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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11521/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CALAPRISTI SARA che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. GHISLIERI BIANCA che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Controparte_2
Collegio del 3/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da conclusioni congiunte depositate in data 12.2.2025
Per il P.M: “visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.6.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale, chiedendo la modifica del decreto r.g. n. 20849/2020 emesso da questo Tribunale. Segnatamente, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ovvero, in subordine, CP_1 disporsi un regime di affidamento “super-esclusivo” alla madre, confermando, in ogni caso, la collocazione del minore presso l'abitazione paterna, nonché la possibilità per il padre di CP_2 vedere il figlio in luogo neutro o, comunque, secondo le modalità ritenute più tutelanti da parte dei
Servizi; da ultimo, chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 8.7.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
12.2.2025.
Con comparsa depositata il 13.1.2025, si costituiva in giudizio parte resistente, opponendosi alla domanda formulata in punto decadenza della responsabilità genitoriale e chiedendo, a sua volta, disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di N.P.I, nonché confermarsi il quantum del contributo al mantenimento posto a carico del padre con decreto r.g. n.
20849/2020.
All'udienza del 12.2.2025, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite;
all'esito, il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. al 17.3.2025.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti. Esso, infatti, risulta confacente ai bisogni del minore e nulla osta al suo accoglimento.
Invero, l'accordo raggiunto dalle parti riflette l'attuale situazione del nucleo, così come meglio descritta dagli operatori sei servizi sociali che monitorano il nucleo nell'ultima relazione laddove si evidenzia che la cura del minore al momento è gestita unicamente dalla signora Parte_1 CP_2
appare sereno nel suo nuovo assetto familiare e profondamente in difficoltà nel ricorso di alcuni ricorsi passati. Lo stesso signor ha riconosciuto tale prospettiva sostenendo di non avere CP_1 intenzione di opporsi all'affido esclusivo del minore nel suo stesso interesse Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto. Egli non ha preso contatti con la scuola, con il pediatra né è al corrente delle attività extrascolastiche frequentate da Ad CP_2
oggi, inoltre, la rete ed il signore stesso non ritengono possibile avviare momenti strutturati di incontro padre-figlio, visto il categorico rifiuto di . Per tale ragione, si ritiene adeguato il CP_2
regime di affidamento esclusivo rafforzato alla madre e la possibilità che gli incontri padre-figlio avvengano come meglio descritto in dispositivo.
Anche gli accorsi raggiunti con riferimento agli aspetti economici, sono meritevoli di essere accolti, tenuto conto dei redditi delle parti, dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e dell'età dello stesso.
Si conferma, infine, la presa in carico del nucleo, come meglio specificato in dispositivo.
Le spese processuali sono compensate in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del decreto r.g. 20849/2020, emesso dal Tribunale di Torino in data 29.12.2020, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, Sig.ra CP_2
con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le Parte_1
decisioni di maggior interesse per la vita del minore relative all'istruzione, educazione, salute
(comprese le vaccinazioni) e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio della carta d'identità
e del passaporto e ogni altro documento si rendesse utile o necessario), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. c.c.;
DISPONE che il minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna;
DISPONE, preso atto dell'attuale volontà del minore, che eventuali future visite padre/figlio, ove il sig. ne faccia richiesta, avvengano nel c.d. luogo neutro e alla presenza di Controparte_1
personale educativo di concerto con il Servizio di NPI/Psicologia secondo i tempi meglio visti dai
Servizi incaricati nel superiore interesse del bambino e comunque sempre subordinati alla volontà del minore;
CONFERMA che il Sig. corrisponda alla madre Sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, l'assegno CP_2 mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie scolastiche, ricreative, sportive e mediche non coperte dal SNN sostenute nell'interesse del figlio siano a carico della madre Sig.ra nella Parte_1
misura del 100% con conseguenti detrazioni fiscali in egual misura;
DÀ ATTO che la sig.ra ichieda e percepisca al 100% l'assegno unico e universale per Parte_1 i figli ovvero ogni altro assegno o contributo disposto per legge in favore dei figli;
Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi già incaricati, al fine di attivare tutti gli interventi necessari a favore del nucleo.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 11521/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CALAPRISTI SARA che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. GHISLIERI BIANCA che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Controparte_2
Collegio del 3/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da conclusioni congiunte depositate in data 12.2.2025
Per il P.M: “visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.6.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale, chiedendo la modifica del decreto r.g. n. 20849/2020 emesso da questo Tribunale. Segnatamente, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ovvero, in subordine, CP_1 disporsi un regime di affidamento “super-esclusivo” alla madre, confermando, in ogni caso, la collocazione del minore presso l'abitazione paterna, nonché la possibilità per il padre di CP_2 vedere il figlio in luogo neutro o, comunque, secondo le modalità ritenute più tutelanti da parte dei
Servizi; da ultimo, chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 8.7.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
12.2.2025.
Con comparsa depositata il 13.1.2025, si costituiva in giudizio parte resistente, opponendosi alla domanda formulata in punto decadenza della responsabilità genitoriale e chiedendo, a sua volta, disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e di N.P.I, nonché confermarsi il quantum del contributo al mantenimento posto a carico del padre con decreto r.g. n.
20849/2020.
All'udienza del 12.2.2025, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite;
all'esito, il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, assegnava termine ex art. 127 ter c.p.c. al 17.3.2025.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti. Esso, infatti, risulta confacente ai bisogni del minore e nulla osta al suo accoglimento.
Invero, l'accordo raggiunto dalle parti riflette l'attuale situazione del nucleo, così come meglio descritta dagli operatori sei servizi sociali che monitorano il nucleo nell'ultima relazione laddove si evidenzia che la cura del minore al momento è gestita unicamente dalla signora Parte_1 CP_2
appare sereno nel suo nuovo assetto familiare e profondamente in difficoltà nel ricorso di alcuni ricorsi passati. Lo stesso signor ha riconosciuto tale prospettiva sostenendo di non avere CP_1 intenzione di opporsi all'affido esclusivo del minore nel suo stesso interesse Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto. Egli non ha preso contatti con la scuola, con il pediatra né è al corrente delle attività extrascolastiche frequentate da Ad CP_2
oggi, inoltre, la rete ed il signore stesso non ritengono possibile avviare momenti strutturati di incontro padre-figlio, visto il categorico rifiuto di . Per tale ragione, si ritiene adeguato il CP_2
regime di affidamento esclusivo rafforzato alla madre e la possibilità che gli incontri padre-figlio avvengano come meglio descritto in dispositivo.
Anche gli accorsi raggiunti con riferimento agli aspetti economici, sono meritevoli di essere accolti, tenuto conto dei redditi delle parti, dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e dell'età dello stesso.
Si conferma, infine, la presa in carico del nucleo, come meglio specificato in dispositivo.
Le spese processuali sono compensate in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del decreto r.g. 20849/2020, emesso dal Tribunale di Torino in data 29.12.2020, così provvede:
DISPONE l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore alla madre, Sig.ra CP_2
con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le Parte_1
decisioni di maggior interesse per la vita del minore relative all'istruzione, educazione, salute
(comprese le vaccinazioni) e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio della carta d'identità
e del passaporto e ogni altro documento si rendesse utile o necessario), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. c.c.;
DISPONE che il minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione materna;
DISPONE, preso atto dell'attuale volontà del minore, che eventuali future visite padre/figlio, ove il sig. ne faccia richiesta, avvengano nel c.d. luogo neutro e alla presenza di Controparte_1
personale educativo di concerto con il Servizio di NPI/Psicologia secondo i tempi meglio visti dai
Servizi incaricati nel superiore interesse del bambino e comunque sempre subordinati alla volontà del minore;
CONFERMA che il Sig. corrisponda alla madre Sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, l'assegno CP_2 mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
DISPONE che le spese straordinarie scolastiche, ricreative, sportive e mediche non coperte dal SNN sostenute nell'interesse del figlio siano a carico della madre Sig.ra nella Parte_1
misura del 100% con conseguenti detrazioni fiscali in egual misura;
DÀ ATTO che la sig.ra ichieda e percepisca al 100% l'assegno unico e universale per Parte_1 i figli ovvero ogni altro assegno o contributo disposto per legge in favore dei figli;
Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi già incaricati, al fine di attivare tutti gli interventi necessari a favore del nucleo.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
3/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.