Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 13/3/2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter
c.p.c.; vista l'ordinanza del 4/2/2025 con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 12/3/2025 dall'attrice; lette le note scritte depositate in data 12/3/2025 dai convenuti;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritte al n. 2264 R.G. cont. 2021
TRA
- C.F. PA
elettivamente domiciliata in via G.B. Vico, n. 45 – Latina, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giancarlo DI BIASE dal quale è rappresentata e difesa come da procura apposta in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , - Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. , - C.F. C.F._3 CP_3 C.F._4
- C.F. , e Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
- C.F. , rappresentati e difesi, congiuntamente e
[...] C.F._6
BRACCIALE come da procura apposta in calce alla comparsa di risposta e costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: usucapione di beni immobili e azione di rivendicazione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note depositate il 13/3/2025): “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, sulla scorta delle prove documentali prodotte e delle prove orali assunte, dichiarare, in favore dell'attrice ed in danno dei convenuti, - l'avvenuta acquisizione del diritto di proprietà, pieno ed esclusivo, in virtù del possesso continuato ed ultraventennale dei terreni su descritti, siti in
Comune di Sperlonga, loc. Fontana della Camera, in catasto al fg. 10, part. n. 40, 41
e n. 42, con ordine al Direttore dell' - ufficio provinciale di Parte_2
Latina di trascrizione della sentenza ed annotazione della stessa presso l'U.T.E.; 2
Art. 2721 c.c..: la prova del contratto non è ammessa e non può essere resa con testimoni - in subordine, solo per scrupolo difensivo, voglia dichiarare l'avvenuta acquisizione del diritto di proprietà, pieno ed esclusivo, in virtù del possesso continuato ed ultraventennale dei terreni su descritti, siti in Comune di Sperlonga, loc. Fontana della Camera, in catasto al fg. 10, part. n. 40, 41 e n. 42, ma limitatamente alla parte delimitata da recinzione di colore rosso per mq. 10.068, descritta nella ctu svolta in contraddittorio con i convenuti, nel giudizio possessorio
n. 249 / 2007 r.g. dal ctu Geom. (cfr. planimetrie all. n. 17, 18 e Persona_1
19), dinanzi l'allora Giudice unico della sezione distaccata di Terracina, regolarmente depositata in atti, previa rimessione sul ruolo istruttorio per il necessario frazionamento dell'area così individuata, per mq 10068; con successivo ordine al Direttore dell' - ufficio provinciale di Latina di Parte_2 trascrizione della sentenza ed annotazione della stessa presso l'U.T.E.. Con rigetto di ogni avversa richiesta e con il favore delle spese e del compenso professionale.”; per parte convenuta, (note depositate il 13/3/2025): “Tutto quanto sopra premesso , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_5
come sopra rappresentati e difesi concludono: a) Preliminarmente
[...]
rimettere la causa sul ruolo istruttorio per integrare le testimonianze con altri testi come già ammessi e richiesti. Nel merito 1) Accertare e dichiarare improcedibile, inammissibile e comunque, respingere in ogni sua parte la domanda avanzata dalla
con questo giudizio, poiché infondata in fatto PA
ed in diritto, nonché comunque non provata;
2) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, respinta la domanda di usucapione di PA
, dichiarare illegittima ed abusiva, ogni detenzione o possesso di
[...]
malafede della medesima , su qualsiasi porzione del fondo Pt_1
, sito in sito in Sperlonga, località Fontana della Camera, Controparte_6
censito al catasto terreni al foglio 10, particelle nn.40, 41 e 42, e per l'effetto, condannarla comunque a rilasciare immediatamente in favore dei concludenti, ogni porzione del compendio di terreni in causa, da essa detenuta, in loro favore, libera e sgombra di persone e cose. 3) In accoglimento della spiegata riconvenzionale, per sentir condannare l'attrice al pagamento in favore dei convenuti al pagamento alla somma di € 500,00 annuali, a titolo di risarcimento danni per l'occupazione abusiva dall'anno 2007 fino alla data del rilascio e la edificazione illecita ed abusiva denunciata. 4) Condannare l'attrice al pagamento della somma che risulterà di giustizia in favore dei convenuti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., oltre ad una somma equitativamente determinata ex art. 96, 3° comma, c.p.c.;
5) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettarie, nonché iva e contributo integrativo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato PA
ha evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale
[...] CP_3 [...]
, , , e CP_4 Controparte_5 Controparte_1 CP_7 CP_2
affinché fosse accertata e dichiarata nei suoi confronti la piena proprietà, per intervenuta usucapione, dei terreni siti nel Comune di Sperlonga, località Fontana della Camera, distinti in Catasto terreni al foglio 10, particella 40, 41 e 42, e ciò in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni.
Ha dedotto, parte attrice, che prima di lei il terreno sarebbe stato posseduto dai propri danti causa identificati nel fratello prima ancora, nel padre Persona_2
ed ancora anterioremente nel tempo dal nonno che Persona_3 Persona_2 gli stessi danti causa, tutti deceduti, si sarebbero occupati, dall'inizio dal ventesimo secolo all'attualità, della coltivazione del terreno oggetto di causa, attività consistita nella coltivazione di verdure e ortaggi, e dell'allevamento di animali da cortile e da pascolo, ivi realizzando una baracca rurale per il deposito degli attrezzi;
che, in passato, già i precedenti possessori avrebbero provveduto a recintare parte del fondo coltivabile, con recinzione metallica e cancello con lucchetto.
Parte attrice ha dedotto che la proprietà esclusiva in suo favore, del terreno per cui è causa, sarebbe stata oggetto di accertamento da parte del Tribunale di Latina, che con ordinanza del 15/6/2010, pronunciata all'esito del reclamo rubricato al R.G.
n. 69 del 2009, proposto contro un ricorso possessorio introdotto in origine dai proprietari del fondo, e ritenuto in quella sede non fondato.
Inoltre, tale possesso sarebbe stato accertato dalla Corte d'appello di Roma, sez. VII, con sentenza n. 3638 del 2020, emessa all'esito del giudizio di merito possessorio individuato con R.G. n. 5784 del 2017.
Per le ragioni sin qui illustrate, l'attrice ha concluso chiedendo l'accertamento in suo favore dell'acquisto della proprietà in virtù del possesso continuato ed ultraventennale dei terreni indicati.
1.1 Con comparsa depositata il 31/8/2021, si sono costituiti in giudizio
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, contestando tutto quanto dedotto e allegato da parte dell'attrice perché
[...]
ritenuto infondato.
In particolare, hanno sostenuto i convenuti che, con atto pubblico del
27/6/1981 ai rogiti del notaio (rep. n. 14.678 - racc. n. 3.207), è stato Per_4
pubblicato testamento olografo di che avrebbe lasciato in eredità ai Persona_5
propri figli, , e , per la quota di un terzo ciascuno, Parte_3 CP_1 CP_8
la piena proprietà dei terreni di loc. Fontana della Camera in Sperlonga, censito al
C.T. foglio 10, p.lle n. 40, 41 e 42.
Alla morte di suo marito, e i Persona_6 Controparte_5
figli e sarebbero divenuti proprietari per una quota CP_3 Controparte_4
del terreno in Sperlonga, in virtù di dichiarazione di successione del 27/4/1991.
Il terreno per cui è causa, secondo la prospettazione dei convenuti, sarebbe stato dunque sempre nel possesso esclusivo dei proprietari, che si sarebbero occupati della sua manutenzione, del pagamento di imposte e tributi, concedendo il terreno al pascolo brado per i pastori della zona che ne facevano richiesta.
Il fondo si sostanzierebbe in una zona coperta da erbe spontanee e sostanzialmente incolta, tranne che per una piccola porzione ove era detenuto a titolo di colonia, prima da parte di e alla sua morte, per una metà da Persona_2
e poi dal figlio (c.d. o ). Persona_3 Per_2 Per_7 Per_8
Ha sostenuto parte convenuta che, negli ultimi venti anni, la parte del fondo detenuto da (nonno dell'attrice) sarebbe stata rilasciata Persona_2
spontaneamente nella disponibilità dei mentre l'altra parte occupata da CP_1
e poi dal figlio sarebbe stata ridotta ad una piccola area Persona_3 Per_2
destinata ad allevamento familiare di animali da cortile e coltivazione rurale con installazione di baracche.
I convenuti hanno rilevato che, a seguito della brusca interruzione da parte di
, marito dell'attrice nel presente giudizio, dell'opera di recinzione Controparte_9
dei terreni in questione, attività avvita il 9/3/2007, e dell'attività di sommaria pulizia del fondo realizzata dallo stesso nel malcelato intento, secondo la CP_9
ricostruzione dei convenuti, di fornire una prova di aver realizzato degli interventi sul fondo per cui è causa, i convenuti hanno introdotto ricorso possessorio in data
20/4/2007 per porre fine alla turbativa nel possesso dei terreni da parte del CP_9
Nel giudizio possessorio è stato esteso il contraddittorio all'odierna ricorrente
PA
La decisione favorevole ai convenuti, adottata con sentenza nl 1606 del 2017 del Tribunale di Latina, è stata poi riformata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3638 del 2020.
A seguito della morte di , e Parte_3 CP_7 CP_2
sono divenuti comproprietari per la quota di un terzo dei terreni per cui è causa, e, successivamente con atto di donazione del 29/3/2019, ha donato alla CP_7
figlia la quota pari a tre diciottesimi del terreno per cui è causa. CP_2
Contestando, dunque, la fondatezza della domanda di usucapione introdotta dall'attrice, sui presupposti di fatto sin qui indicati, i convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Hanno, altresì, avanzato domanda riconvenzionale chiedendo di dichiarare l'illegittimità ed abusività della detenzione dei terreni per cui è causa da parte dell'attrice, condannandola, per l'effetto, al rilascio immediato del compendio immobiliare nonché al pagamento della somma di € 500,00 annuali a titolo di risarcimento danni per l'occupazione abusiva dal 2007 sino al rilascio.
Hanno chiesto, in aggiunta, l'accertamento della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. con contestuale condanna dell'attrice alla somma ritenuta di giustizia.
Con decreto emesso all'esito dell'udienza del 21/9/2021, verificata la regolarità della notifica, il g.i. ha dichiarato la contumacia del convenuto CP_7
e ha assegnato alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183, sesto
[...]
comma, c.p.c.
1.2 Con ordinanza del 26/5/2022, esaminate le richieste istruttorie, è stata ammessa la prova testimoniale articolata dall'attrice, limitatamente ai capitoli 1, 3 e 4 della memoria istruttoria ed è stata ammessa la prova per interpello e testi di parte convenuta, limitatamente ai capitoli 1 e 3, stabilendo, contestualmente, il conseguente calendario del processo.
All'udienza del 13/6/2023 è stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice, nonché è stato sentito il teste per parte attrice, e Testimone_1
introdotto il teste per parte convenuta, in relazione alla cui posizione CP_7
è stata chiesta la pronuncia non definitiva di estromissione dal giudizio per la riacquisizione in capo al medesimo soggetto della capacità a testimoniare.
Con sentenza del 18/7/2023 il g.i, provvedendo sulla suindicata istanza con sentenza non definitiva del 19/7/2023, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in relazione alle domande attoree, disponendo la CP_7
rimessione della causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza.
A seguito della rimessione della causa sul ruolo, all'udienza del 10/10/2023, è stato sentito il teste per parte convenuta, e il teste per CP_7 Testimone_2
parte attrice.
All'udienza del 26/3/2024, escusso il teste di parte convenuta, Tes_3
ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 4/2/2025
[...]
per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 4/2/2025, è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 13/3/2025, sostituita dal deposito delle note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Con ordinanza del 14/03/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 14/03/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Sulla domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione, introdotta da parte attrice, in relazione al terreno sito in Sperlonga, loc. Fontana della
Camera, censito in catasto del Comune di Sperlonga al foglio 10, particelle 40, 41 e
42, occorre premettere in generale quanto segue.
Come si desume dall'art. 1158 c.c., perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi,
è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato con l' animus rem sibi habendi, vale a dire concretantesi in un potere che si manifesti in un'attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile o di altro diritto reale di godimento sullo stesso, nell'arco temporale di un ventennio. Va osservato che l'animus possidendi non corrisponde alla convinzione di essere titolare del diritto di proprietà, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, agendo, dunque, uti dominus.
Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, un ulteriore requisito si rinviene nella continuità, che si fonda sull'esplicazione costante del potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto.
Tale potere deve essere manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
La continuità del possesso va valutata anche con riferimento alla natura del bene che si assume posseduto, atteso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui e ininterrotti, essendo sufficiente che essi siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, quando l'intermittenza dei relativi atti di godimento, in relazione alle concrete e specifiche possibilità di godimento del bene medesimo, rivestono carattere di normalità.
Il possesso deve, peraltro, essere ininterrotto e non viziato da atti di violenza o clandestinità.
Ne consegue che l'acquisto debba avvenire pacificamente e che sia esercitato pubblicamente, in modo visibile ad un'apprezzabile ed indefinita generalità di soggetti e non al solo proprietario.
2.1 Sotto altro profilo, va osservato che è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando
l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
(Cass. civ., sez. II, 03/11/2021, n. 31238, che richiama Cass. civ., sez. II, 02/10/2018,
n. 23849). Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che il possesso uti dominus, esercitato in via esclusiva, continua, pacifica e pubblica da oltre venti anni, sarebbe stato realizzato prima dai suoi danti causa, sin dall'inizio del ventesimo secolo, e poi da essa attrice, per un periodo invero non specificamente individuato.
Il possesso, come già precisato, si sostanzia in un potere di fatto, il cui contenuto è corrispondente a quello dell'esercizio di un diritto reale, ed è altresì contraddistinto dall'animus possidendi uti dominus (art. 1140 c.c.).
Chi intende acquistare un bene per usucapione deve dimostrare di aver manifestato con i propri comportamenti la volontà di possedere uti dominus, dovendo necessariamente, in primo luogo, allegare specificamente, ed in secondo luogo, fornire prova, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, tanto quello oggettivo quanto quello soggettivo (quest'ultimo può tuttavia “eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà”; Cass. civ., sez. II, 29/09/2017, n.
2267).
A tal fine è quindi decisiva la specifica allegazione delle attività materiali in cui si sia sostanziato il potere di fatto asseritamente esercitato sul bene.
La qualificazione come “possesso” degli atti di ingerenza posti in essere da un soggetto su un bene si risolve infatti in un apprezzamento di carattere valutativo, per consentire il quale è necessario che l'attore fornisca prima allegazione e poi dimostrazione delle attività concretamente esercitate sul bene, del modo di apprensione del bene stesso, degli elementi dai quali desumere l'esistenza dell'animus, nonché - ai fini della verifica della fondatezza della domanda di usucapione - del tempo per il quale tali attività si sarebbero protratte.
2.2 Tale onere di allegazione e probatorio non risulta soddisfatto dall'attrice che si è limitata a dedurre che i propri danti PA
causa avrebbero goduto in modo continuo e ininterrotto dei fondi in oggetto, curandone costantemente la manutenzione, sin dall'anno 1986, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del loro possesso con azioni giudiziarie, chiarendo, successivamente, che l'attività realizzata sui terreni in esame sarebbe sostanzialmente consistita nella coltivazione dei fondi e allevamento di animali, individuando il meccanismo di subentro nel possesso dei suoi danti causa ai fini del calcolo del tempo utile per l'usucapione.
Va sul punto ulteriormente osservato, con la giurisprudenza di legittimità, come “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso 'uti dominus' del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso 'uti dominus' del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di 'ius excludendi alios' e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ. sez. II, 11/01/2024, n.
1121, conforme Cass. civ. sez. II, 20/01/2022, ord. n. 1796).
Si esclude, dunque, che la mera attività di coltivazione del fondo possa integrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione, in quanto tale attività, non è sufficiente a tal proposito, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (…) (Cass. civ. sez. II, 15/02/2022, n. 4931).
2.3 Nel caso di specie, le dichiarazioni rese in merito dai testi escussi sulla emergenza di ulteriori elementi (al di là della coltivazione) idonei a connotare la fattispecie non appaiono dirimenti ai fini della prova dell'usucapione.
In particolare, sentito all'udienza del 13/6/2023, il teste Testimone_1
(marito della figlia dell'attrice) ha dichiarato, rispondendo sul capitolo I della memoria istruttoria di parte attrice, che “il terreno aveva una estensione di diversi ettari. Sul terreno sono impiantate delle baracche da sempre;
si tratta di ricoveri di animali e per custodire l'attrezzatura per la coltivazione dei terreni;
sul fondo del terreno si vede un rudere in muratura senza la copertura che è crollata”; e ancora ha riferito che “Il terreno era coltivato dal padre dell'attrice, , e poi dall'attrice; Per_3
nel corso degli anni ricordo la coltivazione di fave, broccoli, carciofi ed altri ortaggi”, confermando, dunque, la circostanza per cui il terreno avesse un utilizzo essenzialmente consistito in una attività di coltivazione ed una limitata attività di allevamento bestiame.
Il teste di parte attrice fa riferimento ad una recinzione, non chiarendo in maniera sufficientemente specifica quale sia la parte di terreno delimitata e da quale epoca la stessa recinzione risulti insistere sul terreno.
Le circostanze come ricostruite dall'escussione dei testi di parte convenuta fanno riferimento ad un utilizzo sporadico del terreno di proprietà dei convenuti, anche da parte di terzi, come confermato dal testimone sentito CP_7 all'udienza del 10/10/2023, che ADR “Posso confermare quanto mi si legge sul fatto che il terreno veniva concesso per il pascolo brado a pastori della zona o anche provenienti dall'Abruzzo”.
Il teste ha inoltre aggiunto, rispetto alla posizione dei danti causa dell'attrice, che padre dell'attrice, aveva in concessione per il pascolo di Persona_2
animali dai il terreno in questione;
mi risulta che la concessione CP_1 riguardasse l'intero terreno;
circa quindici/venti anni fa il terreno è stato rilasciato ai ” CP_1
Il teste ha chiarito poi che altra parte del terreno sarebbe stata concessa al fratello dell'attrice nei termini seguenti: “Posso riferire che una parte del terreno
(quella che mi si mostra cerchiata in blu nella aerofotogrammetria allegata alla memoria istruttoria di replica del 22/11/2021 come doc. 29 di parte convenuta) dove ci sono delle baracche per il ricovero di animali ed una piccola costruzione abusiva,
è stata utilizzata da ' , padre dell'attrice , e Persona_9 PA veniva utilizzata per l'allevamento di animali da cortile. è Persona_9
deceduto da alcuni anni credo una decina e da allora anche questa porzione di terreno è libera”.
Risulta inconducente l'affermazione di un ulteriore teste di parte attrice,
, sentito alla medesima udienza del 10/10/2023, in merito alla Testimone_2 sussistenza di una recinzione, il quale ha affermato che “posso dire che per alcuni punti del terreno mi pare in modo molto sfumato la presenza di una recinzione;
su chi
l'abbia fatta nulla posso dire.”
Dall'esito della prova testimoniale emerge con chiarezza la conferma di una circostanza allegata da parte convenuta e facilmente percepibile dal materiale fotografico agli atti circa la conformazione dei terreni in oggetto, che risultano per la gran parte brulli e ricoperti di vegetazione spontanea, come più specificamente riferito dal teste sentito all'udienza del 26/3/2024, il quale ha Testimone_3
affermato: “Posso riferire che il terreno di 6 ettari di cui mi si legge è costituito da una vasta estensione di macchia mediterranea in gran parte difficilmente coltivabile anche per la sua conformazione scoscesa ed in parte per il fatto di essere un terreno roccioso. Vi erano in passato vecchie macere per consentire il terrazzamento del terreno.”
Anche il teste dà conferma delle modalità di utilizzo del terreno da Tes_3
parte dei e quindi viene riferito lo svolgimento di una attività di coltivazione Pt_1
e tenuta di un piccolo allevamento di animali da cortile laddove riferisce: “Su detto terreno ho sempre visto ed il fratello;
originariamente il Persona_9 Per_8
terreno era frequentato dal loro padre da ultimo ho visto la sorella di Per_3
e , ; l'utilizzo del terreno da parte dei Per_7 Per_8 PA
predetti era limitato ad una piccola area che è quella che si vede nella terza foto dell'allegato 29 sopra richiamato e che mi si mostra. L'uso del terreno da parte delle predette persone era limitato alla tenuta di animali da cortile e alla coltivazione di un piccolo orto”.
Le circostanze richiamate risultano confermate altresì delle riproduzioni fotografiche in atti, in particolare dall'allegato 23 depositato da parte dei convenuti
(terzo deposito del 31/8/2021), riferite all'anno 2007 (ed aventi data certa comprovata dalla data apposta con timbro postale), in cui si vede la presenza di una vasta area coperta da vegetazione spontanea e si intravede la presenza di una piccola costruzione rudimentale.
2.4 Il contesto sopra richiamato, di per sé inidoneo a configurare in capo all'attrice un pacifico possesso ventennale esclusivo del bene, va posto in relazione alle acquisizioni probatorie dei processi intervenuti tra le parti ed aventi ad oggetto proprio il possesso dei terreni in questione;
prove qui certamente valutabili ai fini del convincimento del giudice.
Di particolare rilievo la lettura dei verbali, allegati da parte convenuta, relativi al procedimento possessorio instaurato dinanzi al Tribunale di Latina - Sezione distaccata di Terracina, rubricato al n. 249 R.G. dell'anno 2007.
Significative e dirimenti le dichiarazioni rese dal marito dell'odierna attrice,
, in quella sede, (ove egli assumeva la posizione di resistente Controparte_9
avverso domanda possessoria promossa dai qui convenuti). Controparte_10
All'udienza del 4/7/2007, il ha dichiarato (v. verbale depositato da parte CP_9
convenuta come all. 17 del terzo deposito del 31/8/2021): “il terreno era originariamente posseduto da da oltre cento anni. Controparte_11
L'appezzamento era esteso circa dieci ettari;
alla morte di Controparte_11
avvenuta il 19/3/1964, il terreno venne ripartito tra i due figli e , CP_11 Per_3
circa la metà ciascuno. La parte attribuita a è stata recintata per la gran parte Per_3
circa trent'anni orsono, la recinzione è fatta di pali di ferro e rete metallica … la recinzione è stata realizzata per evitare che gli animali invadessero le coltivazioni, costituite da piante di frutta, oltre ad ortaggi”.
Sulle circostanze di maggior rilievo e concernenti il preteso possesso suo e di sua moglie (odierna attrice), il alla PA CP_9 medesima udienza, ha dichiarato: “il terreno era coltivato da mio cognato Per_2
figlio di , coltivandolo ad ortaggi”; ADR “mio cognato è
[...] Persona_3 malato, per cui da cinque anni sono subentrato sul fondo.”.
Dunque, anche dalla lettura dei verbali relativi ad altro giudizio, risulta smentita la circostanza per cui l'attrice avrebbe avuto il possesso del fondo da più di venti anni;
piuttosto rilevando la diversa situazione in fatto per cui il marito (di cui - si noti - non si fa tra l'altro menzione nel presente giudizio) avrebbe acquisito (dal cognato) il possesso del terreno in questione, sul quale sarebbe stata svolta, all'epoca del predetto passaggio, una mera attività di coltivazione.
Sul punto pare opportuno ricordare che, come ritenuto pacificamente in giurisprudenza, va escluso che per il solo fatto della convivenza con il coniuge che possiede l'immobile ai fini dell'usucapione, il potere sul bene possa essere qualificato come possesso in capo all'altro coniuge;
infatti in tal caso si configura al più una detenzione qualificata, esercitabile fino a quando perduri la convivenza, venuta meno la quale, la detenzione si estingue, sicché da tale momento la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il coniuge superstite diviene illegittima.
In altri termini, la ricostruzione fatta dallo stesso marito dell'attrice nelle dichiarazioni a suo tempo acquisite innanzi al tribunale porta a concludere che sia stato lui stesso (come peraltro ampiamente verosimile) ad occuparti del terreno (quale porzione specifica non è dato comprendere); che egli abbia acquisito il possesso dal cognato (quindi non per via ereditaria ex art. 1146, primo comma, c.c.); che detto possesso in capo a , non consente di qualificare quale possesso ad Controparte_9
usucapionem quello del coniuge convivente (circostanza questa neppure allegata, in un contesto in cui del possesso del non viene detto alcunché in citazione); CP_9
che il possesso del risale a cinque anni prima della sua deposizione di fronte Parte_4
al tribunale (quindi dall'anno 2002, in ipotesi); che detto possesso è in contrasto con quanto affermato oggi dalla stessa parte attrice, che assume di aver essa stessa posseduto in via esclusiva, in patente contrasto con quanto sostenuto dal proprio coniuge;
che, dunque, l'attrice non risulta in alcun modo che abbia 'ereditato' il possesso dai suoi danti causa (il cui possesso ad usucapionem è a sua volta indimostrato); che, inoltre e ad abundantiam, in alcun modo sono dimostrati i passaggi ereditari che legittimerebbero in astratto la successione del possesso ai sensi del citato primo comma dell'art. 1146 c.c., norma peraltro invocabile da tutti gli eredi e non da uno solo di essi per l'intero.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda volta all'accertamento della usucapione proposta da PA
deve ritenersi infondata, non avendo l'attrice fornito adeguata prova di avere esercitato, sui beni per cui è causa, un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà per il tempo richiesto dalla legge;
va, pertanto, integralmente rigettata.
3. I convenuti hanno chiesto, in via riconvenzionale il rilascio dei terreni, da parte dell'attrice a causa ed in ragione della PA
occupazione abusiva degli stessi, nonché il risarcimento dei danni derivati dall'occupazione dall'anno 2007 fino al rilascio.
3.1 La domanda riconvenzionale, così come posta dai convenuti, è volta ad ottenere la restituzione del bene a fronte di un'occupazione ritenuta sine titulo ed imputata all'attrice, che al contrario, ha agito per ottenere l'accertamento della proprietà per intervenuta usucapione.
In tema, è necessario operare una chiara distinzione tra le azioni di restituzione e le azioni di rivendica.
In particolare, sulla materia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rilevato che “[…] le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono -ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi -ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per
l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio [...]” (Cass. Civ., S.S. U.U., 28/03/2014, n. 7305).
Si è posto il problema, rilevante anche ai fini della presente decisione, se a fondamento dell'azione personale di restituzione del bene - per la quale l'onere probatorio a carico di chi agisce è certamente meno gravoso - sia possibile allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (come ritenuto da una parte della giurisprudenza).
La questione, unitamente ad altre, è stata risolta dalla nota pronuncia a sezioni unite della Cassazione n. 7305 del 2014.
È stato affermato che “l'azione diretta ad ottenere la consegna o il rilascio del bene nei confronti di chi ne dispone di fatto, in assenza anche originaria di ogni titolo, deve essere qualificata come azione di rivendicazione e non di restituzione.
L'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto”
(Cass. civile, sez. un., 28/03/2014, n. 7305).
3.2. La qualificazione dell'azione deve essere compiuta in base alla causa petendi ed al petitum della domanda effettivamente proposta. Va infatti osservato che il giudice del merito, che, tra l'altro, non è in ciò neppure condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto” (cfr., in motivazione, Cass. n.
4416/2007).
Nel caso di specie i convenuti, hanno affermato di aver concesso alla famiglia il diritto di colonia sui terreni in esame. Pt_1
In particolare, dalla ricostruzione dei fatti operata nella comparsa di risposta, si sostiene che sarebbe entrato in possesso di una porzione dei Persona_2
terreni in qualità di colono.
Alla sua morte, una metà del terreno sarebbe stata detenuta da
[...]
e poi dal figlio mentre l'altra metà sarebbe entrata nel CP_11 Persona_2
possesso di , e alla sua morte dal figlio (c.d. Persona_3 Persona_2
ed ). Per_7 Per_8
Una parte del terreno sarebbe stata rilasciata volontariamente ai proprietari
( da di , mentre l'altra parte, in possesso di CP_1 Persona_2 CP_11
a titolo di colonia sarebbe stata ridotta a piccola area destinata ad Per_7 allevamento di animali da cortile e piccola coltivazione con l'installazione di baracche a ciò finalizzate.
L'attività degli stessi si sarebbe sostanziata anche nella consegna periodica dei frutti della coltivazione e dell'allevamento, a titolo di riconoscimento dell'antico rapporto di colonia.
In questa ricostruzione, non risulta succeduta nel rapporto PA
di colonia che i convenuti hanno dichiarato sussistente con i suoi defunti parenti.
Anzi, i convenuti affermano di essere entrati in contatto con CP_12
l'attrice solo a seguito dell'introduzione del giudizio possessorio sopra richiamato.
Considerato, dunque, che i convenuti introducono la domanda di rilascio affermando la mancata sussistenza di alcun titolo legittimante l'occupazione del terreno da parte dell'attrice, la domanda deve essere qualificata come domanda di rivendica, non potendosi ravvisare il venir meno di un titolo, precedentemente legittimamente concesso da parte del proprietario, che risulti quale (necessario) presupposto dell'introduzione di una domanda di restituzione.
3.3 La domanda rivolta ai sensi dell'art. 948 c.c. deve essere rigettata in quanto non risulta sufficientemente assolto l'onere della prova dell'acquisto a titolo originario dell'immobile oggetto di giudizio.
A tal proposito, pare opportuno richiamare i seguenti principi che fondano l'esercizio dell'azione di rivendicazione in tema di proprietà e azioni a tutela della stessa.
L'azione di rivendicazione è l'azione di carattere reale mediante la quale il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene, a prescindere dalla sussistenza di un'obbligazione restitutoria in capo al possessore od al detentore.
Essa ha finalità reintegratoria, diretta ad ottenere la condanna al rilascio della cosa sulla quale sia accertato il diritto di proprietà dell'attore, e la legittimazione attiva spetta a chi assume di essere proprietario del bene senza trovarsi nel possesso della res.
La questione della prova rappresenta il capitolo cruciale delle trattazioni sulla rivendicazione, oltre che il maggiore scoglio nella proposizione dell'azione. Il rivendicante che fonda la propria domanda sul diritto di proprietà è tenuto, in conformità dell'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, a dimostrare di esserne titolare.
Secondo la tradizione romanistica, la prova deve rivestire carattere assoluto con la dimostrazione quindi, nel caso di acquisto derivativo, anche della proprietà in capo al dante causa e così via di seguito fino alla dimostrazione di un acquisto a titolo originario o dell'usucapione secondo il noto schema della probatio diabolica di epoca romana.
Nel nostro ordinamento, a differenza di altri di analoga matrice, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti hanno continuato a dichiararsi fedeli alla più rigorosa tradizione romanistica richiedendo la prova della effettiva proprietà dell'attore. Affermazioni nel senso che «l'attore ha l'onere di provare il suo diritto di proprietà anche se il convenuto non vanti di avere su di essa (= cosa) un proprio diritto» e che neppure se il convenuto abbia invocato «un proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita vien meno l'onere dell'attore di provare il diritto dominicale» e che la prova dev'essere fornita «risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo» sono fra le più ricorrenti. Di analogo tenore sono le proposizioni della prevalente dottrina che nega l'esistenza nel nostro sistema di un'azione basata sulla dimostrazione di un titolo prevalente o migliore in quanto essa tutelerebbe «non il diritto di proprietà ma il diritto di possedere» aggiungendo che la prova dev'essere positiva non essendo sufficiente che l'attore dimostri la mancanza di proprietà del convenuto o di avere un titolo a proprio favore più forte di quello che vanta il convenuto.
La giurisprudenza di legittimità ha da ultimo affermato che: L'azione di rivendicazione, con cui si aspira ad una pronuncia giudiziale che dichiari la proprietà rispetto ad un bene, impone all'attore di provare il proprio titolo, cosa che può fare dando prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene
(Cass. civ., sez. II, 19/03/2021, n.7883). Il fondamento di tale assunto sta nel fatto che la domanda di rivendica, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e la prova del possesso di essa da parte del convenuto. Tale prova della proprietà si dà mediante dimostrazione della titolarità del diritto, e quindi in via alternativa o mediante la prova di un acquisto a titolo originario, eventualmente risalendo al titolo originario dei propri danti causa, o mediante prova del possesso continuato del bene conforme al titolo, da parte del proprietario ed eventualmente dei suoi danti causa, protratto per il tempo necessario all'usucapione del bene.
Discende da quanto sopra che particolarmente rigorosa e puntuale dev'essere l'allegazione della documentazione posta a sostegno della dedotta titolarità del bene rivendicato.
Si legge costantemente nella giurisprudenza di legittimità: In tema di azione di rivendicazione, grava sull'attore l'onere di provare non soltanto del proprio titolo di acquisto, bensì anche dei titoli di acquisto dei precedenti proprietari, fino a giungere ad un acquisto a titolo originario, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione di documentazione amministrativa (quali note di trascrizione nei registri immobiliari, denuncia di successione del presunto dominus, dati ricavati dai registri catastali, atti di accettazione ereditaria) ovvero l'assenza di contestazioni da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato (Cass. civ., sez. II, 21/11/1997, n. 11605).
Ed ancora: la denuncia di successione - avente, di per sé, efficacia a soli fini fiscali e priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario - è inidonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, così come, per converso, la mancata indicazione in essa di un bene non consente di desumere automaticamente il difetto del relativo diritto di proprietà (Cass. civ., sez. II, 29/07/2004, n. 14395).
3.4 La documentazione in atti appare, alla luce dei richiamati princìpi, del tutto inidonea a ricondurre in capo ai convenuti la proprietà dell'immobile rivendicato ai sensi dell'art. 948 c.c..
La circostanza, infatti, per cui gli stessi risulterebbero proprietari per quote dei terreni in oggetto, in virtù dell'originario atto di successione di , Persona_5 non è sufficiente ad accogliere la domanda di rivendica, atteso che il rigoroso onere probatorio richiesto per l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 948 c.c. risulterebbe soddisfatto (solo) a seguito della dimostrazione dell'acquisto della proprietà, da parte dei richiedenti o di uno dei loro danti causa, a titolo originario.
L'assenza di allegazioni inerenti la modalità di acquisto del terreno da parte della defunta unito alla ricostruzione dei passaggi di proprietà dei Persona_5
terreni ai diversi convenuti, avvenuti sempre per il tramite di atti di successione o donazione, nonché la pacifica circostanza per cui per molto tempo i terreni sarebbero stati detenuti dai a titolo di colonia (o latro), escludendo il possesso Pt_1
ultraventennale dei proprietari sui terreni, potenzialmente in grado di poter provare un acquisto a titolo originario, impongono il rigetto della domanda di rilascio nei termini formulati, quale conseguenza di una domanda di rivendica non accoglibile.
4. Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno, come formulata dai convenuti, si prevede quanto segue.
A fronte di un superato orientamento giurisprudenziale che riteneva che l'occupazione illegittima di beni potesse configurare un danno in re ipsa, si oppone e si considera congruo, e attinente al caso di specie, il diverso orientamento secondo cui, ai fini del risarcimento dei danni come richiesto dalla convenuta, è necessaria la prova del c.d. “danno conseguenza”, che si sostanzia nelle conseguenze lesive, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla condotta messa in atto.
Tale impostazione risponderebbe alla previsione secondo la quale la naturale funzione che assolve la risarcibilità del danno a seguito dell'accertamento della responsabilità civile è quella riparativa, quindi, compensativa della perdita subita.
Una differente configurazione del danno, che prevedesse la sua risarcibilità in un'ottica di “danno evento”, andrebbe invece ad assolvere una vera e propria funzione “punitiva” che mal si attaglia ad un sistema civilistico che privilegia il carattere restaurativo del risarcimento del danno, volto al ripristino dello status quo ante del danneggiato.
A sostegno di un'impostazione di tal guisa è intervenuta anche la Suprema
Corte rispetto all'occupazione illegittima di un immobile, per cui sì è affermato che
“il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente «in re ipsa», atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con
l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico
(sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con
l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.”, sicché “il danno da occupazione «sine titulo», in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Cass.
Sez. 3, sent. 25 maggio 2017, n. 13071. Rv. 648709-01; nello stesso senso, anteriormente, Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013 n. 15111, Rv. 626875-01, nonché, successivamente, Cass. Sez. 3, ord. 4 dicembre 2018, n. 31233, Rv. 651942-01; Cass.
Sez. 3, sent. 24 aprile 2019, n. 11203, Rv. 653590-01)” cfr. parte motiva, Cass. civ., sez. III, 22/06/2020, ord. n. 12123).
Dunque la risarcibilità del danno e la previsione di un indennizzo a fronte dell'occupazione sine titulo di un immobile è soggetta alla prova da parte del proprietario nei termini specifici, indicati dalla Corte Suprema, per i quali In caso di occupazione senza titolo di un immobile il riferimento al criterio equitativo di liquidazione del danno implica, che il proprietario è tenuto ad allegare, per il danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (in termini di mancata vendita o locazione del bene a un prezzo superiore a quello di mercato); l'onere della prova spetta al proprietario che può ricorrere anche a presunzioni o richiamarsi alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. (Cass. civ. Sez. III, n. 2500/2024).
Nel caso di specie i convenuti non hanno fornito adeguata prova della concreta possibilità di godimento perduta del bene occupato sine titulo dall'attrice né, tantomeno, hanno allegato uno specifico pregiudizio, concretamente sofferto in ragione dall'occupazione abusiva di propri terreni da parte dell'attrice, pertanto si ritiene che la domanda di risarcimento del danno, formulata dai convenuti in via riconvenzionale, deve ritenersi - anche sotto il profilo ora esaminato - infondata e pertanto deve essere rigettata.
5. Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
Va richiamato sul punto il principio di diritto alla stregua del quale “La regolazione delle spese di lite può avvenire (…) in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2,
c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (Cass. civ., Sez.
22/02/2016, n. 3438).
5.1 Non sussistono, inoltre, i presupposti per disporre la richiesta condanna dell'attore proposta dai convenuti, per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi malafede o colpa grave nella condotta di parte attrice.
La responsabilità aggravata richiesta da parte convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (da ultimo Cass. civ., sez. II, 03/05/2022, n. 13859).
Una tale evenienza non ricorre nel caso di specie avuto riguardo alle questioni trattate e alle attività processuali svolte finalizzate ad acclarare la fondatezza delle domande proposte, nonché avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta dall'attrice ; PA
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, 14/3/2025
Il giudice
Luca Venditto