Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2024, n. 8580
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Sentenza 29 marzo 2024

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La disciplina prevista dall'art. 2652, n. 6, c.c., relativa agli effetti della trascrizione della domanda di accertamento della nullità di un atto soggetto a trascrizione, si applica anche in caso di successiva cancellazione della trascrizione della domanda e di contestuale annotazione sostitutiva della sentenza di accoglimento poiché la cancellazione della trascrizione della domanda ha effetto ex nunc, e non retroattivo, ed alla trascrizione della domanda subentra, in continuità, l'esito positivo del giudizio con la correlata annotazione della pronuncia accertativa a margine della trascrizione degli atti dichiarati nulli ex art. 2655 c.c.

A fronte della trascrizione della domanda volta ad ottenere l'accertamento della nullità dell'atto di vendita entro il termine di cinque anni dalla trascrizione dell'atto, l'accoglimento della domanda travolge tutti i sub-acquisti che sono avvenuti successivamente, benché trascritti prima della trascrizione della domanda giudiziale, rendendoli inopponibili alla parte che si veda riconoscere la nullità dell'atto traslativo originario; ciò discende dall'art. 2652, n. 6 c.c., che ha lo scopo di limitare l'efficacia retroattiva e l'opponibilità della pronunzia dichiarativa della nullità, in quanto fa salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di nullità, ma solo quando quest'ultima sia stata trascritta dopo decorsi cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2024, n. 8580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8580
    Data del deposito : 29 marzo 2024

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