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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5844/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5844/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sante Annese (PEC: Parte_1 Email_1 OPPONENTE contro
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Brunello Controparte_1 (PEC: Email_2 OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1276/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 4115/2022 r.g., ottenuto dalla sulla base del contratto di CP_1 finanziamento personale stipulato il 15/05/2008 con il debitore-mutuatario , per il pagamento Parte_1 dell'importo di €. 20.197,00, pari alle rate residue del mutuo, oltre accessori e le spese del monitorio.
ha proposto opposizione deducendo: la carenza di requisiti del ricorso monitorio;
la nullità del Parte_1 contratto a “monofirma” per difetto di forma;
l'usurarietà del finanziamento;
la presenza di clausole vessatorie;
la prescrizione del credito. Ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: Preliminarmente, assegnare i termini per
l'espletamento della mediazione, con fissazione del relativo onere a carico dell'opposta. Nel merito: contrariis reiectis, così giudicare: A) accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti formali per la concessione del provvedimento di ingiunzione, ossia la mancanza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N. 1276/2022, emesso dal Tribunale di Taranto in data 26.7.2022, ponendolo nel nulla e rendendolo privo di ogni effetto giuridico;
B) in subordine, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa per mancanza della forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B. e art. 2724 C.C. e per l'effetto dichiarare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
C) in ulteriore subordine, dichiarare la nullità delle clausole contenute nel contratto di finanziamento per cui
è causa per mancanza della forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B. e art. 2724 C.C. e per l'effetto dichiarare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
C) in ulteriore subordine, dichiarare la nullità delle clausole contenute nel contratto di finanziamento per cui
è causa per mancanza della forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B. e art. 2724 C.C. e per l'effetto dichiarare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
D) in estremo subordine, ove fosse ritenuta la validità del contratto per cui è causa, accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto di finanziamento per cui è causa per l'illecita determinazione del tasso ultralegale, in ogni caso sproporzionato e maggiore di quello soglia ai sensi e per gli effetti della L.108/96, per la sproporzione tra tasso a debito e tasso a credito o di quelle somme maggiori o minori che risulteranno giuste ed eque in corso di causa, anche per mezzo di espletanda CTU tecnico-contabile che fin d'ora si richiede;
E) accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare le singole clausole contrattuali poste graficamente a margine del contratto standard prodotto in atti dall'opposta e sottoscritte dall'opponente, poiché clausole vessatorie è, comunque, perché totalmente illeggibili e/o non chiare;
per l'effetto, dichiarare che gli opponenti nulla devono all'opposta;
F) nella denegata ipotesi di rigetto - anche parziale - delle domande sin qui portate, voglia il Giudicante accertare e dichiarare quali siano le somme eventualmente dovute dall'opponente a mente di quanto rilevato in parte motiva e già complessivamente corrisposto, come da documentazione allegata al fascicolo di parte, al netto di ogni interesse, operando ogni possibile ed eventuale compensazione.
G) dichiarare comunque la prescrizione del credito azionato e relativa a tutti i ratei maturati fino a richiesti nel periodo precedente i termini decennali di prescrizione fino alla data di notifica del ricorso avvenuta ad agosto 2022.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato variamente gli assunti dell'opponente deducendone CP_1 l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese. Ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
In via principale di merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1276/2022 emesso dal Tribunale di Taranto.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 20.197,00 o di quella diversa somma che risulterà in CP_1 corso di causa, oltre ulteriori interessi sino al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'espletamento della mediazione, con esito negativo, per mancata partecipazione dell'odierno opponente, il giudizio, di natura documentale, approdava all'udienza del 12/4/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva introitato per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 07/01/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 28/03/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di parte opponente circa l'asserito difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso monitorio ovvero la nullità dello stesso per difetto della certificazione ex art. 50 DLGS 385/1993.
Sul punto, par d'uopo ribadire che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre – come noto - un giudizio a cognizione piena, nel quale il giudice del merito non può e non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore-opposto (attore in senso sostanziale) per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente (convenuto in senso sostanziale) per contestare la pretesa stessa.
E' principio altrettanto condiviso in giurisprudenza che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito fatto valere e tale deve considerarsi la documentazione allegata in sede monitoria dalla società opposta (id est: il contratto di mutuo;
estratto conto /piano di ammortamento delle rate) restando salvo, nel giudizio di opposizione, lo stabilire la completezza o meno della documentazione allegata dal creditore L'opponente non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento tanto meno la paternità delle sottoscrizioni (sicché tali circostanze devono ritenersi pacificamente acquisite in giudizio e porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.), limitandosi a contestazioni generiche che investono la (in)idoneità della documentazione allegata dalla ricorrente-opposta a supporto della pretesa creditoria.
Da parte sua, la società opposta ha prodotto in atti già nella fase monitoria il contratto di finanziamento, corredato altresì da estratto conto /piano di ammortamento.
La pretesa creditoria risulta, pertanto, supportata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
Avendo la società opposta fornito la prova documentale della fonte negoziale del proprio diritto, era onere dell'opponente (convenuta in senso sostanziale) fornire la prova del fatto estintivo della pretesa creditoria, ovvero dell'avvenuto adempimento, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (SS. UU. nr.
13533/2001).
Per inciso, vale osservare che il riferimento alla certificazione ex art. 50 T.U.B operato dall'opponente si appalesa improprio e fuorviante.
Tale norma, invero, si riferisce specificamente agli estratti conto e, quindi, vale per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento.
Traendo, infatti, origine la pretesa creditoria da un contratto di mutuo – nello specifico un prestito personale
– va, all'uopo, evidenziato come la società opposta non avesse alcun onere di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, essendo sufficiente per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento.
La società opposta ha, altresì, allegato un estratto conto riportante l'importo finanziato, i versamenti eseguiti e le rate rimaste insolute, in relazione al quale nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente in punto di quantum e di criteri per la determinazione del saldo debitorio.
Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo, per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, co. 3 T.U.B., siccome a monofirma di esso mutuatario.
Come noto, il requisito della forma scritta previsto dal T.U.B. (Testo Unico Bancario) e dal T.U.F. (Testo Unico della Finanza), pur essendo una condizione di validità dei contratti bancari e finanziari, non implica una rigidità strutturale.
Esso è inteso a garantire la protezione del cliente, ma non richiede necessariamente la firma di entrambe le parti. L'accettazione dell'intermediario può essere inferita dai suoi comportamenti, come l'erogazione del finanziamento, e la validità del contratto può essere preservata anche senza la firma dell'intermediario.
L'eccezione è comunque infondata atteso che, nella specie, il contratto risulta sottoscritto anche dall'agente incaricato da , Agenzia Fin. Ass. snc. CP_1 Privo di fondamento fattuale e giuridico si appalesa altresì, l'assunto di parte opponente circa l'usurarietà del finanziamento.
E' ius receptum il principio, formatosi sul solco di una giurisprudenza granitica, secondo cui, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, la parte che lo deduce è gravata di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni (Cfr. Cass civ. n. 8883/2020; Cass. civ. S.U n.
7294/2017; Cass. civ. n. 21243/2019).
Nella specie la deduzione è stata sollevata in modo generico atteso che, l'opponente non indica quando, in che termini ed in quale misura il tasso applicato avrebbe superato la soglia usura, tantomeno ha fornito una ricostruzione contabile in tal senso.
Non può non evidenziarsi, inoltre, che nel sostenere la natura usuraria del finanziamento parte opponente tende ad assimilare elementi disomogenei, operando di conseguenza una sommatoria (erronea) del tasso degli interessi corrispettivi con il tasso di mora, una metodologia inconciliabile con il dato normativo di cui agli artt.
644 c.p. e 1815 c.c., ed ampiamente sconfessata dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis Cass. n.
13144/2023; Cass. n. 14214/2022; Cass. S.U. n. 19597/2020) e di merito, siccome affetta da vizi logici, matematici e giuridici, in relazione, in primo luogo, alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.
Il tasso di mora - come noto - ha una funzione autonoma (quale penalità per il fatto eventuale, imputabile al mutuatario, del ritardato pagamento), e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza.
Del tutto diversa è la funzione del tasso corrispettivo (e cioè di remunerare il capitale erogato), che, a differenza del tasso di mora, va computato nel TEG (formato, ai sensi del comma 5° dell'art. 644 c.p.c., dalle
“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).
I due tassi sono alternativi tra loro e si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale preso in prestito (di norma su base annua), il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo.
Pur ritenendo l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, è di tutta evidenza che il tasso di mora non può comunque essere cumulato al tasso corrispettivo ma va singolarmente confrontato al tasso soglia
(che, nella specie, risulta rispettato).
In siffatto contesto, alla carenza / erroneità delle allegazioni di parte opponente non può supplire l'invocata
Ctu, tendenzialmente diretta a compiere una indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
L'opponente eccepisce, altresì, la presenza nel contratto di mutuo di clausole vessatorie senza, però, indicare quali siano e senza fornire le specifiche ragioni, argomentazioni ed analisi che consentano, al giudice di valutare la fondatezza della contestazione e alla parte opposta di prendere puntuale posizione.
L'assunto - meramente assertivo, alla stregua di una petizione di principio - è infatti rimasto privo di qualsiasi elemento di positivo riscontro e, pertanto, va disatteso.
Infondata si appalesa, infine, l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto.
Si suole ripetere che, atteso il carattere unitario del rapporto di mutuo, in cui l'obbligo di restituzione del capitale è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni bensì
l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione (v. ex plurimis Cass. 19291/2010).
Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza
(30/06/2018) dell'ultima rata del mutuo prevista nel piano di ammortamento. Alla data di notifica
(o8/08/2022) dell'opposto decreto ingiuntivo il termine di prescrizione ordinaria non era spirato, sicché il diritto di credito vantato dalla società opposta non può ritenersi estinto.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il D.I. opposto.
La peculiarità della controversia, l'esistenza di una polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1276/2022 reso dal Tribunale di Taranto su ricorso Parte_1 della nel procedimento monitorio n. 4115/2022 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 28/03/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5844/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sante Annese (PEC: Parte_1 Email_1 OPPONENTE contro
in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Brunello Controparte_1 (PEC: Email_2 OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1276/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 4115/2022 r.g., ottenuto dalla sulla base del contratto di CP_1 finanziamento personale stipulato il 15/05/2008 con il debitore-mutuatario , per il pagamento Parte_1 dell'importo di €. 20.197,00, pari alle rate residue del mutuo, oltre accessori e le spese del monitorio.
ha proposto opposizione deducendo: la carenza di requisiti del ricorso monitorio;
la nullità del Parte_1 contratto a “monofirma” per difetto di forma;
l'usurarietà del finanziamento;
la presenza di clausole vessatorie;
la prescrizione del credito. Ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: Preliminarmente, assegnare i termini per
l'espletamento della mediazione, con fissazione del relativo onere a carico dell'opposta. Nel merito: contrariis reiectis, così giudicare: A) accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti formali per la concessione del provvedimento di ingiunzione, ossia la mancanza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N. 1276/2022, emesso dal Tribunale di Taranto in data 26.7.2022, ponendolo nel nulla e rendendolo privo di ogni effetto giuridico;
B) in subordine, dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per cui è causa per mancanza della forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B. e art. 2724 C.C. e per l'effetto dichiarare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
C) in ulteriore subordine, dichiarare la nullità delle clausole contenute nel contratto di finanziamento per cui
è causa per mancanza della forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B. e art. 2724 C.C. e per l'effetto dichiarare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
C) in ulteriore subordine, dichiarare la nullità delle clausole contenute nel contratto di finanziamento per cui
è causa per mancanza della forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B. e art. 2724 C.C. e per l'effetto dichiarare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
D) in estremo subordine, ove fosse ritenuta la validità del contratto per cui è causa, accertare e dichiarare l'usurarietà del contratto di finanziamento per cui è causa per l'illecita determinazione del tasso ultralegale, in ogni caso sproporzionato e maggiore di quello soglia ai sensi e per gli effetti della L.108/96, per la sproporzione tra tasso a debito e tasso a credito o di quelle somme maggiori o minori che risulteranno giuste ed eque in corso di causa, anche per mezzo di espletanda CTU tecnico-contabile che fin d'ora si richiede;
E) accertare e dichiarare la nullità ovvero annullare le singole clausole contrattuali poste graficamente a margine del contratto standard prodotto in atti dall'opposta e sottoscritte dall'opponente, poiché clausole vessatorie è, comunque, perché totalmente illeggibili e/o non chiare;
per l'effetto, dichiarare che gli opponenti nulla devono all'opposta;
F) nella denegata ipotesi di rigetto - anche parziale - delle domande sin qui portate, voglia il Giudicante accertare e dichiarare quali siano le somme eventualmente dovute dall'opponente a mente di quanto rilevato in parte motiva e già complessivamente corrisposto, come da documentazione allegata al fascicolo di parte, al netto di ogni interesse, operando ogni possibile ed eventuale compensazione.
G) dichiarare comunque la prescrizione del credito azionato e relativa a tutti i ratei maturati fino a richiesti nel periodo precedente i termini decennali di prescrizione fino alla data di notifica del ricorso avvenuta ad agosto 2022.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato variamente gli assunti dell'opponente deducendone CP_1 l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese. Ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
In via principale di merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1276/2022 emesso dal Tribunale di Taranto.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di € 20.197,00 o di quella diversa somma che risulterà in CP_1 corso di causa, oltre ulteriori interessi sino al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'espletamento della mediazione, con esito negativo, per mancata partecipazione dell'odierno opponente, il giudizio, di natura documentale, approdava all'udienza del 12/4/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva introitato per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 07/01/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 28/03/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti.
Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione di parte opponente circa l'asserito difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso monitorio ovvero la nullità dello stesso per difetto della certificazione ex art. 50 DLGS 385/1993.
Sul punto, par d'uopo ribadire che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre – come noto - un giudizio a cognizione piena, nel quale il giudice del merito non può e non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore-opposto (attore in senso sostanziale) per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente (convenuto in senso sostanziale) per contestare la pretesa stessa.
E' principio altrettanto condiviso in giurisprudenza che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito fatto valere e tale deve considerarsi la documentazione allegata in sede monitoria dalla società opposta (id est: il contratto di mutuo;
estratto conto /piano di ammortamento delle rate) restando salvo, nel giudizio di opposizione, lo stabilire la completezza o meno della documentazione allegata dal creditore L'opponente non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento tanto meno la paternità delle sottoscrizioni (sicché tali circostanze devono ritenersi pacificamente acquisite in giudizio e porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.), limitandosi a contestazioni generiche che investono la (in)idoneità della documentazione allegata dalla ricorrente-opposta a supporto della pretesa creditoria.
Da parte sua, la società opposta ha prodotto in atti già nella fase monitoria il contratto di finanziamento, corredato altresì da estratto conto /piano di ammortamento.
La pretesa creditoria risulta, pertanto, supportata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
Avendo la società opposta fornito la prova documentale della fonte negoziale del proprio diritto, era onere dell'opponente (convenuta in senso sostanziale) fornire la prova del fatto estintivo della pretesa creditoria, ovvero dell'avvenuto adempimento, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (SS. UU. nr.
13533/2001).
Per inciso, vale osservare che il riferimento alla certificazione ex art. 50 T.U.B operato dall'opponente si appalesa improprio e fuorviante.
Tale norma, invero, si riferisce specificamente agli estratti conto e, quindi, vale per i soli rapporti regolati in conto corrente, tale non essendo quello relativo al finanziamento.
Traendo, infatti, origine la pretesa creditoria da un contratto di mutuo – nello specifico un prestito personale
– va, all'uopo, evidenziato come la società opposta non avesse alcun onere di produrre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, essendo sufficiente per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento.
La società opposta ha, altresì, allegato un estratto conto riportante l'importo finanziato, i versamenti eseguiti e le rate rimaste insolute, in relazione al quale nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente in punto di quantum e di criteri per la determinazione del saldo debitorio.
Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di nullità del contratto di mutuo, per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, co. 3 T.U.B., siccome a monofirma di esso mutuatario.
Come noto, il requisito della forma scritta previsto dal T.U.B. (Testo Unico Bancario) e dal T.U.F. (Testo Unico della Finanza), pur essendo una condizione di validità dei contratti bancari e finanziari, non implica una rigidità strutturale.
Esso è inteso a garantire la protezione del cliente, ma non richiede necessariamente la firma di entrambe le parti. L'accettazione dell'intermediario può essere inferita dai suoi comportamenti, come l'erogazione del finanziamento, e la validità del contratto può essere preservata anche senza la firma dell'intermediario.
L'eccezione è comunque infondata atteso che, nella specie, il contratto risulta sottoscritto anche dall'agente incaricato da , Agenzia Fin. Ass. snc. CP_1 Privo di fondamento fattuale e giuridico si appalesa altresì, l'assunto di parte opponente circa l'usurarietà del finanziamento.
E' ius receptum il principio, formatosi sul solco di una giurisprudenza granitica, secondo cui, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, la parte che lo deduce è gravata di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni (Cfr. Cass civ. n. 8883/2020; Cass. civ. S.U n.
7294/2017; Cass. civ. n. 21243/2019).
Nella specie la deduzione è stata sollevata in modo generico atteso che, l'opponente non indica quando, in che termini ed in quale misura il tasso applicato avrebbe superato la soglia usura, tantomeno ha fornito una ricostruzione contabile in tal senso.
Non può non evidenziarsi, inoltre, che nel sostenere la natura usuraria del finanziamento parte opponente tende ad assimilare elementi disomogenei, operando di conseguenza una sommatoria (erronea) del tasso degli interessi corrispettivi con il tasso di mora, una metodologia inconciliabile con il dato normativo di cui agli artt.
644 c.p. e 1815 c.c., ed ampiamente sconfessata dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex plurimis Cass. n.
13144/2023; Cass. n. 14214/2022; Cass. S.U. n. 19597/2020) e di merito, siccome affetta da vizi logici, matematici e giuridici, in relazione, in primo luogo, alla diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.
Il tasso di mora - come noto - ha una funzione autonoma (quale penalità per il fatto eventuale, imputabile al mutuatario, del ritardato pagamento), e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza.
Del tutto diversa è la funzione del tasso corrispettivo (e cioè di remunerare il capitale erogato), che, a differenza del tasso di mora, va computato nel TEG (formato, ai sensi del comma 5° dell'art. 644 c.p.c., dalle
“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).
I due tassi sono alternativi tra loro e si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sull'intero capitale preso in prestito (di norma su base annua), il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo.
Pur ritenendo l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, è di tutta evidenza che il tasso di mora non può comunque essere cumulato al tasso corrispettivo ma va singolarmente confrontato al tasso soglia
(che, nella specie, risulta rispettato).
In siffatto contesto, alla carenza / erroneità delle allegazioni di parte opponente non può supplire l'invocata
Ctu, tendenzialmente diretta a compiere una indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
L'opponente eccepisce, altresì, la presenza nel contratto di mutuo di clausole vessatorie senza, però, indicare quali siano e senza fornire le specifiche ragioni, argomentazioni ed analisi che consentano, al giudice di valutare la fondatezza della contestazione e alla parte opposta di prendere puntuale posizione.
L'assunto - meramente assertivo, alla stregua di una petizione di principio - è infatti rimasto privo di qualsiasi elemento di positivo riscontro e, pertanto, va disatteso.
Infondata si appalesa, infine, l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto.
Si suole ripetere che, atteso il carattere unitario del rapporto di mutuo, in cui l'obbligo di restituzione del capitale è differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni bensì
l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione (v. ex plurimis Cass. 19291/2010).
Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza
(30/06/2018) dell'ultima rata del mutuo prevista nel piano di ammortamento. Alla data di notifica
(o8/08/2022) dell'opposto decreto ingiuntivo il termine di prescrizione ordinaria non era spirato, sicché il diritto di credito vantato dalla società opposta non può ritenersi estinto.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il D.I. opposto.
La peculiarità della controversia, l'esistenza di una polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1276/2022 reso dal Tribunale di Taranto su ricorso Parte_1 della nel procedimento monitorio n. 4115/2022 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 28/03/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì