Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 aprile 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2019 |
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- 1. è orario di lavoro retribuito? Cosa dice la giurisprudenzahttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
A cura di Avv. Claudio Serra Spesso si sente parlare del c.d. "tempo-tuta", ovvero del tempo necessario al lavoratore dipendente per indossare la divisa aziendale e/o i dispositivi di protezione individuale (i quali ultimi, come noto, sono finalizzati alla salvaguardia della sua sicurezza personale sul luogo di lavoro). Il tema è di particolare importanza, perché sono molto numerose le cause nelle quali si discute se tale tempo vada considerato "orario di lavoro" (e, dunque, retribuito) oppure no. La legge nulla dispone, poiché il d.lgs. n. 66/2003 si limita a definire l'orario di lavoro come «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e …
Leggi di più… - 2. L’istituto delle ferie nella conciliazione vita-lavoro: dal diritto positivo al diritto viventeAntonio Emanuele D'Isa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. La genesi delle ferie – 2. L'evoluzione normativa – 3. Il corretto bilanciamento degli interessi coinvolti 1. La genesi delle ferie Da diversi anni il mondo del lavoro è caratterizzato dal seguente obiettivo: conciliare la vita con il lavoro. In realtà, tale concetto ad oggi amplificato anche dai social media, riguarda una evoluzione sociale e normativa che ha iniziato a svilupparsi almeno dai primi del ‘900. Il legislatore ha regolamentato, nel bilanciamento degli interessi tra datore di lavoro e lavoratore, diversi aspetti per garantire gli interessi coinvolti da entrambe le parti: per il lavoratore conciliare le esigenze personali e per il datore di lavoro preservare il …
Leggi di più… - 3. Modello fac-simile di Contratto di Lavoro per dirigentiBrocardi.It · https://www.brocardi.it/
QUALE ESIGENZA SODDISFA IL MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO PER DIRIGENTI? Sei un datore di lavoro e vuoi assumere a tempo determinato o indeterminato un dirigente (o manager)? Il nostro modello di contratto di lavoro per dirigenti ti consente di disciplinare un rapporto di lavoro per un dirigente con o senza la previsione di una scadenza contrattuale. NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO DI LAVORO PER DIRIGENTI Il contratto di lavoro per dirigenti regola il rapporto tra un datore di lavoro e un lavoratore dirigente. I dirigenti sono una speciale categoria di dipendenti, caratterizzati da autonomia e potere decisionali talmente ampi da incidere sull'intera azienda o su un suo settore (es. …
Leggi di più… - 4. Contestazioni Su Straordinari Non Dichiarati Dal Datore Di Lavoro: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché gli straordinari corrisposti ai dipendenti non sono stati dichiarati correttamente? In questi casi, l'Ufficio presume che le ore di lavoro straordinario siano state pagate “fuori busta” o non assoggettate a tassazione e contribuzione, con conseguente recupero di imposte, sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: vi sono difese e strumenti per dimostrare la corretta gestione delle retribuzioni aziendali. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta gli straordinari non dichiarati – Se risultano differenze tra le ore di lavoro effettivamente prestate e quelle registrate nei cedolini paga – Se emergono …
Leggi di più… - 5. Archivio Circolari del Lavorohttps://www.fiscoetasse.com/
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Ragusa, sentenza 01/07/2025, n. 997Provvedimento: Tribunale Ordinario di Ragusa Giudice del Lavoro VERBALE D'UDIENZA N. R.G. 2752/2019 All'udienza del 01/07/2025, davanti al Giudice Alessandro La Vecchia, E' presente/ Sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. DIPASQUALE Parte_1 RAGUSA ANTONIO con la ricorrente personalmente; per la parte convenuta, , l'Avv. CORTESE Controparte_1 NINO MARIA; per l' l'avv. VINCENZO CASCONE in sost. ; CP_2 CP_3 L'avv. Cortese discute oralmente la causa, evidenziando la mancanza di prova della subordinazione o anche di suoi indici sussidiari; sottolinea che tutti i testi escussi hanno sostanzialmente confermato che il geom. nel periodo di causa, frequentava lo studio del resistente come Parte_1 …Leggi di più...
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- 2. Trib. Fermo, sentenza 28/10/2024, n. 279Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 28/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa avente R.G. n. 355/2024 promossa DA , C.F. , nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Bochicchio Leonardo Secondo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata RICORRENTE CONTRO , in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Simoni Vinicio, presso il cui studio è …Leggi di più...
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- 3. Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 782Provvedimento: RG. N. 6578/2019 TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da , rappr e difeso dall' avv Guadalupi Manuela Parte_1 RICORRENTE Contro , rappr e difesa dagli avv Controparte_1 Nicola Nero e Antonella Loiacono RESISTENTE Oggetto: – differenze retributive lavoro straordinario SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27.5.2019, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della società resistente con la qualifica di impiegato di stazione e gestione, commutata in operatore …Leggi di più...
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- 4. Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 878Provvedimento: N.R.G. 6855/2023 TRIBUNALE DI BARI - sezione lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 06.03.2025, da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 6855/2023 vertente tra Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Sisto RICORRENTE contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Roma, sentenza 03/09/2025, n. 2629Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza composto dai Sigg. Magistrati: dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. all'esito dell'udienza del 17.7.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2957 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente TRA , Parte_1 Parte_2 Parte_3 , E , Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Giordano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torino, via Tofane n. 6 APPELLANTI E , …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Articolo 1Art. 1. Finalita' e definizioni 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993 , cosi' come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000 , sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni:
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": e' il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro cosi' come definito all'articolo 3;
d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga ((per almeno tre ore)) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che puo' essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita' per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci ((sia per conto proprio che per conto di terzi)) su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) "lavoro offshore": l'attivita' svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonche' le attivita' di immersione collegate a tali attivita', effettuate sia a partire da una installazione offshore che da una nave;
l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata e' espressa in unita' di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;
m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative. - Articolo 2Art. 2. Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attivita' pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE , del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE .
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali ((e agli addetti ai servizi di vigilanza privata)) .
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.