Articolo 11 della Legge 30 gennaio 1991, n. 37
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 febbraio 1991
Art. 11. Norma transitoria 1. Nella prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, la commissione prevista dal comma 6 dell'articolo 1 propone all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' di Firenze lo statuto del LENS.
2. Le successive modificazioni dello statuto sono deliberate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).
Entrata in vigore il 24 febbraio 1991