Ordinanza cautelare 3 settembre 2024
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 28/04/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03464/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03766/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3766 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Petrone, Gianluca Maria Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a - del silenzio – rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto il 12 febbraio 2024 innanzi al Prefetto di Napoli, ai sensi dell’art. 1 del D.p.r. n. 1199 del 1971, per l’annullamento del provvedimento del -OMISSIS-, notificato il 17 gennaio 2024, con il quale il Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Ischia ha revocato la licenza ed il libretto di porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- rilasciati in favore del ricorrente;
b - del provvedimento del -OMISSIS-, notificato il 17 gennaio 2024, con il quale il Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Ischia ha revocato la licenza ed il libretto di porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- rilasciati in favore del ricorrente;
c - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, titolare della licenza e del libretto di porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS-, rilasciati il 17 dicembre 2021, impugna il provvedimento, notificatogli in data -OMISSIS-, di revoca dei predetti titoli adottato dal Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Ischia.
La revoca è stata motivata dall’avvenuta proposizione, in data 28 giugno 2023, di una denuncia-querela nei suoi confronti per presunti reati di cui agli artt. 581, 582, 594, 595 e 612, comma 2, c.p., da parte dei sigg.ri Giovanni e Antonio De Luca, in relazione ad un episodio occorso il 23 giugno 2023 presso la struttura alberghiera di proprietà del ricorrente e riguardante una controversia lavoristica, sfociata in una violenta lite tra i soggetti interessati.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli in data 12 febbraio 2024. Trascorsi 90 giorni senza risposta, si è formato il silenzio rigetto ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971.
Nel frattempo, con provvedimento del -OMISSIS-, il Prefetto di Napoli ha disposto l’ulteriore divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 T.U.L.P.S..
Il presente ricorso è stato quindi proposto avverso il provvedimento di revoca del -OMISSIS- ed il successivo silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, deducendone l’illegittimità in ragione di un motivo unico, articolato e complesso.
In particolare, secondo la declinata impostazione censoria, l’impugnato provvedimento, oltre ad essere stato adottato in violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S., non essendo supportato da una congrua valutazione del rischio di abuso delle armi, sarebbe viziato sia da difetto assoluto di istruttoria, per mancata acquisizione o valutazione degli elementi difensivi allegati (video, testimonianze, memoria); sia da sviamento di potere, in quanto motivato da finalità estranee rispetto alla tutela dell’ordine pubblico; sia, infine, da travisamento dei fatti, atteso che il ricorrente non era stato condannato in sede penale e che il predetto procedimento si era concluso con archiviazione.
In altri termini, l’amministrazione si sarebbe limitata a recepire meccanicamente una denuncia penale successivamente archiviata, trascurando del tutto le difese del ricorrente, senza ponderare l’interesse pubblico sotteso alla misura adottata, né motivare sulle ragioni di pericolo per l’ordine pubblico. Il provvedimento sarebbe stato, dunque, adottato sulla base di un singolo episodio isolato, del quale il ricorrente era stato dichiarato non responsabile in sede penale, come comprovato dalla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e successivamente accolta dal G.I.P.
Inoltre, nonostante la trasmissione della memoria e delle prove difensive, l’amministrazione non avrebbe fornito alcun riscontro motivato, violando l’art. 10 L. 241/1990 e non dimostrando che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, come richiesto dall’art. 21-octies L. 241/1990.
Per resistere al ricorso si è costituta l’intimata amministrazione insistendo per l’infondatezza del ricorso e, quindi, per la sua integrale reiezione.
All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025, la causa è stata riservata in decisione.
2. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il rilascio, la revoca e il diniego di autorizzazioni in materia di armi rientrano nella discrezionalità tipica dell’amministrazione di pubblica sicurezza, cui spetta la valutazione prognostica in ordine all'affidabilità del soggetto al corretto uso delle armi.
Tale discrezionalità non è di tipo tecnico, ma amministrativa pura, e si fonda sul principio costituzionalmente garantito della prevenzione in materia di sicurezza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 maggio 2021, n. 3702; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 12 gennaio 2023, n. 415).
Ne consegue che non è necessario, ai fini della revoca, che il titolare del porto d’armi sia stato condannato penalmente o anche solo rinviato a giudizio: è sufficiente che emergano elementi oggettivamente sintomatici di una sopravvenuta inaffidabilità, anche di natura extrapenale, che possano far dubitare dell’idoneità del soggetto a detenere o usare armi in modo responsabile.
Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2023, n. 4830), l’autorità di pubblica sicurezza può – e deve – svolgere una propria valutazione autonoma dei fatti, anche quando questi siano stati oggetto di archiviazione in sede penale.
Infatti, il giudizio penale ha ad oggetto l’accertamento della responsabilità secondo il principio del “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre quello amministrativo è fondato su un criterio prognostico e cautelare, suffragato dal solo dubbio ragionevole circa l'affidabilità del soggetto.
Nel caso di specie, il provvedimento di revoca si basa su una vicenda (denuncia per aggressione e minacce) che, pur non sfociata in una condanna penale, ha rappresentato un segnale sufficiente per dubitare della piena affidabilità del ricorrente.
Le censure incentrate sulla pretesa carenza di istruttoria e motivazione non possono, dunque, essere condivise.
Il provvedimento impugnato dà conto dell’episodio specifico, ritenuto rilevante ai fini della prognosi negativa in ordine alla personalità del ricorrente, nonché del materiale istruttorio a disposizione dell’Amministrazione (segnalazioni, relazione della Questura, condotta riferita nella denuncia). Dal raccolto compendio istruttorio, in particolare dai filmati visionati dal competente commissariato, a prescindere dalla valutazione operata in sede penale, è emersa la condotta particolarmente riprovevole tenuta dal ricorrente che, a causa di una controversia lavoristica, non ha esitato ad iniziare una violenta lite con la controparte, sfociata in un accesso diverbio, infine degenerato in reciproche aggressioni.
Nel caso in esame, dunque, i provvedimenti ablativi dell'Amministrazione non si fondano sulla mera presenza della querela a carico del ricorrente, né tantomeno sulla pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti - i cui eventuali esiti (archiviazione) non risultano dirimenti ai fini della valutazione dell'autorità - quanto, piuttosto, sulla vicenda fattuale in concreto verificatasi, espressione di una situazione di conflittualità ed astio reciproco che giustificava, all'epoca dell'adozione dei provvedimenti gravati, e quindi secondo la regola fondamentale in materia del tempus regit actum, la revoca del porto d'armi e il divieto di detenzione, proprio alla luce della finalità preventiva sottesa a tali provvedimenti, in considerazione di un sopravvenuto giudizio, probabilistico e sintetico, di possibile abuso e, quindi, di inaffidabilità del ricorrente.
Come afferma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 11/10/2023, n. 5550: "La regola generale nel nostro ordinamento è rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che l'autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e di rischi anche solo potenziali che è compito dell'Autorità di P.S. scongiurare. All'autorità di P.S. è attribuito, al riguardo, un potere ampiamente discrezionale che presuppone lo svolgimento di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi da svolgersi secondo parametri tecnico - probabilistici che tengano in primaria considerazione l'interesse prevalente all'incolumità e alla sicurezza dei cittadini"; mentre per T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 1/06/2023, n. 3361: "Anche un unico episodio può essere sintomatico dell'inaffidabilità del privato all'uso delle armi e giustificare il divieto di detenzione e la revoca del porto d'armi. Il che è ragionevole ove si consideri che la massima prudenza cui devono ispirarsi i provvedimenti in questione, giacché miranti alla sicurezza pubblica esclude che per poter procedere al divieto di detenzione debba attendersi la reiterazione del comportamento, già accertato, oggettivamente pericoloso". (Cfr. anche T.A.R. Emilia - Romagna, Parma, 25/05/2016, n. 174: "L'inaffidabilità della persona in ordine al non abuso delle armi, quale motivo discrezionale di diniego della licenza per porto d'armi, ha la finalità di prevenire la commissione di fatti di reato o, comunque, di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici e non quella di sanzionare reati già commessi, onde non solo sussiste in capo all'Autorità di pubblica sicurezza il potere di adottare misure interdittive, ma anche il dovere di procedere a revoca delle licenze rilasciate in presenza di elementi, discrezionalmente valutabili, che depongano per la sopravvenuta inaffidabilità del soggetto titolare").
Va, quindi, ribadito e posto adeguatamente in risalto che la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi gravati va condotta, nella specie, con riferimento alla situazione, esistente al momento della loro adozione: cfr. T.A.R. Basilicata, 4/10/2016, n. 938: "Secondo la regola del tempus regit actum la legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente ininfluenza di eventuali sopravvenienze"; così pure, in materia di armi, cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 15/06/2020, n. 610: "La valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del porto d'armi va condotta secondo la regola generale del tempus regit actum, tenendo conto delle concrete circostanze e della situazione soggettiva di bisogno dell'arma al momento in cui il provvedimento viene adottato".
Orbene, in tale ottica, non possono non rilevare, ai fini della valutazione circa la legittimità dei provvedimenti gravati, le argomentazioni, espresse dalla resistente amministrazione, fondate sulle denunce reciprocamente intercorse, denotanti un contesto altamente conflittuale tra le parti coinvolte per motivi di natura economica, tale da essere sfociata in una violenta colluttazione. In presenza di siffatte circostanze, sono venute a mancare le condizioni alle quali (le autorizzazioni) sono subordinate, indipendentemente da qualsivoglia accertamento delle reciproche responsabilità in ordine al singolo episodio.
Sempre in tale ottica si scolorano pertanto, ad avviso del Collegio, sino a perdere di rilevanza, le argomentazioni difensive, da ultimo svolte da parte ricorrente, miranti a sottolineare il venir meno, successivamente ai fatti posti, dall'Amministrazione, a fondamento dei gravati provvedimenti, delle condizioni, che ne avevano costituito, all'epoca, il substrato, come pure a porre in risalto l'incensuratezza del ricorrente e l'assenza di pregiudizi penali a suo carico, relativamente alla vicenda in questione, ed anche in assoluto.
Con il che, evidentemente, non si vuol negare alcun rilievo a dette argomentazioni, ma semplicemente evidenziare come esse ben potrebbero, dall'Amministrazione, essere tenute presenti al fine dell'adozione di provvedimenti che - all'esito di un rinnovato procedimento - rimuovano il divieto comminato al ricorrente di detenere armi e/o ripristinino la licenza di porto di fucile per uso caccia, a suo tempo revocata; ma, al contempo, si deve ribadire con forza come i provvedimenti gravati fossero, all'epoca della loro adozione, perfettamente legittimi, giacché la situazione di aspra conflittualità, sopra descritta, portava legittimamente a ritenere che il ricorrente non desse - in quel momento - sufficienti garanzie di non abusare delle armi, pur legittimamente detenute.
Ciò tanto più che, secondo la giurisprudenza, a fronte di una motivata istanza di revoca di un precedente divieto ex art. 39 T.U.L.P.S., adeguatamente supportata, in astratto, da fatti sopravvenuti, l'Autorità di P.S. - ferma restando la discrezionalità nell'esame della vicenda sopravvenuta, in connessione con una eventuale riformulazione del giudizio prognostico - è tenuta ad adottare un provvedimento espresso e motivato, in ossequio al principio apicale scolpito all'art. 2 della l. n. 241/1990, in grado di dar conto delle specifiche valutazioni compiute al fine di giungere, attraverso una rivalutazione all'attualità della complessiva personalità del ricorrente, alla conclusione della permanenza ovvero del superamento dei presupposti posti alla base del divieto ex art. 39 del T.U.L.P.S..
Il fatto che l’amministrazione non abbia espressamente confutato, punto per punto, le osservazioni difensive dell’interessato, non rende di per sé illegittimo il provvedimento, a fronte di una motivazione che risulta logicamente congrua e coerente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che non è richiesta una motivazione analitica, ma sufficiente è che risulti comprensibile la ratio dell’atto e che l’Amministrazione dimostri di aver preso in considerazione i fatti rilevanti (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5319).
Anche la doglianza secondo cui la misura sarebbe fondata su un “episodio isolato e di scarsa gravità” non può essere condivisa.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che anche un singolo fatto può fondare legittimamente un giudizio negativo sull’affidabilità del soggetto, specie quando connotato da violenza, minacce o incapacità di autocontrollo, caratteristiche inconciliabili con l’uso di armi (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 marzo 2023, n. 4076; Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2023, n. 1470). Nel caso in esame, l’episodio per cui è stato sporto l’esposto – indipendentemente dal suo esito in sede penale – è stato ritenuto, in sede amministrativa, sintomatico di una condotta aggressiva, valutata come potenzialmente pericolosa anche in considerazione del ruolo del ricorrente come detentore legittimo di un’arma da fuoco.
L’Amministrazione ha esercitato il proprio potere in maniera coerente con il principio di precauzione, che prevale nel bilanciamento con l’interesse individuale alla conservazione del titolo.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 della L. n. 241/1990, si osserva che il ricorrente ha avuto piena possibilità di partecipare al procedimento, avendo trasmesso una dettagliata memoria difensiva e documentazione a supporto.
La mancata esplicita confutazione dei singoli rilievi non integra vizio invalidante, posto che l’Amministrazione ha comunque fondato la propria decisione su elementi oggettivi ritenuti prevalenti, come consentito anche dalla giurisprudenza più recente (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 4 gennaio 2021, n. 15).
In ogni caso, ove pure si volesse ravvisare un vizio procedimentale, troverebbe applicazione l’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, che esclude l’annullabilità dell’atto in assenza di concreta incidenza sul contenuto dispositivo, cosa che nel caso di specie può ritenersi verificata alla luce della gravità e univocità dell’episodio posto a fondamento del provvedimento.
In ogni caso, la sussistenza (e persistenza) del divieto di detenzione armi (oggetto di separata impugnazione) giustifica ex se la revoca della licenza e rende vincolata l’emanazione del relativo provvedimento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato si presenta immune dai vizi dedotti, costituendo espressione legittima della discrezionalità amministrativa in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ne consegue il rigetto del ricorso.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, in favore dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.