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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 605/2021 alla udienza del 21/03/2025 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. da avv.ti Tomassetti e Guzzo;
Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso, da Avvocatura Controparte_1 dello Stato
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2021, chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di conferimento posta in essere dall'Amministrazione resistente, che aveva determinato la pretermissione della ricorrente e che, a causa di ciò la ricorrente aveva subito un ingiusto danno.
Chiedeva quindi di condannare l'amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in forma specifica, mediante la riedizione della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'interpello adottato con Decreto del DG n.207/2021 nel rispetto della normativa vigente e dei principi giurisprudenziali in materia, ovvero mediante il risarcimento dell'ingiusto danno patrimoniale per perdita di chance professionale subito dalla ricorrente, nonché degli ulteriori danni subiti (pensionistico e da minor trattamento di fine rapporto).
L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio, ed eccepiva preliminarmente l difetto di integrazione del contradittorio nei confronti degli ulteriori soggetti che si erano visti assegnare incarichi dirigenziali all'esito della procedura selettiva avviata con DDG 207 del 18.03.2021 ( Persona_1 Per_2
i quali avrebbero potuto potrebbero entrambi – considerato anche il criterio
[...] di rotazione degli incarichi - vedere pregiudicate le rispettive posizioni in ipotesi di accoglimento della pretesa della ricorrente.
Ciò posto il resistente chiedeva che venisse dichiarato il difetto di CP_1 integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, da individuarsi nei soggetti che si erano visti assegnare incarichi dirigenziali all'esito della procedura selettiva per cui è causa e per l'effetto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro ai sensi degli artt. 102 e 307 c.p.c.
Nel merito contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto.
2 Va preliminarmente esaminata la richiesta di integrazione del contraddittorio.
Nel caso che ci occupa, la ricorrente agisce al solo fine di ottenere il risarcimento del danno.
Come ha avuto modo la Suprema Corte di osservare, nell'ipotesi in cui un lavoratore, dopo aver partecipato senza successo ad una selezione concorsuale per la promozione ad un livello superiore, deduca di essere stato ingiustamente pretermesso dalla promozione e chieda l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere promosso al livello superiore, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e pertanto il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati;
tale integrazione non è necessaria, invece, quando il lavoratore non chieda l'annullamento del concorso e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a chiedere il risarcimento del danno.
Nel caso che ci occupa, dunque, la mera richiesta di risarcimento dl danno esame da qualsiasi integrazione del contraddittorio, non essendo oggetto di valutazione situazioni soggettive concernenti i diritti di terzi.
Passando al merito della questione, la ricorrente lamenta che: 1)
l'Amministrazione avrebbe violato la normativa vigente per aver riservato a monte una posizione dirigenziale ad un soggetto esterno al ruolo, prima di verificare l'effettiva sussistenza di personale interno in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico de quo, 2) avrebbe preferito ricorrere a personale esterno nonostante la valutazione di idoneità della ricorrente da parte della;
3) avrebbe CP_2 affidato l'incarico ad un soggetto esterno che non risultava essere in possesso dei requisiti di legge e che, comunque, era oggettivamente in possesso di una minore esperienza professionale rispetto alla ricorrente.
Quanto al primo aspetto, si ritiene che l'operato dell'amministrazione resistente non possa essere oggetto di censure.
3 Osserva il resistente che la procedura per cui è causa era CP_1 finalizzata all'individuazione di n. 4 figure dirigenziali cui assegnare gli incarichi di direzione degli Uffici I, II, IV e VI dell' ; Parte_2
che soltanto due erano i dirigenti di ruolo del e cioè Controparte_1 già dirigente dell'Ufficio II e la stessa ricorrente, già dirigente Persona_2 dell'Ufficio I;
che l' risultava diretto da funzionario nominato ai CP_3 Persona_1 sensi dell'art. 19 comma 6;
che l' risultava vacante;
CP_3 Controparte_4
che l'unico ulteriore dirigente di ruolo del in servizio Controparte_1 presso l' , ovvero ricopriva l'incarico di dirigente Parte_2 Testimone_1 dell'Ufficio III, oltre ad essere reggente dell'Ufficio VI, come detto vacante.
Al momento dell'inizio della procedura tra i dirigenti di ruolo del
[...] Per_
, solo due il la ricorrente avrebbero potuto manifestare in quanto Controparte_1 per il non risultava soddisfatta la condizione posta dall'art. 4, comma 5 Tes_1 della “direttiva recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali” n. 5 del 05.01.2021 del (previo svolgimento, al Controparte_1 momento della pubblicazione dell'interpello, dell'incarico in corso per almeno un anno e sei mesi, salvo nulla osta alla presentazione della candidatura dal Direttore generale o dal Capo del dipartimento di riferimento).
Dall'esame degli allegati 15 e 16 della produzione documentale del si evince agevolmente che nell'elenco dei candidati con relative CP_1 Per_ qualifiche, compaiono solo due dirigenti di ruolo, il e ricorrente.
A ciò va aggiunto che preciso onere dell'amministrazione convenuta era quello di assicurare la rotazione degli incarichi dirigenziali.
Sul punto infatti appare particolarmente rilevante la direttiva n. 4 del Con 05.01.2021. Tale direttiva, prodotta come allegato n. 17 da parte del , stabiliva quanto segue:
4 “La rotazione va applicata nei confronti dei dirigenti amministrativi di prima e di seconda fascia, con evidenti effetti su tutta l'organizzazione dell'Amministrazione in termini di sviluppo professionale e miglioramento organizzativo.
Nell'intento di favorire l'arricchimento professionale del personale e il miglioramento complessivo di funzionalità dell'attività amministrativa, deve essere attuata con gradualità una rotazione di tutti gli incarichi dirigenziali, tendenzialmente dopo un periodo di tempo corrispondente al completamento del secondo incarico consecutivo, al di fuori dei casi di revoca dell'incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, salvo la presenza dei vincoli di natura soggettiva o oggettiva, in precedenza individuati, che devono essere adeguatamente motivati nel relativo provvedimento di conferimento dell'incarico. Negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione o, nelle more, in quelli operanti nelle aree di cui al punto 2.2 della presente Direttiva, secondo quanto previsto con provvedimento del capo del Dipartimento per le risorse umane e finanziarie, la rotazione degli incarichi dirigenziali deve avvenire di regola dopo un periodo di tempo corrispondente al completamento del secondo incarico consecutivo. In questi casi la durata degli incarichi deve essere fissata al limite minimo legale. Alla scadenza dell'eventuale secondo incarico, la responsabilità dell'ufficio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente”.
Per_ Sulla base di tale regolamentazione dunque il (che aveva diretto l'Ufficio II per oltre un decennio), e la (già assegnataria di due consecutivi Pt_1 incarichi di direzione dell'Ufficio I), non avrebbero potuto essere ulteriormente riassegnati gli incarichi aventi ad oggetto la direzione degli Uffici di provenienza.
Sulla base di tali condivisibili premesse appare evidente per almeno due uffici non sarebbe stato possibile individuare all'interno dell'Amministrazione personale dirigenziale di ruolo in possesso di idonee competenze e preparazione.
5 L'indizione di una procedura unica rivolta sia agli appartenenti all'amministrazione (interni) che a personale dirigenziale di altre amministrazioni nonché personale estraneo ai ruoli dirigenziali dell'Amministrazione appare dunque priva di vizi e pienamente rispettosa dei canoni di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Infatti tale formula era in grado di garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva stessa, necessaria per un rapida assegnazione degli incarichi attesa la constatata impossibilità di reperire al proprio interno professionalità adeguate allo svolgimento almeno due degli incarichi vacanti.
Risulta inoltre essere stato rispettato l'art 19 comma 6 atteso che unico requisito per poter correttamente estendere agli esterni la partecipazione alla selezione è l'esistenza di una motivazione esplicitata dalla PA procedente.
La correttezza della procedura adottata peraltro si evince anche dall'art. 4 della direttiva n. 5 del 05.01.2021, che prevede espressamente che “l'interpello può essere rivolto contestualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli del , purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, CP_1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. È altresì possibile individuare la professionalità richiesta con le modalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettando il limite percentuale posto dalla normativa vigente. Anche in tale procedura dovrà essere garantita la massima partecipazione tramite la pubblicazione di un apposito interpello”.
Ciò posto, va rilevato che gli incarichi dirigenziali debbono essere conferiti previo confronto tra i vari candidati e che è necessario che venga data adeguata motivazione in ordine al soggetto prescelto.
6 Nel caso che ci occupa, la PA ha adeguatamente indicato i criteri di selezione nel relativo avviso del 18.3.2021 (allegato 8 di parte resistente), laddove esplicitamente si dichiara:
“Le selezioni sono effettuate in conformità al disposto di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e tenendo conto anche dei criteri previsti dalla direttiva ministeriale n. 4/2021 e dalla direttiva ministeriale n. 5/2021”.
Né l'integrazione degli stessi con l'ulteriore criterio delle “competenze specifiche maturate nelle materie degli Uffici da ricoprire” costituisce violazione di legge o vizio della procedura, atteso che detta integrazione è espressamente prevista dall'art. 6, comma 7 della direttiva applicabile alla procedura oggetto di valutazione (doc. 14 della produzione di parte resistente).
Quanto infine alle doglianze in ordine alla comparazione tra la ricorrente ed il oggetto di specifiche censure da parte della , si rileva che Per_1 Pt_1 nel caso di specie si tratta di contestazioni attinenti al merito delle scelte discrezionali effettuate dall'Amministrazione e come tali non sindacabili dal
Giudice Ordinario.
Non si ritiene dunque che la procedura con cui si è giunti all'assegnazione degli incarichi dirigenziali de quibus sia da ritenersi illegittima e pertanto non è configurabile un inadempimento contrattuale della PA resistente, suscettibile di produrre danno risarcibile (nel caso di specie peraltro solo per equivalente, atteso che la causa che ci occupa è stata limitata alla sola richiesta dui risarcimento per equivalente, stante la cessazione degli incarichi nell'aprile del 2024, come dichiarato dal difensore di parte ricorrente all'udienza del 1.3.2024).
Peraltro, come osservato in recente pronuncia della Suprema Corte «il risarcimento del danno da c.d. perdita di “chance” non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione, la cui prova, anche presuntiva, non può essere integrata dall'esistenza di probabilità tutte pari tra i vari
7 concorrenti alla selezione di conseguire il risultato atteso, occorrendo che si dimostri il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 25442 del 23/09/2024 -
Rv. 672470 - 01).
Anche laddove fosse stata rinvenibile una qualsiasi irregolarità o illegittimità della procedura di selezione (e non è questo il caso), non vi sarebbe comunque alcuna prova delle “elevate probabilità” di esito vittorioso e dunque della sussistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, come richiesto dalla Suprema Corte.
Il ricorso, alla luce delle sopra illustrate considerazioni, non può essere accolto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone a carico della ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ascoli Piceno, il 21.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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