TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 20339/2023
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini e quale Giudice in grado di appello, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
, << nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07/07/1953 residente in [...], C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Laura Wanda Mezzena (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._2
Milano, in Via Lamarmora n. 33.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
- , << , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore Geom. Controparte_2
, con Studio in Milano, Via Sacchini n. 1, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'Avv. Massimiliano Costantini (C.F. C.F._3
– Fax 0254121885), con Studio in Email_1
Milano, Via Pietro Calvi n. 19, ove ha eletto domicilio giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 23575/2018 con l'Avv. COSTANTINI
MASSIMILIANO giusta delega in atti;
-PARTE APPELLATA -
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
Oggetto: appello proposto avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Milano emessa al n. 2074/2023 (RG 74024/2018) in data del 15/01/2023-22/03/2023.
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore, anche per i giudizi pendenti, dell'art. 45 comma 17, L. 18.6.2009, n. 69 – dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. Con atto di appello ritualmente notificato, citava in giudizio il Parte_1
impugnando la sentenza del Giudice di Pace di Milano Controparte_1
n. 2074/2023, depositata in data 22/03/2023. La causa di primo grado verteva sull'opposizione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 23575/2018 (emesso in data 15-24/05/2018), nel quale veniva ingiunto all'odierna appellante l'immediato pagamento in favore del della somma CP_1 complessiva di € 1.506,78 oltre interessi e spese legale, in relazione a spese condominiali riferibili al consuntivo dell'esercizio 2016/2017 e al preventivo dell'esercizio 2017/2018. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> La era ed è condomina del Condominio appellato a far tempo dal 2004; tra le Parte_1 parti, vi è stato anche un altro contenzioso relativo ad un procedimento instaurato dall'odierna appellante per infiltrazioni nel magazzino di sua proprietà sito all'interno della appellato sfociato nella sentenza n. 8180/2012 del 3/7/2015 – RG CP_1
85258/2005. Nel presente giudizio l'opponente ravvisava nella determinazione degli Parte_1 importi formulati dalla controparte prospettati errori dovuti ad una (asserita) non corretta contabilizzazione delle somme alla stessa dovute dal in forza di una CP_1 precedente sentenza (la n. 8180/2021) emessa tra le stesse parti. Tale errore di calcolo la
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> avrebbe vista creditrice del Condominio per un asserito importo di €697,38, e non debitrice. Oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, la chiedeva Parte_1 opposizione a decr4eto ingiuntivo ed in via riconvenzionale> il rimborso delle somme a lei illegittimamente addebitate a diverso titolo e il riconoscimento di suoi prospettati crediti nei confronti dell'ente. Sempre in via riconvenzionale, l'opponente richiedeva la condanna del Condominio al risarcimento del danno per il mancato uso del magazzino, già oggetto della sopracitata sentenza del 2012, quantificando l'importo in € 150,00 per ogni mese di inutilizzo dal 1° luglio 2012 al maggio 2016. Si costituiva nel giudizio di primo grado il convenuto, contestando recisamente e specificatamente la ricostruzione fattuale effettuata dall'opponente, chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, anche eccependo l'incompetenza per valore del Giudice di pace adito. La causa veniva istruita dal Giudice di Pace, il quale, dopo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto in data 12/12/2018 e il fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva CTU volta all'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti dalla gestione 2012/2013 al momento dell'instaurazione del procedimento. Depositato l'elaborato, venivano precisate le conclusioni dalle parti. Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza n. 2074/2023, emessa nel giudizio R.G.N. 74024/2018, depositata il 22/03/2023, dichiarava la propria incompetenza per valore in relazione alla domanda riconvenzionale, rimettendo le parti avanti al Tribunale per la decisione sulla stessa, e, in adesione a quanto indicato dal CTU, rigettava la domanda di parte attrice, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Poneva, quindi, il Giudice di prime cure le spese per la CTU a carico solidale delle parti e condannava l'opponente al pagamento in favore del della somma di €870,00 CP_1 per compensi professionale, oltre accessori di legge. La proponeva appello avverso la sentenza lamentando una carenza di Parte_1 motivazione della sentenza, avendo -a suo dire- il Giudice acriticamente fatto propri i risultati della consulenza tecnica resa dal C.T.U senza considerare le osservazioni formulate tramite il proprio C.T.P. Seguiva nell'atto di appello una non chiara e lacunosa elencazione (priva anche di immediato riscontro documentale) di annotazioni svolte dalla difesa appellante in merito alle singole voci richieste anche in primo grado. Concludeva l'appellante come in atti anche in relazione alle ulteriori voci richieste. Il si costituiva nel presente grado del giudizio chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
e la conferma in ogni sua parte della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano con il favore delle spese di lite. Il chiedeva, in via pregiudiziale, che venisse dichiarata l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché instava per la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove formulate in appello e della produzione di documenti nuovi non prodotti nel primo grado. Chiedeva, inoltre, di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in riferimento alle domande riconvenzionali formulate dall'appellante in primo grado, già oggetto di dichiarazione di incompetenza per valore.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Alla prima udienza tenutasi in data 16/01/2024, la difesa di parte appellante richiedeva un rinvio per potere percorrere una soluzione conciliativa delle diverse vertenze pendenti tra le stesse parti, anche alla luce del recente cambio di Amministratore del Condominio. Parte appellata non si opponeva alla richiesta e la causa veniva rinviata all'udienza del 04/04/2024 per la verifica del buon esito delle trattative e per comparizione personale delle parti e/o per eventuale trattazione e/o decisione. Le parti venivano, contestualmente, invitate a volere fattivamente e seriamente tentare di percorrere possibili ipotesi di soluzioni concordate e conciliative-transattive della presente vertenza anche al fine di contenere i tempi, i possibili eventuali anche ingenti costi legali e/o endo-procedimentali del giudizio, oltre che l'inevitabile alea quale imprescindibile elemento proprio di ogni vertenza. La causa, anche su richiesta di parte appellante che aveva richiesto un differimento per motivi di salute, veniva rinviata all'udienza del 29/05/2024. A tale udienza, compariva solamente il legale di parte appellata che chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava, quindi, la causa al 22/10/2024 per trattazione. In data 08/10/2024 la revocava il precedente difensore e nominava nuovo Parte_1 difensore l'attuale legale in delega. All'udienza del 22/10/2024, svoltasi ancora alla sola presenza del legale dell'appellato, la difesa comparsa precisava le conclusioni richiamando quelle già in atti e chiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione (su istanza di parte) dei termini ex art. 190 c.p.c. e, quindi, riservata per la sentenza. Le difese delle parti depositavano le proprie memorie conclusive.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, ritiene che la causa sia di natura documentale e già matura per la decisione senza la necessità di alcun approfondimento istruttorio (peraltro non sono state avanzate istanze di prova orale). L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata lamentando una generica carenza di motivazione, avendo (a suo dire) il Giudice di prime cure acriticamente fatto propri i risultati della CTU, senza considerare le osservazioni formulate dall'attrice. Seguiva una elencazione non chiara di una serie di voci che sarebbero state non correttamente interpretate dal Giudicante relative alle spese di gestione dell'immobile, la cui corretta valutazione renderebbe nulla e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
Parte appellata richiedeva il rigetto delle domande, come da conclusioni sopra riportate. Preliminarmente deve dirsi che l'atto di appello proposto non appare affatto soddisfare i requisiti di oggettiva chiarezza, sinteticità e specificità richiesti (a pena di inammissibilità) dall'art. 342 c.p.c come già immediatamente rilevabile dallo stesso tenore letterale dell'atto di gravame cui si rinvia. Nel caso di specie l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, sull'asserito presupposto che il Giudice di prime cure avrebbe “acriticamente fatto propri i risultati della Consulenza Tecnica resa dal C.T., senza considerare le osservazioni formulate dalla sig.ra tramite il proprio C.T.P.”. Parte_1
Ebbene l'appello proposto oltre che inammissibile appare anche nel merito infondato. Le risultanze istruttorie del primo grado di giudizio restituiscono una ricostruzione fattuale e contabile differente da quella prospettata da parte appellante. Nel corso dell'istruttoria, infatti, è stata espletata una CTU, redatta dal professionista incaricato Geom. nel contraddittorio delle parti che hanno entrambe Controparte_4 nominato propri CTP (per l'attrice l'Arch. e per l'opposta il Geom. Persona_1 [...]
. Per_2
Veniva condotto, in sede di CTU, un tentativo di conciliazione, con esito negativo. L'elaborato peritale concludeva accertando che la aveva maturato un debito di Parte_1
€1.879,35 nei confronti del . Il CTU affrontava anche il quesito in Controparte_1 merito alle cause dei lamentati danni nel locale magazzino e quantificava il risarcimento per mancato uso del magazzino stesso dal periodo considerato nella sentenza 8180/2012 – attualità. Si ritiene che l'istruzione probatoria sia stata effettuata in modo puntuale ed esaustiva. Questo Tribunale intende aderire convintamente alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 17644/2016) secondo cui vige il principio consolidato per cui il Giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (cfr. Cass. 22 febbraio 2006, n.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> 3881). In tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519). Corretta appare anche la dichiarazione di incompetenza per valore in relazione alla domanda riconvenzionale, essendo tale domanda di valore superiore alla competenza del Giudice adito, con conseguente sola pronuncia sull'opposizione al decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di somme relative ai consuntivi deliberati ed approvati dall'assemblea condominiale. Tali pretese creditorie trovano il proprio fondamento nella documentazione prodotta unitamente al ricorso per emissione del provvedimento monitorio e, pertanto, sul rendiconto gestione 2016/2017 e sul preventivo gestione 2017/1018, approvati nell'assemblea condominiale del 14/11/2017 L'efficacia delle delibere condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte a una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità del condominio (Cass. 07/07/1999 n. 7073). Tale peculiare disciplina è dettata, in particolare, dalla norma contenuta nell'art. 1137 c.c., secondo la quale le decisioni adottate dall'assemblea “sono obbligatorie per i condomini”, pur se impugnate davanti all'autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione:
“la obbligatorietà della delibera dell'assemblea per tutti i condomini, espressamente prevista dal primo comma dell'art. 1137 c.c., comporta l'automatica operatività della stessa fino all'eventuale sospensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del secondo comma del citato articolo” ( Cass 1093 del 1996). Rilevato che corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato l'obbligo, stabilito dalla legge ( art. 1123 c.c.), dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, costituiscono titoli di credito del , e, da sole, CP_1 senz'altro, provano l'esistenza di tale credito e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att. c.c.), ma anche la condanna del a pagare le CP_1 somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, giudizio il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere (Cass. n. 2387 del 2003). E' dato di fatto oggettivo ed incontestato in atti che non risultano essere state impugnate dalla Opponente le delibere assembleari (quindi valide ed efficaci e vincolanti per tutti i condomini ed anche quelli dissenzienti) poste a fondamento delle pretese creditorie del
CP_1
Il condomino dissenziente può, infatti, impugnare la deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. e, se di tale deliberazione fosse accertata e dichiarata l'illegittimità nel giudizio di impugnazione, avrà diritto alla restituzione di quanto, in forza di essa, sia stato costretto a pagare indebitamente (Cass. n. 07/07/1999 n. 7073). La nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali non potrà, peraltro, essere fatta valere nel giudizio di opposizione, bensì solo in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. (Cass. n. 10427 del 2000). “Nel procedimento di opposizione a d.i. emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deva limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> questo riservato al Giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (Cass. N. 26629/2009). Peraltro mai prima parte attrice aveva contestato sotto alcun profilo il credito vantato e portato dal , limitandosi solo ora a prospettare illeciti professionali compiuti CP_1 dall'amministrazione condominiale (ma a fronte di questa mera prospettazione nessuna autonoma e diretta iniziativa giudiziale appare avere assunto in tal senso né l'attrice oggi opponente né gli altri condomini). Come noto, l'obbligo per i condomini di pagare le spese inerenti alla gestione del sorge per effetto delle deliberazioni assembleari che, nel caso di specie, non CP_1 sono state impugnate e quindi sono valide, vincolanti ed efficaci. Del resto la delibera2 condominiale di approvazione della spesa costituisce, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto CP_1 ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo di opposizione a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso. Pertanto, nel giudizio di opposizione avente ad oggetto gli oneri condominiali, il Giudice potrà accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'adita A.G. deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, nemmeno in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state eventualmente impugnate (fatto nel caso specifico mai avvenuto). L'opposto Condominio da ultimo ha poi per quanto da suo onere specificatamente contestato3 --ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.- quanto solo prospettato dalla parte 2 Cass. Civ. n. 3847 del 2021. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il
soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono CP_1 state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, CP_1 titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
a pagare le somme nel processo oppositori° a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della CP_1 (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741). 3 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> attrice, sicchè quest'ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo4 della prova, nemmeno potrebbe ritualmente valersi5 né giovarsi del conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.
relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio
2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
4 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Di contro la ricostruzione contabile esposta alle pagine 10 e 11 della comparsa di risposta del non è stata contabilmente e compiutamente contrastata (anche con CP_1 documentazione a proprio riscontro) dalla parte appellante. Parte appellante oltre a proporre (almeno in parte) domande nuove e diverse Parte_1
(come tali inammissibili in sede di appello) rispetto a quelle rassegnate in primo grado ed espressamente e testualmente riportate nella sentenza appellata, ripropone in questa sede anche quanto già richiesto in primo grado, eccependo l'omessa pronuncia in merito alle domande riconvenzionali svolte nell'opposizione, riguardanti il mancato utilizzo del magazzino, vari addebiti asseritamente errati e l'incorretta gestione della pratica relativa al locale cantina. Queste domande, in parte -come correttamente indicato dal Giudice di prime cure- eccedevano nel loro ammontare l'importo massimo di competenza del Giudice adito, il quale ha deliberato, statuendo la propria incompetenza. Non vi è, quindi, una omessa statuizione, bensì una statuizione di incompetenza. Passando al merito di quanto richiesto, si nota che per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo verte – e deve vertere – solamente sulla valutazione di quanto indicato nel ricorso, non potendo il Giudice valutare ulteriori questioni che non sono effettivamente connesse per oggetto alla domanda principale.
potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007,
n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018).
Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
5 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (Cass, II civ., sent. 6091/2020). Nella decisione in esame la Corte ha anche affermato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, potendo quest'ultimo proporre domanda riconvenzionale quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sempre che sia pur sempre ravvisabile e riscontrabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno la celebrazione del simultaneus processus. Il ricorso per decreto ingiuntivo, versato in atti, nella parte fattuale, indica testualmente:
Si nota, quindi, che la domanda è relativa al mancato pagamento delle spese condominiali relative alla gestione ordinaria di cui agli esercizi 2016/2017 e 2017/2018, oggetto della delibera assembleare del 14/11/2017. Ulteriori domande spiegate da parte appellante (peraltro pure del tutto sfornite di riscontro probatorio a proprio supporto) non possono trovare accoglimento in questa sede né essere qui in alcun modo delibate stante la mancata connessione per oggetto alla domanda principale. L'appello proposto deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata (anche per quanto concerne la liquidazione delle spese). In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione6 il Tribunale Civile e
Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito7, deve ritenersi allo stato assorbita8.
---
P.Q.M.
---
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica quale Giudice in grado di appello nel procedimento al R.G. n. 20339/2023, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Dichiara inammissibile e, in ogni caso respinge e disattende integralmente l'appello proposto da ( ) e, per l'effetto, conferma Parte_1 C.F._1 integralmente l'impugnata sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di 6 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 7 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
8 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Milano al n. 2074/2023 in data 15/01/2023 e depositata il 22/03/2023 (nel procedimento al n. 74024/2018 di R.G.);
-Disattende le altre domande formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte appellante ( ), nata a Parte_1 C.F._1
Palermo il 07/07/1953 alla refusione, in favore della controparte appellata, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#2.190,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 16/01/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini e quale Giudice in grado di appello, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
, << nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07/07/1953 residente in [...], C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Laura Wanda Mezzena (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in C.F._2
Milano, in Via Lamarmora n. 33.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
- , << , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore Geom. Controparte_2
, con Studio in Milano, Via Sacchini n. 1, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'Avv. Massimiliano Costantini (C.F. C.F._3
– Fax 0254121885), con Studio in Email_1
Milano, Via Pietro Calvi n. 19, ove ha eletto domicilio giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 23575/2018 con l'Avv. COSTANTINI
MASSIMILIANO giusta delega in atti;
-PARTE APPELLATA -
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Oggetto: appello proposto avverso la sentenza del Giudice Di Pace di Milano emessa al n. 2074/2023 (RG 74024/2018) in data del 15/01/2023-22/03/2023.
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore, anche per i giudizi pendenti, dell'art. 45 comma 17, L. 18.6.2009, n. 69 – dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi. Con atto di appello ritualmente notificato, citava in giudizio il Parte_1
impugnando la sentenza del Giudice di Pace di Milano Controparte_1
n. 2074/2023, depositata in data 22/03/2023. La causa di primo grado verteva sull'opposizione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 23575/2018 (emesso in data 15-24/05/2018), nel quale veniva ingiunto all'odierna appellante l'immediato pagamento in favore del della somma CP_1 complessiva di € 1.506,78 oltre interessi e spese legale, in relazione a spese condominiali riferibili al consuntivo dell'esercizio 2016/2017 e al preventivo dell'esercizio 2017/2018. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
85258/2005. Nel presente giudizio l'opponente ravvisava nella determinazione degli Parte_1 importi formulati dalla controparte prospettati errori dovuti ad una (asserita) non corretta contabilizzazione delle somme alla stessa dovute dal in forza di una CP_1 precedente sentenza (la n. 8180/2021) emessa tra le stesse parti. Tale errore di calcolo la
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
e la conferma in ogni sua parte della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano con il favore delle spese di lite. Il chiedeva, in via pregiudiziale, che venisse dichiarata l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché instava per la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove formulate in appello e della produzione di documenti nuovi non prodotti nel primo grado. Chiedeva, inoltre, di dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in riferimento alle domande riconvenzionali formulate dall'appellante in primo grado, già oggetto di dichiarazione di incompetenza per valore.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Parte appellata richiedeva il rigetto delle domande, come da conclusioni sopra riportate. Preliminarmente deve dirsi che l'atto di appello proposto non appare affatto soddisfare i requisiti di oggettiva chiarezza, sinteticità e specificità richiesti (a pena di inammissibilità) dall'art. 342 c.p.c come già immediatamente rilevabile dallo stesso tenore letterale dell'atto di gravame cui si rinvia. Nel caso di specie l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado, sull'asserito presupposto che il Giudice di prime cure avrebbe “acriticamente fatto propri i risultati della Consulenza Tecnica resa dal C.T., senza considerare le osservazioni formulate dalla sig.ra tramite il proprio C.T.P.”. Parte_1
Ebbene l'appello proposto oltre che inammissibile appare anche nel merito infondato. Le risultanze istruttorie del primo grado di giudizio restituiscono una ricostruzione fattuale e contabile differente da quella prospettata da parte appellante. Nel corso dell'istruttoria, infatti, è stata espletata una CTU, redatta dal professionista incaricato Geom. nel contraddittorio delle parti che hanno entrambe Controparte_4 nominato propri CTP (per l'attrice l'Arch. e per l'opposta il Geom. Persona_1 [...]
. Per_2
Veniva condotto, in sede di CTU, un tentativo di conciliazione, con esito negativo. L'elaborato peritale concludeva accertando che la aveva maturato un debito di Parte_1
€1.879,35 nei confronti del . Il CTU affrontava anche il quesito in Controparte_1 merito alle cause dei lamentati danni nel locale magazzino e quantificava il risarcimento per mancato uso del magazzino stesso dal periodo considerato nella sentenza 8180/2012 – attualità. Si ritiene che l'istruzione probatoria sia stata effettuata in modo puntuale ed esaustiva. Questo Tribunale intende aderire convintamente alla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 17644/2016) secondo cui vige il principio consolidato per cui il Giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (cfr. Cass. 22 febbraio 2006, n.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
“la obbligatorietà della delibera dell'assemblea per tutti i condomini, espressamente prevista dal primo comma dell'art. 1137 c.c., comporta l'automatica operatività della stessa fino all'eventuale sospensione del provvedimento nel giudizio di impugnazione, ai sensi del secondo comma del citato articolo” ( Cass 1093 del 1996). Rilevato che corollario di tale obbligatorietà è che le deliberazioni con cui vengono stabiliti i contributi dovuti dai singoli condomini per far fronte alle spese condominiali e con cui viene attualizzato l'obbligo, stabilito dalla legge ( art. 1123 c.c.), dei singoli condomini di far fronte agli oneri condominiali, costituiscono titoli di credito del , e, da sole, CP_1 senz'altro, provano l'esistenza di tale credito e legittimano non solo la concessione del decreto ingiuntivo (art. 63 disp. att. c.c.), ma anche la condanna del a pagare le CP_1 somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, giudizio il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa, e di ripartizione del relativo onere (Cass. n. 2387 del 2003). E' dato di fatto oggettivo ed incontestato in atti che non risultano essere state impugnate dalla Opponente le delibere assembleari (quindi valide ed efficaci e vincolanti per tutti i condomini ed anche quelli dissenzienti) poste a fondamento delle pretese creditorie del
CP_1
Il condomino dissenziente può, infatti, impugnare la deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c. e, se di tale deliberazione fosse accertata e dichiarata l'illegittimità nel giudizio di impugnazione, avrà diritto alla restituzione di quanto, in forza di essa, sia stato costretto a pagare indebitamente (Cass. n. 07/07/1999 n. 7073). La nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali non potrà, peraltro, essere fatta valere nel giudizio di opposizione, bensì solo in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. (Cass. n. 10427 del 2000). “Nel procedimento di opposizione a d.i. emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deva limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono CP_1 state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, CP_1 titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
a pagare le somme nel processo oppositori° a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della CP_1 (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741). 3 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio
2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
4 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
(come tali inammissibili in sede di appello) rispetto a quelle rassegnate in primo grado ed espressamente e testualmente riportate nella sentenza appellata, ripropone in questa sede anche quanto già richiesto in primo grado, eccependo l'omessa pronuncia in merito alle domande riconvenzionali svolte nell'opposizione, riguardanti il mancato utilizzo del magazzino, vari addebiti asseritamente errati e l'incorretta gestione della pratica relativa al locale cantina. Queste domande, in parte -come correttamente indicato dal Giudice di prime cure- eccedevano nel loro ammontare l'importo massimo di competenza del Giudice adito, il quale ha deliberato, statuendo la propria incompetenza. Non vi è, quindi, una omessa statuizione, bensì una statuizione di incompetenza. Passando al merito di quanto richiesto, si nota che per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo verte – e deve vertere – solamente sulla valutazione di quanto indicato nel ricorso, non potendo il Giudice valutare ulteriori questioni che non sono effettivamente connesse per oggetto alla domanda principale.
potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007,
n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018).
Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
5 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Si nota, quindi, che la domanda è relativa al mancato pagamento delle spese condominiali relative alla gestione ordinaria di cui agli esercizi 2016/2017 e 2017/2018, oggetto della delibera assembleare del 14/11/2017. Ulteriori domande spiegate da parte appellante (peraltro pure del tutto sfornite di riscontro probatorio a proprio supporto) non possono trovare accoglimento in questa sede né essere qui in alcun modo delibate stante la mancata connessione per oggetto alla domanda principale. L'appello proposto deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata (anche per quanto concerne la liquidazione delle spese). In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito7, deve ritenersi allo stato assorbita8.
---
P.Q.M.
---
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica quale Giudice in grado di appello nel procedimento al R.G. n. 20339/2023, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:
-Dichiara inammissibile e, in ogni caso respinge e disattende integralmente l'appello proposto da ( ) e, per l'effetto, conferma Parte_1 C.F._1 integralmente l'impugnata sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di 6 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 7 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
8 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
<
-Disattende le altre domande formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte appellante ( ), nata a Parte_1 C.F._1
Palermo il 07/07/1953 alla refusione, in favore della controparte appellata, delle spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#2.190,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 16/01/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<