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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 3883/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 13/08/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Vincenzo
Arcidiacono (C.F. ) e dall'avv. Antonella Gasparotto (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Treviso;
C.F._3
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'avv.
Simona Carolo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da note congiunte depositate nel fascicolo telematico in data 13/01/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3883/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che per circa 25 anni, dal 1995 Parte_1
al 2019, era stato legato sentimentalmente alla RA che dalla loro unione Controparte_1
nasceva il 30/11/2016 il figlio;
che cessata la convivenza della coppia, con decreto del 7 Per_1 maggio 2019 emesso all'esito del procedimento R.G. n. 1094/2016 V.G., il Tribunale di Treviso disciplinava la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale tra le parti e il figlio minore;
che risultavano mutate le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio . Per_1
Esposte quindi le rispettive situazioni personali e patrimoniali delle parti, concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione depositata il 24/10/2024 contestava la ricostruzione Controparte_1
dei fatti così come riportata dal ricorrente ed esponeva le proprie ragioni.
Concludeva chiedendo di rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto con integrale rifusione delle spese di lite e, in via riconvenzionale, di porre a carico del padre un contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio dell'importo di euro 500,00.
All'udienza di comparizione delle parti del 26/11/2024 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona. Il Giudice esperiva tentativo di conciliazione e i procuratori, dato atto che non vi era richiesta di provvedimenti urgenti e indifferibili, chiedevano termine per esaminare la proposta formulata.
Pertanto, rinviata la causa, alla successiva udienza del 14/01/2025 le parti chiedevano concordemente l'approvazione dell'accordo già raggiunto di cui alle note depositate telematicamente in data 13/01/2025.
Il Giudice si riservava quindi di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse del figlio , peraltro divenuto nel frattempo maggiorenne, e Per_1
non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, a modifica del decreto del 7 maggio 2019 emesso dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G. n.
1094/2016 V.G., provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1) Revoca integrale del decreto 7/5/2019 emesso da codesto Tribunale nel procedimento n.
1094/2016 RG VG.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3883/2024 2) Preso atto che il figlio della coppia, , nato a [...] il [...], è divenuto Parte_2 maggiorenne e che il medesimo frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, revoca l'assegnazione della casa famigliare dell'immobile sito a Carbonera (TV) in via Corridoni n.
29, di proprietà esclusiva per l'intero di , disposta con provvedimento 7/5/2019 di Parte_1
codesto Tribunale in favore della RA la quale a tale assegnazione Controparte_1
espressamente rinuncia, con effetto a far data dal 1/1/2026. La RA Controparte_1 provvederà quindi a liberare l'immobile di proprietà del signor , sito a Carbonera Parte_1
(TV) in via Corridoni n. 29, entro la data del 31/12/2025, asportando tutti i propri effetti personali.
3) Il signor provvederà a corrispondere alla RA a titolo di Parte_1 Controparte_1 contribuzione al mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 250,00- Per_1
(duecentocinquanta/00), assegno che viene in tale misura concordemente ridotto dalle parti, entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e fino al mese di dicembre 2025.
L'importo di detto contributo resterà immutato fino alla conclusione dell'annualità in corso (2025), così prescindendo dal percorso lavorativo che dopo il conseguimento della licenza media superiore il figlio dovesse intraprendere dal mese di agosto 2025 in poi. Per_1
4) I genitori provvederanno a regolare entro il 31/12/2025 le sorti dell'assegno di contribuzione al mantenimento del figlio , ora a carico del padre, a far data dal 1/1/2026 e quindi a Per_1 rideterminare il contenuto dell'eventuale obbligo contributivo in capo al padre a decorrere dal
1/1/2026, sulla scorta di quanto sarà deciso da in ordine alla prosecuzione o meno del Per_1
percorso di studi, alla sua residenza/dimora, ad altro, ferma la revoca della assegnazione della casa familiare con conseguente obbligo della RA di liberare l'immobile di Controparte_1
proprietà di entro il 31/12/2025. Parte_1
5) Le spese straordinarie relative al figlio , individuate e regolamentate dal protocollo in Per_1 materia di famiglia in uso presso l'intestato Tribunale, faranno carico ad entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno sino a quando non raggiungerà la indipendenza economica. Per_1
6) L'assegno Unico Inps viene attribuito per l'intero alla RA . Controparte_1
7) Preso atto che le parti dichiarano di rinunciare, come rinunciano, ad ogni diversa domanda proposta in giudizio e ad accettare le reciproche rinunce a spese compensate, il presente giudizio viene definito con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3883/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 3883/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositato il 13/08/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Vincenzo
Arcidiacono (C.F. ) e dall'avv. Antonella Gasparotto (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Treviso;
C.F._3
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'avv.
Simona Carolo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da note congiunte depositate nel fascicolo telematico in data 13/01/2025.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3883/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che per circa 25 anni, dal 1995 Parte_1
al 2019, era stato legato sentimentalmente alla RA che dalla loro unione Controparte_1
nasceva il 30/11/2016 il figlio;
che cessata la convivenza della coppia, con decreto del 7 Per_1 maggio 2019 emesso all'esito del procedimento R.G. n. 1094/2016 V.G., il Tribunale di Treviso disciplinava la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale tra le parti e il figlio minore;
che risultavano mutate le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio . Per_1
Esposte quindi le rispettive situazioni personali e patrimoniali delle parti, concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione depositata il 24/10/2024 contestava la ricostruzione Controparte_1
dei fatti così come riportata dal ricorrente ed esponeva le proprie ragioni.
Concludeva chiedendo di rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto con integrale rifusione delle spese di lite e, in via riconvenzionale, di porre a carico del padre un contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio dell'importo di euro 500,00.
All'udienza di comparizione delle parti del 26/11/2024 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona. Il Giudice esperiva tentativo di conciliazione e i procuratori, dato atto che non vi era richiesta di provvedimenti urgenti e indifferibili, chiedevano termine per esaminare la proposta formulata.
Pertanto, rinviata la causa, alla successiva udienza del 14/01/2025 le parti chiedevano concordemente l'approvazione dell'accordo già raggiunto di cui alle note depositate telematicamente in data 13/01/2025.
Il Giudice si riservava quindi di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Infatti, le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse del figlio , peraltro divenuto nel frattempo maggiorenne, e Per_1
non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, a modifica del decreto del 7 maggio 2019 emesso dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento R.G. n.
1094/2016 V.G., provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1) Revoca integrale del decreto 7/5/2019 emesso da codesto Tribunale nel procedimento n.
1094/2016 RG VG.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3883/2024 2) Preso atto che il figlio della coppia, , nato a [...] il [...], è divenuto Parte_2 maggiorenne e che il medesimo frequenta l'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, revoca l'assegnazione della casa famigliare dell'immobile sito a Carbonera (TV) in via Corridoni n.
29, di proprietà esclusiva per l'intero di , disposta con provvedimento 7/5/2019 di Parte_1
codesto Tribunale in favore della RA la quale a tale assegnazione Controparte_1
espressamente rinuncia, con effetto a far data dal 1/1/2026. La RA Controparte_1 provvederà quindi a liberare l'immobile di proprietà del signor , sito a Carbonera Parte_1
(TV) in via Corridoni n. 29, entro la data del 31/12/2025, asportando tutti i propri effetti personali.
3) Il signor provvederà a corrispondere alla RA a titolo di Parte_1 Controparte_1 contribuzione al mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 250,00- Per_1
(duecentocinquanta/00), assegno che viene in tale misura concordemente ridotto dalle parti, entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e fino al mese di dicembre 2025.
L'importo di detto contributo resterà immutato fino alla conclusione dell'annualità in corso (2025), così prescindendo dal percorso lavorativo che dopo il conseguimento della licenza media superiore il figlio dovesse intraprendere dal mese di agosto 2025 in poi. Per_1
4) I genitori provvederanno a regolare entro il 31/12/2025 le sorti dell'assegno di contribuzione al mantenimento del figlio , ora a carico del padre, a far data dal 1/1/2026 e quindi a Per_1 rideterminare il contenuto dell'eventuale obbligo contributivo in capo al padre a decorrere dal
1/1/2026, sulla scorta di quanto sarà deciso da in ordine alla prosecuzione o meno del Per_1
percorso di studi, alla sua residenza/dimora, ad altro, ferma la revoca della assegnazione della casa familiare con conseguente obbligo della RA di liberare l'immobile di Controparte_1
proprietà di entro il 31/12/2025. Parte_1
5) Le spese straordinarie relative al figlio , individuate e regolamentate dal protocollo in Per_1 materia di famiglia in uso presso l'intestato Tribunale, faranno carico ad entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno sino a quando non raggiungerà la indipendenza economica. Per_1
6) L'assegno Unico Inps viene attribuito per l'intero alla RA . Controparte_1
7) Preso atto che le parti dichiarano di rinunciare, come rinunciano, ad ogni diversa domanda proposta in giudizio e ad accettare le reciproche rinunce a spese compensate, il presente giudizio viene definito con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3883/2024