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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3113/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARMEGGIANI PAOLA
C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. PARMEGGIANI PAOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 7 oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2. Casa familiare e figlia maggiorenne non economicamente indipendente - tempi di permanenza presso ciascun genitore e suo mantenimento.
Nella casa familiare sita in Vignola (MO), Via Bellucci G.Battista n.
2 rimarrà ad abitare il sig. in quanto di sua Parte_1 esclusiva proprietà, mentre la sig.ra trasferirà CP_1 altrove la propria residenza a far data dal 2 dicembre 2024, consegnando le chiavi della casa famigliare al sig. Parte_1
Ai soli fini anagrafici, la figlia manterrà la propria Persona_1 residenza presso l'abitazione familiare sita in Vignola (MO), Via
Bellucci G.Battista n. 2.
La figlia , maggiorenne e non economicamente indipendente, Per_1 frequenterà i genitori liberamente e in modo paritario, sia durante il periodo scolastico sia durante il periodo non scolastico.
In considerazione di ciò e vista la sostanziale corrispondenza dei loro redditi, i sig.ri e Parte_1 CP_1 stabiliscono che provvederanno al mantenimento diretto della figlia per il tempo in cui l'avranno presso di sé, con ripartizione Per_1 delle spese straordinarie al 50%, intendendosi per tali quelle di seguito specificate, come da protocollo adottato dal Tribunale di
Modena:
pagina 2 di 7 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a pagina 3 di 7 mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
3. Rinuncia reciproca alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni a titolo di contributo al proprio personale mantenimento, godendo entrambi di redditi da lavoro adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita.
4. Accordi dei coniugi a regolamentazione dei reciproci rapporti di dare e di avere ed a cessazione della loro comunione di vita.
A definizione dei reciproci rapporti di dare/avere a cessazione della loro comunione di vita, si obbliga a corrispondere Parte_1 alla moglie la somma complessiva di euro 7.000,00 (settemila/00), che verrà pagata entro e non oltre il 2 dicembre 2024 secondo le seguenti modalità: Bonifico bancario Iban: IT 90 N 03069 054051
00000003970 (c/c intestato a . CP_1
La sig.ra al momento del suo trasferimento CP_1 presso altra abitazione, potrà prelevare dall'abitazione familiare i propri effetti personali oltre ad alcuni beni mobili scelti in comune accordo col sig. Parte_1
Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 la somma di euro 35.000,00 CP_1
(trentacinquemila/00), nell'ipotesi di futura vendita e/o donazione pagina 4 di 7 a terzi, vendita con riserva di usufrutto e/o qualsivoglia diverso atto di disposizione, dell'immobile costituente la casa famigliare sita in Vignola (MO), Via Bellucci G.Battista n.
2. Il pagamento della somma de quo in favore della sig.ra dovrà CP_1 avvenire entro e non oltre il giorno stesso in cui verrà compiuto l'atto di disposizione.
5. Conto corrente cointestato e investimenti
I signori e sono titolari del conto Parte_1 CP_1 corrente n. 0064/00396096 intestato ad entrambi, presso la Banca
Fideuram-Ag. di Vignola.
Sempre presso il precitato Istituto, i sig.ri e Parte_1 sono altresì titolari di due Fondi cointestati e CP_1 precisamente: Fondo CS Sicav One, contratto n. 501908EE105 e
Fondo Fidelity Fundus, contratto n. 518901FI107.
I sig.ri e intendono destinare le Parte_1 CP_1 somme del conto corrente unitamente agli investimenti citati alla figlia Conseguentemente essi si impegnano Persona_1 reciprocamente a trasferire le somme presenti sul conto corrente cointestato oltre a quelle investite nei Fondi cointestati in favore della figlia nel momento che risultarà più conveniente in Per_1 base all'andamento del mercato finanziario.
6. Altri accordi
Le spese e competenze legali tutte relative al presente procedimento saranno sostenute dalle parti per una metà ciascuna”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
pagina 5 di 7 DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione CP_1 disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato il [...] a [...] e
[...] CP_1 ta il 16/05/1974 a CASTELFRANCO EMILIA (MO)
[...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BAZZANO (BO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2010, atto n. 2, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello pagina 6 di 7 Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3113/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PARMEGGIANI PAOLA
C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. PARMEGGIANI PAOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 7 oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2. Casa familiare e figlia maggiorenne non economicamente indipendente - tempi di permanenza presso ciascun genitore e suo mantenimento.
Nella casa familiare sita in Vignola (MO), Via Bellucci G.Battista n.
2 rimarrà ad abitare il sig. in quanto di sua Parte_1 esclusiva proprietà, mentre la sig.ra trasferirà CP_1 altrove la propria residenza a far data dal 2 dicembre 2024, consegnando le chiavi della casa famigliare al sig. Parte_1
Ai soli fini anagrafici, la figlia manterrà la propria Persona_1 residenza presso l'abitazione familiare sita in Vignola (MO), Via
Bellucci G.Battista n. 2.
La figlia , maggiorenne e non economicamente indipendente, Per_1 frequenterà i genitori liberamente e in modo paritario, sia durante il periodo scolastico sia durante il periodo non scolastico.
In considerazione di ciò e vista la sostanziale corrispondenza dei loro redditi, i sig.ri e Parte_1 CP_1 stabiliscono che provvederanno al mantenimento diretto della figlia per il tempo in cui l'avranno presso di sé, con ripartizione Per_1 delle spese straordinarie al 50%, intendendosi per tali quelle di seguito specificate, come da protocollo adottato dal Tribunale di
Modena:
pagina 2 di 7 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a pagina 3 di 7 mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
3. Rinuncia reciproca alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni a titolo di contributo al proprio personale mantenimento, godendo entrambi di redditi da lavoro adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita.
4. Accordi dei coniugi a regolamentazione dei reciproci rapporti di dare e di avere ed a cessazione della loro comunione di vita.
A definizione dei reciproci rapporti di dare/avere a cessazione della loro comunione di vita, si obbliga a corrispondere Parte_1 alla moglie la somma complessiva di euro 7.000,00 (settemila/00), che verrà pagata entro e non oltre il 2 dicembre 2024 secondo le seguenti modalità: Bonifico bancario Iban: IT 90 N 03069 054051
00000003970 (c/c intestato a . CP_1
La sig.ra al momento del suo trasferimento CP_1 presso altra abitazione, potrà prelevare dall'abitazione familiare i propri effetti personali oltre ad alcuni beni mobili scelti in comune accordo col sig. Parte_1
Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 la somma di euro 35.000,00 CP_1
(trentacinquemila/00), nell'ipotesi di futura vendita e/o donazione pagina 4 di 7 a terzi, vendita con riserva di usufrutto e/o qualsivoglia diverso atto di disposizione, dell'immobile costituente la casa famigliare sita in Vignola (MO), Via Bellucci G.Battista n.
2. Il pagamento della somma de quo in favore della sig.ra dovrà CP_1 avvenire entro e non oltre il giorno stesso in cui verrà compiuto l'atto di disposizione.
5. Conto corrente cointestato e investimenti
I signori e sono titolari del conto Parte_1 CP_1 corrente n. 0064/00396096 intestato ad entrambi, presso la Banca
Fideuram-Ag. di Vignola.
Sempre presso il precitato Istituto, i sig.ri e Parte_1 sono altresì titolari di due Fondi cointestati e CP_1 precisamente: Fondo CS Sicav One, contratto n. 501908EE105 e
Fondo Fidelity Fundus, contratto n. 518901FI107.
I sig.ri e intendono destinare le Parte_1 CP_1 somme del conto corrente unitamente agli investimenti citati alla figlia Conseguentemente essi si impegnano Persona_1 reciprocamente a trasferire le somme presenti sul conto corrente cointestato oltre a quelle investite nei Fondi cointestati in favore della figlia nel momento che risultarà più conveniente in Per_1 base all'andamento del mercato finanziario.
6. Altri accordi
Le spese e competenze legali tutte relative al presente procedimento saranno sostenute dalle parti per una metà ciascuna”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
pagina 5 di 7 DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione CP_1 disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato il [...] a [...] e
[...] CP_1 ta il 16/05/1974 a CASTELFRANCO EMILIA (MO)
[...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BAZZANO (BO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2010, atto n. 2, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello pagina 6 di 7 Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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