Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 aprile 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2019 |
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- 1. L’istituto delle ferie nella conciliazione vita-lavoro: dal diritto positivo al diritto viventeAntonio Emanuele D'Isa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. La genesi delle ferie – 2. L'evoluzione normativa – 3. Il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti 1. La genesi delle ferie Da diversi anni il mondo del lavoro è caratterizzato dal seguente obiettivo: conciliare la vita con il lavoro. In realtà, tale concetto ad oggi amplificato anche dai social media, riguarda una evoluzione sociale e normativa che ha iniziato a svilupparsi almeno dai primi del ‘900. Il legislatore ha regolamentato, nel bilanciamento degli interessi tra datore di lavoro e lavoratore, diversi aspetti per garantire gli interessi coinvolti da entrambe le parti: per il lavoratore conciliare le esigenze personali e per il datore di lavoro preservare il …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Fermo, sentenza 28/10/2024, n. 279Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 28/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa avente R.G. n. 355/2024 promossa DA Parte_1 , C.F. C.F._1 , nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bochicchio Leonardo Secondo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata RICORRENTE CONTRO RT , in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. ON NI, presso il cui studio è elettivamente …Leggi di più...
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- art. 8 d.lgs. n. 66/2003·
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Articolo 1Art. 1. Finalita' e definizioni 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993 , cosi' come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000 , sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni:
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro cosi' come definito all'articolo 3;
d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo' essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita' per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci ((sia per conto proprio che per conto di terzi)) su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) "lavoro offshore": l'attivita' svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonche' le attivita' di immersione collegate a tali attivita', effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;
l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata e' espressa in unita' di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;
m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative. - Articolo 2Art. 2. Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attivita' pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE , del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE .
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali ((e agli addetti ai servizi di vigilanza privata)) .
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.