Cass. civ., sez. III, sentenza 16/09/1980, n. 5273
CASS
Sentenza 16 settembre 1980

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L'opposizione a precetto, con la quale si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, si inquadra nello schema dell'opposizione all'esecuzione e da luogo ad una causa esente dalla sospensione feriale dei termini processuali. ( Conf 431/78, mass n 389734; ( Conf 4619/76, mass n 383366).*

Nel caso di cumulo di domande, alcune delle quali soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, l'intero processo e assoggettato alla disciplina della sospensione, non essendo ipotizzabile una duplicita di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza ad opera delle stesse parti. ( Conf 467/77, mass n 384018).*

Commentario1

  • 1Cassazione: sentenza n. 7854 del 06/04/2011
    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 aprile 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/09/1980, n. 5273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5273
Data del deposito : 16 settembre 1980

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