Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/11/2024, n. 30127
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Ordinanza 22 novembre 2024

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In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, esclude la revocabilità dei pagamenti di forniture riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti, salvo che esse non siano in concreto individuabili, trattandosi di forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso dai precedenti, ipotesi in cui il parametro di riferimento ai fini della valutazione torna ad essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'operatività dell'esenzione, poiché la brevità del rapporto tra le parti era incompatibile con la formazione di una prassi commerciale stabile, senza effettuare alcuna valutazione con riferimento alle condizioni contrattualmente pattuite).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/11/2024, n. 30127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30127
    Data del deposito : 22 novembre 2024

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