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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n° 1419 del ruolo generale dell'anno 2022 e promosso da
( ) Parte_1 C.F._1
- opponente - con l'avv. Emanuele Gentile
contro
CP_1
- convenuta - con gli avv. Carlo Alberto Giovanardi e Cecilia Lampertico
cui è riunito il procedimento iscritto al n° 1194 del ruolo generale dell'anno 2022 e promosso da
CP_1
- attrice - con gli avv. Carlo Alberto Giovanardi e Cecilia Lampertico
contro
- dr. Lucio Munaro -
( ) Parte_1 C.F._1
- convenuto - con l'avv. Emanuele Gentile
Controparte_2
- convenuta - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare Parte_1 instaurata nei suoi confronti dalla – con precetto intimato per la somma CP_1 di € 759.107,10 – eccependo che: CP_ a) l'esecutante asseritamente avente causa della creditrice originaria Banca Nazionale del lavoro s.p.a., non ha dimostrato di essere titolare del credito dedotto in sede esecutiva e (in tesi) cedutole dalla Banca (che il 3.7.08 aveva stipulato per atto pubblico con la un mutuo fondiario Controparte_2 per la somma di € 500.000,00, con uale terzo datore di ipoteca); Pt_1
b) la notifica di titolo esecutivo e precetto venne effettuata sul falso presupposto dell'irreperibilità del destinatario;
c) la notifica presso la casa comunale dell'atto di pignoramento immobiliare venne effettuata senza rispettare le prescrizioni ex art. 140 cpc;
d) il precetto è inefficace ex art. 481 cpc, perché la notifica del pignoramento si perfezionò il 27.3.21, e dunque oltre i 90 giorni decorrenti (in tesi) dal 18.12.20; e) il contratto di mutuo cit. non vale quale titolo esecutivo, perché la somma non venne posta immediatamente a disposizione della mutuataria, essendone seguito un atto integrativo e di quietanza di finanziamento del 2.10.18; f) il contratto è nullo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38.2 TUB, in considerazione del rapporto tra somma mutuata (€ 500.000,00) e valore commerciale dei beni ipotecati (€ 257.720,00). Pertanto, ha così concluso: Pt_1 nel merito e in principalità: 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte esecutante - opposta;
2) Accertare e dichiarare la falsità degli infra specificati atti: - Relazione di notificazione posta nel titolo esecutivo in uno all'atto di precetto, dimesso dall'esecutante come “Atto di precetto notificato sig. (all. 8), nonché come “Titolo Parte_1 esecutivo notificato al Sig. (all. 9), il 12/4/2021 in sede di iscrizione nel ruolo, Parte_1
- dr. Lucio Munaro - 3
alla pagina 48, del seguente tenore: “Omessa notifica rinvengo un piccolo condominio composto da 4 unità tutti occupati da altri nominativi. Vane ricerche in loco. Quinto 23.10.20”, a firma Ufficiale Giudiziario - Relazione di notificazione posta nel titolo Persona_1 esecutivo in uno all'atto di precetto, prodotto dall'esecutante come “Atto di precetto notificato sig.
(all. 8), nonché come “Titolo esecutivo notificato al Sig. (all. 9), Parte_1 Parte_1 il 12/4/2021 in sede di iscrizione nel ruolo, alla pagina 52, nella sola parte in cui affermasi
“stante l'irreperibilità del notificando”, a firma Ufficiale Giudiziario;
Persona_1
3) In subordine: Accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della notificazione del titolo – precetto in atti;
In subordine: Accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della notificazione del verbale di pignoramento immobiliare in atti;
5) In subordine: Accertare e dichiarare la inefficacia dell'atto di precetto, ex art. 481, c.p.c.; 6) Accertare e dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo, come versato nel presente procedimento;
7) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di data 3/7/2008 rep. 83095 notaio di Treviso, intestato come “Contratto Per_2 di finanziamento”; 8) Accertare e dichiarare la nullità della iscrizione ipotecaria, accesa in dipendenza dell'atto di data 3/7/2008 rep. 83095 notaio di Treviso, intestato come Per_2
“Contratto di finanziamento”, accesa il 16/7/2018 ai nn. 28335/6243 presso l'Agenzia del Territorio di Treviso - Servizio della Pubblicità immobiliare, con ordine affinché sia annotata di totale cancellazione;
9) Accertare e dichiarare la nullità della trascrizione, accesa in dipendenza del verbale di pignoramento di 15 – 27/3/2021, cron. 1422 a'ministero dell' presso il Tribunale Ordinario di Treviso, di cui alla formalità distinta al n. 15858 CP_3 reg. gen. e al n. 10722 reg. part. di data 23/4/2021, presso l'Agenzia del Territorio di Treviso
- Servizio della Pubblicità immobiliare, con ordine affinché sia annotata di totale cancellazione;
10) Condannando l'esecutante al risarcimento del danno, che si indica in Euro 150.000,00=, fatta salva la più esatta liquidazione, come risulterà di Giustizia;
11) Con vittoria di spese, competenze e onorari, pure della fase avanti il G.E., nonché della sua parentesi reclamata.
1.1. La si è costituita contestando specificamente le allegazioni e CP_1 deduzioni attoree, e ha così concluso: respingere tutte le domande formulate da parte del sig. con atto di citazione Pt_1 notificato in data 28 febbraio 2022 in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto. IN OGNI CASO - condannare il sig. alla Parte_1 rifusione, in favore di delle competenze di lite, oltre rimborso spese generali nella CP_1 misura del 15%, spese vive e accessori di legge.
1.2. Il procedimento è stato riunito a quello n. 1194/2022 r.g. – il cui thema decidendum è sostanzialmente sovrapponibile –, instaurato dalla nei CP_1 confronti della (rimasta contumace) e di Controparte_2 Parte_1 costituitosi in giudizio.
- dr. Lucio Munaro - 4
CP_ Nell'atto di citazione la ha così concluso: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di di agire esecutivamente nei confronti di CP_1 Controparte_4
e del terzo datore di ipoteca, il sig. e la legittimità
[...] Parte_1 dell'espropriazione promossa con atto di pignoramento immobiliare eseguito in data 27 marzo 2021 sugli immobili censiti nel NCEU del citato Comune di Treviso - foglio 5, mappale 467, subalterno 17, cat. A/2, cl. 5, vani 6,5 – sup. cat. 151 mq. – R.C. Euro 856,03, sito in Riviera Santa Margherita n. 6; mappale 447, subalterno 39, cat. C/6, cl. 8, 16 mq. – R.C. 106,60, sito in via Tommaso da Modena – piano S1, per le ragioni esposte nel presente atto. - accertare e dichiarare la validità del titolo esecutivo costituito dal Contratto di Mutuo e Atto di Erogazione e Quietanza e dell'atto di precetto, in forza dei quali è stata promossa l'espropriazione forzata RGE n. 147/2021 nei confronti del sig. e la legittimità, Parte_1 anche sotto questo profilo, dell'atto di pignoramento immobiliare eseguito in data 27 marzo 2021 sugli immobili censiti nel NCEU del citato Comune di Treviso - foglio 5, mappale 467, subalterno 17, cat. A/2, cl. 5, vani 6,5 – sup. cat. 151 mq. – R.C. Euro 856,03, sito in Riviera Santa Margherita n. 6; mappale 447, subalterno 39, cat. C/6, cl. 8, 16 mq. – R.C. 106,60, sito in via Tommaso da Modena – piano S1, per le ragioni esposte nel presente atto;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi di opposizione all'esecuzione dedotti dal sig. con il ricorso notificato a Juno 1 in data 6 maggio 2021, nel procedimento Parte_1
RGE n. 147/2021 avanti il Tribunale di Treviso, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto. NEL MERITO, IN VIA STRETTAMENTE SUBORDINATA - nella sola denegata e non creduta ipotesi che sia accertata e dichiarata la nullità del Contratto di Mutuo (contratto di mutuo fondiario del 3 luglio 2008 a rogito Notaio dott. di Treviso, rep. n. 83095, racc. n. 21868) per violazione del limite di Persona_3 finanziabilità del 80%, accertare la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1424 cod. civ. e, per l'effetto, disporre la conversione del menzionato contratto di mutuo fondiario in mutuo ipotecario. IN OGNI CASO - condannare il sig. alla rifusione, in favore di Parte_1
delle competenze di lite, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, spese CP_1 vive e accessori di legge. Nella comparsa di risposta a così concluso Pt_1 nel merito e in principalità: 1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte esecutante - opposta;
2) Accertare e dichiarare la falsità degli infra specificati atti: - Relazione di notificazione posta nel titolo esecutivo in uno all'atto di precetto, dimesso dall'esecutante come “Atto di precetto notificato sig. (all. 8), nonché come “Titolo Parte_1 esecutivo notificato al Sig. (all. 9), il 12/4/2021 in sede di iscrizione nel ruolo, Parte_1 alla pagina 48, del seguente tenore: “Omessa notifica rinvengo un piccolo condominio composto
- dr. Lucio Munaro - 5
da 4 unità tutti occupati da altri nominativi. Vane ricerche in loco. Quinto 23.10.20”, a firma Ufficiale Giudiziario - Relazione di notificazione posta nel titolo Persona_1 esecutivo in uno all'atto di precetto, prodotto dall'esecutante come “Atto di precetto notificato sig.
(all. 8), nonché come “Titolo esecutivo notificato al Sig. (all. 9), Parte_1 Parte_1 il 12/4/2021 in sede di iscrizione nel ruolo, alla pagina 52, nella sola parte in cui affermasi
“stante l'irreperibilità del notificando”, a firma Ufficiale Giudiziario;
Persona_1
In subordine: Accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della notificazione del titolo – precetto in atti;
In ulteriore subordine: Accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della notificazione del verbale di pignoramento immobiliare in atti;
In estremo subordine: Accertare e dichiarare la inefficacia dell'atto di precetto, ex art. 481, c.p.c.; 3) Accertare e dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo, come versato nel presente procedimento;
4) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di data 3/7/2008 rep. 83095 notaio di Treviso, intestato come Per_2
“Contratto di finanziamento”; 5) Accertare e dichiarare la nullità della iscrizione ipotecaria, accesa in dipendenza dell'atto di data 3/7/2008 rep. 83095 notaio di Treviso, Per_2 intestato come “Contratto di finanziamento”, iscritta il 16/7/2018 ai nn. 28335/6243 presso l'Agenzia del Territorio di Treviso - Servizio della Pubblicità immobiliare, con ordine affinché sia annotata di totale cancellazione;
6) Accertare e dichiarare la nullità della trascrizione, accesa in dipendenza del verbale di pignoramento di 15 – 27/3/2021, cron. 1422 a ministero dell' presso il Tribunale Ordinario di Treviso, di cui alla formalità distinta CP_3 al n. 15858 reg. gen. e al n. 10722 reg. part. di data 23/4/2021, presso l'Agenzia del Territorio di Treviso - Servizio della Pubblicità immobiliare, con ordine affinché sia annotata di totale cancellazione;
7) Condannando l'esecutante al risarcimento del danno, che si indica in Euro 150.000,00=, fatta salva la più esatta liquidazione, come risulterà di Giustizia;
8) Con vittoria di spese, competenze e onorari, pure della fase avanti il G.E., nonché della sua parentesi reclamata.
2. L'opposizione e le domande di sono infondate, dovendosi Pt_1 rigettare tutte le eccezioni il cui accoglimento, nella sua prospettazione, dovrebbe CP_ comportare l'accertamento dell'inesistenza del diritto della di agire esecutivamente nei suoi confronti.
2.1. L'eccezione sub a) viene rigettata, perché dalla comunicazione scritta CP_ del 4.4.20, con cui si rivolse alla per la integrazione (di una precedente) Pt_1 proposta transattiva, emerge esplicitamente che lo stesso si riconosceva debitore per il titolo oggetto di causa;
tanto ciò vero che, nel chiedere la collaborazione della CP_ per la definizione della sua posizione debitoria, diede conto esplicitamente CP_ dello sforzo che vi chiedo – rivolto alla – per la totale estinzione del credito vantato. Si tratta dunque di comunicazione dotata di valenza confessoria stragiudiziale in
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merito all'effettività del debito, e non seguita da fattispecie di errore di fatto o violenza rilevanti ai fini della revoca (art. 2732 cc).
2.2. Le eccezioni sub b) e sub c) vengono rigettate, perché a prescindere dall'effettività o meno delle violazioni procedurali lamentate, ha agito in Pt_1 giudizio sull'esplicito presupposto della conoscenza sia del precetto, sia dell'atto di pignoramento immobiliare. Poiché dunque le notifiche hanno conclusivamente messo a conoscenza il destinatario dei due atti, permettendogli di opporsi all'esecuzione proprio sul presupposto di tale conoscenza, si è realizzata la fattispecie della c.d. sanatoria per convalidazione oggettiva (art. 156.3 cpc). Né si tratta di violazioni (in tesi) tali da integrare la fattispecie dell'inesistenza della notifica, la quale è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto o in presenza di un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Sicchè ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità (Cass. n. 26511/2022), come tale sanabile a norma dell'art. 156.3 cpc..
Va poi ricordato che nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo (art. 41.1 TUB).
2.3. L'eccezione sub d) viene rigettata, perché fondata sull'erroneo presupposto che ai fini di cui all'art. 481.1 cpc debba aversi riguardo alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario invece che alla data di richiesta della notifica da parte del creditore procedente.
2.4. L'eccezione sub e) viene rigettata, perché dall'interpretazione congiunta del contratto notarile di mutuo del 3.7.08 e dell'atto integrativo e di quietanza di finanziamento del 2.10.08 (pure stipulato per atto notarile) emerge esplicitamente che la somma mutuata venne effettivamente trasmessa alla mutuataria;
sicchè risulta integrata la fattispecie del titolo esecutivo. Infatti, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 cpc, occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (per tutte, Cass. n. 6174/2020).
2.5. L'eccezione sub f) viene rigettata per insussistenza della nullità
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prospettata. Infatti, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38.2 TUB non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (Cass. S.U. n. 33719/2022).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc). Il compenso professionale viene liquidato conformemente alla nota delle spese ex art. 75 nn. att. cpc, rispettosa dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione e le domande di Parte_1 CP_
condanna a rimborsare alla le spese di lite, liquidate Parte_1 CP_1 in € 1713,00 per spese ed € 36.839,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Treviso, 15.5.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -