Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1719
CASS
Sentenza 7 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili (art. 67, comma secondo, legge fallimentare), la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Per il raggiungimento della prova della "scientia decoctionis" con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sè, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza; in tal senso dovendosi dare rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui si è trovato ad operare, nella specifica situazione, l'"accipiens", ed in quest'ambito anche all'attività professionale da esso esercitata ed alle regole di prudenza ed avvedutezza che caratterizzano concretamente, indipendentemente da ogni doverosità, l'operare della categoria di appartenenza. (Nella specie la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto lo specifico motivo di ricorso, osservando che la sentenza impugnata aveva correttamente fondato la prova della "scientia decoctionis", non sulla mera qualità professionale della banca, ma sulla esistenza di segni esteriori dello stato di insolvenza - notizie di stampa; risultati del bilancio; protesti - e sulla percezione di tali sintomi da parte di quel soggetto professionalmente qualificato).

Il requisito della novità a cui è condizionata, a norma dell'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353), l'ammissione dei mezzi di prova in appello, non osta a che la prova testimoniale, dichiarata inammissibile per genericità nel giudizio di primo grado, possa essere riproposta in secondo grado mediante la deduzione di capitoli dettagliatamente articolati, dal momento che il potere conferito al giudice di consentire in primo grado l'integrazione della prova testimoniale dedotta in modo incompleto comporta, "a fortiori", la possibilità per la stessa parte, non incorsa in alcuna decadenza, di farlo spontaneamente in appello.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1719
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1719
    Data del deposito : 7 febbraio 2001

    Testo completo