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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/09/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2266 del 2022, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), in proprio ed in qualità di soci accomandatari e
[...] C.F._4 legali rappresentanti pro tempore di Parte_5
(P.I.: ), con l'avv. Michele Pedoja
[...] P.IVA_1
-attori- contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Rizzardo del Giudice
-convenuta –
OGGETTO: vendita di cose immobili;
CONCLUSIONI: come all'udienza del 20.03.2025;
Per parti attrici:
“Nel merito: accertati i fatti di cui in narrativa e accertata la responsabilità della convenuta
Controparte_2
• ridurre ad € 140.000,00 o alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, il prezzo di vendita dell'immobile di cui all'atto pubblico di data 21 novembre 2008, stipulato a Treviso a rogito del notaio Avv. Ferretto e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_2 Controparte_1 tempore, a restituire agli attori la somma di € 20.000,00 ovvero quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del. dovuto al saldo;
1 • condannare altresì la , in persona del legale CP_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le causali di cui in narrativa, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni da questi ultimi subiti e subendi a causa dell'esistenza del vincolo diretto sull'immobile compravenduto e al rimborso delle spese sostenute per realizzare le opere e rimuoverle, oltre che la rifusione delle spese sostenute per la difesa nel procedimento penale avviato nei confronti del IG;
danni e spese che si quantificano Parte_2 prudenzialmente nella somma di complessivi € 25.497,04 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo;
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che con atto di compravendita del 21.11.2008 la Controparte_2 vendeva al IG un'unità immobiliare ad uso negozio e cantina posta al piano Parte_5 terra di un fabbricato di vecchia costruzione e recente ristrutturazione, sito nel Comune di
ES, Località Visnadello, Via Francesco Baracca n. 2?
2. Vero che parte venditrice precisava e garantiva che l'immobile de quo era rappresentato da una porzione di fabbricato per la quale erano dettate solo prescrizioni di tutela indiretta, come risulta dal documento 1 che si rammostra al teste?
3. Vero che, in seguito, con contratto del 27.4.2015, l'immobile veniva dato in locazione al SI , titolare della ditta Parrucchieri THG di OS OS Parte_6
4. Vero che per rendere idoneo l'immobile all'uso convenuto, venivano apportate modifiche interne, variando alcuni divisori e realizzando tamponamenti in forate di cotto e in cartongesso, presentando all'uopo al Comune di ES apposita Comunicazione di Inizio
Attività Asseverata (C.I.L.A.)?
5. Vero che dopo il decesso del SI , avvenuto in data 25.5.2018, la moglie Parte_5
e i figli , e ereditavano il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 patrimonio del de cuius?
6. Vero che gli eredi, nell'ambito della scrittura privata autenticata del 15.3.2019 denominata
“Regolarizzazione di società di fatto derivante da comunione d'azienda”, conferivano al patrimonio sociale la proprietà e i connessi diritti reali dei beni immobili di proprietà paterna, comprese le unità immobiliari acquistate dall'Immobiliare Imessapi?
7. Vero che, in data 16.11.2018 il Comune di ES, a seguito di segnalazione inoltrata all'Ufficio Tecnico dall'Ing. , comunicava agli odierni attori l'avvio di un CP_3
2 procedimento amministrativo per presunti abusi edilizi in quanto l'immobile oggetto di intervento edilizio risultava soggetto a vincolo monumentale diretto ex art. 10 del D.Lgs. n.
10/2004?
8. Vero che, all'esito del procedimento sanzionatorio di vigilanza, gli odierni attori venivano condannati al pagamento di una sanzione amministrativa di € 516,00 ed alla rimozione delle modifiche edilizie apportate ai beni acquistati con ripristino dello status quo ante, come da documento della Soprintendenza del 28.1.2019 (doc. 9) che si rammostra?
9. Vero che gli odierni attori eseguivano i ripristini ordinati dalla Soprintendenza nel citato provvedimento?
10. Vero che il ripristino dello status quo ante comportava per gli attori l'esborso della somma di € 3.800,00, come da documento n. 10 che si rammostra?
11. Vero che, in conseguenza della realizzazione delle suddette opere, il IG _2
, figlio del IG , erede e legale rappresentante della
[...] Parte_5 [...]
si trovava coinvolto nel procedimento penale n. Parte_5
1822/2020 RGNR e n. 3177/2020 RG GIP apertosi avanti al Tribunale di Treviso per la violazione degli artt. 10 co. 3, 13 co. 1 e 169 del D. Lgs. n. 42/2004?
12. Vero che il IG si faceva carico degli oneri di difesa, per un costo di € Parte_2
4.530,30? 13. Vero che Immobiliare Imessapi era a conoscenza prima del rogito del 21.11.2008 che sull'immobile oggetto di causa gravava un vincolo monumentale di tutela diretta?
14. Vero che, infatti, già nell'anno 2000, in sede di primo progetto di ristrutturazione dell'immobile oggetto di compravendita, la Soprintendenza aveva evidenziato alla ditta la presenza del vincolo di tutela diretta? CP_1
15. Vero che, grazie all'accesso agli atti, il Geom. rinveniva la Controparte_4 comunicazione dell'Arch. che si dichiarava progettista e direttore dei lavori di Parte_7 un intervento edilizio effettuato sull'immobile oggetto di causa, all'epoca appartenente all'Immobiliare Messapi, in forza della concessione edilizia n. 189/2000 dell'11.7.2001, e ciò in accordo con la Soprintendenza, stante il vincolo monumentale di tutela diretta, come si evince dal documento n. 14 che si rammostra al teste? 16. Vero che, pertanto, l'Immobiliare Imessapi era a conoscenza, prima del rogito del 21.11.2008, dell'esistenza del vincolo monumentale di tutela diretta sull'immobile compravenduto?
17. Vero che, stante la presenza di vincolo diretto, agli attuali proprietari non era permesso apportare all'immobile le modifiche necessarie e funzionali all'attività di parrucchiera ed estetica da svolgersi all'interno dei locali, senza previo rilascio dell'autorizzazione della
3 Soprintendenza?
18. Vero che gli odierni attori, convinti di aver acquistato un immobile gravato solo da vincolo indiretto, dal momento dell'acquisto, hanno corrisposto all'erario comunale per imposte sulla casa la somma di € 3.000,74, quando invece l'immobile avrebbe dovuto fruire dell'agevolazione prevista per gli immobili sottoposti a vincolo diretto e quindi veder abbassata la base imponibile nella misura del 50%?
Si indicano come testimoni i IGi: - IG , nato a [...] il Parte_6
22.1.1968, residente in [...]; - Geom.
, nato a [...] il [...] con studio in 31050 Venturali di Controparte_4
Villorba (TV) Vicolo Tre Cime n. 16; - Dott. , Sindaco del Comune di Persona_1
ES, P.za Luciano Rigo, 10, 31027 ES (TV).
Disporsi altresì C.T.U. affinché il nominando consulente:
• acquisita tutta la documentazione necessaria, anche mediante accesso presso il Comune di
ES, l'Ufficio Tecnico Erariale e la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso, accerti la consistenza dell'immobile oggetto di causa, la presenza di vincoli edilizio-urbanistici, monumentali e ambientali, e ne verifichi comunque, e per quanto occorra, la conformità urbanistica al momento della sottoscrizione del contratto di vendita di data 21.11.2008;
• verifichi l'intervento eseguito in forza della C.I.L.A. n. 681 del 2018 (doc. 3);
• verifichi la procedura di ripristino effettuata dagli attori in conseguenza del procedimento sanzionatorio avviato dal in data 16.11.2018 (doc. 7) e del Parte_8 provvedimento della Soprintendenza del 28.1.2019 (doc. 9) e la congruità dei costi sostenuti, anche per la demolizione delle porzioni non sanabili;
• determini e quantifichi il deprezzamento, anche in percentuale, dell'immobile rispetto al corrispettivo versato al momento del rogito notarile del 21.11.2008 e il suo attuale valore, in conseguenza della presenza del vincolo di tutela diretta ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 490/99, ora 10 del D.Lgs. n. 42/2004, per effetto del provvedimento ministeriale del 20.12.2000 (doc. 8)
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte convenuta in memoria ex art. 183 VI n. 2
c.p.c per le ragioni esposte nella propria memoria ex art. 183 VI n. 3 c.p.c. chiedendo, in caso di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati.
In ogni caso: spese e compensi interamente rifusi”.
Per parte convenuta:
Voglia l'intestato Tribunale, ogni contraria eccezione e difesa respinte:
4 - in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni dinanzi esposte, la carenza di legittimazione attiva degli attori sigg.ri , , e della _2 Pt_3 Parte_4 [...]
Parte_9
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni dinanzi esposte,
l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dagli attori;
- nel merito: respingere ogni pretesa attorea poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni dinanzi esposte;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite e con espressa richiesta di Voler disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, co. 1, c.p.c., la distrazione in favore del sottoscritto difensore delle spese di lite che verranno liquidate per il presente grado di giudizio”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 5 aprile 2022, Parte_1
- in proprio e in qualità di socio accomandante della
[...] Parte_5
- nonché , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
- in proprio e quali soci accomandatari e legali rappresentanti pro tempore della
[...]
- hanno evocato in giudizio Parte_5 [...] per ottenere la condanna della predetta al pagamento della somma di Controparte_1
€ 20.000,00 a titolo di riduzione del prezzo di un immobile acquistato nel 2008, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nonché al risarcimento di € 25.497,04 quali danni subiti a causa dell'esistenza di un vincolo di tutela diretto sull'immobile compravenduto e al rimborso delle spese sostenute per realizzare le opere e rimuoverle e per la difesa nel procedimento penale insorto per la violazione degli artt. 10 comma 3, 13 comma 1 e 169 del d. lgs. n. 42/2004 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali).
A sostegno delle domande formulate, gli attori hanno più in particolare rappresentato:
a) che in data 21 novembre 2008 , marito e padre degli odierni attori, ha acquistato Parte_5 da al prezzo di € 160.000,00, l'immobile così catastalmente Controparte_1 censito al N.C.E.U. di Treviso, Comune di ES, Sezione Urbana C, Foglio 1:
− Mappale n. 78 sub. 18, piano T, cat. C/1, cl. 5, mq. 67 – sup cat. mq. 78 – R. Euro 1.072,68;
− Mappale n. 78 sub. 17, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq. 12 – sup. cat. mq. 17 – R. Euro 22,31;
b) che all'art. 1 ultimo paragrafo del contratto di compravendita, la parte venditrice ha precisato che l'immobile rientra tra quelli contemplati dal d. lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei Beni 5 culturali e del Paesaggio), garantendo tuttavia che “(…) non si applicano gli articoli 59 e ss. di tale Codice in quanto trattasi solo di porzione di fabbricato per la quale sono dettate prescrizioni di tutela indiretta (…)”;
c) che, ignaro dell'esistenza dei suddetti vincoli, nel 2015 ha concesso in Parte_5 locazione il cespite e, per renderlo idoneo all'uso pattuito, ha deciso di apportare alcune modifiche interne, previa presentazione al Comune di ES di comunicazione di inizio di attività asseverata (c.d. C.I.L.A.) prot. n. 681 dell'11.1.2018;
d) che prima dell'ultimazione dei lavori, in data 25 maggio 2018, è deceduto, Parte_5 lasciando così eredi di tutto il patrimonio, compreso l'immobile de quo, gli odierni attori;
e) che, successivamente, il di ES ha comunicato l'avvio di un procedimento Pt_8 amministrativo per presunti abusi edilizi, in quanto l'immobile era soggetto a vincolo monumentale ex art. 10 del d.lgs. n. 10/2004, in particolare sussistendo un vincolo di tutela diretta ai sensi dell'art. 2 del citato d. lgs. (ora art. 10 del d.lgs. n. 42/2004) ed un vincolo di tutela indiretta sempre ai sensi del predetto d. lgs n. 490/99 (ora art. 45 del d. lgs. n. 42/2004);
f) di aver dovuto corrispondere - all'esito del procedimento sanzionatorio avviato dal Parte_8
- una sanzione amministrativa di € 516,00;
[...]
g) di aver altresì dovuto procedere al ripristino dello status quo ante sostenendo spese per €
3.800,00;
h) di aver altresì sostenuto spese pari ad € 4.530,30 per la difesa nel procedimento penale n.
1822/2020 RGNR e n. 3177/2020 RG GIP avanti al Tribunale di Treviso, celebratosi per la violazione degli artt. 10 comma 3, 13 comma 1 e 169 del d. lgs. n. 42/2004 (conclusosi con un provvedimento di archiviazione);
i) che parte venditrice era a conoscenza dell'esistenza del vincolo diretto sull'immobile, in quanto il decreto che stabilisce tale vincolo è datato 20 dicembre 2000;
l) che tale circostanza è stata taciuta durante le trattative, oltre ad avere la venditrice dichiarato il falso in sede di sottoscrizione del contratto di compravendita, in violazione degli artt. 1337 e
1489 c.c.;
m) di aver per l'effetto proposto il presente giudizio, non essendo stata possibile una definizione stragiudiziale del contenzioso.
Si è costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale Controparte_1 di rito il difetto di legittimazione attiva delle parti attrici, nonché eccependo in via preliminare di merito, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e la decadenza dall'odierna azione, oltre a chiedere il rigetto nel merito delle domande formulate.
6 In particolare, la convenuta ha evidenziato:
a) che nell'atto di compravendita del 21 novembre 2008 è scritto chiaramente che sia il mappale
78 sub. 18 che il mappale 78 sub. 17 sono soggetti alla disciplina vincolistica di cui al d. lgs. n.
42/2004;
b) che nell'art. 1 dell'anzidetto atto viene citato, inoltre, il decreto del Controparte_5 del 20 dicembre 2000 istitutivo del vincolo;
[...]
c) che, pertanto, l'esistenza del vincolo era circostanza nota alla parte acquirente, al più potendosi configurare un refuso apposto dal Notaio rogante, ove è stato qualificato il vincolo come indiretto;
d) che, in ogni caso, il fatto che il vincolo sia stato qualificato indiretto piuttosto che diretto è ininfluente, in quanto in entrambi i casi vi è l'obbligo di richiedere la previa autorizzazione della Sovraintendenza per sottoporre l'immobile ad interventi;
e) che, infine, il riferimento alla dichiarazione del venditore in ordine alla non applicabilità degli artt. 59 e ss. del d. lgs. n. 42/2004 non assume concreto rilievo, in quanto si riferisce esclusivamente alla questione della circolazione giuridica del bene “vincolato”.
La causa è stata istruita con concessione di termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 28 febbraio 2023 è stata formulata la seguente proposta di conciliazione:
“considerato che in sede di rogito il venditore ha espressamente garantito che non sussisteva un vincolo diretto sull'immobile “precisa e garantisce che….. trattasi solo di porzione di fabbricato per la quale sono dettate prescrizioni di tutela indiretta” ) ; risultando per contro pacifico che un vincolo di tale l'ampiezza risultava sussistente, parte convenuta corrisponde a parte attrice, a tacitazione di ogni pretesa, la somma di euro 15.000
(quindicimila). la causa viene così definita a spese compensate con rinuncia contestuale ad ogni altra pretesa.”
Gli attori hanno aderito alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c., parte convenuta, invece, non ha ritenuto il bonario componimento percorribile nei termini prospettati.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, senza la necessità di disporre ulteriore attività istruttoria.
All'udienza del 20 marzo 2025, celebratasi avanti allo scrivente Magistrato nelle more subentrato nel ruolo, le parti hanno precisato le conclusioni, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
7 La causa, documentalmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Le domande proposte sono infondate, per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.Deve nondimeno innanzitutto essere rigettata, in via pregiudiziale di rito, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per come sollevata dalla convenuta, in quanto "… la legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite…” (cfr. Sezione 1,
Sentenza n. 7776 del 27/03/2017). Le questioni poste a fondamento dell'eccezione, infatti, attengono nella fattispecie al merito e non alla condizione dell'azione (da valutarsi in base alla prospettazione della parte stessa ed avendo gli attori agito affermando di aver diritto al risarcimento del danno ed alla riduzione del prezzo di acquisto del bene oggetto di compravendita).
2. In via preliminare di merito, vanno a questo punto rigettate anche le eccezioni di prescrizione del diritto azionato e di decadenza dall'azione in quanto infondate, atteso che le parti attrici hanno agito ex art. 1489 e dunque va richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di compravendita, solo dopo che la parte acquirente abbia vista accertata, con sentenza definitiva, l'esistenza del peso ed onere sul bene, nella specie la non potenzialità edificatoria del terreno, scatta la garanzia contrattuale e il termine per esercitare
l'azione ex art. 1489 c.c. Ne consegue che il predetto termine decorre non dalla conclusione del contratto ma dal passaggio in giudicato della sentenza” (cfr. Cassazione Sezione 2, n. 24900 del 18/08/2022) e secondo cui è inapplicabile il termine decadenziale per la denuncia del vizio ed in ogni caso inapplicabile a fattispecie quali quella odierna la previsione di cui all'art. 1495
c.c. (cfr. Cassazione, Sezione 1, n. 3510 del 11/10/1956).
3. Deve essere a questo punto esaminata, nel merito, la domanda proposta da parte attrice.
A tal riguardo, si osserva che in caso di esistenza di un vincolo paesaggistico sussiste responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. qualora il vincolo non sia di per sé apparente, essendo di converso esclusa responsabilità del venditore per oneri o pesi immobiliari conoscibili con ordinaria diligenza (cfr. Cassazione, Sezione 2, n. 16795 del 26/06/2018 secondo cui “al momento della vendita di un immobile soggetto a vincolo paesaggistico, il venditore ha
8 l'obbligo di informare l'acquirente solo se il vincolo non è apparente o facilmente conoscibile. I vincoli paesaggistici inseriti in strumenti urbanistici pubblici (come il piano regolatore) sono considerati oneri apparenti, per cui il venditore non è obbligato a dichiararli espressamente, essendo presunta la conoscenza o la possibilità di conoscenza da parte dell'acquirente tramite una ordinaria diligenza”).
Nel caso che qui ci occupa, parte attrice afferma che l'odierna convenuta ha reso dichiarazioni false in sede di rogito notarile, omettendo di dichiarare l'esistenza del vincolo diretto gravante sull'immobile de quo di cui non aveva alcuna conoscenza e che non era conoscibile in quanto non trascritto.
La prospettazione è infondata, in quanto:
a) l'art. 1 del contratto di compravendita ha il seguente contenuto, ovvero “(…) La parte venditrice precisa e garantisce che l'immobile in oggetto rientra tra le cose immobili contemplate dal D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio)” (cfr. doc.
1, fascicolo attoreo);
b) nel predetto articolo sussiste, altresì, uno specifico riferimento al decreto del
[...] del 20 dicembre 2000, ovvero all'atto istitutivo del Controparte_5 vincolo in questione sull'immobile di cui si discute (cfr. doc. 3, fascicolo di parte convenuta);
c) tale decreto dichiara espressamente l'immobile di cui è causa “(…) di interesse particolarmente importante, quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 490/99” (cfr. doc. 3 precitato).
Tale documento, per come espressamente richiamato in atto di vendita, era pertanto in tutta evidenza nella disponibilità materiale del Notaio rogante incaricato dall'acquirente di effettuare le verifiche preliminari sul bene oggetto di acquisto, derivandone se non l'inequivoca conoscenza del peso quantomeno la sua agevole conoscibilità ad opera dell'acquirente e ciò a mezzo dell'utilizzo di un'ordinaria diligenza nell'interlocuzione col professionista incaricato direttamente da detta parte, ex art. 1475 c.c.
Per l'effetto, va esclusa ogni responsabilità del venditore.
E' di converso irrilevante il fatto che in atto di compravendita - per un presumibile refuso del notaio rogante, ovvero del professionista pacificamente incaricato dalla compratrice ex art. 1475 c.c. e soggetto deputato a svolgere le opportune verifiche preliminari - è stato dato conto, per la porzione di fabbricato oggetto di alienazione, che erano dettate “prescrizioni di tutela indiretta” (cfr. art. 1 contratto di compravendita).
9 Fermo restando che in questa sede non è oggetto di disamina alcuna domanda in ordine all'eventuale responsabilità di altri soggetti, in quanto terzi rispetto alle parti in causa, per quanto qui rilevante è decisivo il fatto che non sussiste alcuna responsabilità della venditrice, non essendo stata celata la presenza di un vincolo di tutela sul bene compravenduto: come sopra esposto, infatti, il documento in questione è stato testualmente richiamato nel rogito ed era consequenzialmente in possesso del notaio rogante incaricato dalla compratrice.
Non sussiste, infine, responsabilità della convenuta per la mancata trascrizione nei registri immobiliari del vincolo in questione, trattandosi di incombente non gravante sul proprietario / venditore, quanto invece sul sovraintendente ex art. 15 comma II del d. lgs. n. 42/2004, ferma restando l'irrilevanza della questione (posto, come detto, che il decreto istitutivo del vincolo era agevolmente conoscibile).
La domanda attorea è pertanto infondata e ciò anche ove la stessa è stata proposta ex art. 1337
c.c., in ragione della già dedotta agevole conoscibilità del vincolo di cui si discute, con conseguente assenza di nesso causale tra il preteso danno ed il comportamento precontrattuale complessivamente tenuto dalla venditrice. E' conseguentemente superfluo ogni approfondimento sulla questione, per il principio della ragione più liquida.
E' parimenti superfluo ogni ulteriore approfondimento sull'eccepito difetto di titolarità del diritto azionato, oltre che in tema di esistenza e quantificazione del preteso danno.
* * *
Sussistono i requisiti per la compensazione delle spese di lite in misura di ½, in ragione del rigetto delle eccezioni formulate dalla convenuta in via pregiudiziale di rito e preliminare di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti attrici, in solido tra loro, per la restante frazione di ½ e vengono liquidate – in detta frazione già ridotta di ½ - in € 2.630,50 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%. Detta quantificazione è operata in base al D.M. 13.08.2022, n. 147, secondo valori medi delle fasi di studio ed introduzione e di valori minimi per la fase istruttoria (essendo stata espletata esclusivamente istruttoria documentale) e secondo i valori minimi della fase decisionale atteso il deposito di note conclusive contenenti in significativa parte riproposizione di difese già articolate (la somma di € 2.630,50, in particolare, corrisponde alla frazione di ½ di
€ 5.261,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa
10 ogni contraria istanza, così provvede a definizione del giudizio in epigrafe indicato:
1) in via pregiudiziale di rito, rigetta la domanda di parte convenuta di accertamento del difetto di legittimazione attiva delle parti attrici, in quanto infondata;
2) in via preliminare di merito, rigetta le eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1495
c.c. in quanto infondate;
3) nel merito, rigetta le domande attoree, in quanto infondate;
dichiara assorbita ogni ulteriore questione;
4) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione a favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di ½ delle spese di lite,
[...] quantificate in detta frazione già ridotta di ½, in € 2.630,50 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali
15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Rizzardo del Giudice ex art.
93 c.p.c.; compensa tra le parti le spese di lite per la restante frazione di ½.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 12 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2266 del 2022, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), in proprio ed in qualità di soci accomandatari e
[...] C.F._4 legali rappresentanti pro tempore di Parte_5
(P.I.: ), con l'avv. Michele Pedoja
[...] P.IVA_1
-attori- contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Rizzardo del Giudice
-convenuta –
OGGETTO: vendita di cose immobili;
CONCLUSIONI: come all'udienza del 20.03.2025;
Per parti attrici:
“Nel merito: accertati i fatti di cui in narrativa e accertata la responsabilità della convenuta
Controparte_2
• ridurre ad € 140.000,00 o alla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, il prezzo di vendita dell'immobile di cui all'atto pubblico di data 21 novembre 2008, stipulato a Treviso a rogito del notaio Avv. Ferretto e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_2 Controparte_1 tempore, a restituire agli attori la somma di € 20.000,00 ovvero quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del. dovuto al saldo;
1 • condannare altresì la , in persona del legale CP_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, per le causali di cui in narrativa, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni da questi ultimi subiti e subendi a causa dell'esistenza del vincolo diretto sull'immobile compravenduto e al rimborso delle spese sostenute per realizzare le opere e rimuoverle, oltre che la rifusione delle spese sostenute per la difesa nel procedimento penale avviato nei confronti del IG;
danni e spese che si quantificano Parte_2 prudenzialmente nella somma di complessivi € 25.497,04 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di giudizio o comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal dì del dovuto al saldo;
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che con atto di compravendita del 21.11.2008 la Controparte_2 vendeva al IG un'unità immobiliare ad uso negozio e cantina posta al piano Parte_5 terra di un fabbricato di vecchia costruzione e recente ristrutturazione, sito nel Comune di
ES, Località Visnadello, Via Francesco Baracca n. 2?
2. Vero che parte venditrice precisava e garantiva che l'immobile de quo era rappresentato da una porzione di fabbricato per la quale erano dettate solo prescrizioni di tutela indiretta, come risulta dal documento 1 che si rammostra al teste?
3. Vero che, in seguito, con contratto del 27.4.2015, l'immobile veniva dato in locazione al SI , titolare della ditta Parrucchieri THG di OS OS Parte_6
4. Vero che per rendere idoneo l'immobile all'uso convenuto, venivano apportate modifiche interne, variando alcuni divisori e realizzando tamponamenti in forate di cotto e in cartongesso, presentando all'uopo al Comune di ES apposita Comunicazione di Inizio
Attività Asseverata (C.I.L.A.)?
5. Vero che dopo il decesso del SI , avvenuto in data 25.5.2018, la moglie Parte_5
e i figli , e ereditavano il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 patrimonio del de cuius?
6. Vero che gli eredi, nell'ambito della scrittura privata autenticata del 15.3.2019 denominata
“Regolarizzazione di società di fatto derivante da comunione d'azienda”, conferivano al patrimonio sociale la proprietà e i connessi diritti reali dei beni immobili di proprietà paterna, comprese le unità immobiliari acquistate dall'Immobiliare Imessapi?
7. Vero che, in data 16.11.2018 il Comune di ES, a seguito di segnalazione inoltrata all'Ufficio Tecnico dall'Ing. , comunicava agli odierni attori l'avvio di un CP_3
2 procedimento amministrativo per presunti abusi edilizi in quanto l'immobile oggetto di intervento edilizio risultava soggetto a vincolo monumentale diretto ex art. 10 del D.Lgs. n.
10/2004?
8. Vero che, all'esito del procedimento sanzionatorio di vigilanza, gli odierni attori venivano condannati al pagamento di una sanzione amministrativa di € 516,00 ed alla rimozione delle modifiche edilizie apportate ai beni acquistati con ripristino dello status quo ante, come da documento della Soprintendenza del 28.1.2019 (doc. 9) che si rammostra?
9. Vero che gli odierni attori eseguivano i ripristini ordinati dalla Soprintendenza nel citato provvedimento?
10. Vero che il ripristino dello status quo ante comportava per gli attori l'esborso della somma di € 3.800,00, come da documento n. 10 che si rammostra?
11. Vero che, in conseguenza della realizzazione delle suddette opere, il IG _2
, figlio del IG , erede e legale rappresentante della
[...] Parte_5 [...]
si trovava coinvolto nel procedimento penale n. Parte_5
1822/2020 RGNR e n. 3177/2020 RG GIP apertosi avanti al Tribunale di Treviso per la violazione degli artt. 10 co. 3, 13 co. 1 e 169 del D. Lgs. n. 42/2004?
12. Vero che il IG si faceva carico degli oneri di difesa, per un costo di € Parte_2
4.530,30? 13. Vero che Immobiliare Imessapi era a conoscenza prima del rogito del 21.11.2008 che sull'immobile oggetto di causa gravava un vincolo monumentale di tutela diretta?
14. Vero che, infatti, già nell'anno 2000, in sede di primo progetto di ristrutturazione dell'immobile oggetto di compravendita, la Soprintendenza aveva evidenziato alla ditta la presenza del vincolo di tutela diretta? CP_1
15. Vero che, grazie all'accesso agli atti, il Geom. rinveniva la Controparte_4 comunicazione dell'Arch. che si dichiarava progettista e direttore dei lavori di Parte_7 un intervento edilizio effettuato sull'immobile oggetto di causa, all'epoca appartenente all'Immobiliare Messapi, in forza della concessione edilizia n. 189/2000 dell'11.7.2001, e ciò in accordo con la Soprintendenza, stante il vincolo monumentale di tutela diretta, come si evince dal documento n. 14 che si rammostra al teste? 16. Vero che, pertanto, l'Immobiliare Imessapi era a conoscenza, prima del rogito del 21.11.2008, dell'esistenza del vincolo monumentale di tutela diretta sull'immobile compravenduto?
17. Vero che, stante la presenza di vincolo diretto, agli attuali proprietari non era permesso apportare all'immobile le modifiche necessarie e funzionali all'attività di parrucchiera ed estetica da svolgersi all'interno dei locali, senza previo rilascio dell'autorizzazione della
3 Soprintendenza?
18. Vero che gli odierni attori, convinti di aver acquistato un immobile gravato solo da vincolo indiretto, dal momento dell'acquisto, hanno corrisposto all'erario comunale per imposte sulla casa la somma di € 3.000,74, quando invece l'immobile avrebbe dovuto fruire dell'agevolazione prevista per gli immobili sottoposti a vincolo diretto e quindi veder abbassata la base imponibile nella misura del 50%?
Si indicano come testimoni i IGi: - IG , nato a [...] il Parte_6
22.1.1968, residente in [...]; - Geom.
, nato a [...] il [...] con studio in 31050 Venturali di Controparte_4
Villorba (TV) Vicolo Tre Cime n. 16; - Dott. , Sindaco del Comune di Persona_1
ES, P.za Luciano Rigo, 10, 31027 ES (TV).
Disporsi altresì C.T.U. affinché il nominando consulente:
• acquisita tutta la documentazione necessaria, anche mediante accesso presso il Comune di
ES, l'Ufficio Tecnico Erariale e la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso, accerti la consistenza dell'immobile oggetto di causa, la presenza di vincoli edilizio-urbanistici, monumentali e ambientali, e ne verifichi comunque, e per quanto occorra, la conformità urbanistica al momento della sottoscrizione del contratto di vendita di data 21.11.2008;
• verifichi l'intervento eseguito in forza della C.I.L.A. n. 681 del 2018 (doc. 3);
• verifichi la procedura di ripristino effettuata dagli attori in conseguenza del procedimento sanzionatorio avviato dal in data 16.11.2018 (doc. 7) e del Parte_8 provvedimento della Soprintendenza del 28.1.2019 (doc. 9) e la congruità dei costi sostenuti, anche per la demolizione delle porzioni non sanabili;
• determini e quantifichi il deprezzamento, anche in percentuale, dell'immobile rispetto al corrispettivo versato al momento del rogito notarile del 21.11.2008 e il suo attuale valore, in conseguenza della presenza del vincolo di tutela diretta ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 490/99, ora 10 del D.Lgs. n. 42/2004, per effetto del provvedimento ministeriale del 20.12.2000 (doc. 8)
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte convenuta in memoria ex art. 183 VI n. 2
c.p.c per le ragioni esposte nella propria memoria ex art. 183 VI n. 3 c.p.c. chiedendo, in caso di loro ammissione, di essere ammessi a prova contraria con i testi già indicati.
In ogni caso: spese e compensi interamente rifusi”.
Per parte convenuta:
Voglia l'intestato Tribunale, ogni contraria eccezione e difesa respinte:
4 - in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni dinanzi esposte, la carenza di legittimazione attiva degli attori sigg.ri , , e della _2 Pt_3 Parte_4 [...]
Parte_9
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare, per le ragioni dinanzi esposte,
l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dagli attori;
- nel merito: respingere ogni pretesa attorea poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni dinanzi esposte;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite e con espressa richiesta di Voler disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, co. 1, c.p.c., la distrazione in favore del sottoscritto difensore delle spese di lite che verranno liquidate per il presente grado di giudizio”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 5 aprile 2022, Parte_1
- in proprio e in qualità di socio accomandante della
[...] Parte_5
- nonché , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
- in proprio e quali soci accomandatari e legali rappresentanti pro tempore della
[...]
- hanno evocato in giudizio Parte_5 [...] per ottenere la condanna della predetta al pagamento della somma di Controparte_1
€ 20.000,00 a titolo di riduzione del prezzo di un immobile acquistato nel 2008, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nonché al risarcimento di € 25.497,04 quali danni subiti a causa dell'esistenza di un vincolo di tutela diretto sull'immobile compravenduto e al rimborso delle spese sostenute per realizzare le opere e rimuoverle e per la difesa nel procedimento penale insorto per la violazione degli artt. 10 comma 3, 13 comma 1 e 169 del d. lgs. n. 42/2004 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali).
A sostegno delle domande formulate, gli attori hanno più in particolare rappresentato:
a) che in data 21 novembre 2008 , marito e padre degli odierni attori, ha acquistato Parte_5 da al prezzo di € 160.000,00, l'immobile così catastalmente Controparte_1 censito al N.C.E.U. di Treviso, Comune di ES, Sezione Urbana C, Foglio 1:
− Mappale n. 78 sub. 18, piano T, cat. C/1, cl. 5, mq. 67 – sup cat. mq. 78 – R. Euro 1.072,68;
− Mappale n. 78 sub. 17, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq. 12 – sup. cat. mq. 17 – R. Euro 22,31;
b) che all'art. 1 ultimo paragrafo del contratto di compravendita, la parte venditrice ha precisato che l'immobile rientra tra quelli contemplati dal d. lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei Beni 5 culturali e del Paesaggio), garantendo tuttavia che “(…) non si applicano gli articoli 59 e ss. di tale Codice in quanto trattasi solo di porzione di fabbricato per la quale sono dettate prescrizioni di tutela indiretta (…)”;
c) che, ignaro dell'esistenza dei suddetti vincoli, nel 2015 ha concesso in Parte_5 locazione il cespite e, per renderlo idoneo all'uso pattuito, ha deciso di apportare alcune modifiche interne, previa presentazione al Comune di ES di comunicazione di inizio di attività asseverata (c.d. C.I.L.A.) prot. n. 681 dell'11.1.2018;
d) che prima dell'ultimazione dei lavori, in data 25 maggio 2018, è deceduto, Parte_5 lasciando così eredi di tutto il patrimonio, compreso l'immobile de quo, gli odierni attori;
e) che, successivamente, il di ES ha comunicato l'avvio di un procedimento Pt_8 amministrativo per presunti abusi edilizi, in quanto l'immobile era soggetto a vincolo monumentale ex art. 10 del d.lgs. n. 10/2004, in particolare sussistendo un vincolo di tutela diretta ai sensi dell'art. 2 del citato d. lgs. (ora art. 10 del d.lgs. n. 42/2004) ed un vincolo di tutela indiretta sempre ai sensi del predetto d. lgs n. 490/99 (ora art. 45 del d. lgs. n. 42/2004);
f) di aver dovuto corrispondere - all'esito del procedimento sanzionatorio avviato dal Parte_8
- una sanzione amministrativa di € 516,00;
[...]
g) di aver altresì dovuto procedere al ripristino dello status quo ante sostenendo spese per €
3.800,00;
h) di aver altresì sostenuto spese pari ad € 4.530,30 per la difesa nel procedimento penale n.
1822/2020 RGNR e n. 3177/2020 RG GIP avanti al Tribunale di Treviso, celebratosi per la violazione degli artt. 10 comma 3, 13 comma 1 e 169 del d. lgs. n. 42/2004 (conclusosi con un provvedimento di archiviazione);
i) che parte venditrice era a conoscenza dell'esistenza del vincolo diretto sull'immobile, in quanto il decreto che stabilisce tale vincolo è datato 20 dicembre 2000;
l) che tale circostanza è stata taciuta durante le trattative, oltre ad avere la venditrice dichiarato il falso in sede di sottoscrizione del contratto di compravendita, in violazione degli artt. 1337 e
1489 c.c.;
m) di aver per l'effetto proposto il presente giudizio, non essendo stata possibile una definizione stragiudiziale del contenzioso.
Si è costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale Controparte_1 di rito il difetto di legittimazione attiva delle parti attrici, nonché eccependo in via preliminare di merito, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e la decadenza dall'odierna azione, oltre a chiedere il rigetto nel merito delle domande formulate.
6 In particolare, la convenuta ha evidenziato:
a) che nell'atto di compravendita del 21 novembre 2008 è scritto chiaramente che sia il mappale
78 sub. 18 che il mappale 78 sub. 17 sono soggetti alla disciplina vincolistica di cui al d. lgs. n.
42/2004;
b) che nell'art. 1 dell'anzidetto atto viene citato, inoltre, il decreto del Controparte_5 del 20 dicembre 2000 istitutivo del vincolo;
[...]
c) che, pertanto, l'esistenza del vincolo era circostanza nota alla parte acquirente, al più potendosi configurare un refuso apposto dal Notaio rogante, ove è stato qualificato il vincolo come indiretto;
d) che, in ogni caso, il fatto che il vincolo sia stato qualificato indiretto piuttosto che diretto è ininfluente, in quanto in entrambi i casi vi è l'obbligo di richiedere la previa autorizzazione della Sovraintendenza per sottoporre l'immobile ad interventi;
e) che, infine, il riferimento alla dichiarazione del venditore in ordine alla non applicabilità degli artt. 59 e ss. del d. lgs. n. 42/2004 non assume concreto rilievo, in quanto si riferisce esclusivamente alla questione della circolazione giuridica del bene “vincolato”.
La causa è stata istruita con concessione di termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 28 febbraio 2023 è stata formulata la seguente proposta di conciliazione:
“considerato che in sede di rogito il venditore ha espressamente garantito che non sussisteva un vincolo diretto sull'immobile “precisa e garantisce che….. trattasi solo di porzione di fabbricato per la quale sono dettate prescrizioni di tutela indiretta” ) ; risultando per contro pacifico che un vincolo di tale l'ampiezza risultava sussistente, parte convenuta corrisponde a parte attrice, a tacitazione di ogni pretesa, la somma di euro 15.000
(quindicimila). la causa viene così definita a spese compensate con rinuncia contestuale ad ogni altra pretesa.”
Gli attori hanno aderito alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c., parte convenuta, invece, non ha ritenuto il bonario componimento percorribile nei termini prospettati.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, senza la necessità di disporre ulteriore attività istruttoria.
All'udienza del 20 marzo 2025, celebratasi avanti allo scrivente Magistrato nelle more subentrato nel ruolo, le parti hanno precisato le conclusioni, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
7 La causa, documentalmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Le domande proposte sono infondate, per le ragioni che si vanno ad esporre.
1.Deve nondimeno innanzitutto essere rigettata, in via pregiudiziale di rito, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per come sollevata dalla convenuta, in quanto "… la legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite…” (cfr. Sezione 1,
Sentenza n. 7776 del 27/03/2017). Le questioni poste a fondamento dell'eccezione, infatti, attengono nella fattispecie al merito e non alla condizione dell'azione (da valutarsi in base alla prospettazione della parte stessa ed avendo gli attori agito affermando di aver diritto al risarcimento del danno ed alla riduzione del prezzo di acquisto del bene oggetto di compravendita).
2. In via preliminare di merito, vanno a questo punto rigettate anche le eccezioni di prescrizione del diritto azionato e di decadenza dall'azione in quanto infondate, atteso che le parti attrici hanno agito ex art. 1489 e dunque va richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di compravendita, solo dopo che la parte acquirente abbia vista accertata, con sentenza definitiva, l'esistenza del peso ed onere sul bene, nella specie la non potenzialità edificatoria del terreno, scatta la garanzia contrattuale e il termine per esercitare
l'azione ex art. 1489 c.c. Ne consegue che il predetto termine decorre non dalla conclusione del contratto ma dal passaggio in giudicato della sentenza” (cfr. Cassazione Sezione 2, n. 24900 del 18/08/2022) e secondo cui è inapplicabile il termine decadenziale per la denuncia del vizio ed in ogni caso inapplicabile a fattispecie quali quella odierna la previsione di cui all'art. 1495
c.c. (cfr. Cassazione, Sezione 1, n. 3510 del 11/10/1956).
3. Deve essere a questo punto esaminata, nel merito, la domanda proposta da parte attrice.
A tal riguardo, si osserva che in caso di esistenza di un vincolo paesaggistico sussiste responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. qualora il vincolo non sia di per sé apparente, essendo di converso esclusa responsabilità del venditore per oneri o pesi immobiliari conoscibili con ordinaria diligenza (cfr. Cassazione, Sezione 2, n. 16795 del 26/06/2018 secondo cui “al momento della vendita di un immobile soggetto a vincolo paesaggistico, il venditore ha
8 l'obbligo di informare l'acquirente solo se il vincolo non è apparente o facilmente conoscibile. I vincoli paesaggistici inseriti in strumenti urbanistici pubblici (come il piano regolatore) sono considerati oneri apparenti, per cui il venditore non è obbligato a dichiararli espressamente, essendo presunta la conoscenza o la possibilità di conoscenza da parte dell'acquirente tramite una ordinaria diligenza”).
Nel caso che qui ci occupa, parte attrice afferma che l'odierna convenuta ha reso dichiarazioni false in sede di rogito notarile, omettendo di dichiarare l'esistenza del vincolo diretto gravante sull'immobile de quo di cui non aveva alcuna conoscenza e che non era conoscibile in quanto non trascritto.
La prospettazione è infondata, in quanto:
a) l'art. 1 del contratto di compravendita ha il seguente contenuto, ovvero “(…) La parte venditrice precisa e garantisce che l'immobile in oggetto rientra tra le cose immobili contemplate dal D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio)” (cfr. doc.
1, fascicolo attoreo);
b) nel predetto articolo sussiste, altresì, uno specifico riferimento al decreto del
[...] del 20 dicembre 2000, ovvero all'atto istitutivo del Controparte_5 vincolo in questione sull'immobile di cui si discute (cfr. doc. 3, fascicolo di parte convenuta);
c) tale decreto dichiara espressamente l'immobile di cui è causa “(…) di interesse particolarmente importante, quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo 490/99” (cfr. doc. 3 precitato).
Tale documento, per come espressamente richiamato in atto di vendita, era pertanto in tutta evidenza nella disponibilità materiale del Notaio rogante incaricato dall'acquirente di effettuare le verifiche preliminari sul bene oggetto di acquisto, derivandone se non l'inequivoca conoscenza del peso quantomeno la sua agevole conoscibilità ad opera dell'acquirente e ciò a mezzo dell'utilizzo di un'ordinaria diligenza nell'interlocuzione col professionista incaricato direttamente da detta parte, ex art. 1475 c.c.
Per l'effetto, va esclusa ogni responsabilità del venditore.
E' di converso irrilevante il fatto che in atto di compravendita - per un presumibile refuso del notaio rogante, ovvero del professionista pacificamente incaricato dalla compratrice ex art. 1475 c.c. e soggetto deputato a svolgere le opportune verifiche preliminari - è stato dato conto, per la porzione di fabbricato oggetto di alienazione, che erano dettate “prescrizioni di tutela indiretta” (cfr. art. 1 contratto di compravendita).
9 Fermo restando che in questa sede non è oggetto di disamina alcuna domanda in ordine all'eventuale responsabilità di altri soggetti, in quanto terzi rispetto alle parti in causa, per quanto qui rilevante è decisivo il fatto che non sussiste alcuna responsabilità della venditrice, non essendo stata celata la presenza di un vincolo di tutela sul bene compravenduto: come sopra esposto, infatti, il documento in questione è stato testualmente richiamato nel rogito ed era consequenzialmente in possesso del notaio rogante incaricato dalla compratrice.
Non sussiste, infine, responsabilità della convenuta per la mancata trascrizione nei registri immobiliari del vincolo in questione, trattandosi di incombente non gravante sul proprietario / venditore, quanto invece sul sovraintendente ex art. 15 comma II del d. lgs. n. 42/2004, ferma restando l'irrilevanza della questione (posto, come detto, che il decreto istitutivo del vincolo era agevolmente conoscibile).
La domanda attorea è pertanto infondata e ciò anche ove la stessa è stata proposta ex art. 1337
c.c., in ragione della già dedotta agevole conoscibilità del vincolo di cui si discute, con conseguente assenza di nesso causale tra il preteso danno ed il comportamento precontrattuale complessivamente tenuto dalla venditrice. E' conseguentemente superfluo ogni approfondimento sulla questione, per il principio della ragione più liquida.
E' parimenti superfluo ogni ulteriore approfondimento sull'eccepito difetto di titolarità del diritto azionato, oltre che in tema di esistenza e quantificazione del preteso danno.
* * *
Sussistono i requisiti per la compensazione delle spese di lite in misura di ½, in ragione del rigetto delle eccezioni formulate dalla convenuta in via pregiudiziale di rito e preliminare di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti attrici, in solido tra loro, per la restante frazione di ½ e vengono liquidate – in detta frazione già ridotta di ½ - in € 2.630,50 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%. Detta quantificazione è operata in base al D.M. 13.08.2022, n. 147, secondo valori medi delle fasi di studio ed introduzione e di valori minimi per la fase istruttoria (essendo stata espletata esclusivamente istruttoria documentale) e secondo i valori minimi della fase decisionale atteso il deposito di note conclusive contenenti in significativa parte riproposizione di difese già articolate (la somma di € 2.630,50, in particolare, corrisponde alla frazione di ½ di
€ 5.261,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa
10 ogni contraria istanza, così provvede a definizione del giudizio in epigrafe indicato:
1) in via pregiudiziale di rito, rigetta la domanda di parte convenuta di accertamento del difetto di legittimazione attiva delle parti attrici, in quanto infondata;
2) in via preliminare di merito, rigetta le eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1495
c.c. in quanto infondate;
3) nel merito, rigetta le domande attoree, in quanto infondate;
dichiara assorbita ogni ulteriore questione;
4) condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione a favore di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di ½ delle spese di lite,
[...] quantificate in detta frazione già ridotta di ½, in € 2.630,50 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali
15%, da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Rizzardo del Giudice ex art.
93 c.p.c.; compensa tra le parti le spese di lite per la restante frazione di ½.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 12 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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