Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2530/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che
“certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); è stato pure sottolineato che in caso di udienza a trattazione scritta o cartolare il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza (Cass. civ., sez. lav., 21/11/2023, n. 32358 nonché più di recente Cass. civ., sez. lav., 26/06/2024, n. 17587); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 2530/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Melito di Napoli Parte_1 C.F._1
alla Via delle Azalee n. 3 presso lo studio dell'Avv. GUARINO ALESSANDRO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto C.F._2
introduttivo,
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), (c.f.: CO C.F._3 Parte_2
), (c.f.: ) e C.F._4 Parte_3 C.F._5
(c.f.: , tutti elett.te dom.ti in Parte_4 C.F._6
SANT'ANTIMO alla VIA PIAVE n. 43 presso lo studio dell'Avv. GUARINO RAFFAELE
(c.f.: ) dal quale sono rappr.ti e difesi come in atti C.F._7
- RESISTENTI OGGETTO: Altri contratti atipici .
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti nel fascicolo telematico e da intendersi in questa sede richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si rammenta che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in Parte_1
giudizio e CO Parte_2 Parte_3
e premettendo di essere comproprietario assieme ai convenuti di un Parte_4
immobile sito in S. TI (NA) alla Via Saturno n. 6 deduceva: - che l'immobile in questione è stato concesso in comodato d'uso gratuito, a tempo indeterminato, alla ditta individuale facente capo a;
- che il contratto venne stipulato dai soli CO
comproprietari , senza il suo Parte_2 Parte_3 Parte_4
consenso; - che infatti il sig. non ha mai ratificato tale contratto chiedendo, Parte_1
invero, il rilascio dell'immobile sia ai comproprietari che al;
- che tale contratto Parte_5
viola i principi di correttezza e buona fede atteso che il comodatario è parente prossimo dei comodanti e tutti i resistenti svolgono l'attività di lavorazione marmi, sottraendo il bene alla disponibilità del bene anche al ricorrente;
- che tale contratto determina un grave nocumento al comproprietario il quale non percepisce alcun reddito, il quale, peraltro, Parte_1
è tenuto anche a pagare i tributi ( IMU).
Ha dunque concluso il ricorrente affinché venga dichiarata la nullità del contratto di comodato d'uso gratuito intercorso tra tutte le parti resistenti, nei confronti di
[...]
, con condanna di , titolare dell'omonima ditta individuale, al Parte_1 CO
rilascio dell'immobile e dello spazio antistante nonché quest'ultimo unitamente ai convenuti
, e al risarcimento del danno patito Parte_4 Parte_3 Parte_2
dal ricorrente “per non aver potuto locare l'immobile pari ad € 5200,00 oltre interessi sino
al soddisfo”.
Il tutto con il favore delle spese di lite, con clausola di attribuzione.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio i resistenti i quali, nel contestare gli avversi assunti, hanno insistito per il rigetto della domanda.
Essi hanno precisato: - che, in origine, l'immobile è appartenuto alla “2 MV di
, la cui titolarità era in capo ai due soci, Controparte_2
(1943) e (1941), ciascuno in ragione della quota del CO CO
50%; - che liquidata la società, le quote venivano traslate, per donazione indiretta, in capo ai figli degli originari soci;
- che, in particolare, i resistenti sono gli aventi causa di CP_1
(1943) mentre il ricorrente unitamente ai germani ed di
[...] Persona_1 Per_2
(1941); - che, quindi, le quote del bene immobile oggetto di causa si CO
compongono per 3/6, e dunque per il 50%, corrispondente ad 1/6 cadauno, a favore degli odierni resistenti ( , e ) e soltanto per 1/6, e dunque per il Parte_2 Pt_3 Pt_4
16,66%, a favore del ricorrente;
- che quindi i resistenti in quanto titolari della quota maggioritaria ben potevano concedere il bene in questione in comodato precario in favore di , titolare dell'omonima ditta individuale, tenuto conto altresì “della CO
mancata opposizione degli altri contitolari estranei al presente giudizio, e dunque della presunzione del loro implicito consenso all'atto di gestione della cosa comune posto in essere dai comproprietari resistenti - , e - come in origine lo è Parte_2 Pt_3 Pt_4
stato anche da parte dello stesso ricorrente, che giammai ha preventivamente manifestato il proprio dissenso verso quel comodato”.
Disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. da ordinario in speciale e fissata l'udienza di discussione, le parti venivano invitate ad integrare i propri atti introduttivi,
mediante il deposito di memorie e documenti in Cancelleria.
La causa viene decisa con la presente sentenza a seguito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
***
La domanda è anzitutto procedibile alla luce del verbale negativo di mediazione in atti.
Essa è nel merito fondata.
E' pacifica la conclusione tra alcuni comunisti di un contratto di comodato gratuito senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c., senza tuttavia la partecipazione del ricorrente che si è detto contrario e di altri comunisti non costituiti nel presente giudizio.
E' altresì provato il regime di comunione insistente sul bene di cui si controverte mediante atto pubblico del 10.11.2014 per notar di scioglimento della società Per_3 CP_3
[...
e contestuale ripartizione di quote. Controparte_2
In forza di detto atto, gli aventi causa di (classe 1941) e quindi CO
, e ricevevano, per effetto della stipulazione in loro favore, Parte_1 Per_2 Per_1
la quota del 50% sul bene (pari a 1/6 per ciascuno) mentre gli aventi causa di CP_1
(classe 1943) e quindi , e la restante quota
[...] Parte_4 Parte_2 Pt_3
del 50% (pari ad 1/6 cadauno). Ciò di cui si controverte è, dunque, se i convenuti , Parte_2 Pt_3
, potevano validamente concedere in favore di un terzo e
[...] Parte_4
precisamente di (classe 1997), titolare dell'omonima ditta individuale, il CO
bene in questione mediante contratto di comodato gratuito “precario” ex art. 1810 c.c., se cioè
tale atto richieda la mera maggioranza dei partecipanti alla comunione o l'unanimità dei consensi, alla luce del disposto di cui all'art. 1108 c.c..
In premessa, va detto che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nel regime della comunione, la titolarità del diritto di godere e di disporre è plurima e ciascun condominio ha, per la sua quota, il diritto di godimento e di disposizione, per cui, se un immobile comune può essere locato, qualora la maggioranza lo decida, ad un terzo, esso può essere ugualmente locato ad uno dei condomini in virtù di un atto di lecita amministrazione (Cass. civ., sez. III, 22/05/1982, n. 3143; nonché più di recente
Cass. civ., sez. III, 09/06/2015, n. 11858 richiamandosi a Cass. civ., n. 19929 del 18/07/2008).
Alla luce di tanto, si è sostenuto che, nelle vicende del rapporto di locazione,
l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione;
sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quanto meno della maggioranza dei partecipanti alla comunione
(Cass. civ., sez. III, 17/01/2012, n. 549 che fa richiamo a Cass., n. 19929/2008).
Sul punto sono recentemente intervenute in materia le SS.UU. che hanno espresso il principio di diritto, in una vicenda riguardante il contratto di locazione, ma la cui ratio
decidendi può essere estesa al contratto di comodato (cfr. Cass. civ., sez. III, 10/09/2019, n.
22540), secondo cui “La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari
rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c., sicchè, nel caso di gestione non rappresentativa, il
comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705
c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032
c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei
canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa” (Cass. civ., Sez. U.,
04/07/2012, n. 11135 in Giust. civ. 2012, 9, 1977 nonché più di recente).
Tuttavia, il fatto che tra i partecipanti alla comunione esista un reciproco rapporto di rappresentanza, in virtù del quale ciascuno di essi può procedere alla locazione della cosa comune ed agire per la cessazione o la risoluzione del contratto e la consegna del bene locato,
anche nell'interesse degli altri partecipanti alla comunione, non implica necessariamente che,
quando non sia in questione la validità della locazione rispetto al conduttore, ma il procedimento di formazione della volontà dei partecipanti in ordine al contratto a concludersi,
possa derogarsi all'art. 1108 c.c., comma 3, il quale dispone che “è necessario il consenso di
tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune
e per le locazioni di durata superiore a nove anni” (Cass. civ., ord. n. 24489/2017
espressamente richiamata da Cass. civ., n. 4280/2023).
Alla luce del disposto di cui all'art. 1108 c.c. – che in quanto espressione di una regola generale, pertinente a ogni specie di comunione, contiene una elencazione non tassativa ma meramente esemplificativa – è dunque necessaria l'unanimità dei consensi per il compimento di atti di amministrazione straordinaria che importino una considerevole limitazione del bene comune, pregiudicando quindi la facoltà di godimento e disposizione degli altri comunisti dissenzienti.
Sul punto appare dirimente evidenziare, in conformità a quanto stabilito di recente dalla Corte di Cassazione sia pur in un diverso contesto, che ogni decisione inerente allo sfruttamento del diritto comune di proprietà è astrattamente idonea a pregiudicare l'interesse di ciascuno dei contitolari a preservare l'integrità del proprio diritto, sicché la regola che viene in rilievo è quella posta dall'art. 1108, primo e terzo comma, cod. civ. per il modello degli atti pregiudizievoli;
quegli atti che - come per es. l'alienazione o la costituzione di diritti reali, o anche la locazione ultranovennale - segnando il limite di compromissione del diritto “di alcuno dei partecipanti”, richiedono l'unanimità dei consensi (Cass. civ., sez. I, 19/04/2024,
n. 10637).
Un valido criterio discretivo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione generalmente accolto è quello tracciato da Cass. civ., Sez. U., 24/08/2007, n. 17952 della cd.
“normalità” dell'atto di gestione, che viene travalicata ove questo comporti un rischio di pregiudizio sulla consistenza del patrimonio o la possibilità d'alterazione della sua struttura,
per il che a determinare il discrimine non è tanto il contenuto, modesto o rilevante, dell'atto,
quanto piuttosto la sua finalità ed il suo effetto;
onde può dirsi che, in linea di massima, ove il negozio sia per sua natura intrinsecamente idoneo ad alterare la consistenza del patrimonio,
a pregiudicarne le potenzialità economiche, a sottrarne o modificarne elementi costitutivi,
esso è di straordinaria amministrazione, mentre è di ordinaria amministrazione ove sia tendenzialmente idoneo a conservare la consistenza quantitativa del patrimonio pur se rischioso.
Alla luce di tale criterio, non si può non riconoscere carattere pregiudizievole al contratto, anche solo ad efficacia obbligatoria, di comodato gratuito “precario” in oggetto in quanto potenzialmente volto a sottrarre alla comunione il bene di cui si discute senza alcuna contropartita economica, con grave pregiudizio per i comunisti che abbiano manifestato dissenso, e ciò a prescindere dalla consistenza della quota dei comunisti consenzienti:
seguendo, infatti, la regola dell'unanimità dei consensi, è necessario per la valida stipulazione del negozio che tutti i comunisti esprimano il loro consenso alla conclusione del contratto, in quanto potenzialmente idoneo ad incidere sulla consistenza del patrimonio dello stipulante. Può infatti concordarsi con la dottrina dominante nel senso della collocazione del comodato tra gli atti di straordinaria amministrazione, sia per il comodante che per il comodatario, comportando tale atto un sacrificio economico al quale non è correlato alcun beneficio.
Per cui, se è pacifico che “il recesso dal contratto di comodato, o di precario
immobiliare oneroso, di beni comuni è atto di amministrazione ordinaria poichè costituisce
una modalità di indiretto godimento della cosa comune che pertanto può essere esercitato
anche da un comproprietario a meno che tale iniziativa sia esclusa dalla maggioranza che
vincola la minoranza” (Cass. civ., sez. III, 13/05/2010, n. 11589), per la conclusione di un contratto di comodato gratuito senza limiti di durata ex art. 1810 c.c. è necessario, a pena di nullità, il consenso di tutti i comunisti trattandosi di atto potenzialmente pregiudizievole per la comunione e dunque di straordinaria amministrazione.
Consenso, nella fattispecie, pacificamente mancante, onde prescindendo dalle deduzioni di parte resistente ed in particolare dal presunto consenso della maggioranza dei comunisti l'atto va annullato nel suo complesso.
Le deduzioni svolte da parte resistente assumono, nella fattispecie, scarsa consistenza,
venendo in rilievo il più volte citato art. 1108 co. 3° c.c., per cui dovrà essere dichiarata la nullità del contratto in questione trattandosi di atto dispositivo in danno alla comunione senza l'unanimità dei partecipanti alla stessa.
Alla declaratoria di nullità dell'atto dispositivo sul bene sito in S. TI (NA) alla
Via Saturno n. 6, catastalmente meglio indentificato in ricorso, fa seguito l'immediato ritorno dello stesso nella piena disponibilità della comunione, senza necessità di alcuna pronuncia al riguardo.
Per converso, va respinta la domanda risarcitoria, peraltro solo genericamente formulata, in difetto di prova del danno asseritamente patito dal ricorrente, il quale nemmeno ha dimostrato – o articolato prove orali sul punto – il proprio intento, anche attraverso presunzioni semplici, di mettere l'immobile a frutto (Cass. 36251/2021) a vantaggio della comunione.
Alla soccombenza segue la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite in favore di spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in Parte_1
mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della domanda dichiarato in ricorso (sino ad euro 5.200,00),
con riduzione del 30% in ragione del solo parziale accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità del contratto di comodato gratuito stipulato tra CO
titolare dell'omonima ditta individuale e , e Parte_2 Parte_3
in data 3.08.2018, registrato il 6.08.2018 al n. 300757 s. 3, Parte_4
relativamente al bene immobile sito in S. TI (NA) alla Via Saturno n. 6,
catastalmente meglio indentificato in ricorso;
2. rigetta le ulteriori domande proposte da Parte_1
3. condanna i resistenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di che si liquidano in €. 76,00 per esborsi ed in €. 1.190,70 Parte_1
per compensi professionali, al netto della riduzione del 30%, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA se dovute come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. GUARINO ALESSANDRO che ne ha fatto richiesta.
Aversa, 27/05/2025
Il Giudice (dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal
1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.