soggetto specifico, sono comunque emersi dagli atti di causa elementi indiziari che consentono di ritenere più probabile che non che le comunicazioni oggetto di questo giudizio siano state spedite dal ed infatti: CP_3
➢ sin dall'atto introduttivo, ha confermato che il nickname “LE R”, che si legge CP_3
nelle e-mail e post prodotti dagli attori, era il suo, così come erano suoi gli indirizzi di posta elettronica e da cui sono state spedite le e-mail oggetto Email_1 Email_4
di causa.
➢ Il convenuto ha riferito di essere stato per oltre vent'anni, direttamente e personalmente impegnato nella “lotta” contro gli spammer, tant'è che aveva presentato più di quaranta ricorsi al
Garante della Privacy per violazione dei dati personali. Nel caso di specie, nelle e-mail contestate il mittente accusava i destinatari di aver violato la sua privacy e di aver trattato a fini illeciti e di lucro, i suoi dati personali. Il contenuto delle e-mail appare, dunque, coerente e pertinente con l'attività svolta per molti anni dal CP_3
➢ ha sostenuto di essere stato negli anni vittima di attacchi informatici, in particolare ha CP_3 riferito di “morphing” e “spoofing”, in conseguenza dei quali soggetti terzi avrebbero abusivamente e illegalmente utilizzato la sua e-mail ed il suo nickname per portare avanti la
“lotta” contro gli spammer. Tuttavia, tali circostanze non sono state in alcun modo dimostrate dal convenuto, né sono emerse dagli atti di causa o dall'istruttoria svolta in questa sede: né prima del presente procedimento, né nel corso dello stesso, il ha denunciato alle autorità CP_3
competenti asseriti comportamenti illeciti commessi a suo danno. Sul punto, non assume alcun rilievo il doc. 7 allegato alla costituzione (provvedimento del PM a seguito di richiesta di sequestro della persona offesa), dal momento che, in primo luogo, quel provvedimento non si riferisce all'odierna vicenda, essendo pertanto irrilevante rispetto ai fatti che ci occupano;
in ogni caso, in merito all'asserito “morphing” compiuto nei confronti del il PM aveva CP_3 evidenziato che il denunciante, cioè il avrebbe da subito potuto disconoscere all'interno CP_3
della comunità virtuale in cui il messaggio è stato inviato, la paternità del medesimo e quindi avrebbe potuto attivarsi prontamente per denunciare un eventuale caso di sostituzione di persona;
cosa che evidentemente avrebbe potuto fare anche in questo caso se, a maggior ragione, era a conoscenza dell'utilizzo abusivo e reiterato del proprio nickname e della propria e-mail. In ogni caso le asserzioni del quindi, non hanno trovato conferma neanche in sede penale CP_3
poiché nulla è stato accertato, in quanto il procedimento è stato archiviato.
8 ➢ Il CTU ha accertato che le e-mail prodotte da parte attrice in formato pdf, sono autentiche e non sono state alterate né dal punto di vista dei dati tecnici, né da quello contenutistico, cioè in sostanza corrispondono al formato telematico delle stesse. Il dal suo canto, non ha riferito CP_3
di aver ricevuto segnalazioni di violazione dei propri account o di accessi tramite dispositivi diversi e/o da luoghi differenti (normalmente, infatti, alcuni gestori di posta elettronica segnalano al titolare della stessa se viene effettuato l'accesso all'account da un dispositivo diverso). Né in sede di operazioni peritali, è emerso che le e-mail potessero essere state, in qualche modo, alterate da un terzo ignoto che le avrebbe spedite sostituendo abusivamente al proprio indirizzo, quello del CP_3
➢ Parte attrice ha prodotto il doc. 40 (post del 21.7.2022) in cui si legge: …BTW, sono già curioso di vedere cosa dirà l'avvocato Giorgio Traves quando si troverà di fronte a migliaia di campioni di spam inviati da quei delinquenti dei suoi clienti ad indirizzi che non si sono mai
“iscritti” alle spamlist ricettate da ediscom & soci…LE UT. Nel documento, che non è stato specificamente contestato da parte convenuta, si legge il nickname pacificamente utilizzato negli anni da (LE UT), ed inoltre l'autore menziona espressamente una delle società CP_3 attrici ( ) e l'avv. Giorgio Traves, difensore di parte attrice sia in questo procedimento CP
sia nel procedimento penale avviato contro il Tali circostanze integrano ulteriori indizi che CP_3
consentono di ricondurre le comunicazioni prodotte in atti al che, in quanto convenuto in CP_3
questo giudizio e imputato nel procedimento penale oggi in corso, è a conoscenza del fatto che l'avv. Traves difende la società in questa sede. CP
➢ Infine, con riferimento al doc. 36 (comunicazione 10.2.2021), il ne ha contestato la falsità CP_3 stante l'inesistenza dell'indirizzo IP 93.39.10.83 prima del giugno 2016 ed altresì ha contestato le fraudolente e illegittime modalità di acquisizione del consenso.
Sul punto, la CTU ha spiegato che nel caso di specie la classe 93.0.0.0/8 di cui fa parte
l'indirizzo 93.39.10.83 ha semplicemente cambiato assegnatario e il registro RIPE tiene traccia pubblica solo dell'ultima assegnazione. Pertanto, i dati di registrazione raccolti dal portale https://scontiweb.eu/sconti-web-assicurazioni-auto/ in data 02 giugno 2016 dall'IP 93.39.10.83 sono corretti sotto il profilo tecnico ma non è noto chi li ha inseriti, in quanto non è stato possibile risalire al soggetto che ha effettuato la connessione con tale indirizzo. Pertanto, anche in questo caso il CTU non ha potuto identificare il soggetto che ha inserito quei dati, al tempo stesso però non ha riscontrato anomalie tecniche in ordine alla autenticità del documento e all'inserimento dei dati di registrazione, ossia l'indirizzo e-mail che il Email_4 CP_3
come detto, non ha contestato essergli appartenuto.
9 Pertanto, pur essendo vero che la CTU non ha potuto identificare il soggetto a cui corrispondevano gli indirizzi IP individuati, stante la indisponibilità dei dati presso gli operatori di telecomunicazioni, è anche vero che i documenti prodotti non presentano segni di alterazione/manipolazione e la domanda attorea è supportata da ulteriori indizi precisi e concordati che consentono di concludere nel senso che, con ragionevole probabilità, il è l'autore delle comunicazioni prodotte da parte attrice. CP_3
A fronte di quanto allegato da parte attrice, non ha fornito alcuna prova a sostegno della CP_3 propria tesi difensiva, non essendo in alcun modo emersa nel corso di causa un'alterazione dei dati tecnici o del contenuto delle e-mail o una abusiva sostituzione dell'indirizzo del mittente, né una violazione dei suoi account di posta elettronica, né tantomeno è stato dimostrato che, in questa specifica vicenda – o invia indiziaria in altri casi - , siano stati posti in essere attacchi informatici sotto forma di “morphing” o “spoofing” ai danni del convenuto. Sul punto si rileva che la prova avrebbe dovuto essere fornita in via documentale, anche solo con una segnalazione scritta alla polizia postale o l'attestazione di chiarimenti resi sul web o sulle mailing list;
accertamenti che il avrebbe dovuto CP_3
sollecitare tempestivamente quando ancora sarebbe stato possibile verificare la coincidenza tra l'indirizzo IP ed il suo titolare.
Sulla natura diffamatoria delle e-mail
Nelle comunicazioni oggetto di contestazione - escluse quelle che il CTU non ha esaminato poiché scambiate tra indirizzi di posta elettronica associati alle società attrici - si legge:
➢ Non è ancora finita la pandemia e lo spamming italiota, riprende alla grande! Oggi è il turno di una nuova spamfarm torinese: NA di , che mi manda la pubblicità NON Parte_4
RICHIESTA di un cesso di auto fiat. Ovviamente la frase “hai dato il tuo consenso al trattamento dei dati personali e a ricevere comunicazioni commerciali, avendo partecipato…”
è una palese MENZOGNA dato che una mia spamtrap non si è mai iscritta ad alcunché e questo figlio di puttana di è solo un RICETTATORE di liste di indirizzi altrui, Parte_4
sfruttati illecitamente per il proprio profitto. Come chiaramente scrive anche nel suo sito:
Pt_
…insomma, fabrizio si prende la tua rubrica e poi spamma a raffica…in questo caso, pare che la ricettazione provenga da sergio brizzo della across.it, altra nota spamfarm torinese.
Cont Chissà cosa ne penserà il team Data Protection Officer di a cui questa verrà CP1
mandata in copia: dpo@fcagroup.com del fatto di essersi rivolti ad una tale coppia di criminali per una campagna di marketing-spam (doc. 1 e-mail del 28.1.2021);
➢ Egregio staff di spammer sono molto curioso di vedere dove e da chi avete rub…cioè avete avuto i miei dati personali. Ma tanto non mi manderete nulla se non qualche falso riscontro,
10 del tutto inventato o privo di qualsiasi mia sottoscrizione, ivi inclusa la cessione a terzi che per principio NON RILASCIO MAI proprio per evitare di essere spammato da gente che non conosco. Il linguaggio consono lo troverete nella querela nei vostri confronti per trattamento illecito di dati personali altrui a scopo di lucro;
e qualora il dato fosse stato da voi ricevuto da uno dei miei stalker, aggiungo anche il concorso in atti persecutori e il favoreggiamento ex art.
612 bis codice penale. Arrivederci in tribunale. PS: le pizze di fanno veramente CP_8 schifo…PS2: ovviamente in tribunale tirerò fuori anche tutte le precedenti spammate di igor boeris e della vostra . (doc. 2 e-mail del 3.2.2021 identica al doc. 4); Pt_5 CP2 CP_3
➢ ! Dopo questa segnalazione…relativa alla spammata di un cesso a 4ruote marchiato Pt_9
Fiat/Lancia, mi ha risposto lo spammer NA.net, con una mail no firmata ovviamente, dove attribuiscono la mia iscrizione alla loro spamlist a:….ovvero dati del tutto falsi e inventati per
l'occasione, com'era ovvio. Di un consenso opt-in poi non c'è traccia ed in effetti andando a vedere https://scontiweb.eu/ si scopre che è solo un honeypot per indirizzi da spammer tipicamente creato dal solo ricettatore. Ricordiamo di chi si tratta: 2018 Scontiweb.eu - un'idea di Creazione Siti Web Problemapc di …l'ennesimo terrone che fa Persona_1 soldi in modo criminale (come se fosse una novità a Reggio Calabria…). Rimane da capire perché si sia rivolta a un personaggio del genere per spammare pubblicità delle sue CP_6
automobili. Gli spammer classificati nell'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto, dunque sono:…KA
Srl…amministrativo Nome: (doc. 3 Parte_2 Email_10 Parte_3
email del 26.2.2021).
➢ Egregio spammer grazie per aver confermato il suo abuso e per la piena confessione di aver ricettato dati personali altrui. Il riscontro che fornisce è palesemente INVENTATO dato che
l'indirizzo IP 93.39.10.83 non è mai appartenuto a me (non sono mai stato cliente Fastweb), tantomeno lo è stato il 2 giugno 2016 alle ore 16:52, e anche se lo fosse questo non dimostra certo alcuna volontà di iscrizione al suo servizio di invio spam tanto meno la cessione a terzi dei miei dati personali. Per dimostrare ulteriormente la falsità delle sue affermazioni, mi sono appena recato io stesso sul sito dove raccoglie illecitamente dati personali altrui che mi dica: https://scontiweb.eu/, e ho appena iscritto alla sua spamlist i seguenti indirizzi: CP3
, . Email_11 Email_12 Email_13 Em_14 [...]
Quand'anche fosse sincero, e non lo può essere perché è uno spammer, questo Email_15
dimostra che il suo sito https://scontiweb.eu/ è aperto ad abusi e NON RISPONDE ad alcun criterio di rispetto della privacy, perché dovrebbe perlomeno chiedere conferma (“opt-in”)
11 dell'iscrizione all'indirizzo inserito nel sito. Cosa questa che nel mio caso non è mai avvenuta.
Si prepari alle conseguenze del caso dato che nei confronti di criminali come lei, esasperato dai vostri continui abusi (ricevo decine di e-mail di spam ogni giorno), io non rispetto più nessuna pietà. dott. (doc. 5 e-mail del 26.2.2021) CP_3 CP_3
➢ …Sti pizzaioli all'ananas si sono appoggiati a una ben nota , Controparte_14 CP
di (soggetto già noto e classificato come spammer da anni) per mandare in giro la Parte_1 loro “merda in pizza” sui telefoni altrui senza consenso preventivo…LE UT (doc. 39 e-mail del 23.1.2021).
➢ …BTW, sono già curioso di vedere cosa dirà l'avvocato Giorgio Traves quando si troverà di fronte a migliaia di campioni di spam inviati da quei delinquenti dei suoi clienti ad indirizzi che non si sono mai “iscritti” alle spamlist ricettate da ediscom & soci…LE UT (doc. 40)
Queste comunicazioni presentano un contenuto diffamatorio ed offensivo nella parte in cui:
➢ , dipendente di è stato direttamente offeso e chiamato figlio di puttana, Parte_4 CP_2
oltre che essere indicato come ricettatore di indirizzi altrui per il suo profitto illecito;
➢ le società attrici, che svolgono attività di digital marketing e quindi operano quotidianamente nell'ambito pubblicitario, i relativi rappresentanti legali citati per nome insieme alle società, e sono stati accusati di trattare illecitamente dati personali e di diffondere Parte_4
pubblicità non autorizzata, di essere in sostanza degli spammer, spamfarm e di essere dei criminali, delinquenti, ricettatori di indirizzi. Oltre alle offese di senso comune e ben comprensibili nella loro portata, va chiarito che notoriamente, il concetto di spam indica una forma di pubblicità “spazzatura”, indesiderata, non richiesta dal ricevente e spesso inviata anche in grandi quantità, per cui l'utilizzo di questa espressione è chiaramente dispregiativo e offensivo nei confronti dell'attività svolta dagli attori.
In merito a tali espressioni, parte convenuta non ha preso alcuna posizione essendosi limitata, come detto, a negare di aver spedito queste comunicazioni. Il non ha mai contestato la natura CP_3
diffamatoria di quanto scritto nelle comunicazioni prodotte, non ha, a sua difesa, eccepito la veridicità dei contenuti o la rilevanza sociale di questa iniziativa contro le aziende pubblicitarie, non avendo contestato un'asserita illegittimità/illegalità dell'attività commerciale svolta da parte degli attori o le modalità con cui gli stessi hanno trattato in passato o trattano oggi i dati personali altrui.
Si evidenzia che le affermazioni contenute nelle comunicazioni sopra riportate mirano a colpire i destinatari delle offese in ragione della attività professionale e commerciale svolta, per cui le medesime rappresentano un'offesa tanto per la reputazione professionale dei soggetti che lavorano, anche in
12 qualità di dipendenti, presso le aziende attrici, quanto per l'immagine commerciale delle società operanti nell'ambito del marketing, come si dirà meglio nel prosieguo.
Sul danno e sulla relativa quantificazione
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del solo danno non patrimoniale quantificandolo in € 25.000 per ciascun attore o in altra diversa maggiore o minore somma liquidata in via equitativa ex art. 1226
c.c.
Non è stato chiesto invece alcun danno patrimoniale e per tale motivo non verranno esaminati i bilanci prodotti dalle società.
In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, si evidenzia quanto segue.
➢ La diffamazione è stata realizzata mediante e-mail: alcune risultano essere state spedite a diversi indirizzi, riferibili sia alle società attrici o agli attori, sia ad indirizzi estranei e a clienti delle società attrici (mail n. 1 – 2 perizia); il CTU ha accertato che tra i destinatari di queste e-mail c'erano anche newsgroup pubblici dove le e-mail scambiate sono visibili anche a soggetti non iscritti (pag. 27 perizia); alcune mail risultano invece essere state spedite soltanto agli attori (mail n. 4 – 5 – 7 perizia).
In definitiva, le comunicazioni non sono numerose ed in prevalenza sono state spedite ad indirizzi e-mail delle società attrici o degli attori;
tuttavia, un paio di mail sono state oggetto di una diffusione più estesa, essendo state spedite a due clienti e a newsgroup accessibili al pubblico in cui il bacino di utenti lettori è potenzialmente più ampio, anche se non si conosce la esatta diffusione di questi messaggi (cfr. CTU pag. 27). Rispetto a queste due mail verosimilmente è stata più grave ed estesa l'offesa alla reputazione commerciale degli attori e delle società.
➢ Il linguaggio utilizzato è particolarmente offensivo ed ingiurioso;
queste le espressioni usate: figlio di puttana, criminali, ricettatori, delinquenti, spammer. Ciò che ricorre maggiormente è
l'accusa di essere spammer o spamfarm, delinquenti, ricettatori di indirizzi e-mail e di aver raccolto illecitamente dati personali per fini di lucro. In sostanza sono mosse accuse specifiche, talune piuttosto gravi, come quella di essere autori di possibili fatti di reato.
➢ Le affermazioni sono dirette a colpire direttamente ed esclusivamente l'immagine commerciale delle aziende e la reputazione professionale degli attori - menzionati insieme all'azienda per cui lavorano –, che svolgono attività di marketing;
sicché l'accusa di essere ricettatori, di trattare in modo illecito e per fini di profitto i dati personali altrui, di essere in sostanza degli spammer o spamfarm, costituisce un'offesa specifica che colpisce il loro lavoro e la trasparenza della
13 attività commerciale svolta;
a maggior ragione nei casi, seppur limitati, in cui queste e-mail sono state spedite ai loro clienti (es. Fiat o o pubblicate su newsgroup liberamente CP_8
accessibili ai terzi.
➢ In definitiva per valutare l'importo risarcibile a ciascun soggetto convolto dalla diffamazione, dovrà aversi riguardo al numero delle mail con contenuto offensivo;
alla gravità delle offese;
alla riconducibilità delle condotte imputate ad illeciti penali;
alla diffusione dei messaggi;
alla attinenza delle offese alla attività commerciale specifica svolta dai soggetti offesi;
alla incidenza che questi possono aver avuto sulla reputazione personale e professionale degli attori.
Tenuto conto di questi criteri di valutazione, con riferimento a ciascun attore, si osserva che:
- nella e-mail del 28.1.2021 (doc. 1 parte attrice), è chiamato figlio di puttana, che Parte_4
spamma a raffica, ricettatore di liste di indirizzi altrui, sfruttati illecitamente per il proprio profitto e, insieme a di sono definiti coppia di criminali; questa e-mail è Parte_2 Pt_3
Cont stata spedita a diversi indirizzi di posta elettronica, tra cui anche ed un newsgroup pubblico, come accertato dal CTU. È poi citato l'indirizzo e-mail del nel doc. 3 Pt_4
Cont (comunicazione del 26.2.2021 inviata anche a ) in cui società presso cui il è CP_2 Pt_4 dipendente, è indicata tra spammer classificati all'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto. Dunque, tenuto conto che le offese a sono state oggetto di due e-mail con svariati destinatari, di Parte_4
cui una in particolare spedita ad un gruppo pubblico, con un contenuto molto ingiurioso ed offensivo nei suoi confronti, si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale in suo favore, in €
9.000.
- A invece riferita l'e-mail del 3.2.2021 (doc. 2) in cui il scrive: staff di CP CP_3 spammer sono molto curioso di vedere dove e da chi avete rub…cioè avuto i miei dati personali…, in sostanza il convenuto accusa la società di trattamento illecito di dati a fini di lucro. La mail è indirizzata esclusivamente a indirizzi di posta elettronica riconducibili a
. La società è poi menzionata nella e-mail del 23.1.2021 (doc. 39) in cui viene definita CP
quale nota ; il CTU ha accertato che questa e-mail è stata spedita anche ad Controparte_14
un newsgroup. Dunque, tenuto conto del numero di e-mail spedite e del tipo di offese pronunciate che, pur essendo ingiuriose nei confronti di , presentano una limitata CP
gravità e lesività, sebbene una notevole diffusione, si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale in € 5.000.
- spesso menzionata insieme a e, in particolare, è citata nella CP_2 Parte_4
e-mail del 28.01.2020 (doc. 1) in cui viene chiamata e nella mail del 26.2.2021 (doc. Pt_5
14 3) in cui viene indicata tra spammer classificati all'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto. Alla società è poi destinata la mail doc. 5 in cui il fa riferimento, nuovamente, alla ricettazione e raccolta CP_3
illecita di dati personali altrui, a violazioni della privacy, utilizzando il termine criminali.
Dunque, tenuto conto del numero di e-mail e del fatto che l'offesa più grave, ossia quella di essere delinquenti ricettatori…per trattamento illecito a fini di profitto, non è stata oggetto di Cont un'estesa diffusione, anche se è stata indirizzata ad un soggetto esterno, , si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale in € 5.000
- è citata nella mail del 26.2.2021 (doc. 3) in cui viene indicata tra spammer Parte_3 classificati all'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto. In questo caso, poichè la diffamazione è avvenuta soltanto in una e-mail, l'offesa è piuttosto grave e, la mail è stata spedita a soggetti esterni (FCA), si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale in € 5.000
- , come detto, è menzionato nella e-mail del 28.1.2020 (doc. 1) nella quale, Parte_2
con riferimento a lui, si legge: in questo caso pare che la ricettazione provenga da sergio brizzo della across.it; come detto, nella stessa e-mail viene definito, insieme a coppia di Pt_4
criminali. È poi menzionato nella mail del 26.2.2021 (doc. 3) in cui e sono CP_2 Pt_3 indicate tra gli spammer classificati all'anagrafe dei delinquenti ricettatori di indirizzi di posta elettronica altrui per trattamento illecito a fini di profitto. Pertanto, tenuto conto del numero di e-mail dal contenuto, tuttavia, particolarmente ingiurioso e diffamatorio, ed altresì considerato che la prima e-mail è stata pubblicata anche su un newsgroup aperto al pubblico, si ritiene di liquidare il danno non patrimoniale in € 7.000.
- è espressamente citato nella mail del 3.02.2021 (doc. 2) in cui il fa Parte_1 CP_3
riferimento a precedenti spammate di e della vostra ; è poi Parte_1 Pt_5 Parte_1
menzionato nella e-mail del 23.1.2021 (doc. 39) in cui viene nuovamente definito spammer.
Dunque, tenuto conto del numero di e-mail spedite a danno di e della ridotta lesività Parte_1
e offensività del loro contenuto, si ritiene di liquidare in suo favore un danno non patrimoniale di € 4.000.
Ciascun importo è liquidato all'attualità e su di esso vanno corrisposti altresì gli interessi dalla domanda al saldo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente.
15 La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione che:
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 26.000 fino a € 52.000, in ragione dell'importo complessivamente liquidato in sentenza;
- vengono liquidati compensi per l'attività istruttoria che è stata svolta;
Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 1.701 per la fase di studio
€ 1.204 per la fase introduttiva
€ 1.806 per la fase istruttoria
€ 2.905 per la fase decisionale
Totale € 7.616,00
Oltre rimborso in favore di parte attrice del contributo unificato di € 759 + € 27 per marca da bollo.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 06.03.2024, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP
,
[...] CP_2 Parte_3 Parte_2 Parte_1 Parte_4
contro gni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_3
dichiara tenuto e condanna l risarcimento del danno non patrimoniale nella somma di: CP_3
€ 5.000,00 in favore di CP
€ 5.000,00 in favore di CP_2
€ 5.000,00 in favore di Parte_3
€ 7.000,00 in favore di , Parte_2
€ 4.000,00 in favore di Parte_1
€ 9.000,00 in favore di Parte_4
oltre interessi dalla domanda al saldo.
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP_3
16 , CP CP_2 Parte_3 Parte_2 Parte_1
, liquidandole in € 7.616 per compensi ed € 759 + € 27 per spese vive, oltre spese Parte_4
generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 06.03.2024, a carico di
CP_3
Torino, 19.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta, come spiegato dal CTU, dell'intestazione Internet di un messaggio di posta elettronica che fornisce un elenco di dettagli tecnici sul messaggio, ad esempio il mittente, il software usato per comporlo e i server di posta elettronica in cui è transitato prima di raggiungere il destinatario (pag. 8 perizia).
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