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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1657/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Azzurra Fodra, ha pronunciato la se- guente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1657/2024 promossa da: c.f. , con l'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro c.f. , e Controparte_1 C.F._2 [...]
REA CP_2 C.F._3 con l'avv. ANDREA PANCACCINI CONVENUTO/I
₪₪₪ In data 24.4.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come da rispettivi fogli di pc depositati in atti in data 20.2.2025
CONCLUSIONI:
- Per parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Livorno, contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare che, in forza della corretta interpretazione della scheda testamentaria del 17/09/20 o in virtù di successione legittima in caso di sua accertata invalidità/nullità, il sig. ha inteso designare erede e/o beneficiaria per la quota di 1/2 la Sig.ra Parte_2
dichiararsi quindi erede testamentaria e/o beneficiaria per la quota di ½) Parte_1 uota di 1/2 in favore delle sig.re e (da dichiararsi CP_1 Controparte_2 quindi eredi e/ beneficiarie per la quota di ¼ c , alla proprietà dell'immobile di Livorno Via del Partigiano 16 sia in ordine alla titolarità e/o quale benefi- ciaria delle Polizze assicurative e sulla Vita, dei fondi, conti correnti ed investimenti bancari e
1 assicurativi presso Banca NI spa, Banca LE del Lavoro spa e UT AN spa;
2- Accertare e dichiarare, quindi: A- il riconoscimento della proprietà in favore:
- della sig.ra erede testamentaria per la quota di ½ ; Parte_1
- delle sig.re eredi per la quota di ¼ cadauna;
CP_2 Controparte_1 dell'unità i re ia del Partigiano 16 piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat A/2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita 759,19; B- il riconoscimento della titolarità in favore:
- della sig.ra erede testamentaria e/o beneficiaria per la quota di ½; Parte_1
- delle sig.re e eredi e/o beneficiarie per la quota di ¼ cadauna;
CP_2 Controparte_1 delle Polizz at i fondi, conti correnti ed investimenti bancari e assicu- rativi presso Banca NI spa, Banca LE del Lavoro spa e UT AN spa e per l'effetto condannare le sig.re e alla restituzione in favore di CP_1 Controparte_2 [...] della somma di euro 68.056,43 cadauna, o quella diversa somma che risulterà accerta- Pt_1 so di causa a seguito di espletanda istruttoria e/o ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3- ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Livorno, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
4- Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso spese. In via istruttoria si conclude per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 cpc e 171 ter n. 3 cpc (quanto alla prova contraria) opponendosi a quelle avversa- rie per i motivi indicati nella III memoria ex art 171 ter cpc”.
- Per parte convenuta:
“
1 - accertare e dichiarare l' inammissibilità della domanda della sig.ra quel- Parte_1 la secondo cui l' eredità del sig. sia relativamente all' immobile sito in Livorno, Parte_2 via del Partigiano n. 16, sia ri dei conti correnti od investiti in titoli dal de cuius, si è devoluta, in forza della scheda testamentaria del 17 Settembre 2020, per la quota di ½ in favore della stessa sig.ra e per la restante metà, per ¼ ciascuna, in favore Parte_1 delle sig.re e avendo l' attrice accettato di suddividere, ed effettiva- CP_2 Controparte_1 mente sudd e tre parti uguali tra la stessa e le qui concludenti, accet- tando quindi tacitamente con tali modalità l' eredità relitta del sig. Parte_2
2 - accertare e dichiarare, in subordine, l' infondatezza, in fatto e omanda del- la sig.ra quella secondo cui l' eredità del sig. sia relativamen- Parte_1 Parte_2 te all' i vorno, via del Partigiano n. 16, sia ari dei conti cor- renti od investiti in titoli dal de cuius, si è devoluta, in forza della scheda testamentaria del 17 Settembre 2020, per la quota di ½ in favore della stessa sig.ra e per la re- Parte_1 stante metà, per ¼ ciascuna, in favore delle sig.re e in quanto dalla CP_2 Controparte_1
2 corretta lettura ed interpretazione delle disposizioni testamentarie, risulta che la volontà del sig. era quella di suddividere i detti beni tra la sorella sig.ra e le Parte_2 Parte_1
e in misura di un ter es- Controparte_2 Controparte_1 se;
3 - respingere, conseguentemente, la domanda dell'attrice volta ad accertare e dichiarare il ricono- scimento della proprietà, in favore della sig.ra per la quota di ½, e per la re- Parte_1 stante quota di ½ in favore delle sig.re in misura di ¼ per ciascu- CP_2 Controparte_1 na, dell'unità immobiliare sita in Livorno, Via del Partigiano n. 16 piano primo, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat. A/2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita 759,19, e volta ad accertare e dichiarare, altresì, il riconoscimento della proprietà, nella stessa misura di ½ in favore della sig.ra Parte_3
e per la restante metà, per ¼ ciascuna, in favore delle sigg.re e Controparte_2 [...]
dei denari investiti in titoli o presenti sui conti corre m CP_1
netto di €. 358.074,75 (di cui €. 51.161,33 depositati sul conto corrente n. 2864752 di NI Banca S.p.A., €. 47.702,82 di cui al fondo comune di investimento MU LObal di NI Banca, €. 54.119,30 di cui al conto corrente n. 3866 di filiale Livorno, €. 369,09 di cui alla carta prepagata n. 82151757 ed €. 222.5 di cui al deposito titoli n. 0000800811/0 di rre delle spese bancarie e delle va- riazioni dei titoli dalla data del decesso del de alla materiale ripartizione in tre quote di pari entità tra le eredi), o di quello diverso che risulterà dall' istruttoria della causa;
4 - accertare e dichiarare, altresì, che nessun denaro del sig. era presente, alla Parte_2 data della sua morte, presso la UT AN S.p.A.;
5 - respingere, altresì, la domanda dell'attrice volta a dichiarare il riconoscimento della proprie- tà, in suo favore quale erede per la quota di ½, e delle sig.re e quali CP_2 Controparte_1 eredi per la quota di ¼ ciascuna, dei denari investiti dal de c le critte presso la Banca LE del Lavoro e presso NI Banca S.p.A., ed ammontanti alla data del decesso del de cuius ad €. 458.802,17, o a quello diverso che risulterà dall' istruttoria della causa, sia in quanto i detti denari non sono qualificabili come beni ereditari, sia avendo la sig.ra accettato di suddividere, ed effettivamente già suddiviso, i detti denari in Parte_1 tre pa essa e le qui concludenti, sia in quanto, in ogni caso, dalla lettura delle disposizioni del testamento del 17 Settembre 2020, risulta che la volontà del de cuius era quella di suddividere in tre parti uguali tra la sorella e le nipoti i denari delle polizze Vita;
6 - respingere, conseguentemente, la domanda di condanna delle sigg.re e Controparte_1
a restituire alla sig.ra la somma di - Controparte_2 Parte_1 lla diversa che risulte so di causa a seguito di espletanda istruttoria e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del do- vuto al saldo, quale eccedenza dei denari delle polizze vita, investiti in titoli o depositati dal de cuius sui suoi conti correnti;
3
7 - accertare e dichiarare, altresì, per le ragioni esposte nella premessa della presente comparsa di costituzione risposta, l'inammissibilità, e/o comunque la nullità della contestuale domanda del- la signora di accertare l'invalidità/nullità della scheda testamentaria;
Parte_1
In riconvenzionale 8 - accertare e dichiarare che la volontà del de cuius sig. espressa nel testamento Parte_2 recante la data del 17 Settembre 2020, in base alla co nterpretazione delle sue disposizioni, era quella di suddividere il bene immobile sito in Livorno, via del Partigiano n. 16 piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat A/2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita €. 759,19, nonché i de- nari presenti su conti correnti e investiti in titoli del de cuius, e più precisamente il complessivo importo netto di €. 358.074,25 (di cui €. 51.161,33 depositato sul conto corrente n. 2864752 di NI Banca S.p.A., €. 47.702,82 di cui al fondo comune di investimento MU LObal di NI Banca, €. 54.119,30 di cui al conto corrente n. 3866 di filiale Livorno, €. 369,09 di cui alla carta prepagata n. 82151757 ed €. 222.5 di cui al deposito titoli n. 0000800811/0 di di Livorno, da dedurre delle spese bancarie e delle variazioni dei titoli dalla data del decesso del de cuius alla materiale ripartizio- ne in tre quote di pari entità tra le eredi) o quello diverso che risulterà dall' istruttoria della cau- sa, in tre parti uguali tra la sig.ra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 Controparte_2
Controparte_1
9 - accertare e dichiarare, conseguentemente, che la sig.ra la sig.ra Parte_1 [...]
e la sig.ra vuoi in base all ed interpr CP_2 Controparte_1 izioni del te ttembre 2020, vuoi, comunque, a seguito della accet- tazione tacita dell'eredità attestata dalla già effettuata suddivisione dei denari investiti dal de cuius in titoli o depositati sui suoi conti correnti, ovvero del complessivo importo di €. 358.074,75 (di cui €. 51.161,33 depositato sul conto corrente n. 2864752 di CP_4
€. 47.702,82 di cui al fondo comune di investimento MU LO
[...]
54.119,30 di cui al conto corrente n. 3866 di filiale Livorno, €. 369,09 di cui alla carta prepagata n. 82151757 ed €. 222.527,00 di cui al deposito titoli n. 0000800811/0 di le di Livorno, sotto deduzione delle spese bancarie e delle varia- zioni dei titoli dalla el decesso del de cuius alla materiale ripartizione in tre quote di pari entità tra le eredi), sono divenute legittime proprietarie per successione testamentaria, dell'importo di €. 119.358,25 ciascuna, ovvero di 1/3 dell'intero, nonché di 1/3 ciascuna pro indiviso, della piena proprietà del bene immobile sito in Livorno, via del Partigiano n. 16 piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat A/2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita 759,19; 10 - accertare e dichiarare, altresì, che la volontà del de cuius sig. espressa nel Parte_2 testamento recante la data del 17 Settembre 2020, in base alla interpreta- zione delle sue disposizioni, era quella di suddividere i denari investiti nelle polizze Vita, e più precisamente l'importo di €. 103.007,21 di cui alla polizza Vita n.
3.643.703 sottoscritta con Creditras Vita, l'importo di €. 203.226,90 di cui alla polizza Vita n. 31000788491
4 sottoscritta con e l'importo di €. 152.568,06 di cui alla polizza Vita BNL n. 31000784578, totale di €. 458.802,17, in tre parti uguali tra le signore Parte_4
e
[...] Controparte_2 Controparte_1
11 - accertare e dichiarare, conseguentemente, che in base alla corretta lettura ed interpretazione delle disposizioni del testamento del 17 Settembre 2020, o comunque in base alla già avvenuta suddivisione del denari investiti nelle polizze Vita, la sig.ra la sig.ra Parte_1 [...]
e la sig.ra sono divenute legit ell'impor CP_2 Controparte_1
152.934,06 ciascuna;
12 - con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Livorno di procedere alla trascri- zione dell'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. In via istruttoria Si insiste, occorrendo, per l'ammissione delle prove testimoniali capitolate in memoria ex art. 171 ter n. 2 e per l'opposizione a quelle di controparte. Con vittoria di spese e competenze di lite e dei procedimenti di mediazione, instaurati ed instau- randi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Livorno e al fine di Controparte_1 Controparte_2 sentire accertare e dichiarare ch , ceduto in Parte_2
Livorno il 19.12.2021, in forza di testamento ologra .2020 e pub- blicato in data 31.1.2022 ai rogiti del notaio , aveva designato, quali Per_1 eredi, la medesima attrice per la quota di ½ e le odierne convenute, figlie della so- rella premorta per la restante quota di ½, e quindi per la quota Parte_5 di ¼ ciascuna, e alla proprietà dell'immobile di Livorno Via del Partigiano 16, sia in ordine alla titolarità delle Polizze assicurative e sulla Vita, dei fondi, conti correnti ed investimenti bancari e assicurativi presso Banca NI spa, Banca LE del Lavoro spa e UT AN spa per un totale (al netto della Polizza di complessivi € 816.979,53 CP_5
A sostegno omanda, l'odierna attrice deduceva che la scheda olografa del fratello datata 17.9.2020 (del seguente tenore letterale: “A mia morte avvenuta voglio che la mia casa in via del Partigiano 16 I° a Livorno, vada divisa in parti uguali fra mia so- rella e le mie nipoti e figli della mia defunta sorella Parte_1 CP_2 Controparte_1 onti bancari d u isi tra mia sorella e Parte_5 Pt_1 le due nipoti e Stessa cosa per le polizze vita e assicurative stipulate CP_2 Controparte_1 con le Banch d Doick AN. Alla mia compagna Parte_6 nata a [...] il [...], voglio lasciare tutto il denaro depositato in tit conto corrente presso la Posta Centrale di Via Caioli a Livorno”), il cui contenuto sostan- zialmente replicava le volontà espresse dal nel precedente olografo del Pt_1
5 2014, sarebbe da interpretarsi nel senso che segue: in primo luogo, il de cuius avrebbe voluto disporre un legato in favore della propria compagna Persona_2 chi, la quale, in assenza di testamento, non avrebbe ricevuto alcunch luogo, il avrebbe inteso “creare” due blocchi distinti, nominando eredi Pt_1 sia per l'i di Via del Partigiano sia per i conti correnti, i titoli e le polizze vita, assicurative e bancarie, da un lato, per la quota di ½, Parte_1 dall'altro, e quali ta CP_2 Controparte_1 Parte_5 per la restante metà, pari alla quota di ¼ ciascuna. In particolare, la allegava che gli stessi riferimenti al motivo e/o alla Pt_1
“causa” della chia e nipoti, quali “figli della mia defunta sorella Persona_3
” costituirebbero segni evidenti di come le nipoti sarebbe
[...] all'eredità proprio nella loro qualità di “figlie della madre , premorta” e, dun- Pt_5 que, quali rappresentanti del blocco ”, contr a quello dell'altra Pt_5 sorella . Pt_1
Sempre dell'odierna attrice, poi, se il avesse inteso lasciare la quo- Pt_1 ta di 1/3 cadauna, non avrebbe dovuto far altro che scriverlo espressamente, an- ziché riferire di una suddivisione “in parti uguali” tra (il blocco) “ da un la- Pt_1 to, “e” (il blocco) “nipoti” dall'altro, queste ultime “quali figlie di” Pt_5
In forza della suddetta interpretazione della volontà testame Pt_1 chiedeva, quindi, di essere riconosciuta proprietaria dell'immobile sito in Livorno in Via del Partigiano 16 per la quota del 50%, nonché di essere riconosciuta tito- lare delle Polizze assicurative e sulla Vita, dei fondi, conti correnti ed investimenti bancari e assicurativi per la quota di ½, con la consequenziale condanna delle convenute alla restituzione della somma di euro 68.056,43 cadauna dalle medesi- me indebitamente percepita.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio Controparte_1
e le quali eccepivano, in via preliminare, Controparte_2
l'in ttorea per un duplice ordine di motivazioni: la prima, afferente la intervenuta accettazione tacita, da parte dell'attrice, della vo- lontà del de cuius di suddividere l'asse ereditario in tre parti uguali, avendo la
[...] contestato l'interpretazione delle disposizioni testamentarie solo dopo aver Pt_4 ddiviso i denari del de cuius presenti sui conti correnti e quelli investiti in po- lizze – oltre che il pagamento delle tasse di successione – nella misura di un 1/3 ciascuno;
la seconda, relativa alla erronea qualificazione delle polizze Vita come beni ereditari, atteso che – a detta delle convenute – il beneficiario della polizza non acquisterebbe, nei confronti dell'assicuratore, il diritto al pagamento dell'indennità a titolo di eredità, ma iure proprio, ferma restando comunque la vo- lontà del de cuius di suddividere anche detti denari in tre quote di pari entità.
6 Nel merito, le odierne convenute chiedevano l'integrale rigetto della domanda at- torea, eccependo l'erronea ed inesatta ricostruzione della volontà testamentaria offerta dalla e deducendo che le disposizioni del testatore sarebbero da Pt_1 interpretarsi nel senso di una suddivisione in tre parti uguali delle sue sostanze. A sostegno della suddetta interpretazione, le convenute allegavano il “parere pro veritate” espresso dal notaio secondo cui “un'interpretazione complessiva Per_4 delle disposizioni contenute nella a come elemento caratterizzante e costante della volontà del defunto di attribuire tanto l'appartamento quanto le disponibilità bancarie (diverse da quelle postali) alle signore (sorella) e e (nipoti Parte_1 CP_2 Controparte_1 ex sorore, nella prima attribu enza dati a i, raverso l'uso della espressione "alle mie nipoti figlie della mia sorella defunta " e la Parte_5 successiva specificazione), in modo che le beneficiate abbiano tutti i detti beni in quote che siano identiche (non necessariamente fra le persone contemplate nel lascito), tanto per i beni immobili quanto per i mobili attribuiti”; pertanto, sempre secondo il parere dell'esperto, “tanto il primo quanto il secondo testamento olografo del signor dispongono del bene Parte_2 immobile (appartamento), quanto dei beni mobili (somme di danaro depositate presso NI e UT AN e, nella seconda, anche a favore delle tre signore , Parte_1
e in parti eguali ivise di un terzo ciascuna” i Controparte_2 CP_1
Oltre a ciò, le convenute deducevano che anche elementi estrinseci alla scheda te- stamentaria confermerebbero che la volontà del sarebbe stata quella di Pt_1 dividere l'eredità in tre parti uguali, e cioè il fatto avrebbe intratte- Pt_1 nuto da lunghissimo tempo uno strettissimo rapporto a di fiducia con le nipoti, ed in particolare con tanto che il de cuius le avrebbe affidato la cura CP_2 del suo patrimonio mobilia erendole la delega ad operare in relazione ai rapporti bancari, e si sarebbe alla stessa affidato anche per l' espletamento di gran parte delle sue personali necessità. Le quindi, proponevano, in via riconvenzionale, domanda diretta ad CP_1 acc hiarare che, in forza della corretta interpretazione del testamento redatto dal de cuius in data 17.9.2020 – nonché di quello precedente datato 27.6.2014 –, il aveva inteso suddividere le proprie sostanze in tre parti Pt_1 uguali tra la sorella e le nipoti e e ciò sia con riguardo Pt_1 CP_2 CP_1 all'appartamento sit rno, via del n ciascuna titolare di 1/3 della proprietà indivisa, sia relativamente ai denari presenti su conti correnti e in- vestiti in titoli del complessivo importo di € 358.074,25, spettanti alle eredi nelle misura di € 119.358,25 ciascuna, nonché avuto riguardo ai denari investiti nelle polizze Vita per un totale di € 458.802,17, spettanti alle eredi nelle misura di € 152.936,06 ciascuna.
Dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, essendo la controversia di
7 natura documentale, il Giudice ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione del- la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis n. 28 c.p.c.; in data 24.4.2025, quindi, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclu- sioni precisate dalle parti come da rispettivi fogli di pc depositati in atti in data 20.2.2025.
2. In via preliminare, va decisa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle con- venute, relativa alla asserita accettazione tacita, da parte della dell'eredità Pt_1 del de cuius nella misura di 1/3, e cioè secondo la mod uddivisione dell'asse ereditario sostenute dalle nel presente giudizio. CP_1
L'eccezione è infondata per le mo e seguono. In primo luogo, va rilevato che, dalle risultanze processuali e dalle allegazioni del- le parti, risulta sufficientemente dimostrato che la abbia posto in essere Pt_1 più di un comportamento concludente di accetta l'eredità del Pt_1 potendo, perciò, ella esser considerata a tutti gli effetti erede del fratello. A tal riguardo, se è vero che il pagamento delle tasse di successione – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – non costituisce atto di accettazione tacita, assumendo detto comportamento rilevanza ai soli fini fisca- li, così come è vero che, ai medesimi fini, non può essere valorizzato l'incasso delle polizze Vita contratte dal cuius, atteso che – sempre secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione – il diritto alla liquidazione è acquisito del bene- ficiario iure proprio e non iure successionis e, dunque, non rientra nell'asse ereditario, a diverse conclusioni deve pervenirsi relativamente ad altri atti, posti in essere dalla che dimostrano inequivocabilmente l'acquisto, in capo alla stessa, Pt_1 della erede. Tra questi va, anzitutto, richiamata la circostanza – allegata dalla stessa in Pt_1 citazione – che ella, ormai da diversi anni, e precisamente dal 2022, h o, mediante accreditamento da parte degli istituti di credito sul proprio conto cor- rente, un terzo dei denari che il fratello aveva investito in titoli o depositato sui conti correnti bancari, così entrando nel possesso dei beni ereditari ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. Non solo. Ai suddetti fini risulta decisiva la partecipazione “attiva” dell'odierna attrice al procedimento di mediazione obbligatorio instaurato dalle convenute, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile sito in Livorno, via del Partigiano n. 16: in detto procedimento, infatti, la medesima
[...] non si è limitata a partecipare alla mediazione in qualità di “invitata”, ma ella Pt_4 sociata alla domanda di divisione dell'immobile, pur contestando la propria quota di spettanza sull'immobile medesimo, ed ha svolto apposita domanda ri- convenzionale, in tal modo ponendo in essere un atto che presuppone necessa- riamente la volontà di accettare l'eredità.
8 Tanto premesso, però, la circostanza che l'odierna attrice abbia accettato tacita- mente l'eredità fraterna non preclude, tuttavia, un sindacato nel merito in ordine alla corretta ricostruzione delle volontà testamentarie del ed in particola- Pt_1 re relativamente alle quote in cui le chiamate sono state istituite eredi, sulla cui in- terpretazione, effettivamente, le parti in causa non concordano. Ed infatti, quanto agli effetti, l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. de- termina l'acquisto della qualità di erede e, dunque, il subentro del chiamato nella posizione giuridica del defunto, assumendone diritti ed obblighi, mentre l'azione volta ad ottenere l'esatta interpretazione del testamento mira a chiarire il signifi- cato delle disposizioni contenute nell'atto di ultima volontà, soprattutto quando il testo è ambiguo, oscuro o suscettibile di diverse ricostruzioni. Ciò posto, deve recisamente escludersi che l'atto di accettazione tacita spieghi i propri effetti e si estenda, quindi, al contenuto delle disposizioni testamentarie, determinando una sorta di acquiescenza dell'accettante rispetto alle stesse;
anzi, nei casi dubbi, talvolta è proprio l'erede, già subentrato nella posizione giuridica del de cuius, ad aver la necessità di chiarire la portata delle disposizioni testamenta- re in proprio favore al fine di meglio tutelare i propri diritti successori. Tanto premesso, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire in capo alla risultando, peraltro, irrilevante che la medesima Pt_1 Pt_1 come dedotto dal convenuto, abbia “autorizzato” la suddivisione dei denari del de cuius in parti uguali, ovvero che ella, secondo la diversa prospettazione attorea, si sia limitata a “ricevere” la quota di 1/3 dei medesimi denari. Ciò non esclude, in- fatti, che nel caso concreto siano rimasti dubbi interpretativi, da dover chiarire giudizialmente, in ordine alla corretta ricostruzione della volontà testamentaria, dubbi che, peraltro, erano già stati manifestati, dalle figlie dell'attrice, al momento della divisione dei suddetti denari e che venivano nuovamente sollevati, dalla stessa attrice, in sede di mediazione. L'eccezione è, dunque, infondata e la domanda va dichiarata ammissibile.
3. Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'interpretazione delle vo- lontà testamentarie espresse dal in due testamenti olografi di contenuto Pt_1 sostanzialmente analogo, l'uno del 2014 e l'altro del 2020, aventi il seguente teno- re letterale: a) Testamento del 2014:
“Livorno 27-6-2014 Io sottoscritto in pieno possesso delle mie facoltà mentali in data odier- Parte_2 na, dispongo A mia morte avvenuta, voglio che la mia casa di Via del Partigiano 16 a Livorno va- da a mia sorella e alle mie nipoti figlie della mia sorella defunta Parte_1 [...]
in parti uguali. Parte_7
9 I conti in banca saranno ugualmente divisi in Controparte_6 parti uguali tra così come tutto CP_2 Controparte_1 quello che si trova nella casa cioè, mobili, q gg Alla mia compagna nata a [...] il [...], voglio lasciare Parte_6 tutto il denaro deposi igazioni e conto corrente presso la Posta Centrale di via Cairoli a Livorno. In fede
. Parte_2
b) del 2020:
“Livorno 17.9.2020 Io sottoscritto in pieno possesso delle mie facoltà mentali in data odier- Parte_2 na, dispongo quanto segue: A mia morte avvenuta voglio che la mia casa in via del Partigiano 16 I° a Livorno, vada divisa in parti uguali fra mia sorella e le mie nipoti e Parte_1 CP_2 figli della mia defunta sor . Controparte_1 Parte_5
I conti bancari dovranno ugualmente essere divisi tra mia sorella e le due nipoti Pt_1
e Stessa cosa per le polizze vita e a e stipulate con CP_2 Controparte_1
e ivorno e Doick AN. Alla mia compagna nata a [...] il [...], voglio lasciare tut- Parte_6 to il denaro depositato in titoli, obbligazioni e conto corrente presso la Posta Centrale di Via Caioli a Livorno. In fede ; Parte_2
In particolare, fermo il legato in favore della compagna del de cuius, Persona_2 chi, è controversa tra le parti in causa la misura in cui l'attrice, Parte_1 le convenute, e rispettivamente sore re CP_1 Controparte_2 del de cuius (i to premorta , sono chia- Parte_5 mate a succedere all'eredità di e ciò sia con riguardo all'immobile Parte_2 sito in Livorno in via del Parti lativamente alle somme depositate presso i conti bancari e quelle investite in polizze vita e assicurative: secondo la prospettazione attorea, il testatore ha istituito erede la nella quota di ½ e Pt_1 le nella restante quota di ½, e quindi nella misura d ¼ ciascuna;
se- CP_1 co pettazione convenuta, invece, il ha suddiviso l'asse eredita- Pt_1 rio in tre parti uguali tra e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 attribuendo a ciascuna mobili relitti. Ciò posto, al fine di ricostruire l'ultima volontà del de cuius, si deve quindi proce- dere all'interpretazione delle schede olografe redatte dal facendo appli- Pt_1 cazione dei principi ermeneutici dettati in materia dalla c risprudenza di legittimità che di seguito si riportano.
10 Come noto, va anzitutto ricordato che “l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esa- me globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, – sempre se- condo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità –, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della dispo- sizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita.”(così, da ultimo, Sez. 2, Ordinanza n. 10882 del 7/5/2018; ma v. anche Cass. civ. n. 10075/2018: “Nell'interpretazione del testamento, la volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda te- stamentaria, sulla base dell'esame globale della stessa, potendosi ricorrere a elementi estrinseci - quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l'ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius."). Ciò posto, sempre in ordine ai criteri che devono orientare l'interprete nella rico- struzione della volontà testamentaria, la Corte di Cassazione, nella recente sen- tenza n. 7025/2019, ha ribadito che “il giudice del merito, nella doverosa ricerca di detta volontà, può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e let- terale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius”. Tuttavia, nella medesima sentenza, la Suprema Corte ha anche ricordato che il giudice di merito non può spingersi sino “ad integrare, sulla base dei suddetti elementi valutativi, ab extrinseco tale vo- lontà, attribuendo ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichiara- zione stessa, atteso che rimane precluso all'interprete avvalersi di tali dati estrinseci per giungere al risultato di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo, in quanto non espresso nel testamento”.
Tanto premesso, facendo applicazione dei superiori principi al caso in esame, de- ve ritenersi corretta la ricostruzione della volontà testamentaria prospettata dalle convenute, e cioè quella secondo cui il ha istituito eredi Pt_1 Parte_1
e sura di 1/3 cias Controparte_2 Controparte_1 ta Ed invero, nella scheda olografa del 2014 si osserva come il de cuius, tanto nel de- stinare l'appartamento di Via del Partigiano, quanto nell'attribuire il denaro pre-
11 sente sui propri conti bancari e “tutto quello che si trova nella casa, cioè mobili, quadri e oggetti vari” ha utilizzato l'espressione “in parti uguali”; detta formulazione è replica- ta dal nel testamento del 2020, con riguardo alla sola casa di via del Par- Pt_1 tigiano n. 16, ma è anche riferibile, per il tramite delle locuzioni “ugualmente” e
“stessa cosa”, rispettivamente ai conti bancari ed alle polizze vita ed assicurative. Ciò posto, la suddetta locuzione si presta, quantomeno sulla base del dato testua- le, ad un'interpretazione essenzialmente chiara ed univoca, e cioè quella secondo cui l'intenzione del era quella di istituire eredi del suo intero patrimonio, Pt_1 mobiliare ed immo sorella la nipote e la nipote Pt_1 CP_1 CP_2 nella quota di 1/3 ciascuno, ossia “in ali”. Per contro, la tesi attorea, secondo cui l'intenzione del de cuius era, invece, quella di destinare il proprio patrimonio per ½ alla attrice e per la restante metà, e quin- di per ¼ ciascuno, alle convenute, risulta lontana rispetto al dato letterale. Ed infatti, anzitutto, nessun elemento intrinseco, né tantomeno estrinseco, alle schede olografe in oggetto porta a ritenere – come pure vorrebbe l'attrice – che il testatore, mediante l'interposizione della congiunzione “e” tra la sorella e le nipo- ti, abbia inteso creare due blocchi distinti, ossia il blocco “sorella” e il blocco “nipo- ti”, a cui attribuire, per metà ciascuno, la propria eredità: il infatti, con la Pt_1 suddetta congiunzione ha semplicemente inteso evidenzia rso legame di parentela tra il medesimo e sua “sorella”, e tra il medesimo e e Pt_1 CP_2
sue “nipoti”, senza che esse comportare alcuna differenzi ra CP_1
i istituite, in ordine alla quota di eredità. Ciò posto, anche il riferimento, tanto nel primo quanto nel secondo testamento, alla circostanza che le nipoti sono “figlie della sorella defunta ” non è Parte_5 da interpretare – come pure prospettato dalla – n Cappel- Pt_1 letti siano state chiamate all'eredità in rappres della loro madre premor- ta, e dunque quali rappresentanti della stirpe ” in contrapposizione alla Pt_5 stirpe , per un duplice ordine di motivazioni. Pt_1
In pri , si evidenza come la suddetta espressione “figlie della sorella defunta
” è utilizzata, in entrambe le schede olografe, solo nel terzo capo- Parte_5 rdo all'attribuzione dell'appartamento di Via del Partigiano, e non anche nel quarto capoverso, relativamente ai beni mobili, ove le beneficiarie del lascito sono individuate come ” e . Da ciò si evince che CP_2 CP_1
l'espressione “figlie della sorella defunt stata utilizzata dal testato- Parte_5 re al solo fine di meglio identificare el lascito testamentario e che, di conseguenza, le sono chiamate a succedere all'eredità del CP_1 Pt_1 nella loro specifica e non in luogo della madre premorta. Sotto un altro profilo, affermare che l'intenzione del de cuius fosse stata quella di effettuare l'assegnazione dei propri beni per stirpi e non per soggetti, soltanto in ragione del fatto che il testatore ha utilizzato la locuzione “figlie della sorella defunta
12 ”, contrasta in modo evidente con la volontà ben espressa dal Parte_5 [...] dere le proprie sostanze “in parti uguali”. Peraltro, il defunto, Pt_4
voluto dividere il suo patrimonio per stirpi, come sostenuto da parte attri- ce, avrebbe dovuto e potuto manifestare tale volontà testamentaria, semplice- mente istituendo erede la sorella per ½ e le nipoti per la restante metà, cosa che invece non ha fatto. Del resto, vi è da aggiungere che la ricostruzione attorea si basa, in linea di prin- cipio, sul riferimento alle norme in tema di successione legittima e di operatività dell'istituto della rappresentazione e, dunque, alle regole che avrebbero sì disci- plinato la successione del ma solo ove quest'ultimo non avesse disposto Pt_1 per testamento: dunque, l ma prospettazione – differentemente da quella offerta dalle convenute – oltre che esser poco aderente al dato testuale e letterale, si regge su elementi estrinseci, piuttosto che intrinseci, alla scheda testamentaria, fino ad “attribuire ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichia- razione stessa” (v. giurisprudenza di legittimità sopra richiamata). Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la volontà testamentaria del Pie- troni, quale risultante dai due testamenti olografi del 2014 e del 2020, di contenu- to sostanzialmente analogo e tra di loro compatibile, atteso che il secondo precisa il primo e prevale su di esso poiché posteriore, è la seguente: il – salvo il Pt_1 legato avente ad oggetto denaro e titoli depositati presso le in favore della CP_5 compagna – ha intesto istituire eredi del suo intero pa io, mobiliare e Pt_6 immobiliar arti uguali tra di loro, e cioè nella misura di 1/3 ciascuno, la so- rella la nipote e la nipote Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
Tanto premesso, la medesima suddivisione in tre parti uguali vale anche in riferi- mento ai diritti creditori derivanti alle parti in sede di liquidazione delle polizze vita contratte dal de cuius, rispetto alle quali il ha disposto come segue: Pt_1
“Stessa cosa per le polizze vita e assicurative stipulate con le Banche NI BNL Livorno e Doick AN”. A tal riguardo, va, anzitutto, ricordato il consolidato orientamento giurispruden- ziale secondo cui, nel contratto di cui all'art. 1920 c.c., il beneficiario designato è titolare di un diritto “iure proprio” e non “iure successionis”; è altrettanto pacifico in giurisprudenza che la fonte di tale acquisto è il contratto, piuttosto che la dela- zione o l'accettazione ereditaria (v., ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza. n. 25635 del 15/10/2018). Ciò posto, con la sentenza n. 11421 del 30.4.2021 le Sez. Unite della Corte di Cassazione – allo scopo di dirimere un contrasto interpretativo in ordine alle clausole di individuazione dei beneficiari designati come “eredi legittimi o testa- mentari” nei contratti di assicurazione per il caso di morte dell'assicurato – hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel contratto di assicurazione sulla vita la
13 designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del ti- tolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazio- ne.” Nelle medesima pronuncia, la Suprema Corte ha, altresì, statuito quanto se- gue: “nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come bene- ficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ri- partizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione eredita- ria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota ugua- le dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella ri- spettiva misura.”. Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, si rileva che, dalla documentazione contrattuale prodotta in giudizio, emerge espressamente che i designati beneficiari delle suddette polizze, in caso di morte dell'assicurato, sono gli “eredi testamentari”, e cioè e Parte_1 Controparte_2 Per_5
queste ultime creditrici della prestazione nei confronti dell'assicuratore.
[...] heda olografa del 2020, inoltre, emerge altrettanto chiaramente che le det- te eredi testamentarie – chiamate all'eredità del nella quota di 1/3 cia- Pt_1 scuna, in virtù della corretta interpretazione della estamentaria – saranno tenute a ripartirsi l'indennizzo assicurativo nella stessa misura in cui sono state istituite eredi, e ciò in ossequio alla volontà del de cuius, il quale ha disposto ine- quivocabilmente come segue: “stessa cosa per le polizze vita e assicurative stipulate con le Banche NI BNL Livorno e Doick AN”.
Premesso quanto sopra, alla luce della suddetta interpretazione della volontà te- stamentaria, tenuto conto che nell'asse ereditario sono ricompresi l'appartamento sito in Livorno in Via del Partigiano n. 16 e i denari depositati sui conti correnti bancari per la somma complessiva di € 358.074,75 – ma non anche le polizze vita contratte dal de cuius per considerazioni sopra esposte – va dichiarato che
[...]
e sono divenute titolari per Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 is a, della piena proprietà del bene immobile sito in Livorno, via del Partigiano n. 16 piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat A/2, clas- se 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita 759,19, nonché dei fondi, conti correnti ed investimenti bancari e assicurativi presso Banca NI spa, Banca LE del Lavoro spa e UT AN spa appartenenti al de cuius. Va, altresì, dichiarato che, nella medesima quota di 1/3, le parti in causa sono te- nute a suddividere tra di loro i denari investiti nelle polizze Vita contratte dal de cuius per un totale complessivo di € 458.802,17.
14 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_2 CP_1 za, ecc pi
[...] de:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle convenute;
2) accerta e dichiara che, con i testamenti olografi redatti in data 27.6.2014 e 17.9.2020 e pubblicati in data 31.1.2022, compatibili tra di loro e di cui il secondo supera il primo in quanto successivo, deceduto in Parte_2
Livorno il 19.12.2021, ha istituito eredi del su io, mobilia- re ed immobiliare, nella misura di 1/3 ciascuno, la sorella Parte_1 la nipote e la nipote Controparte_2 Controparte_1
3) per l'effetto, accerta e dichiara che e Parte_1 Controparte_2 sono divenute tito l- Controparte_1 iascuna, della piena proprietà del bene immobile sito in Livorno, via del Partigiano n. 16 piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat A/2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita 759,19, nonché del denaro ap- partenente al de cuius e depositato in conti correnti ed investito in titoli presso Banca NI spa, Banca LE del Lavoro spa e UT AN spa per un totale complessivo di € 358.074,75;
4) accerta e dichiara che, nella medesima quota di 1/3, le parti sono tenute a suddividere tra di loro i denari investiti nelle polizze Vita contratte dal de cuius per un totale complessivo di € 458.802,17;
5) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Livorno, di procedere al- la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguar- do;
6) condanna la a rimborsare alle le spese per la fase di Pt_1 CP_1 mediazione e processuali, che liquida in complessivi € 22.598,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese di c.u.. Così deciso in data 23 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE
dott. Azzurra Fodra
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Azzurra Fodra, ha pronunciato la se- guente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1657/2024 promossa da: c.f. , con l'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro c.f. , e Controparte_1 C.F._2 [...]
REA CP_2 C.F._3 con l'avv. ANDREA PANCACCINI CONVENUTO/I
₪₪₪ In data 24.4.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come da rispettivi fogli di pc depositati in atti in data 20.2.2025
CONCLUSIONI:
- Per parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Livorno, contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare che, in forza della corretta interpretazione della scheda testamentaria del 17/09/20 o in virtù di successione legittima in caso di sua accertata invalidità/nullità, il sig. ha inteso designare erede e/o beneficiaria per la quota di 1/2 la Sig.ra Parte_2
dichiararsi quindi erede testamentaria e/o beneficiaria per la quota di ½) Parte_1 uota di 1/2 in favore delle sig.re e (da dichiararsi CP_1 Controparte_2 quindi eredi e/ beneficiarie per la quota di ¼ c , alla proprietà dell'immobile di Livorno Via del Partigiano 16 sia in ordine alla titolarità e/o quale benefi- ciaria delle Polizze assicurative e sulla Vita, dei fondi, conti correnti ed investimenti bancari e
1 assicurativi presso Banca NI spa, Banca LE del Lavoro spa e UT AN spa;
2- Accertare e dichiarare, quindi: A- il riconoscimento della proprietà in favore:
- della sig.ra erede testamentaria per la quota di ½ ; Parte_1
- delle sig.re eredi per la quota di ¼ cadauna;
CP_2 Controparte_1 dell'unità i re ia del Partigiano 16 piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat A/2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita 759,19; B- il riconoscimento della titolarità in favore:
- della sig.ra erede testamentaria e/o beneficiaria per la quota di ½; Parte_1
- delle sig.re e eredi e/o beneficiarie per la quota di ¼ cadauna;
CP_2 Controparte_1 delle Polizz at i fondi, conti correnti ed investimenti bancari e assicu- rativi presso Banca NI spa, Banca LE del Lavoro spa e UT AN spa e per l'effetto condannare le sig.re e alla restituzione in favore di CP_1 Controparte_2 [...] della somma di euro 68.056,43 cadauna, o quella diversa somma che risulterà accerta- Pt_1 so di causa a seguito di espletanda istruttoria e/o ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3- ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Livorno, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
4- Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso spese. In via istruttoria si conclude per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 cpc e 171 ter n. 3 cpc (quanto alla prova contraria) opponendosi a quelle avversa- rie per i motivi indicati nella III memoria ex art 171 ter cpc”.
- Per parte convenuta:
“
1 - accertare e dichiarare l' inammissibilità della domanda della sig.ra quel- Parte_1 la secondo cui l' eredità del sig. sia relativamente all' immobile sito in Livorno, Parte_2 via del Partigiano n. 16, sia ri dei conti correnti od investiti in titoli dal de cuius, si è devoluta, in forza della scheda testamentaria del 17 Settembre 2020, per la quota di ½ in favore della stessa sig.ra e per la restante metà, per ¼ ciascuna, in favore Parte_1 delle sig.re e avendo l' attrice accettato di suddividere, ed effettiva- CP_2 Controparte_1 mente sudd e tre parti uguali tra la stessa e le qui concludenti, accet- tando quindi tacitamente con tali modalità l' eredità relitta del sig. Parte_2
2 - accertare e dichiarare, in subordine, l' infondatezza, in fatto e omanda del- la sig.ra quella secondo cui l' eredità del sig. sia relativamen- Parte_1 Parte_2 te all' i vorno, via del Partigiano n. 16, sia ari dei conti cor- renti od investiti in titoli dal de cuius, si è devoluta, in forza della scheda testamentaria del 17 Settembre 2020, per la quota di ½ in favore della stessa sig.ra e per la re- Parte_1 stante metà, per ¼ ciascuna, in favore delle sig.re e in quanto dalla CP_2 Controparte_1
2 corretta lettura ed interpretazione delle disposizioni testamentarie, risulta che la volontà del sig. era quella di suddividere i detti beni tra la sorella sig.ra e le Parte_2 Parte_1
e in misura di un ter es- Controparte_2 Controparte_1 se;
3 - respingere, conseguentemente, la domanda dell'attrice volta ad accertare e dichiarare il ricono- scimento della proprietà, in favore della sig.ra per la quota di ½, e per la re- Parte_1 stante quota di ½ in favore delle sig.re in misura di ¼ per ciascu- CP_2 Controparte_1 na, dell'unità immobiliare sita in Livorno, Via del Partigiano n. 16 piano primo, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat. A/2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita 759,19, e volta ad accertare e dichiarare, altresì, il riconoscimento della proprietà, nella stessa misura di ½ in favore della sig.ra Parte_3
e per la restante metà, per ¼ ciascuna, in favore delle sigg.re e Controparte_2 [...]
dei denari investiti in titoli o presenti sui conti corre m CP_1
netto di €. 358.074,75 (di cui €. 51.161,33 depositati sul conto corrente n. 2864752 di NI Banca S.p.A., €. 47.702,82 di cui al fondo comune di investimento MU LObal di NI Banca, €. 54.119,30 di cui al conto corrente n. 3866 di filiale Livorno, €. 369,09 di cui alla carta prepagata n. 82151757 ed €. 222.5 di cui al deposito titoli n. 0000800811/0 di rre delle spese bancarie e delle va- riazioni dei titoli dalla data del decesso del de alla materiale ripartizione in tre quote di pari entità tra le eredi), o di quello diverso che risulterà dall' istruttoria della causa;
4 - accertare e dichiarare, altresì, che nessun denaro del sig. era presente, alla Parte_2 data della sua morte, presso la UT AN S.p.A.;
5 - respingere, altresì, la domanda dell'attrice volta a dichiarare il riconoscimento della proprie- tà, in suo favore quale erede per la quota di ½, e delle sig.re e quali CP_2 Controparte_1 eredi per la quota di ¼ ciascuna, dei denari investiti dal de c le critte presso la Banca LE del Lavoro e presso NI Banca S.p.A., ed ammontanti alla data del decesso del de cuius ad €. 458.802,17, o a quello diverso che risulterà dall' istruttoria della causa, sia in quanto i detti denari non sono qualificabili come beni ereditari, sia avendo la sig.ra accettato di suddividere, ed effettivamente già suddiviso, i detti denari in Parte_1 tre pa essa e le qui concludenti, sia in quanto, in ogni caso, dalla lettura delle disposizioni del testamento del 17 Settembre 2020, risulta che la volontà del de cuius era quella di suddividere in tre parti uguali tra la sorella e le nipoti i denari delle polizze Vita;
6 - respingere, conseguentemente, la domanda di condanna delle sigg.re e Controparte_1
a restituire alla sig.ra la somma di - Controparte_2 Parte_1 lla diversa che risulte so di causa a seguito di espletanda istruttoria e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del do- vuto al saldo, quale eccedenza dei denari delle polizze vita, investiti in titoli o depositati dal de cuius sui suoi conti correnti;
3
7 - accertare e dichiarare, altresì, per le ragioni esposte nella premessa della presente comparsa di costituzione risposta, l'inammissibilità, e/o comunque la nullità della contestuale domanda del- la signora di accertare l'invalidità/nullità della scheda testamentaria;
Parte_1
In riconvenzionale 8 - accertare e dichiarare che la volontà del de cuius sig. espressa nel testamento Parte_2 recante la data del 17 Settembre 2020, in base alla co nterpretazione delle sue disposizioni, era quella di suddividere il bene immobile sito in Livorno, via del Partigiano n. 16 piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat A/2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita €. 759,19, nonché i de- nari presenti su conti correnti e investiti in titoli del de cuius, e più precisamente il complessivo importo netto di €. 358.074,25 (di cui €. 51.161,33 depositato sul conto corrente n. 2864752 di NI Banca S.p.A., €. 47.702,82 di cui al fondo comune di investimento MU LObal di NI Banca, €. 54.119,30 di cui al conto corrente n. 3866 di filiale Livorno, €. 369,09 di cui alla carta prepagata n. 82151757 ed €. 222.5 di cui al deposito titoli n. 0000800811/0 di di Livorno, da dedurre delle spese bancarie e delle variazioni dei titoli dalla data del decesso del de cuius alla materiale ripartizio- ne in tre quote di pari entità tra le eredi) o quello diverso che risulterà dall' istruttoria della cau- sa, in tre parti uguali tra la sig.ra la sig.ra e la sig.ra Parte_1 Controparte_2
Controparte_1
9 - accertare e dichiarare, conseguentemente, che la sig.ra la sig.ra Parte_1 [...]
e la sig.ra vuoi in base all ed interpr CP_2 Controparte_1 izioni del te ttembre 2020, vuoi, comunque, a seguito della accet- tazione tacita dell'eredità attestata dalla già effettuata suddivisione dei denari investiti dal de cuius in titoli o depositati sui suoi conti correnti, ovvero del complessivo importo di €. 358.074,75 (di cui €. 51.161,33 depositato sul conto corrente n. 2864752 di CP_4
€. 47.702,82 di cui al fondo comune di investimento MU LO
[...]
54.119,30 di cui al conto corrente n. 3866 di filiale Livorno, €. 369,09 di cui alla carta prepagata n. 82151757 ed €. 222.527,00 di cui al deposito titoli n. 0000800811/0 di le di Livorno, sotto deduzione delle spese bancarie e delle varia- zioni dei titoli dalla el decesso del de cuius alla materiale ripartizione in tre quote di pari entità tra le eredi), sono divenute legittime proprietarie per successione testamentaria, dell'importo di €. 119.358,25 ciascuna, ovvero di 1/3 dell'intero, nonché di 1/3 ciascuna pro indiviso, della piena proprietà del bene immobile sito in Livorno, via del Partigiano n. 16 piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat A/2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita 759,19; 10 - accertare e dichiarare, altresì, che la volontà del de cuius sig. espressa nel Parte_2 testamento recante la data del 17 Settembre 2020, in base alla interpreta- zione delle sue disposizioni, era quella di suddividere i denari investiti nelle polizze Vita, e più precisamente l'importo di €. 103.007,21 di cui alla polizza Vita n.
3.643.703 sottoscritta con Creditras Vita, l'importo di €. 203.226,90 di cui alla polizza Vita n. 31000788491
4 sottoscritta con e l'importo di €. 152.568,06 di cui alla polizza Vita BNL n. 31000784578, totale di €. 458.802,17, in tre parti uguali tra le signore Parte_4
e
[...] Controparte_2 Controparte_1
11 - accertare e dichiarare, conseguentemente, che in base alla corretta lettura ed interpretazione delle disposizioni del testamento del 17 Settembre 2020, o comunque in base alla già avvenuta suddivisione del denari investiti nelle polizze Vita, la sig.ra la sig.ra Parte_1 [...]
e la sig.ra sono divenute legit ell'impor CP_2 Controparte_1
152.934,06 ciascuna;
12 - con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Livorno di procedere alla trascri- zione dell'emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. In via istruttoria Si insiste, occorrendo, per l'ammissione delle prove testimoniali capitolate in memoria ex art. 171 ter n. 2 e per l'opposizione a quelle di controparte. Con vittoria di spese e competenze di lite e dei procedimenti di mediazione, instaurati ed instau- randi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva Parte_1 davanti al Tribunale di Livorno e al fine di Controparte_1 Controparte_2 sentire accertare e dichiarare ch , ceduto in Parte_2
Livorno il 19.12.2021, in forza di testamento ologra .2020 e pub- blicato in data 31.1.2022 ai rogiti del notaio , aveva designato, quali Per_1 eredi, la medesima attrice per la quota di ½ e le odierne convenute, figlie della so- rella premorta per la restante quota di ½, e quindi per la quota Parte_5 di ¼ ciascuna, e alla proprietà dell'immobile di Livorno Via del Partigiano 16, sia in ordine alla titolarità delle Polizze assicurative e sulla Vita, dei fondi, conti correnti ed investimenti bancari e assicurativi presso Banca NI spa, Banca LE del Lavoro spa e UT AN spa per un totale (al netto della Polizza di complessivi € 816.979,53 CP_5
A sostegno omanda, l'odierna attrice deduceva che la scheda olografa del fratello datata 17.9.2020 (del seguente tenore letterale: “A mia morte avvenuta voglio che la mia casa in via del Partigiano 16 I° a Livorno, vada divisa in parti uguali fra mia so- rella e le mie nipoti e figli della mia defunta sorella Parte_1 CP_2 Controparte_1 onti bancari d u isi tra mia sorella e Parte_5 Pt_1 le due nipoti e Stessa cosa per le polizze vita e assicurative stipulate CP_2 Controparte_1 con le Banch d Doick AN. Alla mia compagna Parte_6 nata a [...] il [...], voglio lasciare tutto il denaro depositato in tit conto corrente presso la Posta Centrale di Via Caioli a Livorno”), il cui contenuto sostan- zialmente replicava le volontà espresse dal nel precedente olografo del Pt_1
5 2014, sarebbe da interpretarsi nel senso che segue: in primo luogo, il de cuius avrebbe voluto disporre un legato in favore della propria compagna Persona_2 chi, la quale, in assenza di testamento, non avrebbe ricevuto alcunch luogo, il avrebbe inteso “creare” due blocchi distinti, nominando eredi Pt_1 sia per l'i di Via del Partigiano sia per i conti correnti, i titoli e le polizze vita, assicurative e bancarie, da un lato, per la quota di ½, Parte_1 dall'altro, e quali ta CP_2 Controparte_1 Parte_5 per la restante metà, pari alla quota di ¼ ciascuna. In particolare, la allegava che gli stessi riferimenti al motivo e/o alla Pt_1
“causa” della chia e nipoti, quali “figli della mia defunta sorella Persona_3
” costituirebbero segni evidenti di come le nipoti sarebbe
[...] all'eredità proprio nella loro qualità di “figlie della madre , premorta” e, dun- Pt_5 que, quali rappresentanti del blocco ”, contr a quello dell'altra Pt_5 sorella . Pt_1
Sempre dell'odierna attrice, poi, se il avesse inteso lasciare la quo- Pt_1 ta di 1/3 cadauna, non avrebbe dovuto far altro che scriverlo espressamente, an- ziché riferire di una suddivisione “in parti uguali” tra (il blocco) “ da un la- Pt_1 to, “e” (il blocco) “nipoti” dall'altro, queste ultime “quali figlie di” Pt_5
In forza della suddetta interpretazione della volontà testame Pt_1 chiedeva, quindi, di essere riconosciuta proprietaria dell'immobile sito in Livorno in Via del Partigiano 16 per la quota del 50%, nonché di essere riconosciuta tito- lare delle Polizze assicurative e sulla Vita, dei fondi, conti correnti ed investimenti bancari e assicurativi per la quota di ½, con la consequenziale condanna delle convenute alla restituzione della somma di euro 68.056,43 cadauna dalle medesi- me indebitamente percepita.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio Controparte_1
e le quali eccepivano, in via preliminare, Controparte_2
l'in ttorea per un duplice ordine di motivazioni: la prima, afferente la intervenuta accettazione tacita, da parte dell'attrice, della vo- lontà del de cuius di suddividere l'asse ereditario in tre parti uguali, avendo la
[...] contestato l'interpretazione delle disposizioni testamentarie solo dopo aver Pt_4 ddiviso i denari del de cuius presenti sui conti correnti e quelli investiti in po- lizze – oltre che il pagamento delle tasse di successione – nella misura di un 1/3 ciascuno;
la seconda, relativa alla erronea qualificazione delle polizze Vita come beni ereditari, atteso che – a detta delle convenute – il beneficiario della polizza non acquisterebbe, nei confronti dell'assicuratore, il diritto al pagamento dell'indennità a titolo di eredità, ma iure proprio, ferma restando comunque la vo- lontà del de cuius di suddividere anche detti denari in tre quote di pari entità.
6 Nel merito, le odierne convenute chiedevano l'integrale rigetto della domanda at- torea, eccependo l'erronea ed inesatta ricostruzione della volontà testamentaria offerta dalla e deducendo che le disposizioni del testatore sarebbero da Pt_1 interpretarsi nel senso di una suddivisione in tre parti uguali delle sue sostanze. A sostegno della suddetta interpretazione, le convenute allegavano il “parere pro veritate” espresso dal notaio secondo cui “un'interpretazione complessiva Per_4 delle disposizioni contenute nella a come elemento caratterizzante e costante della volontà del defunto di attribuire tanto l'appartamento quanto le disponibilità bancarie (diverse da quelle postali) alle signore (sorella) e e (nipoti Parte_1 CP_2 Controparte_1 ex sorore, nella prima attribu enza dati a i, raverso l'uso della espressione "alle mie nipoti figlie della mia sorella defunta " e la Parte_5 successiva specificazione), in modo che le beneficiate abbiano tutti i detti beni in quote che siano identiche (non necessariamente fra le persone contemplate nel lascito), tanto per i beni immobili quanto per i mobili attribuiti”; pertanto, sempre secondo il parere dell'esperto, “tanto il primo quanto il secondo testamento olografo del signor dispongono del bene Parte_2 immobile (appartamento), quanto dei beni mobili (somme di danaro depositate presso NI e UT AN e, nella seconda, anche a favore delle tre signore , Parte_1
e in parti eguali ivise di un terzo ciascuna” i Controparte_2 CP_1
Oltre a ciò, le convenute deducevano che anche elementi estrinseci alla scheda te- stamentaria confermerebbero che la volontà del sarebbe stata quella di Pt_1 dividere l'eredità in tre parti uguali, e cioè il fatto avrebbe intratte- Pt_1 nuto da lunghissimo tempo uno strettissimo rapporto a di fiducia con le nipoti, ed in particolare con tanto che il de cuius le avrebbe affidato la cura CP_2 del suo patrimonio mobilia erendole la delega ad operare in relazione ai rapporti bancari, e si sarebbe alla stessa affidato anche per l' espletamento di gran parte delle sue personali necessità. Le quindi, proponevano, in via riconvenzionale, domanda diretta ad CP_1 acc hiarare che, in forza della corretta interpretazione del testamento redatto dal de cuius in data 17.9.2020 – nonché di quello precedente datato 27.6.2014 –, il aveva inteso suddividere le proprie sostanze in tre parti Pt_1 uguali tra la sorella e le nipoti e e ciò sia con riguardo Pt_1 CP_2 CP_1 all'appartamento sit rno, via del n ciascuna titolare di 1/3 della proprietà indivisa, sia relativamente ai denari presenti su conti correnti e in- vestiti in titoli del complessivo importo di € 358.074,25, spettanti alle eredi nelle misura di € 119.358,25 ciascuna, nonché avuto riguardo ai denari investiti nelle polizze Vita per un totale di € 458.802,17, spettanti alle eredi nelle misura di € 152.936,06 ciascuna.
Dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, essendo la controversia di
7 natura documentale, il Giudice ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione del- la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis n. 28 c.p.c.; in data 24.4.2025, quindi, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclu- sioni precisate dalle parti come da rispettivi fogli di pc depositati in atti in data 20.2.2025.
2. In via preliminare, va decisa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle con- venute, relativa alla asserita accettazione tacita, da parte della dell'eredità Pt_1 del de cuius nella misura di 1/3, e cioè secondo la mod uddivisione dell'asse ereditario sostenute dalle nel presente giudizio. CP_1
L'eccezione è infondata per le mo e seguono. In primo luogo, va rilevato che, dalle risultanze processuali e dalle allegazioni del- le parti, risulta sufficientemente dimostrato che la abbia posto in essere Pt_1 più di un comportamento concludente di accetta l'eredità del Pt_1 potendo, perciò, ella esser considerata a tutti gli effetti erede del fratello. A tal riguardo, se è vero che il pagamento delle tasse di successione – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – non costituisce atto di accettazione tacita, assumendo detto comportamento rilevanza ai soli fini fisca- li, così come è vero che, ai medesimi fini, non può essere valorizzato l'incasso delle polizze Vita contratte dal cuius, atteso che – sempre secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione – il diritto alla liquidazione è acquisito del bene- ficiario iure proprio e non iure successionis e, dunque, non rientra nell'asse ereditario, a diverse conclusioni deve pervenirsi relativamente ad altri atti, posti in essere dalla che dimostrano inequivocabilmente l'acquisto, in capo alla stessa, Pt_1 della erede. Tra questi va, anzitutto, richiamata la circostanza – allegata dalla stessa in Pt_1 citazione – che ella, ormai da diversi anni, e precisamente dal 2022, h o, mediante accreditamento da parte degli istituti di credito sul proprio conto cor- rente, un terzo dei denari che il fratello aveva investito in titoli o depositato sui conti correnti bancari, così entrando nel possesso dei beni ereditari ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 c.c. Non solo. Ai suddetti fini risulta decisiva la partecipazione “attiva” dell'odierna attrice al procedimento di mediazione obbligatorio instaurato dalle convenute, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile sito in Livorno, via del Partigiano n. 16: in detto procedimento, infatti, la medesima
[...] non si è limitata a partecipare alla mediazione in qualità di “invitata”, ma ella Pt_4 sociata alla domanda di divisione dell'immobile, pur contestando la propria quota di spettanza sull'immobile medesimo, ed ha svolto apposita domanda ri- convenzionale, in tal modo ponendo in essere un atto che presuppone necessa- riamente la volontà di accettare l'eredità.
8 Tanto premesso, però, la circostanza che l'odierna attrice abbia accettato tacita- mente l'eredità fraterna non preclude, tuttavia, un sindacato nel merito in ordine alla corretta ricostruzione delle volontà testamentarie del ed in particola- Pt_1 re relativamente alle quote in cui le chiamate sono state istituite eredi, sulla cui in- terpretazione, effettivamente, le parti in causa non concordano. Ed infatti, quanto agli effetti, l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. de- termina l'acquisto della qualità di erede e, dunque, il subentro del chiamato nella posizione giuridica del defunto, assumendone diritti ed obblighi, mentre l'azione volta ad ottenere l'esatta interpretazione del testamento mira a chiarire il signifi- cato delle disposizioni contenute nell'atto di ultima volontà, soprattutto quando il testo è ambiguo, oscuro o suscettibile di diverse ricostruzioni. Ciò posto, deve recisamente escludersi che l'atto di accettazione tacita spieghi i propri effetti e si estenda, quindi, al contenuto delle disposizioni testamentarie, determinando una sorta di acquiescenza dell'accettante rispetto alle stesse;
anzi, nei casi dubbi, talvolta è proprio l'erede, già subentrato nella posizione giuridica del de cuius, ad aver la necessità di chiarire la portata delle disposizioni testamenta- re in proprio favore al fine di meglio tutelare i propri diritti successori. Tanto premesso, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire in capo alla risultando, peraltro, irrilevante che la medesima Pt_1 Pt_1 come dedotto dal convenuto, abbia “autorizzato” la suddivisione dei denari del de cuius in parti uguali, ovvero che ella, secondo la diversa prospettazione attorea, si sia limitata a “ricevere” la quota di 1/3 dei medesimi denari. Ciò non esclude, in- fatti, che nel caso concreto siano rimasti dubbi interpretativi, da dover chiarire giudizialmente, in ordine alla corretta ricostruzione della volontà testamentaria, dubbi che, peraltro, erano già stati manifestati, dalle figlie dell'attrice, al momento della divisione dei suddetti denari e che venivano nuovamente sollevati, dalla stessa attrice, in sede di mediazione. L'eccezione è, dunque, infondata e la domanda va dichiarata ammissibile.
3. Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'interpretazione delle vo- lontà testamentarie espresse dal in due testamenti olografi di contenuto Pt_1 sostanzialmente analogo, l'uno del 2014 e l'altro del 2020, aventi il seguente teno- re letterale: a) Testamento del 2014:
“Livorno 27-6-2014 Io sottoscritto in pieno possesso delle mie facoltà mentali in data odier- Parte_2 na, dispongo A mia morte avvenuta, voglio che la mia casa di Via del Partigiano 16 a Livorno va- da a mia sorella e alle mie nipoti figlie della mia sorella defunta Parte_1 [...]
in parti uguali. Parte_7
9 I conti in banca saranno ugualmente divisi in Controparte_6 parti uguali tra così come tutto CP_2 Controparte_1 quello che si trova nella casa cioè, mobili, q gg Alla mia compagna nata a [...] il [...], voglio lasciare Parte_6 tutto il denaro deposi igazioni e conto corrente presso la Posta Centrale di via Cairoli a Livorno. In fede
. Parte_2
b) del 2020:
“Livorno 17.9.2020 Io sottoscritto in pieno possesso delle mie facoltà mentali in data odier- Parte_2 na, dispongo quanto segue: A mia morte avvenuta voglio che la mia casa in via del Partigiano 16 I° a Livorno, vada divisa in parti uguali fra mia sorella e le mie nipoti e Parte_1 CP_2 figli della mia defunta sor . Controparte_1 Parte_5
I conti bancari dovranno ugualmente essere divisi tra mia sorella e le due nipoti Pt_1
e Stessa cosa per le polizze vita e a e stipulate con CP_2 Controparte_1
e ivorno e Doick AN. Alla mia compagna nata a [...] il [...], voglio lasciare tut- Parte_6 to il denaro depositato in titoli, obbligazioni e conto corrente presso la Posta Centrale di Via Caioli a Livorno. In fede ; Parte_2
In particolare, fermo il legato in favore della compagna del de cuius, Persona_2 chi, è controversa tra le parti in causa la misura in cui l'attrice, Parte_1 le convenute, e rispettivamente sore re CP_1 Controparte_2 del de cuius (i to premorta , sono chia- Parte_5 mate a succedere all'eredità di e ciò sia con riguardo all'immobile Parte_2 sito in Livorno in via del Parti lativamente alle somme depositate presso i conti bancari e quelle investite in polizze vita e assicurative: secondo la prospettazione attorea, il testatore ha istituito erede la nella quota di ½ e Pt_1 le nella restante quota di ½, e quindi nella misura d ¼ ciascuna;
se- CP_1 co pettazione convenuta, invece, il ha suddiviso l'asse eredita- Pt_1 rio in tre parti uguali tra e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 attribuendo a ciascuna mobili relitti. Ciò posto, al fine di ricostruire l'ultima volontà del de cuius, si deve quindi proce- dere all'interpretazione delle schede olografe redatte dal facendo appli- Pt_1 cazione dei principi ermeneutici dettati in materia dalla c risprudenza di legittimità che di seguito si riportano.
10 Come noto, va anzitutto ricordato che “l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esa- me globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, – sempre se- condo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità –, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della dispo- sizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita.”(così, da ultimo, Sez. 2, Ordinanza n. 10882 del 7/5/2018; ma v. anche Cass. civ. n. 10075/2018: “Nell'interpretazione del testamento, la volontà del testatore deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda te- stamentaria, sulla base dell'esame globale della stessa, potendosi ricorrere a elementi estrinseci - quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e l'ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius."). Ciò posto, sempre in ordine ai criteri che devono orientare l'interprete nella rico- struzione della volontà testamentaria, la Corte di Cassazione, nella recente sen- tenza n. 7025/2019, ha ribadito che “il giudice del merito, nella doverosa ricerca di detta volontà, può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e let- terale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius”. Tuttavia, nella medesima sentenza, la Suprema Corte ha anche ricordato che il giudice di merito non può spingersi sino “ad integrare, sulla base dei suddetti elementi valutativi, ab extrinseco tale vo- lontà, attribuendo ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichiara- zione stessa, atteso che rimane precluso all'interprete avvalersi di tali dati estrinseci per giungere al risultato di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo, in quanto non espresso nel testamento”.
Tanto premesso, facendo applicazione dei superiori principi al caso in esame, de- ve ritenersi corretta la ricostruzione della volontà testamentaria prospettata dalle convenute, e cioè quella secondo cui il ha istituito eredi Pt_1 Parte_1
e sura di 1/3 cias Controparte_2 Controparte_1 ta Ed invero, nella scheda olografa del 2014 si osserva come il de cuius, tanto nel de- stinare l'appartamento di Via del Partigiano, quanto nell'attribuire il denaro pre-
11 sente sui propri conti bancari e “tutto quello che si trova nella casa, cioè mobili, quadri e oggetti vari” ha utilizzato l'espressione “in parti uguali”; detta formulazione è replica- ta dal nel testamento del 2020, con riguardo alla sola casa di via del Par- Pt_1 tigiano n. 16, ma è anche riferibile, per il tramite delle locuzioni “ugualmente” e
“stessa cosa”, rispettivamente ai conti bancari ed alle polizze vita ed assicurative. Ciò posto, la suddetta locuzione si presta, quantomeno sulla base del dato testua- le, ad un'interpretazione essenzialmente chiara ed univoca, e cioè quella secondo cui l'intenzione del era quella di istituire eredi del suo intero patrimonio, Pt_1 mobiliare ed immo sorella la nipote e la nipote Pt_1 CP_1 CP_2 nella quota di 1/3 ciascuno, ossia “in ali”. Per contro, la tesi attorea, secondo cui l'intenzione del de cuius era, invece, quella di destinare il proprio patrimonio per ½ alla attrice e per la restante metà, e quin- di per ¼ ciascuno, alle convenute, risulta lontana rispetto al dato letterale. Ed infatti, anzitutto, nessun elemento intrinseco, né tantomeno estrinseco, alle schede olografe in oggetto porta a ritenere – come pure vorrebbe l'attrice – che il testatore, mediante l'interposizione della congiunzione “e” tra la sorella e le nipo- ti, abbia inteso creare due blocchi distinti, ossia il blocco “sorella” e il blocco “nipo- ti”, a cui attribuire, per metà ciascuno, la propria eredità: il infatti, con la Pt_1 suddetta congiunzione ha semplicemente inteso evidenzia rso legame di parentela tra il medesimo e sua “sorella”, e tra il medesimo e e Pt_1 CP_2
sue “nipoti”, senza che esse comportare alcuna differenzi ra CP_1
i istituite, in ordine alla quota di eredità. Ciò posto, anche il riferimento, tanto nel primo quanto nel secondo testamento, alla circostanza che le nipoti sono “figlie della sorella defunta ” non è Parte_5 da interpretare – come pure prospettato dalla – n Cappel- Pt_1 letti siano state chiamate all'eredità in rappres della loro madre premor- ta, e dunque quali rappresentanti della stirpe ” in contrapposizione alla Pt_5 stirpe , per un duplice ordine di motivazioni. Pt_1
In pri , si evidenza come la suddetta espressione “figlie della sorella defunta
” è utilizzata, in entrambe le schede olografe, solo nel terzo capo- Parte_5 rdo all'attribuzione dell'appartamento di Via del Partigiano, e non anche nel quarto capoverso, relativamente ai beni mobili, ove le beneficiarie del lascito sono individuate come ” e . Da ciò si evince che CP_2 CP_1
l'espressione “figlie della sorella defunt stata utilizzata dal testato- Parte_5 re al solo fine di meglio identificare el lascito testamentario e che, di conseguenza, le sono chiamate a succedere all'eredità del CP_1 Pt_1 nella loro specifica e non in luogo della madre premorta. Sotto un altro profilo, affermare che l'intenzione del de cuius fosse stata quella di effettuare l'assegnazione dei propri beni per stirpi e non per soggetti, soltanto in ragione del fatto che il testatore ha utilizzato la locuzione “figlie della sorella defunta
12 ”, contrasta in modo evidente con la volontà ben espressa dal Parte_5 [...] dere le proprie sostanze “in parti uguali”. Peraltro, il defunto, Pt_4
voluto dividere il suo patrimonio per stirpi, come sostenuto da parte attri- ce, avrebbe dovuto e potuto manifestare tale volontà testamentaria, semplice- mente istituendo erede la sorella per ½ e le nipoti per la restante metà, cosa che invece non ha fatto. Del resto, vi è da aggiungere che la ricostruzione attorea si basa, in linea di prin- cipio, sul riferimento alle norme in tema di successione legittima e di operatività dell'istituto della rappresentazione e, dunque, alle regole che avrebbero sì disci- plinato la successione del ma solo ove quest'ultimo non avesse disposto Pt_1 per testamento: dunque, l ma prospettazione – differentemente da quella offerta dalle convenute – oltre che esser poco aderente al dato testuale e letterale, si regge su elementi estrinseci, piuttosto che intrinseci, alla scheda testamentaria, fino ad “attribuire ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichia- razione stessa” (v. giurisprudenza di legittimità sopra richiamata). Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, la volontà testamentaria del Pie- troni, quale risultante dai due testamenti olografi del 2014 e del 2020, di contenu- to sostanzialmente analogo e tra di loro compatibile, atteso che il secondo precisa il primo e prevale su di esso poiché posteriore, è la seguente: il – salvo il Pt_1 legato avente ad oggetto denaro e titoli depositati presso le in favore della CP_5 compagna – ha intesto istituire eredi del suo intero pa io, mobiliare e Pt_6 immobiliar arti uguali tra di loro, e cioè nella misura di 1/3 ciascuno, la so- rella la nipote e la nipote Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
Tanto premesso, la medesima suddivisione in tre parti uguali vale anche in riferi- mento ai diritti creditori derivanti alle parti in sede di liquidazione delle polizze vita contratte dal de cuius, rispetto alle quali il ha disposto come segue: Pt_1
“Stessa cosa per le polizze vita e assicurative stipulate con le Banche NI BNL Livorno e Doick AN”. A tal riguardo, va, anzitutto, ricordato il consolidato orientamento giurispruden- ziale secondo cui, nel contratto di cui all'art. 1920 c.c., il beneficiario designato è titolare di un diritto “iure proprio” e non “iure successionis”; è altrettanto pacifico in giurisprudenza che la fonte di tale acquisto è il contratto, piuttosto che la dela- zione o l'accettazione ereditaria (v., ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza. n. 25635 del 15/10/2018). Ciò posto, con la sentenza n. 11421 del 30.4.2021 le Sez. Unite della Corte di Cassazione – allo scopo di dirimere un contrasto interpretativo in ordine alle clausole di individuazione dei beneficiari designati come “eredi legittimi o testa- mentari” nei contratti di assicurazione per il caso di morte dell'assicurato – hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel contratto di assicurazione sulla vita la
13 designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del ti- tolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazio- ne.” Nelle medesima pronuncia, la Suprema Corte ha, altresì, statuito quanto se- gue: “nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come bene- ficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ri- partizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione eredita- ria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota ugua- le dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella ri- spettiva misura.”. Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, si rileva che, dalla documentazione contrattuale prodotta in giudizio, emerge espressamente che i designati beneficiari delle suddette polizze, in caso di morte dell'assicurato, sono gli “eredi testamentari”, e cioè e Parte_1 Controparte_2 Per_5
queste ultime creditrici della prestazione nei confronti dell'assicuratore.
[...] heda olografa del 2020, inoltre, emerge altrettanto chiaramente che le det- te eredi testamentarie – chiamate all'eredità del nella quota di 1/3 cia- Pt_1 scuna, in virtù della corretta interpretazione della estamentaria – saranno tenute a ripartirsi l'indennizzo assicurativo nella stessa misura in cui sono state istituite eredi, e ciò in ossequio alla volontà del de cuius, il quale ha disposto ine- quivocabilmente come segue: “stessa cosa per le polizze vita e assicurative stipulate con le Banche NI BNL Livorno e Doick AN”.
Premesso quanto sopra, alla luce della suddetta interpretazione della volontà te- stamentaria, tenuto conto che nell'asse ereditario sono ricompresi l'appartamento sito in Livorno in Via del Partigiano n. 16 e i denari depositati sui conti correnti bancari per la somma complessiva di € 358.074,75 – ma non anche le polizze vita contratte dal de cuius per considerazioni sopra esposte – va dichiarato che
[...]
e sono divenute titolari per Pt_1 Controparte_2 Controparte_1 is a, della piena proprietà del bene immobile sito in Livorno, via del Partigiano n. 16 piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat A/2, clas- se 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita 759,19, nonché dei fondi, conti correnti ed investimenti bancari e assicurativi presso Banca NI spa, Banca LE del Lavoro spa e UT AN spa appartenenti al de cuius. Va, altresì, dichiarato che, nella medesima quota di 1/3, le parti in causa sono te- nute a suddividere tra di loro i denari investiti nelle polizze Vita contratte dal de cuius per un totale complessivo di € 458.802,17.
14 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e Parte_1 Controparte_2 CP_1 za, ecc pi
[...] de:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle convenute;
2) accerta e dichiara che, con i testamenti olografi redatti in data 27.6.2014 e 17.9.2020 e pubblicati in data 31.1.2022, compatibili tra di loro e di cui il secondo supera il primo in quanto successivo, deceduto in Parte_2
Livorno il 19.12.2021, ha istituito eredi del su io, mobilia- re ed immobiliare, nella misura di 1/3 ciascuno, la sorella Parte_1 la nipote e la nipote Controparte_2 Controparte_1
3) per l'effetto, accerta e dichiara che e Parte_1 Controparte_2 sono divenute tito l- Controparte_1 iascuna, della piena proprietà del bene immobile sito in Livorno, via del Partigiano n. 16 piano primo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 26 particella 982, sub 3, cat A/2, classe 5, vani 6, superficie catastale mq 134, rendita 759,19, nonché del denaro ap- partenente al de cuius e depositato in conti correnti ed investito in titoli presso Banca NI spa, Banca LE del Lavoro spa e UT AN spa per un totale complessivo di € 358.074,75;
4) accerta e dichiara che, nella medesima quota di 1/3, le parti sono tenute a suddividere tra di loro i denari investiti nelle polizze Vita contratte dal de cuius per un totale complessivo di € 458.802,17;
5) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Livorno, di procedere al- la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguar- do;
6) condanna la a rimborsare alle le spese per la fase di Pt_1 CP_1 mediazione e processuali, che liquida in complessivi € 22.598,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese di c.u.. Così deciso in data 23 maggio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE
dott. Azzurra Fodra
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