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13 ottobre 2011
13 ottobre 2011
Art. 11. Esecuzione 1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione e' comunicato al questore per l'esecuzione.
2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.
2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.
Commentari • 39
- 1. La verifica dell’attualità della pericolosità nell’applicazione delle misure di prevenzione personaliAvv. Giacomo Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 4.58383
[…] evidenziava che la normativa in materia avesse predisposto uno specifico rimedio per l'ipotesi in cui la pericolosità che ha dato luogo all'applicazione della misura dovesse successivamente venire meno per qualsiasi ragione, e quindi anche per l'emenda del condannato conseguente al trattamento rieducativo cui viene sottoposto durante la detenzione, prevedendo, al secondo comma dell'art. 7 della legge 1423 del 1956 (trasfuso nell'attuale art. 11 del Codice Antimafia) che, su istanza dell'interessato, e sentita l'autorità di p.s. proponente, il provvedimento di prevenzione potesse essere revocato o modificato quando fosse cessata o mutata la causa che l'aveva determinato. […]
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Giurisprudenza • 280
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 27/07/2023, n. 32923Provvedimento: […] L'art. 7 I. 1423/1956 è poi confluito nell'attuale art. 11 del Codice antimafia, e, tuttavia, solo il primo dei mezzi di impugnazione veniva tipizzato dal legislatore, attraverso l'introduzione della revocazione della confisca, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011, sul modello della revisione di cui agli artt. 630 e segg. cod. proc. pen;Leggi di più...
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