Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2595/2022, a cui è stato riunito il giudizio recante
R. G. n. 2704/2023, introdotta
DA
c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Pierluigi Rizzo, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale;
RESISTENTE
e CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_2 P.IVA_3
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare il verbale di accertamento e notificazione n.
2015018743/DDL del 16.6.2022, la diffida ad adempiere n.
0800/17/06/2022.0217170, il verbale di accertamento e notificazione n. CP_1
2018.00027 del 24.5.2023, il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo
1
6746821); con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. CP_1
PER IL RESISTENTE rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. CP_2
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.8.2022, esponeva di aver ricevuto, Parte_1 in data 17.6.2022, notificazione del verbale di accertamento e notificazione n.
2015018743/DDL del 16.6.2022 e della diffida a adempiere n.
0800.17/06/2022.0217170, con cui l' aveva rilevato presunte irregolarità CP_1 CP_1 ed omissioni per il periodo dall'1.7.2016 al 31.7.2020, a seguito di controllo ispettivo iniziato in data 29.3.2017.
Precisava che l'organo ispettivo aveva contestato l'omesso versamento contributivo, relativo a taluni dipendenti, per ore di ex festività e R.O.L. maturati e non goduti entro il 31 dicembre dell'anno solare di maturazione, nonché per ferie non godute entro il diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione.
Vano il ricorso amministrativo al , proposto in data 20.7.2022. Controparte_3
Esponeva di aver ricevuto precedenti verbali di accertamento del medesimo tenore, oggetto di giudizio ancora pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
In specie, affermava di aver ricevuto quanto segue: in data 2.8.2013, notificazione di verbale unico di accertamento dell' recante n. 00360157/DDL del 31.7.2013; CP_1 in data 12.2.2014, notificazione del verbale unico di accertamento dell' recante CP_1
n. 000396524/DDL dell'11.2.2014, relativo alla sede operativa di Benevento;
in data
12.2.2014, notificazione del verbale unico di accertamento dell' recante n. CP_1
000396525/DDL dell'11.2.2014, relativo alla sede operativa di Napoli, nonché la notifica del verbale unico di accertamento dell' recante n. 000396520/DDL CP_1 dell'11.2.2014, relativo alla sede di Avellino.
Rappresentava di aver proposto ricorso innanzi al Tribunale di Avellino (R. G. n.
3872/2014) al fine di ottenere declaratoria di nullità dei verbali unici di accertamento n. 00360157/DDL del 31.7.2013, n. 000396525/DDL dell'11.2.2014, n.
000396520/DDL dell'11.2.2014, n. 000396524/DDL dell'11.2.2014, n.
000418233/DDL del 23.6.2014 e n. 000418181/DDL del 23.6.2014.
Riferiva di aver ricevuto, rispettivamente in data 22.7.2014 e in data 13.8.2014, notificazione di avvisi di addebito contributivo n. 31220140000857847 del 9.7.2014 e
2 n. 312201400009128 del 6.8.2014, che aveva impugnato con ricorso in opposizione del
29.8.2014 innanzi al Tribunale di Avellino (R. G. n. 3460/2014).
Precisava che i ricorsi riuniti venivano decisi con sentenza di accoglimento (Tribunale di Avellino, dott.ssa Marotta, n. 271/2020), tempestivamente impugnata dall'
[...]
con ricorso alla Corte di Appello di Napoli (R. G. n. 3137/2020). Parte_2
Esponeva di aver ricevuto notificazione di altro avviso di addebito, recante n.
31220150000014661, in riferimento alla medesima questione e relativamente al periodo da luglio 2009 ad agosto 2011, impugnato, anch'esso con ricorso in opposizione (R. G. n. 4156/2015), quest'ultimo definito con sentenza di accoglimento n. 547/2020 del Tribunale di Avellino, in persona della dott.ssa Marotta.
Riferiva che, avverso il suddetto provvedimento, l' aveva Parte_2 parimenti promosso gravame d'appello (R. G. n. 1379/2021).
Instava per la sospensione del presente giudizio sino al passaggio in giudicato dei provvedimenti decisori d'appello.
Nel merito, rappresentava l'infondatezza delle tesi sostenute dall' sia in ordine CP_1 al momento di godimento delle ferie, sia in ordine al momento impositivo dell'obbligo contributivo, riportandosi, espressamente, alla Circolare n. 15 del 15.1.2002 e CP_1 all'art. 4 lett. b) del proprio regolamento aziendale, approvato da ciascun lavoratore all'atto dell'assunzione.
Eccepiva l'infondatezza delle tesi dell' anche in merito ai permessi per R.O.L. CP_1 ed ex festività, per espressa previsione del regolamento (“i permessi retribuiti devono essere esauriti entro il 31 dicembre;
per espressa previsione aziendale, qualora ciò non avvenisse entro il suddetto termine, la scadenza dell'obbligo retributivo potrà essere differita entro il 31 dicembre del 10° anno successivo”).
Contestava la pretesa creditoria avanzata dall' in ordine all'erroneità delle CP_1 contestazioni e dei conteggi riportati in verbale, oltre che all'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 1 co. 1175 L. 296/2006.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in Parte_2 giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Evidenziava che ogni lavoratore aveva diritto ad un periodo minimo di ferie annuali, fissato dal D. Lgs. 66/2003 e dal C.C.N.L. Vigilanza Privata in 4 settimane.
3 Affermava che la monetizzazione delle ferie non godute era un'ipotesi residuale rispetto al diritto del lavoratore alla fruizione delle stesse.
Precisava che la contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, così come le pattuizioni individuali, avevano rilevanza solo in ipotesi di miglior favore per il dipendente, come ad esempio nel prevedere ulteriori periodi di ferie rispetto al minimo fissato dalla legge.
Sosteneva l'illegittimità del regolamento aziendale per aver rinviato la fruizione delle ulteriori due settimane (rientranti nel periodo minimo stabilito dal C.C.N.L.) oltre i limiti indicati nella Convenzione OIL n. 132/1970, anche in considerazione di quanto ribadito dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 8/2005.
Rappresentava che la regolamentazione dei R.O.L. era da ascrivere alla disponibilità delle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, così come previsto dalla nota del
Ministero del Lavoro n. 9044 del 3.6.2011.
Precisava che, in caso di impossibilità del lavoratore di godere dei permessi nell'arco temporale stabilito, doveva essere corrisposta una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione e da assoggettare a contribuzione.
Affermava che, in ordine alle ex festività, la contrattazione collettiva prevede che i lavoratori abbiano diritto a fruire di permessi individuali che costituiscono diritti disponibili, al pari dei R.O.L.
Sottolineava che il C.C.N.L. riconosce, agli artt. 84 e 16 (sezione Servizi CP_4
Fiduciari), al personale dipendente il diritto alla fruizione dei permessi R.O.L. nonché dei permessi ex festività, e stabilisce che tali permessi, eventualmente non goduti nell'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art. 105, non oltre la retribuzione del mese di gennaio.
Deduceva che la disposizione regolamentare non agevolava il dipendente nella fruizione dei permessi entro l'anno di maturazione, ma disponeva esclusivamente il differimento della scadenza dell'obbligo retributivo entro la data del 31 dicembre del
10° anno successivo alla scadenza.
Sosteneva l'efficacia probatoria dei verbali ispettivi in materia di lavoro e previdenza.
Concludeva ut supra.
Con successivo ricorso, depositato in data 9.10.2023 (R. G. n. 2704/2023), Parte_1 proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento e notificazione n.
[...]
2018.00027 del 24.5.2023 ed il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo
4 dell'8.6.2023, nonché avverso l'invito a regolarizzare n. 40551792 CP_2
(istruttoria n. 6746821).
Affermava la nullità del verbale e dei provvedimenti dell' per carenza di CP_2 motivazione, assenza dei presupposti normativi ed illogicità manifesta, proponendo identici motivi di opposizione ed analoghe conclusioni rispetto a quanto sopra riportato, a tal uopo convenendo dinanzi all'intestato Tribunale. CP_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Istituto assicurativo si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rilevava che, dalle indagini ispettive, erano emerse gravi e numerose violazioni contributive, così come riportate nel verbale di accertamento e notificazione n.
2015018743/DDL del 16.6.2022, redatto dai funzionari dell' CP_1
Precisava che l' previdenziale aveva provveduto a quantificare gli imponibili Pt_2 contributivi evasi per il personale occupato nel periodo dal 7/2016 al 7/2020, sui quali sono stati calcolati i contributi previdenziali dovuti per ciascun dipendente, e che da tale liquidazione era scaturito l'invito a regolarizzare impugnato.
Affermava che la contestazione della propria pretesa creditoria era basata su motivi di diritto, ed in specie sulla sussistenza di un regolamento interno aziendale derogativo del regime delle festività soppresse, delle ferie e dei permessi R.O.L. previsto dalla normativa, anche contrattuale, vigente in materia.
Deduceva che il sistema regolamentare, così messo in atto dalla società ricorrente, era finalizzato ad eludere la corresponsione dei contributi previdenziali su detti emolumenti, e, pertanto, da considerarsi nullo o quantomeno non produttivo di effetti.
Concludeva ut supra.
Con provvedimento del 29.2.2024, il giudice, ritenuta la sussistenza di presupposti di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, disponeva la riunione dei due giudizi ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente depositava le sentenze della Corte di Appello di
Napoli n. 820/2024 (R. G. n. 3137/2020) e n. 2104/2024 (R. G. 1379/2021).
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. I ricorsi riuniti sono fondati e meritano di essere accolti.
Ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie concreta, si ritiene necessario riportare il contenuto dei verbali ispettivi, con cui i funzionari di vigilanza
5 e contestavano alla società ricorrente una serie di irregolarità ed CP_1 CP_2 infrazioni, relative al periodo compreso tra il luglio 2016 e il luglio 2020.
In particolare, nel verbale di accertamento e notificazione n. 2015018743/DDL del
16.6.2022 si legge quanto segue: “Su mandato della di Avellino, le scriventi hanno condotto il Parte_3 presente accertamento ispettivo nei confronti della società , a seguito di inserimento, in data 29/03/2017, nella verifica già avviata Parte_1C da funzionari dell di Avellino e conclusasi, per la parte esclusivamente lavoristica e sanzionatoria, con distinto verbale n. AV00003/2014 -105 CP_
-08 del 26/8/2019. Si precisa, altresì, che l'accertamento è proseguito in congiunta anche con l'ispettore dell di Avellino, , Persona_1 inseritasi nell'accertamento in data 13/03/2018 e, per la parte assicurativa, verrà redatto separato e distinto verbale successivo. Nello specifico, la presente verifica è diretta e limitata al controllo del corretto e regolare assoggettamento a contribuzione previdenziale delle ferie, dei permessi Rol ed Ex Festività Soppresse maturati e non goduti nei termini di legge e di CCNL per tutto il personale dipendente occupato nel periodo 07/2016 CP
– 07/2020. Con il presente verbale si è provveduto, altresì, all'adozione dei provvedimenti di competenza dell conseguenziali al citato verbale n. AV00003/2014 -105 -08 del 26/8/2019, a cui si rimanda integralmente per tutto quanto non espressamente richiamato in questa sede. Il Pa presente verbale di accertamento – in forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 149/2015, che assegna all le prerogative già esercitate dagli istituti previdenziali – interrompe la prescrizione dei crediti contributivi e dei premi assicurativi accertati, relativamente ai periodi e agli importi indicati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 del codice civile ed ha valenza esclusivamente se riferito al tipo di verifica eseguita, alla documentazione esaminata, alle informazioni assunte ed ai fatti e periodi esposti nel presente verbale. Questo verbale, pertanto, non sarà opponibile, ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995, nel testo modificato dalla legge n. 402/1996, ad ulteriori atti di verifica ispettiva CP da parte dell o di altri enti cui è conferita potestà di vigilanza, per aspetti diversi da quanto esplicitamente indicato al precedente capoverso, che ne forma la premessa. Resta, quindi, impregiudicata la facoltà dell e degli altri Istituti di esaminare nel merito, anche successivamente CP_1 ed anche per lo stesso periodo di accertamento, ai sensi delle vigenti leggi in materia di vigilanza, gli elementi non oggetto del presente verbale, ivi inclusa la natura, il contenuto, le caratteristiche contributive e retributive dei rapporti di lavoro posti in essere da codesta società e per i quali si è meramente preso atto della forma denunciata. La società ha sede legale in Avellino alla Contrada Santorelli, Zona Industriale Parte_1 Pianodardine ed unità locali in Campania, Puglia, Lazio, Lombardia, Basilicata e Calabria. Svolge l'attività di vigilanza privata e presso la sede legale occupa anche personale addetto alla sala conta e caveau. Socio unico della società è la c.f. e rappresentante legale CP_6 P.IVA_4 è il sig. c.f. in qualità di Presidente del CdA dal 15/5/2020. Amministratore delegato è il sig. Parte_5 C.F._1 [...] CP
c.f. . La società ha attivato la posizione con dipendenti all di Avellino a far data dal 24/07/1989 ed applica al CP_7 C.F._2 personale dipendente il CCNL Vigilanza Privata. Nel corso dell'accertamento le scriventi hanno acquisito e preso visione di un regolamento interno, non recante data certa, in cui la società regolamenta, a livello aziendale, alcuni istituti contrattuali e tra questi anche la Parte_1 fruizione delle ferie, dei permessi Rol e delle ex festività soppresse. Lo stesso, da quanto accertato in corso di verifica, viene fatto sottoscrivere, per ricevuta ed accettazione, a tutto il personale dipendente, comprese le guardie giurate, all'atto dell'assunzione ovvero in occasione della proroga del contratto a tempo determinato ovvero in occasione della trasformazione del contratto da determinato a indeterminato. Sempre nel corso dell'accertamento le scriventi hanno accertato, altresì, che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e/o della proroga del contratto a tempo determinato e/o della trasformazione in contratto a tempo indeterminato, i crediti maturati in favore dei lavoratori a titolo di ROL ed ex festività costituiscono, per prassi aziendale, oggetto di sistematiche conciliazioni in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., anche in assenza di controversie tra le parti e su convocazione dell'azienda in prossimità della scadenza del contratto a termine o alla cessazione del rapporto di lavoro. Nei verbali di conciliazione visionati, a fronte della rinuncia da parte del lavoratore a qualsivoglia pretesa, diritto, credito, azione nei confronti del datore di lavoro per qualsivoglia fatto, motivo, causale relativo e derivante dal rapporto di lavoro in corso e/o cessato (tra cui segnatamente indennità per ferie e permessi non goduti, TFR, spettanze per differenze retributive ecc.) la società, nella prevalenza dei casi, corrisponde al lavoratore a titolo di bonus transattivo somme irrisorie (€ 15, 00, € 30,00, € 50,00, € 100,00, € 200,00) e il residuo permessi ed ex festività maturati e non goduti viene monetizzato per importi inferiori a quelli spettanti da CCNL. Dall'esame dei LUL acquisiti è stato rilevato, altresì, che essi non riportano i contatori con la puntuale indicazione delle ferie/ROL/ex festività maturati, goduti e residui, in violazione dell'art. 114 del CCNL Vigilanza applicato dall'azienda, che recita testualmente “La corresponsione della retribuzione avverrà a mezzo di prospetto paga, su cui dovranno essere chiaramente specificate:
1. L a denominazione dell' ;
2. il cognome, nome, livello o qualifica del lavoratore;
3. il mese di lavoro cui la Pt_2 retribuzione si riferisce;
4. l'importo della retribuzione stessa;
5. la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e relative maggiorazioni;
6. tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale specificata sul prospetto paga;
7. tutte le ritenute effettuate sulla retribuzione.
8. tutti gli elementi figurativi ivi comprese ferie, permessi, ed ex festività maturate, godute e residue”. La società, nel corso della verifica ispettiva, ha eccepito, sul punto, che è a disposizione dei dipendenti, presso gli uffici amministrativi in Avellino, un registro aziendale riportante il saldo ferie/ROL/ex festività, che, sicuramente, a differenza dei contatori presenti su ogni cedolino paga, non è di immediata e facile consultazione, a maggior ragione se si considera che la società impiega il proprio personale di vigilanza su diversi luoghi del lavoro al di fuori della provincia di Avellino ed al di fuori del territorio campano. L'omissione di tali annotazioni nel prospetto paga assume una valenza sostanziale, oltre che formale, se si considera, altresì, che i permessi ROL maturati e non goduti formano sempre oggetto di conciliazione sindacale ed è, quindi, di fondamentale importanza per il dipendente, all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione, avere piena contezza del monte ore maturato a titolo di permessi non goduti. Anche le scriventi hanno preso visione di tali registri e la verifica della corretta quantificazione delle ore/giornate di ferie e di permessi maturati e goduti, per tutti i dipendenti e per tutto il periodo oggetto di accertamento, non è stata agevole ed immediata. Il controllo è stato ancor più gravoso nei casi di cessazioni di rapporti di lavoro intervenute in corso d'anno, di certo molto frequenti, per le quali i prospetti non forniscono dati ma azzerano il saldo maturato anni precedenti ed anno in corso;
in tali casi, è stato necessario rilevare, su ogni singola busta paga, i giorni registrati come ferie o permessi per scomputarli dal saldo finale da monetizzare sull'ultima busta paga. Verifica, quindi, che sarebbe stata, di certo, più agevole anche per le scriventi se le buste paga avessero riportato i contatori. Come detto in precedenza, la società ha elaborato un regolamento interno, con il quale ha disciplinato, tra gli altri, in deroga alle norme di legge ed alla disciplina contrattuale collettiva, la fruizione delle ferie e la scadenza dell'obbligo di retribuzione dei permessi ROL ed ex festività non goduti nell'anno di maturazione. Nello specifico, per le ferie viene stabilito all'art. 4 che “fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il predetto periodo di ferie
(ndr 25 giorni di ferie all'anno) va goduto per almeno due settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione e per le ulteriori due settimane nei 120 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. In merito ai ROL all'art. 3 si legge che “normalmente i permessi retribuiti devono essere esauriti entro il 31 dicembre;
per espressa previsione aziendale, qualora ciò non avvenisse entro il suddetto termine, la scadenza dell'obbligo
6 retributivo potrà essere differita entro il 31 dicembre del 10° anno successivo”. Prima di passare all'esame del caso di specie, occorre rilevare quanto segue in ordine alla fruizione delle ferie e dei permessi ROL, in punto di diritto e prassi. Preliminarmente l'art. 36, co.3, della Costituzione statuisce che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. L'irrinunciabilità di essi, quali diritti connessi alla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, comporta che ogni clausola contrattuale che dovesse eliminarli sarebbe nulla ex art. 1418 c.c.. Le ferie annuali minime di quattro settimane sono state previste nell'art. 2, n. 3 della Carta Sociale Europea, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 30/90. L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, intitolato “Ferie annuali” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane”. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'art.31 n. 2, sancisce espressamente il diritto del lavoratore dipendente ad un periodo annuale di ferie retribuite. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C - 341/15, punto 25). L'art. 2109 c.c. dispone Per_2 che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dai CCNL, dagli usi o secondo equità. Il D.Lgs n. 66/2003, all'art. 10, in conformità alla normativa comunitaria appena richiamata e fermo restando quanto disposto dal citato art. 2109 c.c., dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore ed il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro” (cfr. anche direttiva n. 93/104 CEE del Consiglio dell'Unione Europea del 23/11/93, art. 7 co.2). Ora, l'art. 41, comma 3, del D.L. n. 112/2008, nel modificare l'art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003, ha previsto espressamente l'esclusione del settore della vigilanza privata dal campo di applicazione dello stesso decreto del 2003 e, pertanto, l'organizzazione dell'orario di lavoro del settore della vigilanza privata, comprensiva della disciplina delle ferie, dei riposi e delle pause dal lavoro, Pa trova la propria regolamentazione esclusivamente nella fonte contrattuale (nota n. 1062/2020). Ebbene, il CCNL Vigilanza applicato dalla società stabilisce, all'art. 85, che il personale ha diritto per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a 25 o 23 giorni a seconda del sistema di turnazione adottato. L'art. 19 della Sezione Servizi Fiduciari del predetto CCNL, che la società ispezionata applica al personale della sala conta, sancisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 22 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali e di 26 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali. Il CCNL Vigilanza individua, quindi, il periodo minimo di ferie annuali a cui ha diritto il dipendente e dispone, altresì, che, durante il periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile e che il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali con quelle dei lavoratori. Con particolare riguardo al momento della fruizione, occorre, altresì, richiamare necessariamente, in questa sede, quanto previsto dalla Convezione OIL n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata dall'Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 157). All'art. 3, co.1, essa dispone che i lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie pagato di una determinata durata e che tale durata non dovrà, in alcun caso, essere inferiore a 3 settimane di lavoro per un anno di servizio. Nel periodo di ferie il lavoratore “deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione” (art. 7). Il congedo annuale pagato (ferie) di almeno due settimane, che deve essere fruito ininterrottamente, deve essere accordato e fruito nell'anno di maturazione ed il resto del congedo deve essere fruito “entro il termine di 18 mesi, al massimo, a partire dalla fine dell'anno che dà diritto al congedo”. L'art. 9 continua precisando, al co. 2, che “Ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito potrà, con il consenso della persona impiegata interessata, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre i limiti indicati al paragrafo I del presente articolo. Dunque, come precisato anche nella circ. Ministero del Lavoro n. 8/2005, si possono distinguere tr e periodi di ferie. Un primo periodo, di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione. Un secondo periodo, di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Per questa seconda categoria, il Ministero del Lavoro precisa, altresì, che “è evidente tuttavia che la contrattazione non potrà rinviare il godimento delle stesse oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulti snaturata”. Un terzo periodo, superiore al periodo minimo legale di 4 settimane, potrà essere fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dall'autonomia privata dal momento della maturazione e questo ultimo periodo può essere monetizzato. Dal quadro normativo così delineato, apparo evidente che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile ed indisponibile (art. 2113 c.c.), in quanto strettamente legato alla personalità del lavoratore. Esso serve non solo di corrispettivo alle prestazioni lavorative ma soddisfa anche esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, gli consente di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutela il suo diritto alla salute, nell'interesse dello stesso datore di lavoro, essendo parte di “quel contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato” (Corte Cost. sentenze n. 616/1987 e n. 158/2001). L' art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
Il datore di lavoro è il garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro. La disciplina dettata dalla norma dell'art 2087 c.c. impone all'imprenditore l'obbligo di tutela dell'integrità fisica e psichica dei dipendenti, con l'adozione e il mantenimento perfettamente funzionante di misure non solo di tipo igienico sanitario o antinfortunistico, ma anche adatte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare il lavoratore da ogni tipo di lesione, anche e soprattutto assicurandosi che i dipendenti fruiscano regolarmente delle ferie annuali. L'organizzazione dell'impresa deve essere tesa a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sotto ogni punto di vista e ponendo sempre più in primo piano il lavoratore, non solo quale forza produttiva ma anche e soprattutto quale persona. Il lavoratore ha, quindi, diritto ad un periodo minimo di ferie annuali, fissato dal D.lgs. 66/2003 e, per il caso in esame, dal CCNL Vigilanza in 4 settimane. La monetizzazione delle ferie non godute rappresenta un'ipotesi residuale rispetto al diritto del lavoratore alla fruizione delle stesse. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore (prevedere, ad esempio, ulteriori periodi di ferie rispetto al minimo fissato dalla legge) e tanto la contrattazione collettiva, nazionale e aziendale, quanto le pattuizioni individuali assumono rilevanza se sono da considerare di miglior favore per il dipendente, ove finalizzati all'effettiva fruizione delle ferie. In merito, poi, ai tempi di fruizione, le prime due settimane debbono essere fruite nell'anno di maturazione e le altre due entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva ma non oltre “il limite per cui la funzione delle stesse ne risulti snaturata” (circ. Min. Lav. 8/2005 e Convenzione OIL citata). In ordine poi all'aspetto strettamente previdenziale, centrale è il disposto dell'art. 12 della Legge n. 153/69, che regola il sistema di finanziamento previdenziale secondo il principio per il quale, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta “in quanto l'espressione usata dalla Legge n. 153/69 art. 12 per indicare la retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro”) va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro ma sono del tutto autonomi e distinti” (Cass. n. 27213/2018, n. 17670/2007, n. 6607/2004). Da ciò ne discende che, laddove il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate entro il termine indicato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 e, quindi, è stato impiegato anche mentre avrebbe dovuto riposare, è certamente integrato il presupposto dell'obbligo contributivo richiesto dalla citata Legge n. 153/69, giacché la
7 prestazione è stata resa in un periodo in cui la stessa non avrebbe dovuto essere resa. Resta, quindi, irrilevante, ai fini previdenziali, che l'indennità per ferie non godute possa essere monetizzata tra le parti solo alla cessazione del rapporto di lavoro;
essa, per il principio dell'inderogabilità dell'obbligazione contributiva, che nasce direttamente dalla legge ed è integralmente sottratta all'autonomia privata, è assoggettabile a contribuzione, anche se non corrisposta, allorché siano decorsi i diciotto mesi successivi al momento della maturazione ed il rapporto di lavoro non sia cessato (Cass. n. 26160/2020). Pertanto, la scadenza dell'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi dovuti sull'indennità per ferie non godute, anche se non corrisposta, sono fissate al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di CP maturazione delle ferie (circolare n.134/1998). Altresì, in presenza di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie, la scadenza dell'obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute e la relativa collocazione temporale dei contributi coinciderà con il termine indicato nella normativa di riferimento. Tale termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l'effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore entro i limiti fissati dall'art. 9 comma 1 e 2 della convezione OIL;
ovviamente il momento impositivo e la collocazione temporale dei CP contributi dovuti sul compenso ferie non godute coincidono con il mese in cui cade tale termine differito (circ. n. 15/2002). Nel caso in esame, nel regolamento de quo viene stabilito all'art. 4 che “fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il predetto periodo di ferie (ndr 25 giorni di ferie all'anno) va goduto per almeno due settimane consecutive nel corso dell'anno di maturazione e per le ulteriori due settimane nei 120 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. Il regolamento, in violazione di quanto disposto dall'art. 9, co. 1 e 2 della Convenzione OIL n. 132/1970, rinvia la fruizione delle ulteriori due settimane (rientranti nel periodo minimo stabilito dal CCNL) oltre i limiti indicati nella Convenzione OIL tenuto conto del fatto che, come ribadito dal Ministero del Lavoro nella citata circolare n. 8/2005, solo la contrattazione collettiva può prevedere, per le ulteriori due settimane, più ampi periodi di differimento oltre i 18 mesi previsti dalla Convenzioni OIL e che il regolamento aziendale interno, disposto unilateralmente dal datore di lavoro, nel momento in cui viene accettato dal lavoratore, anche implicitamente, entra nel contratto individuale, divenendo, quindi, una pattuizione individuale. “Il regolamento aziendale diventa impegnativo nei confronti dei lavoratori attraverso l'accettazione che essi ne facciano, anche implicitamente, e che fa riversare il loro contenuto nel contratto individuale” (Cass. Lav. 30675 del 27/11/2018, Cass. Lav. n. 3859 del 22/02/2006, Cass. Lav. n. 10631 del 28/10/97) Ferma, quindi, l'inefficacia del regolamento nei confronti dell per le motivazioni appena esposte, preme, in ogni caso, evidenziare che il termine decennale di Pt_2 differimento delle altre due settimane di ferie, ritenuto dall'azienda quale trattamento di maggior favore per i dipendenti, si palesa, in realtà, in evidente contrasto con i fondamentali principi di ragionevolezza e certezza delle situazioni giuridiche che vanno, inevitabilmente, anche ad incidere sull'obbligazione contributiva, spogliandola dei caratteri di predeterminabilità, oggettività e, non di meno, della possibilità di controllo da parte degli Enti previdenziali. La tutela costituzionale del diritto soggettivo in questione, così come configurata dall'art. 36 della Cost., costituisce un limite inderogabile da parte dell'autonomia privata e la previsione di un termine così ampio, addirittura decennale, per la fruizione delle ferie disposto dal regolamento aziendale è incompatibile con la funzione propria di tale istituto ovverosia la reintegrazione delle energie psico fisiche del lavoratore, la partecipazione più incisiva alla vita familiare e sociale, la tutela del suo diritto alla salute, nell'interesse dello stesso datore di lavoro. Potrebbe dirsi rispettato il limite oltre il quale la funzione stessa delle ferie ne risulti snaturata? Tale previsione regolamentare difficilmente potrebbe considerarsi in armonia con i principi costituzionali e sovranazionali soprarichiamati. A ciò si aggiunga che, dall'esame dei registri riportanti, per singolo e per singolo dipendente, il saldo ferie, le scriventi hanno rilevato, che, nella maggioranza dei casi, il personale dipendente addetto alle mansioni di guardia giurata non effettua nemmeno le due settimane obbligatorie anno corrente (contrariamente a quanto ribadito nello stesso regolamento aziendale) e accumula, negli anni, ore ed ore di ferie maturate e non godute. Ancora, con separato verbale di C accertamento n. AV00003/2014 -105 -08 del 26/8/2019 ritualmente notificato all'azienda, le scriventi, unitamente a personale ispettivo dell di Avellino, hanno contestato alla l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, co. 1 del D.Lgs. 66/2003 per aver omesso di far fruire Parte_1 al personale amministrativo addetto alla sala conta presente nella Centrale operativa di Avellino, le ferie obbligatorie anno corrente negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Altresì, dalle informazioni assunte nel corso della verifica è stato possibile accertare che il regolamento interno, che non reca data certa e di cui non sempre sono noti l'esistenza e/o il contenuto ai dipendenti, non viene consegnato sempre in copia ai dipendenti sottoscrittori in uno al contratto individuale di lavoro e/o al contratto di trasformazione. Per quanto concerne i ROL, permessi per riduzione orario di lavoro, essi costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall'espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione. Tale riduzione, determinata in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, si attua mediante la concessione di permessi orari, la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative. La loro regolamentazione – requisiti e modalità di fruizione – è da ascrivere alla disponibilità delle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. Ne consegue che, come si legge nella nota del Ministero del Lavoro n. 9044 del 3/06/2011, “il termine ultimo di godimento dei permessi in questione, cui collegare l'insorgenza della relativa obbligazione contributiva, può essere fissato sia dalla fonte contrattuale collettiva, sia di livello nazionale che aziendale, che da quella individuale”. Laddove il lavoratore, entro l'arco temporale stabilito, non riesca a godere dei permessi, è in genere prevista la possibilità che gli venga erogata una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione e da assoggettare a contribuzione. Riguardo, poi, alle ex festività, si osserva che, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive, la contrattazione collettiva prevede che i lavoratori abbiano diritto a fruire di permessi individuali che - secondo gli orientamenti ministeriali - costituiscono diritti disponibili, al pari dei ROL. Anche il CCNL Vigilanza riconosce, agli artt. 84 e 16
(sezione Servizi Fiduciari), al personale dipendente il diritto alla fruizione dei permessi ROL nonché dei permessi ex festività e stabilisce che tali permessi, eventualmente non goduti nell'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art. 105, non oltre la retribuzione del mese di gennaio. Posto, quindi, che i permessi ROL sono un istituto contrattuale e che la relativa disciplina risulta CP rimessa all'accordo delle parti (nota Ministero del Lavoro n. 9044/2011), come precisato dall nella circolare n. 92/2011, in presenza di una previsione contrattuale collettiva – sia essa nazionale che aziendale – ovvero di una pattuizione individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dall'avvenuta corresponsione delle somme. Venendo al merito della questione, nel regolamento aziendale interno, sottoscritto dai dipendenti per ricevuta ed accettazione al momento dell'assunzione e/o della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, come già Firmato detto, si legge all'art. 3 che “normalmente i permessi retribuiti devono essere esauriti entro il 31 dicembre;
per espressa previsione aziendale, qualora ciò non avvenisse entro il suddetto termine, la scadenza dell'obbligo retributivo potrà essere differita entro il 31 dicembre del 10° anno successivo”. Ebbene, è di tutta evidenza che il regolamento non disciplina il termine di fruizione dei ROL ma differisce esclusivamente la sola scadenza dell'obbligo retributivo, qualora i permessi retribuiti non vengano esauriti entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione. Esso non agevola il dipendente nella fruizione dei permessi oltre l'anno di maturazione perché non fissa un termine ultimo di godimento più ampio rispetto al termine annuale di decadenza previsto dal CCNL bensì, “per espressa previsione aziendale”, il regolamento
8 differisce il solo termine ultimo di corresponsione dell'indennità sostitutiva dei ROL maturati (l'obbligo retributivo a carico del datore di lavoro) nel caso in cui i permessi non vengano fruiti nell'anno (testualmente “qualora ciò non avvenisse entro il termine suddetto”, ossia esaurimento dei permessi retribuiti entro il 31 dicembre), ponendo in essere, peraltro, un meccanismo di sostanziale elusione dell'obbligazione contributiva L'art. 2077, 2° co. del c.c., proprio in tema di rapporto tra CCNL e contratto individuale di lavoro, dispone che le clausole difformi dei contratti individuali sono sostituite di diritto da quelle del CCNL, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro. E ancora l'art. 2115
c.c. prevede la nullità di qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza. Il regolamento aziendale interno, quindi, che, per le motivazioni già espresse, con la sottoscrizione del dipendente per accettazione, va ad integrare il contenuto del contratto individuale, non può ritenersi più favorevole per il dipendente (contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda) ma, nel confermare quale termine ultimo di fruizione e, quindi, di decadenza dei ROL quello previsto dal CCNL (entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione), non ne regolamenta il termine di CP fruizione, presupposto da cui tanto il nelle citate note quanto l nella circolare n. 92/2011 fanno discendere lo slittamento Controparte_8 della scadenza della relativa obbligazione contributiva e, quindi, la collocazione temporale dei contributi, indipendentemente dall'avvenuta corresponsione delle somme al dipendente. Pertanto, considerato quanto appena esposto, ritenuto il regolamento aziendale interno tamquam non CP CP esset per l con il presente verbale si provvede: - in conformità a quanto previsto dalla circ. n. 15/2002, alla quantificazione ed all'addebito della contribuzione previdenziale dovuta sul compenso per ferie non godute al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie (termine residuale in assenza di diverse disposizioni contrattuali collettive); alla quantificazione ed all'addebito, sul mese di gennaio di ogni anno, della contribuzione previdenziale dovuta sull'indennità sostitutiva dei ROL e delle ex festività maturate e non godute, in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria, ritenuto il regolamento interno recante una deroga in peius alla disciplina contrattuale collettiva. Per la quantificazione dell'imponibile da addebitare si è tenuto conto, per singolo dipendente, delle busta paga e dei registri, riportanti il saldo ferie/permessi per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (al mese di luglio) acquisiti dall'azienda nel corso dell'accertamento. Come anticipato, con il presente verbale sono stati adottati, altresì, i provvedimenti conseguenziali al verbale sanzionatorio n. AV00003/2014 -105 -08 del 26/8/2019. Nello specifico, si è provveduto:
1. alla quantificazione dei contributi dovuti sulle ore non risultate registrate in busta paga per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 per effetto del raffronto delle timbrature acquisite in azienda su supporto informatico MS DOSS, degli ordini di servizio acquisiti dalla Questura di Avellino e delle turnazioni, come da prospetto già riportato nel citato verbale, a cui si rinvia per tutto quanto non richiamato in questa sede. Si precisa, altresì, che nella quantificazione del dovuto si è tenuto conto dei casi in cui la società ha provveduto alla regolarizzazione di quanto dovuto sulle differenze retributive, rilevata dal raffronto tra le buste paga e le denunce mensili individuali (Uniemens). Si riporta di seguito l'elenco dei dipendenti per i quali è stato effettuato il recupero contributivo. Controparte_9 Controparte_1
[...] Controparte_10 Controparte_12 Controparte_13 CP_1
Controparte_14 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18Controparte_1 Controparte_ Controparte_
Controparte_21 CP_22 CP_23 Controparte_2 CP
CP_26 Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29
[...] CP_3
Marco AR CP_31 CP_32 CP_33 Controparte_34 CP_35 Controparte_36 Controparte_4
[...] CP_38 Controparte_39 Controparte_40 Controparte_42 Controparte_ CP_ Controparte_4
Controparte_43 Controparte_44 Controparte_46
[...]Controparte_ Controparte Controparte_50 Controparte_51 Controparte_53 Controparte_54 Controparte
(86) SS
[...] CP_55 Controparte_56 CP_57 Controparte_59 [...]
CP_60 CP_61 CP_16 Controparte_62 Controparte_63 Controparte_64 Controparte_65
.
2. al recupero, sul mese di febbraio 2017, del TFR indebitamente conguagliato dall'azienda per il dipendente
[...] Tes_1
per l'importo di € 12.508,86 perché non corrisposto. Per le motivazioni si rinvia al citato verbale sanzionatorio. Si rinvia, per il dettaglio
[...] delle differenze di imponibile e dei contributi addebitati per singolo mese e singolo dipendente, agli allegati prospetti riepilogativi, che costituiscono parte integrante del presente verbale. Da ultimo, si rileva che si è provveduto al recupero delle agevolazioni contributive per i dipendenti e nei mesi nei quali sono stati effettuati gli addebiti e/o sono state riscontrate irregolarità in virtù di quanto disposto dall'art 1 comma
1175 della l 296/2006, secondo cui i benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro dei requisiti previsti per il rilascio del documento di regolarità contributiva, fermo restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le violazioni rilevate in sede ispettiva, anche quando abbiano effetti sull'imponibile previdenziale, rappresentano un mancato rispetto degli altri obblighi di legge (art 1, comma 1175 l. 296/2006). Pertanto, tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell'ispezione Pa inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC. (circ. 3/2017 e messaggio Hermes INPS 4491/2017). Altresì, una volta accertata in sede ispettiva una omissione contributiva, la stessa, costituendo una causa di irregolarità, unitamente ad altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro, impedisce il rilascio del ove, a seguito della notifica dell'invito a regolarizzare ai sensi dell'art 4 del Parte_6 D.M. 30 gennaio 2015 a cura dell , per la medesima omissione, unitamente alle altre cause che hanno determinato l'irregolarità, non risulti Pt_2 intervenuto, prima della definizione dell'esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni accertate. Si procede, pertanto, al recupero delle agevolazioni contributive come da prospetti riepilogativi, che costituiscono parte integrante del presente verbale, per i dipendenti e nei mesi nei quali non vi è stato rispetto delle norme di legge in materia di lavoro. La presente verifica è stata effettuata nei termini prescrizionali di legge, tenuto conto delle sospensioni di tali termini disposte dall' articolo 37, comma 2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall' articolo 11, comma 9, del decreto -legge 31 dicembre CP 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (circolare n. 126/2021). Il datore di lavoro, per regolarizzare CP nei confronti dell' le inadempienze accertate è tenuto a versare: • a titolo di contributi, l'importo di € 1.187.528,95 • a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 764.567,21 come riportato in dettaglio nei prospetti allegati TOTALE € 1.952.096,16”.
Nel di verbale di accertamento e notificazione n. 2018.00027 del 24.5.2023, si legge quanto segue: “Il presente verbale, limitato alla sola materia assicurativa di competenza dell , è stato redatto a Pt_2 conclusione degli accertamenti per incarico conferito dalla Vigilanza a seguito di Parte_7C inserimento, in data 13/03/2018, nella verifica già avviata da funzionari dell di Avellino e conclusasi, per la parte esclusivamente lavoristica e sanzionatoria con distinto verbale n. AV00003/2014-105- 08 del 26/8/2019; la verifica è proseguita in congiunta con gli
9 CP ispettori dell di Avellino, e che hanno redatto il verbale unico di accertamento e Parte_8 Parte_9 notificazione n. 2015018743/DDL del 16/06/2022 per la parte previdenziale, volto alla verifica del corretto e regolare assoggettamento a contribuzione delle ferie, dei permessi Rol ed Ex Festività Soppresse maturati e non goduti nei termini di legge e di CCNL, per tutto il personale dipendente occupato nel periodo 07/2016 – 07/2020. Il presente verbale di accertamento - in forza di quanto previsto dall'art. Pa 1, comma 2, del D.Lgs. 149/2015, che assegna all' le prerogative già esercitate dagli istituti previdenziali - interrompe la prescrizione dei crediti contributivi e dei premi assicurativi accertati, relativamente ai periodi e agli importi indicati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 del codice civile ed ha valenza esclusivamente se riferito al tipo di verifica eseguita, alla documentazione esaminata, alle CP_ informazioni assunte ed ai fatti e periodi esposti nel presente verbale. Resta impregiudicata la facoltà dell di esaminare nel merito, anche successivamente ed anche per lo stesso periodo di accertamento, ai sensi delle vigenti leggi in materia di vigilanza, gli elementi non oggetto del presente verbale. Atteso quanto già indicato in premessa, si segnala che il presente accertamento tiene conto degli CP_ orientamenti classificativi emanati dall in vigenza della Tariffa dei Premi di cui al DM 12.12.2000 fino al 31 dicembre 2018 nonché di quelli emanati con riferimento alle nuove Tariffe dei premi approvate con i Decreti interministeriali 27 febbraio 2019. In sede di liquidazione del presente verbale ai fini della emissione del provvedimento, la Sede competente avrà cura di valutare gli eventuali CP_ successivi chiarimenti sopravvenuti in tema di classificazione. La società iscritta all con codice ditta n. 4247526 Parte_1 per la copertura assicurativa dei dipendenti addetti ad attività di vigilanza privata armata, dei lavoratori addetti alla custodia degli stabili e del personale addetto agli uffici. La società in oggetto è titolare delle posizioni assicurative territoriali con polizze attive sotto elencate. - P.A.T. 8680014, attiva dal 19/07/1989, con sede in Avellino alla Contrada Santorelli, classificata alle voci di rischio 0820 e 0721. La voce 0820 è stata istituita d'ufficio in sostituzione della voce 0712 a decorrere dal 01/01/2019, per effetto dell'approvazione P.IVA_ delle Tariffe di ci ai Decreti Interministeriali del 27/02/2019. - P.A.T. attiva dal 01/01/1997, con sede in Avellino alla Contrada Santorelli, classificata alle voci di rischio 0421, 0722, 0723, 9300. La voce 9300 è stata istituita d'ufficio in sostituzione della voce 9312, a decorrere dal 01/01/2019. - P.A.T. 20198549, attiva dal 17/04/2007, con sede in Napoli alla via G. Porzio n.4, classificata alle voci di rischio 0721, 0722, 0723 e 0820. La voce 0820 è stata istituita d'ufficio in sostituzione della voce 0712, a decorrere dal 01/01/2019. - P.IVA_ P.A.T. , attiva dal 13/02/2015, con sede in Foggia alla via Delle Casermette 28/C, classificata alle voci di rischio 0721 e 0820. La voce 0820 è stata istituita d'ufficio in sostituzione della voce 0712, a decorrere dal 01/01/2019. - P.A.T. 22332545, attiva dal 01/04/2015, con sede in Cavallino (LE) alla via Federico II n.5, classificata alle voci di rischio 0721, 0722, 0723 e 0820. La voce 0820 è Numer_ stata istituita d'ufficio in sostituzione della voce 0712, a decorrere dal 01/01/2019. - P.A.T. , attiva dal 04/12/2017, con sede in Avellino alla Contrada Santorelli, classificata alla voce di rischio 6300, istituita d'ufficio in sostituzione della voce 6320, a decorrere dal 01/01/2019. - P.A.T. 95174361, attiva dal 15/12/2017, con sede in Roma al Viale Gran Sasso n.96, classificata alle voci di rischio 0721 e 0820. La voce 0820 è stata istituita d'ufficio in sostituzione della voce 0714, a decorrere dal 01/01/2019. - P.A.T. 95349975, attiva dal 26/06/2018, con sede in Milano alla Via Algarotti n.4, classificata alle voci di rischio 0721 e 0820. La voce 0820 è stata istituita d'ufficio P.IVA_ in sostituzione della voce 0712, a decorrere dal 01/01/2019. - P.A.T. , attiva dal 04/10/2019, con sede in Settingiano (CZ) alla P.IVA_ Via Carfellà n.6, classificata alle voci di rischio 0721 e 0820. - P.A.T. , attiva dal 01/07/2020, con sede in Canicattì (AG) alla Contrada Volpe, classificata alla voce 0820. - P.A.T. 96616312, attiva dal 01/03/2023, con sede in Montanaso OM (LO) alla Via Aldo Moro n. 8/B, classificata alle voci di rischio 0721, 0722 e 0820. IMPONIBILI CONTRIBUTIVI Come indicato in maniera dettagliata CP nel citato verbale di accertamento e notificazione N. 2015018743/DDL del 16/06/2022 redatto dai funzionari dell' nel corso della Pa verifica sono emerse delle irregolarità contributive in materia di contribuzione previdenziale delle ferie, dei permessi d Ex Festività Soppresse maturati e non goduti nei termini di legge. L previdenziale ha provveduto a quantificare gli imponibili contributivi Pt_2 evasi per il personale occupato nel periodo 07/2016 - 07/2020, sui quali sono stati calcolati i contributi previdenziali dovuti per ciascun dipendente, tenuto conto delle buste paga e dei registri acquisiti nel corso dell'accertamento, riportanti il saldo ferie/permessi per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (al mese di luglio); sugli imponibili evasi accertati sono dovuti i premi assicurativi da corrispondere CP_ CP_ all . Visto il Libro Unico del Lavoro e i prospetti di autoliquidazione elaborati ed esibiti dall'azienda, distinti per posizione CP_ assicurativa, per voce di rischio e per lavoratore, nel prospetto seguente si indicano gli imponibili contributivi non denunciati all' , suddivisi per periodo contributivo, da attribuire a ciascuna posizione assicurativa e voce di rischio;
su tali importi saranno dovuti il premio e le sanzioni civili di cui all'art. 116 della Legge 388/2000. P.A.T. 20198549 VOCE 0712 EURO 14.573,00 P.A.T. Pt_11 22332545 VOCE 0712 EURO 45.514,00 P.A.T. 8680014 VOCE 0712 EURO 30.742,00 P.A.T. 8680014 VOCE 0721 EURO 3.354,00 P.A.T. 22282516 VOCE 0712 EURO 1.750,00 P.A.T. 8693051 VOCE 0722 EURO 144,00 ANNO 2017 P.A.T. 8680014 VOCE 0712 EURO
195.776,00 P.A.T. 8680014 VOCE 0721 EURO 18.587,00 P.A.T. 20198549 VOCE 0712 EURO 191.081,00 P.A.T. 20198549 VOCE 0721 EURO 10.942,00 P.A.T. 22332545 VOCE 0722 EURO 1.113,00 P.A.T. 22332545 VOCE 0712 EURO 116.750,00 P.A.T. 22332545 VOCE 0721 EURO 2.515,00 P.A.T. 8693051 VOCE 0722 EURO 7.681,00 P.A.T. 8693051 VOCE 0723 EURO 21.171,00 P.A.T. 8693051 VOCE 9312 Pt_1 EURO 445,00 2018 P.A.T. 8680014 VOCE 0712 EURO 126.003,00 Firmato Da: IZ IE Emesso Da: CP_66 NG CA 3 Serial#: 5 P.A.T. 8680014 VOCE 0721 EURO 32.964,00 P.A.T. 20198549 VOCE 0712 EURO CodiceFiscale_3 148.406,00 P.A.T. 22332545 VOCE 0712 EURO 82.644,00 P.A.T. 22332545 VOCE 0721 EURO 2.152,00 P.A.T. 8693051 VOCE 0722 EURO 2.060,00 P.A.T. 8693051 VOCE 0723 EURO 2.149,00 P.A.T. 8693051 VOCE 9312 EURO 544,00 P.A.T. 22282516 VOCE 0712 EURO Pt_1 11.880,00 2019 P.A.T. 8680014 VOCE 0820 EURO 52.378,00 P.A.T. 8680014 VOCE 0721 EURO 19.790,00 P.A.T. 20198549 VOCE
0820 EURO 81.914,00 P.A.T. 20198549 VOCE 0721 EURO 3.281,00 P.A.T. 20198549 VOCE 0723 EURO 1.240,00 P.A.T. 22332545 VOCE
0820 EURO 33.932,00 P.A.T. 22332545 VOCE 0721 EURO 2.352,00 P.A.T. 8693051 VOCE 0722 EURO 909,00 P.A.T. 22282516 VOCE
0820 EURO 9.900,00 P.A.T. 22282516 VOCE 0721 EURO 278,00 P.A.T. 95349975 VOCE 0721 EURO 1.177,00 P.A.T. 95349975 VOCE
0820 EURO 1.821,00 ANNO 2020 P.A.T. 8680014 VOCE 0820 EURO 474.985,00 P.A.T. 8680014 VOCE 0721 EURO 65.267,00 P.A.T. 20198549 VOCE 0820 EURO 357.488,00 P.A.T. 20198549 VOCE 0721 EURO 10.056,00 P.A.T. 20198549 VOCE 0723 EURO 2.514,00
P.A.T. 20198549 VOCE 0722 EURO 636,00 P.A.T. 22332545 VOCE 0820 EURO 211.569,00 P.A.T. 22332545 VOCE 0721 EURO 4.982,00 P.A.T. 8693051 VOCE 0722 EURO 2.987,00 P.A.T. 8693051 VOCE 9300 EURO 262,00 P.A.T. 8693051 VOCE 0723 EURO 6.341,00 P.A.T. 22282516 VOCE 0820 EURO 29.738,00 P.A.T. 22282516 VOCE 0721 EURO 1.044,00 P.A.T. 95174361 VOCE 0820 EURO 42.115,00 P.A.T. 95174361 VOCE 0721 EURO 804,00 P.A.T. 95349975 VOCE 0820 EURO 3.522,00 P.A.T. 95349975 VOCE 0721 EURO 2.036,0 0 P.A.T.
10 95710556 VOCE 0820 EURO 166,00 RISCHIO ASSICURATO - CESSAZIONE VOCE 0721 1) Nel corso dell'accertamento è emerso che l'azienda denuncia sulla voce 0721 le retribuzioni relative ai dipendenti addetti all'attività di custodia e/o di guardiania e sorveglianza non armata di stabili, edifici e uffici svolta per conto di aziende committenti. La voce corretta per l'attività sopra menzionata rientra nella voce 0820 della Tariffa dei Premi vigente di cui i Decreti Interministeriali del 27/02/2019 ("servizi resi dalle guardie giurate, di vigilanza, guardiania, sorveglianza in genere, solo per attività svolte a sé stanti") e nella voce 0714 della Tariffa di cui al D.M. 12/12/2000 ("servizi investigativi, di guardiania e sorveglianza in genere, solo per attività svolte a sé stanti"). La voce 0721 della Tariffa del 2000 e della Tariffa del 2019 è prevista in particolare "per il personale degli uffici con mansioni operative in genere, anche di servizio (uscieri, fattorini, portieri, autisti, inservienti, addetti alla piccola e generica manutenzione)", nei casi in cui: a) il personale assicurato svolge le mansioni sopra descritte nell'ambito di ambienti organizzati come uffici;
b) l'azienda assicurante è il proprio datore di lavoro;
c) l'attività non viene svolta nell'ambito di servizi resi a sé stanti per conto di aziende committenti. Consultato il Libro Unico del Lavoro, le comunicazioni obbligatorie inoltrate al Ministero del Lavoro e viste anche le denunce di esercizio e le denunce di variazione inoltrate all'Istituto (in particolare comunicazioni del 10/05/2005, del 01/04/2015, del 5/10/2016, del 23/05/2018, del 27/06/2018, del CP_ 26/11/2019, del 16/10/2020, del 2/3/2023) nonché il verbale del 22/01/2014, il Processo Aziende della Sede di Avellino provvederà a cessare la voce 0721 per tutte le p.a.t. sotto elencate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 11 delle Modalità di Applicazione della Tariffa vigente;
tenuto conto delle retribuzioni presunte denunciate all'Istituto per l'anno in corso, nel prospetto seguente si indicano le retribuzioni presunte per l'anno 2023 da inserire sulla giusta voce 0820 di ciascuna p.a.t. e da scorporare dalla voce 0721. Su tali importi sarà calcolata la differenza di premio anticipato dovuta per l'anno in corso, ai sensi degli artt. 28 e 44 del D.P.R. 1124/1965. PRESUNTO 2023 P.A.T. 8680014 EURO 1.233.577,00 P.A.T. 20198549 EURO 2.845.452,00 P.A.T. 22282516 EURO 335.168,00 P.A.T. 22332545 EURO 347.068,00 P.A.T. 95174361 EURO 2.035.664,00 P.A.T. 95349975 EURO 1.516.241,00 P.A.T. 96616312 EURO 1.740.000,00 2) Per i motivi illustrati al punto precedente la voce 0721 della p.a.t. n. 95710556 sarà cessata al 31/12/2022, non essendo state denunciate retribuzioni sulla stessa. P.A.T. 95710556 CP EURO 0,00 Le variazioni del rapporto assicurativo sopra indicate saranno comunicate dalla Sede competente con separato provvedimento, con il quale saranno, altresì, quantificate e richieste le differenze di premio e accessori di legge nei limiti prescrizionali vigenti, compensati con i crediti derivanti dalle operazioni di rettifica previste dal presente accertamento. I termini prescrizionali sono definiti dall'art. 3 della Legge 335/1995, con le sospensioni introdotte dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge n.18/2020 e dell'art.11, CP_ comma 9, del decreto-legge n.183/2020, nonché dalla Circolare 1/1999. RETRIBUZIONI INAIL”.
2. Dal tenore dei riportati verbali, è evidente che trattasi di accertamento induttivo, non basato sull'osservazione diretta dei fatti da parte degli ispettori.
Proprio la natura di siffatto accertamento, che poggia su una ricostruzione a posteriori delle vicende lavorative, a sua volta fondata su elementi utilizzati in maniera inferenziale, impone di escludere che il verbale di accertamento rivesta natura di elemento probatorio privilegiato ex art. 2700 c.c., essendo chiaro che quanto opinato dagli ispettori consegue ad una valutazione delle dichiarazioni dei lavoratori che essi hanno raccolto, nonché della documentazione attinente ai singoli rapporti.
In termini generali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il verbale di accertamento ispettivo, pur non assurgendo a prova legale, ha un valore probatorio intrinseco, che è però superabile ove vengano forniti elementi di segno contrario, nel senso che una complessiva valutazione del compendio probatorio giudiziale può consentire di ritenere infondate le risultanze dell'accertamento, anche quando esse si basino su dichiarazioni rese da terzi nell'immediatezza (Cassazione civile, sez. lav.,
22/07/2020, n. 15638: “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è , per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate
11 all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente”; Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2008, n. 15073: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”; Cassazione civile, sez. lav., CP_ 01/03/2000, n. 2275: “I verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”).
Ebbene, non solo è ammessa la prova contraria rispetto alle risultanze dell'accertamento, ma è anche possibile che lo stesso, in base a quanto emerga per tabulas, si riveli intrinsecamente infondato.
A ciò si aggiunga che l'azione proposta dalla ricorrente società, nel suo complesso,
s'identifica in una domanda di accertamento negativo del credito, per cui le posizioni processuali delle parti risultano specularmente invertite rispetto a quelle sostanziali, nel senso che l' convenuto sul piano formale, è attore in senso sostanziale, in CP_1 quanto preteso creditore (Cassazione civile, sez. lav., 04/05/2020, n. 8445).
Di norma, a ciò consegue l'applicazione del riparto probatorio ex art. 2697 c.c., con onere a carico del resistente previdenziale quanto alla prova dei fatti costitutivi Pt_2 del credito (Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2009, n. 23600: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l.
9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”; Cassazione civile, sez. lav., 10/11/2010, n. 22862: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la CP_ sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria”;
Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2020, n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
12 Nella fattispecie in controversia, il riparto probatorio opera in tal senso, sicché
l' e l' sono gravati dell'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso CP_1 CP_2 obbligo contributivo ed assicurativo, peraltro in via di diretta connessione alle questioni attinenti alla regolarità contributiva.
3. Così ricostruito il quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, reputa il giudicante che i giudizi riuniti debbano essere decisi in conformità ai precedenti giudiziari, richiamati dalle parti, ai quali si presta totale adesione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
Occorre rammentare che tale disposizione di legge consente che le sentenze di merito possano essere motivate anche mediante un rinvio ad un precedente “conforme”, in ossequio al principio di economicità e di riduzione dei tempi del processo civile (Cass.
n. 17640/2016: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione”).
Pertanto, va ribadito il contenuto statuitivo delle sentenze n. 271/2020 e 547/2020 rese dall'intestato Tribunale (R. G. n. 3460/2014 e R. G. n. 4156/2015, dott.ssa Alessia
Marotta), confermate all'esito dei giudizi di impugnazione rispettivamente definiti dalla Corte di Appello di Napoli con le sentenze n. 820/2024 e n. 2104/2024.
La sentenza n. 271/2020 ha disposto l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito contributivo, preteso dall' in base ad una serie di verbali CP_1 ispettivi ed avvisi di addebito relativi a omessi contributi per ore di ex festività, R.O.L.
e ferie maturati e non godute, nel periodo dal 2006 al 2012 (n. 00360157/DDL del
31.7.2013; n. 000396524/DDL dell'11.2.2014; n. 000396525/DDL dell'11.2.2014; n.
000396520/DDL dell'11.2.2014; n. 000418233/DDL del 23.6.2014; n.
000418181/DDL del 23.6.2014; avvisi di addebito nn. 0800.11/02/2014.0027843 e
0800.11/02/2014.9999999), tra l'altro così statuendo: “[..] deve ritenersi che il Regolamento aziendale sia del tutto compatibile con i dettami normativi sopra illustrati, in quanto - in ordine alle ferie - prevede il godimento di due settimane consecutive entro l'anno di maturazione (conformemente alla Convenzione OIL n.
132/1970) e la possibilità di fruizione del periodo eccedente in un arco temporale limitato, pari a 120 mesi successivi all'anno solare di maturazione;
quanto ai permessi e ai ROL, istituti di fonte convenzionale ed aventi ad oggetto diritti disponibili e rinunciabili, il Regolamento aziendale prevede la possibilità di fruizione entro il 31
13 dicembre del decimo anno successivo a quello di maturazione. Dallo slittamento del termine di fruizione di detti benefici consegue lo spostamento in avanti del momento impositivo, come prescritto - per permessi e ROL - dalla CP_ CP_ circolare n. 92/2011 e - per le ferie - dalla Circolare n. 186/1999 e seguenti. In conclusione, considerato che al momento dell'accesso ispettivo, non era ancora decorso il termine previsto dal Regolamento aziendale per la fruizione e/o (dove possibile) per la monetizzazione di detti emolumenti, i crediti pretesi dall' non Pt_2 risultavano dovuti. La mancata configurazione delle irregolarità contributive contestate comporta il venir meno dell'ulteriore addebito relativo al recupero delle agevolazioni contributive di cui alla legge 296/2006 art. 1 c. 1175.
L'accoglimento del principale motivo di doglianza consente di ritenere assorbita ogni ulteriore valutazione in merito ai residuali motivi di ricorso”.
Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Napoli, che, con la prefata pronuncia n. 820/2024 del 23.4.2024, ha statuito quanto segue: “[..] per i datori di lavoro esercenti, come l'odierno appellato, attività di vigilanza, tuttavia, il decreto legislativo n. 66/2003 non è applicabile e, dunque, per i dipendenti della on sussiste un obbligo legale di fruizione delle ferie nel Pt_1 termine di diciotto mesi successivi all'anno solare di riferimento. Il termine ultimo di fruizione del riposo annuale, pertanto, coincideva con quello previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, dal contratto aziendale ovvero da quello individuale. Nel caso di specie, il regolamento aziendale all'art. 4 fissa il termine ultimo per il godimento delle due settimane di riposo in ordine alle quali si discute della violazione dell'obbligo contributivo, nei successivi centoventi mesi. Dunque, applicati i principi dettati dalla Suprema Corte, sarà questo il termine per l'adempimento anche dell'obbligo contributivo poiché se è vero che l'obbligazione contributiva è inderogabile anche per quel che riguarda il termine di adempimento, è altrettanto vero che al datore di lavoro non può ascriversi la violazione di un termine che non sia espressamente previsto. Né, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante , la norma può essere tacciata di contrarietà con disposizioni imperative posto la norma Pt_2 dell'articolo 2109 cod. civ. non prevede un termine massimo di fruizione delle ferie e che la possibilità di conservare il diritto al godimento per un lunghissimo arco di tempo è conforme alla ratio di tutte le disposizioni in materia di riposo annuale. Sia la Costituzione (cfr. Corte Cost. n. 297/1990 e 616/1987), infatti, sia la regolamentazione O.I.L. invocata nell'atto di appello sia la disciplina eurounitaria (cfr. CGUE Grande Sezione del
20 gennaio 2009 in cause riunite C-350/106 e C-520-107 e la recentissima C-218-2022 del gennaio 2024 nonché
Cass. n. 13425/2019 del 17.5.2019) sono finalizzate alla esigenza di scoraggiare la monetizzazione e di favorire l'effettiva fruizione del congedo. Quanto, poi, alle esigenze di certezza del sistema di finanziamento dell' la CP_1 espressa deroga all' applicazione del D. Lvo 66, contenuta nella norma primaria dell'art. 2, costituisce prova, ad avviso della Corte, di una valutazione di prevalenza delle esigenze organizzative delle imprese esercenti servizi di vigilanze su quelle più generali dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale. Alla luce delle su esposte considerazioni deve, dunque, essere confermata la statuizione del primo Giudice in ordine alla insussistenza di una violazione degli obblighi contributivi quanto alla indennità di mancato godimento delle ferie essendo onerata del pagamento nel termine dei dieci anni Pt_1 successivi alla maturazione del diritto alle ferie ovvero in coincidenza con la effettiva erogazione dell'indennità sostitutiva. 11. Assai più complessa la situazione con riferimento ai cosiddetti rol cioè ai permessi previsti dalla contrattazione collettiva e che si sostanziano in una riduzione dell'orario di lavoro senza una corrispondente riduzione della retribuzione. Mancando una disciplina di legge, il Ministero del lavoro con la nota n. 9044 del 3 giugno 2011, ha precisato che il termine ultimo di godimenti dei permessi n questione cui collegare l'insorgenza della relativa obbligazione contributiva può essere fissato sia dal contratto collettivo nazionale sia da quello aziendale sia dal contratto individuale. Esattamente in linea con le interpretazioni del giudice di legittimità, dunque, l'autorità amministrativa ha ritenuto che la capacità contributiva per così dire aumentata potesse riscontrarsi soltanto quando fosse scaduto il termine per la fruizione dei permessi. Per il caso
14 che qui ne occupa, la contrattazione aziendale prevede all'art. 3 che i permessi normalmente devono essere esauriti entro il 31 dicembre;
per espressa previsione aziendale ove ciò non avvenisse entro il suddetto termine la scadenza dell'obbligo contributivo potrà essere differita entro il 31 dicembre del decimo anno successivo. Sostiene
l' che detta previsione costituirebbe una illegittima deroga in peius rispetto alle previsioni del contratto Pt_2 collettivo di settore che, all'art. 84, attribuisce il diritto al pagamento del corrispettivo per i permessi non goduti nell'anno di maturazione con la retribuzione del mese di gennaio dell'anno successivo. La tesi dell' è CP_1 completamente infondata. Con orientamento consolidato la Cassazione ha affermato che il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 1.6.2022, n. 17939; id., sez. VI, 6.4.2017, n. 8892; id., sez. lav., 15.9.2014, n. 19396). Inoltre, agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere, anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale, efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori considerati
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 28.4.2020, n. 8265). Pertanto, anche i contratti aziendali possono derogare in pejus i contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori
(cfr. Cass. n. 19396/2014 cit.e, da ultimo, Ordinanza n. 9668 del 12/04/2023). Del resto, anche il Ministero nella nota 9044/2011 ha affermato espressamente che il termine ultimo di godimento dei ROL può essere fissato dalla contrattazione aziendale ed anche da quella individuale. Occorre, dunque, interpretare la previsione del regolamento aziendale non tanto con riferimento alla maturazione del diritto al pagamento della indennità per mancato godimento dei permessi, che è chiaramente individuato nel decimo anno successivo, quanto con riferimento alla data di scadenza del diritto a fruire dei permessi medesimi. L'obbligo contributivo, infatti, può considerarsi scaduto soltanto dal momento in cui il lavoratore non ha più titolo per pretendere la riduzione del tempo di lavoro poiché soltanto in una siffatta ipotesi può considerarsi definitivo l'incremento della capacità contributiva. Il meccanismo della ripetizione dei contributi versati, che pure il Giudice di legittimità ipotizza a fini di garanzia del datore per il caso in cui conceda la fruizione del riposo pur non essendovi più tenuto, infatti, non può costituire una ordinaria alternativa alla necessità di individuare con certezza il dies a quo dell'obbligo contributivo vuoi in ossequio al principio di economia dei mezzi giuridici vuoi per le molteplici conseguenze che possono derivare dalla configurazione di un ritardo nell'adempimento dell'obbligo contributivo. Orbene, la norma del Regolamento espressamente stabilisce: a) ogni dipendente dispone di 104 ore di permessi retribuiti all'anno che maturano di 8 ore circa al mese si tratta nello specifico di 72 ore annue per permessi di riduzione orario (assorbibili in toto in caso di orario di 38 ore settimanali e di 32 ore annue compensative delle ex festività
b) in caso di prestazione lavorativa ridotta part-time i permessi verranno riproporzionati in base alle ore di lavoro effettivamente svolte c) per usufruire delle ore di permesso il lavoratore deve farne richiesta tramite il modulo di richiesta permessi di Stato dal responsabile i permessi di quattro a 8 ore si dovranno richiedere con 48 ore di anticipo tranne nei casi di comprovata urgenza. In caso di mancanza della comprova d'urgenza il permesso verrà trattato come assenza giustificata ma non retribuita i permessi di durata inferiore potranno essere richiesti all'inizio del turno di lavoro con la stessa modalità d) la richiesta da parte del lavoratore va concordata con il datore di lavoro il quale ha comunque facoltà per ragioni tecniche organizzative di rifiutare il permesso richiesto.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e) normalmente i permessi retribuiti devono essere esauriti entro il 31 dicembre;
per espressa previsione aziendale qualora ciò non avvenisse entro il suddetto termine la scadenza dell'obbligo retributivo potrà essere differita entro il 31 dicembre del decimo anno successivo f) se invece i permessi vengono utilizzati tutti prima dell'anno della fine l'anno solare e per esigenze urgenti vanno in negativo saranno recuperati nell'arco dell'anno successivo. Nel caso di cessazione del
15 rapporto di lavoro verranno scalate nell'ultima busta paga g) il mancato godimento di permessi per cause non imputabili all'azienda farà venire meno il diritto alla monetizzazione del residuo non goduto. Contrariamente a quanto sostenuto dall' la norma, ad avviso di questa Corte, non consente di individuare con certezza la Pt_2 data entro la quale i permessi devono essere utilizzati dal lavoratore. L'uso dell'avverbio normalmente, infatti, fa riferimento a quello che regolarmente, secondo l'uso abituale accade laddove quando si intenda fare riferimento ad una condotta che non si può non osservare si utilizzano termini sinonimi di obbligatorio ovvero necessario.
L'elemento letterale, dunque, non induce a ritenere che il 31 dicembre costituisca il termine ultimo per il godimento dei permessi maturati nell'anno solare. La individuazione di una siffatta scadenza, inoltre, risulterebbe contraria al principio enunziato sub lettera a). Se, infatti, i permessi maturano in ragione di 8 ore al mese è evidente il godimento non può che essere differito al mese successivo e, dunque, per il dicembre quanto meno al gennaio dell'anno solare seguente. Neppure, poi, può omettersi di considerare che la concessione dei permessi è subordinata alla compatibilità con le esigenze produttive e che, dunque, la concentrazione della fruizione in un arco di tempo così limitato è suscettibile di vanificare in concreto il diritto alla riduzione di orario. Se accanto a ciò si considera che, con riferimento alle ferie, è stato puntualmente indicato il termine entro il quale le stesse dovevano essere fruite risulta evidente che, per i permessi, non è stata adottata analoga previsione contrattuale.
Ne deriva, ad avviso di questa Corte, la legittimità dell'operato della he ha provveduto Pt_1 al versamento contributivo considerando quale termine di adempimento il decennio previsto per la erogazione del controvalore economico dei permessi poiché la effettività della prestazione di un maggiore orario di lavoro a fronte della previsione di una riduzione contenuta nel regolamento non può configurarsi in epoca anteriore, non essendo stato espressamente previsto un termine di fruizione del riposo. Anche con riferimento ai permessi, dunque, la previsione regolamentare giustifica la condotta di come correttamente argomentato nella Pt_1 sentenza impugnata”.
Di analogo tenore è la sentenza n. 547/2020 del Tribunale di Avellino, resa nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito n. 312201500000146 61, in cui si legge: “Nella specie, dunque, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, deve ritenersi che il Regolamento aziendale sia del tutto compatibile con i dettami normativi sopra illustrati, in quanto - in ordine alle ferie - prevede il godimento di due settimane consecutive entro l'anno di maturazione (conformemente alla Convenzione OIL n. 132/1970) e la possibilità di fruizione del periodo eccedente in un arco temporale limitato, pari a 120 mesi successivi all'anno solare di maturazione;
quanto ai permessi e ai ROL, istituti di fonte convenzionale ed aventi ad oggetto diritti disponibili e rinunciabili, il Regolamento aziendale prevede la possibilità di fruizione entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di maturazione. Dallo slittamento del termine di fruizione di detti benefici consegue lo spostamento in avanti del momento impositivo, come prescritto - per permessi e ROL - dalla circolare CP_ CP_ n. 92/2011 e - per le ferie - dalla Circolare n. 186/1999 e seguenti. In conclusione, considerato che al momento dell'accesso ispettivo, non era ancora decorso il termine previsto dal Regolamento aziendale per la fruizione e/o (dove possibile) per la monetizzazione di detti emolumenti, i crediti pretesi dall' non Pt_2 risultavano dovuti”.
Tale provvedimento, impugnato dall' , veniva confermato dalla Parte_2
Corte di Appello di Napoli con la summenzionata sentenza n. 2104/2024 del 16.5.2024, del medesimo tenore della precedente pronuncia della Corte stessa (“Osserva il Collegio che nelle more della trattazione del presente giudizio, è stato definito da altra Sezione di questa Corte il procedimento n. 3137/2020 RG avente ad oggetto anche l'accertamento ispettivo posto alla base dell'avviso di addebito opposto in questa sede. Nella sentenza 820/2024 pubbl. il 23/04/2024 sono state esaminate analoghe contestazioni
16 sollevate dagli ispettori nei verbali n. 00360157/DDL del 31 luglio 2013, n. 000396524/DDL dell11.2.2014, n.
000396525 dell'11.2.2014, n. 00396520/DDL del 14.2.2014, n. 000418233/DDL del 23.6.2014, n. 00418181/DDL con riguardo ad un periodo precedente a quello oggetto della presente controversia. Alle motivazioni di tale sentenza, per l'identità dei motivi di doglianza e delle questioni esaminate, vertenti tra le stesse parti, questo collegio intende richiamarsi ex art. 118 disp. Att. C.p.c. condividendole pienamente per la completezza e coerenza dell'impianto argomentativo”).
Nella presente sede giudiziale, occorre pervenire alle medesime conclusioni interpretative, le quali vanno integralmente condivise, recepite e ribadite, in ordine alle identiche questioni proposte.
Pertanto, reputa questo giudice che la tesi professata dagli Istituti resistenti sia infondata, e ciò a fronte del complessivo quadro emergente dagli atti del presente giudizio, nonché dalle risultanze interpretative dei giudizi di primo e secondo grado, ampiamente richiamati, costituenti specifico precedente giudiziario tra le parti.
In specie, lungi dal prestare acritica adesione a siffatti orientamenti, osserva questo giudice che la modulazione delle sospensioni lavorative per ferie e permessi, delineata dalla società istante nel regolamento aziendale, non possa ritenersi illegittima, e ciò non solo alla luce delle motivazioni giurisprudenziali sopra riportate, ma anche in forza delle riscontrabili esigenze di elasticità nell'esecuzione delle prestazioni di vigilanza, da articolare sulla scorta delle singole commesse provenienti dai clienti di Parte_1
esigenza che viene disciplinata senza compressione del fondamentale diritto dei
[...] lavoratori al riposo, il quale risulta, anzi, tutelato dalle disposizioni aziendali che ne consentono il godimento differito rispetto all'anno solare di maturazione, in linea con il divieto di monetizzazione delle ferie in corso di rapporto ed in compensazione, circa i permessi, con la facoltà di fruizione “a debito”, ossia in via anticipata ed in maggior misura rispetto a quanto maturato, con previsione di corrispondente decurtazione nell'anno successivo.
In forza di tutto quanto sinora osservato, si ritiene insussistente l'obbligo contributivo vantato a carico di con conseguente infondatezza del credito preteso Parte_1 dall'Istituto nel verbale di accertamento e notificazione n. 2015018743/DDL del
16.6.2022 e nella diffida ad adempiere n. 0800.17/06/2022.0217170, che vanno, CP_1 perciò, dichiarati privi di fondamento.
4. A ciò si aggiunga che l'accertamento svolto nei giudizi di primo grado e d'appello introdotti dalla società contro l' assume rilevanza anche nel giudizio di CP_1 impugnazione instaurato nei confronti dell' per l'annullamento del verbale di CP_2 accertamento e notificazione n.2018.00027 del 24.5.2023, del provvedimento di
17 variazione del rapporto assicurativo dell'8.6.2023 e dell'invito a regolarizzare n. CP_2
40551792 (istruttoria n. 6746821).
Gli evocati precedenti giudiziari, infatti, contengono un accertamento sul fatto ed una ricostruzione giuridica della fattispecie contrattuale, integrante presupposto contributivo, che produce effetti anche nella posizione assicurativa facente capo all' CP_2
Pertanto, deve ritenersi formata una complessiva risultanza giudiziale, oramai incontrovertibile (avendo allegato il passaggio in giudicato delle due Pt_1 sentenze d'appello), secondo la quale i criteri previsti per la determinazione della retribuzione, al fine di calcolare l'onere contributivo e assicurativo a carico del datore di lavoro, erano stati individuati correttamente ed in applicazione delle legittime previsioni del regolamento aziendale della società.
In altri termini, è stato definitivamente accertato che gli imponibili contributivi individuati da erano corretti e che non potevano considerarsi Parte_1 sussistenti le irregolarità contestate in materia di contribuzione previdenziale dovuta per ferie, permessi R.O.L. ed ex festività soppresse, nella parte in cui tali riposi erano stati maturati e non goduti nei termini di legge.
Premesso che il premio assicurativo viene calcolato sulla base delle retribuzioni imponibili, oltre che del tasso di rischio applicato dall' alla specifica CP_2 lavorazione, non vi può essere dubbio sull'efficacia esterna assunta dalle richiamate sentenze, passate in giudicato.
Il dictum di tali pronunce, nella misura in cui hanno prodotto l'effetto della caducazione dell'accertamento ispettivo in ordine ai suindicati profili, risulta opponibile anche all'Istituto assicurativo, e ciò, se non sul piano formale (non essendo l' stato parte di quel giudizio), almeno sul piano sostanziale. CP_2
Difatti, caducato l'accertamento ispettivo in parte qua, è venuto meno il presupposto di fatto dei maggiori contributi assicurativi per cui è causa, ossia la pretesa violazione degli imponibili contributivi, definitivamente accertata come insussistente.
È in tali termini, pertanto, occorre rilevare la c.d. efficacia riflessa del giudicato nei confronti dell'ente assicurativo (Cassazione civile, sez. II, 17/06/2021, n. 17387: “Il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione”).
18 Da quanto argomentato, si impone l'annullamento del verbale di accertamento e notificazione n. 2018.00027 del 24.5.2023, nonché del provvedimento di Pt_4 variazione del rapporto assicurativo dell'8.6.2023, oltre che dell'invito a regolarizzare n. 40551792 (istruttoria n. 6746821). CP_2
In conclusione, i ricorsi riuniti vanno accolti.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le sopravvenienze giurisprudenziali indicate in parte motiva, intervenute in pendenza del giudizio, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara infondato l'accertamento ispettivo di cui ai verbali n. 2015018743/DDL del
16.6.2022 e n. 2018.00027 del 24.5.2023, e, per l'effetto, dichiara insussistente il correlato obbligo contributivo ed assicurativo indicato ivi ed in ogni successivo atto;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 29.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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