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Ordinanza 23 marzo 2025
Ordinanza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, ordinanza 23/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze degli accertamenti peritali espletati nel procedimento iscritto al RACL 1809 del
2022 promosso, ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., da
, codice fiscale , elettivamente domiciliato/a in Cagliari, presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avvocato RODIN FABRIZIO RUIU FLORIANA ( Indirizzo C.F._2
Telematico; ( ) Indirizzo Telematico;
che lo/la Parte_2 C.F._3
rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti,
ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario incaricato, resistente
* ritenuto di dover condividere le risultanze degli accertamenti peritali perché adeguatamente motivate e esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
considerato che non sono state proposte contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. entro il termine perentorio assegnato alle parti, come attestato dalla cancelleria;
DECRETA
l'omologazione dell'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio: invalido civile al 100%
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età,
con necessità di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa.
* *
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al d.m 13 agosto 2022, n. 147, secondo la tabella di riferimento per i procedimenti di istruzione preventiva di valore indeterminato con applicazione dei valori minimi, in ragione della natura seriale e non complessa della controversia.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
CP_ Per l'effetto, condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.530,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e rimborso CU se dovuto, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 23 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Francesca Pira
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