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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3390/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. SCRIVA DOMENICA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità od, in subordine dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 22/1984 e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, ritenendo che il CTU non abbia correttamente valutato la gravità delle patologie lamentate ed, in particolare, per non aver pagina1 di 4
il CTU valutato l'incapacità lavorativa della ricorrente con specifico riferimento all'attività lavorativa prestata di bracciante agricola.
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2.- Il ricorso non è fondato, non essendovi ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'ATPO.
3.- In risposta alle osservazioni, con le quali la ricorrente aveva biasimato l'operato del Consulente per non aver tenuto in considerazione la concreta attività lavorativa da essa svolta,
l'Ausiliario ha correttamente evidenziato che “Secondo parte ricorrente “ il CTU non valuta l'insufficienza venosa agli arti inferiori che comporta difficoltà statico dinamica e limitazione funzionale. Tale patologia, unitamente alle patologie artrosiche e osteoarticolari determinano una riduzione della capacità lavorativa di bracciante agricola con diritto alla liquidazione del beneficio richiesto”. Nel merito, sinteticamente e chiaramente, si valuta come segue. Appare poco rilevante ai fini cui è causa, nessun esame agli atti evidenzia una significativa “insufficienza venosa agli arti inferiori che comporta difficoltà statico dinamica e limitazione funzionale”. Non è stata fatta alcuna sottovalutazione del quadro patologico ai fini cui è causa. Ricordando che si considera inabile chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il giudizio sulla inabilità si presenta quindi indipendentemente dalla attitudine lavorativa e consiste nella reale impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Sulla base di quanto esposto, dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dalla raccolta anamnestica, dalla obiettività, il quadro patologico presentato in atto dalla ricorrente non appare essere di entità tale da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ricordando che si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle pagina2 di 4
sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Capacità lavorativa intesa come espressione di un meccanismo dell'efficienza psicofisica del soggetto che dipende da una serie di fattori individuali quali sesso, età, qualificazione professionale, stato di salute. Carattere permanente che implica una condizione stabile e durevole, della quale non sia prevedibile la cessazione, non necessariamente immutabile né continuativa per tutta la vita. Occupazioni confacenti alle proprie attitudini, quelle attività esercitate nella propria vita lavorativa e quelle analoghe ed affini. Sulla base della documentazione agli atti e di quanto esposto, il quadro patologico di cui è affetto la ricorrente, in atto, non appare essere di tale entità da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali. Pertanto, si confermano le valutazioni e conclusioni della CTU già espresse ed alle quali si rimanda. Dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dalla raccolta anamnestica, dalla obiettività, il quadro patologico presentato in atto dalla ricorrente non appare essere di entità tale da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
non appare essere di tale entità da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”.
4.- Le conclusioni cui è pervenuto il CTU possono essere fatte proprie, in quanto raggiunte all'esito di corretta indagine, compiuta in assenza di vizi logici e metodologici.
5.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
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PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 26/02/2025
Il giudice
Luca Coppola
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