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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/09/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 30/09/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1856/2023
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. M. Marra, con cui elett. dom. in alla Parte_1 Pt_1 giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, E. CP_1
e D. Catalano, elett. dom. in , Località San Benedetto, alla Via Arena, Pt_1 giusta procura in atti RESISTENTE NONCHE'
[...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTE (contumace)
OGGETTO: altre ipotesi - accertamento rapporto di lavoro presso istituto paritario CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2023, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio da parte del Tribunale di Benevento, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato presso l'Istituto Paritario da settembre 2015 a Controparte_2 marzo 2017, per due ore di docenza settim
- che l' disconosceva il rapporto di lavoro per l'intero periodo;
CP_1
- che il ente aveva effettivamente lavorato alle dipendenze del predetto istituto, come da documentazione versata in atti, ed in particolare dal certificato di servizio rilasciato dal dirigente scolastico dell'istituto paritario;
- che, per il predetto periodo, risultava versata anche la contribuzione.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Nel merito accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro per i periodi indicati in premessa annullare ogni provvedimento dell riconoscimento il rapporto di lavoro e la contribuzione in relazione al periodo dal 15\9\2015 fin 8\6\2016 e dal 15\9\2016 fino al 10\3\2017 come indicato nella certificazione allegata con ogni conseguenza di legge;
dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la relativa contribuzione per le ore effettivamente lavorate quale DOCENTE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA A 012 PER NUMERO DUE ORE SETTIMANALI SVOLTE PRESSO L'
[...]
Controparte_3
Controparte_4
“ in persona del legale rappr.te pro tempore di al pagamento della contribuzione maturata
[...] CP_3 presso l' di Benevento come per legge ,laddov ata ancora versata;
In pari o, sempre in relazione a quanto esposto, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art2116 c.c. condannare l' in persona del legale rappr.te pro tempore all'accredito della contribuzione maturata in favore della ricorrente ,salvo il recupero delle somme dovute da parte dell'istituto che ha omesso i versamenti ,stante l'automaticità dell'accredito contributivo ,sussistendo il rapporto di lavoro subordinato come sopra indicato”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'ente previdenziale resistente che, con articolate argomentazioni, deduceva che il disconoscimento del rapporto di lavoro era avvenuto all'esito di un accertamento ispettivo, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Pur ritualmente intimato, non si costituiva l'istituto scolastico, e pertanto ne va dichiarata la contumacia. Rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è infondato, e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Con provvedimento datato 06/12/2021 (cfr. produzione , l'ente previdenziale CP_1 comunicava al ricorrente, all'esito di accertamento ispetti disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con la DINACOL SOCIETA' COOPERATIVA per il periodo da settembre 2015 a marzo 2017, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 2094 c.c., con conseguente invalidità del rapporto ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali. A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' è onere del CP_1 lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 C.C., la sussistenza del rto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 809 del 19/01/2021, Rv. 660253 - 01), “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere
2 in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass 08/02/2000. n. 1399).
6.4. Ne consegue che nel caso in esame la sentenza di appello, correttamente applicando i principi su richiamati, ha gravato l'assicurato, che nella ricostruzione del giudice di appello non vi ha adempiuto, dell'onere di dimostrare la subordinazione e non è configurabile, in capo all' previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le CP_3 erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa , non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (v. anche Cass. 09/05/2003 n. 7139). Nel caso in esame, il rapporto veniva disconosciuto all'esito di un accertamento ispettivo operato dall'ente, di cui richiamava gli esiti. Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento. Tuttavia, del tutto carenti sul punto sono le allegazioni di cui all'atto introduttivo. Parte ricorrente, invero, non indicava l'articolazione oraria in cui svolgeva attività lavorativa, limitandosi a dedurre di aver lavorato “per numero due ore di docenza settimanali” (p. 1 del ricorso introduttivo), senza alcuna puntuale indicazione dei giorni e degli orari di lavoro osservati, delle classi presso cui risultava effettuata l'attività di docenza;
non indicava il soggetto che impartiva le direttive;
non indicava infine, la misura della retribuzione percepita, nonché la cadenza e le modalità in cui avveniva il pagamento. Alla luce delle esposte considerazioni, la prova orale richiesta risultava generica, e quindi inammissibile. Quanto alla produzione documentale di parte ricorrente (certificato di servizio, estratto conto previdenziale), si osserva che il disconoscimento operato dall'istituto previdenziale riguarda l'effettività del rapporto, che la predetta documentazione è del tutto inidonea a provare, gravando su parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza degli indici della subordinazione, presupposto per la costituzione del rapporto previdenziale. Ed infatti, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come si evince dal provvedimento di disconoscimento prodotto dalla stessa parte ricorrente), la documentazione di formazione unilaterale – che in tal caso proviene dall'asserito datore di lavoro - non può avere una pregnante rilevanza, soprattutto nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso. In tali controversie, infatti, oggetto di contestazione è proprio il carattere fittizio del rapporto o comunque la carenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., ed in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può avere un mero carattere indiziario (cfr. Cass. 10529/1996, Cass. 9290/2000). In conclusione, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, cui, alla luce di quanto sopra esposto, non può che riconoscersi uno scarno rilievo probatorio, in assenza di ulteriori
3 elementi di riscontro, con particolare riferimento agli elementi sintomatici della subordinazione. Tra l'altro, quanto alla valenza probatoria del certificato di servizio in atti, si osserva che, anche a voler ritenere che esso abbia valore (non di atto pubblico, ma) di certificazione amministrativa, a cui si applica la disciplina di cui agli artt. 2699 e ss. c.c. in considerazione della peculiare posizione del direttore di scuole paritarie e legalmente riconosciute - al quale la giurisprudenza della Cassazione penale riconosce la qualità di pubblico ufficiale agli effetti delle norme sul falso documentale, rispetto alle quali la nozione di atto pubblico è, peraltro, notoriamente più ampia di quella civilistica (cfr. Cass. Cass. pen. Sez. V Sent., 14/11/2017, n. 3779; Cass. pen. Sez. V Sent., 29/05/2015, n. 44383; Cass. pen. Sez. V Sent., 05/12/2008, n. 9702) - la fede privilegiata è estesa alla provenienza del documento, alle dichiarazioni delle parti e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, mentre non copre le valutazioni, le manifestazioni di opinione o di scienza in essa espresse (tra cui va ricondotta la dichiarazione sull'espletamento del servizio), per le quali lo stesso è documento liberamente valutabile dal giudice. Alla luce di tutte le considerazioni esposte, tale certificato è del tutto inidoneo, in assenza di ulteriori riscontri, a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato per i periodi oggetto di disconoscimento ad opera dell'ente previdenziale. Da tutto quanto esposto discende il rigetto del ricorso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' nella misura di CP_1 cui al dispositivo. Nulla per le spese nei confronti dell'istituto paritario, stante la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.320,00 per compensi, oltre spese generali e CPA come per legge, se dovute;
c) nulla per le spese di lite nei confronti dell'istituto paritario . Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 30/09/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 30/09/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1856/2023
TRA
rappr. e dif. dall'Avv. M. Marra, con cui elett. dom. in alla Parte_1 Pt_1 giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, E. CP_1
e D. Catalano, elett. dom. in , Località San Benedetto, alla Via Arena, Pt_1 giusta procura in atti RESISTENTE NONCHE'
[...]
Controparte_2
[...]
RESISTENTE (contumace)
OGGETTO: altre ipotesi - accertamento rapporto di lavoro presso istituto paritario CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2023, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio da parte del Tribunale di Benevento, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato presso l'Istituto Paritario da settembre 2015 a Controparte_2 marzo 2017, per due ore di docenza settim
- che l' disconosceva il rapporto di lavoro per l'intero periodo;
CP_1
- che il ente aveva effettivamente lavorato alle dipendenze del predetto istituto, come da documentazione versata in atti, ed in particolare dal certificato di servizio rilasciato dal dirigente scolastico dell'istituto paritario;
- che, per il predetto periodo, risultava versata anche la contribuzione.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo di: “Nel merito accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro per i periodi indicati in premessa annullare ogni provvedimento dell riconoscimento il rapporto di lavoro e la contribuzione in relazione al periodo dal 15\9\2015 fin 8\6\2016 e dal 15\9\2016 fino al 10\3\2017 come indicato nella certificazione allegata con ogni conseguenza di legge;
dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la relativa contribuzione per le ore effettivamente lavorate quale DOCENTE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA A 012 PER NUMERO DUE ORE SETTIMANALI SVOLTE PRESSO L'
[...]
Controparte_3
Controparte_4
“ in persona del legale rappr.te pro tempore di al pagamento della contribuzione maturata
[...] CP_3 presso l' di Benevento come per legge ,laddov ata ancora versata;
In pari o, sempre in relazione a quanto esposto, accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art2116 c.c. condannare l' in persona del legale rappr.te pro tempore all'accredito della contribuzione maturata in favore della ricorrente ,salvo il recupero delle somme dovute da parte dell'istituto che ha omesso i versamenti ,stante l'automaticità dell'accredito contributivo ,sussistendo il rapporto di lavoro subordinato come sopra indicato”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'ente previdenziale resistente che, con articolate argomentazioni, deduceva che il disconoscimento del rapporto di lavoro era avvenuto all'esito di un accertamento ispettivo, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Pur ritualmente intimato, non si costituiva l'istituto scolastico, e pertanto ne va dichiarata la contumacia. Rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è infondato, e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Con provvedimento datato 06/12/2021 (cfr. produzione , l'ente previdenziale CP_1 comunicava al ricorrente, all'esito di accertamento ispetti disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato con la DINACOL SOCIETA' COOPERATIVA per il periodo da settembre 2015 a marzo 2017, per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 2094 c.c., con conseguente invalidità del rapporto ai fini delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali. A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' è onere del CP_1 lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 C.C., la sussistenza del rto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 809 del 19/01/2021, Rv. 660253 - 01), “in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere
2 in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass 08/02/2000. n. 1399).
6.4. Ne consegue che nel caso in esame la sentenza di appello, correttamente applicando i principi su richiamati, ha gravato l'assicurato, che nella ricostruzione del giudice di appello non vi ha adempiuto, dell'onere di dimostrare la subordinazione e non è configurabile, in capo all' previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le CP_3 erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa , non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (v. anche Cass. 09/05/2003 n. 7139). Nel caso in esame, il rapporto veniva disconosciuto all'esito di un accertamento ispettivo operato dall'ente, di cui richiamava gli esiti. Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento. Tuttavia, del tutto carenti sul punto sono le allegazioni di cui all'atto introduttivo. Parte ricorrente, invero, non indicava l'articolazione oraria in cui svolgeva attività lavorativa, limitandosi a dedurre di aver lavorato “per numero due ore di docenza settimanali” (p. 1 del ricorso introduttivo), senza alcuna puntuale indicazione dei giorni e degli orari di lavoro osservati, delle classi presso cui risultava effettuata l'attività di docenza;
non indicava il soggetto che impartiva le direttive;
non indicava infine, la misura della retribuzione percepita, nonché la cadenza e le modalità in cui avveniva il pagamento. Alla luce delle esposte considerazioni, la prova orale richiesta risultava generica, e quindi inammissibile. Quanto alla produzione documentale di parte ricorrente (certificato di servizio, estratto conto previdenziale), si osserva che il disconoscimento operato dall'istituto previdenziale riguarda l'effettività del rapporto, che la predetta documentazione è del tutto inidonea a provare, gravando su parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza degli indici della subordinazione, presupposto per la costituzione del rapporto previdenziale. Ed infatti, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come si evince dal provvedimento di disconoscimento prodotto dalla stessa parte ricorrente), la documentazione di formazione unilaterale – che in tal caso proviene dall'asserito datore di lavoro - non può avere una pregnante rilevanza, soprattutto nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso. In tali controversie, infatti, oggetto di contestazione è proprio il carattere fittizio del rapporto o comunque la carenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., ed in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può avere un mero carattere indiziario (cfr. Cass. 10529/1996, Cass. 9290/2000). In conclusione, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, cui, alla luce di quanto sopra esposto, non può che riconoscersi uno scarno rilievo probatorio, in assenza di ulteriori
3 elementi di riscontro, con particolare riferimento agli elementi sintomatici della subordinazione. Tra l'altro, quanto alla valenza probatoria del certificato di servizio in atti, si osserva che, anche a voler ritenere che esso abbia valore (non di atto pubblico, ma) di certificazione amministrativa, a cui si applica la disciplina di cui agli artt. 2699 e ss. c.c. in considerazione della peculiare posizione del direttore di scuole paritarie e legalmente riconosciute - al quale la giurisprudenza della Cassazione penale riconosce la qualità di pubblico ufficiale agli effetti delle norme sul falso documentale, rispetto alle quali la nozione di atto pubblico è, peraltro, notoriamente più ampia di quella civilistica (cfr. Cass. Cass. pen. Sez. V Sent., 14/11/2017, n. 3779; Cass. pen. Sez. V Sent., 29/05/2015, n. 44383; Cass. pen. Sez. V Sent., 05/12/2008, n. 9702) - la fede privilegiata è estesa alla provenienza del documento, alle dichiarazioni delle parti e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, mentre non copre le valutazioni, le manifestazioni di opinione o di scienza in essa espresse (tra cui va ricondotta la dichiarazione sull'espletamento del servizio), per le quali lo stesso è documento liberamente valutabile dal giudice. Alla luce di tutte le considerazioni esposte, tale certificato è del tutto inidoneo, in assenza di ulteriori riscontri, a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato per i periodi oggetto di disconoscimento ad opera dell'ente previdenziale. Da tutto quanto esposto discende il rigetto del ricorso. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' nella misura di CP_1 cui al dispositivo. Nulla per le spese nei confronti dell'istituto paritario, stante la contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.320,00 per compensi, oltre spese generali e CPA come per legge, se dovute;
c) nulla per le spese di lite nei confronti dell'istituto paritario . Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere, 30/09/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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