Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 16/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott.ssa LE NG Presidente Dott. Saverio AS Consigliere, rel.
Dott. Francesco Maffei Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80744 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor X X (C.F.
O M I S S I S ), nato a [...] M I S S I S (SS) il SS e residente in [...], via SS, n. SS, nella qualità di titolare della ricevitoria del lotto n. SS, sita in SS
(SS), non costituito;
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 27 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa 21/2026 Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Saverio AS, il Vice Proc. Gen. Chiara Imposimato in rappresentanza della Procura regionale attrice, mentre nessuno è comparso per il convenuto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 16.6.2025, ritualmente notificato all’odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 19.6.2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor X X, come in atti generalizzato, nella qualità, all’epoca dei fatti, di titolare della ricevitoria del lotto SS, sita in SS (SS), per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei Monopoli per il Lazio, fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 7.246,74,
(settemiladuecentoquarantasei,74), secondo il libero convincimento del giudice, oltre interessi ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 724 del 1994, rivalutazione e accessori di giustizia - a titolo di danno patrimoniale diretto in relazione ad un'ipotesi di danno erariale, che il convenuto avrebbe cagionato, con dolo o, comunque, colpa grave, alle finanze erariali per effetto dell’omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto per le settimane contabili dal 4.6.2024 al 9.7.2024.
2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:
a. l'istruttoria trae origine da una segnalazione di danno erariale, trasmessa dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (- DT LAZIO e ABRUZZO - Ufficio dei Monopoli per il Lazio SOT di Latina - Sede di Frosinone in all. 1 al doc. 1), per omesso riversamento alla concessionaria, società Lottoitalia s.r.l., dei proventi del gioco del lotto, per le settimane contabili del 4.6.2024, 18.6.2024, 2.7.2024 e 9.7.2024, quantificato complessivamente in euro 7.246,74, imputabile al convenuto, in qualità di concessionario della ricevitoria SS, sita in SS (SS), via SS, SS, come da contratto di concessione;
b. in data 9.7.2024, lo stesso Ufficio ha disposto
(con provvedimento prot. n. SS - in all. 2 al doc.
1) la sospensione in via cautelare dell'attività di raccolta del gioco del lotto, intimando al convenuto il versamento dell’importo delle settimane contabili contestate, nonché dei proventi di gioco ulteriormente raccolti sino alla disattivazione dei terminali;
c. in data 23.12.2024, in assenza di tempestivo pagamento di quanto dovuto per un totale complessivo di euro 7.246,74, disponeva d'ufficio (con provvedimento in all. 3 al doc. 1) la revoca della concessione del lotto per omessi versamenti e disponeva l'incameramento di euro 5.164,57 a titolo di deposito cauzionale prestato a garanzia degli adempimenti contrattuali per l'anno 2024, giusta polizza fideiussoria (della SS n. SS) a titolo di penale per il generale inadempimento degli obblighi contrattuali, come previsto dalle circolari pertinenti;
d. infine, il suddetto ufficio provvedeva ad inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina (con nota prot. n. SS del 21.1.2025) comunicazione di notizia di reato a carico dell’odierno convenuto (in all. 7 al doc. 1).
3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione quanto segue:
a. richiama la normativa in materia di raccolta del gioco del lotto (l. n. 528 del 1982, l. n. 85 del 1990 e D.P.R. n. 303 del 1990) e la disciplina della conseguente concessione, anche con riguardo ai profili di rendicontazione e riversamento;
b. evidenzia la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di versamenti da parte del ricevitore del lotto a favore dell’amministrazione (o della sua concessionaria) dei proventi di gioco, in ragione del rapporto di servizio sussistente tra il gestore della ricevitoria dell’amministrazione finanziaria; ricorda, altresì, che per consolidata giurisprudenza, il titolare della ricevitoria del lotto è qualificato come agente contabile, con le relative conseguenze sul piano probatorio;
c. nella fattispecie, in violazione delle disposizioni richiamate e degli obblighi nascenti dalla concessione, pur avendo registrato giocate, nelle settimane contabili in contestazione, risultanti dai sistemi legali di registrazione automatizzata e da appositi scontrini (aventi valore fidefacente - cfr. art. 19, l. n. 528/1982 e s.m.i.),
il convenuto ha omesso di versarne gli importi né risulta aver restituito il denaro pubblico, con conseguente danno erariale di natura patrimoniale.
3.1 In relazione al suddetto esborso risarcitorio, in tesi integralmente riconducibile al comportamento dell’odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 7.246,74, (settemiladuecentoquarantasei,74).
3.2. Con riferimento all’elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo deve ravvisarsi per il convenuto nel dolo, tenuto conto delle circostanze e del comportamento tenuto dal convenuto stesso, consistito nell’omesso riversamento del dovuto, in assenza di ragionevole giustificazione o circostanza impeditiva.
4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile un’ipotesi di danno erariale per le finanze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con atto notificato ex art. 140 c.p.c. in data 11.4.2025 nelle forme di legge, ha invitato l’odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.
4.1 Nel termine indicato la persona invitata non ha presentato deduzioni scritte né si è avvalsa della facoltà di essere sentita personalmente.
Di qui l’atto di citazione in epigrafe, con il quale
– come si è detto – la Procura regionale ha convenuto il medesimo innanzi a questa Sezione giurisdizionaleper ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 7.246,74,
(settemiladuecentoquarantasei,74), secondo il libero convincimento del giudice, a titolo di danno erariale, quale danno patrimoniale diretto, oltre interessi, rivalutazione e accessori di giustizia, oltre agli interessi, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 724 del 1994.
5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell’omesso riversamento delle somme incassate nei periodi contestati per effetto di dolo.
Qualifica detto danno, di importo certo, come ipotesi di responsabilità contabile o, in subordine, amministrativa, derivante dalla violazione degli obblighi di servizio gravanti, in base alla legge e alla concessione, sul titolare della ricevitoria.
6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura ne afferma la diretta riconducibilità alla condotta del convenuto, per violazione dell’obbligo di riversamento quale titolare della ricevitoria, in qualità di agente contabile.
7. Il procedimento monitorio veniva ritualmente esperito dal Presidente di questa Sezione, ai sensi degli artt. 131 ss. c.g.c., con il parere favorevole della Procura attrice, ma non perveniva alla segreteria della Sezione l’adesione dell’odierno convenuto.
8. Il convenuto non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente intimato.
9. Nel corso dell’udienza pubblica odierna, la rappresentante della Procura attrice si è richiamata agli scritti già versati in atti ed ha ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentito l’intervento della parte pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione all’esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativocontabile che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor X X, come in atti generalizzato, nella qualità, all’epoca dei fatti, di agente contabile, quale titolare della ricevitoria del lotto specificata in epigrafe, in relazione ad una ipotesi di danno erariale diretto, che la stessa avrebbe cagionato alle finanze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei Monopoli per il Lazio (di seguito: Agenzia) con il suo comportamento connotato da dolo o, in subordine da colpa grave, per effetto dell’omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto per le settimane contabili dal 4.6.2024 al 9.7.2024.
2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l’odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore della predetta Agenzia, fino alla concorrenza della somma complessiva di euro 7.246,74, (settemiladuecentoquarantasei,74), secondo il libero convincimento del giudice, oltre interessi ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 724 del 1994, rivalutazione e accessori di giustizia.
3. Così definito l’oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall’amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l’evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l’agente che ha cagionato il danno e l’ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n.
234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr.
Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.
4. Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 93 del c.g.c., la contumacia del convenuto, che non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione e del provvedimento di fissazione dell’udienza.
5. Ciò premesso, nel procedere all’accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall’accertamento dell’elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale indiretto subìto dall’Agenzia in relazione ai fatti esposti, ammonti, secondo l’indicazione illustrata nell’atto di citazione, alla somma complessiva di euro 7.246,74,
(settemiladuecentoquarantasei,74), ed è stato determinato – secondo la prospettazione attorea – per effetto dell’omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto per le settimane contabili dal 4.6.2024 al 9.7.2024.
5.1 Alla stregua delle risultanze documentali
(denuncia di danno – in all. 1 all’atto di citazioneeffettuata dell’Amministrazione e documentazione ad essa allegata), il danno patito dall’Amministrazione danneggiata consiste nella somma pari a quella oggetto di omesso riversamento che corrisponde all’importo richiesto dalla Procura, come sopra determinato, oltre agli interessi maturati e calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 724 del 1994.
5.2 Tale somma corrisponde all’importo accertato, con i provvedimenti in atti, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In proposito, mette conto precisare che, pur risultando disposto (con il provvedimento in all. 3 all’atto di citazione) l’incameramento di euro 5.164,57 - quale deposito cauzionale prestato garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi di contrattuali per l’anno 2024, giusta polizza fideiussoria della SS -, tuttavia, non risulta in atti l’effettiva corresponsione a favore dell’amministrazione ovvero di Lottoitalia s.r.l. delle rispettive quote, ivi indicate, né da parte della società assicuratrice né da parte del convenuto. In proposito, appare utile evidenziare che, comunque, eventuali pagamenti effettuati medio tempore dai soggetti obbligati a tale titolo, ancorché non documentati nel presente giudizio, potranno trovare, secondo i principi generali, adeguata considerazione in sede di esecuzione della presente sentenza.
5.3 Pertanto, il danno erariale, nella fattispecie, ammonta ad euro 7.246,74.
5.4 Conclusivamente, il Collegio ritiene che nella fattispecie il danno erariale, diretto, per responsabilità contabile derivante dall’omesso riversamento di proventi del gioco del lotto di proprietà pubblica, sia complessivamente pari ad euro 7.246,74 (settemiladuecentoquarantasei,74).
6. Quanto all’individuazione dell’amministrazione danneggiata, questa deve individuarsi nello Stato e, per esso, nel Ministero dell’economia e delle finanze, nel cui stato di previsione dell’entrata affluiscono i proventi del gioco del lotto riscossi dai ricevitori, quali il convenuto, nella qualità di agenti contabili.
Infatti, la giurisprudenza di appello ricorda che “la gestione del gioco del lotto è riservata allo Stato
(gestita in proprio o a mezzo di concessionario) ed i relativi proventi costituiscono entrate per il pubblico erario, essendo indicati tra le voci di entrata del conto consuntivo statale (sotto la denominazione “Lotto”)” (cfr. Cdc, sez. I app.,
7.10.2024, n. 228; id., 17.4.2024, n. 105; sez. III app., 15.1.2024, n. 6).
Pertanto, l’Amministrazione danneggiata non appare potersi individuare nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel cui bilancio dette somme non affluiscono, e che è, invece, l’agenzia fiscale preposta alla gestione amministrativa del settore dei monopoli in cui ricadono anche i giochi e le scommesse, quali il lotto. In questo contesto la circostanza che i proventi del gioco del lotto siano da versarsi al concessionario, Lottoitalia s.r.l., appare irrilevante, posto che detto concessionario non incassa le somme de quibus a titolo di proprietà, ma solo per riversarle a propria volta allo Stato, che ne diviene proprietario sin dal momento della giocata avvenuta nella ricevitoria.
7. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa deriva dalla qualificazione di agente contabile del convenuto, quale titolare di ricevitoria del lotto, alla stregua di consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cdc, sez. I app., 17.4.2024, n. 105; sez. III app., 15.1.2024, n.
6), per le motivazioni cui il Collegio aderisce e a cui rinvia per ragioni di sinteticità, ex artt. 5, comma 2, c.g.c., 17, comma 1, norme att. c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c..
8. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento
(doloso) del convenuto.
8.1 Come già affermato da questa Sezione in fattispecie analoga, con sentenza n. 30/2024, che si intende qui richiamare, ”il rapporto di concessione della ricevitoria del lotto comporta, in capo al concessionario/gestore, l’adempimento di una serie di obbligazioni specifiche, in termini di rendicontazione e riversamento degli incassi dalle giocate, chiaramente delineati dalla normativa regolamentare del gioco del lotto, di cui al D.P.R. n. 303/1990 (e s.m.i.). In dettaglio, l’articolo 23 di tale decreto prevede che nel mercoledì successivo all’estrazione venga consegnato al raccoglitore, a cura del sistema informativo, il relativo estratto conto contenente: il numero e l'importo delle giocate; l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore; il numero e l'importo delle vincite pagate; il numero e l'importo delle giocate rimborsate; l'importo netto da versare. In base al successivo art. 24, il versamento delle somme a debito del raccoglitore titolare della ricevitoria deve avvenire il giovedì della settimana successiva all’estrazione.
L’art. 25 statuisce, poi, che il giorno successivo al versamento, il raccoglitore deve inviare al competente ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal regolamento. Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento.”
8.2 In relazione al descritto quadro normativo, dalla documentazione in atti risulta per tabulas come l’odierno convenuto non abbia adempiuto agli obblighi di riversamento delle somme riscosse. In tal senso, depongono univocamente gli atti acquisiti in sede dell’istruttoria svolta dalla Procura contabile
(relazione dell’Agenzia in all. 1 all’atto di citazione e documentazione, ivi allegata).
8.3 Come già affermato da questa Sezione nella richiamata sentenza n. 30/2024: “L’inadempimento richiamato comporta, quale conseguenza causale diretta, la responsabilità patrimoniale dell’agente contabile; ai sensi dell’art. 194 r.d. n. 827/1924, infatti, “le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili”.
8.4 Né emergono dagli atti elementi che possano giustificare l’inadempimento degli obblighi di riscossione e versamento delle somme legate alle giocate presso la ricevitoria, imputandolo ad impossibilità dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
9. Quanto all’elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità contabile del convenuto, il Collegio ritiene che, allo stato della documentazione in atti, i comportamenti da questo tenuti siano connotati senz’altro dal dolo.
Invero, l’omesso riversamento delle somme riscosse integra il contegno doloso del convenuto, il quale “ha intenzionalmente contravvenuto ai chiari impegni legali e convenzionali di riversamento dei proventi riscossi dagli scommettitori (cfr. Corte conti, sez.
giur. reg. Trentino-Alto Adige n. 45/2009), con omissioni che comportano un arricchimento personale della convenuta ed una speculare perdita patrimoniale per l’erario.” (cfr. questa Sezione, sent. n. 30/2024, cit.).
10. Il Collegio ritiene, pertanto, che, nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l’elemento soggettivo del dolo, richiesto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, e 21 d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020 e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità contabile dell’odierno convenuto.
11. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità contabile del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta e che, pertanto, l’odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore dello Stato e, per esso, del Ministero dell’economia e delle finanze, della somma complessiva di euro 7.246,74 (settemiladuecentoquarantasei,74).
12. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti (in tal senso, la richiamata sentenza n. 30/2024 di questa Sezione) gli interessi, dalla data del mancato versamento sino al deposito della presente sentenza, da calcolarsi, in base all’art. 33 della l. n. 724 del 1994, nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo.
13. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall’amministrazione creditrice, e cioè, dallo Stato e, per esso, dal Ministero dell’economia e delle finanze, eventualmente avvalendosi dell’Agenzia del dogane e dei monopoli, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..
14. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l’obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e s.m.i..
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80744 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 30.1.2025, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie la domanda attrice e, per l’effetto:
a. dichiara la contumacia del convenuto, il Signor X X;
b. condanna il Signor X X (C.F. SS), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore dello Stato e, per esso, del Ministero dell’economia e delle finanze, della somma complessiva di euro 7.246,74
(settemiladuecentoquarantasei,74), oltre gli interessi, dalla data del mancato versamento sino al deposito della presente sentenza, da calcolarsi, in base all’art. 33 della l. n. 724 del 1994, nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 , recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e s.m.i.;
Le somme di cui sopra vanno recuperate dall’amministrazione creditrice, e cioè, dallo Stato e, per esso, dal Ministero dell’economia e delle finanze, eventualmente avvalendosi dell’Agenzia del dogane e dei monopoli, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute)
dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 27 novembre 2025.
L’estensore Il Presidente f.f.
Saverio AS LE NG F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno Il Dirigente
AS IS OT
F.to digitalmente 16 gennaio 2026
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA
Ai sensi dell’art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 245,46 (Duecentoquarantacinque/46).
Il Dirigente AS IS OT f.to digitalmente