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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1054/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1054/2023
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Giorgio Zeoli, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto in Salerno, via G. Mogavero n. 3,
RICORRENTE
e
(C.F. – CP_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del NTroparte_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con delega dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni
e con domicilio eletto in Via Elia Rainusso n. 70/100 CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 414 c.p.c. depositato in data 30.08.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio il e le sue articolazioni interne come indicate in NTroparte_3
ricorso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1. accertare e dichiarare l'illegittimità
della condotta del resistente consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza in CP_3
1 favore di collaboratori scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto del
personale Ata per il periodo oggetto di causa, aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 2. accertare e dichiarare il diritto del sig.
a stipulare contratti a tempo determinato in luogo dei collaboratori Parte_2
scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto del personale Ata per il
periodo oggetto di causa, aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 che hanno effettivamente stipulato contratti con
l'Amministrazione resistente;
3. accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_2
stipulare i contratti presso l'Istituto “Ferrari” di rispetto ai collaboratori scolastici CP_2
sopra elencati e per i periodi sopra indicati per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 4.
a ristoro delle retribuzioni non percepite condannare il , in persona NTroparte_3
del Ministro pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato nella
misura di € 40.989,30 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 oltre interessi come per
legge o in quella maggiore minore che sarà ritenuta di giustizia accertata in corso di causa;
per il mancato conseguimento del punteggio In via principale condannare al ad CP_3
attribuire al ricorrente il punteggio di 15.00 punti per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 in ragione della mancata stipula dei contratti a termine ovvero nella quantificazione
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale ritenesse di non ordinare al l'attribuzione del punteggio ulteriore (punti CP_3
15,00) spettante al ricorrente, attribuire allo stesso il risarcimento, per equivalente, in termini
economici e, per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno in favore del CP_1
ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura delle retribuzioni che avrebbe percepito
se regolarmente convocata e/o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed
accertata in corso di causa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da
distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone.».
2 A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere instaurato in precedenza, sempre nei confronti dell'Amministrazione oggi convenuta e sempre avanti il Tribunale di Modena, un contenzioso (R.G. n. 895/2020) volto ad accertare l'illegittimità dei decreti datoriali di rettifica
in peius del punteggio assegnatogli nelle graduatorie di III fascia del personale ATA della provincia di valide per il triennio 2017/2021 nella qualifica di collaboratore scolastico, CP_2
dovuti alla mancata valutazione del servizio precedentemente reso in forza di contratto di collaborazione per prestazione occasionale;
2) di avere chiesto in quella sede il riconoscimento ai fini giuridici dei servizi prestati nella medesima qualifica anche nel corso dell'A.S.
2019/2020, con rideterminazione del punteggio dovuto e miglior collocazione nelle graduatorie di appartenenza;
3) come, con sentenza n. 414/2022, ritenuti fondati i motivi di doglianza, il
Tribunale abbia accolto le domande attoree riconoscendo l'illegittimità dell'operato della
Amministrazione convenuta e il diritto a vedersi riconosciuti nelle relative graduatorie di circolo e di istituto punti 9,85 per il profilo di collaboratore scolastico nonché il punteggio aggiuntivo corrispondente ai servizi svolti nella medesima qualifica presso gli Istituti scolastici
“A. Ferrari” e “G. Vallauri” dal 7.10.2019 al 30.6.2018 e dal 12.10.2019 al 30.11.2019 (v. doc.
5 ricorso); 4) l'avvenuto adempimento da parte della P.A. delle statuizioni di cui alla richiamata sentenza con decreto del 14.12.2022 (v. doc. 6 ricorso) e assegnazione dei punteggi dovuti nelle graduatorie di riferimento (punti 9,85 nella graduatoria III fascia ATA triennio 2017/2021;
punti 15,35 nella graduatoria III fascia ATA triennio 2021/2024); 5) di non essere risultato,
nelle more del processo, assegnatario di incarichi di lavoro nel periodo 1.7.2020 – 14.12.2022;
6) che il mancato conferimento di supplenze nel predetto periodo (assegnate a candidati con punteggio inferiore in graduatoria) è addebitabile al contegno tenuto dall'Amministrazione
scolastica; 7) di avere subìto un danno per perdita di occasioni di lavoro nel triennio 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 tenuto conto, in particolare, delle supplenze assegnate dall'Istituto “A.
Ferrari” di Maranello (v. doc.ti 10, 11 e 12, ricorso), stante anche l'impossibilità di accumulare
3 punteggio utile per la successiva immissione in ruolo nella qualifica indicata;
8) di avere diritto al risarcimento del danno patito quantificato nella misura capitale di € 40.989,30 in relazione alla mancata percezione del trattamento retributivo corrispondente agli interi anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e al riconoscimento ai fini giuridici del punteggio non maturato nello stesso periodo (15 punti).
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il convenuto che, nel contestare la CP_3
prospettazione attorea, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha rilevato, a tal fine, l'insussistenza di alcun pregiudizio economico e giuridico subito dal ricorrente e ascrivibile alla condotta tenuta dall'Amministrazione scolastica, premettendo che:
1) il ricorrente non è mai stato pretermesso dalle graduatorie di riferimento, risultando convocabile per tutto il periodo oggetto di accertamento, nonché per l'a.s. 2022/2023, sebbene con un punteggio inferiore a quello dovuto (v. doc. 3 memoria di costituzione,); 2) per i mesi di luglio e agosto 2020, il ricorrente non avrebbe comunque potuto beneficiare di incarico successivo al 30.6.2020 presso l'Istituto di nomina (I.P.S. “G. Vallauri” di Carpi), perché
assegnabile al personale supplente solo in presenza di specifiche esigenze di servizio e di carenze di organico, non riscontrate nel caso di specie (cfr. doc. 2 memoria di costituzione a firma del DSGA Istituto “G. Vallauri”: “Per l'anno scolastico 2019/2020 questo Ufficio non ha
richiesto ne ottenuto nessuna proroga al personale ata in servizio al 30/06/2020”); 3) il ricorrente ha ricevuto plurime convocazioni nel periodo oggetto di accertamento, ai fini dell'assegnazione di incarichi per il profilo indicato, da questo liberamente non riscontrate o espressamente rifiutate per altre esigenze lavorative (v. doc. 3 memoria di costituzione) sì da non potersi configurare un danno risarcibile e imputabile al contegno tenuto dalla P.A.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, all'esito dell'udienza del 9.4.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
4 La presente controversia prende le mosse dall'avvenuta emenda delle determinazioni datoriali sul punteggio erroneamente assegnato al sig. dalla P.A. ai fini del reclutamento del Pt_2
personale ATA nelle graduatoria di riferimento;
circostanza pacifica che, nella ricostruzione dei fatti operata in ricorso e per il periodo di validità del punteggio inferiore a quello spettante (anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), avrebbe determinato la perdita di occasioni di
NT lavoro alle dipendenze del per il profilo professionale di collaboratore scolastico, in particolare presso l'Istituto “Ferrari” di Maranello, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del pregiudizio subìto.
Il danno lamentato da parte attrice di cui questa invoca il ristoro nelle conclusioni, da leggersi congiuntamente alle premesse e alle allegazioni, è un danno da perdita di chance.
Va premesso che con il termine chance si indica «la probabilità di ottenere un guadagno
ovvero di evitare una perdita» e il danno conseguente alla sua perdita è stato definito come derivante «dal venir meno della possibilità di ottenere un bene o di conseguire un risultato, la
cui realizzazione è – ab origine – incerta». (Cass. n. 852/2006).
La Suprema Corte ha in più occasioni ribadito come il danno patrimoniale da perdita di chance
sia un danno consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità
di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 2737/2015) e come esso consista in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass.
ordinanza n. 2293/2018; Cass. n. 18207/2014; Cass. n. 16877/2008).
In adesione alla teoria eventistica della chance, la S.C. ha qualificato l'occasione perduta come
«evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto» configurabile
5 «in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un
risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche. In primo luogo, trattandosi
di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di
derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio del cd. “più
probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della
nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della
responsabilità civile» e ha aggiunto che il danno da occasione perduta, per essere meritevole di risarcimento, «deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento
secondo le cd. sentenze di AN IN (cfr. Cass. Sez. Unite n. 28991 e 28992 del 2019) ovvero
consistenza, apprezzabilità e serietà.» (cfr. Cass. n. 18568/2024).
La Corte ha altresì precisato in ordine alla liquidazione del danno risarcibile che, una volta accertato il nesso di causalità secondo il criterio del “più probabile che non” tra la condotta illecita e l'evento dannoso, «la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata
alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato»
ove venga in rilievo «una chance pretensiva o anche detta patrimoniale (ovvero facente capo a
quelle ipotesi che presentano affinità con l'interesse legittimo pretensivo, caratterizzate dalla
preesistenza di una posizione positiva del soggetto)» così ritenendo che «il danno a risarcirsi
non può coincidere con le poste retributive perse, che possono essere tuttavia utilizzate, quale
criterio parametrico, in funzione del percentuale di possibilità dell'occasione perduta» (cfr.
Cass. n. 18568/2024).
In altre parole, poiché oggetto della pretesa risarcitoria non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo, il diritto al risarcimento del danno avrà una quantificazione sicuramente inferiore a quella avente ad oggetto la perdita del risultato, quale bene della vita già
entrato a far parte della sfera giuridica del danneggiante e andrà commisurato non alla perdita del risultato ma alla mera possibilità di conseguirlo (in senso conforme, Cass. n. 2261/2022).
6 Quanto agli oneri probatori, il lavoratore/creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. Sezioni Unite n. 21678/2013).
Ciò premesso, punto di partenza è l'emendata attribuzione del punteggio riconosciuto al ricorrente per effetto dell'accertamento svoltosi in sede giudiziale, che ha determinato in data
14.12.2022 la correzione dei punteggi assegnati, ossia 9,85 per il periodo 2017-2021 (invece che 9,10 attribuito erroneamente nel novembre 2019, poi ulteriormente ridotto a 8,80 nel gennaio 2020; v. doc.ti 1 e 2 ricorso) e 15,35 per il periodo 2021-2024 (v. doc. 6 ricorso).
E' circostanza incontroversa che il ricorrente non sia mai stato pretermesso dalle graduatorie di riferimento, risultando convocabile per tutte le annualità oggetto di accertamento.
Per il periodo 1.7.2020 – 14.12.2022, infatti, il sig. non ha perduto la possibilità di Pt_2
restare nel bacino del personale scolastico da cui attingere per continuare a lavorare o almeno a migliorare la propria posizione, sia in termini retributivi sia di punteggio maturabile.
Quanto all'a.s. 2019/2020, risulta per tabulas che l'ultimo incarico svolto dal ricorrente, prima dei decreti di rettifica impugnati nel precedente giudizio, è quello dell'Istituto “Vallauri” di
Carpi, assegnato in forza del punteggio dichiarato in domanda dal ricorrente (10,35, superiore a quello riconosciuto in sede giudiziale per il triennio 2017-2021) e accettato dal sig. per 6 Pt_2
ore settimanali;
tale servizio è già stato riconosciuto ad ogni effetto sino al 30.6.2020 mentre,
limitatamente ai mesi di luglio ed agosto oggetto dell'odierna domanda, non è configurabile in termini di apprezzabile probabilità alcun pregiudizio patito dal sig. tenuto conto del Pt_2
fatto che l'istituto non ha provveduto per le due mensilità indicate ad alcuna proroga contrattuale ovvero alla convocazione di altri candidati, anche con punteggio inferiore a quello dovuto al ricorrente (v. doc.ti 2 e 3.2 memoria di costituzione), al pari di quanto fatto da altri
7 istituti scolastici (v. doc.
3.1 memoria, dichiarazione Istituto “Spallanzani” di Castelfranco
Emilia,; v. doc.
3.2 elenco contratti al 31.08 Istituto “A. Volta” di Sassuolo;
3.8 memoria,
dichiarazione I.C. Castelvetro).
Parimenti con riferimento all'a.s. 2020/2021, non è ravvisabile in termini di ragionevole, seria e consistente probabilità un danno risarcibile per occasioni di lavoro perdute ascrivibile all'inesatto adempimento datoriale.
Anche con un punteggio inferiore a quello dovuto e collocazione nelle graduatorie di riferimento in posizione deteriore rispetto ad altri candidati ai fini del reclutamento del personale e dell'affidamento di incarichi di lavoro a tempo determinato, il sig. ha avuto Pt_2
la chance di continuare a lavorare, di percepire le retribuzioni rivendicate in questa sede, di migliorare il proprio curriculum professionale, come ampiamente documentato dalla documentazione rifluita in atti.
NT Le molteplici convocazioni ricevute dal ricorrente nell'a.s. 2020/2021 e allegate dal costituito (v. doc. 3 e sub-allegati, memoria di costituzione) fanno venir meno uno dei presupposti fattuali occorrenti per l'accoglimento della domanda risarcitoria, ossia l'esistenza di un danno risarcibile il cui oggetto, alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sopra riportati, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo.
Il sig. nonostante l'illegittimità della rettifica in peius, ha ricevuto plurime convocazioni Pt_2
sin dal mese di ottobre 2020, la maggior parte delle quali non riscontrate ovvero espressamente rifiutate poiché, come dallo stesso dichiarato e risultante dai fonogrammi scolastici allegati dal
NT
, titolare di ditta individuale ed interessato solo a supplenze part-time di 6 ore settimanali
(cfr. doc.
3.1 memoria, Istituto “Spallanzani”: “Il sig. veniva convocato con il punteggio Pt_2
8.80, in data 7 ottobre 2020, ma come da sua risposta dichiarava di essere interessato solo a 6
ore settimanali che non erano disponibili;
inoltre contattato telefonicamente dichiarava di
essere titolare di una ditta individuale;
”; v. doc.
3.2 e allegati, Istituto “Vallauri” di Carpi,
8 convocazione 36 ore dal 7.11.2020 al 5.6.2021; v. doc.
3.3 e allegati, Istituto “A. Volta”
Sassuolo, prima convocazione del 3.10.2020; v. doc.
3.4 e allegati, Istituto “Ferrari” Maranello,
prima convocazione del 8.10.2020; v. doc.
3.6 e allegati, Istituto “Cattaneo-Deledda” di rinuncia comunicazione ricorrente del 20.10.2020 disponibilità solo incarichi 6 ore CP_2
settimanali; v. doc.
3.7 e allegati, I.C. 5 comunicazione ricorrente del 6.10.2020 CP_2
disponibilità solo incarichi 6 ore settimanali;
v. doc.
3.8 e allegati, I.C. Castelvetro, da cui risulta rinuncia e disponibilità 6 ore settimanali).
In particolare, con riferimento all'I.C. “Ferrari” di Maranello, emerge dal registro contratti stipulati nell'a.s. 2020/2021 (v. doc.
3.9 memoria resistente) come l'unico contratto di lavoro con regime part-time 6 h fino al 30.6.2021 sia stato assegnato ad un candidato (B.A.) con punteggio di 11,45, in ogni caso superiore a quello riconosciuto al ricorrente in sede giudiziale
(9,85) e valido per il triennio 2017/2021.
Appare evidente come l'Amministrazione, a fronte delle censure mosse dal ricorrente ai fini risarcitori sull'assunto di essere stato “scavalcato” nell'assegnazione di incarichi per erroneità
del punteggio e di avere patito un danno derivante dalla perdita di occasioni lavorative che non gli hanno consentito di percepire alcuna retribuzione e di maturare punteggio ai fini dell'immissione in ruolo, abbia ampiamente provato l'avveramento delle condizioni richieste affinché lo stesso potesse considerarsi rinunciatario, con conseguente preferenza e diritto alla nomina di altri candidati.
Diversamente, vi è prova in atti del fatto che il ricorrente con apprezzabile grado di probabilità
avrebbe conseguito un incarico, anche di 6 ore settimanali, presso uno degli Istituti prescelti,
ove avesse ottenuto il riconoscimento del punteggio dovuto per l'A.S. 2021/2022 pari a 15,35
punti.
Limitatamente a tale anno scolastico, infatti, la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente può
ritenersi fondata anche in via presuntiva, alla luce degli elementi probatori offerti dalle parti.
9 Difatti, in merito alla perdita di chance e alla sua derivazione dalla condotta illecita della P.A.,
per l'a.s. 2021/2022 risulta dimostrato che molteplici istituti hanno proceduto alla convocazione di candidati e all'assegnazione di incarichi, anche part-time 6 ore, sino alla soglia minima di punti 10 e che il ricorrente, con punteggio rettificato di 8,80, sia stato più volte escluso dalle relative convocazioni (v. doc.
3.1 memoria resistente, relazione Istituto “Spallanzani” da cui si evince la mancata convocazione di candidati sotto il punteggio minimo di 10; v. doc. 3.3
memoria resistente, registro contratti Istituto “Volta” con assegnazione incarico a candidato avente punteggio minimo pari a 10; v. doc.
3.5 memoria resistente, registro contratti I.C.
Fiorano Modenese, con assegnazione incarico a candidato avente punteggio minimo pari a 10,3;
v. doc.
3.9 memoria resistente, registro contratti I.C. “ ” con assegnazione NTroparte_5
incarico part-time 6 ore dal 25.9.2021 al 30.6.2022 con punteggio di 12,6).
In carenza di significative evidenze di segno contrario (rinunce del ricorrente, il possesso di una qualche ragione di preferenza dei candidati convocati e nominati con punteggio inferiore
NT allegata dal ), si ritiene che per l'a.s. 2021/2022 la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance possa trovare accoglimento.
Con riferimento al quantum debeatur, tenuto conto dei principi di diritto precedentemente richiamati in ordine alla liquidazione del danno risarcibile per perdita di chance, della natura risarcitoria della posta economica da riconoscere a favore del ricorrente (circostanza che impone di valutare la retribuzione nei suoi importi “netti” e non lordi”), tenuto conto del periodo al quale può circoscriversi il danno per perdita di chance, tenuto conto della tipologia di incarico cui il ricorrente aveva mostrato interesse anche nel corso degli anni precedenti
(contratto di lavoro con impegno per 6 ore settimanali), anche in rapporto all'ulteriore attività
da costui espletata in forma di ditta individuale, tenuto conto della mancata contestazione da
NT parte del circa il valore retributivo lordo indicato in ricorso (€ 1.366,31 paga lorda mensile per incarico full time), della necessità di evitare forme di ingiusta locupletazione a
10 favore del ricorrente, si ritiene equo quantificare il dovuto in € 6.500,00, oltre accessori dalla domanda al saldo.
Alla luce delle superiori determinazioni, va infine riconosciuto al ricorrente il punteggio che lo stesso avrebbe maturato per l'a.s. 2021/2022 nel profilo indicato, ove destinatario di proposta di contratto per la durata di una annualità scolastica.
Le spese di lite – da parametrarsi sul decisum e non già sul petitum ex Cass. 8449/2023; Cass.,
26 aprile 2021, n. 10984, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass.,
sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014 – seguono la soccombenza e sono quantificate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo e valore della controversia, degli adempimenti compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1
risarcimento del danno per i titoli indicati in narrativa e, quindi, condanna il CP_3
convenuto a corrispondere in suo favore la somma di € 6.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, e a riconoscere al ricorrente i punti di servizio corrispondenti al profilo ATA di collaboratore scolastico nella misura massima prevista per una annualità scolastica;
2) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite quantificate in complessivi € 2.109,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Somma da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Modena, 7.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1054/2023
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Giorgio Zeoli, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto in Salerno, via G. Mogavero n. 3,
RICORRENTE
e
(C.F. – CP_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del NTroparte_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con delega dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni
e con domicilio eletto in Via Elia Rainusso n. 70/100 CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 414 c.p.c. depositato in data 30.08.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio il e le sue articolazioni interne come indicate in NTroparte_3
ricorso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «1. accertare e dichiarare l'illegittimità
della condotta del resistente consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza in CP_3
1 favore di collaboratori scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto del
personale Ata per il periodo oggetto di causa, aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente
per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 2. accertare e dichiarare il diritto del sig.
a stipulare contratti a tempo determinato in luogo dei collaboratori Parte_2
scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto del personale Ata per il
periodo oggetto di causa, aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente per gli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 che hanno effettivamente stipulato contratti con
l'Amministrazione resistente;
3. accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_2
stipulare i contratti presso l'Istituto “Ferrari” di rispetto ai collaboratori scolastici CP_2
sopra elencati e per i periodi sopra indicati per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 4.
a ristoro delle retribuzioni non percepite condannare il , in persona NTroparte_3
del Ministro pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato nella
misura di € 40.989,30 per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 oltre interessi come per
legge o in quella maggiore minore che sarà ritenuta di giustizia accertata in corso di causa;
per il mancato conseguimento del punteggio In via principale condannare al ad CP_3
attribuire al ricorrente il punteggio di 15.00 punti per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 in ragione della mancata stipula dei contratti a termine ovvero nella quantificazione
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale ritenesse di non ordinare al l'attribuzione del punteggio ulteriore (punti CP_3
15,00) spettante al ricorrente, attribuire allo stesso il risarcimento, per equivalente, in termini
economici e, per l'effetto, condannare il al risarcimento del danno in favore del CP_1
ricorrente da liquidarsi in via equitativa nella misura delle retribuzioni che avrebbe percepito
se regolarmente convocata e/o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed
accertata in corso di causa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da
distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone.».
2 A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere instaurato in precedenza, sempre nei confronti dell'Amministrazione oggi convenuta e sempre avanti il Tribunale di Modena, un contenzioso (R.G. n. 895/2020) volto ad accertare l'illegittimità dei decreti datoriali di rettifica
in peius del punteggio assegnatogli nelle graduatorie di III fascia del personale ATA della provincia di valide per il triennio 2017/2021 nella qualifica di collaboratore scolastico, CP_2
dovuti alla mancata valutazione del servizio precedentemente reso in forza di contratto di collaborazione per prestazione occasionale;
2) di avere chiesto in quella sede il riconoscimento ai fini giuridici dei servizi prestati nella medesima qualifica anche nel corso dell'A.S.
2019/2020, con rideterminazione del punteggio dovuto e miglior collocazione nelle graduatorie di appartenenza;
3) come, con sentenza n. 414/2022, ritenuti fondati i motivi di doglianza, il
Tribunale abbia accolto le domande attoree riconoscendo l'illegittimità dell'operato della
Amministrazione convenuta e il diritto a vedersi riconosciuti nelle relative graduatorie di circolo e di istituto punti 9,85 per il profilo di collaboratore scolastico nonché il punteggio aggiuntivo corrispondente ai servizi svolti nella medesima qualifica presso gli Istituti scolastici
“A. Ferrari” e “G. Vallauri” dal 7.10.2019 al 30.6.2018 e dal 12.10.2019 al 30.11.2019 (v. doc.
5 ricorso); 4) l'avvenuto adempimento da parte della P.A. delle statuizioni di cui alla richiamata sentenza con decreto del 14.12.2022 (v. doc. 6 ricorso) e assegnazione dei punteggi dovuti nelle graduatorie di riferimento (punti 9,85 nella graduatoria III fascia ATA triennio 2017/2021;
punti 15,35 nella graduatoria III fascia ATA triennio 2021/2024); 5) di non essere risultato,
nelle more del processo, assegnatario di incarichi di lavoro nel periodo 1.7.2020 – 14.12.2022;
6) che il mancato conferimento di supplenze nel predetto periodo (assegnate a candidati con punteggio inferiore in graduatoria) è addebitabile al contegno tenuto dall'Amministrazione
scolastica; 7) di avere subìto un danno per perdita di occasioni di lavoro nel triennio 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 tenuto conto, in particolare, delle supplenze assegnate dall'Istituto “A.
Ferrari” di Maranello (v. doc.ti 10, 11 e 12, ricorso), stante anche l'impossibilità di accumulare
3 punteggio utile per la successiva immissione in ruolo nella qualifica indicata;
8) di avere diritto al risarcimento del danno patito quantificato nella misura capitale di € 40.989,30 in relazione alla mancata percezione del trattamento retributivo corrispondente agli interi anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e al riconoscimento ai fini giuridici del punteggio non maturato nello stesso periodo (15 punti).
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il convenuto che, nel contestare la CP_3
prospettazione attorea, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha rilevato, a tal fine, l'insussistenza di alcun pregiudizio economico e giuridico subito dal ricorrente e ascrivibile alla condotta tenuta dall'Amministrazione scolastica, premettendo che:
1) il ricorrente non è mai stato pretermesso dalle graduatorie di riferimento, risultando convocabile per tutto il periodo oggetto di accertamento, nonché per l'a.s. 2022/2023, sebbene con un punteggio inferiore a quello dovuto (v. doc. 3 memoria di costituzione,); 2) per i mesi di luglio e agosto 2020, il ricorrente non avrebbe comunque potuto beneficiare di incarico successivo al 30.6.2020 presso l'Istituto di nomina (I.P.S. “G. Vallauri” di Carpi), perché
assegnabile al personale supplente solo in presenza di specifiche esigenze di servizio e di carenze di organico, non riscontrate nel caso di specie (cfr. doc. 2 memoria di costituzione a firma del DSGA Istituto “G. Vallauri”: “Per l'anno scolastico 2019/2020 questo Ufficio non ha
richiesto ne ottenuto nessuna proroga al personale ata in servizio al 30/06/2020”); 3) il ricorrente ha ricevuto plurime convocazioni nel periodo oggetto di accertamento, ai fini dell'assegnazione di incarichi per il profilo indicato, da questo liberamente non riscontrate o espressamente rifiutate per altre esigenze lavorative (v. doc. 3 memoria di costituzione) sì da non potersi configurare un danno risarcibile e imputabile al contegno tenuto dalla P.A.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, all'esito dell'udienza del 9.4.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
4 La presente controversia prende le mosse dall'avvenuta emenda delle determinazioni datoriali sul punteggio erroneamente assegnato al sig. dalla P.A. ai fini del reclutamento del Pt_2
personale ATA nelle graduatoria di riferimento;
circostanza pacifica che, nella ricostruzione dei fatti operata in ricorso e per il periodo di validità del punteggio inferiore a quello spettante (anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), avrebbe determinato la perdita di occasioni di
NT lavoro alle dipendenze del per il profilo professionale di collaboratore scolastico, in particolare presso l'Istituto “Ferrari” di Maranello, con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del pregiudizio subìto.
Il danno lamentato da parte attrice di cui questa invoca il ristoro nelle conclusioni, da leggersi congiuntamente alle premesse e alle allegazioni, è un danno da perdita di chance.
Va premesso che con il termine chance si indica «la probabilità di ottenere un guadagno
ovvero di evitare una perdita» e il danno conseguente alla sua perdita è stato definito come derivante «dal venir meno della possibilità di ottenere un bene o di conseguire un risultato, la
cui realizzazione è – ab origine – incerta». (Cass. n. 852/2006).
La Suprema Corte ha in più occasioni ribadito come il danno patrimoniale da perdita di chance
sia un danno consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità
di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. n. 2737/2015) e come esso consista in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass.
ordinanza n. 2293/2018; Cass. n. 18207/2014; Cass. n. 16877/2008).
In adesione alla teoria eventistica della chance, la S.C. ha qualificato l'occasione perduta come
«evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto» configurabile
5 «in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un
risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche. In primo luogo, trattandosi
di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di
derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio del cd. “più
probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della
nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della
responsabilità civile» e ha aggiunto che il danno da occasione perduta, per essere meritevole di risarcimento, «deve avere tutte le caratteristiche che devono connotare qualsiasi danno evento
secondo le cd. sentenze di AN IN (cfr. Cass. Sez. Unite n. 28991 e 28992 del 2019) ovvero
consistenza, apprezzabilità e serietà.» (cfr. Cass. n. 18568/2024).
La Corte ha altresì precisato in ordine alla liquidazione del danno risarcibile che, una volta accertato il nesso di causalità secondo il criterio del “più probabile che non” tra la condotta illecita e l'evento dannoso, «la parametrazione delle poste risarcitorie dovrà essere agganciata
alla valutazione ed all'apprezzamento del grado di possibilità di realizzazione del risultato»
ove venga in rilievo «una chance pretensiva o anche detta patrimoniale (ovvero facente capo a
quelle ipotesi che presentano affinità con l'interesse legittimo pretensivo, caratterizzate dalla
preesistenza di una posizione positiva del soggetto)» così ritenendo che «il danno a risarcirsi
non può coincidere con le poste retributive perse, che possono essere tuttavia utilizzate, quale
criterio parametrico, in funzione del percentuale di possibilità dell'occasione perduta» (cfr.
Cass. n. 18568/2024).
In altre parole, poiché oggetto della pretesa risarcitoria non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo, il diritto al risarcimento del danno avrà una quantificazione sicuramente inferiore a quella avente ad oggetto la perdita del risultato, quale bene della vita già
entrato a far parte della sfera giuridica del danneggiante e andrà commisurato non alla perdita del risultato ma alla mera possibilità di conseguirlo (in senso conforme, Cass. n. 2261/2022).
6 Quanto agli oneri probatori, il lavoratore/creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (Cass. Sezioni Unite n. 21678/2013).
Ciò premesso, punto di partenza è l'emendata attribuzione del punteggio riconosciuto al ricorrente per effetto dell'accertamento svoltosi in sede giudiziale, che ha determinato in data
14.12.2022 la correzione dei punteggi assegnati, ossia 9,85 per il periodo 2017-2021 (invece che 9,10 attribuito erroneamente nel novembre 2019, poi ulteriormente ridotto a 8,80 nel gennaio 2020; v. doc.ti 1 e 2 ricorso) e 15,35 per il periodo 2021-2024 (v. doc. 6 ricorso).
E' circostanza incontroversa che il ricorrente non sia mai stato pretermesso dalle graduatorie di riferimento, risultando convocabile per tutte le annualità oggetto di accertamento.
Per il periodo 1.7.2020 – 14.12.2022, infatti, il sig. non ha perduto la possibilità di Pt_2
restare nel bacino del personale scolastico da cui attingere per continuare a lavorare o almeno a migliorare la propria posizione, sia in termini retributivi sia di punteggio maturabile.
Quanto all'a.s. 2019/2020, risulta per tabulas che l'ultimo incarico svolto dal ricorrente, prima dei decreti di rettifica impugnati nel precedente giudizio, è quello dell'Istituto “Vallauri” di
Carpi, assegnato in forza del punteggio dichiarato in domanda dal ricorrente (10,35, superiore a quello riconosciuto in sede giudiziale per il triennio 2017-2021) e accettato dal sig. per 6 Pt_2
ore settimanali;
tale servizio è già stato riconosciuto ad ogni effetto sino al 30.6.2020 mentre,
limitatamente ai mesi di luglio ed agosto oggetto dell'odierna domanda, non è configurabile in termini di apprezzabile probabilità alcun pregiudizio patito dal sig. tenuto conto del Pt_2
fatto che l'istituto non ha provveduto per le due mensilità indicate ad alcuna proroga contrattuale ovvero alla convocazione di altri candidati, anche con punteggio inferiore a quello dovuto al ricorrente (v. doc.ti 2 e 3.2 memoria di costituzione), al pari di quanto fatto da altri
7 istituti scolastici (v. doc.
3.1 memoria, dichiarazione Istituto “Spallanzani” di Castelfranco
Emilia,; v. doc.
3.2 elenco contratti al 31.08 Istituto “A. Volta” di Sassuolo;
3.8 memoria,
dichiarazione I.C. Castelvetro).
Parimenti con riferimento all'a.s. 2020/2021, non è ravvisabile in termini di ragionevole, seria e consistente probabilità un danno risarcibile per occasioni di lavoro perdute ascrivibile all'inesatto adempimento datoriale.
Anche con un punteggio inferiore a quello dovuto e collocazione nelle graduatorie di riferimento in posizione deteriore rispetto ad altri candidati ai fini del reclutamento del personale e dell'affidamento di incarichi di lavoro a tempo determinato, il sig. ha avuto Pt_2
la chance di continuare a lavorare, di percepire le retribuzioni rivendicate in questa sede, di migliorare il proprio curriculum professionale, come ampiamente documentato dalla documentazione rifluita in atti.
NT Le molteplici convocazioni ricevute dal ricorrente nell'a.s. 2020/2021 e allegate dal costituito (v. doc. 3 e sub-allegati, memoria di costituzione) fanno venir meno uno dei presupposti fattuali occorrenti per l'accoglimento della domanda risarcitoria, ossia l'esistenza di un danno risarcibile il cui oggetto, alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sopra riportati, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo.
Il sig. nonostante l'illegittimità della rettifica in peius, ha ricevuto plurime convocazioni Pt_2
sin dal mese di ottobre 2020, la maggior parte delle quali non riscontrate ovvero espressamente rifiutate poiché, come dallo stesso dichiarato e risultante dai fonogrammi scolastici allegati dal
NT
, titolare di ditta individuale ed interessato solo a supplenze part-time di 6 ore settimanali
(cfr. doc.
3.1 memoria, Istituto “Spallanzani”: “Il sig. veniva convocato con il punteggio Pt_2
8.80, in data 7 ottobre 2020, ma come da sua risposta dichiarava di essere interessato solo a 6
ore settimanali che non erano disponibili;
inoltre contattato telefonicamente dichiarava di
essere titolare di una ditta individuale;
”; v. doc.
3.2 e allegati, Istituto “Vallauri” di Carpi,
8 convocazione 36 ore dal 7.11.2020 al 5.6.2021; v. doc.
3.3 e allegati, Istituto “A. Volta”
Sassuolo, prima convocazione del 3.10.2020; v. doc.
3.4 e allegati, Istituto “Ferrari” Maranello,
prima convocazione del 8.10.2020; v. doc.
3.6 e allegati, Istituto “Cattaneo-Deledda” di rinuncia comunicazione ricorrente del 20.10.2020 disponibilità solo incarichi 6 ore CP_2
settimanali; v. doc.
3.7 e allegati, I.C. 5 comunicazione ricorrente del 6.10.2020 CP_2
disponibilità solo incarichi 6 ore settimanali;
v. doc.
3.8 e allegati, I.C. Castelvetro, da cui risulta rinuncia e disponibilità 6 ore settimanali).
In particolare, con riferimento all'I.C. “Ferrari” di Maranello, emerge dal registro contratti stipulati nell'a.s. 2020/2021 (v. doc.
3.9 memoria resistente) come l'unico contratto di lavoro con regime part-time 6 h fino al 30.6.2021 sia stato assegnato ad un candidato (B.A.) con punteggio di 11,45, in ogni caso superiore a quello riconosciuto al ricorrente in sede giudiziale
(9,85) e valido per il triennio 2017/2021.
Appare evidente come l'Amministrazione, a fronte delle censure mosse dal ricorrente ai fini risarcitori sull'assunto di essere stato “scavalcato” nell'assegnazione di incarichi per erroneità
del punteggio e di avere patito un danno derivante dalla perdita di occasioni lavorative che non gli hanno consentito di percepire alcuna retribuzione e di maturare punteggio ai fini dell'immissione in ruolo, abbia ampiamente provato l'avveramento delle condizioni richieste affinché lo stesso potesse considerarsi rinunciatario, con conseguente preferenza e diritto alla nomina di altri candidati.
Diversamente, vi è prova in atti del fatto che il ricorrente con apprezzabile grado di probabilità
avrebbe conseguito un incarico, anche di 6 ore settimanali, presso uno degli Istituti prescelti,
ove avesse ottenuto il riconoscimento del punteggio dovuto per l'A.S. 2021/2022 pari a 15,35
punti.
Limitatamente a tale anno scolastico, infatti, la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente può
ritenersi fondata anche in via presuntiva, alla luce degli elementi probatori offerti dalle parti.
9 Difatti, in merito alla perdita di chance e alla sua derivazione dalla condotta illecita della P.A.,
per l'a.s. 2021/2022 risulta dimostrato che molteplici istituti hanno proceduto alla convocazione di candidati e all'assegnazione di incarichi, anche part-time 6 ore, sino alla soglia minima di punti 10 e che il ricorrente, con punteggio rettificato di 8,80, sia stato più volte escluso dalle relative convocazioni (v. doc.
3.1 memoria resistente, relazione Istituto “Spallanzani” da cui si evince la mancata convocazione di candidati sotto il punteggio minimo di 10; v. doc. 3.3
memoria resistente, registro contratti Istituto “Volta” con assegnazione incarico a candidato avente punteggio minimo pari a 10; v. doc.
3.5 memoria resistente, registro contratti I.C.
Fiorano Modenese, con assegnazione incarico a candidato avente punteggio minimo pari a 10,3;
v. doc.
3.9 memoria resistente, registro contratti I.C. “ ” con assegnazione NTroparte_5
incarico part-time 6 ore dal 25.9.2021 al 30.6.2022 con punteggio di 12,6).
In carenza di significative evidenze di segno contrario (rinunce del ricorrente, il possesso di una qualche ragione di preferenza dei candidati convocati e nominati con punteggio inferiore
NT allegata dal ), si ritiene che per l'a.s. 2021/2022 la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance possa trovare accoglimento.
Con riferimento al quantum debeatur, tenuto conto dei principi di diritto precedentemente richiamati in ordine alla liquidazione del danno risarcibile per perdita di chance, della natura risarcitoria della posta economica da riconoscere a favore del ricorrente (circostanza che impone di valutare la retribuzione nei suoi importi “netti” e non lordi”), tenuto conto del periodo al quale può circoscriversi il danno per perdita di chance, tenuto conto della tipologia di incarico cui il ricorrente aveva mostrato interesse anche nel corso degli anni precedenti
(contratto di lavoro con impegno per 6 ore settimanali), anche in rapporto all'ulteriore attività
da costui espletata in forma di ditta individuale, tenuto conto della mancata contestazione da
NT parte del circa il valore retributivo lordo indicato in ricorso (€ 1.366,31 paga lorda mensile per incarico full time), della necessità di evitare forme di ingiusta locupletazione a
10 favore del ricorrente, si ritiene equo quantificare il dovuto in € 6.500,00, oltre accessori dalla domanda al saldo.
Alla luce delle superiori determinazioni, va infine riconosciuto al ricorrente il punteggio che lo stesso avrebbe maturato per l'a.s. 2021/2022 nel profilo indicato, ove destinatario di proposta di contratto per la durata di una annualità scolastica.
Le spese di lite – da parametrarsi sul decisum e non già sul petitum ex Cass. 8449/2023; Cass.,
26 aprile 2021, n. 10984, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass.,
sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014 – seguono la soccombenza e sono quantificate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo e valore della controversia, degli adempimenti compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al Parte_1
risarcimento del danno per i titoli indicati in narrativa e, quindi, condanna il CP_3
convenuto a corrispondere in suo favore la somma di € 6.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo, e a riconoscere al ricorrente i punti di servizio corrispondenti al profilo ATA di collaboratore scolastico nella misura massima prevista per una annualità scolastica;
2) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite quantificate in complessivi € 2.109,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Somma da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Modena, 7.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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