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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13153 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9368/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to BERNARDINI MARIOLINA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to GABRIELLI MAURIZIO, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25/09/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/03/2024 , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data
14/12/1991, con , ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge CP_1 in virtù di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Roma con decreto del 25/06/2018.
Deduceva inoltre che dalla loro unione erano nate le figlie e , l'una maggiorenne Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficiente e l'altra maggiorenne e studentessa non ancora economicamente autosufficiente.
La sig.ra , costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento del CP_1 vincolo coniugale, contestando tuttavia la ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni concordate: “il dr. , nell'ambito della risoluzione della controversia familiare, si obbliga a trasferire alla dr.ssa Pt_1
che si obbliga ad acquistare, per la quota di 500/1000 della proprietà dell'unità immobiliare CP_1
indicata quale “B/1” al Viale Cortina D'Ampezzo n. 47 e precisamente:
1) il Sig. C.F. trasferisce alla Sig.ra C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
che accetta, la quota di proprietà indivisa del 50% di cui è titolare della casa C.F._2
coniugale sita in Roma a Viale Cortina d'Ampezzo n. 47 con locale box auto distinto con il numero interno
12, facenti parte del fabbricato in Roma indicato come "B/1" al Viale Cortina d'Ampezzo n. 47, e precisamente:
a) appartamento sviluppantesi su due livelli (piani quarto e quinto) collegati tra loro mediante scala interna, distinto con il numero interno 10 (dieci), avente accesso al quarto piano dalla porta di fronte a destra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, nonchè al quinto piano dalla porta a destra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale;
l'appartamento è composto al quarto piano da 5 (cinque)
vani ed accessori con annessi terrazza e balcone ed al quinto piano da due vani con accessorio nonchè terrazza a livello;
il tutto nell'insieme confina con il pianerottolo, con l'appartamento interno 11, con distacco verso Via Misurina e con viale di accesso;
b) locale box posto al primo piano sottostrada, distinto con il numero interno 12 (dodici), della superficie di circa 27 (ventisette) metri quadrati, confinante con area di manovra, con il box interno 13 e con il box interno 11;
- detti cespiti sono riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 223, particella 788, con i seguenti ulteriori dati:
- l'appartamento: subalterno 501, Viale Cortina d'Ampezzo n. 47, piano 4-5, interno 10, edificio B1, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, vani 10,5, superficie catastale totale mq. 213, totale escluse aree scoperte mq. 195, rendita catastale euro 2.982,54;
- il locale box: subalterno 31, Viale Cortina d'Ampezzo n. sc, piano S1, interno 12, edificio B1, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 8, consistenza mq. 27, superficie catastale mq. 30, rendita catastale euro
263,55, In argomento i Sigg.ri e , ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27/2/1985 n. CP_1 Parte_1
52, attestano l'assoluta conformità dei citati dati catastali e delle planimetrie all'attuale stato di fatto dei cespiti in oggetto;
- Le unità immobiliari descritte sono state acquistate dai Sigg.ri e in comune CP_1 Parte_1
ed in parti uguali tra loro in data 11/07/2016, con atto per Notaio , Rep n. 14769 , Persona_3
Racc. n. 9224 registrato a Napoli 3 in data 22/07/2016 al n. 7440, serie 1T, trascritto a Roma 1 il
22/07/2016 ai n.ri Reg. Gen. 86774 Reg. part. 59802;
- I Sigg.ri e dichiarano che il predetto cespito immobiliare è stato realizzato in CP_1 Parte_1
forza di concessione edilizia, ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, dichiarano che il fabbricato in Roma alla Via Cortina d'Ampezzo n. 47 e gli immobili oggetto di questo atto che di esso sono parte,
sono stati edificati in virtù della concessione edilizia rilasciata dalla Regione Lazio in data 24/03/1987 ai sensi della Legge Regionale 28/07/1978 n. 35 e successiva concessione in variante n. 443/C rilasciata dal
Comune di Roma in data 09/05/1990.
- In argomento le parti dichiarano che nell'appartamento per ampliamento del soggiorno mediante copertura ed accorpamento di parte del terrazzo, è intervenuta concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Roma, Ufficio Speciale Condono Edilizio, in data 14/11/2001 con il numero Fasc.
00144579, nonchè per la realizzazione di un volume con servizio al quinto piano è intervenuta concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Roma, Dipartimento Programmazione Attuazione
Urbanistica U.O. Condono Edilizio, in data 29/08/2013 numero 359971, ed in argomento gli stessi precisano che il cespite oggetto di questo atto non ha subito ulteriori modificazioni alla sua planivolumetria complessiva ed in conseguenza garantiscono che nessuna delle previsioni sanzionatorie contemplate dalla normativa urbanistica vigente trova applicazione nel caso di specie.
- I Sigg.ri e dichiarano che l'immobile è dotato di attestato di prestazione CP_1 Parte_1
energetica del 03/09/2013 a firma dell'Arch. , di cui all'allegato “A” dell'atto a rogito Controparte_2
11/07/2016, Notaio , Rep n. 14769 , Racc. n. 9224 registrato a Napoli 3 in data Persona_3 22/07/2016 al n. 7440, serie 1T, trascritto a Roma 1 il 22/07/2016 ai n.ri Reg. Gen. 86774 Reg. part. 59802 a tutt'oggi in vigore.
2) Il Sig. , quale intestatario per la quota del 50% di proprietà indivisa degli immobili oggetto Parte_1
di trasferimento, si riferisce e all'uopo richiama le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in
Catasto, e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente alla summenzionata
Attestazione di Conformità rilasciata dall'Arch. in cui si certifica che gli immobili Controparte_2
sopra descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate all'Attestazione.
- Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e manutenzione per gli edifici, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
3) Il Sig. prestando le garanzie di legge, trasferisce la sua quota predetta del 50% di proprietà Parte_1
indivisa dell'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario n. 03576845 acceso in data 11/07/2016 per l'importo di € 600.000,00 con
Banco di Brescia S.p.a. ora Intesa OL S.p.a. , con atto del 11/07/2016 per Notaio Persona_3
rep. 14770 rac. 9225
4) La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali Parte_1
obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 5) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
6) I Sigg.ri e si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la CP_1 Parte_1
trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità
immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
7) Le parti convengono che, in considerazione del fatto che l'atto di trasferimento interviene per definire i rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
8) La parti convengono altresì che la Dr.ssa a fronte del trasferimento, si accolli in via CP_1
esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante ad oggi ad € 280.166,41 – euro duecentottantamilacentosessantasei/41) che le parti hanno attualmente verso il Banco di Brescia Spa (ora
Intesa Sanpaolo spa) per il mutuo n. 03576845 di originari 600.000,00 (seicentomila/00) di cui al contratto stipulato in data 11.07.2016 a rogito del Notaio , rep. 14770, racc. 9225, Persona_3
garantito da ipoteca volontaria, che verrà cancellata a cura e spese della dr.ssa una volta estinto CP_1
completamente il mutuo. A tali effetti la sig.ra riconosce di subentrare al dr. verso la CP_1 Pt_1 [...]
spa mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, Controparte_3
interessi ed accessori a far data dal mese di marzo 2025 e sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. Le parti si obbligano a stipulare il rogito entro e non oltre il 31 marzo 2025 presso Notaio in Roma scelto Persona_4
dalla dr.ssa Le spese del rogito restano a carico della dr.ssa Le parti si danno atto che CP_1 CP_1
la Dott.ssa si impegna a comunicare alla banca il trasferimento di proprietà e l'avvenuto accollo CP_1 del mutuo ai fini della liberazione del Dott. e che contestualmente il provvederà trasferire il Pt_1 Pt_1
prestito n. 03266101 su altro conto corrente;
9) La dr.ssa entro la data di stipula del rogito, si impegna a restituire al dr. i beni mobili CP_1 Pt_1
di sua esclusiva proprietà ancora presenti nella casa di Viale Cortina D'Ampezzo e più precisamente:
- Scrivania appartenuta a;
Persona_5
- Poltrona e dormeuse di;
Parte_2
- Servizio posate d'argento “ ” per 10 persone;
Persona_6
- Sterline d'oro
10) Il dr. continuerà a versare sul conto della dr.ssa a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 CP_1
della figlia , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, la somma mensile di € 1.517,50 oltre Per_2
adeguamenti istat finchè la stessa non raggiungerà l'autosufficienza economica. Le parti si danno atto che l'altra figlia , anch'essa maggiorenne, ha raggiunto da tempo l'autosufficienza economica. Per_1
11) Le spese straordinarie per la figlia sono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno Per_2
secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2014.
12) Ogni altro accordo previsto nelle condizioni di separazione si intende revocato.
13) Le parti dichiarano di accettare e rinunciare reciprocamente agli atti ed al giudizio di esecuzione presso terzi pendente innanzi al Tribunale di Roma ed iscritto al n. RGE 1015/2024 ed al relativo giudizio di opposizione, depositando telematicamente nei rispettivi giudizi le relative dichiarazioni delle parti di accettazione e rinunzia con reciproca rinuncia ad eventuali provvedimenti medio tempore intervenuti nonché compensazione integrale delle spese di lite anche ex art. 68 dei relativi difensori ed impegno a fornire liberatoria verso i terzi pignorati.
14) Le spese legali del giudizio de quo sono compensate e ciascuno terrà a proprio esclusivo carico quelle del proprio legale.
All'udienza del 25/09/2025 dinanzi al Presidente Marta Ienzi, le parti hanno precisato, quanto al punto 8) dell'accordo, “quanto al mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale, che dal mese di marzo 2025 è stato accollato al 50% tra i due coniugi sino alla data odierna di trasferimento dell'immobile, con contestuale accollo in via esclusiva della dott.ssa e CP_1 conseguente conguaglio, tra le stesse parti, di ratei di mutuo rispettivamente pagati fino alla data odierna, per quanto concerne i predetti ratei.”
Inoltre, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito al trasferimento dell'immobile adibito a casa coniugale, come meglio individuato in atti, con atto da redigersi dinanzi al Notaio di fiducia dott. Persona_4
Il Presidente, in relazione a ciò, si è riservato di riferire al Collegio senza termini.
§§§
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 25/06/2018; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, alle condizioni concordate come sopra integralmente riportate, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 14/12/1991; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto 01583, parte
2, serie A03);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25/09/2025.
IL PRESIDENTE rel. dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9368/2024 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to BERNARDINI MARIOLINA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to GABRIELLI MAURIZIO, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25/09/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/03/2024 , nel chiedere che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data
14/12/1991, con , ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge CP_1 in virtù di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Roma con decreto del 25/06/2018.
Deduceva inoltre che dalla loro unione erano nate le figlie e , l'una maggiorenne Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficiente e l'altra maggiorenne e studentessa non ancora economicamente autosufficiente.
La sig.ra , costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di scioglimento del CP_1 vincolo coniugale, contestando tuttavia la ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni concordate: “il dr. , nell'ambito della risoluzione della controversia familiare, si obbliga a trasferire alla dr.ssa Pt_1
che si obbliga ad acquistare, per la quota di 500/1000 della proprietà dell'unità immobiliare CP_1
indicata quale “B/1” al Viale Cortina D'Ampezzo n. 47 e precisamente:
1) il Sig. C.F. trasferisce alla Sig.ra C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
che accetta, la quota di proprietà indivisa del 50% di cui è titolare della casa C.F._2
coniugale sita in Roma a Viale Cortina d'Ampezzo n. 47 con locale box auto distinto con il numero interno
12, facenti parte del fabbricato in Roma indicato come "B/1" al Viale Cortina d'Ampezzo n. 47, e precisamente:
a) appartamento sviluppantesi su due livelli (piani quarto e quinto) collegati tra loro mediante scala interna, distinto con il numero interno 10 (dieci), avente accesso al quarto piano dalla porta di fronte a destra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale, nonchè al quinto piano dalla porta a destra per chi giunge sul pianerottolo salendo le scale;
l'appartamento è composto al quarto piano da 5 (cinque)
vani ed accessori con annessi terrazza e balcone ed al quinto piano da due vani con accessorio nonchè terrazza a livello;
il tutto nell'insieme confina con il pianerottolo, con l'appartamento interno 11, con distacco verso Via Misurina e con viale di accesso;
b) locale box posto al primo piano sottostrada, distinto con il numero interno 12 (dodici), della superficie di circa 27 (ventisette) metri quadrati, confinante con area di manovra, con il box interno 13 e con il box interno 11;
- detti cespiti sono riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 223, particella 788, con i seguenti ulteriori dati:
- l'appartamento: subalterno 501, Viale Cortina d'Ampezzo n. 47, piano 4-5, interno 10, edificio B1, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, vani 10,5, superficie catastale totale mq. 213, totale escluse aree scoperte mq. 195, rendita catastale euro 2.982,54;
- il locale box: subalterno 31, Viale Cortina d'Ampezzo n. sc, piano S1, interno 12, edificio B1, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 8, consistenza mq. 27, superficie catastale mq. 30, rendita catastale euro
263,55, In argomento i Sigg.ri e , ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27/2/1985 n. CP_1 Parte_1
52, attestano l'assoluta conformità dei citati dati catastali e delle planimetrie all'attuale stato di fatto dei cespiti in oggetto;
- Le unità immobiliari descritte sono state acquistate dai Sigg.ri e in comune CP_1 Parte_1
ed in parti uguali tra loro in data 11/07/2016, con atto per Notaio , Rep n. 14769 , Persona_3
Racc. n. 9224 registrato a Napoli 3 in data 22/07/2016 al n. 7440, serie 1T, trascritto a Roma 1 il
22/07/2016 ai n.ri Reg. Gen. 86774 Reg. part. 59802;
- I Sigg.ri e dichiarano che il predetto cespito immobiliare è stato realizzato in CP_1 Parte_1
forza di concessione edilizia, ed ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, dichiarano che il fabbricato in Roma alla Via Cortina d'Ampezzo n. 47 e gli immobili oggetto di questo atto che di esso sono parte,
sono stati edificati in virtù della concessione edilizia rilasciata dalla Regione Lazio in data 24/03/1987 ai sensi della Legge Regionale 28/07/1978 n. 35 e successiva concessione in variante n. 443/C rilasciata dal
Comune di Roma in data 09/05/1990.
- In argomento le parti dichiarano che nell'appartamento per ampliamento del soggiorno mediante copertura ed accorpamento di parte del terrazzo, è intervenuta concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Roma, Ufficio Speciale Condono Edilizio, in data 14/11/2001 con il numero Fasc.
00144579, nonchè per la realizzazione di un volume con servizio al quinto piano è intervenuta concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Roma, Dipartimento Programmazione Attuazione
Urbanistica U.O. Condono Edilizio, in data 29/08/2013 numero 359971, ed in argomento gli stessi precisano che il cespite oggetto di questo atto non ha subito ulteriori modificazioni alla sua planivolumetria complessiva ed in conseguenza garantiscono che nessuna delle previsioni sanzionatorie contemplate dalla normativa urbanistica vigente trova applicazione nel caso di specie.
- I Sigg.ri e dichiarano che l'immobile è dotato di attestato di prestazione CP_1 Parte_1
energetica del 03/09/2013 a firma dell'Arch. , di cui all'allegato “A” dell'atto a rogito Controparte_2
11/07/2016, Notaio , Rep n. 14769 , Racc. n. 9224 registrato a Napoli 3 in data Persona_3 22/07/2016 al n. 7440, serie 1T, trascritto a Roma 1 il 22/07/2016 ai n.ri Reg. Gen. 86774 Reg. part. 59802 a tutt'oggi in vigore.
2) Il Sig. , quale intestatario per la quota del 50% di proprietà indivisa degli immobili oggetto Parte_1
di trasferimento, si riferisce e all'uopo richiama le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in
Catasto, e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente alla summenzionata
Attestazione di Conformità rilasciata dall'Arch. in cui si certifica che gli immobili Controparte_2
sopra descritti sono conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate all'Attestazione.
- Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e manutenzione per gli edifici, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
3) Il Sig. prestando le garanzie di legge, trasferisce la sua quota predetta del 50% di proprietà Parte_1
indivisa dell'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario n. 03576845 acceso in data 11/07/2016 per l'importo di € 600.000,00 con
Banco di Brescia S.p.a. ora Intesa OL S.p.a. , con atto del 11/07/2016 per Notaio Persona_3
rep. 14770 rac. 9225
4) La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali Parte_1
obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 5) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
6) I Sigg.ri e si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la CP_1 Parte_1
trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità
immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
7) Le parti convengono che, in considerazione del fatto che l'atto di trasferimento interviene per definire i rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
8) La parti convengono altresì che la Dr.ssa a fronte del trasferimento, si accolli in via CP_1
esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ammontante ad oggi ad € 280.166,41 – euro duecentottantamilacentosessantasei/41) che le parti hanno attualmente verso il Banco di Brescia Spa (ora
Intesa Sanpaolo spa) per il mutuo n. 03576845 di originari 600.000,00 (seicentomila/00) di cui al contratto stipulato in data 11.07.2016 a rogito del Notaio , rep. 14770, racc. 9225, Persona_3
garantito da ipoteca volontaria, che verrà cancellata a cura e spese della dr.ssa una volta estinto CP_1
completamente il mutuo. A tali effetti la sig.ra riconosce di subentrare al dr. verso la CP_1 Pt_1 [...]
spa mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, Controparte_3
interessi ed accessori a far data dal mese di marzo 2025 e sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. Le parti si obbligano a stipulare il rogito entro e non oltre il 31 marzo 2025 presso Notaio in Roma scelto Persona_4
dalla dr.ssa Le spese del rogito restano a carico della dr.ssa Le parti si danno atto che CP_1 CP_1
la Dott.ssa si impegna a comunicare alla banca il trasferimento di proprietà e l'avvenuto accollo CP_1 del mutuo ai fini della liberazione del Dott. e che contestualmente il provvederà trasferire il Pt_1 Pt_1
prestito n. 03266101 su altro conto corrente;
9) La dr.ssa entro la data di stipula del rogito, si impegna a restituire al dr. i beni mobili CP_1 Pt_1
di sua esclusiva proprietà ancora presenti nella casa di Viale Cortina D'Ampezzo e più precisamente:
- Scrivania appartenuta a;
Persona_5
- Poltrona e dormeuse di;
Parte_2
- Servizio posate d'argento “ ” per 10 persone;
Persona_6
- Sterline d'oro
10) Il dr. continuerà a versare sul conto della dr.ssa a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 CP_1
della figlia , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, la somma mensile di € 1.517,50 oltre Per_2
adeguamenti istat finchè la stessa non raggiungerà l'autosufficienza economica. Le parti si danno atto che l'altra figlia , anch'essa maggiorenne, ha raggiunto da tempo l'autosufficienza economica. Per_1
11) Le spese straordinarie per la figlia sono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno Per_2
secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Roma in data 17 dicembre 2014.
12) Ogni altro accordo previsto nelle condizioni di separazione si intende revocato.
13) Le parti dichiarano di accettare e rinunciare reciprocamente agli atti ed al giudizio di esecuzione presso terzi pendente innanzi al Tribunale di Roma ed iscritto al n. RGE 1015/2024 ed al relativo giudizio di opposizione, depositando telematicamente nei rispettivi giudizi le relative dichiarazioni delle parti di accettazione e rinunzia con reciproca rinuncia ad eventuali provvedimenti medio tempore intervenuti nonché compensazione integrale delle spese di lite anche ex art. 68 dei relativi difensori ed impegno a fornire liberatoria verso i terzi pignorati.
14) Le spese legali del giudizio de quo sono compensate e ciascuno terrà a proprio esclusivo carico quelle del proprio legale.
All'udienza del 25/09/2025 dinanzi al Presidente Marta Ienzi, le parti hanno precisato, quanto al punto 8) dell'accordo, “quanto al mutuo gravante sull'immobile adibito a casa coniugale, che dal mese di marzo 2025 è stato accollato al 50% tra i due coniugi sino alla data odierna di trasferimento dell'immobile, con contestuale accollo in via esclusiva della dott.ssa e CP_1 conseguente conguaglio, tra le stesse parti, di ratei di mutuo rispettivamente pagati fino alla data odierna, per quanto concerne i predetti ratei.”
Inoltre, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito al trasferimento dell'immobile adibito a casa coniugale, come meglio individuato in atti, con atto da redigersi dinanzi al Notaio di fiducia dott. Persona_4
Il Presidente, in relazione a ciò, si è riservato di riferire al Collegio senza termini.
§§§
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 25/06/2018; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, alle condizioni concordate come sopra integralmente riportate, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Roma, in data 14/12/1991; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991, atto 01583, parte
2, serie A03);
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25/09/2025.
IL PRESIDENTE rel. dott.ssa Marta Ienzi