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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di CA, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 8855/2018 R.G., promosso da:
, in persona del sindaco pro tempore, , Parte_1 Parte_2 codice fiscale rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano De Biase, P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foggia al Corso Roma n. 204 B, giusta procura in atti;
opponente contro con sede legale in Reggio Calabria, corso Vittorio Controparte_1
Emanuele n. 109, partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Bartolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CA, via Perugia n. 10, giusta procura allegata in atti;
opposta
***
All'udienza del 10.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 22.05.2018, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2139/18 emesso dal Tribunale di CA, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 23.288 in favore della società Halley
1 Consulting s.p.a., quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica della scuola “G. Pascoli” di . Parte_1
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di CA in favore del Tribunale di Reggio Calabria ovvero del Tribunale di Bari;
in subordine, ha contestato fondatezza della domanda monitoria e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta depositata in data 7.1.2019 si è costituita in giudizio
[...]
contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, con Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite ed all'ulteriore pagamento della somma di cui all'art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. e, all'esito di alcuni rinvii d'ufficio, sono state invitate a precisare le conclusioni.
2. Esposti i fatti, l'eccezione di incompetenza per territorio è fondata.
Giova premettere che la domanda di adempimento proposta in via monitoria dalla
[...] trae origine dall'aggiudicazione, in suo favore, dei lavori di riqualificazione Controparte_1
energetica dell'istituto scolastico di cui all'offerta del 15.7.2015 formulata dal Comune di
. A seguito di procedura di aggiudicazione, con determina dirigenziale 571 del Parte_1
14.8.2015 è stata affidata alla l'esecuzione dei lavori per il Controparte_1
corrispettivo, iva esclusa, di euro 23.288.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità “Anche a seguito dell'entrata in vigore della
l. n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui
nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per
ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato” (Cass. n. 30006/2018).
Osserva la Suprema Corte, inoltre, che “Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello
della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né
2 inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice
adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza” (Cass. n. 25776/2024).
Ritiene il decidente che il , in applicazione di tali principi di diritto, abbia Parte_1 correttamente assolto all'onere di contestazione di tutti i possibili criteri di radicamento della competenza davanti al Tribunale di CA.
Con riguardo al criterio del forum destinatae solutionis, essendo convenuta un'amministrazione non statale, trova applicazione il criterio di competenza del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, ovvero il , avente sede nella circoscrizione Parte_1
del Tribunale di Bari.
Con riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione (forum contractus), occorre evidenziare in premessa che la società abbia come sede principale Reggio Calabria Controparte_1
mentre la sede di CA (sita in viale Lainò n. 6) sia soltanto una sede secondaria, come si evince anche dalla visura camerale. In particolare, come eccepito da parte opponente, l'ufficio di CA risulta essere un'unità destinata al commercio (al pari di altre sedi locali della stessa società) e non vi è prova che nella citata sede si trovi un rappresentante abilitato a stare in giudizio, ovvero un rappresentante legale della società al quale siano stati conferiti poteri rappresentativi institori ai sensi dell'art. 77 c.p.c.; né vi è prova che l'amministratore unico operi presso le sedi secondarie (tra le tante, Cass. 21253/2011).
Ciò posto, non è fondata la tesi di parte opposta, secondo cui il contratto si sia concluso a
CA, quale luogo nel quale la società creditrice abbia ricevuto comunicazione dell'accettazione della proposta.
Il contratto di appalto per cui è causa è stato concluso in modalità telematica, a seguito dell'accettazione della RDO n. 874465 formulata dal Comune di da parte della Parte_1
mediante la procedura degli acquisti in rete del ME.PA. Controparte_1
Ai fini dell'individuazione del luogo di conclusione del contratto, occorre avere riguardo alle ordinarie regole civilistiche (art. 1326 c.c.), sicché a seguito dell'offerta dell'operatore economico la stazione appaltante è tenuta ad accettare l'offerta ed il contratto di considera concluso nel luogo in cui l'operatore economico abbia avuto notizia dell'accettazione dell'offerta.
3 Orbene, negli atti della procedura di affidamento la società opposta ha indicato, quale proprio domicilio, la sede principale di Reggio Calabria, come si evince sia dalla determina dirigenziale del 18.8.2015 n. prot. 16917/2015 sia dal contratto di appalto (doc. D2 e D3 fascicolo parte opposta). Non risulta da alcuna documentazione contrattuale che la società opposta abbia ricevuto comunicazione dell'accettazione dell'offerta presentata dal Comune di Parte_1 presso l'ufficio secondario di CA. Anche gli atti della procedura di gara prodotti dalla società opposta (verbale di avvio lavori – D4, regolare esecuzione – D6) non fanno alcuna menzione alla sede di CA ma soltanto alla sede principale di Reggio Calabria.
Per quanto sopra, deve ritenersi che l'obbligazione sia sorta a Reggio Calabria, sicché alla luce del criterio del forum contractus la competenza per territorio va radicata presso il Tribunale di
Reggio Calabria.
Alla luce dei suindicati motivi, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di CA a favore del Tribunale di Reggio Calabria o del Tribunale di Bari.
In accoglimento della relativa eccezione, il decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente va dichiarato nullo, in omaggio all'orientamento consolidato della Suprema
Corte secondo cui “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza
funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al
giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (Cass. n. 1372/2016).
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 2139/2018 va revocato e, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., va assegnato alle parti termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi ad uno dei Tribunali dichiarati competenti.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 145,50 per spese ed euro 2.538,50 per compensi, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali, tenuto conto della definizione in rito della controversia.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta va rigettata, stante la sua soccombenza, mentre l'analoga domanda proposta da parte opponente va respinta, non essendovi elementi a sostegno della natura temeraria della lite, anche in ragione della concessione del decreto
4 ingiuntivo da parte del giudice del monitorio a seguito del rilievo originario della questione di competenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di CA, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 8855/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 2139/2018 emesso dal Tribunale di CA e, per l'effetto, lo revoca;
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di CA in favore di quella del Tribunale di Bari
o di Reggio Calabria ed assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1
, che liquida in euro 145,50 per spese ed euro 2.538,50 per compensi, Parte_1
oltre spese generali, iva e c.p.a..
RIGETTA le domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in CA, il 21 gennaio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di CA, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 8855/2018 R.G., promosso da:
, in persona del sindaco pro tempore, , Parte_1 Parte_2 codice fiscale rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano De Biase, P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foggia al Corso Roma n. 204 B, giusta procura in atti;
opponente contro con sede legale in Reggio Calabria, corso Vittorio Controparte_1
Emanuele n. 109, partita iva in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Bartolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CA, via Perugia n. 10, giusta procura allegata in atti;
opposta
***
All'udienza del 10.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 22.05.2018, il ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2139/18 emesso dal Tribunale di CA, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 23.288 in favore della società Halley
1 Consulting s.p.a., quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica della scuola “G. Pascoli” di . Parte_1
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di CA in favore del Tribunale di Reggio Calabria ovvero del Tribunale di Bari;
in subordine, ha contestato fondatezza della domanda monitoria e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta depositata in data 7.1.2019 si è costituita in giudizio
[...]
contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto, con Controparte_1
condanna al pagamento delle spese di lite ed all'ulteriore pagamento della somma di cui all'art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. e, all'esito di alcuni rinvii d'ufficio, sono state invitate a precisare le conclusioni.
2. Esposti i fatti, l'eccezione di incompetenza per territorio è fondata.
Giova premettere che la domanda di adempimento proposta in via monitoria dalla
[...] trae origine dall'aggiudicazione, in suo favore, dei lavori di riqualificazione Controparte_1
energetica dell'istituto scolastico di cui all'offerta del 15.7.2015 formulata dal Comune di
. A seguito di procedura di aggiudicazione, con determina dirigenziale 571 del Parte_1
14.8.2015 è stata affidata alla l'esecuzione dei lavori per il Controparte_1
corrispettivo, iva esclusa, di euro 23.288.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità “Anche a seguito dell'entrata in vigore della
l. n. 142 del 1990 e del d.lgs. n. 77 del 1995, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui
nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per
ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato” (Cass. n. 30006/2018).
Osserva la Suprema Corte, inoltre, che “Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello
della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né
2 inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice
adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza” (Cass. n. 25776/2024).
Ritiene il decidente che il , in applicazione di tali principi di diritto, abbia Parte_1 correttamente assolto all'onere di contestazione di tutti i possibili criteri di radicamento della competenza davanti al Tribunale di CA.
Con riguardo al criterio del forum destinatae solutionis, essendo convenuta un'amministrazione non statale, trova applicazione il criterio di competenza del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, ovvero il , avente sede nella circoscrizione Parte_1
del Tribunale di Bari.
Con riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione (forum contractus), occorre evidenziare in premessa che la società abbia come sede principale Reggio Calabria Controparte_1
mentre la sede di CA (sita in viale Lainò n. 6) sia soltanto una sede secondaria, come si evince anche dalla visura camerale. In particolare, come eccepito da parte opponente, l'ufficio di CA risulta essere un'unità destinata al commercio (al pari di altre sedi locali della stessa società) e non vi è prova che nella citata sede si trovi un rappresentante abilitato a stare in giudizio, ovvero un rappresentante legale della società al quale siano stati conferiti poteri rappresentativi institori ai sensi dell'art. 77 c.p.c.; né vi è prova che l'amministratore unico operi presso le sedi secondarie (tra le tante, Cass. 21253/2011).
Ciò posto, non è fondata la tesi di parte opposta, secondo cui il contratto si sia concluso a
CA, quale luogo nel quale la società creditrice abbia ricevuto comunicazione dell'accettazione della proposta.
Il contratto di appalto per cui è causa è stato concluso in modalità telematica, a seguito dell'accettazione della RDO n. 874465 formulata dal Comune di da parte della Parte_1
mediante la procedura degli acquisti in rete del ME.PA. Controparte_1
Ai fini dell'individuazione del luogo di conclusione del contratto, occorre avere riguardo alle ordinarie regole civilistiche (art. 1326 c.c.), sicché a seguito dell'offerta dell'operatore economico la stazione appaltante è tenuta ad accettare l'offerta ed il contratto di considera concluso nel luogo in cui l'operatore economico abbia avuto notizia dell'accettazione dell'offerta.
3 Orbene, negli atti della procedura di affidamento la società opposta ha indicato, quale proprio domicilio, la sede principale di Reggio Calabria, come si evince sia dalla determina dirigenziale del 18.8.2015 n. prot. 16917/2015 sia dal contratto di appalto (doc. D2 e D3 fascicolo parte opposta). Non risulta da alcuna documentazione contrattuale che la società opposta abbia ricevuto comunicazione dell'accettazione dell'offerta presentata dal Comune di Parte_1 presso l'ufficio secondario di CA. Anche gli atti della procedura di gara prodotti dalla società opposta (verbale di avvio lavori – D4, regolare esecuzione – D6) non fanno alcuna menzione alla sede di CA ma soltanto alla sede principale di Reggio Calabria.
Per quanto sopra, deve ritenersi che l'obbligazione sia sorta a Reggio Calabria, sicché alla luce del criterio del forum contractus la competenza per territorio va radicata presso il Tribunale di
Reggio Calabria.
Alla luce dei suindicati motivi, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di CA a favore del Tribunale di Reggio Calabria o del Tribunale di Bari.
In accoglimento della relativa eccezione, il decreto ingiuntivo emesso dal giudice incompetente va dichiarato nullo, in omaggio all'orientamento consolidato della Suprema
Corte secondo cui “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza
funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al
giudice "ad quem" deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente
l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio” (Cass. n. 1372/2016).
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 2139/2018 va revocato e, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., va assegnato alle parti termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi ad uno dei Tribunali dichiarati competenti.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 145,50 per spese ed euro 2.538,50 per compensi, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi processuali, tenuto conto della definizione in rito della controversia.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta va rigettata, stante la sua soccombenza, mentre l'analoga domanda proposta da parte opponente va respinta, non essendovi elementi a sostegno della natura temeraria della lite, anche in ragione della concessione del decreto
4 ingiuntivo da parte del giudice del monitorio a seguito del rilievo originario della questione di competenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di CA, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 8855/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 2139/2018 emesso dal Tribunale di CA e, per l'effetto, lo revoca;
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di CA in favore di quella del Tribunale di Bari
o di Reggio Calabria ed assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1
, che liquida in euro 145,50 per spese ed euro 2.538,50 per compensi, Parte_1
oltre spese generali, iva e c.p.a..
RIGETTA le domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in CA, il 21 gennaio 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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