Versione
6 marzo 1952
6 marzo 1952
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 21 novembre 1947 nonche' agli Annessi riguardanti le singole istituzioni.
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 21 novembre 1947 nonche' agli Annessi riguardanti le singole istituzioni.