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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 25/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 579/2023 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 579/2023 r.g. tra
Pt_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per l'avv. POLESE Pt_1
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Polese si riporta al contenuto della note conclusionali agli atti, e conclude come da atto introduttivo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 6 Riaperto il verbale alle ore 13.30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 579/2023 r.g.
TRA
in persona del legale rappresentante protempore (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Bernardo Polese (C.F. ) ed elettivamente domiciliata, giusta delega in atti, C.F._1
in San Giuliano Terme, Via Luigi Alemanni, Lotto D/2 n.5, presso il difensore;
ATTRICE
E
n persona del legale rappresentante protempore (P.IVA ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
affinché venisse condannata al pagamento della somma di euro 8.270,38, dovuta in forza Controparte_1
della fornitura di materiali edili mai pagati.
In particolare, parte attrice ha esposto nell'atto introduttivo che:
- in data 16/05/2022 la società 3 veniva fusa per incorporazione nella società Controparte_2
attrice, la quale è subentrata in tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla incorporata;
- la 3 aveva effettuato, in favore della convenuta, una fornitura di materiale edile Controparte_2
per un totale complessivo di euro 8.270,38, come risultante dalle fatture n. 838 del 31/03/2014 e n. 1739 del 30/06/2014;
- nonostante la lettera di messa in mora regolarmente inviata, la convenuta non provvedeva al pagamento delle fatture.
Parte attrice ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'esistenza del credito e per l'effetto di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 8.270,38.
Regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, il quale non si è presentato, ed escussione del teste indicato da parte attrice;
ritenuta matura per la decisione, questo giudice ha fissato per la discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c., l'udienza del 13/03/2025,
indicando il termine per il deposito di note conclusive fino al 28/02/2025, poi rinviata per comparizione delle parti all'udienza odierna. A tale udienza, a seguito di discussione orale, parte attrice ha concluso come da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della pagina 3 di 6 documentazione complessivamente prodotta, la domanda proposta in giudizio da parte attrice vada accolta per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
In punto di diritto, si ricorda che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.
15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass.
n.20073/2004).
Quanto precede va poi coordinato con l'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115
c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (cfr. Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n.
14594).
Con specifico riferimento al valore delle fatture commerciali, occorre rilevare che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, con la conseguenza che, “laddove il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (cfr. Cass. n.
15383/2010; Cass. n. 26919/2018). La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un pagina 4 di 6 credito, anche se risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire la prova del credito stesso.
Se il mero valore indiziario della fattura consegue alla contestazione della stessa, ciò significa, secondo la giurisprudenza, che, in difetto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (cfr. Cass. n. 6502/1998 e Cass. n. 23499/2004). Inoltre, “quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. n. 11736/2018).
2. Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha prodotto in giudizio come prova del proprio credito la fattura n. 838 del 31/03/2014 e la fattura n. 1739 del 30/06/2014 (cfr. doc. 2 e 3 all. citazione), emesse per la vendita di materiale edile nei confronti della convenuta ed ha lamentato l'inadempimento della convenuta.
Non solo, la consegna della merce e il mancato pagamento della stessa è stato altresì confermato dal testimone escusso il quale ha dichiarato che “mi sono occupato della riscossione e ho anche provveduto Testimone_1
a dei solleciti, anche telefonici;
confermo le fatture perché si vedevano nei prospetti. Nei solleciti rispondevano che era un momento difficile ma non disconoscevano di aver ricevuto la merce” ed ha aggiunto altresì che, nonostante la regolarità della fornitura, parte convenuta ha omesso il pagamento di quanto dovuto (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 19/09/2024).
A fronte di tale quadro probatorio, parte convenuta non ha addotto contestazioni essendo rimasta contumace. Non solo, l'effettiva fornitura del materiale edile e il mancato pagamento della stessa possono ritenersi confermate anche alla luce dalla mancata comparizione del convenuto per rendere interrogatorio formale;
infatti, l'ingiustificata sua assenza si ritiene comporti l'ammissione dei fatti capitolati nelle domande ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la domanda svolta in giudizio da parte attrice merita accoglimento e parte convenuta va condanna al pagamento della somma di euro 8.270,38.
Su tale somma andranno poi calcolati gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 5 di 6 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni trattate e la semplicità dell'attività svolta in relazione alla fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_1
nei confronti di della somma di euro 8.270,38 oltre interessi dalla domanda al saldo Parte_1
effettivo;
- Condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in euro 237,00 per spese di lite e in euro 2.540,00 per compensi professionali (460,00 per fase di studio, 389,00 per fase introduttiva, 840,00 per fase istruttoria e 851,00 per fase decisionale), oltre
15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 25/03/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 579/2023 r.g. tra
Pt_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 25 marzo 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per l'avv. POLESE Pt_1
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Polese si riporta al contenuto della note conclusionali agli atti, e conclude come da atto introduttivo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 6 Riaperto il verbale alle ore 13.30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 579/2023 r.g.
TRA
in persona del legale rappresentante protempore (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Bernardo Polese (C.F. ) ed elettivamente domiciliata, giusta delega in atti, C.F._1
in San Giuliano Terme, Via Luigi Alemanni, Lotto D/2 n.5, presso il difensore;
ATTRICE
E
n persona del legale rappresentante protempore (P.IVA ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da verbale odierno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
affinché venisse condannata al pagamento della somma di euro 8.270,38, dovuta in forza Controparte_1
della fornitura di materiali edili mai pagati.
In particolare, parte attrice ha esposto nell'atto introduttivo che:
- in data 16/05/2022 la società 3 veniva fusa per incorporazione nella società Controparte_2
attrice, la quale è subentrata in tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla incorporata;
- la 3 aveva effettuato, in favore della convenuta, una fornitura di materiale edile Controparte_2
per un totale complessivo di euro 8.270,38, come risultante dalle fatture n. 838 del 31/03/2014 e n. 1739 del 30/06/2014;
- nonostante la lettera di messa in mora regolarmente inviata, la convenuta non provvedeva al pagamento delle fatture.
Parte attrice ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di accertare l'esistenza del credito e per l'effetto di condannare la società convenuta al pagamento della somma di euro 8.270,38.
Regolarmente citata in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, il quale non si è presentato, ed escussione del teste indicato da parte attrice;
ritenuta matura per la decisione, questo giudice ha fissato per la discussione orale e decisione ex art. 281sexies c.p.c., l'udienza del 13/03/2025,
indicando il termine per il deposito di note conclusive fino al 28/02/2025, poi rinviata per comparizione delle parti all'udienza odierna. A tale udienza, a seguito di discussione orale, parte attrice ha concluso come da verbale odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito dalla pretesa azionata, il
Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, nonché della pagina 3 di 6 documentazione complessivamente prodotta, la domanda proposta in giudizio da parte attrice vada accolta per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
In punto di diritto, si ricorda che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass. n.
15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass.
n.20073/2004).
Quanto precede va poi coordinato con l'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115
c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (cfr. Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n.
14594).
Con specifico riferimento al valore delle fatture commerciali, occorre rilevare che, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, con la conseguenza che, “laddove il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (cfr. Cass. n.
15383/2010; Cass. n. 26919/2018). La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un pagina 4 di 6 credito, anche se risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire la prova del credito stesso.
Se il mero valore indiziario della fattura consegue alla contestazione della stessa, ciò significa, secondo la giurisprudenza, che, in difetto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (cfr. Cass. n. 6502/1998 e Cass. n. 23499/2004). Inoltre, “quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass. n. 11736/2018).
2. Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha prodotto in giudizio come prova del proprio credito la fattura n. 838 del 31/03/2014 e la fattura n. 1739 del 30/06/2014 (cfr. doc. 2 e 3 all. citazione), emesse per la vendita di materiale edile nei confronti della convenuta ed ha lamentato l'inadempimento della convenuta.
Non solo, la consegna della merce e il mancato pagamento della stessa è stato altresì confermato dal testimone escusso il quale ha dichiarato che “mi sono occupato della riscossione e ho anche provveduto Testimone_1
a dei solleciti, anche telefonici;
confermo le fatture perché si vedevano nei prospetti. Nei solleciti rispondevano che era un momento difficile ma non disconoscevano di aver ricevuto la merce” ed ha aggiunto altresì che, nonostante la regolarità della fornitura, parte convenuta ha omesso il pagamento di quanto dovuto (cfr. dichiarazioni rilasciate all'udienza del 19/09/2024).
A fronte di tale quadro probatorio, parte convenuta non ha addotto contestazioni essendo rimasta contumace. Non solo, l'effettiva fornitura del materiale edile e il mancato pagamento della stessa possono ritenersi confermate anche alla luce dalla mancata comparizione del convenuto per rendere interrogatorio formale;
infatti, l'ingiustificata sua assenza si ritiene comporti l'ammissione dei fatti capitolati nelle domande ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la domanda svolta in giudizio da parte attrice merita accoglimento e parte convenuta va condanna al pagamento della somma di euro 8.270,38.
Su tale somma andranno poi calcolati gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 5 di 6 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/22, considerato il valore della controversia, la non complessità delle questioni trattate e la semplicità dell'attività svolta in relazione alla fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna al pagamento Controparte_1
nei confronti di della somma di euro 8.270,38 oltre interessi dalla domanda al saldo Parte_1
effettivo;
- Condanna parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in euro 237,00 per spese di lite e in euro 2.540,00 per compensi professionali (460,00 per fase di studio, 389,00 per fase introduttiva, 840,00 per fase istruttoria e 851,00 per fase decisionale), oltre
15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 25/03/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 6 di 6