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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 18/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4342/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a GRADARA (PU) il 22/06/2013 da:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
ata il 27/11/1979 a PISTOIA Persona_1
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, le parti suddette hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che le parti hanno contratto matrimonio civile a GRADARA (PU) il 22/06/2013, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e dalla loro unione non sono nati figli;
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 228/2024 del 05/03/2024;
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO
che, lette le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo e confermate con le note scritte in sostituzione dell'udienza, siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge. Spese a carico del sig. , così come congiuntamente concordato dalle Parte_1
parti.
Deciso in data 18/04/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a GRADARA (PU) il 22/06/2013 da:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
ata il 27/11/1979 a PISTOIA Persona_1
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, le parti suddette hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che le parti hanno contratto matrimonio civile a GRADARA (PU) il 22/06/2013, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni e dalla loro unione non sono nati figli;
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 228/2024 del 05/03/2024;
che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO
che, lette le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo e confermate con le note scritte in sostituzione dell'udienza, siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge. Spese a carico del sig. , così come congiuntamente concordato dalle Parte_1
parti.
Deciso in data 18/04/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni