Sentenza 16 settembre 1980
Massime • 2
L'opposizione a precetto, con la quale si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, si inquadra nello schema dell'opposizione all'esecuzione e da luogo ad una causa esente dalla sospensione feriale dei termini processuali. ( Conf 431/78, mass n 389734; ( Conf 4619/76, mass n 383366).*
Nel caso di cumulo di domande, alcune delle quali soltanto diano luogo a controversie sottratte alla regola della sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, l'intero processo e assoggettato alla disciplina della sospensione, non essendo ipotizzabile una duplicita di termini di impugnazione del medesimo tipo per una stessa sentenza ad opera delle stesse parti. ( Conf 467/77, mass n 384018).*
Commentario • 1
- 1. Cassazione: sentenza n. 7854 del 06/04/2011Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10 aprile 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/09/1980, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 16 settembre 1980 |
Testo completo
L'opposizione a precetto, con la quale si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, si inquadra nello schema dell'opposizione all'esecuzione e da luogo ad una causa esente dalla sospensione feriale dei termini processuali. ( Conf 431/78, mass n 389734; ( Conf 4619/76, mass n 383366).*