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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
AR Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia AR Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 185 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
l'8.2.1961, C.F. , entrambi residenti in [...], C.F._2
elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Sonnino n. 147, presso lo studio dell'Avv. Walter Pani e dell'Avv. Salvatorica Spano che li rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Oristano via Carlo C.F._3
Meloni 5 presso lo studio dell'avv. Paolo Firinu e rappresentata e difesa dall'avv. Gavino Arru in forza di procura speciale in calce ad atto di precetto;
APPELLATA
All'udienza del 14 giugno 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da atto di appello): “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 169/2022, pubblicata il 24.3.2022, notificata il 4.4.2022:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: […]
NEL MERITO:
2) Accogliere il presente appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata: in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della parte istante a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata per effetto dell'estinzione dell'obbligazione dalla stessa vantata nei confronti di e in forza del titolo Parte_1 Parte_2 esecutivo portato dall'atto di precetto notificato e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti alla parte oggi appellata in forza del titolo azionato.
3) Con vittoria di spese ed onorari di lite anche del primo grado.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“1) Previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
2) rigettare l'appello proposto e conseguentemente confermare integralmente la sentenza 169/2022 del Tribunale di Oristano;
3) Con condanna in solido delle spese per entrambi i gradi di giudizio a carico dei e;
Parte_1 Parte_2
4) Con condanna in solido a e al Parte_1 Parte_2
risarcimento in favore di del danno per responsabilità Controparte_1
aggravata ex art.96 cpc, anche per questa fase del Giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 davanti al Tribunale di Oristano avverso l'atto di precetto notificato il 13 luglio 2020 con cui aveva loro intimato l'immediato Controparte_1
pagamento di euro 13.116,00 di cui euro 12.867,00 per sorte capitale di cui alla cambiale ipotecaria emessa in data 28.11.2017 con scadenza il
30.12.2019, oltre interessi e spese, in forza della quale era stata iscritta ipoteca sull' immobile di loro proprietà sito in Birori e adibito a casa coniugale.
Essi hanno esposto che: - con contratto preliminare di vendita del 28.11.2017, le germane
[...]
e avevano promesso di vendere a Pt_3 Controparte_1 PE
(figlio di essi opponenti) la piena proprietà di un'azienda agricola
[...] sita nell'agro di Sassari in Regione Badde Rebuddu, Sezione Nurra a fronte del corrispettivo di euro 920.000,00 di cui euro 736.925,96 da versarsi contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo di vendita ed euro
193.005,00 tramite cambiali emesse da essi opponenti, ciascuna del valore di euro 12.867,00, scadenti la prima il 30.12.2019 e così di anno in anno sino alla completa estinzione del debito;
- nonostante l'impegno assunto nei loro riguardi, con atto del 28.11.2017 a rogito del notaio di Sassari, le sorelle avevano trasferito Per_2 _1
l'azienda oggetto del contratto preliminare concluso (nella stessa data) con all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare Persona_1
(EA), per il prezzo complessivo e definitivo di euro 736.925,96;
- nella stessa data e, dunque, sempre il 28.11.2017, ancora una volta per atto pubblico a rogito del notaio di Sassari, l'EA, con patto di Per_2
riservato dominio, aveva venduto al prezzo di euro 736.925,96 il complesso aziendale a nella sua qualità di titolare dell'impresa Persona_1
individuale omonima e di beneficiario delle agevolazioni previste da un bando pubblico per l'insediamento dei giovani in agricoltura;
- la clausola sul prezzo contenuta nel preliminare di vendita doveva reputarsi superata in quanto il contratto preliminare di vendita concluso fra le sorelle e non era stato menzionato negli atti pubblici _1 Persona_1 stipulati, rispettivamente, fra le sorelle e l'EA prima e fra _1
l'EA e poi;
Persona_1
- i contratti definitivi tra le e EA e tra questo e , _1 Persona_1
il quale - all'art.3.1. - prevedeva che la vendita tra EA e PE
doveva intendersi come se stipulata direttamente col venditore,
[...] dovevano ritenersi aver novato l'originario contratto preliminare di vendita sia per novazione soggettiva, essendo cambiati i soggetti contraenti sia per novazione oggettiva in relazione all'entità dei beni alienati e al relativo prezzo di vendita;
di conseguenza la somma di euro 193.005,00 (costituente la differenza fra il prezzo concordato fra e le sorelle Persona_1 _1 in sede di contrattazione preliminare e quello convenuto con l'EA per l'acquisto e il ritrasferimento del compendio aziendale) non era più dovuta e la cambiale non era più esigibile, nessun rilievo valendo l'atto di consenso all'ipoteca da essi opponenti siglato, essendo ormai il debito garantito estinto.
In diritto, essi hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di
Cassazione n. 20541/2017 secondo cui, nel caso di discordanza tra contratto preliminare e contratto definitivo, il primo rimane superato dal secondo salvo che le parti non abbiano espressamente previsto il mantenimento delle pattuizioni contenute nel preliminare, nel caso di specie ipotesi non verificatasi
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione rilevando che era priva di fondamento la tesi secondo cui l'accordo sull'entità del prezzo di vendita contenuto nel preliminare del
28.11.2017 fosse stato novato per effetto dei rogiti conclusi nella stessa data innanzi al notaio di Sassari, come ben poteva evincersi dalla Per_2
successione degli accadimenti. Infatti:
I. , accordatosi con le sorelle per il trasferimento, Persona_1 _1
al prezzo di euro 920.000,00, di un compendio aziendale agricolo sito in
Sassari della superficie complessiva di ettari 50.51.04, il 30.03.2017 aveva inoltrato all'EA domanda di ammissione al bando per l'insediamento dei giovani nell'agricoltura sì da ottenere, per il programmato acquisto, la concessione di un mutuo a tasso agevolato;
II. il 20.06.2017, l' aveva comunicato all'EA la riduzione a PE
ettari 48.10.52 della superficie che era suo intendimento acquistare;
III. detta dichiarazione era stata sottoscritta, per accettazione, da _1
e AR NA NA, già coinvolte, quali future venditrici, nell'iter procedimentale volto alla concessione del mutuo;
IV. con determinazione n. 770 del 25.09.2017 EA aveva approvato la concessione a , nella misura di euro 736.925,96, del Persona_1 finanziamento per l'acquisto della proprietà delle sorelle con _1 prescrizione di volturazione “in favore dell'EA in qualità di proprietario
e in favore dell'assegnatario in qualità di possessore del contratto di convenzione N.04I23738T207 GSE intestato a ; Controparte_1
V. il 28.11.2017 le parti erano addivenute alla ratifica degli accordi raggiunti mediante stipulazione: - del contratto preliminare con cui si era impegnato ad Persona_1 acquistare dalle sorelle promittenti venditrici, l'azienda agricola in _1
Sassari per la somma di euro 920.000,00 col versamento di euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, imputabile al prezzo in sede di adempimento ai sensi dell'art. 1385 c.c., da restituirsi, maggiorata di euro 10.000,00, quando l'istituto di credito avrebbe messo la somma della compravendita a disposizione dei venditori;
di euro 736.925,96 da versarsi al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita con le modalità previste dalla legge;
di euro 193.005,000 da pagarsi tramite cambiali ciascuna del valore di euro 12.867,00;
- del contratto pubblico (a rogito del notaio di Sassari, avente numero Per_2
di repertorio 234009) con cui gli opponenti e Parte_1 Parte_2
, riconosciutisi debitori nei confronti delle sorelle di
[...] _1
complessivi euro 193.005,00 frazionati in quindici vaglia cambiari di euro
12.867,00 ciascuno (ossia, dell'importo complessivamente corrispondente alla differenza fra il prezzo di vendita concordato dal figlio PE
con le sorelle e l'importo del mutuo allo stesso erogato
[...] _1 dall'EA), avevano consentito, a garanzia del credito, l'iscrizione di una ipoteca su alcuni immobili di loro proprietà (fra cui la casa coniugale di
Birori);
- del contratto pubblico (a rogito del notaio di Sassari, avente numero Per_2
di repertorio 234010) con cui e AR NA NA avevano _1 venduto all' EA, contro il corrispettivo di euro 736.925,96, il terreno per il cui acquisto in data 25.09.2017 aveva ottenuto Persona_1 dall'EA il mutuo di euro 736.925,96; del contratto pubblico (a rogito del notaio di Sassari, avente numero di repertorio 234011) con cui Per_2
l'EA, riservandosene la proprietà ai sensi degli artt. 1523 e segg. cod. civ., aveva rivenduto a , per la somma di euro 736.925,96 Persona_1
(corrispondente all'importo del finanziamento concesso all'acquirente in data
25.09.2017), il compendio aziendale appena acquistato dalle sorelle _1
VI. che molteplici riferimenti testuali, espressamente indicati, inducevano a ritenere detti contratti collegati e che, pertanto, l'obbligazione di pagamento del prezzo contenuta nel contratto preliminare del 28.11.2017 non poteva ritenersi novata, con conseguente sussistenza del rapporto fondamentale sotteso al titolo oggetto dell'opposta intimazione di pagamento.
Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale di Oristano con sentenza n. 169/2022 pubblicata il 24 marzo 2022 ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta l'opposizione, revocando per l'effetto il provvedimento sospensivo emesso inaudita altera parte l'11.08.2020;
2) condanna e , in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2
rifondere a le spese processuali, che liquida in euro Controparte_1
3235,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) condanna e , in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2
risarcire a il danno da responsabilità aggravata ex art. Controparte_1
96, comma 2, cod. proc. civ., che liquida in euro 3235,00.”
Il Tribunale ha ritenuto l'iniziativa giudiziaria degli opponenti
“infondata e temeraria”, rigettando l'opposizione e condannandoli alla rifusione delle spese di lite nonché per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ..
Premesso che stante l'emissione dei titoli cambiari, era onere degli opponenti dimostrare l'estinzione del rapporto obbligatorio fondamentale legittimante la richiesta di pagamento, ha evidenziato il collegamento negoziale tra i contratti posti in essere dalle parti in causa, dall'EA e da al fine di realizzare unitariamente l'operazione economica Persona_1 della vendita dell'azienda agricola di proprietà delle sorelle a _1
, dovendosi escludere, senza margini di incertezza, che vi Persona_1
fosse stata novazione della clausola sul prezzo contenuta nel contratto preliminare di vendita del 28 novembre 2017 con estinzione dell'obbligo a garanzia del quale e avevano emesso, tra Parte_1 Parte_2
le altre, la cambiale della quale era stato intimato il pagamento.
Il Tribunale ha in particolare evidenziato che:
- le sorelle avevano sottoscritto la richiesta di finanziamento avanzata _1 da all'EA (ente pubblico economico che non svolge Persona_1
attività di intermediazione immobiliare e fra i cui scopi istituzionali figura la erogazione di finanziamenti alle imprese del settore agricolo, agroindustriale, agro-alimentare) e, peraltro, detta richiesta presupponeva già l'individuazione del compendio immobiliare per l'acquisto del quale essa era formulata;
- il contratto preliminare tra e le sorelle e il Persona_1 _1
contratto pubblico in forza del quale e Parte_1 Parte_2
avevano rilasciato i vaglia cambiari e prestato garanzia ipotecaria per la differenza di prezzo di euro 193.005,00, erano stati conclusi nel medesimo giorno in cui erano stati rogati gli atti pubblici di trasferimento dalle _1 all'EA e dall'EA a : detta stipulazione, ed in Persona_1
particolare la prestazione di garanzia ipotecaria, non avrebbe avuto senso se le parti, con i contratti pubblici di trasferimento, avessero voluto estinguere gli obblighi reciprocamente assunti con il contratto preliminare;
- la riprova della unitarietà dell'operazione negoziale era data dal fatto che:
a) in adempimento di quanto previsto dalla deliberazione Controparte_1
EA del 25 settembre 2017, aveva volturato il 10 aprile 2018 l'utenza GSE
s.p.a. in favore di;
b) il 18 gennaio Persona_1 Controparte_1
2018, in esecuzione della clausola del contratto preliminare, aveva restituito a la caparra confirmatoria maggiorata di euro 10.000,00; Persona_1
c) le sorelle avevano rigirato a , divenuto, in _1 Persona_1 seguito all'acquisto del compendio, legittimo destinatario degli emolumenti, le somme erogate dall'Unione Europea nel mese di dicembre 2017 nonché i pagamenti ricevuti dal GSE dopo il novembre 2017.
Alla luce degli elementi esposti, doveva pertanto escludersi che le obbligazioni contenute nel contratto preliminare di vendita concluso il 28 novembre 2017, fossero state novate dai contratti pubblici di trasferimento.
Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2022 propongono appello e . Parte_1 Parte_2
Costituitasi in giudizio rigettata con ordinanza del Controparte_1
6 ottobre 2022 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 14 giugno 2024 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via logica, deve essere esaminato per primo il secondo motivo di appello. Secondo motivo di appello: violazione ed erronea applicazione dell'art. 183
6° comma c.p.c. per aver fondato la decisione su documenti tardivamente prodotti.
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza laddove il Tribunale aveva ritenuto ammissibile, ai fini della decisione, i documenti prodotti dall'opposta depositati telematicamente il 7 dicembre 2020, dopo che nelle memorie autorizzate depositate il 4 novembre
2020 essa aveva rinunciato ai termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Essi evidenziano che i documenti calendati nella comparsa di costituzione non erano stati depositati telematicamente, deposito che veniva effettuato solamente in data 7 dicembre 2020, senza alcuna autorizzazione del giudice, con lesione del diritto di difesa di essa controparte, trattandosi di documenti nuovi.
Lamentano che, benché la tardività della produzione fosse stata tempestivamente contestata da essi opponenti che avevano dichiarato di non accettare il contraddittorio su documenti depositati dopo la chiusura dell'istruttoria, il Tribunale li avesse posti a base della ricostruzione delle vicende per cui era causa, senza nulla dire al riguardo.
Il motivo è fondato.
Il mancato deposito telematico dei documenti calendati nella comparsa di costituzione equivale ad una loro mancata produzione ed essi non sono stati neppure depositati nei termini previsti dall'art. 183 c.p.c. Essi pertanto non potevano essere utilizzati per la decisione. Inconferente è il richiamo degli appellanti al principio, pacifico, che il fascicolo di parte, ritualmente formatosi, può essere ritirato e ridepositato prima che la causa sia tenuta a decisione.
Poiché i contratti del 28 novembre 2017 sono stati comunque prodotti anche dagli opponenti, in realtà detto motivo non viene ad assumere una significativa rilevanza ai fini della decisione, anche considerato che le circostanze di fatto rappresentate dagli ulteriori documenti prodotti, allegate dalla convenuta ed indicate nella sentenza, non sono state contestate dagli opponenti (vedasi Cass., n. 8647/2016: “Il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell'attore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, preso atto che - in un giudizio risarcitorio da sinistro stradale - il mancato uso del casco protettivo da parte del danneggiato era stato eccepito da parte convenuta sin dalle sue prime difese, ha ritenuto accertata la circostanza, in difetto di contestazione).”
Primo motivo di appello: violazione ed erronea applicazione dell'Art. 2697
c.c. per aver considerato sussistente l'esistenza di un accordo volto a far sopravvivere le statuizioni di cui al preliminare di vendita del 28.11.2017.
Gli appellanti censurano la sentenza laddove il Tribunale aveva ritenuto sussistente un collegamento negoziale tra il contratto preliminare stipulato tra le sorelle e ed il contratto con il quale _1 Persona_1
il bene era stato venduto ad un terzo soggetto, ovvero all'EA, per un prezzo inferiore, pari ad euro 736.925,96, senza che nessun elemento facesse ritenere che le parti volessero far sopravvivere le obbligazioni economiche assunte con il contratto preliminare. Essi richiamano il principio dell'assorbimento del contratto preliminare nel contratto definitivo, talché solo quest'ultimo, salvo che le parti espressamente prevedano che il primo sopravviva, regola i rapporti tra le parti.
Anche a voler riconoscere un collegamento negoziale tra il contratto preliminare ed i due contratti di trasferimento, stipulati tra soggetti diversi e con prezzi differenti rispetto al contratto preliminare, in ogni caso non vi era
“alcuna prova scritta della sussistenza di un accordo tra le parti che le obbligazioni e le prestazioni contenute nel preliminare siano sopravvissute e conseguentemente anche le garanzie prestate dagli odierni appellanti sono venute a meno e le cambiali sottoscritte dagli stessi a garanzia delle obbligazioni assunte nel medesimo, sottoscritte da e Parte_1
, sono prive di titolo giustificativo essendo estinta Parte_2
l'obbligazione contenuta nel preliminare.”
Ad avviso degli appellanti, il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare l'inesistenza del diritto delle sorelle a procedere ad _1 esecuzione forzata per effetto dell'estinzione delle clausole contenute nel contratto preliminare in forza delle quali essi appellanti si erano riconosciuti debitori con l'atto pubblico a rogito del 28.11.2017 della somma di Per_2 euro 193.005,00 da pagarsi mediante n. 15 cambiali dell'importo di euro
12.861,00 cadauna. Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte, non può revocarsi in dubbio il collegamento negoziale tra i contratti stipulati contestualmente il 28 novembre 2017 davanti al medesimo notaio e, per gli atti pubblici, con numeri di repertorio consecutivi, volti a realizzare una unica operazione economica ovvero il trasferimento dell'azienda agricola di proprietà delle sorelle a _1
per il prezzo di euro 920.000,00 di cui euro 736.925,96 Persona_1
tramite il finanziamento di EA ed euro 193.005,00 mediante cambiali ciascuna del valore di euro 12.867,00 emesse da e Parte_1 Parte_2
, a fronte delle quali, come sopra detto, costoro hanno consentito
[...]
l'iscrizione dell'ipoteca sulla casa di loro proprietà.
Con il contratto, definito impropriamente, considerato che ad esso non doveva seguire un contratto definitivo tra le stesse parti, quale preliminare, le sorelle e hanno individuato, tra l'altro, l'oggetto _1 Persona_1
della vendita e determinato il prezzo pattuito, quantificato in euro 920.000,00, di cui euro 736.925,96, oggetto del finanziamento deliberato dall' EA in favore del compratore, ed euro 193.005,00, oggetto di 15 vaglia cambiari, ciascuno di euro 12.867,00 emessi in pari data dai genitori di PE
, odierni appellanti.
[...]
L'assunto degli opponenti secondo cui vi sarebbe stata novazione con riguardo al prezzo della vendita ad opera dei contratti di trasferimento delle sorelle all'EA e da questa , non dà alcun conto _1 Persona_1
della ragione per la quale sarebbe stato stipulato lo stesso giorno il contratto, definito impropriamente preliminare, e perché, sempre nello stesso giorno e contestualmente, subito dopo la conclusione del contratto preliminare e immediatamente prima della stipulazione degli atti pubblici di trasferimento,
a rogito dello stesso Notaio, essi si siano dichiarati debitori delle sorelle nella misura di euro 193.005,00, pari all'esatta differenza tra il _1 finanziamento concesso dall'EA e il prezzo pattuito nella scrittura privata, da pagarsi mediante 15 cambiali emesse in pari data dell'importo di euro 12.867,00 ciascuna, nonché abbiano consentito l'iscrizione di un'ipoteca a garanzia su immobili di loro proprietà ivi compresa la casa coniugale.
È di tutta evidenza che la stipulazione di detti contratti non avrebbe avuto alcun senso se la reale intenzione delle parti fosse stata quella di innovare la clausola relativa al prezzo di vendita, parificandolo all'ammontare del finanziamento concesso dall'EA.
Significativo del fatto che la scrittura privata non potesse ritenersi superata dalla stipula dei contratti pubblici di trasferimento è altresì la restituzione il 18 gennaio 2018 da parte di ricevuto Controparte_1
l'importo di euro 736.925,96 dall'EA, a della somma Persona_1 di euro 20.000,00 maggiorata dell'importo di euro 10.000,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, come in essa previsto.
Tali considerazioni, che non trovano alcuna spiegazione nell'atto di appello, escludono che possa sostenersi che le pattuizioni di cui al contratto cosiddetto preliminare non dovessero sopravvivere alla stipulazione dei contratti di trasferimento rogati successivamente, al solo fine di rendere possibile l'erogazione del finanziamento da parte dell'EA, risultando pertanto inconferente il richiamo, nell'atto di impugnazione, al principio del cosiddetto assorbimento del contratto preliminare nel contratto definitivo, fattispecie non ricorrente nel caso scrutinato.
Terzo motivo di appello: violazione ed erronea applicazione dell'art. 96
c.p.c.
Con il terzo motivo di impugnazione gli opponenti contestano la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., negando che la proposizione dell'opposizione ad un titolo esecutivo che essi credevano ormai inesistente, potesse integrare gli estremi della malafede richiesta per la pronuncia di condanna ai sensi della richiamata norma codicistica.
Il motivo è fondato.
Ad avviso della Corte la complessità della vicenda, l'impropria definizione del contratto quale contratto preliminare ed il mancato richiamo negli atti pubblici di trasferimento alla scrittura privata redatta delle sorelle da e dagli odierni appellanti, escludono che _1 Persona_1 possano configurarsi i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., dovendo essere annullata la pronuncia di cui al capo 3) del dispositivo.
Sulle spese
La valutazione dell'esito complessivo della lite impone la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, che si liquidano applicando i valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in relazione alle caratteristiche dell'attività difensionale svolta, relativi allo scaglione euro 5.201,00 - euro 26.000,00, individuato sulla base del valore della causa.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza che per il resto conferma:
1. Annulla la condanna al risarcimento dei danni degli odierni appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
2. Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del presente grado del giudizio in favore dell'appellata che liquida in euro 3.933,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 20 febbraio 2025.
Il Presidente
AR Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru