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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7899/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 7899 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “assicurazione contro i danni”
Tra
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
20/02/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Moriconi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Manzoni n. 71, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attore
e
(C.F. ), in persona del direttore dei Controparte_1 P.IVA_1 sinistri rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Arditi di Controparte_2
Castelvetere, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Costantino Morin n. 45, come da procura in calce alla relata di notifica dell'atto di citazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 ha convenuto in giudizio compagnia Parte_1 Controparte_1 assicurativa con cui l'attore aveva stipulato la polizza infortuni n.
500289.31.000007, per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 105.000,00, a titolo di indennità per le lesioni riportate a seguito dell'infortunio occorsogli.
A fondamento della domanda, ha rappresentato che in data Parte_1
07/08/2016 cadeva dalla bicicletta e veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Abbadia San Salvatore, ove gli veniva diagnosticato “trauma toracico con fratture costali scomposte, frattura clavicola scomposta, frattura del radio di dx, contusioni multiple”, con indicazione di trattamento chirurgico di osteosintesi della frattura, che gli veniva praticato presso l'Ospedale di Terni in data 16/08/2016.
Parte attrice ha sostenuto, sulla scorta di una perizia medico-legale a firma del
Dott. di aver riportato a causa del predetto sinistro postumi invalidanti Per_1 permanenti in misura del 20-21%, oltre ad una inabilità temporanea di circa 4 mesi.
Ha aggiunto che ha negato la liquidazione del danno in Controparte_1 sede stragiudiziale, ritenendo che i distretti corporei interessati dall'infortunio erano già gravati da precedenti.
In data 19/03/2018, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea, sull'assunto che, alla sottoscrizione della polizza assicurativa avvenuta il 30/06/2016, aveva falsamente Parte_1 dichiarato di non avere minorazioni anatomiche o funzionali e di non essere portatore di imperfezioni fisiche, nonostante fosse emerso, in sede di istruttoria del sinistro, che il medesimo aveva subito in precedenza plurimi infortuni che avevano lasciato postumi invalidanti, nonché di non aver avuto polizze per gli stessi rischi garantiti anche da altre società poi annullate per sinistro, nonostante fosse emerso, in sede di istruttoria della pratica, che il aveva stipulato Parte_1 due polizze con poi annullate per sinistro. Controparte_1
Ha quindi sostenuto di aver accettato il rischio in base alle dichiarazioni dell'attore, aggiungendo che non lo avrebbe accettato ove avesse saputo dell'esistenza di una polizza che andava ad assicurare lo stesso rischio poi pagina 2 di 10 annullata per sinistrosità e avesse conosciuto il rilevante numero di sinistri recenti in cui l'attore era rimasto coinvolto e il suo reale stato psicofisico, con la conseguenza che le dichiarazioni false o comunque reticenti da parte dell'assicurato determinavano l'annullabilità del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892 ss. c.c. e, pertanto, la perdita totale del diritto all'indennizzo da parte dell'interessato.
Ha altresì eccepito il difetto di prova del sinistro e il difetto di allegazione delle circostanze in cui esso si verificava.
La compagnia assicurativa convenuta ha infine contestato il quantum domandato dall'attore, tenuto anche conto dei precedenti traumi riportati da
[...]
prima del preteso infortunio per cui è causa e ha evidenziato la Parte_1 necessità di tenere conto, ai fini della liquidazione, dei parametri contrattuali.
Scambiate le ulteriori memorie di cui all'art. 183 comma 6, nn. 1), 2), 3) c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di C.T.U. medico-legale.
All'esito, mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 17/09/2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, soltanto l'attore ha precisato le conclusioni come da atto di citazione, ovvero “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così decidere: Nel merito: Accertata
l'operatività della polizza infortuni versata in atti in relazione al sinistro che ha coinvolto il Sig. , condannare la al pagamento Parte_1 Controparte_1 delle somme così come calcolate ai sensi della Polizza pari ad euro 105.000,00 o della minore somma che verrà accertata in corso di causa oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite”.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
*****
1. La domanda di parte attrice non merita accoglimento, dovendosi ritenere fondate le contestazioni della compagnia assicurativa relative alle omissioni del nel rendere le dichiarazioni richieste dall'assicurazione in sede di Parte_1 stipula della polizza.
In punto di diritto, va premesso che lo scopo attribuito dalla legge, ai sensi dell'art. 1892 e 1893 c.c., alle dichiarazioni dell'assicurato sugli elementi di fatto determinanti il consenso dell'assicuratore è quello di portare a conoscenza di pagina 3 di 10 quest'ultimo, prima della stipulazione della polizza, tutte le circostanze che possano influire sul rischio, in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo (Cass. Civ., sez. III, n. 29894/2008).
L'art. 1892 c.c., in particolare, stabilisce che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave e che l'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
Sotto questo profilo, però, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio
(Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1166, Rv. 656584).
Per l'operatività della norma in questione devono, poi, verificarsi tre condizioni: 1) la dichiarazione inesatta o reticente;
2) il dolo o la colpa grave;
3) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore. (Cass. Civ., Sez. III, 10/06/2020, n. 11115, Rv. 658096;
Cass. Civ., sez. III, n. 25457 del 2022).
Quanto alla dichiarazione, essa è inesatta qualora il contraente riferisca all'assicuratore una circostanza inesistente;
è, invece, reticente quando il pagina 4 di 10 contraente omette di riferire all'assicuratore circostanze rilevanti di cui è a conoscenza.
La dichiarazione reticente o inesatta ex art. 1892 c.c. deve, inoltre, avere ad oggetto circostanze rilevanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore
(Cass. Civ., sez. III, n. 416/2017).
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, la circostanza che l'assicuratore inserisca una domanda nel questionario sottoposto all'assicurando prima della stipula del contratto è da considerarsi indice del fatto che la conoscenza di quella circostanza è particolarmente importante per l'assicuratore per la formulazione del suo consenso alla stipula del contratto (Cass. Civ., sez. III, n. 24907/2021;
Cass. Civ., sez. III, n. 12831/2014).
Quanto al dolo o alla colpa grave, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, mentre rispetto alla colpa grave occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass. Civ. sez. III, n.
12086/2015; Cass. Civ., sez. III, n. 29894/2008).
Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inoperatività della polizza per invalidità della stessa, in conseguenza della violazione dolosa o comunque colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.
L'eccezione, pur contestata sotto il profilo della sua ammissibilità da parte dell'attore per non aver la compagnia rispettato il termine decadenziale di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 1892 c.c., merita di essere vagliata, atteso che, come detto, la decadenza non opera se il sinistro si è verificato prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione.
pagina 5 di 10 Infatti, non rileva quanto argomentato sul punto da parte attrice circa la necessità per la compagnia, per non incorrere in decadenza, di far valere la falsità delle dichiarazioni entro il termine di tre mesi dalla richiesta stragiudiziale di indennizzo e non solo con la comparsa di costituzione e risposta.
Come visto, la giurisprudenza di legittimità riconduce la decadenza solo all'ipotesi in cui la compagnia di assicurazione abbia conosciuto la mendacità delle dichiarazioni prima del verificarsi del sinistro, mentre ove il sinistro preceda la scoperta della falsità, non opera alcuna decadenza per la compagnia, la quale può validamente rifiutarsi di pagare l'indennizzo.
Ciò posto, la società convenuta ha evidenziato come il avesse Parte_1 falsamente dichiarato di non aver avuto polizze per gli stessi rischi garantiti anche con altre società poi annullate per sinistro, nonostante avesse in passato con la medesima compagnia stipulato almeno una polizza assicurativa infortuni che era stata poi annullata, e di non avere minorazioni anatomiche o funzionali né di non essere portatore di imperfezioni fisiche, nonostante fosse emerso, in sede di istruttoria del sinistro, che il medesimo aveva subito in precedenza plurimi infortuni che avevano lasciato postumi invalidanti.
La circostanza relativa alla precedente stipula di una polizza volta a garantire i medesimi rischi annullata per sinistro, oltre che non contestata, risulta documentalmente provata.
Non solo.
Anche la circostanza relativa alla sussistenza di una storia infortunistica importante del che aveva lasciato postumi invalidanti, oltre che non Parte_1 contestata in ordine alla cronologica dei sinistri e delle menomazioni riportate
(lesione cervicale in data 06/05/2013; trauma organi toracici in data
29/03/2013; frattura spalla destra in data 5/02/2012; frattura avambraccio sinistro in data 6/10/2012, lesioni alla spalla sinistra in data 4/10/1990) e comunque risultante dal casellario infortuni , è anche dimostrata dalla CP_3 consulenza tecnica d'ufficio svolta che ha dato atto che il aveva subito, Parte_1 in passato, lesioni con esiti invalidanti in parte sovrapponibili con quelli riportati nell'infortunio del 7/08/2016 (cfr. pag. 12 della relazione peritale).
pagina 6 di 10 È, altresì, documentalmente accertato che il , nello stipulare il contratto Parte_1 di assicurazione, ha dichiarato di non aver avuto polizze per gli stessi rischi garantiti dalla polizza, anche con altre società, annullate per sinistro e di non essere affetto da minorazioni anatomiche o funzionali o da imperfezioni fisiche.
Sussiste, quindi, la reticenza del sia per non aver riferito di precedenti Parte_1 polizze stipulate per assicurare i medesimi rischi garantiti dalla polizza, che per non aver reso la compagnia delle proprie minorazioni funzionali derivanti Pt_2 dai precedenti sinistri occorsi.
Sotto questo profilo, il assume che la polizza precedentemente stipulata Parte_1
e poi annullata per sinistro era intercorsa con la stessa per il Controparte_1 tramite della medesima agenzia, con la conseguenza che la circostanza avrebbe potuto facilmente essere conosciuta dalla compagnia assicurativa mediante consultazione della propria banca dati.
Argomenta il , quindi, che alcuna reticenza deve al medesimo imputarsi, Parte_1 se non a costo di legittimare un comportamento – questo sì – scorretto della compagnia che, pur conoscendo la causa di invalidità del contratto, abbia comunque stipulato per incassare i premi, salvo poi negare l'indennizzo.
Ebbene, la tesi del , seppur suggestiva, non convince. Parte_1
In primo luogo, non risulta provato che la compagnia assicuratrice, al momento della stipula, fosse a conoscenza della polizza con la stessa contratta e precedentemente annullata.
Anche a voler considerare che le polizze sono state entrambe stipulate con la medesima agenzia, non vi è prova alcuna – né può, in difetto di altri elementi, presumersi – che l'agente che ha materialmente impostato la pratica avesse la rappresentanza dell'ente o fosse, comunque, a conoscenza della precedente polizza poi annullata per esperienza diretta o per aver consultato la banca dati e avesse poi comunicato alla propria mandante le conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/04/1999, n. 3962).
Non è né dedotto né provato che l'agente fosse il medesimo che aveva già provveduto ad impostare la pratica relativa alla precedente polizza poi annullata o che, comunque, avesse proceduto alla consultazione della banca dati per pagina 7 di 10 verificare la sussistenza di precedenti polizze al momento della stipula di quella per cui è causa.
Non vi è prova, in definitiva, dell'effettiva conoscenza da parte dell'agente e, per il suo tramite, dell'assicuratore, al momento della conclusione del contratto, della sussistenza di una precedente polizza stipulata con la medesima compagnia poi annullata.
In secondo luogo, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.
Ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità (Cass. Civ., Sez. III, 24/07/2024, n. 20658,
Rv. 671826).
Ciò sta a significare che l'assicuratore ben può basarsi sulle dichiarazioni rese dall'assicurando in sede di stipula, con la conseguenza che in difetto di prova della conoscenza da parte dell'assicuratore delle circostanze del rischio, non è possibile imputare a quest'ultimo di non aver provveduto ad informarsi autonomamente avendone a disposizione i mezzi.
La dichiarazione resa dal riguardava l'assenza di precedenti polizze per Parte_1 gli stessi rischi garantiti dalla polizza “anche con altre società” annullate per sinistro.
È allora chiaro che il avrebbe dovuto rendere la dichiarazione tanto con Parte_1 riferimento alle polizze intercorse con la medesima compagnia che alle polizze intercorse con altre compagnie, non avendo altrimenti senso l'utilizzo dell'“anche”.
In altri termini, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, il dato letterale della dichiarazione è chiaro, essendo chiesto all'assicurando di dichiarare se avesse avuto altre polizze stipulate anche con altre compagnie annullate per sinistro e, per implicito, anche con la medesima compagnia con cui si accingeva a stipulare il contratto. Contr Ne discende che la mancata dichiarazione di aver intrattenuto con la ltra polizza per i medesimi rischi annullata per sinistro è senz'altro qualificabile come pagina 8 di 10 reticenza, senza che si possa imputare alla compagnia di non aver verificato tramite la consultazione della propria banca dati la sussistenza di una circostanza che era onere dell'assicurando dichiarare.
Ma non solo.
Rileva anche e soprattutto l'omessa dichiarazione di avere minorazioni anatomiche o funzionali, a cui il replica che siffatte minorazioni non Parte_1 sussistevano al momento della stipula del contratto, atteso che lo stesso svolgeva normalmente l'attività di carrozziere e le attività sportive amatoriali.
Quanto dedotto dall'attore, però, trova smentita nella relazione medico-legale che, come detto, dà conto di precedenti lesioni con esiti invalidanti comportanti, quindi, minorazioni funzionali.
Le suddette dichiarazioni omesse si appalesano, inoltre, rilevanti.
Il fatto che la compagnia di assicurazioni avesse richiesto, al momento della stipula del contratto, all'assicurando di rendere tali dichiarazioni è, infatti, chiaro indice che, per la compagnia, sapere se l'assicurando avesse avuto precedenti polizze per i medesimi rischi poi annullate e se fosse affetto da minorazioni anatomiche o funzionali era rilevante ai fini della valutazione del rischio e, pertanto, ai fini della stipula o meno del contratto o comunque ai fini della stipula del contratto alle condizioni offerte.
Sussiste, inoltre, anche l'elemento soggettivo sotto il profilo della colpa grave. Contr È chiaro, infatti, che il fosse consapevole di aver stipulato con la Parte_1 una polizza poi annullata per sinistro e di aver subito dei postumi invalidanti in conseguenza dei precedenti sinistri subiti.
Sapeva, allora, al momento della stipula del nuovo contratto di rendere dichiarazioni reticenti.
Non può, poi, nemmeno escludersi la consapevolezza dell'importanza delle dichiarazioni reticenti, atteso che il era stato chiamato proprio a Parte_1 specificare, in sede di sottoscrizione del contratto, se aveva stipulato in passato polizze poi annullate per sinistro e se aveva minorazioni anatomiche o funzionali, ciò dimostrando l'importanza di tali informazioni per la compagnia.
Per tutte le ragioni esposte, allora, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
pagina 9 di 10 2. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato sulla base del disputatum e dell'attività difensiva svolta, con la sola precisazione che ci si discosterà, per difetto, dalla liquidazione ai valori medi, tenuto conto del fatto che il valore della causa è più vicino al limite minimo dello scaglione e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva.
Anche le spese di CTU devono essere poste a carico di parte attrice, in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 euro 9.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come Parte_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Perugia il 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 7899 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “assicurazione contro i danni”
Tra
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
20/02/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Moriconi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Manzoni n. 71, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attore
e
(C.F. ), in persona del direttore dei Controparte_1 P.IVA_1 sinistri rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Arditi di Controparte_2
Castelvetere, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Costantino Morin n. 45, come da procura in calce alla relata di notifica dell'atto di citazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 10 ha convenuto in giudizio compagnia Parte_1 Controparte_1 assicurativa con cui l'attore aveva stipulato la polizza infortuni n.
500289.31.000007, per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 105.000,00, a titolo di indennità per le lesioni riportate a seguito dell'infortunio occorsogli.
A fondamento della domanda, ha rappresentato che in data Parte_1
07/08/2016 cadeva dalla bicicletta e veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Abbadia San Salvatore, ove gli veniva diagnosticato “trauma toracico con fratture costali scomposte, frattura clavicola scomposta, frattura del radio di dx, contusioni multiple”, con indicazione di trattamento chirurgico di osteosintesi della frattura, che gli veniva praticato presso l'Ospedale di Terni in data 16/08/2016.
Parte attrice ha sostenuto, sulla scorta di una perizia medico-legale a firma del
Dott. di aver riportato a causa del predetto sinistro postumi invalidanti Per_1 permanenti in misura del 20-21%, oltre ad una inabilità temporanea di circa 4 mesi.
Ha aggiunto che ha negato la liquidazione del danno in Controparte_1 sede stragiudiziale, ritenendo che i distretti corporei interessati dall'infortunio erano già gravati da precedenti.
In data 19/03/2018, si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea, sull'assunto che, alla sottoscrizione della polizza assicurativa avvenuta il 30/06/2016, aveva falsamente Parte_1 dichiarato di non avere minorazioni anatomiche o funzionali e di non essere portatore di imperfezioni fisiche, nonostante fosse emerso, in sede di istruttoria del sinistro, che il medesimo aveva subito in precedenza plurimi infortuni che avevano lasciato postumi invalidanti, nonché di non aver avuto polizze per gli stessi rischi garantiti anche da altre società poi annullate per sinistro, nonostante fosse emerso, in sede di istruttoria della pratica, che il aveva stipulato Parte_1 due polizze con poi annullate per sinistro. Controparte_1
Ha quindi sostenuto di aver accettato il rischio in base alle dichiarazioni dell'attore, aggiungendo che non lo avrebbe accettato ove avesse saputo dell'esistenza di una polizza che andava ad assicurare lo stesso rischio poi pagina 2 di 10 annullata per sinistrosità e avesse conosciuto il rilevante numero di sinistri recenti in cui l'attore era rimasto coinvolto e il suo reale stato psicofisico, con la conseguenza che le dichiarazioni false o comunque reticenti da parte dell'assicurato determinavano l'annullabilità del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892 ss. c.c. e, pertanto, la perdita totale del diritto all'indennizzo da parte dell'interessato.
Ha altresì eccepito il difetto di prova del sinistro e il difetto di allegazione delle circostanze in cui esso si verificava.
La compagnia assicurativa convenuta ha infine contestato il quantum domandato dall'attore, tenuto anche conto dei precedenti traumi riportati da
[...]
prima del preteso infortunio per cui è causa e ha evidenziato la Parte_1 necessità di tenere conto, ai fini della liquidazione, dei parametri contrattuali.
Scambiate le ulteriori memorie di cui all'art. 183 comma 6, nn. 1), 2), 3) c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo di C.T.U. medico-legale.
All'esito, mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 17/09/2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, soltanto l'attore ha precisato le conclusioni come da atto di citazione, ovvero “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così decidere: Nel merito: Accertata
l'operatività della polizza infortuni versata in atti in relazione al sinistro che ha coinvolto il Sig. , condannare la al pagamento Parte_1 Controparte_1 delle somme così come calcolate ai sensi della Polizza pari ad euro 105.000,00 o della minore somma che verrà accertata in corso di causa oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite”.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
*****
1. La domanda di parte attrice non merita accoglimento, dovendosi ritenere fondate le contestazioni della compagnia assicurativa relative alle omissioni del nel rendere le dichiarazioni richieste dall'assicurazione in sede di Parte_1 stipula della polizza.
In punto di diritto, va premesso che lo scopo attribuito dalla legge, ai sensi dell'art. 1892 e 1893 c.c., alle dichiarazioni dell'assicurato sugli elementi di fatto determinanti il consenso dell'assicuratore è quello di portare a conoscenza di pagina 3 di 10 quest'ultimo, prima della stipulazione della polizza, tutte le circostanze che possano influire sul rischio, in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo (Cass. Civ., sez. III, n. 29894/2008).
L'art. 1892 c.c., in particolare, stabilisce che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave e che l'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
Sotto questo profilo, però, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio
(Cass. Sez. 3, 21/01/2020, n. 1166, Rv. 656584).
Per l'operatività della norma in questione devono, poi, verificarsi tre condizioni: 1) la dichiarazione inesatta o reticente;
2) il dolo o la colpa grave;
3) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore. (Cass. Civ., Sez. III, 10/06/2020, n. 11115, Rv. 658096;
Cass. Civ., sez. III, n. 25457 del 2022).
Quanto alla dichiarazione, essa è inesatta qualora il contraente riferisca all'assicuratore una circostanza inesistente;
è, invece, reticente quando il pagina 4 di 10 contraente omette di riferire all'assicuratore circostanze rilevanti di cui è a conoscenza.
La dichiarazione reticente o inesatta ex art. 1892 c.c. deve, inoltre, avere ad oggetto circostanze rilevanti ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore
(Cass. Civ., sez. III, n. 416/2017).
Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, la circostanza che l'assicuratore inserisca una domanda nel questionario sottoposto all'assicurando prima della stipula del contratto è da considerarsi indice del fatto che la conoscenza di quella circostanza è particolarmente importante per l'assicuratore per la formulazione del suo consenso alla stipula del contratto (Cass. Civ., sez. III, n. 24907/2021;
Cass. Civ., sez. III, n. 12831/2014).
Quanto al dolo o alla colpa grave, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, mentre rispetto alla colpa grave occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass. Civ. sez. III, n.
12086/2015; Cass. Civ., sez. III, n. 29894/2008).
Nel caso di specie, la compagnia assicuratrice ha eccepito l'inoperatività della polizza per invalidità della stessa, in conseguenza della violazione dolosa o comunque colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.
L'eccezione, pur contestata sotto il profilo della sua ammissibilità da parte dell'attore per non aver la compagnia rispettato il termine decadenziale di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 1892 c.c., merita di essere vagliata, atteso che, come detto, la decadenza non opera se il sinistro si è verificato prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione.
pagina 5 di 10 Infatti, non rileva quanto argomentato sul punto da parte attrice circa la necessità per la compagnia, per non incorrere in decadenza, di far valere la falsità delle dichiarazioni entro il termine di tre mesi dalla richiesta stragiudiziale di indennizzo e non solo con la comparsa di costituzione e risposta.
Come visto, la giurisprudenza di legittimità riconduce la decadenza solo all'ipotesi in cui la compagnia di assicurazione abbia conosciuto la mendacità delle dichiarazioni prima del verificarsi del sinistro, mentre ove il sinistro preceda la scoperta della falsità, non opera alcuna decadenza per la compagnia, la quale può validamente rifiutarsi di pagare l'indennizzo.
Ciò posto, la società convenuta ha evidenziato come il avesse Parte_1 falsamente dichiarato di non aver avuto polizze per gli stessi rischi garantiti anche con altre società poi annullate per sinistro, nonostante avesse in passato con la medesima compagnia stipulato almeno una polizza assicurativa infortuni che era stata poi annullata, e di non avere minorazioni anatomiche o funzionali né di non essere portatore di imperfezioni fisiche, nonostante fosse emerso, in sede di istruttoria del sinistro, che il medesimo aveva subito in precedenza plurimi infortuni che avevano lasciato postumi invalidanti.
La circostanza relativa alla precedente stipula di una polizza volta a garantire i medesimi rischi annullata per sinistro, oltre che non contestata, risulta documentalmente provata.
Non solo.
Anche la circostanza relativa alla sussistenza di una storia infortunistica importante del che aveva lasciato postumi invalidanti, oltre che non Parte_1 contestata in ordine alla cronologica dei sinistri e delle menomazioni riportate
(lesione cervicale in data 06/05/2013; trauma organi toracici in data
29/03/2013; frattura spalla destra in data 5/02/2012; frattura avambraccio sinistro in data 6/10/2012, lesioni alla spalla sinistra in data 4/10/1990) e comunque risultante dal casellario infortuni , è anche dimostrata dalla CP_3 consulenza tecnica d'ufficio svolta che ha dato atto che il aveva subito, Parte_1 in passato, lesioni con esiti invalidanti in parte sovrapponibili con quelli riportati nell'infortunio del 7/08/2016 (cfr. pag. 12 della relazione peritale).
pagina 6 di 10 È, altresì, documentalmente accertato che il , nello stipulare il contratto Parte_1 di assicurazione, ha dichiarato di non aver avuto polizze per gli stessi rischi garantiti dalla polizza, anche con altre società, annullate per sinistro e di non essere affetto da minorazioni anatomiche o funzionali o da imperfezioni fisiche.
Sussiste, quindi, la reticenza del sia per non aver riferito di precedenti Parte_1 polizze stipulate per assicurare i medesimi rischi garantiti dalla polizza, che per non aver reso la compagnia delle proprie minorazioni funzionali derivanti Pt_2 dai precedenti sinistri occorsi.
Sotto questo profilo, il assume che la polizza precedentemente stipulata Parte_1
e poi annullata per sinistro era intercorsa con la stessa per il Controparte_1 tramite della medesima agenzia, con la conseguenza che la circostanza avrebbe potuto facilmente essere conosciuta dalla compagnia assicurativa mediante consultazione della propria banca dati.
Argomenta il , quindi, che alcuna reticenza deve al medesimo imputarsi, Parte_1 se non a costo di legittimare un comportamento – questo sì – scorretto della compagnia che, pur conoscendo la causa di invalidità del contratto, abbia comunque stipulato per incassare i premi, salvo poi negare l'indennizzo.
Ebbene, la tesi del , seppur suggestiva, non convince. Parte_1
In primo luogo, non risulta provato che la compagnia assicuratrice, al momento della stipula, fosse a conoscenza della polizza con la stessa contratta e precedentemente annullata.
Anche a voler considerare che le polizze sono state entrambe stipulate con la medesima agenzia, non vi è prova alcuna – né può, in difetto di altri elementi, presumersi – che l'agente che ha materialmente impostato la pratica avesse la rappresentanza dell'ente o fosse, comunque, a conoscenza della precedente polizza poi annullata per esperienza diretta o per aver consultato la banca dati e avesse poi comunicato alla propria mandante le conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/04/1999, n. 3962).
Non è né dedotto né provato che l'agente fosse il medesimo che aveva già provveduto ad impostare la pratica relativa alla precedente polizza poi annullata o che, comunque, avesse proceduto alla consultazione della banca dati per pagina 7 di 10 verificare la sussistenza di precedenti polizze al momento della stipula di quella per cui è causa.
Non vi è prova, in definitiva, dell'effettiva conoscenza da parte dell'agente e, per il suo tramite, dell'assicuratore, al momento della conclusione del contratto, della sussistenza di una precedente polizza stipulata con la medesima compagnia poi annullata.
In secondo luogo, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.
Ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità (Cass. Civ., Sez. III, 24/07/2024, n. 20658,
Rv. 671826).
Ciò sta a significare che l'assicuratore ben può basarsi sulle dichiarazioni rese dall'assicurando in sede di stipula, con la conseguenza che in difetto di prova della conoscenza da parte dell'assicuratore delle circostanze del rischio, non è possibile imputare a quest'ultimo di non aver provveduto ad informarsi autonomamente avendone a disposizione i mezzi.
La dichiarazione resa dal riguardava l'assenza di precedenti polizze per Parte_1 gli stessi rischi garantiti dalla polizza “anche con altre società” annullate per sinistro.
È allora chiaro che il avrebbe dovuto rendere la dichiarazione tanto con Parte_1 riferimento alle polizze intercorse con la medesima compagnia che alle polizze intercorse con altre compagnie, non avendo altrimenti senso l'utilizzo dell'“anche”.
In altri termini, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, il dato letterale della dichiarazione è chiaro, essendo chiesto all'assicurando di dichiarare se avesse avuto altre polizze stipulate anche con altre compagnie annullate per sinistro e, per implicito, anche con la medesima compagnia con cui si accingeva a stipulare il contratto. Contr Ne discende che la mancata dichiarazione di aver intrattenuto con la ltra polizza per i medesimi rischi annullata per sinistro è senz'altro qualificabile come pagina 8 di 10 reticenza, senza che si possa imputare alla compagnia di non aver verificato tramite la consultazione della propria banca dati la sussistenza di una circostanza che era onere dell'assicurando dichiarare.
Ma non solo.
Rileva anche e soprattutto l'omessa dichiarazione di avere minorazioni anatomiche o funzionali, a cui il replica che siffatte minorazioni non Parte_1 sussistevano al momento della stipula del contratto, atteso che lo stesso svolgeva normalmente l'attività di carrozziere e le attività sportive amatoriali.
Quanto dedotto dall'attore, però, trova smentita nella relazione medico-legale che, come detto, dà conto di precedenti lesioni con esiti invalidanti comportanti, quindi, minorazioni funzionali.
Le suddette dichiarazioni omesse si appalesano, inoltre, rilevanti.
Il fatto che la compagnia di assicurazioni avesse richiesto, al momento della stipula del contratto, all'assicurando di rendere tali dichiarazioni è, infatti, chiaro indice che, per la compagnia, sapere se l'assicurando avesse avuto precedenti polizze per i medesimi rischi poi annullate e se fosse affetto da minorazioni anatomiche o funzionali era rilevante ai fini della valutazione del rischio e, pertanto, ai fini della stipula o meno del contratto o comunque ai fini della stipula del contratto alle condizioni offerte.
Sussiste, inoltre, anche l'elemento soggettivo sotto il profilo della colpa grave. Contr È chiaro, infatti, che il fosse consapevole di aver stipulato con la Parte_1 una polizza poi annullata per sinistro e di aver subito dei postumi invalidanti in conseguenza dei precedenti sinistri subiti.
Sapeva, allora, al momento della stipula del nuovo contratto di rendere dichiarazioni reticenti.
Non può, poi, nemmeno escludersi la consapevolezza dell'importanza delle dichiarazioni reticenti, atteso che il era stato chiamato proprio a Parte_1 specificare, in sede di sottoscrizione del contratto, se aveva stipulato in passato polizze poi annullate per sinistro e se aveva minorazioni anatomiche o funzionali, ciò dimostrando l'importanza di tali informazioni per la compagnia.
Per tutte le ragioni esposte, allora, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
pagina 9 di 10 2. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato sulla base del disputatum e dell'attività difensiva svolta, con la sola precisazione che ci si discosterà, per difetto, dalla liquidazione ai valori medi, tenuto conto del fatto che il valore della causa è più vicino al limite minimo dello scaglione e tenuto conto del pregio dell'attività difensiva.
Anche le spese di CTU devono essere poste a carico di parte attrice, in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1 euro 9.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come Parte_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Perugia il 9 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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