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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1931-1/2024
Tribunale di LAGONEGRO Settore per le controversie di lavoro e previdenza ORDINANZA resa all'esito della udienza del 25.03.2025
Considerato che giusta decreto n. 2/2025 del 10.01.2025 e successive proroghe la scrivente sostituisce la dott.ssa CRISCI, impedita;
visti gli atti del procedimento n. R.G. 1931-1/2024 tra , C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sal in C.F._1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t..; Letto l'art. 127 ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) introdotto dall'art. 3, comma 10, d. lgs. n. 149/2022, che dispone che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
letto altresì l'art. 35, comma 2, del decreto su citato che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della regolarità della notifica effettuata all presso la sede legale CP_1 e le sedi provinciali in data 02.03.2025, chiedendo disporsi l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
rilevato che la parte resistente, allo stato, non risulta costituita;
rilevato che parte ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 400 2024 00046575 03 000, formato il 24/10/2024, per il pagamento del complessivo importo di € 4.776,67 a titolo di contributi IVS gestione commercianti, sanzioni e interessi di mora;
rilevato che le doglianze dell'instante concernono l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per la richiesta di pagamento, ritenendo egli di aver provveduto all'integrale soddisfazione del credito preteso;
considerato che
a norma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 (le cui disposizioni si applicano anche all'avviso di addebito in forza del richiamo operato dall'art. 30, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010) la sospensione della cartella esattoriale può essere disposta qualora ricorrano “gravi motivi”; osservato che seppure i “gravi motivi” ammettono un criterio di valutazione che è stato definito “dei vasi comunicanti” - sicché la compresenza dell'elemento del fumus boni iuris e del periculum in mora, indispensabile, può determinare che al crescere dell'uno l'altro possa sensibilmente ridursi senza mai sparire del tutto – è pur tuttavia indispensabile che il pericolo sussista;
rilevato che l' su cui incombe l'onere della prova, non si è costituito nella fase cautelare;
CP_1 rilevato che la domanda avanzata appare fondata, avendo parte ricorrente prodotto prova del pagamento dei crediti sottesi all'avviso di addebito impugnato (cfr. allegati 4, 5, 6 e 7 al ricorso introduttivo); ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di legge per sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato;
PQM
Dichiara la contumacia dell nel sub procedimento cautelare. CP_1 Sospende l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Nulla per le spese di questa fase essendo la determinazione finale sul punto rimessa alla decisione di merito. Si comunichi. Si rimetta telematicamente il fascicolo principale alla dott.ssa CRISCI. Lagonegro, 03.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
Tribunale di LAGONEGRO Settore per le controversie di lavoro e previdenza ORDINANZA resa all'esito della udienza del 25.03.2025
Considerato che giusta decreto n. 2/2025 del 10.01.2025 e successive proroghe la scrivente sostituisce la dott.ssa CRISCI, impedita;
visti gli atti del procedimento n. R.G. 1931-1/2024 tra , C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sal in C.F._1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t..; Letto l'art. 127 ter c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) introdotto dall'art. 3, comma 10, d. lgs. n. 149/2022, che dispone che l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
letto altresì l'art. 35, comma 2, del decreto su citato che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della regolarità della notifica effettuata all presso la sede legale CP_1 e le sedi provinciali in data 02.03.2025, chiedendo disporsi l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
rilevato che la parte resistente, allo stato, non risulta costituita;
rilevato che parte ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. 400 2024 00046575 03 000, formato il 24/10/2024, per il pagamento del complessivo importo di € 4.776,67 a titolo di contributi IVS gestione commercianti, sanzioni e interessi di mora;
rilevato che le doglianze dell'instante concernono l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per la richiesta di pagamento, ritenendo egli di aver provveduto all'integrale soddisfazione del credito preteso;
considerato che
a norma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 (le cui disposizioni si applicano anche all'avviso di addebito in forza del richiamo operato dall'art. 30, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010) la sospensione della cartella esattoriale può essere disposta qualora ricorrano “gravi motivi”; osservato che seppure i “gravi motivi” ammettono un criterio di valutazione che è stato definito “dei vasi comunicanti” - sicché la compresenza dell'elemento del fumus boni iuris e del periculum in mora, indispensabile, può determinare che al crescere dell'uno l'altro possa sensibilmente ridursi senza mai sparire del tutto – è pur tuttavia indispensabile che il pericolo sussista;
rilevato che l' su cui incombe l'onere della prova, non si è costituito nella fase cautelare;
CP_1 rilevato che la domanda avanzata appare fondata, avendo parte ricorrente prodotto prova del pagamento dei crediti sottesi all'avviso di addebito impugnato (cfr. allegati 4, 5, 6 e 7 al ricorso introduttivo); ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di legge per sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato;
PQM
Dichiara la contumacia dell nel sub procedimento cautelare. CP_1 Sospende l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Nulla per le spese di questa fase essendo la determinazione finale sul punto rimessa alla decisione di merito. Si comunichi. Si rimetta telematicamente il fascicolo principale alla dott.ssa CRISCI. Lagonegro, 03.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP