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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/09/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VARESE II SEZIONE CIVILE
Udienza del 18/9/2025 N. 875/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Anna Maria Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Varese, via Bussola n. 2, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv.
Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in Varese, via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico - carta docente
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 29.12.2023,
ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, formulando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “[…] in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21 e 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta;
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannarsi Cont il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”; con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio il l' , eccependo in via CP_2 CP_3 preliminare l'intervenuta parziale prescrizione ex art. 2948, numero 4), cc dei crediti invocati, maturati da oltre un quinquennio prima del deposito del ricorso introduttivo o prima di atto di precedente diffida, ove documentalmente prodotto in giudizio;
nel merito, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In prima udienza, celebrata da remoto con programma Microsoft Teams, i procuratori discutevano oralmente la causa.
2 Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che la ricorrente “… ha prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del come da stato Controparte_4 matricolare e contratti allegati (doc.
1 - attestazione stato di servizio)”:
➢ a.s. 2018/2019: dal 2.10.2018 al 31.8.2019, presso l'I.S.I.S. “E. Stein” di Gavirate;
➢ a.s. 2019/2020: dal 16.9.2019 al 30.6.2020, presso l'I.I.S. “E. Crespi” di Busto
Arsizio,
➢ a.s. 2020/2021: dal 29.9.2020 al 30.6.2021, presso l'I.S.I.S. “E. Stein” di Gavirate,
➢ a.s. 2021/2022: dal 6.9.2021 al 30.6.2022, presso l'I.S.I.S. “E. Stein” di Gavirate (v. doc. 1;
- che “… in tali anni scolastici, l'istante non ha fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»)”;
- che la ricorrente ha inviato atto di diffida in data 14.9.2023, rimasto privo di riscontro (v. doc.
7).
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
***
Ai fini del decidere è opportuno illustrare il quadro normativo di riferimento.
L'articolo 1, comma 121, L. n. 107/2015 dispone quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_5 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
3 di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
I D.P.C.M. attuativi 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 (ex art. 122 L. 107/15) hanno ribadito l'esclusione dal beneficio per cui è causa dei docenti assunti a tempo determinato, riservando il diritto di ottenere la “carta docente” ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'articolo 2, dispone quanto segue: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_5 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_5
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo
[...] indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun Controparte_5 docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione Controparte_5 del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”;
Il successivo articolo 3 del già citato DPCM del 23 settembre 2015 prevede inoltre quanto segue:
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite
4 della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il DPCM del 28 novembre 2016, all'articolo 2, dispone che “1. Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto Controparte_5 stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
Il successivo articolo 3 specifica poi che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
Così richiamato il quadro normativo di riferimento, occorre quindi esaminare, sebbene sinteticamente, la giurisprudenza progressivamente formatasi in materia.
In particolare, la Corte di Giustizia Europea - con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa C 450/22 - ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 - nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale scolastico assunto a tempo determinato - contrasta con la clausola 4 dell'accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
5 nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_5
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_5 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
Sul punto, la CGUE ha, in particolare, evidenziato che “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, ponendo altresì in evidenza come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”, attribuendo valore al fatto che, dalla lettura delle norme interne e delle previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, risulti chiaramente il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Inoltre, la Corte di Giustizia ha altresì precisato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
In materia si è altresì espresso il Consiglio di Stato, con l'ormai nota pronuncia n. 1842 del 2022, le cui motivazioni, per quanto di interesse, vengono di seguito riportate: “…Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter
6 conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Ciò argomentato, si è poi ritenuta la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n. 107/2015) nel rispetto degli articoli 3, 35 e 97
Cost., in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio
'lex posterior derogat priori', ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n.
154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del
C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto,
è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei
7 ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da
121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
***
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, ritiene questo Giudicante di condividere integralmente le motivazioni espresse in fattispecie identica dal Tribunale di Busto
Arsizio, sez. lavoro, nella sentenza n. 427 del 27/11/2023, dott.ssa Molinari, che in questa sede si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “ (…) In sostanza, considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro (cfr. ex multis Trib.
Milano n.3006/'22).
Ad analoghe conclusioni giunge la recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n.
1842) per l'effetto della quale è stato annullato, con efficacia inter partes, il D.P.C.M. n. 32313 del
25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il CP_6
D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i
8 destinatari della Carta del docente. Anche in tale pronuncia si evidenzia che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
In altre parole la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione deriva anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca, finalità che verrebbe frustrata dal differente trattamento riservato ai docenti assunti con contratto a termine.
Sulla base dei principi esposti può dirsi accertato in linea astratta il diritto di parte ricorrente a beneficiare, secondo il meccanismo dai DPCM sopra richiamati, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ciò previa disapplicazione da parte della stessa amministrazione e, ove questa non provveda autonomamente, da parte del giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo) che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto
Eurounitario.
Posto quanto sopra, in concreto risulta che le ricorrenti abbiano svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo state assunte per supplenze annuali con orario completo (cfr. stato matricolare in atti).
Risulta altresì integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2
D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, atteso che le ricorrenti sono tutte assunte a tempo indeterminato.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha evidenziato che “5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con
9 mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto …
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura …… l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Nella suddetta ordinanza la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_5
Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata dall'amministrazione convenuta, la Corte di
Cassazione ha enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo cui “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”
[…]
La Corte di Cassazione, sempre nell'ordinanza citata, ha enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo cui “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
10 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione […]” (Trib.
Busto Arsizio, sez. lav., n. 427 /2023, cit. in motivazione).
Tutto ciò premesso, la domanda formulata in ricorso è fondata e deve pertanto essere accolta.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata ex art. 2948, numero 4), cc dall'amministrazione convenuta, va rilevato che la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per vedersi riconoscere il diritto invocato con riguardo agli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, pertanto, nel rispetto del quinquennio prescrizionale (v. diffida 14.9.2023).
Va altresì rilevato, quanto all'attualità del servizio, che la docente risulta assunta dal CP_5 convenuto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2023 (v. contratto allegato alla nota di deposito del 15.9.2025).
Tutto ciò premesso, va accertato e dichiarato il diritto di ad ottenere la Parte_1
“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli AA.SS. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 richiesti, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo (sul punto di veda Cass. Civ. sez. L. n. 29961/2023).
Per l'effetto il convenuto deve essere condannato all'attribuzione della Carta Elettronica CP_5 in favore della ricorrente per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o eccezione dedotta.
In punto di spese di lite, considerata la complessità del quadro normativo di riferimento e gli interventi giurisprudenziali, anche comunitari, intervenuti in materia, ritiene questo Giudicante congruo disporne la compensazione per la metà, ponendo la restante metà, sulla scorta del principio di soccombenza, in capo all'amministrazione convenuta, e quantificarle, come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la “carta elettronica per Parte_1
11 l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 per l'importo di € 500,00 annuo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- per l'effetto condanna il convenuto all'attribuzione della Carta Elettronica in CP_5 favore della ricorrente per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a le spese di lite che CP_5 Parte_1 liquida in complessivi € 800,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge, compensandole per il resto, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Varese, 18.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Giorgiana Manzo
12
Udienza del 18/9/2025 N. 875/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Varese
Giorgiana Manzo quale Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Anna Maria Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Varese, via Bussola n. 2, come da procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis cpc dal funzionario delegato avv.
Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale in Varese, via Copelli n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico - carta docente
All'udienza di discussione, celebrata da remoto con programma Microsoft Teams, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 29.12.2023,
ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale pro tempore, formulando le conclusioni che di seguito si trascrivono: “[…] in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21 e 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta;
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannarsi Cont il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”; con rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio il l' , eccependo in via CP_2 CP_3 preliminare l'intervenuta parziale prescrizione ex art. 2948, numero 4), cc dei crediti invocati, maturati da oltre un quinquennio prima del deposito del ricorso introduttivo o prima di atto di precedente diffida, ove documentalmente prodotto in giudizio;
nel merito, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
In prima udienza, celebrata da remoto con programma Microsoft Teams, i procuratori discutevano oralmente la causa.
2 Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
***
Dal ricorso e dalla documentazione versata in atti emerge quanto segue:
- che la ricorrente “… ha prestato servizio d'insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del come da stato Controparte_4 matricolare e contratti allegati (doc.
1 - attestazione stato di servizio)”:
➢ a.s. 2018/2019: dal 2.10.2018 al 31.8.2019, presso l'I.S.I.S. “E. Stein” di Gavirate;
➢ a.s. 2019/2020: dal 16.9.2019 al 30.6.2020, presso l'I.I.S. “E. Crespi” di Busto
Arsizio,
➢ a.s. 2020/2021: dal 29.9.2020 al 30.6.2021, presso l'I.S.I.S. “E. Stein” di Gavirate,
➢ a.s. 2021/2022: dal 6.9.2021 al 30.6.2022, presso l'I.S.I.S. “E. Stein” di Gavirate (v. doc. 1;
- che “… in tali anni scolastici, l'istante non ha fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»)”;
- che la ricorrente ha inviato atto di diffida in data 14.9.2023, rimasto privo di riscontro (v. doc.
7).
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
***
Ai fini del decidere è opportuno illustrare il quadro normativo di riferimento.
L'articolo 1, comma 121, L. n. 107/2015 dispone quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_5 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
3 di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
I D.P.C.M. attuativi 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 (ex art. 122 L. 107/15) hanno ribadito l'esclusione dal beneficio per cui è causa dei docenti assunti a tempo determinato, riservando il diritto di ottenere la “carta docente” ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'articolo 2, dispone quanto segue: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_5 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_5
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo
[...] indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun Controparte_5 docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione Controparte_5 del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”;
Il successivo articolo 3 del già citato DPCM del 23 settembre 2015 prevede inoltre quanto segue:
“1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del
2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite
4 della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Il DPCM del 28 novembre 2016, all'articolo 2, dispone che “1. Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto Controparte_5 stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”.
Il successivo articolo 3 specifica poi che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
Così richiamato il quadro normativo di riferimento, occorre quindi esaminare, sebbene sinteticamente, la giurisprudenza progressivamente formatasi in materia.
In particolare, la Corte di Giustizia Europea - con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa C 450/22 - ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 - nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale scolastico assunto a tempo determinato - contrasta con la clausola 4 dell'accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
5 nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_5
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al CP_5 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
Sul punto, la CGUE ha, in particolare, evidenziato che “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze sia un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, ponendo altresì in evidenza come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preveda, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”, attribuendo valore al fatto che, dalla lettura delle norme interne e delle previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, risulti chiaramente il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Inoltre, la Corte di Giustizia ha altresì precisato che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
In materia si è altresì espresso il Consiglio di Stato, con l'ormai nota pronuncia n. 1842 del 2022, le cui motivazioni, per quanto di interesse, vengono di seguito riportate: “…Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter
6 conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Ciò argomentato, si è poi ritenuta la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. l. n. 107/2015) nel rispetto degli articoli 3, 35 e 97
Cost., in quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio
'lex posterior derogat priori', ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n.
154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del
C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto,
è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei
7 ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria".
6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da
121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
***
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, ritiene questo Giudicante di condividere integralmente le motivazioni espresse in fattispecie identica dal Tribunale di Busto
Arsizio, sez. lavoro, nella sentenza n. 427 del 27/11/2023, dott.ssa Molinari, che in questa sede si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc: “ (…) In sostanza, considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro (cfr. ex multis Trib.
Milano n.3006/'22).
Ad analoghe conclusioni giunge la recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n.
1842) per l'effetto della quale è stato annullato, con efficacia inter partes, il D.P.C.M. n. 32313 del
25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il CP_6
D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i
8 destinatari della Carta del docente. Anche in tale pronuncia si evidenzia che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
In altre parole la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione deriva anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca, finalità che verrebbe frustrata dal differente trattamento riservato ai docenti assunti con contratto a termine.
Sulla base dei principi esposti può dirsi accertato in linea astratta il diritto di parte ricorrente a beneficiare, secondo il meccanismo dai DPCM sopra richiamati, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ciò previa disapplicazione da parte della stessa amministrazione e, ove questa non provveda autonomamente, da parte del giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo) che si dimostri incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto
Eurounitario.
Posto quanto sopra, in concreto risulta che le ricorrenti abbiano svolto attività comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato essendo state assunte per supplenze annuali con orario completo (cfr. stato matricolare in atti).
Risulta altresì integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2
D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, atteso che le ricorrenti sono tutte assunte a tempo indeterminato.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha evidenziato che “5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con
9 mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto …
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura …… l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Nella suddetta ordinanza la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo cui
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_5
Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata dall'amministrazione convenuta, la Corte di
Cassazione ha enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo cui “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”
[…]
La Corte di Cassazione, sempre nell'ordinanza citata, ha enunciato l'ulteriore principio di diritto secondo cui “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
10 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione […]” (Trib.
Busto Arsizio, sez. lav., n. 427 /2023, cit. in motivazione).
Tutto ciò premesso, la domanda formulata in ricorso è fondata e deve pertanto essere accolta.
Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata ex art. 2948, numero 4), cc dall'amministrazione convenuta, va rilevato che la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per vedersi riconoscere il diritto invocato con riguardo agli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, pertanto, nel rispetto del quinquennio prescrizionale (v. diffida 14.9.2023).
Va altresì rilevato, quanto all'attualità del servizio, che la docente risulta assunta dal CP_5 convenuto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2023 (v. contratto allegato alla nota di deposito del 15.9.2025).
Tutto ciò premesso, va accertato e dichiarato il diritto di ad ottenere la Parte_1
“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli AA.SS. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 richiesti, per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal dovuto al saldo (sul punto di veda Cass. Civ. sez. L. n. 29961/2023).
Per l'effetto il convenuto deve essere condannato all'attribuzione della Carta Elettronica CP_5 in favore della ricorrente per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda formulata o eccezione dedotta.
In punto di spese di lite, considerata la complessità del quadro normativo di riferimento e gli interventi giurisprudenziali, anche comunitari, intervenuti in materia, ritiene questo Giudicante congruo disporne la compensazione per la metà, ponendo la restante metà, sulla scorta del principio di soccombenza, in capo all'amministrazione convenuta, e quantificarle, come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la “carta elettronica per Parte_1
11 l'aggiornamento e la formazione del docente” per gli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 per l'importo di € 500,00 annuo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- per l'effetto condanna il convenuto all'attribuzione della Carta Elettronica in CP_5 favore della ricorrente per l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il convenuto a rifondere a le spese di lite che CP_5 Parte_1 liquida in complessivi € 800,00 per compensi professionali oltre C.P.A., rimborso forfettario al 15% ed IVA se dovuta per legge, compensandole per il resto, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Varese, 18.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Giorgiana Manzo
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