Art. 2.
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione.
La iscrizione e' facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di eta'.
Il trattamento di pensione e' cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione.
La iscrizione e' facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di eta'.
Il trattamento di pensione e' cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.