Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4688 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4688/2020 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 5.2.2025 tra
), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
ARONE AURORA (c.f.: ) in virtù di procura in atti, presso il cui studio C.F._1
elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv.to SOLLAZZO GIUSEPPE (c.f. ) , in virtù di procura in atti, presso il P.IVA_2
cui studio elettivamente domicilia
APPELLATA
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 6613/2020, emessa dal Tribunale di Napoli in data 13.10.2020, con la quale era stata disattesa la domanda da lei proposta e finalizzata all'accertamento della invalidità di alcune clausole contrattuali che, a suo dire, inficiavano un contratto di conto corrente a lei intestato ed in essere presso la Banca Commercio e Industria, parte convenuta in primo grado.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 5.2.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2011, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 05/02/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi