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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/10/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5905/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte,
promosso da
C.F. 1 Parte 1 C.F.
,rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Leonardo Trento e dall'avv. Daniela Boccuti, elettivamente domiciliato in
Corigliano-Rossano a.u. Rossano Via Trieste 21 presso lo Studio legale Trento.
- parte ricorrente
CONTRO
I' Controparte 1 in persona del
-legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono, nello studio del quale sito in Castrovillari via Silvio Saraceni 9 n. 48 è elettivamente domiciliato.
- parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2022, parte ricorrente, premetteva di aver subito un infortunio in data 22/06/2021 mentre lavorava, quale autista di mezzi meccanici alle dipendenze della ditta CP_2
[...] (società appaltatrice dei servizi inerenti alla gestione dell'Impianto Smaltimento Rifiuti in C.da Bucita di Corigliano-Rossano), nel mentre scendeva da una pala meccanica, riportando lesioni per cui si rendeva necessario l'intervento dei sanitari del 118. Riportava, quindi, che denunciato il sinistro all' CP 1, 1' CP 1 gli aveva riconosciuto un indennizzo per inabilità temporanea assoluta e un indennizzo in rendita per menomazione con un grado del 17%; di aver, pertanto, presentato opposizione in via amministrativa a tale valutazione. In assenza di accoglimento in via amministrativa della sua domanda il ricorrente si rivolgeva al Tribunale al fine di vedersi accertato che a seguito del predetto infortunio il medesimo aveva subito menomazioni dell'integrità psicofisica in misura del
25% o comunque di grado superiore a quanto accertato dall' CP_1 e di condannare quest'ultimo ad erogare al ricorrente la rendita corrispondente alla maggiore percentuale accertata.
L' CP 1 costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso attraverso un richiamo alla correttezza degli esiti degli accertamenti svolti in sede amministrativa e concludeva per il rigetto dello stesso.
La causa veniva stata istruita con l'escussione dei testimoni di parte ed espletamento di CTU.
***
Il presente procedimento, data per circostanza non oggetto di contestazione la sussistenza di un infortunio sul lavoro, ha ad oggetto unicamente l'esatta quantificazione dei postumi invalidanti, di talché la stessa è stata istruita unicamente mediante lo svolgimento di un accertamento tecnico.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente
è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%;
l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nel caso di specie, l' CP_1 convenuto ha riconosciuto, liquidandola in favore del ricorrente,
l'indennità per inabilità temporanea assoluta ed ha riconosciuto il suo diritto alla costituzione di rendita avendo riconosciuto una menomazione del 17%; il ricorrente ha contestato la valutazione operata dall' introducendo il presente giudizio. 66Il Consulente incaricato ha ritenuto che: ...Sulla base della documentazione esaminata, della sintomatologia riferita e dell'esame obiettivo del ricorrente, si può affermare quanto segue:
1. Le lesioni determinatisi sono causalmente collegabili all'infortunio occorso al periziando in data
22/06/2021; 2. NON sussistono ulteriori concause preesistenti, concomitanti o susseguenti, che possano aver inciso sugli esiti permanenti riscontrati, riconducibili all'infortunio in esame e sull'intero quadro clinico del ricorrente per come ricostruito;
3. I postumi permanenti, valutati in percentuale quali esiti menomativi della complessiva integrità psico-fisica del periziando in relazione alla loro idoneità ad ostacolare lo svolgimento delle attività extralavorative in genere (danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche), ivi comprese le ripercussioni che le menomazioni possono avere sull'incapacità lavorativa generica del periziando, sono determinate, in applicazione della "Tabella menomazioni CP_1 DM 12 luglio
2000" in una percentuale complessiva, derivante dalle voci tabellari sopra indicate, del: 13% ;...".
Specifica, inoltre, il CTU che “...si valuta che, al momento della visita peritale, i postumi invalidanti permanenti di cui al punto 3 siano stabilizzati;
non è possibile precisare da quale data tale stabilizzazione sia intervenuta, sia per il tempo trascorso dall'evento infortunistico, sia per mancanza di documentazione, della parte ricorrente, utile a ricostruire la evoluzione negli anni della storia clinica del soggetto;
certo è che la valutazione CP 1 del 25/05/2022, che riconosceva al ricorrente un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 17%, avveniva a distanza relativamente breve dal trauma e dall'intervento di artroprotesi di ginocchio dx (ginocchio che veniva descritto in "Plus Perimetrico"), in una fase in cui il deficit articolare era sicuramente superiore a quello osservato a tutt'oggi e i postumi non erano ancora stabilizzati, anzi vi era la concreta possibilità che le menomazioni allora riconosciute potessero subire variazioni nel corso del tempo;
a tal riguardo nella relazione medico-legale del CPT viene riportato che, in data 23/07/2024, in seguito a visita di revisione, l' CP 1 comunicava al ricorrente che non gli veniva più riconosciuta la rendita perché il grado percentuale di menomazione dell'efficienza psico-fisica riscontrato era pari al 12%; la menomazione accertata in quella data era la seguente: "Artroprotesi ginocchio dx in esiti di frattura del piatto tibiale;
limitazione articolare;
ipometria a dx di 1 cm;
esito cicatriziale”.
In riferimento agli ulteriori quesiti posti dal Giudice al Tecnico d'Ufficio, il medesimo ha concluso
"...il periodo di inabilità temporanea assoluta, che ha impedito totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è stato cosi ricostruito, per quanto disponibile nelle certificazioni agli atti (...) relativamente ai periodi intercorrenti dal 04/11/2021 al 18/12/2021 e dal 19/01/2022 al
23/04/2022 (giorno precedente la effettiva ripresa lavorativa), non sono stati esibiti i relativi certificati di prosieguo della prognosi, ma nel certificato finale CP_1 del 20/04/2022 viene indicata prognosi cessata il 23/04/2022 e ripresa lavorativa il 24/04/2022: pertanto la inabilità totale assoluta si evince essere stata già riconosciuta nei suddetti periodi, fino al 23/04/2022; 6. Il periodo di inabilità temporanea parziale: non è determinabile, in quanto al lavoratore vittima di infortunio professionale, può essere riconosciuto il solo impedimento totale e di fatto di attendere al lavoro, quindi la inabilità temporanea assoluta, giusto artt. 66 e 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e s.m.i."
Tenuto conto della coerenza logica e dell'analitica anamnesi clinica offerta nell'espletamento dell'incarico peritale delle patologie e degli esiti permanenti riscontrati, la cui derivazione professionale è indiscussa, il decidente non può che ritenere valide, sul piano medico legale, le valutazioni e conclusioni cui perviene il CTU, il quale formulando una stima inferiore alle richieste del ricorrente (13% a fronte di una domanda del 25%) offre una stima pregante e coerente nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Alla luce di tali considerazioni la domanda va rigetta.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002 ai fini dell'esonero delle spese di contributo unificato, pertanto si ritiene equo accedere, anche in considerazione di tale circostanza ed osservato che se invocato avrebbe trovato applicazione anche in materia di giudizi aventi ad oggetto infortuni sul lavoro la norma sulla irripetibilità delle spese di lite per la parte non abbiente (art. 152
Disp. Att), a compensazione tra le parti delle spese di lite.
Parimenti le spese della C.T.U. vengono poste a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
1 Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite e quelle di CTU, queste ultime liquidate come da separato decreto.
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/2024).
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte,
promosso da
C.F. 1 Parte 1 C.F.
,rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Leonardo Trento e dall'avv. Daniela Boccuti, elettivamente domiciliato in
Corigliano-Rossano a.u. Rossano Via Trieste 21 presso lo Studio legale Trento.
- parte ricorrente
CONTRO
I' Controparte 1 in persona del
-legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono, nello studio del quale sito in Castrovillari via Silvio Saraceni 9 n. 48 è elettivamente domiciliato.
- parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2022, parte ricorrente, premetteva di aver subito un infortunio in data 22/06/2021 mentre lavorava, quale autista di mezzi meccanici alle dipendenze della ditta CP_2
[...] (società appaltatrice dei servizi inerenti alla gestione dell'Impianto Smaltimento Rifiuti in C.da Bucita di Corigliano-Rossano), nel mentre scendeva da una pala meccanica, riportando lesioni per cui si rendeva necessario l'intervento dei sanitari del 118. Riportava, quindi, che denunciato il sinistro all' CP 1, 1' CP 1 gli aveva riconosciuto un indennizzo per inabilità temporanea assoluta e un indennizzo in rendita per menomazione con un grado del 17%; di aver, pertanto, presentato opposizione in via amministrativa a tale valutazione. In assenza di accoglimento in via amministrativa della sua domanda il ricorrente si rivolgeva al Tribunale al fine di vedersi accertato che a seguito del predetto infortunio il medesimo aveva subito menomazioni dell'integrità psicofisica in misura del
25% o comunque di grado superiore a quanto accertato dall' CP_1 e di condannare quest'ultimo ad erogare al ricorrente la rendita corrispondente alla maggiore percentuale accertata.
L' CP 1 costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso attraverso un richiamo alla correttezza degli esiti degli accertamenti svolti in sede amministrativa e concludeva per il rigetto dello stesso.
La causa veniva stata istruita con l'escussione dei testimoni di parte ed espletamento di CTU.
***
Il presente procedimento, data per circostanza non oggetto di contestazione la sussistenza di un infortunio sul lavoro, ha ad oggetto unicamente l'esatta quantificazione dei postumi invalidanti, di talché la stessa è stata istruita unicamente mediante lo svolgimento di un accertamento tecnico.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' CP_1 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente
è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%;
l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nel caso di specie, l' CP_1 convenuto ha riconosciuto, liquidandola in favore del ricorrente,
l'indennità per inabilità temporanea assoluta ed ha riconosciuto il suo diritto alla costituzione di rendita avendo riconosciuto una menomazione del 17%; il ricorrente ha contestato la valutazione operata dall' introducendo il presente giudizio. 66Il Consulente incaricato ha ritenuto che: ...Sulla base della documentazione esaminata, della sintomatologia riferita e dell'esame obiettivo del ricorrente, si può affermare quanto segue:
1. Le lesioni determinatisi sono causalmente collegabili all'infortunio occorso al periziando in data
22/06/2021; 2. NON sussistono ulteriori concause preesistenti, concomitanti o susseguenti, che possano aver inciso sugli esiti permanenti riscontrati, riconducibili all'infortunio in esame e sull'intero quadro clinico del ricorrente per come ricostruito;
3. I postumi permanenti, valutati in percentuale quali esiti menomativi della complessiva integrità psico-fisica del periziando in relazione alla loro idoneità ad ostacolare lo svolgimento delle attività extralavorative in genere (danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche), ivi comprese le ripercussioni che le menomazioni possono avere sull'incapacità lavorativa generica del periziando, sono determinate, in applicazione della "Tabella menomazioni CP_1 DM 12 luglio
2000" in una percentuale complessiva, derivante dalle voci tabellari sopra indicate, del: 13% ;...".
Specifica, inoltre, il CTU che “...si valuta che, al momento della visita peritale, i postumi invalidanti permanenti di cui al punto 3 siano stabilizzati;
non è possibile precisare da quale data tale stabilizzazione sia intervenuta, sia per il tempo trascorso dall'evento infortunistico, sia per mancanza di documentazione, della parte ricorrente, utile a ricostruire la evoluzione negli anni della storia clinica del soggetto;
certo è che la valutazione CP 1 del 25/05/2022, che riconosceva al ricorrente un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 17%, avveniva a distanza relativamente breve dal trauma e dall'intervento di artroprotesi di ginocchio dx (ginocchio che veniva descritto in "Plus Perimetrico"), in una fase in cui il deficit articolare era sicuramente superiore a quello osservato a tutt'oggi e i postumi non erano ancora stabilizzati, anzi vi era la concreta possibilità che le menomazioni allora riconosciute potessero subire variazioni nel corso del tempo;
a tal riguardo nella relazione medico-legale del CPT viene riportato che, in data 23/07/2024, in seguito a visita di revisione, l' CP 1 comunicava al ricorrente che non gli veniva più riconosciuta la rendita perché il grado percentuale di menomazione dell'efficienza psico-fisica riscontrato era pari al 12%; la menomazione accertata in quella data era la seguente: "Artroprotesi ginocchio dx in esiti di frattura del piatto tibiale;
limitazione articolare;
ipometria a dx di 1 cm;
esito cicatriziale”.
In riferimento agli ulteriori quesiti posti dal Giudice al Tecnico d'Ufficio, il medesimo ha concluso
"...il periodo di inabilità temporanea assoluta, che ha impedito totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è stato cosi ricostruito, per quanto disponibile nelle certificazioni agli atti (...) relativamente ai periodi intercorrenti dal 04/11/2021 al 18/12/2021 e dal 19/01/2022 al
23/04/2022 (giorno precedente la effettiva ripresa lavorativa), non sono stati esibiti i relativi certificati di prosieguo della prognosi, ma nel certificato finale CP_1 del 20/04/2022 viene indicata prognosi cessata il 23/04/2022 e ripresa lavorativa il 24/04/2022: pertanto la inabilità totale assoluta si evince essere stata già riconosciuta nei suddetti periodi, fino al 23/04/2022; 6. Il periodo di inabilità temporanea parziale: non è determinabile, in quanto al lavoratore vittima di infortunio professionale, può essere riconosciuto il solo impedimento totale e di fatto di attendere al lavoro, quindi la inabilità temporanea assoluta, giusto artt. 66 e 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e s.m.i."
Tenuto conto della coerenza logica e dell'analitica anamnesi clinica offerta nell'espletamento dell'incarico peritale delle patologie e degli esiti permanenti riscontrati, la cui derivazione professionale è indiscussa, il decidente non può che ritenere valide, sul piano medico legale, le valutazioni e conclusioni cui perviene il CTU, il quale formulando una stima inferiore alle richieste del ricorrente (13% a fronte di una domanda del 25%) offre una stima pregante e coerente nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Alla luce di tali considerazioni la domanda va rigetta.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.PE.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002 ai fini dell'esonero delle spese di contributo unificato, pertanto si ritiene equo accedere, anche in considerazione di tale circostanza ed osservato che se invocato avrebbe trovato applicazione anche in materia di giudizi aventi ad oggetto infortuni sul lavoro la norma sulla irripetibilità delle spese di lite per la parte non abbiente (art. 152
Disp. Att), a compensazione tra le parti delle spese di lite.
Parimenti le spese della C.T.U. vengono poste a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
1 Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite e quelle di CTU, queste ultime liquidate come da separato decreto.
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/2024).