Ordinanza collegiale 23 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 13 aprile 2023
Ordinanza collegiale 2 luglio 2024
Sentenza 10 giugno 2025
Rigetto
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11315 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11315/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13107/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13107 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Profazio, Valentina Biagioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto SUI di Roma 8 agosto 2022 di inammissibilità della domanda di emersione del lavoro irregolare, protocollo comunicazione M_IT PR_RMSUI -OMISSIS-, notificato all’interessato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non conosciuti e comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS-in data 9 giugno 2020 presentava una domanda di emersione dal lavoro irregolare a favore del ricorrente. Successivamente, il 24 novembre 2021, il ricorrente depositava documentazione integrativa e, nello specifico, il contratto di comodato concluso il 15 novembre 2021 tra il ricorrente medesimo e il sig-OMISSIS- avente ad oggetto l’uso dell’immobile di sua proprietà sito in Roma, nonché il contratto di locazione tra il sig. -OMISSIS-ed, altresì, la comunicazione di cessione di fabbricato a firma del sig. -OMISSIS-, in favore del ricorrente, datata 15 novembre 2021 e la dichiarazione del sig. -OMISSIS- in cui quest’ultimo dichiarava “ di dare ospitalità in -OMISSIS- per un periodo di 6 mesi”.
Il ricorrente veniva successivamente convocato presso lo Sportello unico immigrazione di Roma per la consegna della documentazione originale e l’eventuale sottoscrizione del contratto di soggiorno; all’esito di tali adempimenti, il Ministero adottava il provvedimento di inammissibilità della domanda di emersione del lavoro irregolare con la seguente motivazione:
“ CONSIDERATO che il lavoratore extra UE produceva nella fase procedimentale della domanda. ai fini della dimostrazione del requisito alloggiativo. una cessione di fabbricato e un contratto di comodato d'uso gratuito asseritamente sottoscritto con il sig. -OMISSIS-. in qualità di proprietario dell'appartamento sito presso il Comune di-OMISSIS-;
CONSIDERATO che al lavoratore è stata notificata la comunicazione di sospensione dell'istanza per approfondimenti istruttori in relazione alla documentazione alloggiativa depositata. contenente altresì l'avvertenza che. nel caso la documentazione non fosse risultata autentica si sarebbe proceduto al rigetto dell'istanza. invitando comunque la parte a far pervenire osservazioni e documenti utili che sarebbero stati valutati nell'adozione del provvedimento finale ex art. 10 L.241/90;
PRESO ATTO della nota inoltrata dal Commissariato di P.S. "San Giovanni" in data 02.08.2022. ai cui operanti il sig. -OMISSIS- ha dichiarato "di non conoscere e di non over mai sottoscritto alcun documento in favore del sig. -OMISSIS-” e dalla quale risulta che il sig. -OMISSIS- ha disconosciuto il contratto di comodato e la cessione di fabbricato relativa all'appartamento sito presso il Comune di -OMISSIS-–mai comunicata al ricorrente, il quale è venuto a conoscenza della stessa solo con il decreto di inammissibilità;
PRESO ATTO altresì che il lavoratore. in data 08.08.2022 per mezzo del proprio difensore. ha inoltrato la nota contenente la dichiarazione di residenza presso l'abitazione sita nel Comune di -OMISSIS- int.l. pur avendo comunicato agli agenti del Commissariato di Ostia lido di aver abitato solo due settimane presso la suddetta abitazione non menzionando alcun contratto di comodato cessione di fabbricato rilasciata dal proprietario dell’alloggio”.
2. Avverso il predetto provvedimento il sig. -OMISSIS-ha presentato ricorso deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere, omesso preavviso di rigetto, carenza di motivazione, sviamento. In particolare contesta l’asserita falsità dei documenti presentati e deduce carenza di istruttoria e di motivazione sul punto specifico; contesta inoltre la violazione delle garanzie partecipative per l’omissione della comunicazione di avvio e del preavviso di rigetto.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- del 23 dicembre 2022 sono stati disposti incombenti istruttori. Con ordinanza n.-OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare presentata dal ricorrente.
Il ricorrente ha impugnato la predetta ordinanza cautelare innanzi al Consiglio di Stato che ha accolto l’appello ed ordinato la trasmissione dell’ordinanza al Tar “per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.”.
Il Collegio con ordinanza n.-OMISSIS- ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione utile relativa al presupposto accertamento della falsità della cessione di fabbricato e del contratto di comodato d’uso gratuito, ivi inclusi i documenti citati negli atti già depositati al fascicolo di causa e in particolare i verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese dal -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché notizie circa l’eventuale avvio del procedimento penale e sul relativo stato.
4.- Le parti all’udienza del 2.12.2024 concordemente hanno chiesto rinvio della trattazione in relazione agli atti allegati e depositati dall’amministrazione in data 1 dicembre 2024, nonché all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.
L’amministrazione ha depositato memoria con cui conferma la falsità del documento depositato.
5. La causa è stata discussa all’udienza del 13.05.2025 ed è quindi passata in decisione.
6. Il ricorso deve essere respinto.
Le censure dedotte sono prive di fondamento atteso che il ricorrente ha prodotto documenti non veritieri per ottenere il beneficio richiesto.
In ottemperanza all’ordinanza n.-OMISSIS-, adottata dal Collegio, l’amministrazione ha depositato le dichiarazioni fornite al Commissariato di P.S. San Giovanni dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, proprietario dell’alloggio sito in Roma, in via -OMISSIS-, il quale, nell’occasione, ha formalmente disconosciuto atto e firma apposti sia sulla cessione di fabbricato, sia sul contratto di comodato d’uso gratuito depositato dal ricorrente ai fini della dimostrazione del requisito alloggiativo nell’ambito del procedimento di emersione instaurato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Sul piano fattuale emerge dagli atti che con il proprietario dell’alloggio non era stato sottoscritto alcun contratto di comodato e di cessione di fabbricato in favore del lavoratore, essendovi stata una mera comunicazione informale tra il sig. -OMISSIS-(conduttore) ed il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (proprietario dell’immobile) avente, per altro, ad oggetto un’ospitalità di breve durata.
Le circostanze acquisite conducono univocamente nel senso della non autenticità della documentazione alloggiativa depositata dal ricorrente ai fini della dimostrazione del requisito alloggiativo.
7. Sul piano normativo la presentazione di un documento falso nell’attestazione di un presupposto essenziale costituisce ragione sufficiente per il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno a norma dell’art. 4, comma 2, penultimo periodo, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“ La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda ”).
L'art. 5, comma 8-bis TUI -secondo cui " Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno ,un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione ..." esprime, infatti, un principio che si ritiene applicabile a tutte le procedure di rilascio di permessi di soggiorno (cfr. Cons. Stato, III, n. 432/2017).
Nel medesimo senso l’art. 103, comma 18, d.l. 34/2020 stabilisce che “Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma5, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni”.
8. Si deve quindi rilevare il carattere vincolato e la correttezza sostanziale del provvedimento di rigetto il quale, pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2 legge 241/1990, non è annullabile per la dedotta violazione degli articoli 7 e 10 bis legge 241/1990, avente ad oggetto vizi di natura procedimentale.
9. Il ricorso per le considerazioni esposte deve essere respinto.
10. Le spese di giudizio per ragioni equitative sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche citate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO