Articolo 6 della Legge 4 novembre 1950, n. 985
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 gennaio 1951
Art. 6.
La domanda di concessione del sussidio, da redigersi in carta libera, e da indirizzarsi al prefetto, presidente della Commissione di cui all'art. 2, deve contenere:
nome, cognome, paternita' e domicilio del richiedente nonche' le seguenti indicazioni:
a) Comune e localita' dove e' ubicata l'azienda;
b) superficie agraria ripartita nella specie di coltura;
c) nominativo del compartecipante e composizione della famiglia;
d) descrizione e valutazione dei danni subiti, descrizione e valutazione delle spese occorrenti per la ricostruzione. Ove trattasi delle opera previste nella lettera a) dell'art. 3 alla domanda dovra' allegarsi un progetto delle opere medesime.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1951