Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
2022/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2022/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il C.F._1 Parte_2
5.10.1964 (c.f. ), entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._2 dell'avv. Francesco Savastano, sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 130, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 5.02.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso e precisate nelle note.
Il P.M., in data 10.02.2025, ha chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio in Napoli in data 18.12.1996, nel corso del quale, in data 26.08.1997, è nato il figlio
, maggiorenne ed economicamente indipendente;
che, essendo venuta meno la comunione Per_1
materiale e spirituale, si sono separati consensualmente come risulta dal decreto di omologa n.
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Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno inteso proporre ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio. A tal riguardo, hanno precisato che il figlio , Per_1
ormai maggiorenne, è autosufficiente economicamente, essendosi trasferito a Londra dove lavora presso il Blue Orchid Hotels e che, pertanto, nulla è più dovuto per il suo mantenimento.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in sostituzione dell'udienza del 5.02.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al PM per rendere il prescritto parere.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 5169/2016 del 4.07.2016.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (08.06.2016), terminato con decreto di omologa del 4.07.2016 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 11.10.2024, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli in data 18.12.1996 tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1) nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento posto a carico di in quanto Parte_2
il figlio è diventato economicamente autosufficiente;
Per_1
2) nulla va disposto in merio al diritto di visita essendo il figlio diventato maggiorenne;
3) la casa coniugale resta nella disponibilità della sig.ra Parte_1
4) i coniugi eleggono domicilio nella attuale rispettiva residenza;
2 5) i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica già in sede di separazione consensuale e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 81, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 del
Comune di Napoli);
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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