Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1536 del 2.7.2023
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 606/2023 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Putignano, in forza di procura in Parte_1
atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in CP_1 atti, dall'Avv. Marcello Raho ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INPS di Lecce, al viale Marche 14.
APPELLATO
All'udienza del 16.4.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.8.2023, ha impugnato parzialmente la sentenza n. Parte_1
1536/2023, con cui il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarava cessata la materia del contendere, in relazione alla domanda dallo stesso proposta finalizzata all'ottenimento del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L'appellante si duole sia della compensazione per metà delle spese di giudizio, in quanto il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento era stato riconosciuto dall'istituto previdenziale sia pur dopo l'inizio del giudizio, sia dell'entità delle spese, liquidate, a suo dire, in misura inferiore al parametro minimo ex DM n. 55/2014.
Per questa ragione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la riliquidazione delle spese di giudizio.
Con memoria depositata il 28.1.2024, si è costituito l' , contestando l'appello e chiedendone il CP_1
rigetto.
All'odierna udienza, dopo discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Il primo giudice, dopo aver constatato la cessazione della materia del contendere ha compensato per metà le spese del giudizio, tenendo conto della condotta processuale dell'odierno appellato.
Orbene, in materia di regolamento delle spese di giudizio, da tempo si è andato affermando un restringimento, anche di tipo normativo, oltre che giurisprudenziale, delle ipotesi di compensazione
(totale o parziale) delle spese.
La più recente formulazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. prevede che si possa far luogo alla compensazione delle spese nelle ipotesi, tassative, di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Va da sé che nessuna delle ipotesi summenzionate ricorre nel caso di specie, in cui la l' ha CP_1 riconosciuto tardivamente il diritto all'accompagnamento dell'appellante, dopo che lo stesso aveva già introitato l'azione giudiziaria.
In considerazione di ciò, neppure può farsi luogo alla compensazione delle spese in applicazione della previsione di cui alla sentenza n. 77/2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
CP_ Invero, a parere della Corte, il ritardo dell' nel dar corso ad una legittima richiesta dell'appellante non può rientrare nel concetto di grave ed eccezionale ragione, tale da consentire la compensazione
(neppure parziale) delle spese.
Anche l'ulteriore doglianza dell'appellante relativa alla misura delle spese liquidate appare fondata.
La liquidazione in € 760,00 della metà delle spese del giudizio di primo grado operata dal Tribunale di Lecce risulta, infatti, inferiore al parametro applicabile alle cause in materia previdenziale rientranti nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, non essendo in dubbio (né contestato dall' ) che il CP_1 valore della causa è pari ad € 15.704,34, somma versata dall'ente appellato a titolo di arretrati dell'indennità di accompagnamento.
È, infatti, pacifico l'orientamento della S.C., che non ritiene legittima una liquidazione inferiore alla massima riduzione del parametro ex DM n. 55/2014, senza un'adeguata motivazione.
Invero, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, (che detta
i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012, regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma
2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” ( Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/05/2020, n. 9542).
Ne consegue che l'appello va accolto e, pertanto, le spese di primo grado vanno riliquidate, in conformità alla richiesta (subordinata) dell'appellante, in € 1.865,00 (€ 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 1.011,00 per la fase decisoria), in quanto la semplicità delle questioni trattate consente di liquidare le spese del giudizio di primo grado nella misura minima prevista dal D.M. n. 55/2014. Nulla va liquidato per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento
(né per detta voce, l'appellante ha chiesto la liquidazione).
La spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 962,00 tenendo conto del valore della controversia rientrante nello scaglio da € 1.101,00 ad € 5.200,00 (differenza fra la somma liquidata in primo grado e quella liquidata in questa grado). Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte al difensore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 24.8.2023 da Parte_1 nei confronti dell' , avverso la sentenza del 2.7.2023 n. 1536/2023 del Tribunale di Lecce, così CP_1
provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 1.865,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per l'Avv. Giovanni Putignano.
-Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Giovanni Putignano.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce il 16.4.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott. Gennaro Lombardi