Articolo 1 della Legge 24 luglio 1951, n. 1740
Articolo 2
Versione
6 marzo 1952
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 21 novembre 1947 nonche' agli Annessi riguardanti le singole istituzioni.
Entrata in vigore il 6 marzo 1952