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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4744 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rosa Grippo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 39963/2022, promossa
DA
( , in persona del curatore avv. Paolo Pizza, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Milano, via Serbelloni 13, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pellegrini, che la rappresenta e difende, come da autorizzazione del Giudice Delegato in atti;
ATTORE
CONTRO
(CF ), elettivamente domiciliata in San Cipriano Controparte_1 P.IVA_2
Picentino (SA), via A. Amato n. 15/I, presso lo studio dell'avv. Livia Sabatino, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: azione di ripetizione dell'indebito, azione di inefficacia ex art. 64 l.f. e azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 l.f.
Conclusioni:
Per parte attrice (memoria del 5.6.24):
“Voglia l'On.le Tribunale di Milano,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni di esenzione da revocatoria fallimentare e di compensazione di parte convenuta e comunque l'infondatezza di tutte le eccezioni sia in rito che nel merito come proposte da parte convenuta;
- dichiarata l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa inserita per la prima volta nelle conclusioni della prima memoria intermedia di parte convenuta perché nuova, nonché introdotta in violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ.;
1 - dichiarata l'inammissibilità in quanto irrituali delle produzioni in allegato alla seconda memoria intermedia di parte convenuta, per i motivi evidenziati nella terza memoria intermedia;
A) nel merito - in via principale: previa dichiarazione di nullità per illiceità della causa del contratto di affidamento di trasporti stipulato tra la e la in atti come doc.“3” Parte_1 Controparte_1 di parte convenuta, accertare e dichiarare la natura indebita dei pagamenti come indicati nel paragrafo
I/2 della parte narrativa dell'atto di citazione per la somma complessiva di Euro 177.065,12, e per l'effetto condannare la a riversare in favore della procedura fallimentare di Controparte_1 Parte_1 la medesima somma di Euro 177.065,12 oltre agli interessi legali dalle date dei pagamenti al saldo effettivo;
B) nel merito - in via alternativa: dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 64 comma 1 l. fall. i pagamenti eseguiti da in favore di come indicati nel paragrafo I/2 Parte_1 Controparte_1 della narrativa dell'atto di citazione per la somma complessiva di Euro 177.065,12, in quanto atti gratuiti compiuti nei due anni anteriori alla pubblicazione della domanda di preconcordato preventivo, e per
l'effetto condannare la alla restituzione in favore della procedura fallimentare Controparte_1 di della medesima somma di Euro 177.065,12, oltre agli interessi legali dalle date dei Parte_1 pagamenti al saldo effettivo;
C) nel merito - in via subordinata: revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 2 l.fall. i pagamenti eseguiti da in favore di di cui nel paragrafo I/2 della Parte_1 Controparte_1 narrativa dell'atto di citazione per la somma complessiva di Euro 177.065,12, in quanto compiuti nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di preconcordato preventivo, e per l'effetto condannare la alla restituzione in favore della procedura fallimentare di della Controparte_1 Parte_1 medesima somma di Euro 177.065,12, oltre interessi legali dalla data della presente domanda al saldo effettivo;
D) inoltre - nel merito: previa revocatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 2 l.fall. della convenzione di compensazione tra e di cui al paragrafo I/5 della Parte_1 Controparte_1 narrativa dell'atto di citazione per la somma di Euro 10.000, in quanto compiuta nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di preconcordato preventivo, condannare la convenuta medesima al Part pagamento della quota di capitale sottoscritta in nel contesto dell'operazione di aumento di capitale deliberata il 17 settembre 2018, in misura di Euro 40.000, oltre agli interessi legali da tale data al saldo effettivo;
E) in tutti i casi: con vittoria di spese e compensi di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
F) In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della prova per testimoni sui capitoli tutti dedotti da parte convenuta, in quanto inammissibile per le ragioni evidenziate nella terza memoria intermedia.
Per parte convenuta (come da memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 c.p.c.):
1) In via preliminare, revocarsi e/o modificarsi l'ordinanza pronunciata in data 7.11.2023 di rigetto
2 delle istanze istruttorie articolate dalla convenuta e che, pertanto, Ill.mo Giudice Voglia ammettere la prova testimoniale con i sigg.ri residente in [...] alla C.da Fonte Controparte_2
Lepre n.80; , residente in [...]; CP_3 CP_4
, residente in [...]; , residente in [...]
[...] Tes_1
Nuova 60030 (AN), alla via Venetica n.1, tutti sulle seguenti circostanze:
a) Vero è che a partire dal mese di luglio dell'anno 2017, la società ha eseguito Controparte_1 per conto della società l'attività di trasporto merci e colli divario genere presso le filiali del Parte_1 vettore ubicate in provincia di Macerata, e precisamente in Civitanova Marche, alla via G. Parte_1
Di Vittorio n. 1 e in Ancona alla via G. Di Vittorio n.46;
b) Vero che, in particolare, dall'inizio del rapporto contrattuale tra e Controparte_1 Parte_1 databile al mese di luglio 2017 e sino al mese di novembre 2018, la società ha eseguito Controparte_1 per conto della per il tramite di propri autisti, servizi di trasporto, il c.d. navettaggio, tra i Parte_1 magazzini di generalmente effettuando la linea di collegamento Pesaro Parte_1
Urbino/Ancona/Bologna/Ancona/Pesaro Urbino;
c) Vero che, nel periodo di cui al punto b) (luglio 2017/novembre 2018) il servizio di trasporto/navettaggio per conto della veniva eseguito quotidianamente dalla società Parte_1 [...]
attraverso i propri autisti, i quali partivano dal magazzino di Ancona e/o di Civitanova Marche CP_1 ove prelevavano i colli, con apposizione del sigillo di partenza, che venivano poi trasportati e consegnati ai magazzini di destino secondo le linee di collegamento quotidianamente affidate ai singoli autisti dal responsabile delle filiali di partenza come da fogli di viaggio ( allegati da sub 7 a sub 17 della presente memoria) che le si rammostrano;
d) Vero che, a far tempo dal mese di dicembre 2018, la società ha eseguito, Controparte_1 attraverso i propri autisti, per conto ed a favore della società in aggiunta alle attività di Parte_1 navettaggio, anche i servizi di ritiro e distribuzione dei colli presso i clienti finali secondo i borderò di consegna, liste di affidamento, e lettere di ritiro - ( allegati da sub 18 a sub 21 della presente memoria ) che si rammostrano - consegnati agli autisti dai responsabili delle filiali di partenza contenenti
l'indicazione del giorno della consegna, del nominativo del destinatario, dell'indirizzo di consegna, del numero e peso dei colli da consegnare;
e) Vero che la società ha reso i servizi di trasporto e, dal dicembre 2018 anche Controparte_1 di distribuzione, in favore della fino al mese di marzo 2019; Parte_1
f) Vero che nel periodo da novembre 2018 a marzo 2019 gli autisti alle dipendenze della
[...] hanno avuto accesso e svolto le loro mansioni presso i magazzini di Civitanova Marche e di CP_1
Ancona; Cont g) Vero che nel mese di dicembre 2018, la società entrava in contatto con la Parte_1 manifestando interesse alla acquisizione della quota di maggioranza del capitale sociale della società
Parte_1
h) Vero che il pagamento delle fatture emesse dalla per i servizi resi in favore Controparte_1
3 del vettore veniva effettuato, per accordo delle parti, a 60 giorni dalla emissione delle fatture Parte_1 medesime, previa predisposizione della pre-fattura da parte di Parte_1
Nonché ammettere la formale acquisizione agli atti di causa di tutta la documentazione già prodotta con i precedenti scritti difensivi, a cui si rimanda integralmente, indi
2) In via principale, rigettare la domanda proposta dalla nei confronti Parte_2 della anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, co.3, lett a) della L. Fall. giacché, Controparte_1 come tempestivamente allegato e comprovato nel presente giudizio, tutte le prestazioni di servizi relativi al contratto di trasporto inter partes erano attinenti all'esercizio ordinario dell'attività e della gestione dell'impresa ed, inoltre, avevano di fatto ad oggetto una prestazione di lavoro (che come ben noto sono per giunta sempre generalmente garantite come dimostrato anche dalla lett. f), 3° comma, dell'art. 67
L.F.), per cui i pagamenti oggetto di causa poiché compiuti nei termini d'uso, ovvero secondo la normale prassi negoziale, con mezzi usuali ed alle normali scadenze, ovvero 60 giorni dalla emissione delle fatture
(il pagamento del mese di novembre infatti, e come evincibile dalla distinta ex adverso allegata, fa riferimento ai servizi resi nel mese di settembre 2018 ed ottobre 2018; il pagamento del mese di dicembre fa riferimento, in parte, ai servizi resi nel mese di ottobre 2018 ed in parte, a quelli resi nel mese di novembre 2018; i pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2019, fanno riferimento ai servizi resi nel mese di novembre così come il pagamento effettuato nel mese di febbraio 2019 fa riferimento ai servizi resi nel mese di dicembre 2018) non potranno essere dichiarati inefficaci;
3) Sempre in via principale e alternativa, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_1
a ritenere la somma di € 177.065,12, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., previa dichiarazione di sua ammissibilità giacché proposta in sede di costituzione nonché in sede di precisazione della domanda, con la prima memoria istruttoria, in ossequio ai noti orientamenti giurisprudenziali in materia (Cass. SS.
UU. n. 22404/2018)
4) Ancora in via principale e in accoglimento dell'eccezione anche riconvenzionale proposta dalla società convenuta, accertare e dichiarare la compensazione tra la somma di cui alla domanda attorea e il maggior controcredito vantato dalla nei confronti dell'attrice, pari ad € 272.751,74, Controparte_1 stante la ritualità e tempestività delle relative eccezioni sollevate dalla convenuta ed al contempo la mancanza di contestazione alcuna da parte dell'attrice nella prima difesa utile e cioè nella prima udienza di trattazione (Cass. Civ. n.30745/2019; Cass. Civ., Sez. I, n. 9880/16; in senso conforme, Cass. Civ., Sez.
III, n.3298 del 3.2.2022)
5) Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 25/10/2022 e regolarmente notificato alla controparte, Part (di seguito anche solo ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale Parte_1
(di seguito anche solo ), per ottenere in via principale, “previa Controparte_1 CP_1 dichiarazione di nullità per illiceità della causa dei contratti di affidamento di trasporti eventualmente
4 stipulati tra la e , la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. Pt_1 Controparte_1 ovvero in alternativa l'inefficacia ai sensi dell'art. 64, comma 1, l.f., o infine in via subordinata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f. dei pagamenti effettuati, tra il mese di novembre del 2018 e il mese di febbraio del 2019, dalla società in bonis in favore della convenuta per un totale di euro 177.065,12 così suddivisi:
a) bonifico di euro 10.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 294.604,62, il 2 novembre 2018, come da distinta di pari data (doc.6);
b) bonifico di euro 28.482,76 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 44.355,70, il 6 novembre 2018, come da distinta di pari data (doc.7);
c) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, facente parte di un flusso di euro 99.798,40, il 27 novembre 2018, come da distinta di pari data (doc.8);
d) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 110.401,79, il 12 dicembre 2018, come da distinta di pari data (doc.9);
e) bonifico di euro 13.582,36 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 224.855,07, il 14 dicembre 2018, come da distinta di pari data (doc.10);
f) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 563.048,91, il 19 dicembre 2018, come da distinta di pari data (doc.11);
g) bonifico di euro 25.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 188.427,07, il 16 gennaio 2019, come da distinta di pari data (doc.12);
h) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 23 gennaio
2019 (doc.13);
i) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, facente parte di un flusso di euro 183.491,35, il 15 febbraio 2019, come da distinta di pari data (doc.14).
Parte attrice ha domandato, inoltre, la condanna di al pagamento della somma di Controparte_1
40.000,00 euro a titolo di versamento della quota di capitale sociale sottoscritta, previa revocatoria ex. art. 67, comma 2, l.f. della convenzione con cui le parti hanno previsto la compensazione del 25% del conferimento con altrettanti crediti commerciali vantati da;
CP_1
In particolare, a fondamento delle domande, l'attore ha esposto quanto segue:
- con domanda depositata il 26 marzo 2019 la società ha chiesto di essere ammessa Parte_1 al concordato preventivo liquidatorio. Il Tribunale di Milano ha dichiarato improcedibile tale Part domanda e con sentenza depositata il 23 ottobre 2019 ha dichiarato il fallimento di
- il curatore esaminata la documentazione contabile e bancaria della fallita, rilevava che, tra il mese di novembre del 2018 e il mese di febbraio del 2019, ovvero nei cinque mesi che hanno preceduto la cessazione dell'attività da parte dell'impresa e la presentazione della domanda di Part concordato di natura liquidatoria, la convenuta ha ricevuto da la somma complessiva di euro 177.065,12;
5 - ha presentato domanda di ammissione allo stato passivo in via chirografaria per la CP_1 somma di euro 272.751,74 a titolo di “asseriti corrispettivi di trasporti eseguiti nell'interesse di Part nel periodo dal mese di ottobre del 2018 al mese di marzo del 2019, allegando all'istanza sei fatture emesse per la maggior somma di euro 322.751,74, prospettandosi creditrice di un residuo a saldo sulla prima fattura, e dichiarando le altre interamente insolute” (cfr. atto di citazione). La decurtazione pari a 10.000 euro sulla prima fattura veniva motivata con parziale estinzione dei crediti commerciali in forza di quanto dovuto a titolo di capitale sociale sottoscritto da ma non versato;
CP_1
- a sostegno della domanda di insinuazione ha allegato una scrittura contrattuale priva CP_1 di data certa, non dando prova dell'esecuzione dei trasporti. Non rinvenendosi alcuna documentazione aziendale che potesse confermare l'esecuzione delle prestazioni, la domanda di insinuazione è stata rigettata con provvedimento del GD, a fronte del quale non ha CP_1 proposto opposizione allo stato passivo;
- ricorre il requisito cronologico di cui all'art. 69 bis comma 2 l.f., in considerazione del fatto che Part è stata dichiarata fallita a seguito di dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato;
- ricorrono i presupposti dell'azione di ripetizione in quanto “allo stato della documentazione disponibile (..) non risulta l'esecuzione da parte della società convenuta dei trasporti richiamati in sede di verifica dei crediti, né di altre attività svolte nell'interesse della società fallita, con conseguente, mancanza di causa giustificatrice dei pagamenti indicati” e in ogni caso la convenzione contrattuale cui si fa riferimento nella domanda di ammissione allo stato passivo
“sarebbe nulla per violazione di legge, non essendo la convenuta munita nel periodo in considerazione dell'autorizzazione generale obbligatoriamente richiesta dal D.Lgs. 261/99 per
l'esecuzione dei servizi postali, e non rientrando la fattispecie inerente i servizi resi nel contesto di un'attività di impresa nel perimetro delle prestazioni da retribuirsi in mancanza di validità del titolo negoziale. Si aggiunga che la previsione di nullità dei contratti di appalto di servizi postali stipulati con soggetti privi dell'autorizzazione generale prevista dal D.Lgs. 261/99 discende dalla natura imperativa della suddetta normativa, volta ad evitare proprio ed esattamente che i servizi postali, che costituiscono attività di preminente interesse generale, siano affidati a soggetti che non possano garantirne la corretta esecuzione, né il rispetto del principio di segretezza della corrispondenza. La previsione di un riconoscimento economico in favore di soggetti non autorizzati per avere eseguito le prestazioni contrattuali vietate sarebbe quindi in palese contrasto con il contenuto di una norma imperativa, con conseguente illiceità della causa giustificatrice dei pagamenti impugnati”;
- ricorrono altresì i presupposti per l'inefficacia ex art. 64 l.f. tenuto conto che non risultano essere Part derivati dai pagamenti in questione, in capo alla fallita vantaggi patrimoniali e
6 corrispondendo al contrario tutti gli atti solutori ad altrettante diminuzioni patrimoniali, in pregiudizio dei creditori;
- ricorrono, inoltre, i presupposti per l'inefficacia ex art. 67, co. 2, l.f. tenuto conto che CP_1 Part
era pienamente consapevole del dissesto di come emerge da numerosi indizi gravi
[...] Part precisi e concordanti. Infatti, (i) l'esposizione debitoria di era rilevante già al momento del primo dei pagamenti (novembre 2018): le perdite dell'esercizio 2017 ammontavano a oltre un milione e mezzo di euro con capitale circolante netto negativo di tre milioni e mezzo di euro;
Part inoltre, poco prima del primo dei pagamenti qui contestati l'assemblea dei soci di , cui partecipava anche la convenuta in qualità di socia, riduceva il capitale sociale, già ricostituito per perdite nel mese di aprile, deliberando contestualmente un nuovo aumento sino a
5.000.000,00 euro con termine per la sottoscrizione delle nuove azioni, dapprima al 25 ottobre
2018 e poi prorogato al 28 febbraio 2019. La stessa sottoscriveva le nuove azioni nel CP_1 primo trimestre del 2019; (ii) i pagamenti effettuati sono quasi tutti in c.d. cifra tonda, prassi tipica dei pagamenti in acconto delle imprese insolventi;
(iii) non vi sono riferimenti a prestazioni o fatture nelle causali dei bonifici con cui sono stati effettuati i pagamenti;
(iv) la risalente esistenza dei debiti come risulta dai reiterati solleciti di pagamento inviati da CP_1 nel primo trimestre del 2019; (v) , quale socia di SG, partecipava all'assemblea del CP_1
17 settembre 2018, esprimendosi contro la nuova ricapitalizzazione;
- sussistono i presupposti per la condanna di al pagamento dell'intera quota del capitale CP_1 sociale pari a 40.000 euro: infatti la convenzione con cui la convenuta e la società in bonis l'11 febbraio 2019 e il 12 marzo 2019 hanno compensato parzialmente il debito di conferimento di Part
con un credito commerciale di quest'ultima nei confronti di (derivante dalla CP_1 fattura n. 145/2018) è inefficace ai sensi dell'art. 67 l.f., ricorrendo sia il requisito cronologico, ai sensi dell'art. 69 bis, comma 2, l.f. sia l'elemento soggettivo, avendo le parti realizzato una compensazione non consentita dalle norme di legge, in violazione della par conditio creditorum.
Inoltre, la fattura oggetto di compensazione è ricompresa tra quelle insinuate al passivo e di cui la convenuta non ha provato lo svolgimento della prestazione, risultando dunque il credito posto in compensazione inesistente.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/02/2023 si è costituita Controparte_1
la quale ha contestato le domande in quanto inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e in
[...] diritto, chiedendone conseguentemente il rigetto.
In particolare, l'opposta ha dedotto ed eccepito quanto segue:
- e hanno stipulato, con decorrenza dal 01.08.2016 al Controparte_1 Controparte_6
31.12.2019, un contratto di fornitura di servizi di trasporto merci su strada per le sedi di Macerata ed Ancona, nonché in data 22.05.2017 un accordo, denominato Accordo Partner Servizio
Nazionale Espresso - EXPE per il servizio di ritiro/consegna di spedizioni multicollo su tutto il territorio nazionale avente durata indeterminata, pattuendo quale forma di pagamento il bonifico
7 bancario nel termine di 60 giorni dall'emissione della relativa fattura;
Part
- in data 14.07.2017 concedeva in affitto a l'azienda per la durata di cinque anni, CP_6 ivi compresi i contratti stipulati con;
CP_1
- dal 15.07.2017 al marzo 2019 ha svolto la propria prestazione di trasporto in favore di CP_1
Part
dapprima affittuaria e poi cessionaria dell'azienda nel frattempo fallita;
Controparte_6
- i pagamenti effettuati non possono considerarsi privi di giustificazione causale, indebito o atti a titolo gratuito poiché costituiscono il giusto corrispettivo, anche se parziale, delle prestazioni Part svolte da in favore di come comprovato dalle pre-fatture emesse mensilmente CP_1 Part da e sulla base delle quali emetteva, a sua volta, le corrispondenti fatture da CP_1 pagarsi entro 60 giorni, con “conseguente diritto della convenuta società a trattenere il compenso ricevuto per l'importo di euro 177.065,12, per le prestazioni effettivamente rese e rigetto delle domande proposte in via principale ed alternativa dalla curatela fallimentare”;
- non sussiste il presupposto soggettivo di cui all'art. 67, comma 2, l.f., non essendoci al momento Part dei pagamenti alcun indice interno od esterno di uno stato di insolvenza di conoscibile da parte di , né il curatore ha dato prova del contrario. In particolare, (i) non può CP_1 pretendersi dal creditore commerciale, quale è , la stessa diligenza richiesta agli CP_1 operatori professionali bancari in ordine alla conoscenza delle risultanze del bilancio (ii) non Part può trarsi alcuna prova della conoscenza dello stato di insolvenza di dalle lettere di sollecito inviate da che attenevano “a prestazioni e, venivano inoltrati, in epoca successiva alle CP_1 rimesse effettuate”. (iii) gli asseriti ritardi di alcuni dei pagamenti non provano l'elemento soggettivo ben potendo dipendere da una contingente impossibilità di adempiere;
(iv) se è vero che già a novembre 2018 SG registrava una perdita importante è altrettanto vero che al contempo predisponeva e approvava un piano industriale con previsioni di crescita avviando anche un dialogo per l'acquisizione e sottoscrizione di una quota di maggioranza di
[...]
, ed è proprio per la pendenza delle trattative con quest'ultima che la CP_7 Part sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di veniva prorogata e poi effettivamente sottoscritta dalla convenuta a febbraio 2019;
- deve considerarsi valida ed efficace la convenzione di compensazione in essere tra le parti relativamente alla quota del 25% del capitale sociale sottoscritto “stante la dimostrazione della Part effettiva esecuzione dei servizi di trasporto in favore della società in bonis da parte della comparente società, ivi compresi quelli cui fa riferimento la fattura n. 145/2018, da un lato, e della inscientia decoctionis da parte della dall'altra”, convenzione che si Controparte_1 eccepisce anche in via riconvenzionale “intervenuta anche con riferimento al residuo importo di € 30.000,00 con il maggior controcredito vantato dalla per l'importo di Controparte_1
€ 272.751,74 come da fatture che si produrranno nei termini di rito”. Part
- i pagamenti eseguiti da in favore di sono stati effettuati nell'esercizio dell'attività CP_1
d'impresa nei termini d'uso e pertanto sono esenti da revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3,
8 l.f.; infatti veniva effettuati con mezzi usuali di pagamento e alle scadenze pattuite, ovvero entro
60 giorni dall'emissione della relativa fattura.
Con memoria ex art. 183, co.6, n.1 c.p.c. l'attrice ha preliminarmente eccepito la tardività del deposito della comparsa di costituzione di controparte rilevando conseguentemente l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione e dell'eccezione di esenzione da revocatoria. Nel merito ha eccepito l'infondatezza delle due eccezioni ribadendo, in riferimento alla prima “la non estinguibilità, con mezzi diversi dal denaro, del debito derivante dalla sottoscrizione di un capitale sociale di nuova costituzione”
e in riferimento all'esenzione da revocatoria, la carenza di prova circa lo svolgimento delle prestazioni risultando dunque fuor di luogo l'asserita esecuzione delle prestazioni nei termini d'uso.
Con la seconda memoria istruttoria SG ha, in particolare, eccepito l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c. inserita dalla convenuta per la prima volta nelle conclusioni con memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. n. 1.
Per contro con la seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c., rilevata l'ammissibilità sia CP_1 dell'eccezione di compensazione, in quanto compensazione impropria o atecnica rilevabile d'ufficio, sia dell'esenzione da revocatoria, trattandosi di eccezione in senso lato, ha in particolare eccepito l'inammissibilità delle eccezioni svolte dall'attrice con la prima memoria istruttoria perché tardive, in quanto non sollevate in sede di prima udienza. Ha inoltre allegato ulteriore documentazione volta a provare l'esistenza delle prestazioni oggetto dei pagamenti e domandato l'ammissione della prova testimoniale.
Infine, con memoria ex art. 183, co.6, n. 3 c.p.c. l'attrice ha contestato sia la documentazione prodotta dalla convenuta perché irrituale, che l'ammissione della prova testimoniale.
Esaurita la trattazione e rigettata la richiesta istruttoria svolta dalla convenuta le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente vanno respinte le istanze istruttorie riproposte da parte convenuta con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c., in quanto la presente controversia non necessita di alcuna attività istruttoria per le ragioni di seguito esposte.
Altrettanto preliminarmente il Tribunale ritiene che debba farsi applicazione del criterio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva di economia processuale e celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, Cass. n. 12002/14 e ivi richiami, nonché S.U. n. 9936/14).
1. I principi generali applicabili alla fattispecie.
Appare opportuno, ai fini della valutazione di tale domanda, il sintetico richiamo di alcuni principi generali dell'azione ex art. 67 l.f.
Quest'ultima si iscrive nella categoria giuridica dei mezzi di conservazione della garanzia
9 patrimoniale, così come l'azione revocatoria ordinaria, cui è sostanzialmente assimilabile, seppure con le distinzioni derivanti dall'ambito concorsuale in cui la prima è inserita. Infatti, la revocatoria fallimentare rispetto alla seconda, che ha mera finalità di ripristino della garanzia patrimoniale limitatamente al creditore che abbia agito in giudizio, ha come effetto peculiarmente proprio la restituzione del bene oggetto dell'atto revocato, seppure al limitato fine dell'esecuzione concorsuale, a vantaggio di tutti i creditori. E ciò, evidentemente, per l'attualità dell'esecuzione concorsuale pendente, a seguito della dichiarazione di fallimento: non già in dipendenza di una vicenda traslativa, ma per l'incidenza automatica ed immediata della sentenza dichiarativa e della sua vis esecutiva, nel senso della retrocessione del bene nella disponibilità della curatela fallimentare, al solo scopo di procedere alla liquidazione concorsuale nelle forme prescritte dagli artt. 105 ss.
La legittimazione passiva dell'azione compete all'avente causa e cioè al soggetto, diverso dal fallito, che ha acquistato il bene ovvero il diritto, o a cui favore è stata prestata la garanzia od eseguito il pagamento.
La revocatoria deve essere esercitata a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'atto.
Come noto, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia (cfr. Cass. sez. un.
2018/30416).
In particolare, come si legge nella sentenza Cass. n. 27084/2011, “nelle ipotesi previste sia al comma
1 che al comma 2, art. 67 della L. Fall., l'atto controverso è originariamente valido e, a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti, la certezza della sua inefficacia difetta sul piano oggettivo, emergendo solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria. La sopravvenienza di tale connotazione va ricondotta solo alla sentenza di accoglimento della domanda di revoca, e "in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito",
l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta - Cass. sez. un. 437/2000 e sul solco tra le tante Cass. sez. I 887/2006”, con conseguente computo dei soli interessi nella misura legale dalla data della domanda.
Sempre sotto il profilo processuale, l'azione revocatoria ha un duplice presupposto: uno di natura oggettivo e l'altro di natura soggettiva.
Quanto a quest'ultimo, costituito dalla consapevolezza in capo all'accipiens dell'insolvenza, giova riportare la seguente distinzione:
• vi sono situazioni così anomale da giustificare una presunzione juris et de jure di cosciente violazione della par condicio, quali gli atti a titolo gratuito sanzionati all'art. 64 ed i pagamenti eseguiti prima della scadenza di cui all'art. 65;
10 • vi sono, poi, situazioni - quali quelle disciplinate dal primo comma dell'art. 67 che comunque presentano profili di anormalità che implica una presunzione semplice di scientia che può essere superata con la prova contraria, se e solo se l'accipiens provi di aver compiuto quegli atti senza conoscere l'altrui insolvenza;
• infine, vi sono gli atti che sarebbero di per sé normali, ma che divengono revocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 67 perché la Procedura riesce a provare che l'accipiens conosceva l'insolvenza del solvens.
In tale ottica, vi sono poi situazioni che per la loro "presumibile normalità" sono state esentate dalla revocatoria, quali i pagamenti conformi agli usi negoziali di cui alla lett. a) ed f) del terzo comma dell'art. 67.
Viceversa, la prova del profilo oggettivo della revocatoria è sempre a carico della procedura, che dovrà dimostrare sia il compimento dell'atto solutorio (sia esso un contratto, un atto traslativo, un pagamento o quel particolare tipo di atto solutorio che è la rimessa bancaria), sia che esso fu compiuto nel
"periodo sospetto".
Ancora in via di trattazione di carattere generale, occorre evidenziare che a seguito della riforma – non recente - introdotta con l'art. 2, primo comma, lett. a), b), d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. con mod. nella l.
14.5.2005, n. 80 il periodo sospetto è stato ridotto, in ragione della metà (un anno, sei mesi) dei termini prima previsti (due anni, un anno), che, se per un verso, ne ha indubbiamente operato un generale depotenziamento, per altro verso, conferma che il legislatore, nel delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi di "tutela" dei "creditori" e di "tutela" del "credito", ha scelto il secondo, così corrispondendo ad un'ampiamente diffusa istanza di certezza dei rapporti giuridici, tanto più importante in un'economia di mercato globalizzato, che pone su un piano di concorrenzialità gli stessi ordinamenti giuridici.
Nella ricostruzione tradizionale, da sempre si è ritenuto che il dies a quo per l'individuazione del compimento dell'atto revocando nel c.d. «periodo sospetto», biennale, annuale o semestrale, previsto, rispettivamente, dagli artt. 64, 65, 67 e 69 coincide con la data di deposito (pubblicazione) della sentenza dichiarativa e non anche con quella, anteriore, della sua deliberazione. Peraltro, si deve considerare che, a seguito delle modifiche normative che hanno valorizzato, ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi,
l'adempimento dell'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, va registrata l'insorgenza di un conflitto giurisprudenziale circa la decorrenza del periodo sospetto: se dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese [T Milano 23.1.2014, DFSC 2017, II, 648], oppure dalla data del deposito della sentenza in cancelleria [T Trieste 23.10.2015, DFSC 2017, II, 647; Bran (28 bis) 655 segg.].
In particolare, quanto all'ipotesi di cui all'art. 67 co. 1 punto 2) l.f., tale norma prevedere che “gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Come noto, nella nozione di pagamento anomalo rientra ogni atto solutorio che non sia direttamente compiuto mediante denaro o altro strumento di pagamento ad esso assimilabile, ma piuttosto attraverso operazioni ed atti giuridici, che soltanto in modo mediato lo procurino, così che l'estinzione di una
11 precedente passività costituisca uno scopo indiretto ed ulteriore rispetto alla causa tipica dell'atto.
Con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 67 co. 2 l.f., tale norma così dispone: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Affinché, la revocatoria possa essere accolta, è necessario, che il terzo contraente al momento dell'atto fosse a conoscenza dell'insolvenza della sua controparte (scientia decoctionis).
Come è noto, poiché l'art. 67, nel suo secondo comma, si esprime in termini di conoscenza dello stato di insolvenza, con onere probatorio del curatore nei confronti dell'accipiens e, nel suo primo comma, di "non conoscenza", da provare invece da quest'ultimo, l'espressione normativa è correntemente interpretata come condizione conoscitiva del terzo contraente effettiva e non meramente potenziale, sebbene la relativa dimostrazione si possa ben basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e
2729 c.c., i quali conducano a ritenere che tale terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. tra le tante Cass. 2016 n. 19795; Cass. 24 ottobre 2012, n. 18196).
In altri termini, la dimostrazione della suddetta conoscenza effettiva viene ricercata facendo applicazione del canone di conoscibilità dello stato di insolvenza, da parte di un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza, così traendo la scientia decoctionis del terzo da schemi tipici di situazioni di fatto connotanti lo stato di dissesto. In tal senso, C 3.5.2012, n. 6686 precisa che la conoscibilità dell'insolvenza non può essere parametrata in relazione ad una astratta figura di contraente, bensì la probabilità che l'insolvenza fosse conosciuta da un soggetto che si trovava nella stessa situazione dell'accipiens.
Per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta, dunque, una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché ad es. la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. 10 maggio 2006,
n. 10800; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1719).
Non è necessario che la conoscenza dello stato d'insolvenza preesista al compimento dell'atto revocando;
è sufficiente ch'essa possa riscontrarsi a quella data, posto che è in quel momento che si verifica l'effetto pregiudizievole per il patrimonio del debitore (cfr. Cass. 31.5.2018, n. 14001).
Infine, il terzo comma dell'art. 67 introduce alle lett. da a) a g) una serie di fattispecie nelle quali alcune tipologie - non riconducibili ad una matrice comune - di pagamenti (nelle ipotesi sub a, b, f, g) e più in genere di atti (nelle altre ipotesi) non sono assoggettabili a revocatoria.
Con riferimento all'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) che qui viene in rilievo, si osserva che la stessa è relativa ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'"esercizio" dell'"attività
d'impresa" nei "termini d'uso".
12 La giurisprudenza di merito individua la ratio ispiratrice della norma nell'esigenza di rassicurare quelli che sono i normali interlocutori della parte in difficoltà, onde evitare che costoro, allarmati dalla prospettiva di una possibile futura revoca dei pagamenti intervenuti nel periodo sospetto, interrompano i rapporti con la controparte, così privando quest'ultima di ogni residua possibilità operativa [T Milano
3.5.2012; T Monza 24.4.2012; T Torino 23.4.2009].
A rafforzare questa motivazione si può anche osservare come i pagamenti nei termini d'uso siano comportamenti così normali che può essere legittimo presumere juris et de jure che l'accipiens non sia tenuto a valutare se gli stessi provengano e meno da un debitore insolvente, di modo che appare una scelta normativa ragionevole a tutela della sicurezza dei traffici non consentire in tal caso la ricerca della scientia decotionis.
In altri termini, ciò che si intende tutelare è la continuazione dell'attività di impresa.
2. La fattispecie concreta
Passando all'esame del caso di specie, va innanzitutto detto che ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c. nel testo qui applicabile “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Pertanto, quanto alle conclusioni di parte convenuta, vengono qui in rilievo solo quelle formulate con la memoria n. 1 oltre alla reiterazione della prova orale e non quelle indicate nelle successive memorie e comparse. Si legge nella memoria n.1 “In via principale, rigettare la domanda proposta dalla
[...]
nei confronti della anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, co.3, lett Parte_2 Controparte_1
a) della L. Fall.; 2) Sempre in via principale e alternativa, accertare e dichiarare il diritto della
[...]
a ritenere la somma di € 177.065,12, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.; 3) Ancora in CP_1 via principale e in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale proposta dalla società convenuta, accertare e dichiarare la compensazione tra la somma di cui alla domanda attorea e il maggior controcredito vantato dalla nei confronti dell'attrice, pari ad € 272.751,74”. Controparte_1
Ebbene rispetto a tali conclusioni giova subito osservare che la n. 2 è domanda nuova, non potendo la stessa essere considerata una modifica della domanda contenuta nella comparsa di costituzione, tenuto conto che con quest'ultima parte convenuta ha chiesto soltanto il rigetto delle domande attoree.
Con riferimento alle ulteriori domande, va rilevata la tardività della costituzione del convenuto, così come eccepito dall'attore, con conseguentemente inammissibilità ai sensi dell'art. 167 c.p.c. delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Pertanto è inammissibile l'eccezione di esenzione da revocatoria di cui all'art. 67 comma 3 l.f. formulata da parte convenuta. La Corte Suprema ha infatti precisato che “la (generale) esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a, l. fall., richiedendo, stante il riferimento normativo ai “termini
13 d'uso” nell'esercizio dell'attività di impresa, un'allegazione fattuale (e una corrispondente prova) ad opera di chi è interessato ad avvalersene per paralizzare l'avversa pretesa creditoria, configura un'eccezione (in senso stretto) conoscibile solo su impulso di parte, soggiacendo, come tale, alle decadenze (e alle collegate preclusioni) regolamentate per le parti del giudizio civile dal corrispondente sistema normativo processuale, a seconda del tipo di rito applicabile” (Cass. 07/06/2022, n.18360).
È altrettanto inammissibile l'eccezione di compensazione sollevata da parte resistente tra l'importo dovuto da a titolo di capitale sociale e il debito di SG in forza della fattura 145/2018, in quanto CP_1 non si è in presenza di una compensazione c.d. impropria, e quindi rilevabile d'ufficio
La Corte Suprema ha infatti chiarito che “la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 e seguenti del Cc, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del Cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. L'operatività della compensazione, quindi, presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi ha invece luogo il diverso fenomeno della cosiddetta compensazione impropria o atecnica, il qual si risole in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare ed avere, come tale sottratto all'applicazione delle compensazione vera a propria” (Cass.
21/05/2024, n.14156).
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti non si può escludere con certezza che non sia intercorso un rapporto tra le parti, con la conseguenza che non si può ragionevolmente ritenere che si è in presenza di un atto gratuito ovvero di un indebito del quale parte attrice avrebbe diritto alla restituzione.
Parimenti è incontestato che nel periodo compreso tra il mese di novembre 2018 e quello di marzo Part 2019 abbia ricevuto da la somma di euro 177.065,12, attraverso nove bonifici. CP_1
Allo stesso modo è certo che tali pagamenti sono avvenuti nel periodo sospetto indicato dal secondo comma dell'art. 67 l.f., ossia nei sei mesi precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo sul Registro delle Imprese (2 aprile 2019), tenuto conto che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di consecuzione tra la procedura di ammissione al concordato preventivo e quella successiva di dichiarazione di fallimento, così come previsto dall'art. 69 bis comma 2 l.f..
Tuttavia, contrariamente da quanto sostenuto dalla convenuta, tali pagamenti sono revocabili, in quanto, come provato dal fallimento, ben conosceva lo stato d'insolvenza del debitore. CP_1
14 Infatti, come già messo in luce dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel par. 1) spetta “alla curatela […] l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cassazione civile sez. I, 17/05/2023, n.13445).
Ebbene, a sostegno della conoscenza dello stato di decozione in capo alla convenuta al momento della ricezione dei pagamenti, concorrono una serie nutrita di elementi tra loro decisamente convergenti, ben messi in luce dalla curatela.
È innanzitutto condivisibile quanto sostenuto dall'attore, ovvero che l'ammontare in cifra tonda di quasi tutti i pagamenti oggetto di giudizio (precisamente sette su nove), nonché la mancata indicazione nelle causali dei bonifici delle fatture cui si riferiscono, è una prassi tipica dei pagamenti in acconto delle imprese insolventi. A ciò si aggiunga che a partire da gennaio 2019, e quindi in pieno periodo sospetto, la convenuta ha ripetutamente sollecitato il pagamento di fatture ampiamente scadute, minacciando l'interruzione dei servizi così facendo presumere la consapevolezza della crisi finanziaria non momentanea. Part Del resto, la situazione di difficoltà economica di al momento dei pagamenti, il cui bilancio di esercizio del 2017 già evidenziava perdite di oltre un milione e mezzo di euro, con un capitale circolante netto negativo di tre milioni e mezzo, era non solo conoscibile ma certamente conosciuta da , CP_1 Part quale socia di in bonis. Sul punto non coglie nel segno la difesa della convenuta ove ritiene non applicabile a sé, in quanto creditore commerciale, lo stesso grado di diligenza richiesto ai creditori professionali, quali gli istituti bancari, in merito al dovere di conoscenza delle risultanze del bilancio dei propri clienti. Invero, la conoscenza in capo a delle risultanze dei bilanci non deriva dal Controparte_1 Part suo rapporto commerciale con la fallita bensì proprio dalla sua qualità di socia di
Non solo, ma il primo dei pagamenti oggetto di giudizio è intervenuto meno di un mese dopo l'assemblea soci, alla quale la convenuta ha partecipato e in cui veniva presentata la situazione economica e patrimoniale della società al 30.06.2018. In particolare, durante tale assemblea era stata evidenziata un'ulteriore perdita di oltre 350.000 euro rispetto all'esercizio precedente e conseguentemente era stata deliberata la riduzione del capitale sociale essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 1446 c.c. e contestualmente l'aumento dello stesso indicando espressamente che “l'esigenza di deliberare un aumento di capitale nasce dal fatto che la società […] si trova in uno stato di tensione finanziaria” (cfr. doc. 28, attrice).
Fermo restando l'inammissibilità dell'eccezione formulata dalla convenuta avente ad oggetto l'esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) l.f., si osserva che in ogni caso tale disposizione non può trovare qui applicazione, per le seguenti ragioni.
15 Specificando ulteriormente quanto già esposto nel par. 1, ad avviso del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione “in tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma
3, lett. a), l.fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti” (Cass. 27939/2020). Più nello specifico “la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, cit., infatti, «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass.
7580/2019; conf. Cass. 19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022).
Tuttavia, ai fini del concreto operare dell'esenzione in parola non è sufficiente la mera enunciazione del ricorrere della stessa da parte della resistente dovendo quest'ultima provare l'esistenza di una costante e consolidata prassi che palesi, contrariamente a quanto previsto dal contratto vigente tra le parti, il sopravvenire di un nuovo ed alternativo modo di adempiere alle obbligazioni sorte tra esse (cft. Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30127).
Ne discende, pertanto, che ricade in capo alla resistente fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza di una prassi consolidata tale da ragionevolmente “rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento” (Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass. 7580/2019).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente non ha allegato alcuna prova diretta a dimostrare l'esistenza di una prassi commerciale tra le parti tale da rendere del tutto ordinario, o meglio “nei termini d'uso”, così come sopra specificati, i pagamenti effettuati e i diversi solleciti. Non solo, ma come evidenziato dalla curatela, in mancanza di precisazione delle scadenze contrattuali riferite ai pagamenti impugnati e alla luce della genericità delle causali dei versamenti non è possibile valutare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) l.f..
Sussistono, conseguentemente, i presupposti per la pronuncia richiesta ex art. 67 comma secondo l.f., con condanna di alla restituzione dell'importo ricevuto, nella misura di Controparte_1 euro 177.065,12.
Parimenti trova accoglimento sussistono i presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 67
l.f. della convenzione con cui la convenuta e la società in bonis l'11 febbraio 2019 e il 12 marzo 2019 hanno compensato la quota del 25% del capitale sociale sottoscritto e non versato, pari ad euro 10.000,00 Part con un credito commerciale di pari importo vantato da nei confronti di tenuto conto CP_1 che anch'essa è stata posta in essere nei sei mesi precedenti la pubblicazione della domanda di concordato
16 preventivo sul Registro delle Imprese (2 aprile 2019) e che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di consecuzione tra la procedura di ammissione al concordato preventivo e quella successiva di dichiarazione di fallimento, così come previsto dall'art. 69 bis comma 2 l.f…
Non solo, ma anche con riferimento alla suddetta convenzione, vale quanto già evidenziato con riferimento ai pagamenti sopra indicati, ossia che ben conosceva lo stato di insolvenza di CP_1 Part in bonis.
Conseguentemente, una volta dichiarata l'inefficacia di tale convenzione ed essendo circostanza pacifica tra le parti che pur sottoscrivendo l'aumento del capitale sociale per 40.000,00 euro CP_1 in data 11.02.2019 nulla ha versato, trova qui accoglimento la domanda di condanna di al CP_1 pagamento di tale somma.
Concludendo il tribunale deve dichiarare la inefficacia ex art. 67 l.f. nei confronti di Parte_1 dei pagamenti meglio descritti nel dispositivo della presente decisione, con conseguente condanna
[...] di a pagare all'attore la complessiva somma di euro177.065,12, nonchè Controparte_1
l'inefficacia ex art. 67 l.f. nei confronti di della convenzione di compensazione Parte_1 dell'11.02.2019, con conseguente condanna di al pagamento del capitale Controparte_1 sociale sottoscritto e non versato pari alla somma di euro 40.000,00.
Gli interessi, tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia in esame, devono decorrere dalla data della domanda.
3. Le spese di lite
Secondo il principio della soccombenza a condannata a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, in base ai valori Parte_1 medi (valore della controversia pari ad euro 217.065,12, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta).
P.Q.M
. il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. presentata da Parte_1 nei confronti di ichiarando inefficaci i seguenti pagamenti: Controparte_1
a) bonifico di euro 10.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 294.604,62, il 2 novembre 2018, come da distinta di pari data
(doc.6);
b) bonifico di euro 28.482,76 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 44.355,70, il 6 novembre 2018, come da distinta di pari data (doc.7);
c) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, facente parte di un flusso di euro 99.798,40, il 27 novembre 2018, come da distinta di pari data (doc.8);
d) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente
17 parte di un flusso di euro 110.401,79, il 12 dicembre 2018, come da distinta di pari data
(doc.9);
e) bonifico di euro 13.582,36 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 224.855,07, il 14 dicembre 2018, come da distinta di pari data (doc.10);
f) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 563.048,91, il 19 dicembre 2018, come da distinta di pari data
(doc.11);
g) bonifico di euro 25.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 188.427,07, il 16 gennaio 2019, come da distinta di pari data
(doc.12);
h) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 23 gennaio 2019 (doc.13);
i) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, facente parte di un flusso di euro 183.491,35, il 15 febbraio 2019, come da distinta di pari data (doc.14).
2. per l'effetto condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro177.065,12, oltre interessi dal 25/10/2022 sino al saldo effettivo;
3. accoglie la domanda ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. presentata da Parte_1 nei confronti di dichiarando inefficace la convenzione di Controparte_1 compensazione contenuta nell'atto stipulato l'11.02.2019;
4. per l'effetto condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di 40.000,00 euro a titolo di capitale sociale, oltre interessi dal
25/10/2022 sino al saldo effettivo;
5. condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate in euro 8.443,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, lì 10.6.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Grippo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rosa Grippo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 39963/2022, promossa
DA
( , in persona del curatore avv. Paolo Pizza, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Milano, via Serbelloni 13, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pellegrini, che la rappresenta e difende, come da autorizzazione del Giudice Delegato in atti;
ATTORE
CONTRO
(CF ), elettivamente domiciliata in San Cipriano Controparte_1 P.IVA_2
Picentino (SA), via A. Amato n. 15/I, presso lo studio dell'avv. Livia Sabatino, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: azione di ripetizione dell'indebito, azione di inefficacia ex art. 64 l.f. e azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 l.f.
Conclusioni:
Per parte attrice (memoria del 5.6.24):
“Voglia l'On.le Tribunale di Milano,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni di esenzione da revocatoria fallimentare e di compensazione di parte convenuta e comunque l'infondatezza di tutte le eccezioni sia in rito che nel merito come proposte da parte convenuta;
- dichiarata l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa inserita per la prima volta nelle conclusioni della prima memoria intermedia di parte convenuta perché nuova, nonché introdotta in violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ.;
1 - dichiarata l'inammissibilità in quanto irrituali delle produzioni in allegato alla seconda memoria intermedia di parte convenuta, per i motivi evidenziati nella terza memoria intermedia;
A) nel merito - in via principale: previa dichiarazione di nullità per illiceità della causa del contratto di affidamento di trasporti stipulato tra la e la in atti come doc.“3” Parte_1 Controparte_1 di parte convenuta, accertare e dichiarare la natura indebita dei pagamenti come indicati nel paragrafo
I/2 della parte narrativa dell'atto di citazione per la somma complessiva di Euro 177.065,12, e per l'effetto condannare la a riversare in favore della procedura fallimentare di Controparte_1 Parte_1 la medesima somma di Euro 177.065,12 oltre agli interessi legali dalle date dei pagamenti al saldo effettivo;
B) nel merito - in via alternativa: dichiarare inefficaci ai sensi dell'art. 64 comma 1 l. fall. i pagamenti eseguiti da in favore di come indicati nel paragrafo I/2 Parte_1 Controparte_1 della narrativa dell'atto di citazione per la somma complessiva di Euro 177.065,12, in quanto atti gratuiti compiuti nei due anni anteriori alla pubblicazione della domanda di preconcordato preventivo, e per
l'effetto condannare la alla restituzione in favore della procedura fallimentare Controparte_1 di della medesima somma di Euro 177.065,12, oltre agli interessi legali dalle date dei Parte_1 pagamenti al saldo effettivo;
C) nel merito - in via subordinata: revocare ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 2 l.fall. i pagamenti eseguiti da in favore di di cui nel paragrafo I/2 della Parte_1 Controparte_1 narrativa dell'atto di citazione per la somma complessiva di Euro 177.065,12, in quanto compiuti nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di preconcordato preventivo, e per l'effetto condannare la alla restituzione in favore della procedura fallimentare di della Controparte_1 Parte_1 medesima somma di Euro 177.065,12, oltre interessi legali dalla data della presente domanda al saldo effettivo;
D) inoltre - nel merito: previa revocatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 2 l.fall. della convenzione di compensazione tra e di cui al paragrafo I/5 della Parte_1 Controparte_1 narrativa dell'atto di citazione per la somma di Euro 10.000, in quanto compiuta nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di preconcordato preventivo, condannare la convenuta medesima al Part pagamento della quota di capitale sottoscritta in nel contesto dell'operazione di aumento di capitale deliberata il 17 settembre 2018, in misura di Euro 40.000, oltre agli interessi legali da tale data al saldo effettivo;
E) in tutti i casi: con vittoria di spese e compensi di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.
F) In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della prova per testimoni sui capitoli tutti dedotti da parte convenuta, in quanto inammissibile per le ragioni evidenziate nella terza memoria intermedia.
Per parte convenuta (come da memoria ex art. 183 comma 6, n. 3 c.p.c.):
1) In via preliminare, revocarsi e/o modificarsi l'ordinanza pronunciata in data 7.11.2023 di rigetto
2 delle istanze istruttorie articolate dalla convenuta e che, pertanto, Ill.mo Giudice Voglia ammettere la prova testimoniale con i sigg.ri residente in [...] alla C.da Fonte Controparte_2
Lepre n.80; , residente in [...]; CP_3 CP_4
, residente in [...]; , residente in [...]
[...] Tes_1
Nuova 60030 (AN), alla via Venetica n.1, tutti sulle seguenti circostanze:
a) Vero è che a partire dal mese di luglio dell'anno 2017, la società ha eseguito Controparte_1 per conto della società l'attività di trasporto merci e colli divario genere presso le filiali del Parte_1 vettore ubicate in provincia di Macerata, e precisamente in Civitanova Marche, alla via G. Parte_1
Di Vittorio n. 1 e in Ancona alla via G. Di Vittorio n.46;
b) Vero che, in particolare, dall'inizio del rapporto contrattuale tra e Controparte_1 Parte_1 databile al mese di luglio 2017 e sino al mese di novembre 2018, la società ha eseguito Controparte_1 per conto della per il tramite di propri autisti, servizi di trasporto, il c.d. navettaggio, tra i Parte_1 magazzini di generalmente effettuando la linea di collegamento Pesaro Parte_1
Urbino/Ancona/Bologna/Ancona/Pesaro Urbino;
c) Vero che, nel periodo di cui al punto b) (luglio 2017/novembre 2018) il servizio di trasporto/navettaggio per conto della veniva eseguito quotidianamente dalla società Parte_1 [...]
attraverso i propri autisti, i quali partivano dal magazzino di Ancona e/o di Civitanova Marche CP_1 ove prelevavano i colli, con apposizione del sigillo di partenza, che venivano poi trasportati e consegnati ai magazzini di destino secondo le linee di collegamento quotidianamente affidate ai singoli autisti dal responsabile delle filiali di partenza come da fogli di viaggio ( allegati da sub 7 a sub 17 della presente memoria) che le si rammostrano;
d) Vero che, a far tempo dal mese di dicembre 2018, la società ha eseguito, Controparte_1 attraverso i propri autisti, per conto ed a favore della società in aggiunta alle attività di Parte_1 navettaggio, anche i servizi di ritiro e distribuzione dei colli presso i clienti finali secondo i borderò di consegna, liste di affidamento, e lettere di ritiro - ( allegati da sub 18 a sub 21 della presente memoria ) che si rammostrano - consegnati agli autisti dai responsabili delle filiali di partenza contenenti
l'indicazione del giorno della consegna, del nominativo del destinatario, dell'indirizzo di consegna, del numero e peso dei colli da consegnare;
e) Vero che la società ha reso i servizi di trasporto e, dal dicembre 2018 anche Controparte_1 di distribuzione, in favore della fino al mese di marzo 2019; Parte_1
f) Vero che nel periodo da novembre 2018 a marzo 2019 gli autisti alle dipendenze della
[...] hanno avuto accesso e svolto le loro mansioni presso i magazzini di Civitanova Marche e di CP_1
Ancona; Cont g) Vero che nel mese di dicembre 2018, la società entrava in contatto con la Parte_1 manifestando interesse alla acquisizione della quota di maggioranza del capitale sociale della società
Parte_1
h) Vero che il pagamento delle fatture emesse dalla per i servizi resi in favore Controparte_1
3 del vettore veniva effettuato, per accordo delle parti, a 60 giorni dalla emissione delle fatture Parte_1 medesime, previa predisposizione della pre-fattura da parte di Parte_1
Nonché ammettere la formale acquisizione agli atti di causa di tutta la documentazione già prodotta con i precedenti scritti difensivi, a cui si rimanda integralmente, indi
2) In via principale, rigettare la domanda proposta dalla nei confronti Parte_2 della anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, co.3, lett a) della L. Fall. giacché, Controparte_1 come tempestivamente allegato e comprovato nel presente giudizio, tutte le prestazioni di servizi relativi al contratto di trasporto inter partes erano attinenti all'esercizio ordinario dell'attività e della gestione dell'impresa ed, inoltre, avevano di fatto ad oggetto una prestazione di lavoro (che come ben noto sono per giunta sempre generalmente garantite come dimostrato anche dalla lett. f), 3° comma, dell'art. 67
L.F.), per cui i pagamenti oggetto di causa poiché compiuti nei termini d'uso, ovvero secondo la normale prassi negoziale, con mezzi usuali ed alle normali scadenze, ovvero 60 giorni dalla emissione delle fatture
(il pagamento del mese di novembre infatti, e come evincibile dalla distinta ex adverso allegata, fa riferimento ai servizi resi nel mese di settembre 2018 ed ottobre 2018; il pagamento del mese di dicembre fa riferimento, in parte, ai servizi resi nel mese di ottobre 2018 ed in parte, a quelli resi nel mese di novembre 2018; i pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2019, fanno riferimento ai servizi resi nel mese di novembre così come il pagamento effettuato nel mese di febbraio 2019 fa riferimento ai servizi resi nel mese di dicembre 2018) non potranno essere dichiarati inefficaci;
3) Sempre in via principale e alternativa, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_1
a ritenere la somma di € 177.065,12, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., previa dichiarazione di sua ammissibilità giacché proposta in sede di costituzione nonché in sede di precisazione della domanda, con la prima memoria istruttoria, in ossequio ai noti orientamenti giurisprudenziali in materia (Cass. SS.
UU. n. 22404/2018)
4) Ancora in via principale e in accoglimento dell'eccezione anche riconvenzionale proposta dalla società convenuta, accertare e dichiarare la compensazione tra la somma di cui alla domanda attorea e il maggior controcredito vantato dalla nei confronti dell'attrice, pari ad € 272.751,74, Controparte_1 stante la ritualità e tempestività delle relative eccezioni sollevate dalla convenuta ed al contempo la mancanza di contestazione alcuna da parte dell'attrice nella prima difesa utile e cioè nella prima udienza di trattazione (Cass. Civ. n.30745/2019; Cass. Civ., Sez. I, n. 9880/16; in senso conforme, Cass. Civ., Sez.
III, n.3298 del 3.2.2022)
5) Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 25/10/2022 e regolarmente notificato alla controparte, Part (di seguito anche solo ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale Parte_1
(di seguito anche solo ), per ottenere in via principale, “previa Controparte_1 CP_1 dichiarazione di nullità per illiceità della causa dei contratti di affidamento di trasporti eventualmente
4 stipulati tra la e , la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. Pt_1 Controparte_1 ovvero in alternativa l'inefficacia ai sensi dell'art. 64, comma 1, l.f., o infine in via subordinata l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f. dei pagamenti effettuati, tra il mese di novembre del 2018 e il mese di febbraio del 2019, dalla società in bonis in favore della convenuta per un totale di euro 177.065,12 così suddivisi:
a) bonifico di euro 10.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 294.604,62, il 2 novembre 2018, come da distinta di pari data (doc.6);
b) bonifico di euro 28.482,76 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 44.355,70, il 6 novembre 2018, come da distinta di pari data (doc.7);
c) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, facente parte di un flusso di euro 99.798,40, il 27 novembre 2018, come da distinta di pari data (doc.8);
d) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 110.401,79, il 12 dicembre 2018, come da distinta di pari data (doc.9);
e) bonifico di euro 13.582,36 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 224.855,07, il 14 dicembre 2018, come da distinta di pari data (doc.10);
f) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 563.048,91, il 19 dicembre 2018, come da distinta di pari data (doc.11);
g) bonifico di euro 25.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 188.427,07, il 16 gennaio 2019, come da distinta di pari data (doc.12);
h) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 23 gennaio
2019 (doc.13);
i) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT AGRICOLE, facente parte di un flusso di euro 183.491,35, il 15 febbraio 2019, come da distinta di pari data (doc.14).
Parte attrice ha domandato, inoltre, la condanna di al pagamento della somma di Controparte_1
40.000,00 euro a titolo di versamento della quota di capitale sociale sottoscritta, previa revocatoria ex. art. 67, comma 2, l.f. della convenzione con cui le parti hanno previsto la compensazione del 25% del conferimento con altrettanti crediti commerciali vantati da;
CP_1
In particolare, a fondamento delle domande, l'attore ha esposto quanto segue:
- con domanda depositata il 26 marzo 2019 la società ha chiesto di essere ammessa Parte_1 al concordato preventivo liquidatorio. Il Tribunale di Milano ha dichiarato improcedibile tale Part domanda e con sentenza depositata il 23 ottobre 2019 ha dichiarato il fallimento di
- il curatore esaminata la documentazione contabile e bancaria della fallita, rilevava che, tra il mese di novembre del 2018 e il mese di febbraio del 2019, ovvero nei cinque mesi che hanno preceduto la cessazione dell'attività da parte dell'impresa e la presentazione della domanda di Part concordato di natura liquidatoria, la convenuta ha ricevuto da la somma complessiva di euro 177.065,12;
5 - ha presentato domanda di ammissione allo stato passivo in via chirografaria per la CP_1 somma di euro 272.751,74 a titolo di “asseriti corrispettivi di trasporti eseguiti nell'interesse di Part nel periodo dal mese di ottobre del 2018 al mese di marzo del 2019, allegando all'istanza sei fatture emesse per la maggior somma di euro 322.751,74, prospettandosi creditrice di un residuo a saldo sulla prima fattura, e dichiarando le altre interamente insolute” (cfr. atto di citazione). La decurtazione pari a 10.000 euro sulla prima fattura veniva motivata con parziale estinzione dei crediti commerciali in forza di quanto dovuto a titolo di capitale sociale sottoscritto da ma non versato;
CP_1
- a sostegno della domanda di insinuazione ha allegato una scrittura contrattuale priva CP_1 di data certa, non dando prova dell'esecuzione dei trasporti. Non rinvenendosi alcuna documentazione aziendale che potesse confermare l'esecuzione delle prestazioni, la domanda di insinuazione è stata rigettata con provvedimento del GD, a fronte del quale non ha CP_1 proposto opposizione allo stato passivo;
- ricorre il requisito cronologico di cui all'art. 69 bis comma 2 l.f., in considerazione del fatto che Part è stata dichiarata fallita a seguito di dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato;
- ricorrono i presupposti dell'azione di ripetizione in quanto “allo stato della documentazione disponibile (..) non risulta l'esecuzione da parte della società convenuta dei trasporti richiamati in sede di verifica dei crediti, né di altre attività svolte nell'interesse della società fallita, con conseguente, mancanza di causa giustificatrice dei pagamenti indicati” e in ogni caso la convenzione contrattuale cui si fa riferimento nella domanda di ammissione allo stato passivo
“sarebbe nulla per violazione di legge, non essendo la convenuta munita nel periodo in considerazione dell'autorizzazione generale obbligatoriamente richiesta dal D.Lgs. 261/99 per
l'esecuzione dei servizi postali, e non rientrando la fattispecie inerente i servizi resi nel contesto di un'attività di impresa nel perimetro delle prestazioni da retribuirsi in mancanza di validità del titolo negoziale. Si aggiunga che la previsione di nullità dei contratti di appalto di servizi postali stipulati con soggetti privi dell'autorizzazione generale prevista dal D.Lgs. 261/99 discende dalla natura imperativa della suddetta normativa, volta ad evitare proprio ed esattamente che i servizi postali, che costituiscono attività di preminente interesse generale, siano affidati a soggetti che non possano garantirne la corretta esecuzione, né il rispetto del principio di segretezza della corrispondenza. La previsione di un riconoscimento economico in favore di soggetti non autorizzati per avere eseguito le prestazioni contrattuali vietate sarebbe quindi in palese contrasto con il contenuto di una norma imperativa, con conseguente illiceità della causa giustificatrice dei pagamenti impugnati”;
- ricorrono altresì i presupposti per l'inefficacia ex art. 64 l.f. tenuto conto che non risultano essere Part derivati dai pagamenti in questione, in capo alla fallita vantaggi patrimoniali e
6 corrispondendo al contrario tutti gli atti solutori ad altrettante diminuzioni patrimoniali, in pregiudizio dei creditori;
- ricorrono, inoltre, i presupposti per l'inefficacia ex art. 67, co. 2, l.f. tenuto conto che CP_1 Part
era pienamente consapevole del dissesto di come emerge da numerosi indizi gravi
[...] Part precisi e concordanti. Infatti, (i) l'esposizione debitoria di era rilevante già al momento del primo dei pagamenti (novembre 2018): le perdite dell'esercizio 2017 ammontavano a oltre un milione e mezzo di euro con capitale circolante netto negativo di tre milioni e mezzo di euro;
Part inoltre, poco prima del primo dei pagamenti qui contestati l'assemblea dei soci di , cui partecipava anche la convenuta in qualità di socia, riduceva il capitale sociale, già ricostituito per perdite nel mese di aprile, deliberando contestualmente un nuovo aumento sino a
5.000.000,00 euro con termine per la sottoscrizione delle nuove azioni, dapprima al 25 ottobre
2018 e poi prorogato al 28 febbraio 2019. La stessa sottoscriveva le nuove azioni nel CP_1 primo trimestre del 2019; (ii) i pagamenti effettuati sono quasi tutti in c.d. cifra tonda, prassi tipica dei pagamenti in acconto delle imprese insolventi;
(iii) non vi sono riferimenti a prestazioni o fatture nelle causali dei bonifici con cui sono stati effettuati i pagamenti;
(iv) la risalente esistenza dei debiti come risulta dai reiterati solleciti di pagamento inviati da CP_1 nel primo trimestre del 2019; (v) , quale socia di SG, partecipava all'assemblea del CP_1
17 settembre 2018, esprimendosi contro la nuova ricapitalizzazione;
- sussistono i presupposti per la condanna di al pagamento dell'intera quota del capitale CP_1 sociale pari a 40.000 euro: infatti la convenzione con cui la convenuta e la società in bonis l'11 febbraio 2019 e il 12 marzo 2019 hanno compensato parzialmente il debito di conferimento di Part
con un credito commerciale di quest'ultima nei confronti di (derivante dalla CP_1 fattura n. 145/2018) è inefficace ai sensi dell'art. 67 l.f., ricorrendo sia il requisito cronologico, ai sensi dell'art. 69 bis, comma 2, l.f. sia l'elemento soggettivo, avendo le parti realizzato una compensazione non consentita dalle norme di legge, in violazione della par conditio creditorum.
Inoltre, la fattura oggetto di compensazione è ricompresa tra quelle insinuate al passivo e di cui la convenuta non ha provato lo svolgimento della prestazione, risultando dunque il credito posto in compensazione inesistente.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/02/2023 si è costituita Controparte_1
la quale ha contestato le domande in quanto inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e in
[...] diritto, chiedendone conseguentemente il rigetto.
In particolare, l'opposta ha dedotto ed eccepito quanto segue:
- e hanno stipulato, con decorrenza dal 01.08.2016 al Controparte_1 Controparte_6
31.12.2019, un contratto di fornitura di servizi di trasporto merci su strada per le sedi di Macerata ed Ancona, nonché in data 22.05.2017 un accordo, denominato Accordo Partner Servizio
Nazionale Espresso - EXPE per il servizio di ritiro/consegna di spedizioni multicollo su tutto il territorio nazionale avente durata indeterminata, pattuendo quale forma di pagamento il bonifico
7 bancario nel termine di 60 giorni dall'emissione della relativa fattura;
Part
- in data 14.07.2017 concedeva in affitto a l'azienda per la durata di cinque anni, CP_6 ivi compresi i contratti stipulati con;
CP_1
- dal 15.07.2017 al marzo 2019 ha svolto la propria prestazione di trasporto in favore di CP_1
Part
dapprima affittuaria e poi cessionaria dell'azienda nel frattempo fallita;
Controparte_6
- i pagamenti effettuati non possono considerarsi privi di giustificazione causale, indebito o atti a titolo gratuito poiché costituiscono il giusto corrispettivo, anche se parziale, delle prestazioni Part svolte da in favore di come comprovato dalle pre-fatture emesse mensilmente CP_1 Part da e sulla base delle quali emetteva, a sua volta, le corrispondenti fatture da CP_1 pagarsi entro 60 giorni, con “conseguente diritto della convenuta società a trattenere il compenso ricevuto per l'importo di euro 177.065,12, per le prestazioni effettivamente rese e rigetto delle domande proposte in via principale ed alternativa dalla curatela fallimentare”;
- non sussiste il presupposto soggettivo di cui all'art. 67, comma 2, l.f., non essendoci al momento Part dei pagamenti alcun indice interno od esterno di uno stato di insolvenza di conoscibile da parte di , né il curatore ha dato prova del contrario. In particolare, (i) non può CP_1 pretendersi dal creditore commerciale, quale è , la stessa diligenza richiesta agli CP_1 operatori professionali bancari in ordine alla conoscenza delle risultanze del bilancio (ii) non Part può trarsi alcuna prova della conoscenza dello stato di insolvenza di dalle lettere di sollecito inviate da che attenevano “a prestazioni e, venivano inoltrati, in epoca successiva alle CP_1 rimesse effettuate”. (iii) gli asseriti ritardi di alcuni dei pagamenti non provano l'elemento soggettivo ben potendo dipendere da una contingente impossibilità di adempiere;
(iv) se è vero che già a novembre 2018 SG registrava una perdita importante è altrettanto vero che al contempo predisponeva e approvava un piano industriale con previsioni di crescita avviando anche un dialogo per l'acquisizione e sottoscrizione di una quota di maggioranza di
[...]
, ed è proprio per la pendenza delle trattative con quest'ultima che la CP_7 Part sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di veniva prorogata e poi effettivamente sottoscritta dalla convenuta a febbraio 2019;
- deve considerarsi valida ed efficace la convenzione di compensazione in essere tra le parti relativamente alla quota del 25% del capitale sociale sottoscritto “stante la dimostrazione della Part effettiva esecuzione dei servizi di trasporto in favore della società in bonis da parte della comparente società, ivi compresi quelli cui fa riferimento la fattura n. 145/2018, da un lato, e della inscientia decoctionis da parte della dall'altra”, convenzione che si Controparte_1 eccepisce anche in via riconvenzionale “intervenuta anche con riferimento al residuo importo di € 30.000,00 con il maggior controcredito vantato dalla per l'importo di Controparte_1
€ 272.751,74 come da fatture che si produrranno nei termini di rito”. Part
- i pagamenti eseguiti da in favore di sono stati effettuati nell'esercizio dell'attività CP_1
d'impresa nei termini d'uso e pertanto sono esenti da revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 3,
8 l.f.; infatti veniva effettuati con mezzi usuali di pagamento e alle scadenze pattuite, ovvero entro
60 giorni dall'emissione della relativa fattura.
Con memoria ex art. 183, co.6, n.1 c.p.c. l'attrice ha preliminarmente eccepito la tardività del deposito della comparsa di costituzione di controparte rilevando conseguentemente l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione e dell'eccezione di esenzione da revocatoria. Nel merito ha eccepito l'infondatezza delle due eccezioni ribadendo, in riferimento alla prima “la non estinguibilità, con mezzi diversi dal denaro, del debito derivante dalla sottoscrizione di un capitale sociale di nuova costituzione”
e in riferimento all'esenzione da revocatoria, la carenza di prova circa lo svolgimento delle prestazioni risultando dunque fuor di luogo l'asserita esecuzione delle prestazioni nei termini d'uso.
Con la seconda memoria istruttoria SG ha, in particolare, eccepito l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c. inserita dalla convenuta per la prima volta nelle conclusioni con memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. n. 1.
Per contro con la seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c., rilevata l'ammissibilità sia CP_1 dell'eccezione di compensazione, in quanto compensazione impropria o atecnica rilevabile d'ufficio, sia dell'esenzione da revocatoria, trattandosi di eccezione in senso lato, ha in particolare eccepito l'inammissibilità delle eccezioni svolte dall'attrice con la prima memoria istruttoria perché tardive, in quanto non sollevate in sede di prima udienza. Ha inoltre allegato ulteriore documentazione volta a provare l'esistenza delle prestazioni oggetto dei pagamenti e domandato l'ammissione della prova testimoniale.
Infine, con memoria ex art. 183, co.6, n. 3 c.p.c. l'attrice ha contestato sia la documentazione prodotta dalla convenuta perché irrituale, che l'ammissione della prova testimoniale.
Esaurita la trattazione e rigettata la richiesta istruttoria svolta dalla convenuta le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente vanno respinte le istanze istruttorie riproposte da parte convenuta con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c., in quanto la presente controversia non necessita di alcuna attività istruttoria per le ragioni di seguito esposte.
Altrettanto preliminarmente il Tribunale ritiene che debba farsi applicazione del criterio della ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva di economia processuale e celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così, Cass. n. 12002/14 e ivi richiami, nonché S.U. n. 9936/14).
1. I principi generali applicabili alla fattispecie.
Appare opportuno, ai fini della valutazione di tale domanda, il sintetico richiamo di alcuni principi generali dell'azione ex art. 67 l.f.
Quest'ultima si iscrive nella categoria giuridica dei mezzi di conservazione della garanzia
9 patrimoniale, così come l'azione revocatoria ordinaria, cui è sostanzialmente assimilabile, seppure con le distinzioni derivanti dall'ambito concorsuale in cui la prima è inserita. Infatti, la revocatoria fallimentare rispetto alla seconda, che ha mera finalità di ripristino della garanzia patrimoniale limitatamente al creditore che abbia agito in giudizio, ha come effetto peculiarmente proprio la restituzione del bene oggetto dell'atto revocato, seppure al limitato fine dell'esecuzione concorsuale, a vantaggio di tutti i creditori. E ciò, evidentemente, per l'attualità dell'esecuzione concorsuale pendente, a seguito della dichiarazione di fallimento: non già in dipendenza di una vicenda traslativa, ma per l'incidenza automatica ed immediata della sentenza dichiarativa e della sua vis esecutiva, nel senso della retrocessione del bene nella disponibilità della curatela fallimentare, al solo scopo di procedere alla liquidazione concorsuale nelle forme prescritte dagli artt. 105 ss.
La legittimazione passiva dell'azione compete all'avente causa e cioè al soggetto, diverso dal fallito, che ha acquistato il bene ovvero il diritto, o a cui favore è stata prestata la garanzia od eseguito il pagamento.
La revocatoria deve essere esercitata a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'atto.
Come noto, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia (cfr. Cass. sez. un.
2018/30416).
In particolare, come si legge nella sentenza Cass. n. 27084/2011, “nelle ipotesi previste sia al comma
1 che al comma 2, art. 67 della L. Fall., l'atto controverso è originariamente valido e, a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti, la certezza della sua inefficacia difetta sul piano oggettivo, emergendo solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria. La sopravvenienza di tale connotazione va ricondotta solo alla sentenza di accoglimento della domanda di revoca, e "in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito",
l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta - Cass. sez. un. 437/2000 e sul solco tra le tante Cass. sez. I 887/2006”, con conseguente computo dei soli interessi nella misura legale dalla data della domanda.
Sempre sotto il profilo processuale, l'azione revocatoria ha un duplice presupposto: uno di natura oggettivo e l'altro di natura soggettiva.
Quanto a quest'ultimo, costituito dalla consapevolezza in capo all'accipiens dell'insolvenza, giova riportare la seguente distinzione:
• vi sono situazioni così anomale da giustificare una presunzione juris et de jure di cosciente violazione della par condicio, quali gli atti a titolo gratuito sanzionati all'art. 64 ed i pagamenti eseguiti prima della scadenza di cui all'art. 65;
10 • vi sono, poi, situazioni - quali quelle disciplinate dal primo comma dell'art. 67 che comunque presentano profili di anormalità che implica una presunzione semplice di scientia che può essere superata con la prova contraria, se e solo se l'accipiens provi di aver compiuto quegli atti senza conoscere l'altrui insolvenza;
• infine, vi sono gli atti che sarebbero di per sé normali, ma che divengono revocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 67 perché la Procedura riesce a provare che l'accipiens conosceva l'insolvenza del solvens.
In tale ottica, vi sono poi situazioni che per la loro "presumibile normalità" sono state esentate dalla revocatoria, quali i pagamenti conformi agli usi negoziali di cui alla lett. a) ed f) del terzo comma dell'art. 67.
Viceversa, la prova del profilo oggettivo della revocatoria è sempre a carico della procedura, che dovrà dimostrare sia il compimento dell'atto solutorio (sia esso un contratto, un atto traslativo, un pagamento o quel particolare tipo di atto solutorio che è la rimessa bancaria), sia che esso fu compiuto nel
"periodo sospetto".
Ancora in via di trattazione di carattere generale, occorre evidenziare che a seguito della riforma – non recente - introdotta con l'art. 2, primo comma, lett. a), b), d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. con mod. nella l.
14.5.2005, n. 80 il periodo sospetto è stato ridotto, in ragione della metà (un anno, sei mesi) dei termini prima previsti (due anni, un anno), che, se per un verso, ne ha indubbiamente operato un generale depotenziamento, per altro verso, conferma che il legislatore, nel delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi di "tutela" dei "creditori" e di "tutela" del "credito", ha scelto il secondo, così corrispondendo ad un'ampiamente diffusa istanza di certezza dei rapporti giuridici, tanto più importante in un'economia di mercato globalizzato, che pone su un piano di concorrenzialità gli stessi ordinamenti giuridici.
Nella ricostruzione tradizionale, da sempre si è ritenuto che il dies a quo per l'individuazione del compimento dell'atto revocando nel c.d. «periodo sospetto», biennale, annuale o semestrale, previsto, rispettivamente, dagli artt. 64, 65, 67 e 69 coincide con la data di deposito (pubblicazione) della sentenza dichiarativa e non anche con quella, anteriore, della sua deliberazione. Peraltro, si deve considerare che, a seguito delle modifiche normative che hanno valorizzato, ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi,
l'adempimento dell'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, va registrata l'insorgenza di un conflitto giurisprudenziale circa la decorrenza del periodo sospetto: se dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese [T Milano 23.1.2014, DFSC 2017, II, 648], oppure dalla data del deposito della sentenza in cancelleria [T Trieste 23.10.2015, DFSC 2017, II, 647; Bran (28 bis) 655 segg.].
In particolare, quanto all'ipotesi di cui all'art. 67 co. 1 punto 2) l.f., tale norma prevedere che “gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Come noto, nella nozione di pagamento anomalo rientra ogni atto solutorio che non sia direttamente compiuto mediante denaro o altro strumento di pagamento ad esso assimilabile, ma piuttosto attraverso operazioni ed atti giuridici, che soltanto in modo mediato lo procurino, così che l'estinzione di una
11 precedente passività costituisca uno scopo indiretto ed ulteriore rispetto alla causa tipica dell'atto.
Con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 67 co. 2 l.f., tale norma così dispone: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Affinché, la revocatoria possa essere accolta, è necessario, che il terzo contraente al momento dell'atto fosse a conoscenza dell'insolvenza della sua controparte (scientia decoctionis).
Come è noto, poiché l'art. 67, nel suo secondo comma, si esprime in termini di conoscenza dello stato di insolvenza, con onere probatorio del curatore nei confronti dell'accipiens e, nel suo primo comma, di "non conoscenza", da provare invece da quest'ultimo, l'espressione normativa è correntemente interpretata come condizione conoscitiva del terzo contraente effettiva e non meramente potenziale, sebbene la relativa dimostrazione si possa ben basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e
2729 c.c., i quali conducano a ritenere che tale terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. tra le tante Cass. 2016 n. 19795; Cass. 24 ottobre 2012, n. 18196).
In altri termini, la dimostrazione della suddetta conoscenza effettiva viene ricercata facendo applicazione del canone di conoscibilità dello stato di insolvenza, da parte di un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza, così traendo la scientia decoctionis del terzo da schemi tipici di situazioni di fatto connotanti lo stato di dissesto. In tal senso, C 3.5.2012, n. 6686 precisa che la conoscibilità dell'insolvenza non può essere parametrata in relazione ad una astratta figura di contraente, bensì la probabilità che l'insolvenza fosse conosciuta da un soggetto che si trovava nella stessa situazione dell'accipiens.
Per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta, dunque, una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché ad es. la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. 10 maggio 2006,
n. 10800; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1719).
Non è necessario che la conoscenza dello stato d'insolvenza preesista al compimento dell'atto revocando;
è sufficiente ch'essa possa riscontrarsi a quella data, posto che è in quel momento che si verifica l'effetto pregiudizievole per il patrimonio del debitore (cfr. Cass. 31.5.2018, n. 14001).
Infine, il terzo comma dell'art. 67 introduce alle lett. da a) a g) una serie di fattispecie nelle quali alcune tipologie - non riconducibili ad una matrice comune - di pagamenti (nelle ipotesi sub a, b, f, g) e più in genere di atti (nelle altre ipotesi) non sono assoggettabili a revocatoria.
Con riferimento all'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) che qui viene in rilievo, si osserva che la stessa è relativa ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'"esercizio" dell'"attività
d'impresa" nei "termini d'uso".
12 La giurisprudenza di merito individua la ratio ispiratrice della norma nell'esigenza di rassicurare quelli che sono i normali interlocutori della parte in difficoltà, onde evitare che costoro, allarmati dalla prospettiva di una possibile futura revoca dei pagamenti intervenuti nel periodo sospetto, interrompano i rapporti con la controparte, così privando quest'ultima di ogni residua possibilità operativa [T Milano
3.5.2012; T Monza 24.4.2012; T Torino 23.4.2009].
A rafforzare questa motivazione si può anche osservare come i pagamenti nei termini d'uso siano comportamenti così normali che può essere legittimo presumere juris et de jure che l'accipiens non sia tenuto a valutare se gli stessi provengano e meno da un debitore insolvente, di modo che appare una scelta normativa ragionevole a tutela della sicurezza dei traffici non consentire in tal caso la ricerca della scientia decotionis.
In altri termini, ciò che si intende tutelare è la continuazione dell'attività di impresa.
2. La fattispecie concreta
Passando all'esame del caso di specie, va innanzitutto detto che ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c. nel testo qui applicabile “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Pertanto, quanto alle conclusioni di parte convenuta, vengono qui in rilievo solo quelle formulate con la memoria n. 1 oltre alla reiterazione della prova orale e non quelle indicate nelle successive memorie e comparse. Si legge nella memoria n.1 “In via principale, rigettare la domanda proposta dalla
[...]
nei confronti della anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, co.3, lett Parte_2 Controparte_1
a) della L. Fall.; 2) Sempre in via principale e alternativa, accertare e dichiarare il diritto della
[...]
a ritenere la somma di € 177.065,12, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.; 3) Ancora in CP_1 via principale e in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale proposta dalla società convenuta, accertare e dichiarare la compensazione tra la somma di cui alla domanda attorea e il maggior controcredito vantato dalla nei confronti dell'attrice, pari ad € 272.751,74”. Controparte_1
Ebbene rispetto a tali conclusioni giova subito osservare che la n. 2 è domanda nuova, non potendo la stessa essere considerata una modifica della domanda contenuta nella comparsa di costituzione, tenuto conto che con quest'ultima parte convenuta ha chiesto soltanto il rigetto delle domande attoree.
Con riferimento alle ulteriori domande, va rilevata la tardività della costituzione del convenuto, così come eccepito dall'attore, con conseguentemente inammissibilità ai sensi dell'art. 167 c.p.c. delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Pertanto è inammissibile l'eccezione di esenzione da revocatoria di cui all'art. 67 comma 3 l.f. formulata da parte convenuta. La Corte Suprema ha infatti precisato che “la (generale) esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a, l. fall., richiedendo, stante il riferimento normativo ai “termini
13 d'uso” nell'esercizio dell'attività di impresa, un'allegazione fattuale (e una corrispondente prova) ad opera di chi è interessato ad avvalersene per paralizzare l'avversa pretesa creditoria, configura un'eccezione (in senso stretto) conoscibile solo su impulso di parte, soggiacendo, come tale, alle decadenze (e alle collegate preclusioni) regolamentate per le parti del giudizio civile dal corrispondente sistema normativo processuale, a seconda del tipo di rito applicabile” (Cass. 07/06/2022, n.18360).
È altrettanto inammissibile l'eccezione di compensazione sollevata da parte resistente tra l'importo dovuto da a titolo di capitale sociale e il debito di SG in forza della fattura 145/2018, in quanto CP_1 non si è in presenza di una compensazione c.d. impropria, e quindi rilevabile d'ufficio
La Corte Suprema ha infatti chiarito che “la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 e seguenti del Cc, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del Cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. L'operatività della compensazione, quindi, presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi ha invece luogo il diverso fenomeno della cosiddetta compensazione impropria o atecnica, il qual si risole in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare ed avere, come tale sottratto all'applicazione delle compensazione vera a propria” (Cass.
21/05/2024, n.14156).
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti non si può escludere con certezza che non sia intercorso un rapporto tra le parti, con la conseguenza che non si può ragionevolmente ritenere che si è in presenza di un atto gratuito ovvero di un indebito del quale parte attrice avrebbe diritto alla restituzione.
Parimenti è incontestato che nel periodo compreso tra il mese di novembre 2018 e quello di marzo Part 2019 abbia ricevuto da la somma di euro 177.065,12, attraverso nove bonifici. CP_1
Allo stesso modo è certo che tali pagamenti sono avvenuti nel periodo sospetto indicato dal secondo comma dell'art. 67 l.f., ossia nei sei mesi precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo sul Registro delle Imprese (2 aprile 2019), tenuto conto che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di consecuzione tra la procedura di ammissione al concordato preventivo e quella successiva di dichiarazione di fallimento, così come previsto dall'art. 69 bis comma 2 l.f..
Tuttavia, contrariamente da quanto sostenuto dalla convenuta, tali pagamenti sono revocabili, in quanto, come provato dal fallimento, ben conosceva lo stato d'insolvenza del debitore. CP_1
14 Infatti, come già messo in luce dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel par. 1) spetta “alla curatela […] l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cassazione civile sez. I, 17/05/2023, n.13445).
Ebbene, a sostegno della conoscenza dello stato di decozione in capo alla convenuta al momento della ricezione dei pagamenti, concorrono una serie nutrita di elementi tra loro decisamente convergenti, ben messi in luce dalla curatela.
È innanzitutto condivisibile quanto sostenuto dall'attore, ovvero che l'ammontare in cifra tonda di quasi tutti i pagamenti oggetto di giudizio (precisamente sette su nove), nonché la mancata indicazione nelle causali dei bonifici delle fatture cui si riferiscono, è una prassi tipica dei pagamenti in acconto delle imprese insolventi. A ciò si aggiunga che a partire da gennaio 2019, e quindi in pieno periodo sospetto, la convenuta ha ripetutamente sollecitato il pagamento di fatture ampiamente scadute, minacciando l'interruzione dei servizi così facendo presumere la consapevolezza della crisi finanziaria non momentanea. Part Del resto, la situazione di difficoltà economica di al momento dei pagamenti, il cui bilancio di esercizio del 2017 già evidenziava perdite di oltre un milione e mezzo di euro, con un capitale circolante netto negativo di tre milioni e mezzo, era non solo conoscibile ma certamente conosciuta da , CP_1 Part quale socia di in bonis. Sul punto non coglie nel segno la difesa della convenuta ove ritiene non applicabile a sé, in quanto creditore commerciale, lo stesso grado di diligenza richiesto ai creditori professionali, quali gli istituti bancari, in merito al dovere di conoscenza delle risultanze del bilancio dei propri clienti. Invero, la conoscenza in capo a delle risultanze dei bilanci non deriva dal Controparte_1 Part suo rapporto commerciale con la fallita bensì proprio dalla sua qualità di socia di
Non solo, ma il primo dei pagamenti oggetto di giudizio è intervenuto meno di un mese dopo l'assemblea soci, alla quale la convenuta ha partecipato e in cui veniva presentata la situazione economica e patrimoniale della società al 30.06.2018. In particolare, durante tale assemblea era stata evidenziata un'ulteriore perdita di oltre 350.000 euro rispetto all'esercizio precedente e conseguentemente era stata deliberata la riduzione del capitale sociale essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 1446 c.c. e contestualmente l'aumento dello stesso indicando espressamente che “l'esigenza di deliberare un aumento di capitale nasce dal fatto che la società […] si trova in uno stato di tensione finanziaria” (cfr. doc. 28, attrice).
Fermo restando l'inammissibilità dell'eccezione formulata dalla convenuta avente ad oggetto l'esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) l.f., si osserva che in ogni caso tale disposizione non può trovare qui applicazione, per le seguenti ragioni.
15 Specificando ulteriormente quanto già esposto nel par. 1, ad avviso del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione “in tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma
3, lett. a), l.fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti” (Cass. 27939/2020). Più nello specifico “la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, cit., infatti, «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass.
7580/2019; conf. Cass. 19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022).
Tuttavia, ai fini del concreto operare dell'esenzione in parola non è sufficiente la mera enunciazione del ricorrere della stessa da parte della resistente dovendo quest'ultima provare l'esistenza di una costante e consolidata prassi che palesi, contrariamente a quanto previsto dal contratto vigente tra le parti, il sopravvenire di un nuovo ed alternativo modo di adempiere alle obbligazioni sorte tra esse (cft. Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30127).
Ne discende, pertanto, che ricade in capo alla resistente fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza di una prassi consolidata tale da ragionevolmente “rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento” (Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass. 7580/2019).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente non ha allegato alcuna prova diretta a dimostrare l'esistenza di una prassi commerciale tra le parti tale da rendere del tutto ordinario, o meglio “nei termini d'uso”, così come sopra specificati, i pagamenti effettuati e i diversi solleciti. Non solo, ma come evidenziato dalla curatela, in mancanza di precisazione delle scadenze contrattuali riferite ai pagamenti impugnati e alla luce della genericità delle causali dei versamenti non è possibile valutare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) l.f..
Sussistono, conseguentemente, i presupposti per la pronuncia richiesta ex art. 67 comma secondo l.f., con condanna di alla restituzione dell'importo ricevuto, nella misura di Controparte_1 euro 177.065,12.
Parimenti trova accoglimento sussistono i presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 67
l.f. della convenzione con cui la convenuta e la società in bonis l'11 febbraio 2019 e il 12 marzo 2019 hanno compensato la quota del 25% del capitale sociale sottoscritto e non versato, pari ad euro 10.000,00 Part con un credito commerciale di pari importo vantato da nei confronti di tenuto conto CP_1 che anch'essa è stata posta in essere nei sei mesi precedenti la pubblicazione della domanda di concordato
16 preventivo sul Registro delle Imprese (2 aprile 2019) e che nel caso di specie ricorra l'ipotesi di consecuzione tra la procedura di ammissione al concordato preventivo e quella successiva di dichiarazione di fallimento, così come previsto dall'art. 69 bis comma 2 l.f…
Non solo, ma anche con riferimento alla suddetta convenzione, vale quanto già evidenziato con riferimento ai pagamenti sopra indicati, ossia che ben conosceva lo stato di insolvenza di CP_1 Part in bonis.
Conseguentemente, una volta dichiarata l'inefficacia di tale convenzione ed essendo circostanza pacifica tra le parti che pur sottoscrivendo l'aumento del capitale sociale per 40.000,00 euro CP_1 in data 11.02.2019 nulla ha versato, trova qui accoglimento la domanda di condanna di al CP_1 pagamento di tale somma.
Concludendo il tribunale deve dichiarare la inefficacia ex art. 67 l.f. nei confronti di Parte_1 dei pagamenti meglio descritti nel dispositivo della presente decisione, con conseguente condanna
[...] di a pagare all'attore la complessiva somma di euro177.065,12, nonchè Controparte_1
l'inefficacia ex art. 67 l.f. nei confronti di della convenzione di compensazione Parte_1 dell'11.02.2019, con conseguente condanna di al pagamento del capitale Controparte_1 sociale sottoscritto e non versato pari alla somma di euro 40.000,00.
Gli interessi, tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia in esame, devono decorrere dalla data della domanda.
3. Le spese di lite
Secondo il principio della soccombenza a condannata a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, in base ai valori Parte_1 medi (valore della controversia pari ad euro 217.065,12, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta).
P.Q.M
. il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. presentata da Parte_1 nei confronti di ichiarando inefficaci i seguenti pagamenti: Controparte_1
a) bonifico di euro 10.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 294.604,62, il 2 novembre 2018, come da distinta di pari data
(doc.6);
b) bonifico di euro 28.482,76 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 44.355,70, il 6 novembre 2018, come da distinta di pari data (doc.7);
c) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, facente parte di un flusso di euro 99.798,40, il 27 novembre 2018, come da distinta di pari data (doc.8);
d) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente
17 parte di un flusso di euro 110.401,79, il 12 dicembre 2018, come da distinta di pari data
(doc.9);
e) bonifico di euro 13.582,36 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 224.855,07, il 14 dicembre 2018, come da distinta di pari data (doc.10);
f) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 563.048,91, il 19 dicembre 2018, come da distinta di pari data
(doc.11);
g) bonifico di euro 25.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, facente parte di un flusso di euro 188.427,07, il 16 gennaio 2019, come da distinta di pari data
(doc.12);
h) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 25812.17 presso MPS, il 23 gennaio 2019 (doc.13);
i) bonifico di euro 20.000 con addebito sul conto corrente n. 4457 presso CREDIT
AGRICOLE, facente parte di un flusso di euro 183.491,35, il 15 febbraio 2019, come da distinta di pari data (doc.14).
2. per l'effetto condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di euro177.065,12, oltre interessi dal 25/10/2022 sino al saldo effettivo;
3. accoglie la domanda ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. presentata da Parte_1 nei confronti di dichiarando inefficace la convenzione di Controparte_1 compensazione contenuta nell'atto stipulato l'11.02.2019;
4. per l'effetto condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di 40.000,00 euro a titolo di capitale sociale, oltre interessi dal
25/10/2022 sino al saldo effettivo;
5. condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate in euro 8.443,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, lì 10.6.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Grippo
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