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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Firenze
Sezione Specializzata Immigrazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al n. r.g. 6004 /2024 promosso da
, nato a [...], Brasile), il 21.01.1964; Parte_1
, nato a [...], Brasile), il 13.07.1999 Parte_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Cova
Ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.5.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis per discendenza in linea materna, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto:
pagina 1 di 6 di essere discendenti diretti di ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 ovvero ovvero nato a [...] il [...] (doc. Persona_1 Persona_1 Persona_1
2); che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, in favore di quella brasiliana Persona_1 né si naturalizzò cittadino brasiliano (doc. 4); che emigrò in Brasile e, in data 11 febbraio 1899, spoaò Persona_1 Persona_2
(doc. 3); che dall'unione tra e nacque, in data 23 novembre 1902, Persona_1 Persona_2
(doc. 5); Per_3
che in data 07 luglio 1926, sposò (doc. 6); Per_3 Persona_4
che dalla predetta unione nacque, in data 26 dicembre 1934, (doc. 7);
Parte_1
che , in data 20 aprile 1963, sposò (doc. 8);
Parte_1 Persona_5
che dalla predetta unione nacque, in data 21 gennaio 1964, (doc. 9);
Parte_1
che in data 09 agosto 1996 sposò (doc. 10);
Parte_1 Persona_6
che dall'unione tra e nacque, in data 13 luglio 1999, Pt_1 Parte_1 Persona_6
(doc. 11); Parte_2 che, dopo lo scioglimento del matrimonio con , in Per_6 Persona_6 Parte_1 data 26 aprile 2003, sposò da (doc. 12); Per_7 Persona_8
Il convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la CP_1 notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dalla parte ricorrente, all'udienza di trattazione cartolare del 17.3.2025.
***************
L'INTERESSE AD CP_2
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla pagina 2 di 6 normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ai discendenti di madre italiana, nati prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dell'attore di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
pagina 3 di 6 LA NORMATIVA APPLICABILE
In punto di diritto si deve premettere che nel caso di specie i ricorrenti affermano di essere cittadini italiana per discendenza da ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 ovvero ovvero il quale l'aveva trasmessa alla figlia Persona_1 Persona_1 Persona_1
la quale la avrebbe trasmessa a tutti i discendenti, tra cui gli odierni ricorrenti. Per_3
Su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli attori e quindi il diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1. 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia pagina 4 di 6 IL CASO DI SPECIE
Ciò premesso occorre verificare per ciò che attiene gli attori il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, ed è comunque non contestato, che l'avo italiano, ovvero Persona_1 [...] ovvero ovvero ovvero non era mai Persona_1 Persona_1 Persona_1 Persona_1 stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana.
Per questo, deve ritenersi che l'abbia trasmessa iure sanguinis alla figlia Per_3
Ne consegue che i discendenti e le discendenti di , e della stessa Persona_1 Per_3 sono a loro volta cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza da linea materna a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa
naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”.
pagina 5 di 6 considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea , deve essere dichiarato che i ricorrente sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza avere allegato ( e tantomeno provato) di avere rivolto alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non CP_1 può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le restanti domande e, per l'effetto, dichiara che , nato a Parte_1
Jacupiranga (Sao Paulo, Brasile), il 21.01.1964 e , nato a [...] Parte_2
(Minas Gerais, Brasile), il 13.07.1999, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese interamente compensate
Firenze, 30.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 6 di 6
Sezione Specializzata Immigrazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al n. r.g. 6004 /2024 promosso da
, nato a [...], Brasile), il 21.01.1964; Parte_1
, nato a [...], Brasile), il 13.07.1999 Parte_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Cova
Ricorrenti contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria avente ad oggetto: acquisizione cittadinanza iure sanguinis ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.5.2024, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Firenze di riconoscere il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis per discendenza in linea materna, con contestuale declaratoria dell'obbligo del , e per esso, dell'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno esposto:
pagina 1 di 6 di essere discendenti diretti di ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 ovvero ovvero nato a [...] il [...] (doc. Persona_1 Persona_1 Persona_1
2); che non rinunciò mai alla cittadinanza italiana, in favore di quella brasiliana Persona_1 né si naturalizzò cittadino brasiliano (doc. 4); che emigrò in Brasile e, in data 11 febbraio 1899, spoaò Persona_1 Persona_2
(doc. 3); che dall'unione tra e nacque, in data 23 novembre 1902, Persona_1 Persona_2
(doc. 5); Per_3
che in data 07 luglio 1926, sposò (doc. 6); Per_3 Persona_4
che dalla predetta unione nacque, in data 26 dicembre 1934, (doc. 7);
Parte_1
che , in data 20 aprile 1963, sposò (doc. 8);
Parte_1 Persona_5
che dalla predetta unione nacque, in data 21 gennaio 1964, (doc. 9);
Parte_1
che in data 09 agosto 1996 sposò (doc. 10);
Parte_1 Persona_6
che dall'unione tra e nacque, in data 13 luglio 1999, Pt_1 Parte_1 Persona_6
(doc. 11); Parte_2 che, dopo lo scioglimento del matrimonio con , in Per_6 Persona_6 Parte_1 data 26 aprile 2003, sposò da (doc. 12); Per_7 Persona_8
Il convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche (vedi documentazione attestante la CP_1 notifica tramite servizio postale all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze), non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace.
La causa è passata in decisione all'esito di conclusioni conformi a quelle della citazione, precisate, solo dalla parte ricorrente, all'udienza di trattazione cartolare del 17.3.2025.
***************
L'INTERESSE AD CP_2
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre in punto di interesse ad agire e proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale.
Sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla pagina 2 di 6 normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “E' frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120\2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale. […] Diversamente […] opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna in riferimento ai discendenti di madre italiana, nati prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
Deve pertanto riconoscersi l'impossibilità dell'attore di adire la P.A. competente e, conseguentemente, l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
pagina 3 di 6 LA NORMATIVA APPLICABILE
In punto di diritto si deve premettere che nel caso di specie i ricorrenti affermano di essere cittadini italiana per discendenza da ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 ovvero ovvero il quale l'aveva trasmessa alla figlia Persona_1 Persona_1 Persona_1
la quale la avrebbe trasmessa a tutti i discendenti, tra cui gli odierni ricorrenti. Per_3
Su situazioni come quella descritta hanno inciso gli effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio).
Ancor prima la Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna che si sposava con cittadino straniero indipendentemente dalla volontà di costei.
La Cassazione a Sezioni Unite ha coerentemente statuito nel 2009 che , “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il, rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU., Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, incide immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, il che fa sì che, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, può in ogni tempo essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti degli attori e quindi il diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, doveva ritenersi, dalla sua nascita, cittadina italiana.
In sostanza le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili anche per il passato e dal 1 gennaio 1948 non hanno più effetto sui rapporti su cui ancora incidono, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale1. 1 Vedi al proposito anche recente Tribunale di Roma, ordinanza n. 72428/2021 del 06.12.2022 “lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia pagina 4 di 6 IL CASO DI SPECIE
Ciò premesso occorre verificare per ciò che attiene gli attori il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, ed è comunque non contestato, che l'avo italiano, ovvero Persona_1 [...] ovvero ovvero ovvero non era mai Persona_1 Persona_1 Persona_1 Persona_1 stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana.
Per questo, deve ritenersi che l'abbia trasmessa iure sanguinis alla figlia Per_3
Ne consegue che i discendenti e le discendenti di , e della stessa Persona_1 Per_3 sono a loro volta cittadini italiani per trasmissione della cittadinanza da linea materna a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale p.es. avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Come infatti insegnano le S.U della Cassazione “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)
La medesima pronunzia precisa, inoltre, che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa
naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato”.
pagina 5 di 6 considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea , deve essere dichiarato che i ricorrente sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza avere allegato ( e tantomeno provato) di avere rivolto alcuna previa istanza al , pur integro il suo interesse ad agire, non CP_1 può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie le restanti domande e, per l'effetto, dichiara che , nato a Parte_1
Jacupiranga (Sao Paulo, Brasile), il 21.01.1964 e , nato a [...] Parte_2
(Minas Gerais, Brasile), il 13.07.1999, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese interamente compensate
Firenze, 30.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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